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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1605/2022 R.G. promossa da: con sede legale in Torino, via Botero n. 16 (P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Leo, in forza di procura alle Parte_2 liti allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pinerolo, C.so Duca degli Abruzzi n. 7
APPELLANTE
Contro corrente in Ayas (AO), (C.F e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, sig. rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata CP_2
alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione, dall'avv. Alex Micheletto, presso il cui studio in Hone, via E. Chanoux n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) ed Controparte_3 C.F._1
con sede legale a Verres (AO), (C.F e P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, ing. , rappresentati Controparte_3
e difesi in forza di procura alle liti allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione,
pagina 1 di 22 dagli avv.ti Matteo Ceretti e Roberto Usai, presso il cui studio in Hone, via E. Chanoux n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 355/2022 del 14/11/2022 del Tribunale di Aosta
- Risarcimento danni da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in accoglimento dei motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n.
355/2022, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott. Paolo De Paola il 14.11.2022, resa nella causa iscritta al n. di R.G. 1143/2021:
NEL MERITO
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e dunque:
Nei confronti della società Controparte_1
in via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza di un vincolo obbligatorio, di fonte contrattuale, tra la società
e la società attrice, avente ad oggetto, oltre alla cessione a titolo oneroso Controparte_1
della titolarità della domanda di subconcessione di derivazione di acqua pubblica dalla Regione
Autonoma Valle d'Aosta, la realizzazione di un impianto idroelettrico con le caratteristiche tecniche e di redditività di cui ai progetti allegati alla domanda di subconcessione ed alla Valutazione di Impatto
Ambientale, nel senso e con l'ampiezza di oggetto precisati negli atti di causa;
― e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità ex art. 1229 c.c., se del caso, della clausola di esonero da responsabilità (che si trascrive: «che la rinuncia a richiedere alla Parte_1 [...]
qualunque tipo di penali (Art. 5 della precedente scrittura in allegato) o di risarcimento») CP_1
contenuta nella scrittura privata del 19.05.2016, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o
1228 c.c., la responsabilità per inadempimento della società per le Controparte_1
motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società, in solido con la società ed il Sig. , al risarcimento del danno nella Controparte_4 Controparte_3 misura di € 2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o
pagina 2 di 22 maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In via di subordine (responsabilità precontrattuale):
― nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita non ravvisasse una responsabilità contrattuale come da domanda in via di principalità, accertare e dichiarare la violazione da parte della società dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e CP_1 Controparte_1
nella formazione del contratto stipulato con la società attrice per le motivazioni esposte negli atti di causa ed in particolare per aver indotto quest'ultima a concludere le scritture private del 19.12.2013 e del 19.05.2016 sulla base di stime e dati di produzione di energia elettrica totalmente errati;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società al risarcimento del danno, corrispondente all'interesse positivo differenziale, nella misura di € 1.083.178,59 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
Nei confronti della società Controparte_4
In via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza, sin dal dicembre del 2013 (o successivo periodo, in ogni caso antecedente alla scrittura del 18.05.2018), di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la progettazione, nonché la realizzazione in senso lato (ivi compreso l'iter autorizzatorio con la PA,
l'iscrizione al GSE e l'allacciamento al gestore , della centrale idroelettrica con derivazione Pt_3
di acqua pubblica dal torrente Evançon, in loc. Amponey-Champoluc, presso il Comune di Ayas (AO) per cui è processo, tra la società convenuta e la società attrice, nei termini precisati negli atti di causa;
― e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2229 e ss. c.c., la responsabilità per inadempimento della società convenuta per le motivazioni e causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società al risarcimento del danno, in solido con la società ed il Sig. , nella misura di € Controparte_1 Controparte_3
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In via di subordine (responsabilità extracontrattuale):
― nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita non ravvisasse un rapporto obbligatorio, di fonte contrattuale, tra la società e la Parte_1 Controparte_5
sorto anteriormente al 18 maggio 2018, ovvero un fatto inadempitivo, come da richiesta in
[...]
pagina 3 di 22 principalità, accertare e di-chiarare comunque la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e ss.
c.c. della per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
Controparte_4
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la medesima al risarcimento del danno, in solido con la società e con il Sig. , nella misura di € Controparte_1 Controparte_3
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
Nei confronti dell'Ing. , in proprio, n.q. di direttore dei lavori: Controparte_3
In via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale, tra il convenuto e la società attrice, avente ad oggetto l'affidamento della direzione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica con derivazione di acqua pubblica dal torrente Evançon, in loc. Amponey-
Champoluc, presso il Comune di Ayas (AO) per cui è causa, già oggetto di precedente progettazione da parte del medesimo,
― e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2229 e ss. c.c., la responsabilità per inadempimento per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento del danno, in solido con la società e con la società nella misura di € Controparte_1 Controparte_4
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione;
In via su subordine (responsabilità extracontrattuale):
― accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e ss. c.c. del Sig.
[...]
per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
Controparte_3
― di conseguenza, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento del danno, in solido con la società e con la società nella misura di € Controparte_1 Controparte_4
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 s.m.i., IVA e CPA come per legge, ponendo a carico dei convenuti eventuali spese tecniche.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 4 di 22 Ammettere le richieste di prova testimoniale articolata dall'attrice nella memoria di cui all'art. 183 c.
6 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, contrariis reiectis nel merito in via principale: rigettare le domande avanzate da parte attrice in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta n. 355/2022 del 14.11.2022; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, ritenuto che ogni doglianza di parte ricorrente si riferisce esclusivamente ad un profilo tecnico e/o ad errori in sede progettuale di fattibilità, definitiva, esecutiva e di direzione lavori, estromettere dal presente giudizio la società ovvero, in ogni caso, rigettare le domande di parte attrice nei Controparte_1 confronti della società esponente dichiarando tenuti la società e/o l'Ing. Controparte_4
a tenere indenne o comunque manlevare la società esponente da ogni pretesa avanzata CP_3
dalla società Parte_1
in via ulteriormente subordinata: nel totalmente denegato caso in cui le domande spese da parte attrice nei confronti della società esponente dovessero essere ritenute fondate, accertare e dichiarare il diritto di regresso della società nei confronti della società e/o dell'Ing. Controparte_1 Controparte_4 CP_3
per quanto la società esponente fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice;
[...]
In ogni caso
Con riserva di azione di regresso in separato giudizio anche nei confronti della società
[...]
Controparte_4
Con vittoria di spese.”
Per le parti appellate e Controparte_3 Controparte_4
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, conclusione e domanda, così statuire: in via pregiudiziale
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla ai sensi dell'art. 342, 1° Parte_1
comma, cod. proc. civ.; nel merito
pagina 5 di 22 - rigettare integralmente, in ogni caso, siccome priva di fondamento giuridico, l'impugnazione proposta da Parte_1
- conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 355/22, emessa, in data 14 novembre
2022, dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, a definizione del giudizio di merito recante il n. 1143/21 di R.G.; in via gradata, per il caso di accoglimento delle motivazioni dell'appello proposto dalla Parte_1
- alla stregua delle difese svolte negli atti rassegnati in primo grado, così come richiamate espressamente in questa sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nel corso del primo grado di giudizio, ogni domanda formulata dalla e, per l'effetto, mandare integralmente assolti l'ing. Parte_1 [...]
e la da ogni avversa pretesa. Controparte_3 Controparte_4
Con il favore delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex d.m. 147/22, oltre all'ulteriore rimborso forfetario delle spese generali, della Avv. ex art. 11 l. 576/80 e CP_6 dell'IVA nella misura di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2021 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Aosta nonché e l'ing. . Controparte_1 Controparte_4 CP_3
La società attrice chiedeva, nei confronti di che venisse accertata la Controparte_1
sussistenza di un vincolo obbligatorio, di fonte contrattuale, avente ad oggetto, oltre alla cessione a titolo oneroso della domanda di subconcessione di derivazione di acqua pubblica, la realizzazione di un impianto idroelettrico con le caratteristiche tecniche e di redditività di cui ai progetti allegati alla domanda di subconcessione e alla Valutazione di Impatto Ambientale;
che, per l'effetto, previa declaratoria, se del caso, di nullità, ex art. 1229 c.c., della clausola di esonero da responsabilità in favore della contenuta nella scrittura privata in data 19/05/2016, fosse Controparte_1
accertato l'inadempimento della società convenuta e quella fosse conseguentemente condannata, in solido, con la e l'ing. , al risarcimento del danno da quantificarsi Controparte_4 CP_3
nella misura di euro 2.649.659,55; ovvero, in subordine, che fosse accertata la responsabilità precontrattuale di per non essersi comportata secondo buona fede nella fase Controparte_1
delle trattative e della formazione del contratto ed in particolare per avere indotto a Parte_1
concludere le scritture private del 19/12/2013 e del 19/5/2016, sulla base di stime di produzione di energia elettrica totalmente errate, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno, corrispondente all'interesse positivo differenziale, nella misura di euro 1.083.178,59.
pagina 6 di 22 Nei confronti di chiedeva che fosse accertata la sussistenza, sin dal Controparte_4
dicembre del 2013, o da periodo successivo, comunque in ogni caso antecedente alla scrittura del
18/5/2018, di un contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto la progettazione, nonché la realizzazione della centrale idroelettrica con derivazione di acqua pubblica dal torrente Evancon, in località Amponey - Champoluc, presso il Comune di Ayas, e che, per l'effetto, fosse dichiarata la responsabilità per inadempimento della società convenuta, con sua condanna al risarcimento, in solido con l'ing. , nella misura di euro 2.649.659,55, ovvero, in subordine qualora non fosse stato CP_3
ravvisato un rapporto obbligatorio di fonte contrattuale, che fosse Controparte_4
condannata, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 ss. c.c., al risarcimento del danno nella medesima misura.
Infine, nei confronti dell'ing. , nella sua qualità di direttore dei lavori, Controparte_3
chiedeva fosse accertata la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'affidamento della direzione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica e che, accertato il suo inadempimento, fosse condannato a titolo di responsabilità contrattuale, o in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento nella misura di euro 2.649.659,50.
La società attrice esponeva che con scrittura privata del 19/12/2013, successivamente modificata in data 19/05/2016, aveva ottenuto, a fronte del pagamento del prezzo di euro 150.000,00, poi ridotto ad euro 109.000,00, dalla società la titolarità di una domanda di subconcessione, Controparte_1
presentata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, relativa alla derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Evancon con durata trentennale;
che l'attività di studio e redazione degli elaborati tecnici relativi alla compatibilità al piano regionale di tutela delle acque (PTA) ed alla valutazione di impatto ambientale (VIA), prodromica alla realizzazione vera e propria dell'impianto, era stata effettuata su incarico della dalla la quale Controparte_1 Controparte_4
si era inoltre occupata della redazione del piano economico finanziario dell'operazione (PEF), vale a dire del documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco del periodo concessorio, oltre a stimarne la redditività; che, sulla base dei dati tecnici ed economici, in termini di redditività dell'impianto, la era stata indotta a credere nella bontà e fattibilità Parte_1
dell'investimento e dunque a profondere un notevole sforzo economico per sostenere ingenti costi di produzione dell'impianto, ammontanti ad oltre euro 2.200.000, al netto dell'IVA; che successivamente, con scrittura del 18/05/2018, la era stata incaricata dalla di Controparte_4 Parte_1
effettuare lo studio di progettazione della centrale elettrica, affidando altresì alla stessa la direzione dei lavori, poi assunta dall'ing. ; che i lavori di costruzione erano stati realizzati Controparte_3
pagina 7 di 22 dalla società Idroterm s.r.l. e dalla sotto la direzione dell'ing. ; che l'ing. Parte_4 CP_3 CP_3
e l'ing. avevano al contempo svolto, rispettivamente, i compiti di
[...] Controparte_7
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
che la centrale idroelettrica era infine entrata in funzione nel giugno 2019; che, ad appena un anno dall'avvio dell'impianto, era stato riscontrato come la resa di produzione fosse sensibilmente inferiore a quella dichiarata negli elaborati tecnici predisposti dalla e dalla Controparte_1 [...]
che, per comprendere le ragioni del divario produttivo, che si traduceva in una Controparte_4
riduzione dei ricavi, era stato incaricato uno dei massimi esperti a livello nazionale in materia di realizzazione di centrali idroelettriche, al fine di redigere una relazione tecnica, che aveva condotto a concludere che il dato riportato in sede progettuale era da considerarsi irraggiungibile, anche nelle migliori condizioni di impianto;
che tale errore sopravanzava la terza parte (il 35%) della produzione globale di elettricità della centrale, così incidendo in maniera significativa sul cosiddetto parametro del
PBP (payback period) dell'investimento, ossia sul tempo necessario affinché i flussi positivi dell'investimento compensino le uscite sostenute, periodo che, anziché nei previsti sei anni, doveva essere ricalibrato quanto meno in quindici anni.
