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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/08/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1566/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 1566/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 300/2019 emessa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura generale alle liti per notar , rep. n. 53868, racc. n. 26971, dall'avv. Sergio Costabile, Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano Balestrieri in Salerno, alla via
Balzico n. 9;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti su foglio separato ma congiunto, CP_1 ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Salvatore, e dall'avv. Nadia Denza, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Bellizzi (Sa), alla via B.
Nixio n. 45.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.4.2025, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da note scritte depositate in atti (cfr., per l'appellante, la nota del 31.3.2025, per l'appellato la nota del 19.3.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 300/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella (Sa), del 20.6.2019, depositata in data 16.7.2019 e non notificata. Ed invero, la società appellante deduceva che il sig. il sig. l'aveva convenuta in CP_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un procedimento penale, conclusosi con sentenza assolutoria, che lo aveva visto ingiustamente imputato per furto aggravato di energia elettrica.
L'attore deduceva che l'origine del procedimento penale fosse da ricondurre ad un sopralluogo eseguito, in data 16.04.2015, da personale della società convenuta presso un immobile di sua proprietà in Cariati Marina (CS), all'esito del quale gli operatori della ” avevano Parte_1 redatto un verbale attestante la manomissione del contatore e l'illecita sottrazione di energia, provvedendo all'asportazione del misuratore e sporgendo denuncia-querela. A seguito di ciò, il pubblico ministero, ritenendo fondata la notizia di reato, formulava richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 624 e 625, co. 2, c.p., ma all'esito del dibattimento, ed in particolare dopo l'escussione in aula del tecnico che ritrattava quanto verbalizzato in fase di accertamento, il Pt_1 sig. veniva assolto con sentenza n. 1989/2017 ex art. 530 c.p.p. CP_1
L'odierno appellato, ritenendo pertanto di aver subito un grave danno morale ed economico, agiva per il risarcimento del danno patrimoniale costituito dal pagamento del compenso pari ad € 5.000,00 corrisposto al proprio difensore nel procedimento penale, Avv. Daniele Olivieri, oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea Parte_1 sotto ogni profilo, negando qualsivoglia condotta illecita da parte dei propri dipendenti e rilevando che l'azione penale era stata esercitata autonomamente dal Pubblico Ministero, il quale era titolare esclusivo dell'azione penale ai sensi dell'art. 112 Cost. Veniva inoltre contestata la sussistenza del nesso causale e della prova della spesa legale dedotta in giudizio.
Il Giudice di Pace, esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza n. 300/2019, pubblicata il 16.07.2019, con cui accoglieva integralmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.300,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Sicché, l impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, deducendo l'erroneità della sentenza sotto plurimi profili. In particolare,
l'appellante lamentava la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità della società, affermando che l'azione penale era stata promossa esclusivamente dal P.M., e che la denuncia non era frutto di dolo o calunnia. Ancora, eccepiva la mancata prova della dazione della somma di €
5.000,00, a titolo di compenso professionale, in quanto agli atti risultava depositata soltanto una fattura e non la quietanza del pagamento. Tanto premesso, concludeva perché, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, fossero rigettate tutte le domande svolte noi suoi confronti, e per l'effetto disposta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sorta capitale, e competenze, in favore della società appellante, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio eccependo CP_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. Altresì, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., poiché privo di una specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e della precisa motivazione dell'errore giuridico e fattuale.
Nel merito, l'appellato ribadiva la piena legittimità della sentenza di primo grado, richiamando il contenuto della sentenza penale assolutoria, in cui emergeva che il contatore non era stato affatto manomesso, e registrava regolarmente i consumi e che non vi era alcun elemento a carico del sig.
come dichiarato in aula dagli stessi tecnici CP_1 Pt_1
Sottolineava, inoltre, che la responsabilità di era integrata ai sensi dell'art. Parte_1
2049 c.c., trattandosi di comportamento doloso e calunnioso posto in essere dai propri dipendenti in occasione dell'esercizio delle loro mansioni, come si evinceva dalla denuncia palesemente infondata e dagli atti del procedimento penale.
Infine, il sig. dimostrava in atti l'avvenuto pagamento del compenso al proprio difensore CP_1 mediante documentazione contrattuale, fatture e preventivo di spesa, che non erano mai state contestate specificamente dalla controparte.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.2.2022, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c. e ne veniva disposta la rinnovazione.
Disposti vari rinvii al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, da ultimo, la ricostruzione dello stesso, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.4.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 5.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU.,
16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, l'appello è pure tempestivo: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
16.7.2019, l'atto di citazione veniva notificato in data 10.2.2020.
In via del tutto preliminare occorre rilevare che, come da attestazione di cancelleria del 9.7.2024, non è stato possibile rinvenire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, nonostante le opportune ricerche;
né, pur sollecitati i procuratori delle parti al riguardo, era possibile la ricostruzione dei verbali d'udienza del primo grado di giudizio (cfr. verbale d'udienza dell'11.7.2024 e del 30.10.2024).
Ne consegue pertanto che la presente decisione verrà emessa sulla scorta della documentazione acquisita in atti e per la quale risulti prova della tempestiva produzione nel corso del primo grado del giudizio (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 11.5.2010, n. 11352; Sez. Lav., 18.2.2003, n.
2404).
