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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 998 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonello Brocchi;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Perla;
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Torino-Rodriguez;
[...]
contumace; Controparte_3
- appellati –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 10/03/2023, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via istruttoria: … ammettere, qualora ritenuto rilevante ai fini del decidere, la prova testimoniale dedotta dall'esponente nel giudizio monocratico
(seconda memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 2), la cui articolazione qui si ribadisce: 1)
“Vero che in data 15/04/2013 constatavo che i locali dell'intero appartamento di proprietà esclusiva del Sig. ubicato nel fabbricato condominiale del Parte_1
in località Passolanciano – Serramonacesca, Controparte_4
avevano subito infiltrazioni idriche provenienti dalla rete e dall'impianto centralizzato condominiale, con imbibimento degli intonaci e della pavimentazione in parquet”; 2)
“Vero che a seguito di tali infiltrazioni, si rendeva necessario procedere: a) all'asportazione del parquet esistente ed alla sua sostituzione con analogo materiale per complessivi mq. 23,00; b) allo smontaggio, e successivo rimontaggio, dei radiatori e della cucina, per asportazione degli intonaci distaccatisi ed il ripristino di essi, nonché per il trattamento antimuffa delle pareti e successiva ritinteggiatura con n. 2 mani di pittura antimuffa, per mq. 172,00; c) all'asportazione e sostituzione delle perline in legno sulle pareti per mq. 112,00; d) al ripristino del portone d'ingresso dell'appartamento, in legno;
e) al trasporto ed allo smaltimento in discarica dei suddetti materiali di risulta” (come da doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice, datato 16/05/2013, che viene mostrato al teste); 3) “Riferisca il testimone se al momento del sopralluogo presso i locali dell'appartamento di proprietà esclusiva del Sig. , ubicato nel Parte_1
fabbricato condominiale del in località Controparte_4
Passolanciano in corrispondenza degli eventi infiltrativi accertati in Controparte_5
data 15/04/2013, abbia constatato se l'allagamento dei locali medesimi e le perdite idriche derivassero da impianti idrici o termici (o dagli inerenti dispositivi) installati all'interno dell'appartamento, e se tali impianti o dispositivi si trovassero in funzione”.
Si indicano quali testimoni i signori: 1) domiciliato in San Testimone_1
Giovanni AT (Ch); 2) domiciliata in TE (Pe); 3) Testimone_2
domiciliato in Teramo, Fraz. Villa Vomano;
4) Testimone_3 Tes_4
, domiciliato in Teramo, Fraz. Villa Vomano;
5) , domiciliata in
[...] Testimone_5
Teramo, Fraz. Villa Vomano. 3) Disporre l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dei rilievi critici spiegati nel terzo motivo d'appello, che qui si ribadiscono integralmente ob relationem. Nel merito: riformare la sentenza impugnata
(n. 351/2023 Tribunale Civile di Pescara), accogliendo le domande proposte dall'odierno appellante in primo grado: In via principale: previo accertamento della tipologia e dell'entità dei danni da infiltrazioni idriche alla porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva, lamentati dall'attore nei confronti del Controparte_4
condannare quest'ultimo - ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e disposizioni correlate - al risarcimento del danno pari all'importo di €. 20.000,00=, ovvero alla somma, maggiore o minore, che dovesse essere individuata nel corso del giudizio, anche a seguito di c.t.u. cui rimettere l'esatta determinazione del quantum debeatur, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme preventivamente rivalutate.
Subordinatamente: alla stregua dell'accertamento della tipologia e dell'entità dei danni pag. 2/14 da infiltrazioni idriche alla porzione immobiliare di proprietà esclusiva dell'attore, condannare il al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. Controparte_4
civ., nella misura quantificata in €. 20.000,00=, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare determinato nel corso del giudizio, anche a seguito di c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme preventivamente rivalutate. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ex art. 91 c.p.c.”.
Per l'appellato D: “nel merito rigettare integralmente Controparte_6
l'appello ex adverso proposto, poiché inammissibile (l'appellante, come accertato in sentenza, è carente di interesse e legittimazione attiva, quindi anche ad appellare) e manifestamente infondato, in fatto e diritto, ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti chiaramente esposti dal Tribunale di Pescara nella sentenza impugnata, sopra meglio ricapitolati, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n.
351/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara -Dott.ssa Franca Di Felice- nella causa civile n. 5831/2017 R.G.; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati del 15% di rimborso spese forfettario, degli accessori di legge, oltre che delle indennità e spese da distrarsi nuovamente in favore del sottoscritto difensore antistatario;
sentenza esecutiva come per legge siccome ha provveduto l'appellante ad evocare in giudizio i terzi chiamati accollare al medesimo ogni spesa di costituzione di questi ultimi anche in sede di appello;
siccome inoltre, a differenza di quanto dedotto in citazione in primo grado, nell'appello il ha escluso la causalità Pt_1
termica, nella sola, denegata ed improbabile, ipotesi in cui l'appello proposto dovesse essere accolto per le causalità idriche ivi dedotto, dichiarare il terzo UR IN
NY Rappresentanza Generale per l'Italia tenuto a manlevare e tenere indenne il
D da qualsivoglia danno/ onere e/o spesa (anche legale Controparte_7
del doppio grado) in relazione al sinistro oggetto di domanda, in forza di quanto previsto dall'allegata Polizza Globale Fabbricati Civili UR Assicurazioni, se e nella misura provata da parte appellante.”