La quantificava il danno da essa sopportato, facendo riferimento all'interesse positivo, Parte_1
cioè al minor reddito rapportato al periodo di incentivazione (2020-2040), nonché al periodo non incentivato e al periodo successivo al rinnovo automatico della concessione, per un totale di euro
2.649.659,55; ovvero da parametrarsi al danno da lesione precontrattuale e al ristoro dell'interesse positivo differenziale, avuto riguardo al minor vantaggio, ovvero al minor aggravio economico, sopportato per effetto del comportamento scorretto delle controparti, per un totale di euro 1.083.178,59.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle Controparte_1
domande attoree, in particolare evidenziando la propria totale estraneità ai danni lamentati, avendo essa perfettamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della in subordine, Parte_1
riteneva che qualsivoglia responsabilità fosse ascrivibile ai soci e amministratori dell'epoca, CP_3
e anche nella loro qualità di progettisti, i quali avevano, o avrebbero potuto
[...] Controparte_7
avere, chiari i dati e i limiti tecnici dell'impianto da costruire, sicché chiedeva che i medesimi fossero, nell'ipotesi di sua soccombenza, condannati a manlevarla.
Si costituivano altresì in giudizio e l'ing. in proprio, Controparte_4 CP_3
contestando le domande sia in punto an, che quantum e negando qualsiasi rapporto diretto con la prima dell'incarico da questa conferito in data 18/5/2018, concernente la fase finale di Parte_1
realizzazione dell'impianto, e cioè il progetto esecutivo di messa in opera della centrale e la direzione lavori. Osservavano i convenuti come non potesse essere ad essi imputato di avere ingenerato degli pagina 8 di 22 affidamenti in ordine alla valutazione economica dell'affare, non avendo essi "venduto" nulla alla e nessuna delle parti contraenti aveva assunto l'obbligazione di garantire il rendimento Parte_1
dell'impianto, tanto meno per un arco temporale di trent'anni.
Il Tribunale di Aosta, senza svolgimento di attività istruttoria, in data 14/11/2022 pronunciava sentenza, con la quale respingeva tutte le domande formulate dalla condannandola alla Parte_1
rifusione delle spese in favore delle parti convenute.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 17/11/2022, ha proposto appello la con Parte_1
atto di citazione notificato il 15/12/2022, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle domande già formulate, in via principale e in via subordinata, in primo grado.
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 24/04/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha ritenuto infondate le domande formulate dalla nei confronti della Parte_1
sotto il profilo dell'an debeatur, atteso che dalla documentazione contrattuale Controparte_1
versata in atti emergeva come l'unica obbligazione assunta dalla fosse stata Controparte_1
quella concernente la cessione della domanda di subconcessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, subordinatamente al regolare rilascio dell'autorizzazione unica;
il titolo autorizzativo era stato poi regolarmente rilasciato, secondo quanto risultante dalla successiva scrittura privata di revisione del prezzo di cessione, stipulata in data 19/5/2016, contenente l'espressa ricognizione del fatto che aveva ottemperato tempestivamente a tutte le condizioni previste nella Controparte_1
precedente scrittura. La società convenuta, quindi, difformemente da quanto sostenuto da parte attrice, non si era obbligata a cedere un impianto idroelettrico, né tantomeno aveva garantito la resa produttiva o la redditività dell'impianto, mancando qualsiasi pattuizione o esplicitazione al riguardo.
Del resto, all'epoca della cessione, non essendo ancora state espletate le pratiche amministrative necessarie al conseguimento dell'autorizzazione, non sarebbe nemmeno stato possibile prevedere una determinata redditività da correlare a un impianto regolarmente funzionante. La scrittura 19/5/2016 aveva previsto una riduzione del prezzo proprio in considerazione dell'incertezza in ordine alla possibilità di accedere agli incentivi energetici, sicché, in un tale contesto, la non poteva Parte_1
fare affidamento su una redditività quale quella posta a base dei conteggi operati in atto di citazione,
pagina 9 di 22 per quantificare il danno per mancata resa dell'impianto.
La domanda attorea non poteva neppure trovare accoglimento con riferimento alla cosiddetta "causa concreta" del contratto, asseritamente riconducibile alla realizzazione di una centrale, avente caratteristiche precise, e dalla quale ottenere una resa in Kwh/annui come determinata dai progetti allegati alla V.I.A., trattandosi di elementi non indicati nel contratto, né altrimenti desumibili da esso;
la finalità asseritamente perseguita dalla nei termini da essa indicati, era dunque rimasta Parte_1
a livello dei motivi, che l'avevano indotta a concludere il contratto del 19/12/2013, ma non erano stati obiettivati nel contratto e quindi non erano assurti al rango di interessi, che il contratto medesimo mirava a realizzare.
Inoltre, al momento della cessione della subconcessione non era nemmeno stato stabilito il tracciato definitivo, tanto che si doveva ancora procedere con l'acquisizione dei terreni e alle ulteriori incombenze relative alla fase della progettazione esecutiva e quindi non era possibile prevedere una data certa di avvio della produzione, né tanto meno una redditività sicura dell'impianto da realizzare.
Neppure era ravvisabile una responsabilità precontrattuale della per Controparte_1
l'assorbente ragione che le stesse parti avevano riconosciuto con la scrittura 19/5/2016 che
[...]
aveva ottemperato a tutte le condizioni previste nella scrittura del 2013, ed era anche Controparte_1
stato previsto che l'impianto in questione potesse non accedere alle tariffe incentivate di vendita dell'energia prodotta.
Ad analoga conclusione di infondatezza delle domande il Tribunale è pervenuto anche per quanto concerne quelle proposte nei confronti della e dell'ing. . Controparte_4 CP_3
In ordine alla lamentata non conformità dell'opera, in relazione all'incarico affidato, ha ritenuto il
Tribunale che non risultassero elementi in base ai quali ritenere che i convenuti avessero assunto una garanzia circa il rendimento dell'impianto nell'arco temporale indicato dalla Parte_1
A seguito della scelta della tipologia delle turbine da parte della i dati relativi alle loro Parte_1
prestazioni e specifiche tecniche erano stati acquisiti in un secondo momento, senza che fosse ravvisabile un preventivo obbligo dei professionisti incaricati del progetto esecutivo di garantire una determinata resa dell'impianto, a prescindere dalle caratteristiche delle turbine. In tale contesto doveva altresì essere dato rilievo all'avvenuto spostamento della centrale sul lato opposto del torrente, rispetto al progetto inizialmente presentato per l'ottenimento della V.I.A., in conseguenza della necessità di realizzare l'impianto sui terreni, di cui era stata ottenuta concretamente l'acquisizione. Tali modifiche, rispetto alle previsioni originarie, riconducibili a scelte della non potevano tradursi in una Parte_1
responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori.
La domanda di accertamento di una responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale, formulata in pagina 10 di 22 via subordinata alla prima udienza, doveva essere ritenuta ammissibile in quanto espressione di una precisazione/modificazione consentita, in ragione della sostanziale identità del petitum e della riconducibilità della causa petendi alle vicende già dedotte in causa, tuttavia il relativo diritto si era prescritto, secondo quanto eccepito dalla difesa di e di , Controparte_4 CP_3
poiché il termine quinquennale era ormai decorso.
Osservava da ultimo il Tribunale come dovesse in ogni caso concludersi che non fossero ravvisabili elementi oggettivi, che evidenziassero degli errori nella elaborazione dei dati sulla produzione teorica dell'impianto, né tanto meno che fosse stata fornita una garanzia di corrispondenza tra l'effettiva resa dell'impianto e i dati attesi dalla essendo i risultati in concreto conseguiti riconducibili Parte_1
essenzialmente alle scelte economiche gestionali della stessa Controparte_8
2. I motivi d'impugnazione della
[...] Parte_1
Motivi d'appello nei confronti di Controparte_1
Sostiene l'appellante come il Tribunale abbia errato nell'escludere una responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti di affermando al riguardo di voler Controparte_1
articolare un unico motivo d'impugnazione, che si sviluppa attraverso plurime censure.
Lamenta parte appellante che sia stata esclusa la responsabilità contrattuale, di fatto privando di qualsivoglia rilevanza fattuale e giuridica il dato della resa produttiva indicato nei progetti acclusi alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), così non considerando come i progetti depositati a settembre del 2013 presso gli uffici regionali, quindi in epoca precedente alla stipula della scrittura privata tra le parti, costituissero un elemento su cui aveva fatto affidamento, anche in Parte_1
considerazione del fatto che nella compagine sociale di erano presenti gli Controparte_1
ingegneri progettisti, che ne avevano curato la stesura, e cioè l'ing. e l'ing. . CP_3 CP_7
Il fatto che le parti avessero condizionato la cessione della subconcessione all'ottenimento dei titoli autorizzativi, e non al conseguimento di una determinata resa, non consentiva di presumere che il mancato raggiungimento della resa produttiva esulasse dall'assetto degli interessi regolamentati dalle parti e dunque ricadesse nell'ambito delle aspettative non tutelabili.
Il Giudice di primo grado avrebbe quindi completamente travisato il dato fattuale e il senso dell'operazione economica realizzata dalle parti, fornendo della scrittura del dicembre 2013 un'interpretazione decontestualizzata e destrutturata, visto che il fulcro dell'operazione non poteva che essere rappresentato dai progetti allegati alla V.I.A., i quali costituiscono l'antecedente logico, causale e giuridico della scrittura privata del dicembre 2013. Inoltre le questioni sull'incentivazione o meno delle tariffe, poi effettivamente ottenuta dal GSE, non esplicavano alcun effetto sull'errore di sovrastima della produzione, dal momento che ciò che lamenta non è la redditività economica Parte_1
pagina 11 di 22 dell'impianto, sulla cui determinazione influisce anche l'ottenimento dell'incentivazione, ma il dato quantitativo della produzione, indicato nei progetti e confermato nei successivi documenti, quali il
Piano Economico Finanziario, dato che per negligenza ed imperizia era stato sovrastimato.
Aggiunge inoltre l'appellante che le varianti apportate al progetto originario non hanno avuto incidenza sulla resa dell'impianto, poiché se ciò fosse stato vero, avrebbe dovuto essere rilevato nel PEF, risalente al maggio del 2017; del resto il consulente di parte attrice ha semmai rilevato come lo spostamento del fabbricato della centrale e il rilascio dell'acqua in un punto più a valle, rispetto al progetto originario, abbiano comportato un aumento della produzione dell'intero impianto.
Il motivo d'appello - che seguendo peraltro una tecnica redazionale non pienamente coerente con il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che in alcune parti fa riferimento, quasi in via incidentale, ad alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, per poi tornare all'integrale riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado - è infondato.
L'esame della fondatezza delle tesi sostenute da parte appellante, finalizzate a dimostrare - ai fini della ravvisabilità di una responsabilità per inadempimento contrattuale - che la causa concreta del contratto, debba essere individuata "nella realizzazione di una centrale idroelettrica con caratteristiche precise e dalla quale conseguire una resa in Kw annui come determinata dai progetti allegati alla VIA", deve necessariamente confrontarsi con il contenuto degli accordi negoziali stipulati tra le parti.
La scrittura privata stipulata in data 19/12/2013 ha avuto per oggetto la cessione della "domanda di subconcessione di derivazione di acqua", di cui era divenuta titolare, a seguito Controparte_1
di voltura da parte del precedente titolare della domanda in data 06/03/2012.
Nelle premesse della scrittura privata viene dato atto di come la domanda di subconcessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e nei 30 giorni successivi non siano pervenute istanze in concorrenza, sicché la domanda risultava unica ed esclusiva. Ulteriormente alla lettera d) delle premesse veniva dato atto che era stato depositato presso l'ufficio deposito progetti della Regione
Autonoma Valle d'Aosta, in data 26/9/2013, "lo Studio di Impatto Ambientale corredato del progetto definitivo e delle necessarie relazioni specialistiche".
Pertanto, operate tali premesse, all'art. 1 della scrittura era previsto che: "Con la presente scrittura privata la parte venditrice cede a titolo oneroso alla parte acquirente la titolarità della domanda di subconcessione di derivazione delle acque di cui alla lettera a) delle premesse. La parte acquista a titolo oneroso la succitata domanda sotto condizione risolutiva dell'ottenimento della Concessione
Unica, ovvero del rilascio del permesso di costruire la centrale idroelettrica.”
