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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Giuseppe Ceccarelli Parte_1
- attore -
E
Avv. Angelo Maietta Controparte_1
- convenuto -
E
CP_2 Controparte_3
Convenuti-contumaci
Oggetto: lesione personale
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come esposto nel verbale di udienza del 19.11.2025 svolto a trattazione scritta.
FA
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 la la sig.ra e il sig , al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 3.02.2015, allorquando il padre , alla guida dell'autovettura Controparte_3
Citroen C3 tg CW777PS, di proprietà della sig.ra , assicurata con la CP_2 [...]
, nel retrocedere incautamente urtava di striscio con l'interno dello spoiler del paraurti CP_1 anteriore sinistro il piede dell'attore, procurandogli lesioni al calcagno sinistro;
che CP_4
[..
[...] , in quel momento nulla poteva fare per evitare l'impatto, o meglio l'investimento dell'attore,
[...] in quanto si trovava di spalle e con i cartoni delle pizze in mano.
A seguito del sinistro l'attore riportava una ferita lacero contusa al tallone sinistro, con interessamento del tendine di Achille, come veniva accertato al P.S. dell'Ospedale Civile di
Benevento; che nell'occasione dell'accesso al P.S. l'attore dichiarava di aver subito il trauma seguito di incidente domestico, invece che di sinistro stradale, ciò al fine di evitare ripercussione negative sul genitore che all'epoca dei fatti svolgeva attività di autista di autocarri, anche al fine di preservare conseguenze sulla patente di guida;
che, tuttavia, il giorno successivo si recava Controparte_3 in agenzia denunciando il sinistro, chiarendo la circostanza prospettata.
Seguiva un lungo decorso e trattamenti post operatori, così l'attore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto alla salute, del danno biologico conseguente anche al fatto di non poter più praticare attività sportive.
A seguito dell'invio della lettera di messa in mora, veniva disposta visita medico legale da parte dell'assicurazione a cui seguiva diniego alla richiesta risarcitoria per assenza del nesso di causalità.
Quindi, ravvisati tutti i presupposti di legge, chiedeva disporsi CTU medico legale, interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni che contestava integralmente la domanda, eccependo la improcedibilità della domanda per carenza di una valida costituzione in mora contenente i requisiti prescritti dalla vigente normativa di cui al Dlgs 209/'05; contestava la stessa dinamica del sinistro, ponendo rilievo al certificato di pronto soccorso allegato dall'attore, in cui l'attore dichiarava in sede di accesso “infortunio domestico”, e quindi la totale incongruenza tra quanto riportato nel documento pubblico (certificato medico) e quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio;
contestava altresì, il quantum della pretesa on sorretto da alcuna valida documentazione probatoria, epr cui chiedeva il rigetto della domanda <
l'eventuale importo che verrà riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio in proporzione al grado – da accertarsi in corso di causa - di corresponsabilità nella causazione dell'incidente imputabile al sig.
. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio>>. Parte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva raccolto l'interrogatorio formale del convenuto ed espletata ctu medico legale sulla persona Controparte_3 del danneggiato;
veniva quindi fissata udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., nella cui udienza fissata veniva concesso termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per essere lo stesso generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che lo stesso appare invece chiaro e completo di tutti gli elementi richiesti.
La domanda è proponibile, in quanto preceduta da lettera di messa in mora regolarmente ricevuta dalla che appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 Controparte_1
e 148 C.d.A. avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con
2 preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica afferente la lesione patita e la relativa quantificazione, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
A tanto è seguita la perizia di parte sulla persona del danneggiato e conseguente diniego della richiesta di risarcimento.
Quanto al merito, tuttavia, occorre rilevare, il contrasto tra la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e le risultanze del materiale istruttorio in atti e, in particolare della documentazione medica allegata dalla parte attrice con particolare riferimento al primo verbale di pronto soccorso.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Va peraltro rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attore non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, da un lato, nell'atto di citazione, l'attore deduce che le lesioni subite sarebbero derivate da sinistro stradale, dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non è affatto confermata dal verbale di pronto soccorso redatto subito dopo i fatti, presso l'Ospedale di Benevento, in cui è riportata una diversa causa dell'evento dannoso, ascrivibile ad una caduta accidentale.
Più precisamente, i fatti dedotti dall'attore a sostegno della domanda proposta presentano notevoli incongruenze rispetto alle risultanze del verbale di pronto Soccorso, laddove le contraddizioni rilevate tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze della documentazione medica relativa alle lesioni riportate dall'attore, inducono a ritenere che le lesioni
3 lamentate siano, in effetti, conseguenza di caduta accidentale , peraltro, non di infortunio di lavoro,come da questi dichiarato.