Per l'appellato : “rigettare Controparte_8
la domanda di appello proposta dal Sig. perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e confermare le statuizioni della sentenza n.315/2023 del Tribunale di Pescara,
pag. 3/14 pubblicata il 10/03/2023. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
-in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento- anche solo parziale- dell'appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata da
[...]
e, per l'effetto, respingere la Controparte_8
domanda di garanzia formulata dall'assicurato D. Vinte Controparte_6
le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.; - in via di ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, accertare e dichiarare la congruità e satisfattività della somma di
€.4.520,00= , in CP_9 Controparte_8
favore dell'appellante, ovvero accertare e dichiarare che l'obbligo di
[...]
di manlevare e tenere indenne il Controparte_8
D da ogni e qualsivoglia conseguenza sfavorevole Controparte_6
dovesse derivargli dalla instaurazione del presente giudizio di appello è da contenersi entro i massimali garantiti e con applicazione delle franchigie pattuite nelle C.G.A. di cui al ripassato negozio. Vinte e/o integralmente compensate le spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La sentenza impugnata ha rigettato. sia per improcedibilità che per infondatezza, la domanda avanzata da nei confronti del D Parte_1 Controparte_6
volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle infiltrazioni idriche subite all'immobile di sua proprietà sito in Passo Lanciano e facente parte del predetto complesso condominiale.
1.1 A sostegno delle proprie richieste, l'attore riferiva che in data 15/4/2013 a seguito di infiltrazioni e grave percolamento idrico da impianti di proprietà condominiale, il proprio immobile aveva subito notevoli danni strutturali (ammaloramento della pavimentazione-parquet, danneggiamento degli intonaci e degli infissi) ed agli arredi.
Provvedeva, quindi, ad informare il che incaricava la propria compagnia CP_6
assicurativa , la quale, a seguito di sopralluogo e redazione di apposita Controparte_8
perizia, offriva un indennizzo, definito da irrisorio, a fronte dei danni Pt_1
effettivamente subiti e che lo costringevano ad agire in giudizio al fine di ottenere il completo ristoro di quanto patito.
pag. 4/14 1.2 Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_4
pregiudiziale, di essere autorizzato a chiamare cautelativamente in garanzia, ex artt. 106
e 269 c.p.c. sia la Compagnia Controparte_10
, al fine di essere manlevato e tenuto indenne ai sensi della Polizza Globale
[...]
Fabbricati Civili, sia , in qualità di manutentore dell'impianto tecnico Controparte_3
condominiale dal 2009, avendo attribuito l'attore i presunti danni, in via alternativa, anche ad un intervento manutentivo.
1.2.1 Il convenuto eccepiva, inoltre, in via preliminare l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, la carenza di prova del danno e del nesso causale in ordine all'applicazione dell'art.2051 c.c. nonché del dolo e della colpa dello stesso Condominio nel caso di applicazione alternativa dell'art.2043 c.c.
Deduceva, in particolare, l'impossibilità di accertare i fatti di causa essendo nelle more mutato lo stato dei luoghi, avendo sia riparato e sostituito, trasformandolo in Pt_1
autonomo, l'impianto di riscaldamento a servizio della sua unità immobiliare, sia venduto a terzi quest'ultima. Deduceva, inoltre, che poiché aveva omesso di Pt_1
esperire un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc finalizzato alla cristallizzazione dello stato dei luoghi (poi dal medesimo modificato), la richiesta di espletamento di CTU aveva valore chiaramente esplorativo.
1.3. Si costituiva in giudizio la la quale concludeva, in via CP_11 CP_8
principale, per l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa risarcitoria, in via gradata per l'accertamento e la dichiarazione dell'inoperatività della polizza ed, in via ulteriormente subordinata, per l'accertamento e la dichiarazione di congruità e satisfattività della somma già offerta oppure per la dichiarazione di manleva entro i limiti del massimale garantito e con applicazione delle franchigie pattuite.
1.4. Anche artecipava al giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_3
nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire ex artt. 269 e 163 bis cpc nonché il proprio difetto di legittimazione passiva ed insistendo, nel merito, per il rigetto per la domanda attrice in quanto infondata in fatto ne diritto ed, in caso di accoglimento della pretesa nei confronti del , per la dichiarazione di CP_6
insussistenza di qualsivoglia obbligazione, garanzia o responsabilità da parte della ditta
. CP_3
pag. 5/14 1.5. All'esito dell'istruttoria espletata, consistita nella sola prova testimoniale, il
Tribunale adito ha rigettato la domanda per improcedibilità oltre che per infondatezza con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto che di entrambe le terze chiamate. CP_6
2. ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma, nei termini di cui alle Parte_1
conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola per motivi rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “error in procedendo: illegittima declaratoria d'inammissibilità (improcedibilità) dell'azione risarcitoria intrapresa dall'odierno appellante”. Secondo quest'ultimo, la sentenza sarebbe viziata da un duplice errore nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda sulla scorta di un insussistente difetto di legittimazione dell'attore (per aver questi venduto l'immobile danneggiato ed omesso di indicare nell'atto di citazione l'avvenuta alienazione), avendo il Tribunale violato sia il principio statuito dalla pronuncia 2951/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il diritto risarcitorio spetta a colui che sia proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, sia il dettato normativo secondo cui la litispendenza coincide con la notifica dell'atto introduttivo alla cui data era senza dubbio unico proprietario del bene. Pt_1
b) “error in procedendo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 112 e 121
c.p.c. Erronea individuazione e qualificazione giuridica della domanda attrice ed applicazione di inattuali principi giurisprudenziali”. Viene censurata la pronuncia laddove essa, nonostante fosse stato genericamente richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, ne ha negato il riconoscimento, incorrendo nel vizio di ultrapetizione sulla base di una arbitraria distinzione tra danno emergente (ritenuto richiesto, ma non riconosciuto per mancata dimostrazione) e lucro cessante (non riconosciuto in quanto ritenuto non richiesto). In tal modo – sostiene l'appellante – sarebbe stata qualificata in modo erroneo la domanda, violando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda risarcitoria riferita ad un determinato comportamento del soggetto convenuto concerne, in assenza di eventuali specificazioni, tutte le possibili voci di danno originate da tale condotta e l'interpretazione e qualificazione di una domanda proposta in modo generico deve essere aderente alla reale volontà della parte,
pag. 6/14 come risultante dall'intero contenuto dell'atto di citazione e dello scopo pratico con lo stesso perseguito.
c) “persistente fondatezza della domanda risarcitoria formalizzata in primo grado dall'appellante. Error in iudicando: violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 cpc con indebita inversione dell'onere della prova. Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt.1117, comma 3 e 2051 c.c. Erroneo apprezzamento delle prove documentali e testimoniali acquisite dal primo Giudice”.