All'art. 2 la parte venditrice si impegnava a predisporre tutta la documentazione che fosse risultata necessaria per l'ottenimento del giudizio positivo di compatibilità ambientale, precisando come “I
pagina 12 di 22 successivi oneri economici, inerenti la stesura del progetto esecutivo, l'attività di direzione lavori e le spese accessorie saranno a carico della parte acquirente e non sono oggetto della presente compravendita."
Il tenore dell'accordo contrattuale è assolutamente chiaro ed univoco nell'individuare dunque l'oggetto della cessione (la domanda di subconcessione di derivazione delle acque dal torrente Evancon), mentre solo nelle premesse della scrittura viene fatto riferimento a quello che era lo stato di avanzamento delle pratiche amministrative, finalizzate ovviamente alla realizzazione della centrale idroelettrica, dando atto della presentazione nel settembre del 2013 dello studio di impatto ambientale, corredato del progetto e delle relazioni specialistiche.
Dunque, in alcun modo è ravvisabile una “cessione” del progetto, che era certamente – vista la natura imprenditoriale del soggetto acquirente - suscettibile di essere valutato e modificato, come in parte è poi effettivamente avvenuto, da parte della società acquirente della domanda di subconcessione di derivazione di acqua.
La stessa osserva come nel progetto allegato alla V.I.A. fossero stati inseriti degli Parte_1
elementi di dettaglio della progettazione e calcoli di resa produttiva dell'impianto, non richiesti ai fini dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale (v. pag. 31 atto d'appello), dal momento che sarebbe stato sufficiente, a quei fini, la presentazione di un progetto di massima di descrizione dell'opera.
La circostanza che i progetti contenessero un di più non vale certo a comportare una responsabilità da parte della società venditrice, in ordine al raggiungimento di quei risultati di produzione.
[...]
si è limitata a dare atto di quale fosse a quel momento lo stato di avanzamento della Controparte_1
pratica amministrativa, indicando nelle premesse la documentazione sino a quel momento presentata, pratica il cui esito non era in alcun modo condizionato o influenzato dalla correttezza dei dati relativi alla resa produttiva dell'impianto, anche ultroneamente indicati.
Del resto, il contratto era sospensivamente condizionato solamente all'ottenimento dell'Autorizzazione
Unica.
Non vi è alcun elemento testuale contenuto nella scrittura che possa far ritenere che le parti, nel prevedere la cessione della domanda subconcessione, abbiano fatto riferimento alla collegata realizzazione di una centrale avente specifiche caratteristiche, quali quelle descritte nel progetto, ed ulteriormente prevedendo che quel progetto garantisse la resa produttiva indicata nella Relazione
Tecnica Generale (v. doc. 6 parte appellante, pag. 80 della Relazione).
Peraltro - a voler considerare al di là degli argomenti testuali desumibili dalla scrittura privata in data
19/12/2013, anche altri elementi che tengano conto del comportamento complessivo delle parti - non si pagina 13 di 22 perviene affatto alla conclusione auspicata da parte appellante, deponendo anzi in senso contrario l'accordo di revisione del prezzo stipulato tra le parti in data 19/05/2016.
A quel momento era già stata ottenuta in data 26/02/2016 l'Autorizzazione Unica e quindi si era verificata la condizione sospensiva prevista all'art. 1 della scrittura.
Con l'accordo del 19/05/2016 le parti davano quindi atto, che era stato ottenuto il titolo autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, e precisavano come "alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto legislativo che disciplina gli incentivi delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e …quindi vi sia la possibilità che l'impianto in oggetto non possa accedere alle tariffe incentivate di vendita dell'energia prodotta".
Le parti pertanto convenivano, stante l'incertezza riguardo a questo elemento, che avrebbe inciso sulla redditività dell'impianto, di rivedere l'importo complessivo della cessione, con una riduzione dell'importo originariamente previsto in euro 150.000,00 nel minor importo di euro 109.000,00.
Precisavano altresì le parti come la nuova somma pattuita "comprende tutte le prestazioni fornite dalla
o da suoi tecnici incaricati finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni Controparte_1
dell'impianto in oggetto fino alla data odierna"; aggiungevano che aveva Controparte_1
ottemperato tempestivamente a tutte le condizioni previste nella precedente scrittura e che quindi la rinunciava a richiedere qualunque tipo di penali (previste dall'art. 5 della precedente Parte_1
scrittura) o di risarcimento.
Osserva l'appellata come non possa sostenersi – sulla base di quei dati testuali Controparte_1
- che l'acquisto avesse ad oggetto oltre alla subconcessione, anche un impianto con una determinata produzione, dal momento che doveva ancora essere determinato il tracciato definitivo e anche la potenza massima.
Parte appellata svolge anche delle ulteriori considerazioni, che paiono effettivamente meritevoli di considerazione proprio nell'ottica della ricostruzione di quale fosse l'interesse economico della sotteso all'operazione. Parte_1
Come premesso, la revisione del prezzo, operata con l'accordo in data 19/05/2016, dipendeva dalla circostanza che vi fosse incertezza riguardo alla possibilità di accedere alle tariffe incentivate di vendita, che avrebbero influito sulla redditività dell'impianto. Parte appellata nella propria comparsa di costituzione opera dei conteggi, che non hanno formato oggetto di contestazione, per mettere in evidenza come in nel caso in cui non fosse stata ottenuta l'incentivazione, ma la produzione fosse stata quella indicata a progetto, per un periodo di 24 anni, e quindi senza voler considerare il periodo di rinnovo automatico, suscettibile in ogni caso di essere rinunciato, i ricavi totali sarebbero stati pari a euro 2.844.386,40, mentre la produzione effettiva, inferiore a quella indicata a progetto, essendo pagina 14 di 22 tuttavia stata ottenuta l'incentivazione, produce ricavi per il medesimo periodo di 24 anni pari ad euro
5.043.092,72.
Ora non è tanto questo il dato significativo, bensì il raffronto tra i ricavi previsti in assenza di tariffa incentivata e quelli previsti per il caso di tariffa incentivata, entrambi basati sulla produzione indicata a progetto (2.022.459 KWH/annui).
Nel secondo caso i ricavi, per il periodo considerato di 24 anni, sarebbero stati pari a euro
8.494.320,00, ciò significa che ha ritenuto l'operazione economica redditizia e di suo Parte_1
interesse, pur in una situazione in cui poteva esservi un'alea così rilevante sui ricavi attesi, con uno scostamento da euro 8.494.320,00 a euro 2.844.386,40.
E quella incertezza ha avuto, nei rapporti tra le parti, quale unica ricaduta quella di ridurre di circa 1/3 il corrispettivo stabilito per la cessione della domanda di subconcessione di derivazione di acqua.
Sulla scorta di tali premesse, non giova quindi alla tesi della società appellante il richiamo a quella giurisprudenza, che in tema d'interpretazione del contratto, oltre al riferimento all'intero contenuto contrattuale, indica, nella ricerca dell'effettiva volontà delle parti, il ricorso ai criteri dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta.
L'invocata “causa concreta” o “ragione pratica” del contratto deve pur sempre essere desumibile dal contratto stesso e dalla comune intenzione delle parti, non potendo essere individuata in ragioni del tutto esterne al regolamento negoziale delineato dalle parti, ragioni che appartengono alla sfera dei motivi, e delle soggettive valutazioni di convenienza dell'affare compiute dalle parti.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità come: “Occorre, in altri termini, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (v.
Cass. n. 6675 del 2018; n. 7927 del 2017; n. 23701 del 2016). La comune intenzione dei contraenti deve essere quindi ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod. civ., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o causa concreta dello stesso e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno
pagina 15 di 22 voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 24699 del 2021; n. 6675 del 2018 cit.; n.
7927 del 2017 cit.)”. (v. Cass. 25/01/2022 n. 2173).
Parimenti infondato risulta essere il motivo d'impugnazione, con il quale viene censurato il rigetto della domanda, svolta in via subordinata nei confronti della di risarcimento Controparte_1
per responsabilità precontrattuale.
Parte appellante ribadisce di avere fatto affidamento sulla correttezza dei progetti, che hanno preceduto la stipula della scrittura in data 19/12/2013, progetti che erano stati redatti dagli stessi soggetti, l'ing.
e l'ing. , che si erano occupati della cessione della subconcessione;
né, a differenza di CP_3 CP_7
quanto ritenuto dal primo Giudice, può essere valorizzata, per escludere tale responsabilità, la scrittura del 19/05/2016, dal momento che l'errore di sovrastima della produzione non era noto nel 2016 alle parti, essendosi palesato solo dopo la messa in funzione dell'impianto, avvenuta nel 2019. Ancora nel maggio 2017 nel PEF la produzione veniva indicata in 2 milioni di Kwh/annui.
Lamenta inoltre l'appellante un'asserita illogicità della motivazione, poiché nel richiamare la previsione contenuta nella scrittura del 19/05/2016, con cui la riconosceva che la controparte aveva Parte_1
ottemperato a tutte le condizioni previste nella scrittura del 19/12/2013 avrebbe implicitamente ammesso che la resa produttiva era elemento regolato da quella.
Partendo da quest'ultimo assunto, non sussiste affatto la contraddittorietà denunciata, atteso che - come anche in questa sede ricostruito - se la resa produttiva non era uno degli elementi dedotti nel contratto, poiché la parte venditrice non cedeva il “progetto” di un impianto che, tra le sue caratteristiche, contemplasse anche una determinata resa produttiva, è evidente come tale elemento non possa desumersi dalla successiva scrittura, con cui veniva dato atto che erano state ottemperate tutte le condizioni previste, che erano quelle finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni.
Per il resto, le allegazioni svolte a sostegno della responsabilità precontrattuale risultano del tutto sovrapponibili a quelle dedotte a fondamento della responsabilità contrattuale, sicché nulla di specifico viene allegato con riferimento alla fase delle trattative, alle questioni che tra le parti sarebbero state espressamente trattate, o alle eventuali rassicurazioni date in ordine allo specifico tema della teorica resa produttiva dell'impianto.
Inoltre parte appellante opera una commistione del tutto indebita tra figure diverse, poiché non considera come il progetto allegato alla V.I.A. e gli altri documenti tecnici che lo corredavano, vedano la nella veste di committente, trattandosi di elaborati progettuali tecnici, che Controparte_1
sono stati redatti dall'ing, e dall'ing. , i quali all'epoca rivestivano anche la qualità di CP_3 CP_7
soci della e la qualità di amministratore unico, ma è del tutto Controparte_1 Controparte_7
evidente come non possa essere chiamata a rispondere dell'erroneità di una Controparte_1
pagina 16 di 22 progettazione compiuta nella distinta ed autonoma veste professionale da parte di uno dei suoi soci o amministratori.
L'ing. e l'ing. erano inoltre anche soci della la quale su CP_3 CP_7 Controparte_4
incarico di si è occupata della predisposizione della V.I.A. e del P.E.F. Controparte_1
In chiusura dell'esame dei due articolati e variegati motivi di impugnazione, che concernono la posizione della devono essere ancora svolte alcune considerazioni, che Controparte_1
rivestono comunque carattere assorbente, nel condurre alla reiezione delle domande della società appellante, e che concernono il danno, di cui viene chiesto il risarcimento.
La domanda proposta, in via principale, a titolo di responsabilità contrattuale, ha ad oggetto il riconoscimento di un danno dell'ammontare di euro 2.649.659,55, che, sulla base dei conteggi contenuti nell'atto di citazione di primo grado, risulta parametrato al mancato incasso, calcolato per il periodo di incentivazione dal 2020 al 2040, e per il periodo non incentivato, e cioè 2019-2020 e dal
2040 al 2044, considerato che la produzione raggiungibile è inferiore di circa il 35%, poiché rispetto ad una previsione di produzione di 2.022.459 Kwh/annui, l'impianto, sulla base della relazione di parte prodotta, può al più produrre 1.348.184 Kwh/annui.
Il danno così prospettato – a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, riguardo all'assenza di elementi che consentano di ravvisare una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo alla
– è logicamente e giuridicamente infondato, atteso che la stessa appallante Controparte_1
afferma che quel dato di produzione era irrealizzabile ed era frutto di un errato calcolo.