In effetti, la linea difensiva della si è basata sulla dichiarazione Controparte_1 confessoria resa dalla parte attrice all'accesso in data 3.02.2015 alle ore 22:31, laddove ha dichiarato che<>.
Orbene, le dichiarazioni rese, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ., sez. L, sent. 10825/2000).
Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, sent. 12798/18 e Cass. S.U. 7381/13).
Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento.
Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non
è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta, sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6459/18 e Cass. civ. n. 4608/2000).
Sul punto, è utile ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti, si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale e sono soggette, ai sensi dell'articolo
116 cod. proc. civ., alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Inoltre, non si può dubitare della loro veridicità, in quanto il suddetto verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. n. 22662 del 2008).
La dichiarazione confessoria da parte dell'attore resa nel verbale ha assunto comunque un peso notevole, poiché resa nella immediatezza dei fatti piuttosto veritiera.
Sul punto, infine, riguardo alla prova orale, sorgono dubbi circa le modalità del sinistro, atteso che parte attrice non ha prodotto in giudizio le foto dell'auto al fine di verificare effettivamente
4 il difetto dello spoiler- paraurti che avrebbe provocato l'asserito sinistro, per cui appare poco credibile che uno spoiler fosse talmente basso da provocare la lacerazione al calcagno sinistro.
Sulla scorta delle lacune probatorie -ed anzi degli elementi contrari- appena evidenziate, non appare sufficiente la risultanza della ctu medico legale, svolta nel giudizio, secondo cui
“semplicemente” ha affermato che sussiste il nesso di causalità.
Quindi, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato da un sinistro stradale ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento giuridico, o nesso di causalità materiale, nonché il nesso di causalità tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra l'urto subito da tergo dalla Citroen condotta dal convenuto genitore , mentre si trovava in piedi, fermo, con le pizze in mano e le Controparte_3 lamentate lesioni fisiche consistenti nella lacerazione del tendine.
Non vi è prova che il cosiddetto spoiler anteriore sinistro, abbia determinato ex se, la lesione lamentata dall'attore, la carenza di prova, pertanto, determina la inconfigurabiità del nesso di causalità fra il fatto e l'evento causativo del danno;
in tal senso la domanda non determina da sola le condizioni per il riconoscimento del danno asseritamente provocato.
In senso avverso alla suddetta prova, tuttavia, si pone quanto emerso nel corso dell'espletata istruttoria, ritenuta più incisiva di ogni aspetto indicato dall'attore.
Quindi, a parere del giudicante, non si evince alcun riferimento ad un contributo imputabile alla condotta di terzi, e quindi, a quella dell'auto condotta dal genitore, che avrebbe causato la lamentata lesione.
Infine, sempre riportando il contenuto della resa dichiarazione, in tema di prova documentale, la cartella clinica del Pronto Soccorso riveste natura di atto pubblico e fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal paziente delle dichiarazioni che il redigente afferma essere state rese, comprese quelle afferenti alle modalità di verificazione delle lesioni.
Dunque, non può che prendersi atto che l'attore abbia riferito ai sanitari del Pronto Soccorso che la lesione al calcagno era stata causata da incidente domestico
Tra l'altro, non è dato comprendere la ragione per cui lo stesso attore abbia dovuto rendere una dichiarazione ricostruttiva dell'evento tanto distante dalla dinamica dei fatti narrata in citazione, atteso che è non è stato prodotto alcune documento, tipo patente di guida, attestante la guida specifica per autocarri, così come prospettato.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la prova del nesso di causalità non risulta supportata da indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi a sostegno della tesi dell'attore non sono gravi, poiché le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte attrice non sono connotate dal requisito della certezza.
La domanda va conseguentemente respinta.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Nulla sulle spese tra l'attore e i convenuti contumaci.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e di . Controparte_3 CP_2
2. RIGETTA la domanda.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso delle Controparte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. NULLA sulle spese tra l'attore e i convenuti contumaci.
5. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore .
Così deciso in Avellino il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 921/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Giuseppe Ceccarelli Parte_1
- attore -
E
Avv. Angelo Maietta Controparte_1
- convenuto -
E
CP_2 Controparte_3
Convenuti-contumaci
Oggetto: lesione personale
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come esposto nel verbale di udienza del 19.11.2025 svolto a trattazione scritta.
