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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2024, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RGVG 3238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3238 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) Parte_1 alla via F. De Pinedo n. 38/40, presso lo studio dell'avvocato Angela Foggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliata in Orta di Atella (CE) Controparte_1 alla via Gandhi n. 7, presso lo studio dell'avvocato Massimo Del Prete, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato il giorno 9.8.2024,
Pag. 1 di 3 RGVG 3238/2024
le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.12.2001, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.9.2024, i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi il Tribunale ha riservato la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 13366/2020 del 9.12.2020 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N.
10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Frattamaggiore (NA) il giorno 1.12.2001 tra e Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 di 3 RGVG 3238/2024
(atto n. 169, parte II, Serie A, anno 2001) alle condizioni concordate;
b) manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giuseppe Di Leone dott.ssa Nadia Zampogna
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3238 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto
TRA
, elettivamente domiciliato in Frattamaggiore (NA) Parte_1 alla via F. De Pinedo n. 38/40, presso lo studio dell'avvocato Angela Foggia, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente domiciliata in Orta di Atella (CE) Controparte_1 alla via Gandhi n. 7, presso lo studio dell'avvocato Massimo Del Prete, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato il giorno 9.8.2024,
Pag. 1 di 3 RGVG 3238/2024
le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.12.2001, sulla premessa dall'intervenuta separazione tra i due, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.9.2024, i ricorrenti hanno ribadito la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi il Tribunale ha riservato la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ciò posto, va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 13366/2020 del 9.12.2020 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N.
10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del
2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv.
633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Frattamaggiore (NA) il giorno 1.12.2001 tra e Parte_1 Controparte_1
Pag. 2 di 3 RGVG 3238/2024
(atto n. 169, parte II, Serie A, anno 2001) alle condizioni concordate;
b) manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giuseppe Di Leone dott.ssa Nadia Zampogna
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