Proprio la relazione del consulente di parte (v. doc. 41 parte appellante) della dott. , Parte_1 CP_9
indica come la differenza tra la produzione teorica realizzabile e quella riportata nel progetto originario sia dovuta all'errato calcolo del coefficiente di rendimento dell'intero impianto, poiché nel progetto originario il calcolo delle perdite localizzate non è stato valutato;
il rendimento complessivo dell'impianto è stato calcolato nella misura unica dell'88%, mentre questo può variare in funzione della portata da un valore minimo pari al 60% ad un valore massimo dell'83% circa;
inoltre nei mesi con portata pari al 10%, o poco più, la turbina non è in grado di produrre e così pure occorre considerare il periodo di fermo impianto.
È evidente, dunque, come non si sia trattato di un errore di progettazione, che se emendato avrebbe potuto dare i risultati sperati, bensì si è trattato di un calcolo erroneo, che indicava dei valori, che mai avrebbero potuto essere raggiunti.
Se così è, risulta evidente come, neppure in termini di risarcimento dell'interesse positivo, possa essere riconosciuto la differenza tra un ricavo irrealistico, che non avrebbe mai potuto essere realizzato, e il ricavo correlato alla produzione realisticamente realizzabile da quell'impianto.
pagina 17 di 22 La resa produttiva sperata non è mancata a causa di un inadempimento, e cioè della non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, ma a causa dell'impossibilità, in assoluto, di raggiungere una produzione quale quella indicata in progetto. Mentre il danno da inadempimento contrattuale risarcibile corrisponde all'utilità che sarebbe stata conseguita se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
A conclusioni non diverse, quanto all'implausibilità dei criteri, cui viene fatto riferimento, si perviene anche nel considerare la quantificazione del danno richiesto a titolo di responsabilità precontrattuale, che non è correlato all'interesse negativo, bensì a quello che viene qualificato come interesse positivo differenziale.
Parte appellante afferma di voler individuare tale danno nel minor vantaggio, ovvero nel maggior aggravio economico, sopportato per effetto del comportamento scorretto della controparte, salvo poi individuare tale danno nell'ammontare delle spese sostenute, e che dovrà sostenere, per la realizzazione dell'impianto, sull'assunto che non avrebbe affrontato quelle spese se avesse avuto una corretta conoscenza della resa produttiva dell'impianto, poiché non avrebbe dato corso ad un investimento così fallimentare.
Il risarcimento richiesto, pari ad euro 1.083.178,59, è dato dalla sommatoria di alcuni dei costi sostenuti e da sostenere per la costruzione dell'impianto e ricomprende il costo della subconcessione e dei progetti (euro 109.000,00), il costo del compenso professionale versato alla Controparte_4
(euro 66.880,00), il costo dei canoni e sovracanoni da versare sino alla scadenza della concessione
[...]
(euro 462.788,60), il costo degli interessi corrispettivi che la ha versato e dovrà versare Parte_1
all'istituto di credito per rientrare del finanziamento richiesto per sovvenzionare i lavori di costruzione
(euro 444.509,92).
Viene dunque richiesto alla controparte contrattuale di indennizzare parte dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto, che è regolarmene entrato in esercizio e dal quale vengono ricavati dei profitti, seppure asseritamente inferiori a quelli attesi.
Tale importo non corrisponde affatto ad un danno differenziale,
Da un lato, non viene asserito che, qualora fosse stato noto che l'impianto avrebbe avuto una resa produttiva inferiore, sarebbero stati sostenuti dei costi inferiori per costruirlo;
né - sull'assunto che a quell'investimento (fallimentare) non si sarebbe dato corso, se fosse stata conosciuta la effettiva resa produttiva dell'impianto – è richiesto un risarcimento pari alla differenza tra la redditività di quell'investimento e la redditività di un diverso investimento, che, plausibilmente - in considerazione dell'oggetto sociale, delle prospettive di investimento in quel periodo oggetto di esame o degli investimenti in precedenza attuati - sarebbe stato effettuato dalla in luogo di quello, Parte_1
allocando lì le risorse economiche invece destinate alla centrale idroelettrica.
pagina 18 di 22 Non è questo il ragionamento, che sottende la richiesta risarcitoria avanzata, né vengono offerti elementi utili per compiere una valutazione secondo questi diversi e più corretti criteri, che potrebbero essere presi in considerazione per risarcire il danno subito per avere fatto affidamento sulla realizzabilità di una determinata operazione economica, poi rivelatasi inattuabile quanto alle aspettative di reddittività ipotizzate.
Motivi d'appello nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
Con riferimento alla posizione degli altri due appellati, la ritiene del tutto erronea la Parte_1
qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, operata dal Giudice di primo grado, nonché errata la valutazione del ruolo svolto dal P.E.F.
Ribadisce la secondo quanto già prospettato in primo grado, che un rapporto contrattuale Parte_1
tra essa e sarebbe sorto sin dal dicembre 2013, quindi subito dopo la Controparte_4
scrittura privata di cessione della subconcessione, rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto le attività di iscrizione al GSE, l'allacciamento alla la redazione del Piano Economico Finanziario, ecc. Pt_3
Di ciò vi sarebbero riscontri nella documentazione presentata dalla in cui Controparte_4
la è espressamente qualificata come committente del progetto. Parte_5
L'avere calcolato la resa produttiva in circa 2.000.000 di Kwh/annui, secondo quanto ancora indicato nel Piano Economico Finanziario costituirebbe un evidente inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, considerato che il P.E.F. costituisce il documento di primaria rilevanza, che esplicita i presupposti e le condizioni, che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco del periodo concessorio.
Con riferimento poi alla posizione dell'ing. , osserva parte appellante come questi, che ha CP_3
cumulato in sé la veste di progettista e direttore dei lavori, avrebbe dovuto avvedersi, anche nella fase esecutiva, che la resa indicata nei progetti non era corretta ed avvertire quindi la committenza, affinché questa potesse operare le sue valutazioni e se del caso eventualmente sospendere i lavori.
Alcune delle considerazioni fattuali svolte da parte appellante possono essere ritenute condivisibili, per quanto concerne il momento a partire dal quale hanno iniziato ad essere svolte delle prestazioni da parte di in favore della Controparte_4 Parte_1
Tali riscontri documentali non consentono tuttavia di pervenire ad una differente ricostruzione in termini di contenuto dell'obbligazione contrattuale, essendo pacifico che la società appellata abbia svolto le attività indicate nel preventivo in data 18/05/2018, così pure che abbia provveduto alla redazione del Piano Economico Finanziario, nel quale pacificamente sono state riportate le indicazioni pagina 19 di 22 sulla resa produttiva dell'impianto già contenute nell'originario progetto e nella documentazione tecnica allegata alla V.I.A.
Non v'è quindi dubbio – a prescindere dal fatto che abbia curato anche Controparte_4
altre pratiche amministrative - che quell'errore di calcolo, di cui già in precedenza si è detto, sia stato mantenuto, e non emendato, anche nelle fasi successive alla redazione del progetto originario.
Qui non si tratta di valutare – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – se
[...]
o l'ing. abbiano assunto una garanzia circa il rendimento dell'impianto per Controparte_4 CP_3 tutto l'arco temporale prospettato dalla bensì se nello svolgere la loro attività progettuale Parte_1
in favore della successivamente alla cessione della domanda di subconcessione di Parte_1 derivazione d'acqua, abbiano perseverato in quell'errore d'impostazione del calcolo, originariamente commesso, così replicando l'errore anche negli elaborati successivi.
La risposta a tale domanda non può che essere positiva.
Così pure non pare condivisibile, in particolare in assenza di accertamenti tecnici sul punto, la conclusione che le varianti introdotte dalla nella realizzazione dell'impianto (impiego di Parte_1
turbine diverse, spostamento della centrale sull'altro lato del torrente, diverso posizionamento degli scarichi, ecc.) potrebbero avere influito esse stesse sulla diversa resa produttiva, poiché non è mai stato contestato l'errore originario di calcolo da parte degli odierni appellati.
Il tema torna quindi ad essere quello affrontato in chiusura dell'esame dei motivi d'appello proposti nei confronti della e cioè l'incongruità dei criteri invocati per la quantificazione Controparte_1
del danno da inadempimento contrattuale: se la produzione teorica riportata nel progetto originario non era raggiungibile, non può essere richiesto a coloro che hanno compiuto quell'erroneo calcolo di rifondere dei ricavi irrealizzabili, dal momento che se essi fossero stati adempienti, ed avessero dunque riscontrato o emendato l'errore nel corso delle fasi della successiva progettazione svolta per la Pt_1
l'effetto non sarebbe stato quello di realizzare la produzione irrealizzabile, bensì di mettere la
[...]
nelle condizioni di poter assumere delle eventuali diverse determinazioni sulla Parte_1
convenienza economica di quell'operazione.
Anche con riferimento a tale profilo, tuttavia, sulla scorta delle argomentazioni già svolte in precedenza, non è possibile pervenire ad una realistica individuazione e quantificazione dei danni per carenza di allegazioni pertinenti con tale profilo di danno, che dovrebbe essere correlato ad una minor redditività dell'investimento in concreto effettuato rispetto ad altre tipologie d'investimento attuabili con l'impiego delle medesime risorse economiche.
pagina 20 di 22 Le considerazioni svolte rendono assorbito l'esame anche del motivo di censura svolto riguardo al rigetto della richiesta risarcitoria avanzata in via di responsabilità extracontrattuale nei confronti della e dell'ing. . Controparte_4 CP_3
Titolo di responsabilità, rispetto al quale, peraltro, l'onere probatorio della in modo Parte_1
puntuale, dovrebbe riguardare proprio il nesso causale tra la negligenza imputata ai soggetti, che si sono occupati della progettazione originaria e dei suoi successivi sviluppi, e il danno asseritamente lamentato, e cioè l'effettuazione di un investimento scarsamente redditizio. Reddittività anche in questo caso da parametrare non facendo riferimento ad un risultato irrealizzabile, ma alla redditività media degli investimenti della società, ovvero alle tipologie d'investimento che, in alternativa, avrebbe potuto valutare in quel medesimo periodo.
Analogamente risultano assorbiti i motivi d'impugnazione concernenti la mancata ammissione delle istanze di prova orale e di CTU, quest'ultima diretta ad accertare, nella sostanza, le cause della minor resa dell'impianto rispetto ai valori indicati nel progetto e la quantificazione del risarcimento del danno.
Con riferimento a quest'ultimo profilo della quantificazione del danno – in aggiunta a quanto in precedenza esposto – va ancora precisato come alcun accertamento tecnico potrebbe comunque sopperire alla mancanza di pertinenti allegazioni sul punto da parte della Parte_1
Conclusivamente l'appello proposto dalla sia pure sulla base di argomentazioni Parte_1
parzialmente differenti da quelle che sorreggono la pronuncia di primo grado, deve essere integralmente respinto.
3. Le spese del giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico della con liquidazione in favore di ciascuna delle parti appellate, in base al D.M. Parte_1
147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento (da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00), di valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva (e quindi € 7.689,50 per la fase di studio e €
5.035,00 per la fase introduttiva) e di quelli minimi (€ 8.016,00) per la fase decisionale, limitata alla trattazione di temi ed argomenti già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così in complessivi € 20.740,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Per la difesa della e dell'ing. deve altresì essere applicata la Controparte_4 CP_3
maggiorazione prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014 per la difesa di più parti, così pervenendosi alla liquidazione dei compensi nella misura di € 26.962,00.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18,
pagina 21 di 22 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 355/2022, Parte_1
emessa in data 14/11/2022 dal Tribunale di Aosta, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 20.740,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere alla e a le Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 26.962,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Sigg. Magistrati dott. Alfredo GROSSO Presidente dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1605/2022 R.G. promossa da: con sede legale in Torino, via Botero n. 16 (P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Leo, in forza di procura alle Parte_2 liti allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pinerolo, C.so Duca degli Abruzzi n. 7
APPELLANTE
Contro corrente in Ayas (AO), (C.F e P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante, sig. rappresentata e difesa in forza di procura alle liti allegata CP_2
alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione, dall'avv. Alex Micheletto, presso il cui studio in Hone, via E. Chanoux n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E contro
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) ed Controparte_3 C.F._1
con sede legale a Verres (AO), (C.F e P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3
persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, ing. , rappresentati Controparte_3
e difesi in forza di procura alle liti allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione,
pagina 1 di 22 dagli avv.ti Matteo Ceretti e Roberto Usai, presso il cui studio in Hone, via E. Chanoux n. 20, è elettivamente domiciliata
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 355/2022 del 14/11/2022 del Tribunale di Aosta
- Risarcimento danni da responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in accoglimento dei motivi di appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n.
