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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(cod. fisc. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa ex ex art. 43 R.d. n.
Codi 1611/33 e d.lgs. n. 300/99 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (c.f.
), domiciliataria in 30124 Venezia, Piazza San Marco, 63 (pec: P.IVA_2
e, ai fini del processo telematico, Email_1
Email_2
Parte appellante contro
nata a [...] il [...] e residente a [...], CP1
C.F. rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Stefano C.F._2
Zoccarato del foro di Treviso, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio a Treviso, Via Monterumici n. 8, fax 0422 582513, pec:
Email_3
1 Parte appellata nonché contro
, (c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_3
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Aprile (C.F.: , PEC: C.F._4
), in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in Email_4 Per_1
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, e con il medesimo difensore elettivamente domiciliato in
Santa Croce 929, 30123 Venezia
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 492/2022 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per giusta causa
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 492/22 del Tribunale di Venezia
- Sezione Lavoro, respingere le domande formulate in primo grado da;
CP1
condannando la ricorrente alla restituzione di quanto medio tempore eventualmente percepito.
In subordine, ridurre la somma richiesta a titolo risarcitorio, per le ragioni espresse nella parte relativa
del presente ricorso in appello.
Compensi professionali rifusi.”
Per parte appellata TT:
“Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato.
Spese e competenze di lite interamente rifuse.”
Per parte appellata : CP2
“L'Istituto previdenziale convenuto si costituisce nel presente giudizio d'appello, evidenziando
l'insussistenza di alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, rimettendosi a giustizia circa l'esito della
controversia, chiedendo che in caso di condanna del datore di lavoro al pagamento di importi
imponibili ai fini contributivi ne consegua la condanna alla relativa regolarizzazione. Spese di lite
compensate.”
2 Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice,
annullando il licenziamento e condannando l alla sua reintegrazione nel posto Parte_1
di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria nonché rideterminando la sanzione in 6 mesi di sospensione dal servizio. Ha altresì condannato l alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1
della lavoratrice, compensandole tra le altre parti.
La sig.ra è stata dipendente dell dal 18.6.1990, inquadrata nella CP1 Pt_1 Parte_1
Terza Area F4 del CCNL Agenzie Fiscali, e dal 5.6.2000 è adibita al Centro di Assistenza Multicanale
di Venezia. La stessa riceveva due lettere di contestazione del 2.8.2021 e del 13.10.2021, per aver effettuato presso la c.d. Anagrafe Tributaria n. 638 ispezioni illecite su 43 nominativi dal 10.1.2016
al 16.11.2020 e un intervento correttivo in data 9.5.2018 – in assenza di istanza secondo le modalità
previste – nonché ulteriori n. 119 ispezioni illecite su 26 nominativi dal 1.1.2014 al 31.8.2019. La
lavoratrice forniva giustificazioni, spiegando di aver assecondato le richieste di propri amici/conoscenti e del suo compagno e collega sig. (dipendente della medesima Agenzia) Pt_2
nonché di aver estratto dati che erano comunque accessibili mediante i canali istituzionali.
L'Amministrazione non accoglieva le giustificazioni e con lettera del 5.11.2021 irrogava il licenziamento per giusta causa. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento in data 9.11.2021 e ha instaurato il presente procedimento.
Il primo giudice ha accolto le domande della lavoratrice, così motivando:
“15. Orbene, deve accogliersi la censura della ricorrente relativa alla proporzionalità del
licenziamento rispetto alla condotta contestata.