D'altro canto, come rilevato in sede d'udienza del 30.10.2024, non v'è adeguato riscontro del fatto che nel corso del primo grado di giudizio fosse stata espletata anche la prova testimoniale. Ed invero, da pag. 2 della sentenza impugnata risulta che, in sede di ricostruzione del fatto processuale, a seguito della costituzione in giudizio della “il Giudice, rilevato che la causa Parte_1 era provata per tabulas, la rinviava peer la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 1.3.2019”. Né, in assenza di puntuali riscontri sul punto, possono avere in altro modo rilievo le intimazioni testimoniali allegate alla nota del 15.10.2024 e del 27.11.2024, non essendo in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini le stesse attenessero al primo grado del presente giudizio. Infine, ed in via del tutto assorbente, non è stato nemmeno allegato alcun elemento da cui poter inferire il contenuto delle presunte dichiarazioni testimoniali che sarebbero state rese in quella sede.
Inoltre, deve rilevarsi l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla nota del 27.11.2024 di parte appellata. Ed invero, i documenti 1, 2 e da 12 a 15 risultavano di formazione anteriore alle preclusioni del primo grado di giudizio;
quanto agli altri documenti, invece, pur risultando formati in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado, venivano prodotti soltanto in allegato a quella nota, e tanto nonostante il fatto che gli stessi risalissero ad epoca ricompresa tra il
2019 ed il 12.2.2024 (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2025, n. 14348). Né risultano in alcun modo allegati, prima ancora che provati, i presupposti per la rimessione in termini nel caso di specie.
Tanto premesso, si è avuto modo di evidenziare come il sig. avesse richiesto il rimborso delle CP_1 spese legali sostenute a seguito dell'instaurazione del procedimento penale recante R.G.N.
1188/2017, derivato dalla denuncia da parte dell per il reato di furto aggravato Parte_1 di energia elettrica, e conclusosi con sentenza assolutoria n. 1989/2017, “perché il fatto non sussiste”.
Alcun dubbio può porsi in merito alla riconducibilità di tale domanda nell'alveo della richiesta di risarcimento danni.
Invero, l'odierno appellato lamentava il pregiudizio derivante dall'esborso delle spese legali sopportate in ragione di un condotta asseritamente calunniosa posta in essere dai dipendenti dell'ente convenuto, consistente nella falsa accusa di un reato non commesso.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, secondo cui chi domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare, in virtù dell'operatività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato, oltre all'obbligo di denunzia gravante ai sensi dell'art. 331 c.p.p. sui pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (Cass. Civ., Sez. III, 14.5.2025, n. 12875).
Appare quindi opportuno premettere che la calunnia identifica il delitto contro l'amministrazione della giustizia previsto dall'art. 368 c.p., secondo cui è punito a tale titolo “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.
Trattasi di un reato di pericolo astratto, ai fini della cui configurabilità non è necessaria l'instaurazione di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo piuttosto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona (ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 3.4.2024, n. 20064).
In tal senso, la condotta può tanto estrinsecarsi in una denunzia, querela, richiesta o istanza del tutto infondata (calunnia diretta o formale), quanto nella simulazione, a carico dell'incolpato, di elementi idonei ad integrare un illecito penale (calunnia indiretta o materiale).
Presupposto per la configurabilità del reato, già ai fini della configurazione del fatto tipico, è
l'effettiva certezza, da parte dell'autore dello stesso, dell'innocenza dell'incolpato.
La calunnia può altresì essere perfezionata in forma implicita, purché sia idonea a determinare la diretta riferibilità dell'ipotesi di reato, sia pure enucleata nella sua obiettiva connotazione sostanziale, ad un determinato soggetto (ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 29.1.1999, n. 4068).
La falsa accusa può essere realizzata anche sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e da connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti (Cass.
Pen., Sez. V, 4.4.2014, n. 19215).
Sotto il profilo subiettivo, è necessaria la sussistenza del dolo, rappresentando la certezza dell'innocenza dell'incolpato il fulcro della rappresentazione e volizione dell'autore del fatto e deve essere piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo, così dovendosi escludere la possibilità dell'operatività del dolo eventuale nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. II,
14.11.2019, n. 46258; Sez. VI, 14.12.2016, n. 4112).
Va inoltre esclusa la consapevolezza da parte del denunziante dell'innocenza della persona accusata laddove la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. Pen., Sez. VI, 15.4.2020, n. 12209). Parimenti dicasi nell'ipotesi in cui la falsa incolpazione consegua ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Cass. Pen., Sez. VI,
13.11.2015. n. 50254).
Dunque, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, la proposizione di una querela o una denunzia può costituire fonte di responsabilità civile a carico del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del querelato solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e subiettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tali ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal querelato (Cass. Civ., Sez. III, 30.11.2018, n. 30988).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla vicenda oggetto di contestazione in questa sede.
Nel caso di specie, si è avuto modo di rilevare che l'ente appellante aveva trasmesso una denunzia di reato per le ipotesi di cui agli artt.624 e 625 c.p., a seguito dei rilievi operati nell'espletamento di CP_ un controllo effettuato in data 16.4.2015. Dal verbale redatto dagli operatori dell' convenuto intervenuti nel sopralluogo, infatti, era dato evincersi che “il misuratore era stato spostato e manomesso, permettendo di prelevare energia senza che la stessa venisse misurata”.
Di talché, a seguito della segnalazione della presunta notizia di reato, e dell'apparente fondatezza della stessa, il pubblico ministero legittimato procedeva a formulare la richiesta di rinvio a giudizio per le ipotesi di reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 c.p.
Orbene, nel corso del procedimento penale recante R.G.N. 1188/2017, si procedeva all'escussione del tecnico dell'ente appellante che aveva eseguito l'attività di controllo, sig. , il Parte_2 quale forniva le seguenti dichiarazioni, così come ricavato dal verbale di udienza allegato nella documentazione di parte appellata (doc. 6 memoria del 6.11.2020).