355/2022, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, in persona del Giudice
Dott. Paolo De Paola il 14.11.2022, resa nella causa iscritta al n. di R.G. 1143/2021:
NEL MERITO
Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e dunque:
Nei confronti della società Controparte_1
in via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza di un vincolo obbligatorio, di fonte contrattuale, tra la società
e la società attrice, avente ad oggetto, oltre alla cessione a titolo oneroso Controparte_1
della titolarità della domanda di subconcessione di derivazione di acqua pubblica dalla Regione
Autonoma Valle d'Aosta, la realizzazione di un impianto idroelettrico con le caratteristiche tecniche e di redditività di cui ai progetti allegati alla domanda di subconcessione ed alla Valutazione di Impatto
Ambientale, nel senso e con l'ampiezza di oggetto precisati negli atti di causa;
― e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità ex art. 1229 c.c., se del caso, della clausola di esonero da responsabilità (che si trascrive: «che la rinuncia a richiedere alla Parte_1 [...]
qualunque tipo di penali (Art. 5 della precedente scrittura in allegato) o di risarcimento») CP_1
contenuta nella scrittura privata del 19.05.2016, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o
1228 c.c., la responsabilità per inadempimento della società per le Controparte_1
motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società, in solido con la società ed il Sig. , al risarcimento del danno nella Controparte_4 Controparte_3 misura di € 2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o
pagina 2 di 22 maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In via di subordine (responsabilità precontrattuale):
― nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita non ravvisasse una responsabilità contrattuale come da domanda in via di principalità, accertare e dichiarare la violazione da parte della società dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative e CP_1 Controparte_1
nella formazione del contratto stipulato con la società attrice per le motivazioni esposte negli atti di causa ed in particolare per aver indotto quest'ultima a concludere le scritture private del 19.12.2013 e del 19.05.2016 sulla base di stime e dati di produzione di energia elettrica totalmente errati;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società al risarcimento del danno, corrispondente all'interesse positivo differenziale, nella misura di € 1.083.178,59 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
Nei confronti della società Controparte_4
In via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza, sin dal dicembre del 2013 (o successivo periodo, in ogni caso antecedente alla scrittura del 18.05.2018), di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto la progettazione, nonché la realizzazione in senso lato (ivi compreso l'iter autorizzatorio con la PA,
l'iscrizione al GSE e l'allacciamento al gestore , della centrale idroelettrica con derivazione Pt_3
di acqua pubblica dal torrente Evançon, in loc. Amponey-Champoluc, presso il Comune di Ayas (AO) per cui è processo, tra la società convenuta e la società attrice, nei termini precisati negli atti di causa;
― e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2229 e ss. c.c., la responsabilità per inadempimento della società convenuta per le motivazioni e causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la predetta società al risarcimento del danno, in solido con la società ed il Sig. , nella misura di € Controparte_1 Controparte_3
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In via di subordine (responsabilità extracontrattuale):
― nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita non ravvisasse un rapporto obbligatorio, di fonte contrattuale, tra la società e la Parte_1 Controparte_5
sorto anteriormente al 18 maggio 2018, ovvero un fatto inadempitivo, come da richiesta in
[...]
pagina 3 di 22 principalità, accertare e di-chiarare comunque la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e ss.
c.c. della per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
Controparte_4
― di conseguenza, dichiarare tenuta e condannare la medesima al risarcimento del danno, in solido con la società e con il Sig. , nella misura di € Controparte_1 Controparte_3
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
Nei confronti dell'Ing. , in proprio, n.q. di direttore dei lavori: Controparte_3
In via principale (responsabilità contrattuale):
― accertare e dichiarare la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale, tra il convenuto e la società attrice, avente ad oggetto l'affidamento della direzione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica con derivazione di acqua pubblica dal torrente Evançon, in loc. Amponey-
Champoluc, presso il Comune di Ayas (AO) per cui è causa, già oggetto di precedente progettazione da parte del medesimo,
― e, per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e/o 2229 e ss. c.c., la responsabilità per inadempimento per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
― di conseguenza, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento del danno, in solido con la società e con la società nella misura di € Controparte_1 Controparte_4
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione;
In via su subordine (responsabilità extracontrattuale):
― accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e ss. c.c. del Sig.
[...]
per le motivazioni e le causali esposte negli atti di causa;
Controparte_3
― di conseguenza, dichiarare tenuto e condannare il medesimo al risarcimento del danno, in solido con la società e con la società nella misura di € Controparte_1 Controparte_4
2.649.659,55 (come quantificata nell'atto di citazione in primo grado) o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia ovvero da determinarsi in via equitativa, oltre ad interessi, accessori e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 s.m.i., IVA e CPA come per legge, ponendo a carico dei convenuti eventuali spese tecniche.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 4 di 22 Ammettere le richieste di prova testimoniale articolata dall'attrice nella memoria di cui all'art. 183 c.
6 n. 2 c.p.c. depositata in primo grado.”
Per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello intestata, contrariis reiectis nel merito in via principale: rigettare le domande avanzate da parte attrice in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta n. 355/2022 del 14.11.2022; in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande avanzate da parte attrice, ritenuto che ogni doglianza di parte ricorrente si riferisce esclusivamente ad un profilo tecnico e/o ad errori in sede progettuale di fattibilità, definitiva, esecutiva e di direzione lavori, estromettere dal presente giudizio la società ovvero, in ogni caso, rigettare le domande di parte attrice nei Controparte_1 confronti della società esponente dichiarando tenuti la società e/o l'Ing. Controparte_4
a tenere indenne o comunque manlevare la società esponente da ogni pretesa avanzata CP_3
dalla società Parte_1
in via ulteriormente subordinata: nel totalmente denegato caso in cui le domande spese da parte attrice nei confronti della società esponente dovessero essere ritenute fondate, accertare e dichiarare il diritto di regresso della società nei confronti della società e/o dell'Ing. Controparte_1 Controparte_4 CP_3
per quanto la società esponente fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice;
[...]
In ogni caso
Con riserva di azione di regresso in separato giudizio anche nei confronti della società
[...]
Controparte_4
Con vittoria di spese.”
Per le parti appellate e Controparte_3 Controparte_4
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria domanda, conclusione e domanda, così statuire: in via pregiudiziale
- dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dalla ai sensi dell'art. 342, 1° Parte_1
comma, cod. proc. civ.; nel merito
pagina 5 di 22 - rigettare integralmente, in ogni caso, siccome priva di fondamento giuridico, l'impugnazione proposta da Parte_1
- conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 355/22, emessa, in data 14 novembre
2022, dal Tribunale di Aosta, Sezione Civile, a definizione del giudizio di merito recante il n. 1143/21 di R.G.; in via gradata, per il caso di accoglimento delle motivazioni dell'appello proposto dalla Parte_1
- alla stregua delle difese svolte negli atti rassegnati in primo grado, così come richiamate espressamente in questa sede ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cod. proc. civ., rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni dedotte nel corso del primo grado di giudizio, ogni domanda formulata dalla e, per l'effetto, mandare integralmente assolti l'ing. Parte_1 [...]
e la da ogni avversa pretesa. Controparte_3 Controparte_4
Con il favore delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex d.m. 147/22, oltre all'ulteriore rimborso forfetario delle spese generali, della Avv. ex art. 11 l. 576/80 e CP_6 dell'IVA nella misura di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19/11/2021 conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Aosta nonché e l'ing. . Controparte_1 Controparte_4 CP_3
La società attrice chiedeva, nei confronti di che venisse accertata la Controparte_1
sussistenza di un vincolo obbligatorio, di fonte contrattuale, avente ad oggetto, oltre alla cessione a titolo oneroso della domanda di subconcessione di derivazione di acqua pubblica, la realizzazione di un impianto idroelettrico con le caratteristiche tecniche e di redditività di cui ai progetti allegati alla domanda di subconcessione e alla Valutazione di Impatto Ambientale;
che, per l'effetto, previa declaratoria, se del caso, di nullità, ex art. 1229 c.c., della clausola di esonero da responsabilità in favore della contenuta nella scrittura privata in data 19/05/2016, fosse Controparte_1
accertato l'inadempimento della società convenuta e quella fosse conseguentemente condannata, in solido, con la e l'ing. , al risarcimento del danno da quantificarsi Controparte_4 CP_3
nella misura di euro 2.649.659,55; ovvero, in subordine, che fosse accertata la responsabilità precontrattuale di per non essersi comportata secondo buona fede nella fase Controparte_1
delle trattative e della formazione del contratto ed in particolare per avere indotto a Parte_1
concludere le scritture private del 19/12/2013 e del 19/5/2016, sulla base di stime di produzione di energia elettrica totalmente errate, con conseguente condanna della società convenuta al risarcimento del danno, corrispondente all'interesse positivo differenziale, nella misura di euro 1.083.178,59.
pagina 6 di 22 Nei confronti di chiedeva che fosse accertata la sussistenza, sin dal Controparte_4
dicembre del 2013, o da periodo successivo, comunque in ogni caso antecedente alla scrittura del
18/5/2018, di un contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto la progettazione, nonché la realizzazione della centrale idroelettrica con derivazione di acqua pubblica dal torrente Evancon, in località Amponey - Champoluc, presso il Comune di Ayas, e che, per l'effetto, fosse dichiarata la responsabilità per inadempimento della società convenuta, con sua condanna al risarcimento, in solido con l'ing. , nella misura di euro 2.649.659,55, ovvero, in subordine qualora non fosse stato CP_3
ravvisato un rapporto obbligatorio di fonte contrattuale, che fosse Controparte_4
condannata, a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 ss. c.c., al risarcimento del danno nella medesima misura.
Infine, nei confronti dell'ing. , nella sua qualità di direttore dei lavori, Controparte_3
chiedeva fosse accertata la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto l'affidamento della direzione dei lavori di realizzazione della centrale idroelettrica e che, accertato il suo inadempimento, fosse condannato a titolo di responsabilità contrattuale, o in subordine, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento nella misura di euro 2.649.659,50.
La società attrice esponeva che con scrittura privata del 19/12/2013, successivamente modificata in data 19/05/2016, aveva ottenuto, a fronte del pagamento del prezzo di euro 150.000,00, poi ridotto ad euro 109.000,00, dalla società la titolarità di una domanda di subconcessione, Controparte_1
presentata alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, relativa alla derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Evancon con durata trentennale;
che l'attività di studio e redazione degli elaborati tecnici relativi alla compatibilità al piano regionale di tutela delle acque (PTA) ed alla valutazione di impatto ambientale (VIA), prodromica alla realizzazione vera e propria dell'impianto, era stata effettuata su incarico della dalla la quale Controparte_1 Controparte_4
si era inoltre occupata della redazione del piano economico finanziario dell'operazione (PEF), vale a dire del documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco del periodo concessorio, oltre a stimarne la redditività; che, sulla base dei dati tecnici ed economici, in termini di redditività dell'impianto, la era stata indotta a credere nella bontà e fattibilità Parte_1
dell'investimento e dunque a profondere un notevole sforzo economico per sostenere ingenti costi di produzione dell'impianto, ammontanti ad oltre euro 2.200.000, al netto dell'IVA; che successivamente, con scrittura del 18/05/2018, la era stata incaricata dalla di Controparte_4 Parte_1
effettuare lo studio di progettazione della centrale elettrica, affidando altresì alla stessa la direzione dei lavori, poi assunta dall'ing. ; che i lavori di costruzione erano stati realizzati Controparte_3
pagina 7 di 22 dalla società Idroterm s.r.l. e dalla sotto la direzione dell'ing. ; che l'ing. Parte_4 CP_3 CP_3
e l'ing. avevano al contempo svolto, rispettivamente, i compiti di
[...] Controparte_7
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;
che la centrale idroelettrica era infine entrata in funzione nel giugno 2019; che, ad appena un anno dall'avvio dell'impianto, era stato riscontrato come la resa di produzione fosse sensibilmente inferiore a quella dichiarata negli elaborati tecnici predisposti dalla e dalla Controparte_1 [...]
che, per comprendere le ragioni del divario produttivo, che si traduceva in una Controparte_4
riduzione dei ricavi, era stato incaricato uno dei massimi esperti a livello nazionale in materia di realizzazione di centrali idroelettriche, al fine di redigere una relazione tecnica, che aveva condotto a concludere che il dato riportato in sede progettuale era da considerarsi irraggiungibile, anche nelle migliori condizioni di impianto;
che tale errore sopravanzava la terza parte (il 35%) della produzione globale di elettricità della centrale, così incidendo in maniera significativa sul cosiddetto parametro del
PBP (payback period) dell'investimento, ossia sul tempo necessario affinché i flussi positivi dell'investimento compensino le uscite sostenute, periodo che, anziché nei previsti sei anni, doveva essere ricalibrato quanto meno in quindici anni.