16. La ricorrente infatti sentita nel corso dell'audizione del 12/10/2021 sulla contestazione del
2/8/2021 ha spiegato (doc. 5 ricorrente) di non aver 'mai avuto rapporti personali o di interesse con
l'associazione Unimarca e con la presidente di tale ente. Si tratta dell'ex moglie del mio attuale
compagno – il sig. – e riconosco di aver sbagliato perché nel procedere alle Parte_3
interrogazioni in questione ho assecondato una richiesta dello stesso o di miei conoscenti. Pt_2
Francamente, non immaginavo di porre in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti, perché
l'attività concretamente svolta si è risolta nella somministrazione di un servizio che – su domanda
3 dell'utente pervenuta tramite i canali istituzionalmente previsti (applicativo Civis, posta elettronica,
Cont telefonata del contribuente) – sono tenuta a erogare come dipendente di Venezia. Peraltro,
non potevo rendermi conto che – così agendo – avrei visualizzato più nominativi in un arco temporale
piuttosto lungo, visto che gli accessi sui medesimi si sono cumulati a lunga distanza. Per quanto
riguarda i fatti riconosco che – come emerge dalla contestazione – alcuni nominativi – puntualmente
individuati nel foglio di addebiti – sono stati ispezionati all'anagrafe tributaria su richiesta dei
medesimi. Peraltro, ho confermato la circostanza anche in sede ispettiva, e dunque ribadisco i
contenuti di quanto già scritto in merito. Invece, in ordine agli altri contribuenti indicati nella
contestazione, preciso che gli accessi effettuati alla banca dati su di loro sono stati da me compiuti
su richiesta di . Verosimilmente, anche la correttiva contestatami e relativa al sig. Parte_3
è riconducibile a una richiesta del sig. Chiarisco poi che le richieste del sig. Parte_4 Pt_2
erano di solito volte a ottenere conferme di alcune risultanze presenti in anagrafe tributaria Pt_2
(ad esempio, versamenti operati dal contribuente). Quindi, mi limitavo esclusivamente a
rappresentargli il dato richiesto o a escluderne la presenza in banca dati'.
17. A seguito della seconda contestazione la ricorrente ha dichiarato nel corso dell'audizione
del 4 novembre 2021 (doc. 7) 'Come ho già detto a proposito di alcuni accessi all'anagrafe tributaria
declinati nella prima contestazione, anche quelli precisati nella contestazione del 13 ottobre 2021
sono stati da me effettuati su richiesta del sig. . Ho operato queste ispezioni per il Parte_3
solo fatto che mi sono state sollecitate dal sig. ossia dal mio compagno e non mi sono Pt_2
interrogata sulle ragioni per cui lo stesso mi richiedeva di farle. Queste ispezioni servivano a dare al
sig. le stesse informazioni che il contribuente ispezionato avrebbe potuto ottenere dall'Ufficio Pt_2
dove lavoro, utilizzando gli strumenti di contatto riservati all'utenza. Per questa ragione ero convinta
di non comportarmi in modo illecito, operando queste ispezioni. Preciso poi che quando ho operato
gli accessi, ignoravo che il sig. stesse visualizzando contestualmente alla banca dati i dati Pt_2
degli stessi contribuenti, o che nel giorno in cui ho operato l'accesso anche lui avrebbe effettuato
un'ispezione sullo stesso nominativo. Ignoravo poi che i contribuenti da me ispezionati potessero
essere seguiti dall'intermediario diretto dall'ex moglie del sig. Pt_2
18. Anche interrogata da questa Giudice la ricorrente ha confermato che come risulta dall'atto
4 di delega esibitole, nel 2018 – allorquando ha operato la correttiva a favore del sig. Parte_4
- era abilitata a emettere provvedimenti di sgravio di imposta e di annullamento di esiti di
comunicazioni irregolari rispettivamente fino a euro 1.000,00 e a euro 2.500,00 (conferma
circostanza di cui alla lettera f) memoria ) tuttavia ha precisato che 'fino ad un certo Parte_1
punto, mi pare sino alla fine del 2018, poi per qualsiasi sgravio dovevo chiedere l'autorizzazione.
Questi sgravi venivano anche posti in essere dai colleghi di II fascia. Preciso che gli sgravi (relativi
a cartelle esattoriali sino a ad € 1.000) e comunicazioni (si intende atti che non hanno natura
esecutiva e ciò sino ad € 2.500.00) di cui parliamo riguardavano solo i controlli automatizzati. Il
servizio presso cui [lavoravo] era abilitato a questa sola tipologia di sgravi'.