L'appellante sostiene che un ulteriore errore della sentenza risiederebbe nel fatto che essa abbia equivocato le risultanze della prova testimoniale ed il contenuto dello stesso elaborato peritale dell'assicurazione, elementi dai quali, invece, era evincibile come l'appartamento danneggiato fosse collegato all'impianto di riscaldamento centralizzato e come la fuoriuscita di acqua provenisse dal muro dal quale si diramava la condotta di collegamento del generatore termico e del relativo circuito di distribuzione centralizzato e non dalla valvola del radiatore posto all'interno dell'appartamento, circostanze da cui derivava la responsabilità del lamentato danno direttamente in capo al CP_4
convenuto. Inoltre, la sentenza avrebbe male applicato i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova nella responsabilità da cose in custodia, ritenendo che gravasse sull'attore la dimostrazione della violazione dell'art 20151 c.c. e delle relative conseguenze dannose e non sul convenuto, sul quale gravava, invece, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
d) “violazione ed erronea applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione alla posizione dell'extraneus chiamato in garanzia Sig. ”. Il motivo è teso a fare valere Controparte_3
l'errore della sentenza, asseritamente consistito nella violazione del principio delineato dall'art 91 cpc, avendo essa posto a carico dell'attore anche le spese processuali riferite al terzo chiamato con cui il non aveva mai avuto alcun rapporto giuridico, CP_3 Pt_1
tanto da non averlo neppure evocato in giudizio.
3. Si è costituito in questo grado di giudizio il appellato chiedendo il CP_6
rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite, ed eccependone, preliminarmente, la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c.
3.1 Anche UR IN NY ha resistito al gravame concludendo, in via principale, per il rigetto dello stesso e, in via progressivamente gradata, per pag. 7/14 l'accertamento e la dichiarazione dell'inoperatività della garanzia da essa prestata o per l'accertamento e la dichiarazione di congruità e satisfattività della somma già offerta o, infine, per il contenimento della eventuale condanna in manleva nei limiti del massimale garantito e con applicazione delle franchigie pattuite in polizza.
3.2. L'appellato invece, non si è costituito e, con ordinanza del Controparte_3
28/2/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Ritiene questa Corte che, ancorché alcuni dei motivi di appello (ed in particolare i primi due) appaiano fondati, il gravame – e la domanda risarcitoria riproposta dall'appellante – non possa essere comunque accolta, così come non possa trovare accoglimento il motivo rivolti contro la condanna al rimborso delle spese in favore del chiamato , stante la infondatezza dei restanti motivi di gravame, per le ragioni di CP_3
seguito esposte.
4.1. La fondatezza del primo motivo di appello poggia sui principi affermati dalla Corte nomofilattica (in particolare da Cass. SU 2951/2016), secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso, è un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”. Ne discende che era pienamente legittimato ad agire (tanto più che al Pt_1
momento della proposizione della domanda egli era ancora proprietario del bene solo successivamente trasferito a terzi) ed è tuttora legittimato a pretendere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare, ancorché il (diverso) diritto di proprietà di quest'ultima sia fuoriuscito dal suo patrimonio.
4.2. Quanto al secondo motivo di gravame è sufficiente osservare che l'odierno appellante aveva chiesto, sin dall'atto introduttivo, il risarcimento integrale dei danni subiti, senza ulteriormente specificare le singole voci di danno. Tale formulazione non può essere considerata come limitante per il giudice, il quale ai fini della valutazione del danno può e deve doveva procedere alla individuazione specifica di tutte le possibili manifestazioni del danno patrimoniale risarcibile, comprensivo sia delle perdite patrimoniali (danno emergente), sia del mancato guadagno (lucro cessante), esercitando in tal modo il proprio potere di qualificazione giuridica della domanda e non incorrendo in alcun vizio di ultrapetizione (il quale ricorre solo quando venga attribuito un bene pag. 8/14 non richiesto, cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta: si vedano, ad esempio, Cass. 25775/2013; 12284/2016).
5. Con il terzo motivo dell'appello si sostiene, in particolare, che il rigetto nel merito della domanda risarcitoria sia dipeso da una errata valutazione delle risultanze probatorie (testimonianze e accertamento tecnico compiuto da incaricato della compagnia assicuratrice), che ha indotto a ricondurre l'origine causale del danno alla rottura di un elemento radiante presente nella proprietà dell'appellante, valorizzando la testimonianza di , perito della compagnia assicuratrice, il quale avrebbe Testimone_6
evidenziato “che l'impianto di riscaldamento dell'immobile era privato e non centralizzato ed il tubo che si era rotto passava all'interno della muratura ma la rottura era nella parte esterna del medesimo tubo e vicina al termosifone”, ancorché in nessun passaggio della perizia e delle testimonianze rese in giudizio si facesse riferimento alla rottura di un elemento radiante, ma unicamente alla rottura della tubazione interna al muro che, in quanto conduttura di adduzione dell'acqua calda dall'impianto termoidraulico centralizzato sino all'appartamento dell'appellante, doveva essere ritenuta avente natura condominiale ai sensi dell'art 1117 comma 1 n. 3) c.c..