La quantificava il danno da essa sopportato, facendo riferimento all'interesse positivo, Parte_1
cioè al minor reddito rapportato al periodo di incentivazione (2020-2040), nonché al periodo non incentivato e al periodo successivo al rinnovo automatico della concessione, per un totale di euro
2.649.659,55; ovvero da parametrarsi al danno da lesione precontrattuale e al ristoro dell'interesse positivo differenziale, avuto riguardo al minor vantaggio, ovvero al minor aggravio economico, sopportato per effetto del comportamento scorretto delle controparti, per un totale di euro 1.083.178,59.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la fondatezza delle Controparte_1
domande attoree, in particolare evidenziando la propria totale estraneità ai danni lamentati, avendo essa perfettamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della in subordine, Parte_1
riteneva che qualsivoglia responsabilità fosse ascrivibile ai soci e amministratori dell'epoca, CP_3
e anche nella loro qualità di progettisti, i quali avevano, o avrebbero potuto
[...] Controparte_7
avere, chiari i dati e i limiti tecnici dell'impianto da costruire, sicché chiedeva che i medesimi fossero, nell'ipotesi di sua soccombenza, condannati a manlevarla.
Si costituivano altresì in giudizio e l'ing. in proprio, Controparte_4 CP_3
contestando le domande sia in punto an, che quantum e negando qualsiasi rapporto diretto con la prima dell'incarico da questa conferito in data 18/5/2018, concernente la fase finale di Parte_1
realizzazione dell'impianto, e cioè il progetto esecutivo di messa in opera della centrale e la direzione lavori. Osservavano i convenuti come non potesse essere ad essi imputato di avere ingenerato degli pagina 8 di 22 affidamenti in ordine alla valutazione economica dell'affare, non avendo essi "venduto" nulla alla e nessuna delle parti contraenti aveva assunto l'obbligazione di garantire il rendimento Parte_1
dell'impianto, tanto meno per un arco temporale di trent'anni.
Il Tribunale di Aosta, senza svolgimento di attività istruttoria, in data 14/11/2022 pronunciava sentenza, con la quale respingeva tutte le domande formulate dalla condannandola alla Parte_1
rifusione delle spese in favore delle parti convenute.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 17/11/2022, ha proposto appello la con Parte_1
atto di citazione notificato il 15/12/2022, con il quale ha chiesto l'accoglimento delle domande già formulate, in via principale e in via subordinata, in primo grado.
Si sono costituite in giudizio le parti appellate, resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 24/04/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Aosta ha ritenuto infondate le domande formulate dalla nei confronti della Parte_1
sotto il profilo dell'an debeatur, atteso che dalla documentazione contrattuale Controparte_1
versata in atti emergeva come l'unica obbligazione assunta dalla fosse stata Controparte_1
quella concernente la cessione della domanda di subconcessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, subordinatamente al regolare rilascio dell'autorizzazione unica;
il titolo autorizzativo era stato poi regolarmente rilasciato, secondo quanto risultante dalla successiva scrittura privata di revisione del prezzo di cessione, stipulata in data 19/5/2016, contenente l'espressa ricognizione del fatto che aveva ottemperato tempestivamente a tutte le condizioni previste nella Controparte_1
precedente scrittura. La società convenuta, quindi, difformemente da quanto sostenuto da parte attrice, non si era obbligata a cedere un impianto idroelettrico, né tantomeno aveva garantito la resa produttiva o la redditività dell'impianto, mancando qualsiasi pattuizione o esplicitazione al riguardo.
Del resto, all'epoca della cessione, non essendo ancora state espletate le pratiche amministrative necessarie al conseguimento dell'autorizzazione, non sarebbe nemmeno stato possibile prevedere una determinata redditività da correlare a un impianto regolarmente funzionante. La scrittura 19/5/2016 aveva previsto una riduzione del prezzo proprio in considerazione dell'incertezza in ordine alla possibilità di accedere agli incentivi energetici, sicché, in un tale contesto, la non poteva Parte_1
fare affidamento su una redditività quale quella posta a base dei conteggi operati in atto di citazione,
pagina 9 di 22 per quantificare il danno per mancata resa dell'impianto.
La domanda attorea non poteva neppure trovare accoglimento con riferimento alla cosiddetta "causa concreta" del contratto, asseritamente riconducibile alla realizzazione di una centrale, avente caratteristiche precise, e dalla quale ottenere una resa in Kwh/annui come determinata dai progetti allegati alla V.I.A., trattandosi di elementi non indicati nel contratto, né altrimenti desumibili da esso;
la finalità asseritamente perseguita dalla nei termini da essa indicati, era dunque rimasta Parte_1
a livello dei motivi, che l'avevano indotta a concludere il contratto del 19/12/2013, ma non erano stati obiettivati nel contratto e quindi non erano assurti al rango di interessi, che il contratto medesimo mirava a realizzare.
Inoltre, al momento della cessione della subconcessione non era nemmeno stato stabilito il tracciato definitivo, tanto che si doveva ancora procedere con l'acquisizione dei terreni e alle ulteriori incombenze relative alla fase della progettazione esecutiva e quindi non era possibile prevedere una data certa di avvio della produzione, né tanto meno una redditività sicura dell'impianto da realizzare.
Neppure era ravvisabile una responsabilità precontrattuale della per Controparte_1
l'assorbente ragione che le stesse parti avevano riconosciuto con la scrittura 19/5/2016 che
[...]
aveva ottemperato a tutte le condizioni previste nella scrittura del 2013, ed era anche Controparte_1
stato previsto che l'impianto in questione potesse non accedere alle tariffe incentivate di vendita dell'energia prodotta.
Ad analoga conclusione di infondatezza delle domande il Tribunale è pervenuto anche per quanto concerne quelle proposte nei confronti della e dell'ing. . Controparte_4 CP_3
In ordine alla lamentata non conformità dell'opera, in relazione all'incarico affidato, ha ritenuto il
Tribunale che non risultassero elementi in base ai quali ritenere che i convenuti avessero assunto una garanzia circa il rendimento dell'impianto nell'arco temporale indicato dalla Parte_1
A seguito della scelta della tipologia delle turbine da parte della i dati relativi alle loro Parte_1
prestazioni e specifiche tecniche erano stati acquisiti in un secondo momento, senza che fosse ravvisabile un preventivo obbligo dei professionisti incaricati del progetto esecutivo di garantire una determinata resa dell'impianto, a prescindere dalle caratteristiche delle turbine. In tale contesto doveva altresì essere dato rilievo all'avvenuto spostamento della centrale sul lato opposto del torrente, rispetto al progetto inizialmente presentato per l'ottenimento della V.I.A., in conseguenza della necessità di realizzare l'impianto sui terreni, di cui era stata ottenuta concretamente l'acquisizione. Tali modifiche, rispetto alle previsioni originarie, riconducibili a scelte della non potevano tradursi in una Parte_1
responsabilità dei soggetti incaricati della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori.
La domanda di accertamento di una responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale, formulata in pagina 10 di 22 via subordinata alla prima udienza, doveva essere ritenuta ammissibile in quanto espressione di una precisazione/modificazione consentita, in ragione della sostanziale identità del petitum e della riconducibilità della causa petendi alle vicende già dedotte in causa, tuttavia il relativo diritto si era prescritto, secondo quanto eccepito dalla difesa di e di , Controparte_4 CP_3
poiché il termine quinquennale era ormai decorso.
Osservava da ultimo il Tribunale come dovesse in ogni caso concludersi che non fossero ravvisabili elementi oggettivi, che evidenziassero degli errori nella elaborazione dei dati sulla produzione teorica dell'impianto, né tanto meno che fosse stata fornita una garanzia di corrispondenza tra l'effettiva resa dell'impianto e i dati attesi dalla essendo i risultati in concreto conseguiti riconducibili Parte_1
essenzialmente alle scelte economiche gestionali della stessa Controparte_8
2. I motivi d'impugnazione della
[...] Parte_1
Motivi d'appello nei confronti di Controparte_1
Sostiene l'appellante come il Tribunale abbia errato nell'escludere una responsabilità per inadempimento contrattuale nei confronti di affermando al riguardo di voler Controparte_1
articolare un unico motivo d'impugnazione, che si sviluppa attraverso plurime censure.
Lamenta parte appellante che sia stata esclusa la responsabilità contrattuale, di fatto privando di qualsivoglia rilevanza fattuale e giuridica il dato della resa produttiva indicato nei progetti acclusi alla
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), così non considerando come i progetti depositati a settembre del 2013 presso gli uffici regionali, quindi in epoca precedente alla stipula della scrittura privata tra le parti, costituissero un elemento su cui aveva fatto affidamento, anche in Parte_1
considerazione del fatto che nella compagine sociale di erano presenti gli Controparte_1
ingegneri progettisti, che ne avevano curato la stesura, e cioè l'ing. e l'ing. . CP_3 CP_7
Il fatto che le parti avessero condizionato la cessione della subconcessione all'ottenimento dei titoli autorizzativi, e non al conseguimento di una determinata resa, non consentiva di presumere che il mancato raggiungimento della resa produttiva esulasse dall'assetto degli interessi regolamentati dalle parti e dunque ricadesse nell'ambito delle aspettative non tutelabili.
Il Giudice di primo grado avrebbe quindi completamente travisato il dato fattuale e il senso dell'operazione economica realizzata dalle parti, fornendo della scrittura del dicembre 2013 un'interpretazione decontestualizzata e destrutturata, visto che il fulcro dell'operazione non poteva che essere rappresentato dai progetti allegati alla V.I.A., i quali costituiscono l'antecedente logico, causale e giuridico della scrittura privata del dicembre 2013. Inoltre le questioni sull'incentivazione o meno delle tariffe, poi effettivamente ottenuta dal GSE, non esplicavano alcun effetto sull'errore di sovrastima della produzione, dal momento che ciò che lamenta non è la redditività economica Parte_1
pagina 11 di 22 dell'impianto, sulla cui determinazione influisce anche l'ottenimento dell'incentivazione, ma il dato quantitativo della produzione, indicato nei progetti e confermato nei successivi documenti, quali il
Piano Economico Finanziario, dato che per negligenza ed imperizia era stato sovrastimato.
Aggiunge inoltre l'appellante che le varianti apportate al progetto originario non hanno avuto incidenza sulla resa dell'impianto, poiché se ciò fosse stato vero, avrebbe dovuto essere rilevato nel PEF, risalente al maggio del 2017; del resto il consulente di parte attrice ha semmai rilevato come lo spostamento del fabbricato della centrale e il rilascio dell'acqua in un punto più a valle, rispetto al progetto originario, abbiano comportato un aumento della produzione dell'intero impianto.
Il motivo d'appello - che seguendo peraltro una tecnica redazionale non pienamente coerente con il disposto dell'art. 342 c.p.c., dal momento che in alcune parti fa riferimento, quasi in via incidentale, ad alcune affermazioni contenute nella sentenza impugnata, per poi tornare all'integrale riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado - è infondato.
L'esame della fondatezza delle tesi sostenute da parte appellante, finalizzate a dimostrare - ai fini della ravvisabilità di una responsabilità per inadempimento contrattuale - che la causa concreta del contratto, debba essere individuata "nella realizzazione di una centrale idroelettrica con caratteristiche precise e dalla quale conseguire una resa in Kw annui come determinata dai progetti allegati alla VIA", deve necessariamente confrontarsi con il contenuto degli accordi negoziali stipulati tra le parti.
La scrittura privata stipulata in data 19/12/2013 ha avuto per oggetto la cessione della "domanda di subconcessione di derivazione di acqua", di cui era divenuta titolare, a seguito Controparte_1
di voltura da parte del precedente titolare della domanda in data 06/03/2012.
Nelle premesse della scrittura privata viene dato atto di come la domanda di subconcessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e nei 30 giorni successivi non siano pervenute istanze in concorrenza, sicché la domanda risultava unica ed esclusiva. Ulteriormente alla lettera d) delle premesse veniva dato atto che era stato depositato presso l'ufficio deposito progetti della Regione
Autonoma Valle d'Aosta, in data 26/9/2013, "lo Studio di Impatto Ambientale corredato del progetto definitivo e delle necessarie relazioni specialistiche".