In particolare, alla domanda formulata dal pubblico ministero in merito a ciò che veniva accertato all'esito della verifica, il sig. rispondeva “noi abbiamo trovato un contatore che comunque Pt_2
è stato spostato dalla sede principale, e siccome questo crea una situazione di pericolo, soprattutto perché è accessibile il cavo alimentato dalla sede per obbligatorietà noi dobbiamo staccare Pt_1 la fornitura, soprattutto per eliminare la situazione di pericolo”. Affermava poi che, seppur non accertato al momento del controllo, era possibile che vi fosse stato un allaccio abusivo, e che pertanto, per prassi, si procedeva al distacco del contatore dalla rete repertato. Pt_1
Dichiarava, ancora, che siccome il contenitore era accessibile dall'esterno, non si era proceduto ad avvertire il sig. ma si procedeva alla diretta asportazione del contatore. CP_1
Concludeva affermando che il verbale veniva redatto a seguito dell'accertamento dello spostamento del contatore dalla propria originaria collocazione, senza che la circostanza avesse inciso sulla regolare registrazione dei consumi.
Alcun dubbio si pone in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni così raccolte (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. Vi, 1.2.2023, n. 2947).
Sulla scorta di tali riscontri il procedimento penale si concludeva con sentenza n. 1989/2017, con formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
Tanto premesso, non risulta provato che le condotte degli operatori della società appellante avessero natura calunniosa.
Più in particolare, come precedentemente rilevato, gli operatori dell'ente appellante procedevano, all'esito del sopralluogo svoltosi in data 16.4.2015, ad asportare il contatore rilevando delle irregolarità nell'installazione dello stesso, così come si rileva nel verbale n. DQ1B001506, allegato alla documentazione di parte nel procedimento di primo grado.
In particolare, così come evincibile anche dalle fotografie allegate al verbale, si rilevava la manomissione consistita nello spostamento del contatore rispetto alla collocazione originaria: “tutto questo permette di prelevare energia senza che la stessa venga misurata”.
Confrontando quanto verbalizzato con le dichiarazioni fornite in sede di esame nel corso del procedimento penale, non risulta in alcun modo riscontrata l'illiceità della condotta posta in essere da parte dei dipendenti della società appellante.
Il teste , invero, dichiarava che “sono state rotte le viti, (…) ed è accessibile il cavo che Pt_2 Pt_1 crea una situazione di pericolo e anche una probabile frode, insomma, ed un probabile prelievo indebito (…) in questa situazione si potrebbe collegare direttamente questi due fili che si vedono proprio che sono collegati dietro il contatore, in questo caso viene bypassato il contatore”. Se pure non risultava riscontrato il collegamento diretto, lo stesso si poteva fare: il contatore era, cioè, suscettibile di allaccio abusivo. Nel caso di specie, infatti veniva “a mancare l'integrità della presa
e quindi è una possibile frode”. Il verbale era stato redatto per la “mancanza di integrità della presa
e cioè è stato forzato, nel senso che è stata spezzata la vite che mantiene la basetta attaccata al contatore”. Aveva infine modo di precisare che il contatore era collegato dalla “parte di sotto” e tutto ciò che passava di là veniva registrato.
Sotto tale profilo, va anzitutto evidenziato che, obiettivamente, risulta riscontrata l'anomalia che aveva interessato il contatore in questione;
né a fronte di tale specifica deduzione, veniva fornita alcuna ragionevole spiegazione da parte dell'odierno appellato in merito alla stessa.
Ed invero, le allegazioni dedotte da parte dell'odierno appellato in merito alle vicende che avrebbero interessato lo spostamento del contatore in esame, risultano inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale di questo grado di giudizio (cfr. pagg. 9 e ss.).
Più in particolare, la discrasia riscontrata rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale, atteneva esclusivamente alla circostanza che, in sede di verbale, veniva precisato che “tutto questo permette di prelevare energia senza che la stessa venisse misurata”. Nell'ambito del procedimento penale, piuttosto, il teste aveva modo di chiarire che questa fosse una mera possibilità; per altro verso, nella comunicazione della notizia di reato veniva denunziato il “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 28.4.2010 al 15.4.2015”. Infine, deve evidenziarsi che nel verbale allegato alla denunzia non risultava in alcun modo quantificata l'effettiva misurazione dell'energia elettrica asseritamente sottratta.
Sulla scorta di tale risultanze, pertanto, va escluso che la condotta posta in essere da parte dei dipendenti dell'ente appellante risultasse calunniosa.
Ed invero, quantunque la portata dell'affermazione attinente al prelievo dell'energia senza che lo stesso venisse misurato fosse stata meglio precisata in sede di escussione testimoniale, laddove si chiariva che un tale accertamento non era stato effettuato e che pertanto i consumi dovevano ritenersi regolarmente registrati, va evidenziato che il fatto dell'effettiva alterazione del contatore, nei termini evidenziati in precedenza, era stato cionondimeno pienamente accertato.
E non v'è dubbio che nel suo nucleo essenziale il fatto in questione assumesse senz'altro rilievo ai fini di eventuali e più approfonditi accertamenti in sede di indagine penale.
In altre parole, già di per sé solo tale fatto avrebbe dovuto essere oggetto di denunzia, venendo in rilievo, sia pure in astratto, gli elementi essenziali costitutivi di un'ipotesi di reato, quale, a titolo esemplificativo, il tentativo aggravato di furto.
Tanto, peraltro, anche prescindere dall'effettiva fondatezza della notitia criminis, che avrebbe invece richiesto più approfonditi riscontri in sede di indagine (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez.
VI, 13.1.2015, n. 8937).
Per altro verso, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, di per sé solo, l'accertamento effettuato da parte dei dipendenti della società appellante non potesse affatto valere quale “prova legale” nell'ambito del procedimento penale, come pure dedotto da parte dell'odierno appellato. Tanto, in ragione del principio della libera valutabilità da parte del giudice penale degli elementi di prova, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., così dovendosi escludere la rilevanza di eventuali prove legali nell'ambito di tale sistema processuale.
Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell'obiettivo riscontro dell'anomalia indicata da parte dell'accertatore, confermata anche in sede di escussione testimoniale, era senz'altro integrato l'obbligo, a carico dello stesso, di segnalare il fatto in questione. Né può in alcun modo ritenersi che l'esercizio dell'azione penale, nel caso di specie, dovesse ritenersi “atto dovuto”.
Aldilà delle criticità evidenziate in precedenza, sarebbe stato necessario procedere agli opportuni approfondimenti in sede di indagine: appariva invero opportuno, tra l'altro, procedere all'effettivo riscontro dei consumi di energia indebitamente effettuati. Né, in assenza della produzione del fascicolo delle indagini preliminari, è in alcun modo possibile verificare quale tipologia di attività di indagine fosse stata effettivamente svolta nel caso di specie.
Ne deriva, pertanto, che la trasmissione della notitia criminis, in ragione dei fatti accertati ed obiettivamente riscontrati, non fosse affatto abnorme, anzi rilevandosi, almeno in linea astratta, la configurabilità di un fatto penalmente rilevante che avrebbe dovuto essere oggetto di denunzia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., fermi gli ulteriori accertamenti da compiersi in sede di indagine sul punto.
Sicché, l'esercizio dell'azione penale, nel caso di specie, ha senz'altro interrotto il nesso eziologico tra le conseguenze pregiudizievoli così patite e la condotta contestata in capo all'odierno ente appellante.
Né può in altro modo venire in rilievo, nel caso di specie, la sentenza emessa da questo Tribunale recante n. 1666/2025, pubblicata in data 11.4.2025 e pertanto senz'altro utilizzabile nel presente giudizio (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa conclusionale di parte appellata). Trattasi, invero, dell'accertamento attinente alla pretesa creditizia oggetto di successiva richiesta monitoria da parte del , proprio con riferimento ai corrispettivi dovuti in relazione Controparte_3 ai presunti indebiti prelievi a seguito della manomissione del contatore. Pur accertandosi in quella sede come non vi fosse adeguata prova dell'esistenza di tale credito, va anzitutto evidenziato che non v'è prova del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Per altro verso, tenuto conto degli elementi di prova in atti descritti in precedenza, il fatto che non fosse stato riscontrato un consumo indebito nel caso di specie non rileva al fine di qualificare come calunniosa la condotta posta in essere da parte dei dipendenti della società appellante.
Ne deriva, pertanto, come non risulti in alcun modo provato l'elemento obiettivo del reato.
Per altro verso, non è stato in alcun modo provato, a tutto voler concedere, che la condotta posta in essere da parte dell'odierno appellante fosse connotata anche dal dolo di calunnia, per le ragioni così evidenziate in precedenza.
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini gravi, univoci e concordanti, nel senso che, obiettivamente, alcuna ipotesi di condotta calunniosa poteva riscontrarsi nel caso concreto
(Cass. Civ., Sez. III, 14.5.2025, n. 12875).
E non v'è dubbio circa il fatto che era onere dell'odierno appellante dare prova dell'esistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 10.6.2016, n. 11898): in altre parole, l'insufficienza degli elementi di prova a carico del sig. benché senz'altro idonei CP_1
a determinarne il proscioglimento, non possono attribuire automaticamente natura calunniosa alle dichiarazioni rese da parte dei dipendenti della società appellante e alla denunzia così trasmessa da parte di quest'ultima.
Né risulta in alcun modo riscontrata alcuna abnormità nell'operato dei dipendenti della società appellante, così dovendosi senz'altro escludere, a tutto voler concedere, la riconducibilità eziologica del danno così asseritamente patito, al loro operato, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Infatti, nel caso di specie, come detto, l'attività del pubblico ministero, si è pienamente sovrapposta all'iniziativa del denunciante, così interrompendosi il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.
Né nel caso di specie risulta in altro modo integrato altro e diverso illecito imputabile all'odierno ente appellante.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Sotto tale profilo, l'obiettiva complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti e la non agevole ravvisabilità a priori della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti CP_1 dell' avverso la sentenza n. 300/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino Parte_1
Rovella (Sa), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte del sig. e condanna il sig. alla restituzione, CP_1 CP_1 in favore dell'ente appellante, di tutte le somme versate in esecuzione della riformata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, l'1/8/2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al ruolo al n. 1566/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 300/2019 emessa dal Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura generale alle liti per notar , rep. n. 53868, racc. n. 26971, dall'avv. Sergio Costabile, Per_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Damiano Balestrieri in Salerno, alla via
Balzico n. 9;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti su foglio separato ma congiunto, CP_1 ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Antonio Salvatore, e dall'avv. Nadia Denza, elettivamente domiciliato nello studio del primo in Bellizzi (Sa), alla via B.
Nixio n. 45.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 2.4.2025, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da note scritte depositate in atti (cfr., per l'appellante, la nota del 31.3.2025, per l'appellato la nota del 19.3.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza n. 300/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino Rovella (Sa), del 20.6.2019, depositata in data 16.7.2019 e non notificata. Ed invero, la società appellante deduceva che il sig. il sig. l'aveva convenuta in CP_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un procedimento penale, conclusosi con sentenza assolutoria, che lo aveva visto ingiustamente imputato per furto aggravato di energia elettrica.