5.1. Tale doglianza, al pari di quella tesa a evidenziare la violazione della distribuzione dell'onere probatorio sancita dall'art. 2051 c.c., non può essere condivisa. Anzitutto, una volta inquadrata (come ha fatto correttamente la sentenza impugnata, incontestata in parte qua) la domanda proposta da nell'alveo dell'art. 2051 c.c., che Parte_1
disciplina la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, sarebbe stato (ed è) onere gravante sul danneggiato non solo allegare, ma anche provare il rapporto di custodia tra convenuto e bene ritenuto all'origine del danno, nonché il nesso di derivazione causale del danno stesso dalla cosa sulla quale di esplicava detto potere di custodia. Nella specie, tale prova avrebbe dovuto avere ad oggetto il nesso causale tra l'evento dannoso (le infiltrazioni) e un bene (la conduttura dell'impianto di riscaldamento centralizzato) rientrante tra quelli caratterizzati dalla natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, come tali, soggetti al potere-dovere di custodia del a conduttura) che si assume essere parte comune dell'impianto di CP_4
riscaldamento. In altri termini, anche nel regime di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava in ogni caso sull'attore che si assume danneggiato l'onere della prova del fatto pag. 9/14 storico generativo del danno e della derivazione causale di quest'ultimo da cosa in custodia al . CP_4
5.2 Assume, dunque, carattere dirimente l'individuazione della conduttura dalla quale sarebbe originata la perdita e della sua natura giuridica (se essa costituisca parte dell'impianto comune rientrante tra i beni di cui il è custode ai sensi dell'art CP_4
1117 c.c, oppure se si tratti di un tratto autonomo afferente, in via esclusiva, all'unità immobiliare dell'attore). A tal fine, appare imprescindibile l'accertamento del punto esatto dell'impianto di riscaldamento in cui è avvenuta la rottura determinante la perdita di acqua e le conseguenti infiltrazioni e percolamento nell'unità immobiliare dell'attore- appellante.
5.2.1. Invero, consolidata giurisprudenza richiamata anche nella sentenza gravata è unanime nel ritenere che “la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117, n. 3) c.c. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle conduttore che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari” (Cass. 9940/1998, che ha rigettato il ricorso contro una sentenza di merito con cui era stata ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento all'interno del quale erano poste le condutture che avevano prodotto danni all'appartamento sottostante;
si vedano, anche con più generale riferimento all'impianto idrico, tra altre, Cass. 19045/2010;
27248/2018). Dunque, l'impianto centralizzato di riscaldamento costituisce parte comune dell'edificio ex art 1117 cc solo sino al punto di diramazione verso l'alloggio privato. Oltre quel punto, le diramazioni diventano di proprietà esclusiva del singolo condomino.
5.2.2. La giurisprudenza appena citata (dalla quale questa Corte non ravvisa motivo di discostarsi) ha chiarito che, pur quando l'impianto di riscaldamento, considerato nella sua totalità, possa considerarsi bene condominiale, la responsabilità (oggettiva) da custodia delle condutture situate all'interno dei singoli appartamenti non può che ricadere in capo ai rispettivi proprietari, a norma dell'art. 2051 c.c., poiché costoro sono i soggetti che si trovano in una relazione qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché non arrechi danni a terzi.
pag. 10/14 5.3. Non può, dunque, da un lato, essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui la tubazione interna al muro (che egli concorda essere stata interessata dalla rottura), in quanto conduttura di adduzione dell'acqua calda dall'impianto termoidraulico centralizzato sino all'appartamento dell'appellante, debba essere ritenuta avente natura condominiale e sottoposta a custodia del . CP_4
5.4. D'altro lato, e comunque, la evidente (ed insuperabile, anche mediante il supplemento istruttorio perorato dall'appellante) incertezza dell'intero quadro probatorio non consente di ritenere dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato e una cosa in custodia del convenuto-appellato, non avendo l'istruttoria espletata consentito di accertare in modo univoco l'esatta localizzazione del tratto di tubo danneggiato dal quale sarebbero derivate le suindicate infiltrazioni, avendo fornito gli unici testimoni escussi che avevano effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa ( Tes_6
e dichiarazioni contraddittorie e discordanti
[...] Testimone_3
sull'individuazione del punto di rottura.
5.4.1. perito dell'assicurazione, escusso all'udienza del 10 settembre Testimone_6
2019, riferiva che “il tubo era passante all'interno della muratura ma la rottura era nella parte esterna del medesimo tubo e vicina al termosifone”, mentre Testimone_3
titolare dell'impresa edile al quale l'attore aveva affidato le redazione del preventivo di spesa in atti dichiarava di avere constatato “che il rubinetto del corpo radiante non perdeva e la perdita proveniva dal muro e così ho consigliato al sig. di chiamare un Pt_1
idraulico”. Va, peraltro, rilevato come tale ultima testimonianza faccia riferimento al solo rubinetto del radiatore, ciò che non esclude la collocazione della rottura (affermata dal nel tratto di tubatura di collegamento tra l'impianto centralizzato e la Tes_6
singola unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni.