FA
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 la la sig.ra e il sig , al fine di ottenere il Controparte_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 3.02.2015, allorquando il padre , alla guida dell'autovettura Controparte_3
Citroen C3 tg CW777PS, di proprietà della sig.ra , assicurata con la CP_2 [...]
, nel retrocedere incautamente urtava di striscio con l'interno dello spoiler del paraurti CP_1 anteriore sinistro il piede dell'attore, procurandogli lesioni al calcagno sinistro;
che CP_4
[..
[...] , in quel momento nulla poteva fare per evitare l'impatto, o meglio l'investimento dell'attore,
[...] in quanto si trovava di spalle e con i cartoni delle pizze in mano.
A seguito del sinistro l'attore riportava una ferita lacero contusa al tallone sinistro, con interessamento del tendine di Achille, come veniva accertato al P.S. dell'Ospedale Civile di
Benevento; che nell'occasione dell'accesso al P.S. l'attore dichiarava di aver subito il trauma seguito di incidente domestico, invece che di sinistro stradale, ciò al fine di evitare ripercussione negative sul genitore che all'epoca dei fatti svolgeva attività di autista di autocarri, anche al fine di preservare conseguenze sulla patente di guida;
che, tuttavia, il giorno successivo si recava Controparte_3 in agenzia denunciando il sinistro, chiarendo la circostanza prospettata.
Seguiva un lungo decorso e trattamenti post operatori, così l'attore chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto alla salute, del danno biologico conseguente anche al fatto di non poter più praticare attività sportive.
A seguito dell'invio della lettera di messa in mora, veniva disposta visita medico legale da parte dell'assicurazione a cui seguiva diniego alla richiesta risarcitoria per assenza del nesso di causalità.
Quindi, ravvisati tutti i presupposti di legge, chiedeva disporsi CTU medico legale, interrogatorio formale dei convenuti e prova per testi.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni che contestava integralmente la domanda, eccependo la improcedibilità della domanda per carenza di una valida costituzione in mora contenente i requisiti prescritti dalla vigente normativa di cui al Dlgs 209/'05; contestava la stessa dinamica del sinistro, ponendo rilievo al certificato di pronto soccorso allegato dall'attore, in cui l'attore dichiarava in sede di accesso “infortunio domestico”, e quindi la totale incongruenza tra quanto riportato nel documento pubblico (certificato medico) e quanto dallo stesso dichiarato nel giudizio;
contestava altresì, il quantum della pretesa on sorretto da alcuna valida documentazione probatoria, epr cui chiedeva il rigetto della domanda <
l'eventuale importo che verrà riconosciuto all'attore a titolo risarcitorio in proporzione al grado – da accertarsi in corso di causa - di corresponsabilità nella causazione dell'incidente imputabile al sig.
. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio>>. Parte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva raccolto l'interrogatorio formale del convenuto ed espletata ctu medico legale sulla persona Controparte_3 del danneggiato;
veniva quindi fissata udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., nella cui udienza fissata veniva concesso termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, destituita di fondamento è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per essere lo stesso generico nell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, atteso che lo stesso appare invece chiaro e completo di tutti gli elementi richiesti.
La domanda è proponibile, in quanto preceduta da lettera di messa in mora regolarmente ricevuta dalla che appare conforme al dettato legislativo di cui agli artt. 145 Controparte_1
e 148 C.d.A. avendo parte attrice osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con
2 preciso richiamo ed allegazione dell'indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, della dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, della documentazione medica afferente la lesione patita e la relativa quantificazione, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
A tanto è seguita la perizia di parte sulla persona del danneggiato e conseguente diniego della richiesta di risarcimento.
Quanto al merito, tuttavia, occorre rilevare, il contrasto tra la prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e le risultanze del materiale istruttorio in atti e, in particolare della documentazione medica allegata dalla parte attrice con particolare riferimento al primo verbale di pronto soccorso.
Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente, sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n. 16030/2020).
Va peraltro rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attore non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000).
Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, da un lato, nell'atto di citazione, l'attore deduce che le lesioni subite sarebbero derivate da sinistro stradale, dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non è affatto confermata dal verbale di pronto soccorso redatto subito dopo i fatti, presso l'Ospedale di Benevento, in cui è riportata una diversa causa dell'evento dannoso, ascrivibile ad una caduta accidentale.
