Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/06/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. R.G. n. 743/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Laura DI BERNARDI Presidente
Dott.ssa Alessandra TOLETTINI Giudice
Dott. Niccolò COGLIATI DEZZA Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da nata a [...] il [...], con l'avv. Paola Paolazzi, Parte_1
e nato a [...] il [...], con l'avv. Alessio Bonetti, Parte_2
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 18/02/2025, i ricorrenti chiedevano a questo
Tribunale la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse esclusivo dei figli minori e e, a tal fine, esponevano: Persona_1 Persona_2
- di aver avuto una relazione sentimentale durata circa 16 anni e che dal 2016 avevano instaurato una convivenza ancora in atto al momento del deposito del ricorso;
1
data 14.08.2021, i quali si trasferiranno a vivere con la madre presso la nuova abitazione che la sig.ra manifesta di voler acquistare entro la data del 31 ottobre 2025; Pt_1
- che con il passare del tempo la relazione affettiva si è andata deteriorando tanto che concordemente le parti decidevano di interrompere la convivenza.
Con decreto del 19.02.2025 era fissata l'udienza di comparizione delle parti per il
21.05.2025, sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., così come richiesto dalle parti, con il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex articolo 473 bis. 13, comma 3
c.p.c.
Con note scritte depositate in data 27.02.2025 da parte della sig.ra e in data Parte_1
19.05.2025 dal sig.ra , le parti confermavano le condizioni così come formulate Parte_2
nel ricorso introduttivo per l'affidamento dei figli minori, di seguito riportate: “1. al fine di regolamentare tutti i rapporti patrimoniali nascenti dalla loro relazione di convivenza, Per_ i SIi e concordano di definire la titolarità del bene immobile in Pt_1
comproprietà che costituisce l'attuale abitazione familiare, sita via Don Serafini n. 34,
Martignano – Trento, mediante scioglimento della comunione ordinaria sul medesimo e con assegnazione del bene in natura al SI ed assegnazioni reciproche. Parte_2
A seguito di reciproche valutazioni le parti hanno concordato quale somma per la cessione della quota di ½ di proprietà di l'importo complessivo di € 135.000,00. Parte_1
Tanto premesso, la SIa nata a [...] il [...], Parte_1
, si impegna a trasferire al SI nato il [...] in [...]F._1 Parte_2
Albania, c.f. che si impegna ad accettare ed acquistare la quota di C.F._2
½ del seguente bene: in C.C. Cognola, p.ed. 590, p.m. 3 in PT 1793 II, via Don Serafini n.
34, Martignano – Trento.
Il suddetto acquisto è comprensivo del mobilio ivi presente, fatta eccezione per quanto la SIa potrà asportare dalla casa familiare: tali beni verranno indicati in una Pt_1
separata lista redatta dalle parti prima del rogito.
L'acquisto del suddetto bene avviene nello stato di fatto, così come corrispondente alle Per_ planimetrie catastali attualmente esistenti e dichiarando il SI di essere consapevole della presenza di irregolarità catastali e tavolari, in quanto già comproprietario dell'immobile, e preesistenti al momento dell'acquisto in asta dello
2 stesso: le parti, attuali comproprietari, si prendono carico di ogni eventuale onere e pratica, sia catastale che tavolare, per la regolarizzazione, anche successivamente al rogito notarile. I costi tecnici per tali interventi saranno a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
Le spese notarili per il trasferimento saranno a carico di parte acquirente.
Il SI corrisponderà alla SIa per tale trasferimento il Parte_2 Parte_1 complessivo importo di € 135.000,00 (centotrentacinquemilaeuro), che avverrà nel seguente modo: € 90.000,00.- (novantamilaeuro) a titolo di acconto e caparra confirmatoria, al deposito del presente ricorso congiunto;
€ 45.000,00.- (quarantacinquemilaeuro) a titolo di saldo al rogito notarile, che dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2025.
Entrambi i versamenti avverranno e mezzo bonifico bancario sulle coordinate della SIa che la stessa indicherà. Parte_1
La parte acquirente viene immessa nel possesso legale di quanto acquistato nel presente atto dalla data di trasferimento della SIa nella nuova abitazione che andrà ad Pt_1 acquistare. Fino a tale data le parti sosterranno in ragione di metà ciascuna le spese relative alle utenze domestiche della casa familiare, che verranno dalla data di Per_ sottoscrizione del presente atto volturate al SI . L'assicurazione dell'immobile Per_ verrà volturata interamente a nome del SI .
La SIa si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica e quella dei figli Pt_1 nella nuova abitazione che andrà ad acquistare il prima possibile e comunque entro il termine massimo del 31 ottobre 2025.
Le parti si impegnano reciprocamente ad addivenire alla formalizzazione dell'atto notarile necessario per il trasferimento della proprietà immobiliare di cui sopra.
Resta in ogni caso inteso che il presente atto vale quale promessa di trasferimento;
2. disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli e con _1 R_ collocamento abitativo prevalente e residenza anagrafica formale presso la madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relative alla residenza/domicilio, all'educazione, formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori e con obbligo di preventiva comunicazione per ogni intervento o scelta, incluso l'accesso al pediatra o al pronto soccorso: i genitori concordano fin d'ora a garantire ai figli almeno una attività sportiva e quella di scout per entrambi (per R_
3 appena avrà raggiunto l'età idonea),impegnandosi a mantenere quelle in essere per _1
(scout e danza), ivi compresi tutti gli impegni correlati (uscite, campeggi, saggi, ecc..), ugualmente per quanto riguarda il percorso scolastico di catechesi fino al sacramento della cresima, con divisione a metà dei costi di festeggiamento di tutte le relative cerimonie, previamente concordati.
Sarà loro onere tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative ai figli e garantire il contatto telefonico giornaliero con l'altro genitore.
Entrambi avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza dei figli;
3. disporre il seguente protocollo di visita padre – figli:
a) in via ordinaria: ogni lunedì e mercoledì dopo la scuola e fino al mattino successivo;
ogni sabato fino alla domenica mattina;
almeno una volta al mese da concordarsi tra genitori con debito anticipo, dal venerdì sera alla domenica mattina;
considerato che
molto spesso i figli avranno l'impegno di scout il sabato pomeriggio, almeno una volta al mese da concordarsi tra genitori con debito anticipo, il padre potrà stare con i figli l'intera giornata della domenica ed in questo caso i bambini trascorreranno il sabato con la madre;
b) durante i periodi festivi ed estivi: ciascun genitore terrà con sé i figli per metà delle vacanze natalizie e pasquali, garantendo, salvo diverso accordo, che le festività cristiane siano trascorse con la mamma (Vigilia,
Natale, Epifania, Pasqua) e le festività minori e laiche con il papà ( S. Stefano, pasquetta,
25 aprile, 1° maggio); mentre RR , Capodanno e ulteriori periodi di sospensione scolastica (Carnevale ed eventuali ponti) da suddividersi equamente tra i genitori;
- per due settimane non consecutive durante il periodo di sospensione scolastica estiva, da concordarsi con la madre entro il 10 aprile di ogni anno in base ai rispettivi impegni lavorativi ed agli impegni già fissati dei bambini, concordati fra i genitori e con tempi più lunghi previo accordo tra i genitori, che tenga conto della crescita ed autonomia dei figli;
c) con l'intesa che:
- eccetto i periodi estivi e festivi sopra indicati ed un periodo estivo di due settimane anche non consecutive con la madre, sempre da concordarsi tra i genitori il 10 aprile di ogni anno in base ai rispettivi impegni lavorativi ed agli impegni già fissati dei bambini concordati fra loro, valga la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
4 - i genitori si impegnano a verificare preliminarmente la disponibilità dell'altro prima di affidare i figli alle nonne o a terzi durante i periodi di rispettiva spettanza come concordati, in particolare nel caso di malattia dei figli che impediscano la frequenza scolastica o quella delle attività durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica;
- nel caso in cui i figli non possano passare da un genitore all'altro tramite la scuola, i genitori si impegnano a dividere equamente fra loro gli oneri di spostamento dei figli tra le loro rispettive abitazioni nei periodi visita padre – figli sopra indicati;
- in ogni caso i viaggi dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori;
- le giornate di compleanno dei bambini saranno alternate fra i genitori di anno in anno,
a meno che non sia possibile festeggiarli insieme;
- le colonie estive per i figli sarrano nel numero massimo di 6 settimane ciascuno;
Per_ 4. disporre che il SI versi alla SIa a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno), a decorrere dal mese in cui effettivamente interromperanno la convivenza nella attuale casa famigliare, secondo gli accordi di cui alla clausola n. 1 del presente atto, con adeguamento annuale ISTAT;
5. le parti concordano altresì che la madre possa continuare a richiedere, percepire e trattenere integralmente l'assegno unico universale e l'assegno unico provinciale al nucleo famigliare, oltre ad ogni altro eventuale erogazione pubblica a favore del nucleo famigliare;
6. disporre che le spese straordinarie per i figli siano sostenute al 50 % fra i genitori, secondo il protocollo CNF del 29.11.2017, (eccetto la parte superata sugli assegni a favore del nucleo famigliare, già regolamentata fra le parti), che le parti dichiarano di aver visionato ed accettato.
Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia;
i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail o comunque con modalità tracciabili. Per_ La detrazione fiscale di tali spese sarà effettuata al 100% dal SI in quanto la SIa usufruisce del regime fiscale forfetario: qualora la SIa passasse Pt_1 Pt_1 ad un regime fiscale ordinario, tale detrazione avverrà al 50% fra i genitori, con obbligo
5 Per_ in capo alla stessa di comunicare formalmente e tempestivamente al SI la modifica;
7. il gatto di famiglia seguirà la SIa nella nuova abitazione, con impegno del Pt_1
Per_ SI ad occuparsene nei periodi di assenza della stessa, solo se dovuti a prolungati periodi fuori casa con i figli;
Per_ 8. il veicolo Peugeot 206, intestato ad oggi al SI ma in uso alla SIa Pt_1 verrà trasferito alla stessa prima del deposito del presente ricorso congiunto, per agevolarla nel mantenimento della classe di merito assicurativa attuale:
considerato che
tale mezzo rimarrà nella esclusiva disponibilità e proprietà della SIa le spese Pt_1 per il passaggio di proprietà saranno a suo carico;
9. spese legali compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
***
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto, secondo cui i figli e Persona_1 R_
, che saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, vivranno con la madre,
[...] non contrasta con l'interesse dei minori, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 04/06/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott. Niccolò Cogliati Dezza) (Dott.ssa Laura Di Bernardi)
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