5.5. In definitiva, non è stata acquisita (e non è oggi acquisibile) alcuna prova puntuale e tecnica circa il punto esatto della rottura né è stato (ed è) possibile stabilire con sufficiente certezza se essa si sia verificata all'interno di un tratto condominiale dell'impianto o nella diramazione di proprietà esclusiva dell'attore. Come correttamente osservato dalla sentenza gravata, ben avrebbe potuto nella consapevolezza di Pt_1
dover intraprendere una controversia finalizzata al risarcimento dei danni subiti, prima di procedere alla riparazione del danno ovvero alla vendita dell'appartamento (che pag. 11/14 avrebbe prevedibilmente comportato un mutamento dello stato dei luoghi da parte degli acquirenti, ove non fossero già state riparate le lamentate infiltrazioni) promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di individuare l'esatto punto di rottura della tubatura la causa del percolamento. Simile accertamento tecnico è oggi reso impossibile dal sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
5.6. Alla luce delle predette considerazioni, peraltro, la mera produzione di un preventivo di spesa per i lavori di ripristino, pur in apparenza utile ai fini della quantificazione dei danni, non può essere utilizzata al fine di integrare la prova del danno né del nesso causale gravante sull'appellante il quale, in definitiva, ha omesso di fornire la prova fondamentale del fatto costitutivo del proprio diritto ossia la derivazione eziologica del danno dalla cosa indicata come oggetto di custodia da parte del
. CP_4
5.7. Infine, alcun valore di riconoscimento di responsabilità in senso tecnico può avere l'offerta stragiudiziale dell'assicurazione alla quale può, eventualmente, essere riconosciuta valenza di elemento indiziario, tuttavia insufficiente, in assenza di ulteriori elementi fattuali e tecnici con essa coerenti, a integrare prova del nesso causale suindicato.
6. Anche il quarto motivo l'appellante è infondato. Con esso la sentenza viene censurata nella parte in cui ha regolato le spese processuali sostenute da Controparte_3
chiamato in causa dal convenuto, ponendole a carico dell'attore CP_4
soccombente.
6.1. Giova rammentare che le spese di lite sono regolate dal principio di causazione e dal principio di soccombenza, che ne costituisce corollario. Ne deriva che, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa pag. 12/14 Corte): “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (tra tante, Cass. 2492/2016; ordd. 23123/2019; 10364/2023;
6144/2024; 2520/2025).
6.2. Nella specie, la chiamata in garanzia di non poteva e non può Controparte_3
essere valutata come palesemente arbitraria o manifestamente infondata, avendo fatto proprio l'attore espresso riferimento, nel proprio atto introduttivo del primo grado di giudizio, ad un possibile difetto manutentivo ed essendo incontestatamente il CP_3
da tempo responsabile della predetta attività di manutenzione.
7. Conclusivamente, l'appello, nonostante la sua parziale fondatezza rispetto alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, va respinto, rivelandosi infondati i motivi di merito con esso articolati e restando assorbite le domande (di manleva) ed eccezioni (di inoperatività della polizza) riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dalle parti appellate.
7.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e comportano la condanna dell'appellante al relativo rimborso in favore di ciascuno degli appellati costituiti, nelle misure liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al dm
55/2014 (come aggiornati dal dm 147/2022), tenuto conto del valore della causa
(corrispondente al petitum) e delle attività processuali svolte, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
7.2. Attesa il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
pag. 13/14 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1
delle appellate costituite indicate in epigrafe, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in € 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei seguenti Magistrati
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente relatore
Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 998 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Leonello Brocchi;
Parte_1
- appellante -
CONTRO
, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Perla;
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Torino-Rodriguez;
[...]
contumace; Controparte_3
- appellati –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 351/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 10/03/2023, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via istruttoria: … ammettere, qualora ritenuto rilevante ai fini del decidere, la prova testimoniale dedotta dall'esponente nel giudizio monocratico
(seconda memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 2), la cui articolazione qui si ribadisce: 1)
“Vero che in data 15/04/2013 constatavo che i locali dell'intero appartamento di proprietà esclusiva del Sig. ubicato nel fabbricato condominiale del Parte_1
in località Passolanciano – Serramonacesca, Controparte_4
avevano subito infiltrazioni idriche provenienti dalla rete e dall'impianto centralizzato condominiale, con imbibimento degli intonaci e della pavimentazione in parquet”; 2)
“Vero che a seguito di tali infiltrazioni, si rendeva necessario procedere: a) all'asportazione del parquet esistente ed alla sua sostituzione con analogo materiale per complessivi mq. 23,00; b) allo smontaggio, e successivo rimontaggio, dei radiatori e della cucina, per asportazione degli intonaci distaccatisi ed il ripristino di essi, nonché per il trattamento antimuffa delle pareti e successiva ritinteggiatura con n. 2 mani di pittura antimuffa, per mq. 172,00; c) all'asportazione e sostituzione delle perline in legno sulle pareti per mq. 112,00; d) al ripristino del portone d'ingresso dell'appartamento, in legno;
e) al trasporto ed allo smaltimento in discarica dei suddetti materiali di risulta” (come da doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice, datato 16/05/2013, che viene mostrato al teste); 3) “Riferisca il testimone se al momento del sopralluogo presso i locali dell'appartamento di proprietà esclusiva del Sig. , ubicato nel Parte_1
fabbricato condominiale del in località Controparte_4
Passolanciano in corrispondenza degli eventi infiltrativi accertati in Controparte_5
data 15/04/2013, abbia constatato se l'allagamento dei locali medesimi e le perdite idriche derivassero da impianti idrici o termici (o dagli inerenti dispositivi) installati all'interno dell'appartamento, e se tali impianti o dispositivi si trovassero in funzione”.