L'attore deduceva che l'origine del procedimento penale fosse da ricondurre ad un sopralluogo eseguito, in data 16.04.2015, da personale della società convenuta presso un immobile di sua proprietà in Cariati Marina (CS), all'esito del quale gli operatori della ” avevano Parte_1 redatto un verbale attestante la manomissione del contatore e l'illecita sottrazione di energia, provvedendo all'asportazione del misuratore e sporgendo denuncia-querela. A seguito di ciò, il pubblico ministero, ritenendo fondata la notizia di reato, formulava richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 624 e 625, co. 2, c.p., ma all'esito del dibattimento, ed in particolare dopo l'escussione in aula del tecnico che ritrattava quanto verbalizzato in fase di accertamento, il Pt_1 sig. veniva assolto con sentenza n. 1989/2017 ex art. 530 c.p.p. CP_1
L'odierno appellato, ritenendo pertanto di aver subito un grave danno morale ed economico, agiva per il risarcimento del danno patrimoniale costituito dal pagamento del compenso pari ad € 5.000,00 corrisposto al proprio difensore nel procedimento penale, Avv. Daniele Olivieri, oltre interessi e spese.
Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza della domanda attorea Parte_1 sotto ogni profilo, negando qualsivoglia condotta illecita da parte dei propri dipendenti e rilevando che l'azione penale era stata esercitata autonomamente dal Pubblico Ministero, il quale era titolare esclusivo dell'azione penale ai sensi dell'art. 112 Cost. Veniva inoltre contestata la sussistenza del nesso causale e della prova della spesa legale dedotta in giudizio.
Il Giudice di Pace, esaurita l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, emetteva sentenza n. 300/2019, pubblicata il 16.07.2019, con cui accoglieva integralmente la domanda attorea, condannando al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.300,00 per compensi ed € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Sicché, l impugnava la predetta sentenza con atto di citazione in appello Parte_1 ritualmente notificato, deducendo l'erroneità della sentenza sotto plurimi profili. In particolare,
l'appellante lamentava la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità della società, affermando che l'azione penale era stata promossa esclusivamente dal P.M., e che la denuncia non era frutto di dolo o calunnia. Ancora, eccepiva la mancata prova della dazione della somma di €
5.000,00, a titolo di compenso professionale, in quanto agli atti risultava depositata soltanto una fattura e non la quietanza del pagamento. Tanto premesso, concludeva perché, in accoglimento dell'atto di appello e in riforma dell'impugnata sentenza, fossero rigettate tutte le domande svolte noi suoi confronti, e per l'effetto disposta la restituzione delle somme corrisposte a titolo di sorta capitale, e competenze, in favore della società appellante, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio eccependo CP_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione in appello per violazione del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. Altresì, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c., poiché privo di una specifica indicazione delle parti della sentenza impugnate e della precisa motivazione dell'errore giuridico e fattuale.
Nel merito, l'appellato ribadiva la piena legittimità della sentenza di primo grado, richiamando il contenuto della sentenza penale assolutoria, in cui emergeva che il contatore non era stato affatto manomesso, e registrava regolarmente i consumi e che non vi era alcun elemento a carico del sig.
come dichiarato in aula dagli stessi tecnici CP_1 Pt_1
Sottolineava, inoltre, che la responsabilità di era integrata ai sensi dell'art. Parte_1
2049 c.c., trattandosi di comportamento doloso e calunnioso posto in essere dai propri dipendenti in occasione dell'esercizio delle loro mansioni, come si evinceva dalla denuncia palesemente infondata e dagli atti del procedimento penale.
Infine, il sig. dimostrava in atti l'avvenuto pagamento del compenso al proprio difensore CP_1 mediante documentazione contrattuale, fatture e preventivo di spesa, che non erano mai state contestate specificamente dalla controparte.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.2.2022, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione in appello per mancato rispetto dei termini di cui all'art 163 bis c.p.c. e ne veniva disposta la rinnovazione.
Disposti vari rinvii al fine di consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, da ultimo, la ricostruzione dello stesso, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.4.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 5.4.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. del presente gravame.
Sotto tale specifico profilo, invero, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., a seguito della modifica apportata con d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
In tal senso, non occorrono particolari formule sacramentali, né tantomeno la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto del fatto che l'appello continua a mantenere la sua natura di impugnazione a critica libera (Cass. Civ., SS.UU.,
16.11.2017, n. 27199).
Nel caso di specie, invero, dal tenore complessivo dell'atto di impugnazione emerge in maniera inequivoca come siano stati prospettati da parte dell'odierno ente appellante le specifiche doglianze avverso i punti della sentenza oggetto di contestazione, con contestuale esposizione delle ragioni critiche sottese alla motivazione dello stesso provvedimento giurisdizionale.
Inoltre, l'appello è pure tempestivo: a fronte della pubblicazione della sentenza impugnata in data
16.7.2019, l'atto di citazione veniva notificato in data 10.2.2020.
In via del tutto preliminare occorre rilevare che, come da attestazione di cancelleria del 9.7.2024, non è stato possibile rinvenire il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, nonostante le opportune ricerche;
né, pur sollecitati i procuratori delle parti al riguardo, era possibile la ricostruzione dei verbali d'udienza del primo grado di giudizio (cfr. verbale d'udienza dell'11.7.2024 e del 30.10.2024).
Ne consegue pertanto che la presente decisione verrà emessa sulla scorta della documentazione acquisita in atti e per la quale risulti prova della tempestiva produzione nel corso del primo grado del giudizio (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 11.5.2010, n. 11352; Sez. Lav., 18.2.2003, n.
2404).