Pertanto, operate tali premesse, all'art. 1 della scrittura era previsto che: "Con la presente scrittura privata la parte venditrice cede a titolo oneroso alla parte acquirente la titolarità della domanda di subconcessione di derivazione delle acque di cui alla lettera a) delle premesse. La parte acquista a titolo oneroso la succitata domanda sotto condizione risolutiva dell'ottenimento della Concessione
Unica, ovvero del rilascio del permesso di costruire la centrale idroelettrica.”
All'art. 2 la parte venditrice si impegnava a predisporre tutta la documentazione che fosse risultata necessaria per l'ottenimento del giudizio positivo di compatibilità ambientale, precisando come “I
pagina 12 di 22 successivi oneri economici, inerenti la stesura del progetto esecutivo, l'attività di direzione lavori e le spese accessorie saranno a carico della parte acquirente e non sono oggetto della presente compravendita."
Il tenore dell'accordo contrattuale è assolutamente chiaro ed univoco nell'individuare dunque l'oggetto della cessione (la domanda di subconcessione di derivazione delle acque dal torrente Evancon), mentre solo nelle premesse della scrittura viene fatto riferimento a quello che era lo stato di avanzamento delle pratiche amministrative, finalizzate ovviamente alla realizzazione della centrale idroelettrica, dando atto della presentazione nel settembre del 2013 dello studio di impatto ambientale, corredato del progetto e delle relazioni specialistiche.
Dunque, in alcun modo è ravvisabile una “cessione” del progetto, che era certamente – vista la natura imprenditoriale del soggetto acquirente - suscettibile di essere valutato e modificato, come in parte è poi effettivamente avvenuto, da parte della società acquirente della domanda di subconcessione di derivazione di acqua.
La stessa osserva come nel progetto allegato alla V.I.A. fossero stati inseriti degli Parte_1
elementi di dettaglio della progettazione e calcoli di resa produttiva dell'impianto, non richiesti ai fini dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale (v. pag. 31 atto d'appello), dal momento che sarebbe stato sufficiente, a quei fini, la presentazione di un progetto di massima di descrizione dell'opera.
La circostanza che i progetti contenessero un di più non vale certo a comportare una responsabilità da parte della società venditrice, in ordine al raggiungimento di quei risultati di produzione.
[...]
si è limitata a dare atto di quale fosse a quel momento lo stato di avanzamento della Controparte_1
pratica amministrativa, indicando nelle premesse la documentazione sino a quel momento presentata, pratica il cui esito non era in alcun modo condizionato o influenzato dalla correttezza dei dati relativi alla resa produttiva dell'impianto, anche ultroneamente indicati.
Del resto, il contratto era sospensivamente condizionato solamente all'ottenimento dell'Autorizzazione
Unica.
Non vi è alcun elemento testuale contenuto nella scrittura che possa far ritenere che le parti, nel prevedere la cessione della domanda subconcessione, abbiano fatto riferimento alla collegata realizzazione di una centrale avente specifiche caratteristiche, quali quelle descritte nel progetto, ed ulteriormente prevedendo che quel progetto garantisse la resa produttiva indicata nella Relazione
Tecnica Generale (v. doc. 6 parte appellante, pag. 80 della Relazione).
Peraltro - a voler considerare al di là degli argomenti testuali desumibili dalla scrittura privata in data
19/12/2013, anche altri elementi che tengano conto del comportamento complessivo delle parti - non si pagina 13 di 22 perviene affatto alla conclusione auspicata da parte appellante, deponendo anzi in senso contrario l'accordo di revisione del prezzo stipulato tra le parti in data 19/05/2016.
A quel momento era già stata ottenuta in data 26/02/2016 l'Autorizzazione Unica e quindi si era verificata la condizione sospensiva prevista all'art. 1 della scrittura.
Con l'accordo del 19/05/2016 le parti davano quindi atto, che era stato ottenuto il titolo autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, e precisavano come "alla data odierna non è ancora stato emanato il decreto legislativo che disciplina gli incentivi delle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e …quindi vi sia la possibilità che l'impianto in oggetto non possa accedere alle tariffe incentivate di vendita dell'energia prodotta".
Le parti pertanto convenivano, stante l'incertezza riguardo a questo elemento, che avrebbe inciso sulla redditività dell'impianto, di rivedere l'importo complessivo della cessione, con una riduzione dell'importo originariamente previsto in euro 150.000,00 nel minor importo di euro 109.000,00.
Precisavano altresì le parti come la nuova somma pattuita "comprende tutte le prestazioni fornite dalla
o da suoi tecnici incaricati finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni Controparte_1
dell'impianto in oggetto fino alla data odierna"; aggiungevano che aveva Controparte_1
ottemperato tempestivamente a tutte le condizioni previste nella precedente scrittura e che quindi la rinunciava a richiedere qualunque tipo di penali (previste dall'art. 5 della precedente Parte_1
scrittura) o di risarcimento.
Osserva l'appellata come non possa sostenersi – sulla base di quei dati testuali Controparte_1
- che l'acquisto avesse ad oggetto oltre alla subconcessione, anche un impianto con una determinata produzione, dal momento che doveva ancora essere determinato il tracciato definitivo e anche la potenza massima.
Parte appellata svolge anche delle ulteriori considerazioni, che paiono effettivamente meritevoli di considerazione proprio nell'ottica della ricostruzione di quale fosse l'interesse economico della sotteso all'operazione. Parte_1
Come premesso, la revisione del prezzo, operata con l'accordo in data 19/05/2016, dipendeva dalla circostanza che vi fosse incertezza riguardo alla possibilità di accedere alle tariffe incentivate di vendita, che avrebbero influito sulla redditività dell'impianto. Parte appellata nella propria comparsa di costituzione opera dei conteggi, che non hanno formato oggetto di contestazione, per mettere in evidenza come in nel caso in cui non fosse stata ottenuta l'incentivazione, ma la produzione fosse stata quella indicata a progetto, per un periodo di 24 anni, e quindi senza voler considerare il periodo di rinnovo automatico, suscettibile in ogni caso di essere rinunciato, i ricavi totali sarebbero stati pari a euro 2.844.386,40, mentre la produzione effettiva, inferiore a quella indicata a progetto, essendo pagina 14 di 22 tuttavia stata ottenuta l'incentivazione, produce ricavi per il medesimo periodo di 24 anni pari ad euro
5.043.092,72.
Ora non è tanto questo il dato significativo, bensì il raffronto tra i ricavi previsti in assenza di tariffa incentivata e quelli previsti per il caso di tariffa incentivata, entrambi basati sulla produzione indicata a progetto (2.022.459 KWH/annui).
Nel secondo caso i ricavi, per il periodo considerato di 24 anni, sarebbero stati pari a euro
8.494.320,00, ciò significa che ha ritenuto l'operazione economica redditizia e di suo Parte_1
interesse, pur in una situazione in cui poteva esservi un'alea così rilevante sui ricavi attesi, con uno scostamento da euro 8.494.320,00 a euro 2.844.386,40.
E quella incertezza ha avuto, nei rapporti tra le parti, quale unica ricaduta quella di ridurre di circa 1/3 il corrispettivo stabilito per la cessione della domanda di subconcessione di derivazione di acqua.
Sulla scorta di tali premesse, non giova quindi alla tesi della società appellante il richiamo a quella giurisprudenza, che in tema d'interpretazione del contratto, oltre al riferimento all'intero contenuto contrattuale, indica, nella ricerca dell'effettiva volontà delle parti, il ricorso ai criteri dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c., in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto, e quindi della relativa causa concreta.
L'invocata “causa concreta” o “ragione pratica” del contratto deve pur sempre essere desumibile dal contratto stesso e dalla comune intenzione delle parti, non potendo essere individuata in ragioni del tutto esterne al regolamento negoziale delineato dalle parti, ragioni che appartengono alla sfera dei motivi, e delle soggettive valutazioni di convenienza dell'affare compiute dalle parti.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità come: “Occorre, in altri termini, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, che il criterio letterale, base di partenza, sia integrato con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (v.
Cass. n. 6675 del 2018; n. 7927 del 2017; n. 23701 del 2016). La comune intenzione dei contraenti deve essere quindi ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod. civ., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la ragione pratica o causa concreta dello stesso e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose, deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno
pagina 15 di 22 voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale (v. Cass. n. 24699 del 2021; n. 6675 del 2018 cit.; n.
7927 del 2017 cit.)”. (v. Cass. 25/01/2022 n. 2173).
Parimenti infondato risulta essere il motivo d'impugnazione, con il quale viene censurato il rigetto della domanda, svolta in via subordinata nei confronti della di risarcimento Controparte_1
per responsabilità precontrattuale.
Parte appellante ribadisce di avere fatto affidamento sulla correttezza dei progetti, che hanno preceduto la stipula della scrittura in data 19/12/2013, progetti che erano stati redatti dagli stessi soggetti, l'ing.
e l'ing. , che si erano occupati della cessione della subconcessione;
né, a differenza di CP_3 CP_7
quanto ritenuto dal primo Giudice, può essere valorizzata, per escludere tale responsabilità, la scrittura del 19/05/2016, dal momento che l'errore di sovrastima della produzione non era noto nel 2016 alle parti, essendosi palesato solo dopo la messa in funzione dell'impianto, avvenuta nel 2019. Ancora nel maggio 2017 nel PEF la produzione veniva indicata in 2 milioni di Kwh/annui.
Lamenta inoltre l'appellante un'asserita illogicità della motivazione, poiché nel richiamare la previsione contenuta nella scrittura del 19/05/2016, con cui la riconosceva che la controparte aveva Parte_1
ottemperato a tutte le condizioni previste nella scrittura del 19/12/2013 avrebbe implicitamente ammesso che la resa produttiva era elemento regolato da quella.
Partendo da quest'ultimo assunto, non sussiste affatto la contraddittorietà denunciata, atteso che - come anche in questa sede ricostruito - se la resa produttiva non era uno degli elementi dedotti nel contratto, poiché la parte venditrice non cedeva il “progetto” di un impianto che, tra le sue caratteristiche, contemplasse anche una determinata resa produttiva, è evidente come tale elemento non possa desumersi dalla successiva scrittura, con cui veniva dato atto che erano state ottemperate tutte le condizioni previste, che erano quelle finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni.
Per il resto, le allegazioni svolte a sostegno della responsabilità precontrattuale risultano del tutto sovrapponibili a quelle dedotte a fondamento della responsabilità contrattuale, sicché nulla di specifico viene allegato con riferimento alla fase delle trattative, alle questioni che tra le parti sarebbero state espressamente trattate, o alle eventuali rassicurazioni date in ordine allo specifico tema della teorica resa produttiva dell'impianto.
Inoltre parte appellante opera una commistione del tutto indebita tra figure diverse, poiché non considera come il progetto allegato alla V.I.A. e gli altri documenti tecnici che lo corredavano, vedano la nella veste di committente, trattandosi di elaborati progettuali tecnici, che Controparte_1
sono stati redatti dall'ing, e dall'ing. , i quali all'epoca rivestivano anche la qualità di CP_3 CP_7
soci della e la qualità di amministratore unico, ma è del tutto Controparte_1 Controparte_7
evidente come non possa essere chiamata a rispondere dell'erroneità di una Controparte_1
pagina 16 di 22 progettazione compiuta nella distinta ed autonoma veste professionale da parte di uno dei suoi soci o amministratori.
L'ing. e l'ing. erano inoltre anche soci della la quale su CP_3 CP_7 Controparte_4
incarico di si è occupata della predisposizione della V.I.A. e del P.E.F. Controparte_1
In chiusura dell'esame dei due articolati e variegati motivi di impugnazione, che concernono la posizione della devono essere ancora svolte alcune considerazioni, che Controparte_1
rivestono comunque carattere assorbente, nel condurre alla reiezione delle domande della società appellante, e che concernono il danno, di cui viene chiesto il risarcimento.
La domanda proposta, in via principale, a titolo di responsabilità contrattuale, ha ad oggetto il riconoscimento di un danno dell'ammontare di euro 2.649.659,55, che, sulla base dei conteggi contenuti nell'atto di citazione di primo grado, risulta parametrato al mancato incasso, calcolato per il periodo di incentivazione dal 2020 al 2040, e per il periodo non incentivato, e cioè 2019-2020 e dal
2040 al 2044, considerato che la produzione raggiungibile è inferiore di circa il 35%, poiché rispetto ad una previsione di produzione di 2.022.459 Kwh/annui, l'impianto, sulla base della relazione di parte prodotta, può al più produrre 1.348.184 Kwh/annui.