19. La ricorrente ha altresì precisato:
20. – '(...) ci era stato detto e lo sapevo che non dovevamo fare accessi al di fuori dei canali
istituzionali, ma si tratta di una cortesia ad amici e parenti che facciamo tutti, per aiutare le persone
che meglio conosciamo, si tratta di mere informazioni per evitare che i conoscenti non rimangano al
telefono ore, non ricevano informazioni diverse da operatori sparsi per l'Italia. Non ho mai divulgato
dati e non ho mai preso [soldi] da nessuno. Si è trattato solo di dare semplici informazioni a
conoscenti sulla propria posizione, per esempio verificare che una data dichiarazione fosse fatta
correttamente';
21. – 'È vero poi che sono di III Area ma non sono laureata e quindi non ho mai fatto tutta
una serie di servizi che l'Agenzia dice rientrare nel mio profilo e non sono nemmeno abilitata a farli
poiché non ho la laurea, requisito ora richiesto per l'accesso alla III Fascia';
22. – '(...) non potevo sapere perché mi chiedeva di fare le interrogazioni durante il Pt_2
periodo in cui il era in servizio, se lo avessi saputo - che cioè era per una attività dell'ex moglie Pt_2
- non lo avrei fatto';
23. – 'per quanto riguarda il periodo successivo in cui era in pensione, in alcuni casi Pt_2
per esempio ricordo i signori l'ho fatto con il loro consenso per poter vedere come andava Per_2
compilata una dichiarazione di successione telematica. (...) infatti (...) seppur ho fatto i corsi indicati
dall'agenzia, si è trattato di corsi e-learing che quindi si risolvono nella visione di [alcune] schede poi
per capire meglio bisogna vedere i singoli atti – per esempio dichiarazioni – come effettivamente
5 vengono redatte. E questo l'ho fatto per rendere un [miglior] servizio ai contribuenti';
24. – '(...) in un giorno di lavoro credo di aver fatto tra 100-150 interrogazioni almeno. (...)
l'agenzia delle entrate indica come interrogazioni ogni finestra aperta, (...) però (...) per fare una
ricerca a volte occorreva aprire più finestre e anche ritornare più volte sulla stessa. Per esempio per
visualizzare la dichiarazione di successione dei ho dovuto fare vari passaggi per recuperare Per_2
i codici fiscali che non avevo chiesto ai predetti Per_2
25. – 'confermo di avere avuto la disponibilità delle password di cui al doc. 18 e di aver seguito
i corsi di cui all'elenco doc. 20'.
26. Non vi è dunque dubbio, e la ricorrente lo ha ammesso, che la stessa abbia effettuato gli
accessi che le sono stati contestati al di fuori dei canali istituzionali;
nell'effettuare le interrogazioni
contestate la ricorrente ha anche violato le disposizioni impartite dall' ; tuttavia Parte_1
il fatto non assurge a giusta causa di recesso e non può legittimare l'applicazione di una sanzione
conservativa difettando sotto il profilo della gravità, partitamente quanto all'elemento soggettivo.
27. ….
35. Alla luce di tali principi deve ritenersi che difetti nel caso in esame il profilo della gravità
della condotta sotto il profilo soggettivo, posto che la ricorrente ha ripetutamente ammesso e
spiegato di essersi limitata a fare delle verifiche sulla posizione di diversi nominativi che erano suoi
amici o parenti oppure su richiesta del suo allora compagno e collega di lavoro Pt_2
36. Non è emerso alcun elemento – e la ricorrente ha sempre negato – per ritenere che la
ricorrente abbia divulgato informazioni a terze persone, né che abbia conseguito vantaggio personali
per tali accessi, e l'unico disvalore effettivamente attribuibile al suo comportamento è quello di aver
facilitato ad alcune persone, sue conoscenti, l'accesso ad informazioni, sulla propria posizione, che
avrebbero ugualmente avuto seguendo i canali istituzionale e semplicemente impiegando più tempo.
37. ….
44. Deve pertanto accertarsi e dichiararsi la illegittimità del licenziamento irrogato alla
ricorrente.