D'altro canto, come rilevato in sede d'udienza del 30.10.2024, non v'è adeguato riscontro del fatto che nel corso del primo grado di giudizio fosse stata espletata anche la prova testimoniale. Ed invero, da pag. 2 della sentenza impugnata risulta che, in sede di ricostruzione del fatto processuale, a seguito della costituzione in giudizio della “il Giudice, rilevato che la causa Parte_1 era provata per tabulas, la rinviava peer la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 1.3.2019”. Né, in assenza di puntuali riscontri sul punto, possono avere in altro modo rilievo le intimazioni testimoniali allegate alla nota del 15.10.2024 e del 27.11.2024, non essendo in alcun modo dato rilevare come ed in quali termini le stesse attenessero al primo grado del presente giudizio. Infine, ed in via del tutto assorbente, non è stato nemmeno allegato alcun elemento da cui poter inferire il contenuto delle presunte dichiarazioni testimoniali che sarebbero state rese in quella sede.
Inoltre, deve rilevarsi l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla nota del 27.11.2024 di parte appellata. Ed invero, i documenti 1, 2 e da 12 a 15 risultavano di formazione anteriore alle preclusioni del primo grado di giudizio;
quanto agli altri documenti, invece, pur risultando formati in epoca successiva all'emissione della sentenza di primo grado, venivano prodotti soltanto in allegato a quella nota, e tanto nonostante il fatto che gli stessi risalissero ad epoca ricompresa tra il
2019 ed il 12.2.2024 (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 29.5.2025, n. 14348). Né risultano in alcun modo allegati, prima ancora che provati, i presupposti per la rimessione in termini nel caso di specie.
Tanto premesso, si è avuto modo di evidenziare come il sig. avesse richiesto il rimborso delle CP_1 spese legali sostenute a seguito dell'instaurazione del procedimento penale recante R.G.N.
1188/2017, derivato dalla denuncia da parte dell per il reato di furto aggravato Parte_1 di energia elettrica, e conclusosi con sentenza assolutoria n. 1989/2017, “perché il fatto non sussiste”.
Alcun dubbio può porsi in merito alla riconducibilità di tale domanda nell'alveo della richiesta di risarcimento danni.
Invero, l'odierno appellato lamentava il pregiudizio derivante dall'esborso delle spese legali sopportate in ragione di un condotta asseritamente calunniosa posta in essere dai dipendenti dell'ente convenuto, consistente nella falsa accusa di un reato non commesso.
Sotto tale profilo, va ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, secondo cui chi domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare, in virtù dell'operatività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato, oltre all'obbligo di denunzia gravante ai sensi dell'art. 331 c.p.p. sui pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (Cass. Civ., Sez. III, 14.5.2025, n. 12875).
Appare quindi opportuno premettere che la calunnia identifica il delitto contro l'amministrazione della giustizia previsto dall'art. 368 c.p., secondo cui è punito a tale titolo “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”.
Trattasi di un reato di pericolo astratto, ai fini della cui configurabilità non è necessaria l'instaurazione di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo piuttosto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona (ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 3.4.2024, n. 20064).
In tal senso, la condotta può tanto estrinsecarsi in una denunzia, querela, richiesta o istanza del tutto infondata (calunnia diretta o formale), quanto nella simulazione, a carico dell'incolpato, di elementi idonei ad integrare un illecito penale (calunnia indiretta o materiale).
Presupposto per la configurabilità del reato, già ai fini della configurazione del fatto tipico, è
l'effettiva certezza, da parte dell'autore dello stesso, dell'innocenza dell'incolpato.
La calunnia può altresì essere perfezionata in forma implicita, purché sia idonea a determinare la diretta riferibilità dell'ipotesi di reato, sia pure enucleata nella sua obiettiva connotazione sostanziale, ad un determinato soggetto (ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, 29.1.1999, n. 4068).
La falsa accusa può essere realizzata anche sottacendo artatamente alcuni elementi della fattispecie, così da fornire una rappresentazione del fatto diversa dalla realtà e da connotare di illiceità comportamenti effettivamente tenuti dall'accusato ma in un contesto che li rendeva leciti (Cass.
Pen., Sez. V, 4.4.2014, n. 19215).
Sotto il profilo subiettivo, è necessaria la sussistenza del dolo, rappresentando la certezza dell'innocenza dell'incolpato il fulcro della rappresentazione e volizione dell'autore del fatto e deve essere piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo, così dovendosi escludere la possibilità dell'operatività del dolo eventuale nel caso di specie (ex plurimis, Cass. Pen., Sez. II,
14.11.2019, n. 46258; Sez. VI, 14.12.2016, n. 4112).
Va inoltre esclusa la consapevolezza da parte del denunziante dell'innocenza della persona accusata laddove la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. Pen., Sez. VI, 15.4.2020, n. 12209). Parimenti dicasi nell'ipotesi in cui la falsa incolpazione consegua ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Cass. Pen., Sez. VI,
13.11.2015. n. 50254).
Dunque, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, la proposizione di una querela o una denunzia può costituire fonte di responsabilità civile a carico del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del querelato solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e subiettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tali ipotesi,
l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal querelato (Cass. Civ., Sez. III, 30.11.2018, n. 30988).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla vicenda oggetto di contestazione in questa sede.
Nel caso di specie, si è avuto modo di rilevare che l'ente appellante aveva trasmesso una denunzia di reato per le ipotesi di cui agli artt.624 e 625 c.p., a seguito dei rilievi operati nell'espletamento di CP_ un controllo effettuato in data 16.4.2015. Dal verbale redatto dagli operatori dell' convenuto intervenuti nel sopralluogo, infatti, era dato evincersi che “il misuratore era stato spostato e manomesso, permettendo di prelevare energia senza che la stessa venisse misurata”.
Di talché, a seguito della segnalazione della presunta notizia di reato, e dell'apparente fondatezza della stessa, il pubblico ministero legittimato procedeva a formulare la richiesta di rinvio a giudizio per le ipotesi di reato di cui agli artt. 624 e 625 comma 2 c.p.