Più precisamente, i fatti dedotti dall'attore a sostegno della domanda proposta presentano notevoli incongruenze rispetto alle risultanze del verbale di pronto Soccorso, laddove le contraddizioni rilevate tra la ricostruzione dei fatti fornita in citazione e le risultanze della documentazione medica relativa alle lesioni riportate dall'attore, inducono a ritenere che le lesioni
3 lamentate siano, in effetti, conseguenza di caduta accidentale , peraltro, non di infortunio di lavoro,come da questi dichiarato.
In effetti, la linea difensiva della si è basata sulla dichiarazione Controparte_1 confessoria resa dalla parte attrice all'accesso in data 3.02.2015 alle ore 22:31, laddove ha dichiarato che<>.
Orbene, le dichiarazioni rese, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ., sez. L, sent. 10825/2000).
Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, sent. 12798/18 e Cass. S.U. 7381/13).
Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento.
Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non
è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta, sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6459/18 e Cass. civ. n. 4608/2000).
Sul punto, è utile ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti, si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale e sono soggette, ai sensi dell'articolo
116 cod. proc. civ., alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Inoltre, non si può dubitare della loro veridicità, in quanto il suddetto verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. n. 22662 del 2008).
La dichiarazione confessoria da parte dell'attore resa nel verbale ha assunto comunque un peso notevole, poiché resa nella immediatezza dei fatti piuttosto veritiera.
Sul punto, infine, riguardo alla prova orale, sorgono dubbi circa le modalità del sinistro, atteso che parte attrice non ha prodotto in giudizio le foto dell'auto al fine di verificare effettivamente
4 il difetto dello spoiler- paraurti che avrebbe provocato l'asserito sinistro, per cui appare poco credibile che uno spoiler fosse talmente basso da provocare la lacerazione al calcagno sinistro.
Sulla scorta delle lacune probatorie -ed anzi degli elementi contrari- appena evidenziate, non appare sufficiente la risultanza della ctu medico legale, svolta nel giudizio, secondo cui
“semplicemente” ha affermato che sussiste il nesso di causalità.
Quindi, colui che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato da un sinistro stradale ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato dall'ordinamento giuridico, o nesso di causalità materiale, nonché il nesso di causalità tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra l'urto subito da tergo dalla Citroen condotta dal convenuto genitore , mentre si trovava in piedi, fermo, con le pizze in mano e le Controparte_3 lamentate lesioni fisiche consistenti nella lacerazione del tendine.
Non vi è prova che il cosiddetto spoiler anteriore sinistro, abbia determinato ex se, la lesione lamentata dall'attore, la carenza di prova, pertanto, determina la inconfigurabiità del nesso di causalità fra il fatto e l'evento causativo del danno;
in tal senso la domanda non determina da sola le condizioni per il riconoscimento del danno asseritamente provocato.
In senso avverso alla suddetta prova, tuttavia, si pone quanto emerso nel corso dell'espletata istruttoria, ritenuta più incisiva di ogni aspetto indicato dall'attore.
Quindi, a parere del giudicante, non si evince alcun riferimento ad un contributo imputabile alla condotta di terzi, e quindi, a quella dell'auto condotta dal genitore, che avrebbe causato la lamentata lesione.
Infine, sempre riportando il contenuto della resa dichiarazione, in tema di prova documentale, la cartella clinica del Pronto Soccorso riveste natura di atto pubblico e fa, quindi, piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal paziente delle dichiarazioni che il redigente afferma essere state rese, comprese quelle afferenti alle modalità di verificazione delle lesioni.
Dunque, non può che prendersi atto che l'attore abbia riferito ai sanitari del Pronto Soccorso che la lesione al calcagno era stata causata da incidente domestico
Tra l'altro, non è dato comprendere la ragione per cui lo stesso attore abbia dovuto rendere una dichiarazione ricostruttiva dell'evento tanto distante dalla dinamica dei fatti narrata in citazione, atteso che è non è stato prodotto alcune documento, tipo patente di guida, attestante la guida specifica per autocarri, così come prospettato.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, la prova del nesso di causalità non risulta supportata da indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi a sostegno della tesi dell'attore non sono gravi, poiché le dichiarazioni testimoniali dei testi di parte attrice non sono connotate dal requisito della certezza.
La domanda va conseguentemente respinta.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014. Nulla sulle spese tra l'attore e i convenuti contumaci.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di e di . Controparte_3 CP_2
2. RIGETTA la domanda.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso delle Controparte_1 spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. NULLA sulle spese tra l'attore e i convenuti contumaci.
5. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore .
Così deciso in Avellino il 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
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