45. Ai sensi dell'art. 63, co. 2, d.lgs. 165/2001 '(...) Il giudice, con la sentenza con la quale
annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del
6 lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal
giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non
superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento
di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali'
46. Inoltre, ai sensi del co.
2-bis della medesima disposizione 'Nel caso di annullamento della
sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in
applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del
comportamento e dello specifico interesse pubblico violato'.
47. Non vi è dubbio che la condotta sotto il profilo oggettivo sia grave, pertanto, ritiene la
giudicante che alla luce dei criteri indicati dall'art. 62, co. 1, peraltro conformi alla costante
giurisprudenza di legittimità, la ricorrente debba essere sanzionata con il massimo previsto dall'art.
62, co. 8, il quale sanziona con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni a 6 mesi,
tra l'altro l'ipotesi di lett. 'e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'amministrazione agli utenti o a terzi', non essendo la condotta ad avviso della giudicante
ricompresa nelle altre fattispecie ed avendo comunque determinato un grave danno
all'amministrazione, quantomeno di immagine, lasciando intendere ad alcuni utenti di poter avere
accesso a informazioni senza seguire i canali istituzionali.” (pagg. 5-13).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base Parte_1
di un unico motivo. Precisa che in data 20.6.2023, con sentenza n. 499/23 resa ex art. 444 c.p.p.,
il GIP del Tribunale di Venezia ha condannato la sig.ra per i reati di cui all'art. 615 ter, commi CP1
2 e 3, c.p. (pena di un anno di reclusione).
Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza per erroneità e ingiustizia Pt_1
manifesta, con violazione degli artt. 2105 c.c. e 13 D.P.R. 3/1957, nonché per erronea interpretazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. e circa la configurabilità della giusta causa di recesso.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha valorizzato esclusivamente le dichiarazioni
7 formulate dalla lavoratrice e non ha considerato importanti elementi fattuali. Osserva che le circostanze degli accessi illegittimi risultano dall'istruttoria e non sono state contestate da controparte. Afferma che la lavoratrice ha agito non con mera superficialità – come ritenuto dal primo giudice – bensì con la consapevolezza di tenere una condotta estranea al proprio servizio, atteso che ha proseguito gli accessi anche dopo il pensionamento del suo compagno sig. (già Pt_2
dipendente della medesima Agenzia) e quindi gli stessi non potevano essere giustificati da solidarietà collaborativa tra colleghi. Evidenzia che sussistono numerosi indici presuntivi di un asservimento degli accessi alle esigenze di cui era portatore il sig. per conto dell'ex moglie Pt_2
sig.ra (l'abitualità degli accessi, il vincolo tra i nominativi ispezionati e l'intermediario fiscale CP4
diretto dalla sig.ra il rapporto di coppia tra la lavoratrice e il sig. . Sostiene che il CP4 Pt_2
primo giudice non poteva attribuire all'interrogatorio libero della lavoratrice un'efficacia probatoria assorbente, atteso che le dichiarazioni rese in tale sede “possono soltanto fornire al giudice elementi
sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite”
(cfr. Cass. n. 12712/2017). Precisa che deve essere considerata la condotta complessiva della lavoratrice, la quale negli anni ha intenzionalmente violato per interessi particolari i valori indicati dalla disciplina contrattuale nonché dal quadro normativo e dal codice di comportamento adottato dall'Amministrazione (cfr. artt. 2 e 12), sicché il licenziamento irrogato è legittimo ai sensi del CCNL
applicato al rapporto.
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Precisa che CP1
le proprie mansioni consistevano in attività di prima informazione circa la posizione fiscale dell'utente e in semplici “operazioni correttive” realizzabili su richiesta dell'utente. Precisa altresì che, a seguito della reintegrazione disposta dal primo giudice, è stata adibita alla mansione di studio delle novità
normative e di preparazione di schede di aggiornamento per i colleghi.