Si indicano quali testimoni i signori: 1) domiciliato in San Testimone_1
Giovanni AT (Ch); 2) domiciliata in TE (Pe); 3) Testimone_2
domiciliato in Teramo, Fraz. Villa Vomano;
4) Testimone_3 Tes_4
, domiciliato in Teramo, Fraz. Villa Vomano;
5) , domiciliata in
[...] Testimone_5
Teramo, Fraz. Villa Vomano. 3) Disporre l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, sulla base dei rilievi critici spiegati nel terzo motivo d'appello, che qui si ribadiscono integralmente ob relationem. Nel merito: riformare la sentenza impugnata
(n. 351/2023 Tribunale Civile di Pescara), accogliendo le domande proposte dall'odierno appellante in primo grado: In via principale: previo accertamento della tipologia e dell'entità dei danni da infiltrazioni idriche alla porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva, lamentati dall'attore nei confronti del Controparte_4
condannare quest'ultimo - ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e disposizioni correlate - al risarcimento del danno pari all'importo di €. 20.000,00=, ovvero alla somma, maggiore o minore, che dovesse essere individuata nel corso del giudizio, anche a seguito di c.t.u. cui rimettere l'esatta determinazione del quantum debeatur, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme preventivamente rivalutate.
Subordinatamente: alla stregua dell'accertamento della tipologia e dell'entità dei danni pag. 2/14 da infiltrazioni idriche alla porzione immobiliare di proprietà esclusiva dell'attore, condannare il al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. Controparte_4
civ., nella misura quantificata in €. 20.000,00=, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare determinato nel corso del giudizio, anche a seguito di c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme preventivamente rivalutate. Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e competenze del doppio grado del giudizio, ex art. 91 c.p.c.”.
Per l'appellato D: “nel merito rigettare integralmente Controparte_6
l'appello ex adverso proposto, poiché inammissibile (l'appellante, come accertato in sentenza, è carente di interesse e legittimazione attiva, quindi anche ad appellare) e manifestamente infondato, in fatto e diritto, ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi tutti chiaramente esposti dal Tribunale di Pescara nella sentenza impugnata, sopra meglio ricapitolati, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata n.
351/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara -Dott.ssa Franca Di Felice- nella causa civile n. 5831/2017 R.G.; con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, maggiorati del 15% di rimborso spese forfettario, degli accessori di legge, oltre che delle indennità e spese da distrarsi nuovamente in favore del sottoscritto difensore antistatario;
sentenza esecutiva come per legge siccome ha provveduto l'appellante ad evocare in giudizio i terzi chiamati accollare al medesimo ogni spesa di costituzione di questi ultimi anche in sede di appello;
siccome inoltre, a differenza di quanto dedotto in citazione in primo grado, nell'appello il ha escluso la causalità Pt_1
termica, nella sola, denegata ed improbabile, ipotesi in cui l'appello proposto dovesse essere accolto per le causalità idriche ivi dedotto, dichiarare il terzo UR IN
NY Rappresentanza Generale per l'Italia tenuto a manlevare e tenere indenne il
D da qualsivoglia danno/ onere e/o spesa (anche legale Controparte_7
del doppio grado) in relazione al sinistro oggetto di domanda, in forza di quanto previsto dall'allegata Polizza Globale Fabbricati Civili UR Assicurazioni, se e nella misura provata da parte appellante.”
Per l'appellato : “rigettare Controparte_8
la domanda di appello proposta dal Sig. perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto e confermare le statuizioni della sentenza n.315/2023 del Tribunale di Pescara,
pag. 3/14 pubblicata il 10/03/2023. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio;
-in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento- anche solo parziale- dell'appello, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata da
[...]
e, per l'effetto, respingere la Controparte_8
domanda di garanzia formulata dall'assicurato D. Vinte Controparte_6
le spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.; - in via di ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello, accertare e dichiarare la congruità e satisfattività della somma di
€.4.520,00= , in CP_9 Controparte_8
favore dell'appellante, ovvero accertare e dichiarare che l'obbligo di
[...]
di manlevare e tenere indenne il Controparte_8
D da ogni e qualsivoglia conseguenza sfavorevole Controparte_6
dovesse derivargli dalla instaurazione del presente giudizio di appello è da contenersi entro i massimali garantiti e con applicazione delle franchigie pattuite nelle C.G.A. di cui al ripassato negozio. Vinte e/o integralmente compensate le spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La sentenza impugnata ha rigettato. sia per improcedibilità che per infondatezza, la domanda avanzata da nei confronti del D Parte_1 Controparte_6
volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati dalle infiltrazioni idriche subite all'immobile di sua proprietà sito in Passo Lanciano e facente parte del predetto complesso condominiale.
1.1 A sostegno delle proprie richieste, l'attore riferiva che in data 15/4/2013 a seguito di infiltrazioni e grave percolamento idrico da impianti di proprietà condominiale, il proprio immobile aveva subito notevoli danni strutturali (ammaloramento della pavimentazione-parquet, danneggiamento degli intonaci e degli infissi) ed agli arredi.
Provvedeva, quindi, ad informare il che incaricava la propria compagnia CP_6
assicurativa , la quale, a seguito di sopralluogo e redazione di apposita Controparte_8
perizia, offriva un indennizzo, definito da irrisorio, a fronte dei danni Pt_1
effettivamente subiti e che lo costringevano ad agire in giudizio al fine di ottenere il completo ristoro di quanto patito.
pag. 4/14 1.2 Si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_4
pregiudiziale, di essere autorizzato a chiamare cautelativamente in garanzia, ex artt. 106
e 269 c.p.c. sia la Compagnia Controparte_10
, al fine di essere manlevato e tenuto indenne ai sensi della Polizza Globale
[...]
Fabbricati Civili, sia , in qualità di manutentore dell'impianto tecnico Controparte_3
condominiale dal 2009, avendo attribuito l'attore i presunti danni, in via alternativa, anche ad un intervento manutentivo.