Il danno così prospettato – a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, riguardo all'assenza di elementi che consentano di ravvisare una responsabilità contrattuale o precontrattuale in capo alla
– è logicamente e giuridicamente infondato, atteso che la stessa appallante Controparte_1
afferma che quel dato di produzione era irrealizzabile ed era frutto di un errato calcolo.
Proprio la relazione del consulente di parte (v. doc. 41 parte appellante) della dott. , Parte_1 CP_9
indica come la differenza tra la produzione teorica realizzabile e quella riportata nel progetto originario sia dovuta all'errato calcolo del coefficiente di rendimento dell'intero impianto, poiché nel progetto originario il calcolo delle perdite localizzate non è stato valutato;
il rendimento complessivo dell'impianto è stato calcolato nella misura unica dell'88%, mentre questo può variare in funzione della portata da un valore minimo pari al 60% ad un valore massimo dell'83% circa;
inoltre nei mesi con portata pari al 10%, o poco più, la turbina non è in grado di produrre e così pure occorre considerare il periodo di fermo impianto.
È evidente, dunque, come non si sia trattato di un errore di progettazione, che se emendato avrebbe potuto dare i risultati sperati, bensì si è trattato di un calcolo erroneo, che indicava dei valori, che mai avrebbero potuto essere raggiunti.
Se così è, risulta evidente come, neppure in termini di risarcimento dell'interesse positivo, possa essere riconosciuto la differenza tra un ricavo irrealistico, che non avrebbe mai potuto essere realizzato, e il ricavo correlato alla produzione realisticamente realizzabile da quell'impianto.
pagina 17 di 22 La resa produttiva sperata non è mancata a causa di un inadempimento, e cioè della non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, ma a causa dell'impossibilità, in assoluto, di raggiungere una produzione quale quella indicata in progetto. Mentre il danno da inadempimento contrattuale risarcibile corrisponde all'utilità che sarebbe stata conseguita se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
A conclusioni non diverse, quanto all'implausibilità dei criteri, cui viene fatto riferimento, si perviene anche nel considerare la quantificazione del danno richiesto a titolo di responsabilità precontrattuale, che non è correlato all'interesse negativo, bensì a quello che viene qualificato come interesse positivo differenziale.
Parte appellante afferma di voler individuare tale danno nel minor vantaggio, ovvero nel maggior aggravio economico, sopportato per effetto del comportamento scorretto della controparte, salvo poi individuare tale danno nell'ammontare delle spese sostenute, e che dovrà sostenere, per la realizzazione dell'impianto, sull'assunto che non avrebbe affrontato quelle spese se avesse avuto una corretta conoscenza della resa produttiva dell'impianto, poiché non avrebbe dato corso ad un investimento così fallimentare.
Il risarcimento richiesto, pari ad euro 1.083.178,59, è dato dalla sommatoria di alcuni dei costi sostenuti e da sostenere per la costruzione dell'impianto e ricomprende il costo della subconcessione e dei progetti (euro 109.000,00), il costo del compenso professionale versato alla Controparte_4
(euro 66.880,00), il costo dei canoni e sovracanoni da versare sino alla scadenza della concessione
[...]
(euro 462.788,60), il costo degli interessi corrispettivi che la ha versato e dovrà versare Parte_1
all'istituto di credito per rientrare del finanziamento richiesto per sovvenzionare i lavori di costruzione
(euro 444.509,92).
Viene dunque richiesto alla controparte contrattuale di indennizzare parte dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto, che è regolarmene entrato in esercizio e dal quale vengono ricavati dei profitti, seppure asseritamente inferiori a quelli attesi.
Tale importo non corrisponde affatto ad un danno differenziale,
Da un lato, non viene asserito che, qualora fosse stato noto che l'impianto avrebbe avuto una resa produttiva inferiore, sarebbero stati sostenuti dei costi inferiori per costruirlo;
né - sull'assunto che a quell'investimento (fallimentare) non si sarebbe dato corso, se fosse stata conosciuta la effettiva resa produttiva dell'impianto – è richiesto un risarcimento pari alla differenza tra la redditività di quell'investimento e la redditività di un diverso investimento, che, plausibilmente - in considerazione dell'oggetto sociale, delle prospettive di investimento in quel periodo oggetto di esame o degli investimenti in precedenza attuati - sarebbe stato effettuato dalla in luogo di quello, Parte_1
allocando lì le risorse economiche invece destinate alla centrale idroelettrica.
pagina 18 di 22 Non è questo il ragionamento, che sottende la richiesta risarcitoria avanzata, né vengono offerti elementi utili per compiere una valutazione secondo questi diversi e più corretti criteri, che potrebbero essere presi in considerazione per risarcire il danno subito per avere fatto affidamento sulla realizzabilità di una determinata operazione economica, poi rivelatasi inattuabile quanto alle aspettative di reddittività ipotizzate.
Motivi d'appello nei confronti di e Controparte_4 Controparte_3
Con riferimento alla posizione degli altri due appellati, la ritiene del tutto erronea la Parte_1
qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, operata dal Giudice di primo grado, nonché errata la valutazione del ruolo svolto dal P.E.F.
Ribadisce la secondo quanto già prospettato in primo grado, che un rapporto contrattuale Parte_1
tra essa e sarebbe sorto sin dal dicembre 2013, quindi subito dopo la Controparte_4
scrittura privata di cessione della subconcessione, rapporto contrattuale inquadrabile nello schema del contratto d'opera intellettuale, avente ad oggetto le attività di iscrizione al GSE, l'allacciamento alla la redazione del Piano Economico Finanziario, ecc. Pt_3
Di ciò vi sarebbero riscontri nella documentazione presentata dalla in cui Controparte_4
la è espressamente qualificata come committente del progetto. Parte_5
L'avere calcolato la resa produttiva in circa 2.000.000 di Kwh/annui, secondo quanto ancora indicato nel Piano Economico Finanziario costituirebbe un evidente inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, considerato che il P.E.F. costituisce il documento di primaria rilevanza, che esplicita i presupposti e le condizioni, che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione per l'intero arco del periodo concessorio.
Con riferimento poi alla posizione dell'ing. , osserva parte appellante come questi, che ha CP_3
cumulato in sé la veste di progettista e direttore dei lavori, avrebbe dovuto avvedersi, anche nella fase esecutiva, che la resa indicata nei progetti non era corretta ed avvertire quindi la committenza, affinché questa potesse operare le sue valutazioni e se del caso eventualmente sospendere i lavori.
Alcune delle considerazioni fattuali svolte da parte appellante possono essere ritenute condivisibili, per quanto concerne il momento a partire dal quale hanno iniziato ad essere svolte delle prestazioni da parte di in favore della Controparte_4 Parte_1
Tali riscontri documentali non consentono tuttavia di pervenire ad una differente ricostruzione in termini di contenuto dell'obbligazione contrattuale, essendo pacifico che la società appellata abbia svolto le attività indicate nel preventivo in data 18/05/2018, così pure che abbia provveduto alla redazione del Piano Economico Finanziario, nel quale pacificamente sono state riportate le indicazioni pagina 19 di 22 sulla resa produttiva dell'impianto già contenute nell'originario progetto e nella documentazione tecnica allegata alla V.I.A.
Non v'è quindi dubbio – a prescindere dal fatto che abbia curato anche Controparte_4
altre pratiche amministrative - che quell'errore di calcolo, di cui già in precedenza si è detto, sia stato mantenuto, e non emendato, anche nelle fasi successive alla redazione del progetto originario.
Qui non si tratta di valutare – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – se
[...]
o l'ing. abbiano assunto una garanzia circa il rendimento dell'impianto per Controparte_4 CP_3 tutto l'arco temporale prospettato dalla bensì se nello svolgere la loro attività progettuale Parte_1
in favore della successivamente alla cessione della domanda di subconcessione di Parte_1 derivazione d'acqua, abbiano perseverato in quell'errore d'impostazione del calcolo, originariamente commesso, così replicando l'errore anche negli elaborati successivi.
La risposta a tale domanda non può che essere positiva.
Così pure non pare condivisibile, in particolare in assenza di accertamenti tecnici sul punto, la conclusione che le varianti introdotte dalla nella realizzazione dell'impianto (impiego di Parte_1
turbine diverse, spostamento della centrale sull'altro lato del torrente, diverso posizionamento degli scarichi, ecc.) potrebbero avere influito esse stesse sulla diversa resa produttiva, poiché non è mai stato contestato l'errore originario di calcolo da parte degli odierni appellati.
Il tema torna quindi ad essere quello affrontato in chiusura dell'esame dei motivi d'appello proposti nei confronti della e cioè l'incongruità dei criteri invocati per la quantificazione Controparte_1
del danno da inadempimento contrattuale: se la produzione teorica riportata nel progetto originario non era raggiungibile, non può essere richiesto a coloro che hanno compiuto quell'erroneo calcolo di rifondere dei ricavi irrealizzabili, dal momento che se essi fossero stati adempienti, ed avessero dunque riscontrato o emendato l'errore nel corso delle fasi della successiva progettazione svolta per la Pt_1
l'effetto non sarebbe stato quello di realizzare la produzione irrealizzabile, bensì di mettere la
[...]
nelle condizioni di poter assumere delle eventuali diverse determinazioni sulla Parte_1
convenienza economica di quell'operazione.
Anche con riferimento a tale profilo, tuttavia, sulla scorta delle argomentazioni già svolte in precedenza, non è possibile pervenire ad una realistica individuazione e quantificazione dei danni per carenza di allegazioni pertinenti con tale profilo di danno, che dovrebbe essere correlato ad una minor redditività dell'investimento in concreto effettuato rispetto ad altre tipologie d'investimento attuabili con l'impiego delle medesime risorse economiche.
pagina 20 di 22 Le considerazioni svolte rendono assorbito l'esame anche del motivo di censura svolto riguardo al rigetto della richiesta risarcitoria avanzata in via di responsabilità extracontrattuale nei confronti della e dell'ing. . Controparte_4 CP_3
Titolo di responsabilità, rispetto al quale, peraltro, l'onere probatorio della in modo Parte_1
puntuale, dovrebbe riguardare proprio il nesso causale tra la negligenza imputata ai soggetti, che si sono occupati della progettazione originaria e dei suoi successivi sviluppi, e il danno asseritamente lamentato, e cioè l'effettuazione di un investimento scarsamente redditizio. Reddittività anche in questo caso da parametrare non facendo riferimento ad un risultato irrealizzabile, ma alla redditività media degli investimenti della società, ovvero alle tipologie d'investimento che, in alternativa, avrebbe potuto valutare in quel medesimo periodo.
Analogamente risultano assorbiti i motivi d'impugnazione concernenti la mancata ammissione delle istanze di prova orale e di CTU, quest'ultima diretta ad accertare, nella sostanza, le cause della minor resa dell'impianto rispetto ai valori indicati nel progetto e la quantificazione del risarcimento del danno.
Con riferimento a quest'ultimo profilo della quantificazione del danno – in aggiunta a quanto in precedenza esposto – va ancora precisato come alcun accertamento tecnico potrebbe comunque sopperire alla mancanza di pertinenti allegazioni sul punto da parte della Parte_1
Conclusivamente l'appello proposto dalla sia pure sulla base di argomentazioni Parte_1
parzialmente differenti da quelle che sorreggono la pronuncia di primo grado, deve essere integralmente respinto.
3. Le spese del giudizio
Stante l'integrale soccombenza, le spese anche di questo grado di giudizio debbono essere poste a carico della con liquidazione in favore di ciascuna delle parti appellate, in base al D.M. Parte_1
147/2022 e allo scaglione di valore di riferimento (da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00), di valori prossimi ai medi per le fasi di studio e introduttiva (e quindi € 7.689,50 per la fase di studio e €
5.035,00 per la fase introduttiva) e di quelli minimi (€ 8.016,00) per la fase decisionale, limitata alla trattazione di temi ed argomenti già compiutamente sviluppati con gli atti introduttivi, e così in complessivi € 20.740,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Per la difesa della e dell'ing. deve altresì essere applicata la Controparte_4 CP_3
maggiorazione prevista dall'art. 4 D.M. 55/2014 per la difesa di più parti, così pervenendosi alla liquidazione dei compensi nella misura di € 26.962,00.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si deve dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18,
pagina 21 di 22 legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – Legge di Stabilità 2013) per il versamento a carico dell'appellante, di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 355/2022, Parte_1
emessa in data 14/11/2022 dal Tribunale di Aosta, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente giudizio, che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 20.740,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
condanna a rifondere alla e a le Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in € 26.962,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del versamento Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 04/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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