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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1948/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente Novara, via Bonzanini n. 22, elettivamente domiciliata in Novara, via Palestro n. 5, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA FULVIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Novara, via Palestro n. 5, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA FULVIA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza di separazione e contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a. accertato il venir meno della proseguibilità della convivenza, autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità Per_1 genitoriale sulle scelte di straordinaria amministrazione e separato su quelle di ordinaria
1 amministrazione; i genitori collaboreranno quindi nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
c. Il minore avrà residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre a Novara, Via
Bonzanini, 22 (la casa coniugale è già stata da tempo abbandonata da entrambi i coniugi).
I genitori si accorderanno sulla frequentazione di con il padre, tenendo conto delle condizioni Per_1 di salute del ragazzo, e comunque indicativamente ogni 15 giorni.
ed il padre gestiranno direttamente la loro frequentazione. CP_2
Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, i genitori adotteranno il principio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà facoltà di trascorre un periodo di 10 gg. con . Per_1
d. Dichiarare il IG. tenuto a versare alla IG.ra , dalla data di deposito del CP_1 Pt_1 presente ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento di e di , non ancora Per_1 CP_2 autosufficiente, la somma mensile di € 300,00 (trecento), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c della IG.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Torino 15.3.2016. Pt_1
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
e. Dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e dichiarano altresì di aver risolto ogni questione patrimoniale.
f. Dare atto che i genitori si concedono il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per il figlio .”. Per_1
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NOVARA, in data 25 giugno 2006, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nati il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
(29/09/2006) e il figlio minorenne (21/07/2009). CP_2 Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/10/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
2 domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 02/08/1984 e nato a [...] Controparte_1 in data 11/05/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 1948/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente Novara, via Bonzanini n. 22, elettivamente domiciliata in Novara, via Palestro n. 5, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA FULVIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
residente in [...], elettivamente C.F._2 domiciliato in Novara, via Palestro n. 5, presso lo studio dell'avv. LA ROCCA FULVIA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente:
“che l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza di separazione e contestuale ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
a. accertato il venir meno della proseguibilità della convivenza, autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
b. affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio condiviso della responsabilità Per_1 genitoriale sulle scelte di straordinaria amministrazione e separato su quelle di ordinaria
1 amministrazione; i genitori collaboreranno quindi nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . Per_1
c. Il minore avrà residenza anagrafica e abitazione principale presso la madre a Novara, Via
Bonzanini, 22 (la casa coniugale è già stata da tempo abbandonata da entrambi i coniugi).
I genitori si accorderanno sulla frequentazione di con il padre, tenendo conto delle condizioni Per_1 di salute del ragazzo, e comunque indicativamente ogni 15 giorni.
ed il padre gestiranno direttamente la loro frequentazione. CP_2
Per quanto riguarda le festività Natalizie e Pasquali, i genitori adotteranno il principio dell'alternanza.
Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà facoltà di trascorre un periodo di 10 gg. con . Per_1
d. Dichiarare il IG. tenuto a versare alla IG.ra , dalla data di deposito del CP_1 Pt_1 presente ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento di e di , non ancora Per_1 CP_2 autosufficiente, la somma mensile di € 300,00 (trecento), rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c della IG.ra
, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo di Torino 15.3.2016. Pt_1
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
e. Dare atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti e dichiarano altresì di aver risolto ogni questione patrimoniale.
f. Dare atto che i genitori si concedono il più ampio consenso al rilascio o rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio, anche per il figlio .”. Per_1
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in NOVARA, in data 25 giugno 2006, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 68, parte II, serie A, anno 2006.
Dall'unione matrimoniale sono nati il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente
(29/09/2006) e il figlio minorenne (21/07/2009). CP_2 Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 16/10/2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con
2 domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 in data 02/08/1984 e nato a [...] Controparte_1 in data 11/05/1983;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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