1.2.1 Il convenuto eccepiva, inoltre, in via preliminare l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita e, nel merito, la carenza di prova del danno e del nesso causale in ordine all'applicazione dell'art.2051 c.c. nonché del dolo e della colpa dello stesso Condominio nel caso di applicazione alternativa dell'art.2043 c.c.
Deduceva, in particolare, l'impossibilità di accertare i fatti di causa essendo nelle more mutato lo stato dei luoghi, avendo sia riparato e sostituito, trasformandolo in Pt_1
autonomo, l'impianto di riscaldamento a servizio della sua unità immobiliare, sia venduto a terzi quest'ultima. Deduceva, inoltre, che poiché aveva omesso di Pt_1
esperire un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc finalizzato alla cristallizzazione dello stato dei luoghi (poi dal medesimo modificato), la richiesta di espletamento di CTU aveva valore chiaramente esplorativo.
1.3. Si costituiva in giudizio la la quale concludeva, in via CP_11 CP_8
principale, per l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa risarcitoria, in via gradata per l'accertamento e la dichiarazione dell'inoperatività della polizza ed, in via ulteriormente subordinata, per l'accertamento e la dichiarazione di congruità e satisfattività della somma già offerta oppure per la dichiarazione di manleva entro i limiti del massimale garantito e con applicazione delle franchigie pattuite.
1.4. Anche artecipava al giudizio eccependo, preliminarmente, la Controparte_3
nullità della citazione per inosservanza dei termini a comparire ex artt. 269 e 163 bis cpc nonché il proprio difetto di legittimazione passiva ed insistendo, nel merito, per il rigetto per la domanda attrice in quanto infondata in fatto ne diritto ed, in caso di accoglimento della pretesa nei confronti del , per la dichiarazione di CP_6
insussistenza di qualsivoglia obbligazione, garanzia o responsabilità da parte della ditta
. CP_3
pag. 5/14 1.5. All'esito dell'istruttoria espletata, consistita nella sola prova testimoniale, il
Tribunale adito ha rigettato la domanda per improcedibilità oltre che per infondatezza con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto che di entrambe le terze chiamate. CP_6
2. ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma, nei termini di cui alle Parte_1
conclusioni in epigrafe trascritte, censurandola per motivi rubricati e sintetizzabili come segue:
a) “error in procedendo: illegittima declaratoria d'inammissibilità (improcedibilità) dell'azione risarcitoria intrapresa dall'odierno appellante”. Secondo quest'ultimo, la sentenza sarebbe viziata da un duplice errore nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità della domanda sulla scorta di un insussistente difetto di legittimazione dell'attore (per aver questi venduto l'immobile danneggiato ed omesso di indicare nell'atto di citazione l'avvenuta alienazione), avendo il Tribunale violato sia il principio statuito dalla pronuncia 2951/2016 delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui il diritto risarcitorio spetta a colui che sia proprietario del bene al momento dell'evento dannoso, sia il dettato normativo secondo cui la litispendenza coincide con la notifica dell'atto introduttivo alla cui data era senza dubbio unico proprietario del bene. Pt_1
b) “error in procedendo: violazione ed erronea applicazione degli artt. 99, 112 e 121
c.p.c. Erronea individuazione e qualificazione giuridica della domanda attrice ed applicazione di inattuali principi giurisprudenziali”. Viene censurata la pronuncia laddove essa, nonostante fosse stato genericamente richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, ne ha negato il riconoscimento, incorrendo nel vizio di ultrapetizione sulla base di una arbitraria distinzione tra danno emergente (ritenuto richiesto, ma non riconosciuto per mancata dimostrazione) e lucro cessante (non riconosciuto in quanto ritenuto non richiesto). In tal modo – sostiene l'appellante – sarebbe stata qualificata in modo erroneo la domanda, violando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda risarcitoria riferita ad un determinato comportamento del soggetto convenuto concerne, in assenza di eventuali specificazioni, tutte le possibili voci di danno originate da tale condotta e l'interpretazione e qualificazione di una domanda proposta in modo generico deve essere aderente alla reale volontà della parte,
pag. 6/14 come risultante dall'intero contenuto dell'atto di citazione e dello scopo pratico con lo stesso perseguito.
c) “persistente fondatezza della domanda risarcitoria formalizzata in primo grado dall'appellante. Error in iudicando: violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697
c.c. e 115 cpc con indebita inversione dell'onere della prova. Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt.1117, comma 3 e 2051 c.c. Erroneo apprezzamento delle prove documentali e testimoniali acquisite dal primo Giudice”.
L'appellante sostiene che un ulteriore errore della sentenza risiederebbe nel fatto che essa abbia equivocato le risultanze della prova testimoniale ed il contenuto dello stesso elaborato peritale dell'assicurazione, elementi dai quali, invece, era evincibile come l'appartamento danneggiato fosse collegato all'impianto di riscaldamento centralizzato e come la fuoriuscita di acqua provenisse dal muro dal quale si diramava la condotta di collegamento del generatore termico e del relativo circuito di distribuzione centralizzato e non dalla valvola del radiatore posto all'interno dell'appartamento, circostanze da cui derivava la responsabilità del lamentato danno direttamente in capo al CP_4
convenuto. Inoltre, la sentenza avrebbe male applicato i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova nella responsabilità da cose in custodia, ritenendo che gravasse sull'attore la dimostrazione della violazione dell'art 20151 c.c. e delle relative conseguenze dannose e non sul convenuto, sul quale gravava, invece, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
d) “violazione ed erronea applicazione dell'art.91 c.p.c., in relazione alla posizione dell'extraneus chiamato in garanzia Sig. ”. Il motivo è teso a fare valere Controparte_3
l'errore della sentenza, asseritamente consistito nella violazione del principio delineato dall'art 91 cpc, avendo essa posto a carico dell'attore anche le spese processuali riferite al terzo chiamato con cui il non aveva mai avuto alcun rapporto giuridico, CP_3 Pt_1
tanto da non averlo neppure evocato in giudizio.