Orbene, nel corso del procedimento penale recante R.G.N. 1188/2017, si procedeva all'escussione del tecnico dell'ente appellante che aveva eseguito l'attività di controllo, sig. , il Parte_2 quale forniva le seguenti dichiarazioni, così come ricavato dal verbale di udienza allegato nella documentazione di parte appellata (doc. 6 memoria del 6.11.2020).
In particolare, alla domanda formulata dal pubblico ministero in merito a ciò che veniva accertato all'esito della verifica, il sig. rispondeva “noi abbiamo trovato un contatore che comunque Pt_2
è stato spostato dalla sede principale, e siccome questo crea una situazione di pericolo, soprattutto perché è accessibile il cavo alimentato dalla sede per obbligatorietà noi dobbiamo staccare Pt_1 la fornitura, soprattutto per eliminare la situazione di pericolo”. Affermava poi che, seppur non accertato al momento del controllo, era possibile che vi fosse stato un allaccio abusivo, e che pertanto, per prassi, si procedeva al distacco del contatore dalla rete repertato. Pt_1
Dichiarava, ancora, che siccome il contenitore era accessibile dall'esterno, non si era proceduto ad avvertire il sig. ma si procedeva alla diretta asportazione del contatore. CP_1
Concludeva affermando che il verbale veniva redatto a seguito dell'accertamento dello spostamento del contatore dalla propria originaria collocazione, senza che la circostanza avesse inciso sulla regolare registrazione dei consumi.
Alcun dubbio si pone in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni così raccolte (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. Vi, 1.2.2023, n. 2947).
Sulla scorta di tali riscontri il procedimento penale si concludeva con sentenza n. 1989/2017, con formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”.
Tanto premesso, non risulta provato che le condotte degli operatori della società appellante avessero natura calunniosa.
Più in particolare, come precedentemente rilevato, gli operatori dell'ente appellante procedevano, all'esito del sopralluogo svoltosi in data 16.4.2015, ad asportare il contatore rilevando delle irregolarità nell'installazione dello stesso, così come si rileva nel verbale n. DQ1B001506, allegato alla documentazione di parte nel procedimento di primo grado.
In particolare, così come evincibile anche dalle fotografie allegate al verbale, si rilevava la manomissione consistita nello spostamento del contatore rispetto alla collocazione originaria: “tutto questo permette di prelevare energia senza che la stessa venga misurata”.
Confrontando quanto verbalizzato con le dichiarazioni fornite in sede di esame nel corso del procedimento penale, non risulta in alcun modo riscontrata l'illiceità della condotta posta in essere da parte dei dipendenti della società appellante.
Il teste , invero, dichiarava che “sono state rotte le viti, (…) ed è accessibile il cavo che Pt_2 Pt_1 crea una situazione di pericolo e anche una probabile frode, insomma, ed un probabile prelievo indebito (…) in questa situazione si potrebbe collegare direttamente questi due fili che si vedono proprio che sono collegati dietro il contatore, in questo caso viene bypassato il contatore”. Se pure non risultava riscontrato il collegamento diretto, lo stesso si poteva fare: il contatore era, cioè, suscettibile di allaccio abusivo. Nel caso di specie, infatti veniva “a mancare l'integrità della presa
e quindi è una possibile frode”. Il verbale era stato redatto per la “mancanza di integrità della presa
e cioè è stato forzato, nel senso che è stata spezzata la vite che mantiene la basetta attaccata al contatore”. Aveva infine modo di precisare che il contatore era collegato dalla “parte di sotto” e tutto ciò che passava di là veniva registrato.
Sotto tale profilo, va anzitutto evidenziato che, obiettivamente, risulta riscontrata l'anomalia che aveva interessato il contatore in questione;
né a fronte di tale specifica deduzione, veniva fornita alcuna ragionevole spiegazione da parte dell'odierno appellato in merito alla stessa.
Ed invero, le allegazioni dedotte da parte dell'odierno appellato in merito alle vicende che avrebbero interessato lo spostamento del contatore in esame, risultano inammissibili, in quanto dedotte per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale di questo grado di giudizio (cfr. pagg. 9 e ss.).
Più in particolare, la discrasia riscontrata rispetto alle dichiarazioni rese in sede testimoniale, atteneva esclusivamente alla circostanza che, in sede di verbale, veniva precisato che “tutto questo permette di prelevare energia senza che la stessa venisse misurata”. Nell'ambito del procedimento penale, piuttosto, il teste aveva modo di chiarire che questa fosse una mera possibilità; per altro verso, nella comunicazione della notizia di reato veniva denunziato il “prelievo irregolare di energia elettrica nel periodo dal 28.4.2010 al 15.4.2015”. Infine, deve evidenziarsi che nel verbale allegato alla denunzia non risultava in alcun modo quantificata l'effettiva misurazione dell'energia elettrica asseritamente sottratta.
Sulla scorta di tale risultanze, pertanto, va escluso che la condotta posta in essere da parte dei dipendenti dell'ente appellante risultasse calunniosa.
Ed invero, quantunque la portata dell'affermazione attinente al prelievo dell'energia senza che lo stesso venisse misurato fosse stata meglio precisata in sede di escussione testimoniale, laddove si chiariva che un tale accertamento non era stato effettuato e che pertanto i consumi dovevano ritenersi regolarmente registrati, va evidenziato che il fatto dell'effettiva alterazione del contatore, nei termini evidenziati in precedenza, era stato cionondimeno pienamente accertato.
E non v'è dubbio che nel suo nucleo essenziale il fatto in questione assumesse senz'altro rilievo ai fini di eventuali e più approfonditi accertamenti in sede di indagine penale.
