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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11655 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro in persona della Giudice NI CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 23833 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025 conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della
Legge 118/71.
Deduceva che il presente giudizio traeva origine dalla precedente fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) promossa dalla ricorrente, iscritta al R.G. 36695/2024, a seguito del verbale sanitario amministrativo con cui era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75%; che nella fase ATP, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Dott. aveva depositato la propria relazione in Persona_1 data 23/05/2025, concludendo anch'egli per un'invalidità nella misura del 75%; che, a fronte di tale esito, in data 06/06/2025, parte ricorrente aveva contestato le conclusioni del CTU;
che le risultanze peritali della fase ATP erano generiche, inconsistenti e non adeguatamente motivate;
che, in particolare, il CTU aveva trascurato il complesso morboso della periziata, inclusivo di esiti di tiroidectomia totale, ipotensione arteriosa con episodi sincopali, esiti di ischemia cerebrale, malattia celiaca severa, scoliosi dorso lombare di grado severo e, soprattutto, una sindrome depressiva maggiore in comorbilità con disturbo di attacchi di panico.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso. CP_1
Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul pagina 1 di 3 diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente;
che, in ogni caso, parte ricorrente non aveva provato i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il sorgere del diritto, sottolineando che il requisito sanitario (ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80 e successive modifiche) richiedeva l'impossibilità di deambulare o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo costante, e non rileva la mera difficoltà.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il consulente, infatti, ha rilevato che la ricorrente è affetta da significative menomazioni, ma è ancora autonoma nella deambulazione e nella quotidianità. Dunque, a parere dell'ausiliario della Giudice residua l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti.
pagina 2 di 3 Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
NI CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro in persona della Giudice NI CI, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 23833 dell'anno 2025, vertente tra
, con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi, ricorrente Parte_1
e
, con l'Avv. Maria Carla Attanasio, resistente Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2025 conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della
Legge 118/71.
Deduceva che il presente giudizio traeva origine dalla precedente fase di accertamento tecnico preventivo (ATP) promossa dalla ricorrente, iscritta al R.G. 36695/2024, a seguito del verbale sanitario amministrativo con cui era stata riconosciuta invalida civile nella misura del 75%; che nella fase ATP, il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), Dott. aveva depositato la propria relazione in Persona_1 data 23/05/2025, concludendo anch'egli per un'invalidità nella misura del 75%; che, a fronte di tale esito, in data 06/06/2025, parte ricorrente aveva contestato le conclusioni del CTU;
che le risultanze peritali della fase ATP erano generiche, inconsistenti e non adeguatamente motivate;
che, in particolare, il CTU aveva trascurato il complesso morboso della periziata, inclusivo di esiti di tiroidectomia totale, ipotensione arteriosa con episodi sincopali, esiti di ischemia cerebrale, malattia celiaca severa, scoliosi dorso lombare di grado severo e, soprattutto, una sindrome depressiva maggiore in comorbilità con disturbo di attacchi di panico.
Si costituiva in giudizio l contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso. CP_1
Assumeva che la domanda era inammissibile, atteso che il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. era destinato a riguardare il solo elemento sanitario e non poteva contenere un'efficace declaratoria sul pagina 1 di 3 diritto alla prestazione, né una condanna (richiamando Cass. n. 9876/2019); che, inoltre, vi era mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali, in quanto le censure della ricorrente si sostanziavano in un mero dissenso diagnostico e non evidenziano l'errore tecnico commesso dal consulente;
che, in ogni caso, parte ricorrente non aveva provato i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il sorgere del diritto, sottolineando che il requisito sanitario (ai sensi dell'art. 1 della L. 18/80 e successive modifiche) richiedeva l'impossibilità di deambulare o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo costante, e non rileva la mera difficoltà.
All'esito dell'udienza del 12 novembre 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che il consulente non ha adeguatamente considerato tutte le patologie da cui è affetta, in quanto dalla stessa documentazione medica emergerebbe la sussistenza di patologie tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della prestazione. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione da parte del consulente del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le censure alla consulenza risultano prive di fondamento in quanto l'ausiliare del giudice ha valutato tutta la documentazione medica prodotta, senza, tuttavia, ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il consulente, infatti, ha rilevato che la ricorrente è affetta da significative menomazioni, ma è ancora autonoma nella deambulazione e nella quotidianità. Dunque, a parere dell'ausiliario della Giudice residua l'autonomia nelle operazioni quotidiane quali vestizione, igiene personale e uso dei servizi igienici;
le facoltà cognitive risultano conservate con capacità di usare il telefono, assumere farmaci, maneggiare denaro, approvvigionarsi e preparare i pasti.
pagina 2 di 3 Si evidenzia, inoltre, che le contestazioni alla CTU sollevate da parte ricorrente non sono corroborate da valutazioni tecniche, non essendosi la stessa avvalsa di un CTP nel corso della precedente fase di giudizio, né avendo conseguentemente presentato osservazioni tecniche alle risultanze mediche espresse nella CTU.
Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo.
Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso.
Roma, lì 12 novembre 2025
La Giudice
NI CI
Provvedimento redatto con l'ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dr.ssa Prisca Boggetti
pagina 3 di 3