La lavoratrice ribadisce che il licenziamento è illegittimo, poiché adottato in contrasto con il principio di proporzionalità tra la violazione disciplinare contestata e la sanzione irrogata. Evidenzia
che gli accessi all'Anagrafe Tributaria de quibus sono stati eseguiti “correttamente”, ossia mai per scopi estranei alle necessità dei contribuenti, e hanno consentito di estrarre dati di livello base ovvero non coperti da particolare riservatezza. Osserva che gli accessi hanno riguardato 60 nominativi
8 complessivi in un periodo di 6 anni, cioè una media di 10 nominativi all'anno e quindi un numero trascurabile rispetto alla quantità di richieste quotidiane ricevute mediante i canali istituzionali.
Precisa che la ricerca su un nominativo comporta l'apertura di plurime finestre della banca dati e ciò
fa accrescere rapidamente il contatore delle ispezioni/interrogazioni. Distingue gli accessi per informazioni ad amici/conoscenti, effettuati a titolo di cortesia nei loro confronti, dagli accessi eseguiti su richiesta del collega sig. e ritenuti motivati da ragioni di servizio. Pt_2
La lavoratrice sostiene che il primo giudice ha correttamente ricostruito le mansioni svolte dalla stessa e ha inquadrato in modo equilibrato i comportamenti contestati. Rileva che gli accessi sono stati intenzionali ma senza la consapevolezza della quantità di interrogazioni che andavano sommandosi né del disvalore di tale condotta e comunque senza la volontà di violare o diffondere notizie riservate. Circa gli accessi successivi al pensionamento del sig. osserva che essi Pt_2
sono stati comunque effettuati su richiesta dello stesso e per mera cortesia nei suoi confronti.
Evidenzia che il richiamo di controparte alla condanna penale è scorretto, in quanto ex art. 445,
comma 1 bis, c.p.p. il giudizio penale resta distinto da quello disciplinare e in quanto la lavoratrice ha sempre riconosciuto di aver tenuto un comportamento sbagliato. Ribadisce che, alla luce dell'art. 62 CCNL e dell'art. 55 D.Lgs. 165/2001 che richiama esplicitamente l'art. 2106 c.c., la condotta contestata non è tra quelle tipizzate e non ha una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
Evidenzia che non vi era alcuna c.d. “corruzione pulviscolare” asserita da controparte e che appare corretta la sanzione della sospensione disposta dal primo giudice a seguito di una equilibrata valutazione concreta dei fatti.
4. Si è costituito l , evidenziando l'insussistenza di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. CP2
n. 7758/2025) e rimettendosi a giustizia circa l'esito della controversia.
5. All'udienza del 24.4.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello dell è fondato e deve essere accolto per le seguenti dirimenti ragioni Pt_1
che assorbono ogni altra questione.
7. Il Collegio preliminarmente rileva che la condotta contestata alla TT è pacifica nel suo
9 accadimento materiale: il contrasto tra le parti attiene, in sintesi, alla sua qualificazione come comportamento che legittima l'intimato licenziamento o come comportamento che giustifica una mera sanzione conservativa, come ritenuto dal primo giudice.
8. Questo Collegio ritiene che la condotta per cui è causa, pacificamente posta in essere dalla TT, giustifichi l'intimato licenziamento.
8.1. Ed invero la sanzione conservativa richiamata dal primo giudice è prevista dall'art. 62,
co. 8, del CCNL ratione temporis applicabile (doc. 9 TT), il quale sanziona con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni a 6 mesi, tra l'altro l'ipotesi di cui alla lett. “e) violazione di
doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui
sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione agli utenti o a terzi”.
Il Collegio tuttavia rileva che il comportamento oggetto di addebito disciplinare non integra un mero inadempimento a doveri e obblighi di comportamento connessi alla prestazione lavorativa da cui sia derivato grave danno al datore di lavoro. La condotta di cui si discorre è connotata da un più grave disvalore che deriva dalla sua idoneità ad integrare una fattispecie di rilevanza penale quale quella dell'accesso abusivo a sistemi informatici (v. art. 615 ter c.p.c., fattispecie aggravata dall'abuso dei poteri inerenti la funzione o il servizio).