In altre parole, già di per sé solo tale fatto avrebbe dovuto essere oggetto di denunzia, venendo in rilievo, sia pure in astratto, gli elementi essenziali costitutivi di un'ipotesi di reato, quale, a titolo esemplificativo, il tentativo aggravato di furto.
Tanto, peraltro, anche prescindere dall'effettiva fondatezza della notitia criminis, che avrebbe invece richiesto più approfonditi riscontri in sede di indagine (arg., ex plurimis, da Cass. Pen., Sez.
VI, 13.1.2015, n. 8937).
Per altro verso, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, di per sé solo, l'accertamento effettuato da parte dei dipendenti della società appellante non potesse affatto valere quale “prova legale” nell'ambito del procedimento penale, come pure dedotto da parte dell'odierno appellato. Tanto, in ragione del principio della libera valutabilità da parte del giudice penale degli elementi di prova, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., così dovendosi escludere la rilevanza di eventuali prove legali nell'ambito di tale sistema processuale.
Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell'obiettivo riscontro dell'anomalia indicata da parte dell'accertatore, confermata anche in sede di escussione testimoniale, era senz'altro integrato l'obbligo, a carico dello stesso, di segnalare il fatto in questione. Né può in alcun modo ritenersi che l'esercizio dell'azione penale, nel caso di specie, dovesse ritenersi “atto dovuto”.
Aldilà delle criticità evidenziate in precedenza, sarebbe stato necessario procedere agli opportuni approfondimenti in sede di indagine: appariva invero opportuno, tra l'altro, procedere all'effettivo riscontro dei consumi di energia indebitamente effettuati. Né, in assenza della produzione del fascicolo delle indagini preliminari, è in alcun modo possibile verificare quale tipologia di attività di indagine fosse stata effettivamente svolta nel caso di specie.
Ne deriva, pertanto, che la trasmissione della notitia criminis, in ragione dei fatti accertati ed obiettivamente riscontrati, non fosse affatto abnorme, anzi rilevandosi, almeno in linea astratta, la configurabilità di un fatto penalmente rilevante che avrebbe dovuto essere oggetto di denunzia ai sensi dell'art. 331 c.p.p., fermi gli ulteriori accertamenti da compiersi in sede di indagine sul punto.
Sicché, l'esercizio dell'azione penale, nel caso di specie, ha senz'altro interrotto il nesso eziologico tra le conseguenze pregiudizievoli così patite e la condotta contestata in capo all'odierno ente appellante.
Né può in altro modo venire in rilievo, nel caso di specie, la sentenza emessa da questo Tribunale recante n. 1666/2025, pubblicata in data 11.4.2025 e pertanto senz'altro utilizzabile nel presente giudizio (cfr. doc. n. 9 allegato alla comparsa conclusionale di parte appellata). Trattasi, invero, dell'accertamento attinente alla pretesa creditizia oggetto di successiva richiesta monitoria da parte del , proprio con riferimento ai corrispettivi dovuti in relazione Controparte_3 ai presunti indebiti prelievi a seguito della manomissione del contatore. Pur accertandosi in quella sede come non vi fosse adeguata prova dell'esistenza di tale credito, va anzitutto evidenziato che non v'è prova del passaggio in giudicato della predetta sentenza.
Per altro verso, tenuto conto degli elementi di prova in atti descritti in precedenza, il fatto che non fosse stato riscontrato un consumo indebito nel caso di specie non rileva al fine di qualificare come calunniosa la condotta posta in essere da parte dei dipendenti della società appellante.
Ne deriva, pertanto, come non risulti in alcun modo provato l'elemento obiettivo del reato.
Per altro verso, non è stato in alcun modo provato, a tutto voler concedere, che la condotta posta in essere da parte dell'odierno appellante fosse connotata anche dal dolo di calunnia, per le ragioni così evidenziate in precedenza.
Tali elementi di prova, pertanto, depongono tutti in termini gravi, univoci e concordanti, nel senso che, obiettivamente, alcuna ipotesi di condotta calunniosa poteva riscontrarsi nel caso concreto
(Cass. Civ., Sez. III, 14.5.2025, n. 12875).
E non v'è dubbio circa il fatto che era onere dell'odierno appellante dare prova dell'esistenza degli elementi costitutivi del delitto di calunnia (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 10.6.2016, n. 11898): in altre parole, l'insufficienza degli elementi di prova a carico del sig. benché senz'altro idonei CP_1
a determinarne il proscioglimento, non possono attribuire automaticamente natura calunniosa alle dichiarazioni rese da parte dei dipendenti della società appellante e alla denunzia così trasmessa da parte di quest'ultima.
Né risulta in alcun modo riscontrata alcuna abnormità nell'operato dei dipendenti della società appellante, così dovendosi senz'altro escludere, a tutto voler concedere, la riconducibilità eziologica del danno così asseritamente patito, al loro operato, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Infatti, nel caso di specie, come detto, l'attività del pubblico ministero, si è pienamente sovrapposta all'iniziativa del denunciante, così interrompendosi il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.
Né nel caso di specie risulta in altro modo integrato altro e diverso illecito imputabile all'odierno ente appellante.
Non resta che disciplinare le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Sotto tale profilo, l'obiettiva complessità delle questioni giuridiche dedotte dalle parti e la non agevole ravvisabilità a priori della fondatezza delle ragioni dell'una o dell'altra parte, depongono per la compensazione integrale delle spese di lite con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di nei confronti CP_1 dell' avverso la sentenza n. 300/2019 del Giudice di Pace di Montecorvino Parte_1
Rovella (Sa), con atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte del sig. e condanna il sig. alla restituzione, CP_1 CP_1 in favore dell'ente appellante, di tutte le somme versate in esecuzione della riformata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Salerno, l'1/8/2025.
Il giudice
Dott. Giuseppe Barbato