Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/05/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 14.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3122 / 2022
promossa da
, C.F.: rappresentata e difesa dall' avv. MARIA LI Parte_1 C.F._1
CALZI, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: retribuzione professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.11.2022, l' odierna ricorrente chiede dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL
del 15.03.2001 in virtù del servizio svolto, sulla scorta di contratti a tempo determinato stipulati con il , nell' anno scolastico Controparte_2
2021/22, e per l'effetto, chiede condannarsi il Controparte_2
al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a € 858,96 oltre interessi legali
[...]
dalle singole scadenze al soddisfo. Con condanna alle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va accolto.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del , regolarmente citato in giudizio CP_2
e non costituitosi.
Le ricorrenti, nel caso di specie, deducono di aver stipulato ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato alle dipendenze del resistente nell'anno CP_2
scolastico 2021/22 lamentando, in particolare, di non aver percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001;
assume, dunque, di aver così subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo o agli insegnanti che avevano ricoperto incarichi di supplenze annuali sino al 31 agosto o al 30 giugno, pur avendo svolto il medesimo servizio.
Orbene, secondo l'art. 7 del CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001, “1. Con l'obiettivo
della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori,
che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un
riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio
scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce
retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui
all'art. 25 del CCNI 31.8.1999, che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti,
risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale
accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso
individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni
di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Specificamente, l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale con l'obiettivo di valorizzare e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: quale obiettivo programmatico e non di compenso a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere per cui, troverebbe giustificazione un'interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza.
Difatti, dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017; Cassazione, ordinanza 5 marzo 2020 n. 6293; Cassazione,
ordinanza 27 luglio 2018 n. 20015).
Ne consegue che, tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro,
pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per
il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
Specificamente la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate.
Pertanto, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Sul punto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed
educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti
gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge
n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001,
alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” e che “una diversa interpretazione
finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che
la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_2
limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo
nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (cfr. Cassazione, ordinanza 27 luglio 2018
n. 20015). Alla luce di tali considerazioni, va riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per l'attività svolta, sulla scorta di contratti a tempo determinato nell' anno scolastico 2021/22; in merito al quantum, in mancanza di specifica contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del , va disposta la condanna dello stesso CP_2
al pagamento, in favore della ricorrente dell'importo pari a euro 858,96 oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il in persona Controparte_4
del pro tempore a corrispondere a titolo di retribuzione professionale docenti di CP_5
cui all'art 7 CCNL 15.03.2001 a la somma di € 858,96 con riferimento all'anno Parte_1
scolastico 2021/22 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_4
delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 258,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 14/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo