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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL NN
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1667/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. NAPOLI SANTO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/08/2024 , operaio Parte_1 addetto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha dedotto di aver subito in data 10 agosto 2022 un infortunio sul lavoro mentre sollevava manualmente un contenitore ricolmo di rifiuti, riportando un trauma alla spalla sinistra. Dopo un primo periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuto dall' , egli ha lamentato il CP_1 persistere della sintomatologia dolorosa e la necessità di sottoporsi a intervento chirurgico in data 17 gennaio 2023, con conseguente prolungamento dello stato di inabilità fino al 21 aprile 2023.
Ha quindi chiesto il riconoscimento di tale ulteriore periodo di inabilità, nonché di postumi permanenti quantificabili nella misura del 6%, e, in via autonoma, il riconoscimento della malattia professionale consistente nella lesione del tendine sovraspinoso della spalla sinistra, correlata alle mansioni svolte per oltre vent'anni, caratterizzate da movimentazione manuale di carichi pesanti e posture incongrue. L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che CP_1
l'infortunio del 10 agosto 2022 è stato correttamente indennizzato per un periodo di 59 giorni, dal 10 agosto al 7 ottobre 2022, senza postumi permanenti, mentre il successivo periodo di assenza è stato qualificato come malattia comune. Ha inoltre escluso il nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa, trattandosi di malattia non tabellata.
La causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico-legale.
2- La consulenza tecnica d'ufficio, a firma del dott. ha accertato che l'evento Per_1 traumatico acuto del 10 agosto 2022, pur riconducibile a infortunio sul lavoro, non ha determinato lesioni tendinee della cuffia dei rotatori, ma solo una riacutizzazione sintomatologica, con un periodo di inabilità temporanea dal 10 agosto al 10 dicembre
2022. Non sono, invece, emersi elementi per riconoscere un danno biologico permanente derivante dall'infortunio.
Quanto alla malattia professionale, il consulente ha rilevato la presenza di una tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro, in un contesto di preesistenze anatomiche
(acromion ad uncino) e di fattori di rischio lavorativi (microtraumi e posture incongrue), riconducibile alla lista delle malattie tabellate con elevata probabilità di origine professionale. Tale condizione è stata valutata con un grado di invalidità biologica pari al 2%, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Il c.t.u. in risposta (cfr allegato alla consulenza) alle osservazioni di parte ha precisato che la procedura chirurgica (SLAP, acromionplastica) è stata ricondotta a condizioni patologiche preesistenti (alterazione morfologica dell'acromion e SLAP), non alla tendinopatia tabellata e che l'unico processo morboso riconoscibile come malattia professionale è la tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro, senza lesioni documentate, valutata al 2% di danno biologico.
Il consulente, conclusivamente, ha indicato come inabilità temporanea -collegata all'infortunio sul lavoro- il periodo dal 10.08.2022 al 10.12.2022, non fino al
07.10.2022, riconoscendo, pertanto, un ampliamento del periodo di ITA rispetto a quanto riconosciuto dall' , pur escludendo la sussistenza di postumi permanenti. CP_1
In relazione alla malattia professionale, il consulente ha accertato la sussistenza di tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro, correlata all'attività lavorativa
(microtraumi e posture incongrue), con un danno biologico in misura pari al 2% con decorrenza dalla domanda amministrativa. L' ha contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che CP_1 il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuto dal CTU (dal 10 agosto al 10 dicembre 2022) è superiore a quello indennizzato dall' (dal 10 agosto al 7 ottobre CP_2
2022) e che non vi sarebbero elementi per estendere la tutela oltre i 59 giorni già liquidati. Ha inoltre ribadito la propria valutazione negativa in ordine alla malattia professionale, richiamando le considerazioni mediche interne e affermando l'assenza di nesso eziologico, trattandosi di patologia non tabellata.
Tali contestazioni non possono essere condivise.
La CTU, svolta con criteri medico-legali e sulla base di ampia documentazione clinica, ha accertato che l'infortunio ha determinato una sintomatologia algico-disfunzionale persistente, giustificante un periodo di inabilità fino al 10 dicembre 2022.
Le argomentazioni dell' non appaiono idonee a superare le conclusioni peritali, CP_1 che si presentano coerenti e motivate.
Quanto alla malattia professionale, il consulente ha ricondotto la tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro all'attività lavorativa svolta, in presenza di fattori di rischio tabellati (microtraumi e posture incongrue), pur in un contesto di preesistenze anatomiche. Pertanto, il nesso causale è stato ritenuto sussistente e la menomazione valutata nella misura del 2%.
Alla luce delle risultanze peritali, il ricorso va parzialmente accolto entro i limiti indicati.
Deve essere, quindi, riconosciuto al ricorrente -in relazione all'infortunio del
10.08.2022- il diritto all'ulteriore indennizzo per inabilità temporanea assoluta dal 8 ottobre 2022 sino al 10 dicembre 2022, nonché il riconoscimento della malattia professionale - tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro- senza però diritto all'indennizzo, posto che la menomazione permanente accertata è inferiore alla soglia indennizzabile prevista dalla legge ( tra l'1% ed il 5%).
3- Le spese di lite vanno compensate per 2/3, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico di avendo il ricorrente CP_1 peraltro reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1667/2024 RG, così provvede: 1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'ulteriore indennizzo per inabilità temporanea assoluta dal 8.10.2022 al 10.12.2022, in correlazione con l'infortunio sul lavoro del 10.08.2022;
2) Rigetta la domanda volta al riconoscimento di danno biologico permanente in conseguenza dell'infortunio sul lavoro;
3) Accerta e dichiara la sussistenza della malattia professionale -tendinopatia cronica del sovraspinoso sinistro- (con invalidità biologica pari al 2% dalla domanda amministrativa);
4) Rigetta la domanda di indennizzo a carico di per la malattia professionale;
CP_1
CP_ 5) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte liquidata in euro 899,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come oer legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, ex art. 93 c.p.c.;
6) Spese di ctu poste in via definitiva a carico di . CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26/11/2025
Il Giudice
CL NN NA