Si tratta, dunque, di condotta che assume un elevato grado di disvalore, tanto più per un dipendente pubblico, che nel caso di specie è stata accompagnata dalla divulgazione delle informazioni a terzi (il compagno e collega di lavoro anche dopo il suo pensionamento) e non Pt_2
si configura come episodica, ma reiterata in un arco considerevole di anni (6 anni, per limitarsi al periodo complessivo oggetto di accertamento) ed è stata posta in essere plurime volte (gli accessi sono stati svolti, quanto al primo periodo verificato, su 43 nominativi, e, quanto al secondo periodo verificato, su 26 nominativi, in entrambi i casi anche plurime volte in relazione a ciascuno, senza che siano risultati motivi di servizio tali da giustificare l'accesso della TT). Il tutto nella piena consapevolezza dell'infrazione quantomeno delle regole impartite dal datore di lavoro, posto che è
pacifico che i sistemi informatici di cui si discorre prevedessero degli “alert”, ovverosia dei messaggi di avvertimento, in merito alle consultazioni delle banche dati dell'Agenzia, consultazioni ammesse per sole finalità istituzionali e ragioni strettamente connesse all'attività di servizio (pag. 9 dell'appello,
10 messaggio di allarme non contestato nel suo contenuto).
Alcuna rilevanza può assumere la circostanza che si tratta di informazioni che la TT poteva dare anche al telefono agli interessati: il disvalore risiede nel fatto che ella agiva (almeno in parte)
non su richiesta diretta dell'interessato, ma su richiesta del compagno (il , anche quando Pt_2
quest'ultimo aveva cessato il rapporto di lavoro con l'Agenzia (e quindi quando la TT aveva senza dubbio la consapevolezza di agire al di fuori di quanto strettamente necessario all'esecuzione delle proprie mansioni). Quanto alle interrogazioni svolte per agevolare familiari o conoscenti, il disvalore della condotta non viene meno, in relazione alla violazione degli obblighi di imparzialità e trasparenza che dovevano connotare la sua prestazione di lavoro, viceversa piegata, nei casi sub iudice, al soddisfacimento di finalità personali e non strettamente connesse allo svolgimento della propria attività di servizio.
Sicchè la condotta della TT, ad avviso del Collegio rientra senz'altro nei casi di licenziamento senza preavviso (v. CCNL ratione temporis applicabile, doc. 9 TT) che lo prevede per “ ….b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ….
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur non
costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro”.
In particolare, ad avviso del Collegio, l'ipotesi sub iudice rientra nella previsione della lettera b) e, in ogni caso, quand'anche si ritenesse che nel caso si specie la condotta non integri, in concreto, illecito di rilevanza penale, trattasi di condotta che, sia per le modalità oggettive (frequenza,
arco temporale di riferimento, divulgazione a terzi) che soggettive (consapevolezza della violazione quantomeno di doveri inerenti al rapporto di lavoro) integra - tenuto conto della natura del datore di lavoro, tenuto al rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza nei confronti degli utenti - una condotta tale da recidere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
9. Per quanto precede, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, le domande di accolte in primo grado devono essere rigettate. CP1
L non allega e prova i pagamenti eventualmente effettuati in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata, ma la presente sentenza è titolo per le restituzioni.
11 10. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellata nel rapporto processuale con l . Pt_1
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore dell CP1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, nella misura liquidata in dispositivo, facendo
[...]
applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo parametrato ai valori medi dello scaglione di riferimento della causa, oltre a rimborso spese forfetario, come per legge.
Le spese di lite di entrambi i gradi vengono invece compensate nel rapporto processuale con
CP l , che si è limitato a rimettersi all'esito della lite.
11. Il Collegio dà atto che, per mero errore materiale, in dispositivo si è indicata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante , Pt_1
presupposti in realtà insussistenti, essendo l integralmente vittoriosa. Pt_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande di accolte in primo grado;
CP1
2) condanna alla refusione in favore di delle spese CP1 Parte_1
di lite di entrambi i gradi che liquida quanto al primo grado in euro 7.377,00 e quanto al presente grado in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario come per legge. Spese di entrambi i gradi compensate nel rapporto processuale con;
CP2
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 24.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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