3. Si è costituito in questo grado di giudizio il appellato chiedendo il CP_6
rigetto del gravame, con il favore delle spese di lite, ed eccependone, preliminarmente, la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c.
3.1 Anche UR IN NY ha resistito al gravame concludendo, in via principale, per il rigetto dello stesso e, in via progressivamente gradata, per pag. 7/14 l'accertamento e la dichiarazione dell'inoperatività della garanzia da essa prestata o per l'accertamento e la dichiarazione di congruità e satisfattività della somma già offerta o, infine, per il contenimento della eventuale condanna in manleva nei limiti del massimale garantito e con applicazione delle franchigie pattuite in polizza.
3.2. L'appellato invece, non si è costituito e, con ordinanza del Controparte_3
28/2/2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. Ritiene questa Corte che, ancorché alcuni dei motivi di appello (ed in particolare i primi due) appaiano fondati, il gravame – e la domanda risarcitoria riproposta dall'appellante – non possa essere comunque accolta, così come non possa trovare accoglimento il motivo rivolti contro la condanna al rimborso delle spese in favore del chiamato , stante la infondatezza dei restanti motivi di gravame, per le ragioni di CP_3
seguito esposte.
4.1. La fondatezza del primo motivo di appello poggia sui principi affermati dalla Corte nomofilattica (in particolare da Cass. SU 2951/2016), secondo cui “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso, è un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario”. Ne discende che era pienamente legittimato ad agire (tanto più che al Pt_1
momento della proposizione della domanda egli era ancora proprietario del bene solo successivamente trasferito a terzi) ed è tuttora legittimato a pretendere il risarcimento dei danni subiti dalla unità immobiliare, ancorché il (diverso) diritto di proprietà di quest'ultima sia fuoriuscito dal suo patrimonio.
4.2. Quanto al secondo motivo di gravame è sufficiente osservare che l'odierno appellante aveva chiesto, sin dall'atto introduttivo, il risarcimento integrale dei danni subiti, senza ulteriormente specificare le singole voci di danno. Tale formulazione non può essere considerata come limitante per il giudice, il quale ai fini della valutazione del danno può e deve doveva procedere alla individuazione specifica di tutte le possibili manifestazioni del danno patrimoniale risarcibile, comprensivo sia delle perdite patrimoniali (danno emergente), sia del mancato guadagno (lucro cessante), esercitando in tal modo il proprio potere di qualificazione giuridica della domanda e non incorrendo in alcun vizio di ultrapetizione (il quale ricorre solo quando venga attribuito un bene pag. 8/14 non richiesto, cioè non compreso nemmeno implicitamente o virtualmente nella domanda proposta: si vedano, ad esempio, Cass. 25775/2013; 12284/2016).
5. Con il terzo motivo dell'appello si sostiene, in particolare, che il rigetto nel merito della domanda risarcitoria sia dipeso da una errata valutazione delle risultanze probatorie (testimonianze e accertamento tecnico compiuto da incaricato della compagnia assicuratrice), che ha indotto a ricondurre l'origine causale del danno alla rottura di un elemento radiante presente nella proprietà dell'appellante, valorizzando la testimonianza di , perito della compagnia assicuratrice, il quale avrebbe Testimone_6
evidenziato “che l'impianto di riscaldamento dell'immobile era privato e non centralizzato ed il tubo che si era rotto passava all'interno della muratura ma la rottura era nella parte esterna del medesimo tubo e vicina al termosifone”, ancorché in nessun passaggio della perizia e delle testimonianze rese in giudizio si facesse riferimento alla rottura di un elemento radiante, ma unicamente alla rottura della tubazione interna al muro che, in quanto conduttura di adduzione dell'acqua calda dall'impianto termoidraulico centralizzato sino all'appartamento dell'appellante, doveva essere ritenuta avente natura condominiale ai sensi dell'art 1117 comma 1 n. 3) c.c..
5.1. Tale doglianza, al pari di quella tesa a evidenziare la violazione della distribuzione dell'onere probatorio sancita dall'art. 2051 c.c., non può essere condivisa. Anzitutto, una volta inquadrata (come ha fatto correttamente la sentenza impugnata, incontestata in parte qua) la domanda proposta da nell'alveo dell'art. 2051 c.c., che Parte_1
disciplina la responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, sarebbe stato (ed è) onere gravante sul danneggiato non solo allegare, ma anche provare il rapporto di custodia tra convenuto e bene ritenuto all'origine del danno, nonché il nesso di derivazione causale del danno stesso dalla cosa sulla quale di esplicava detto potere di custodia. Nella specie, tale prova avrebbe dovuto avere ad oggetto il nesso causale tra l'evento dannoso (le infiltrazioni) e un bene (la conduttura dell'impianto di riscaldamento centralizzato) rientrante tra quelli caratterizzati dalla natura condominiale ai sensi dell'art. 1117 c.c. e, come tali, soggetti al potere-dovere di custodia del a conduttura) che si assume essere parte comune dell'impianto di CP_4
riscaldamento. In altri termini, anche nel regime di responsabilità ex art. 2051 c.c., grava in ogni caso sull'attore che si assume danneggiato l'onere della prova del fatto pag. 9/14 storico generativo del danno e della derivazione causale di quest'ultimo da cosa in custodia al . CP_4
5.2 Assume, dunque, carattere dirimente l'individuazione della conduttura dalla quale sarebbe originata la perdita e della sua natura giuridica (se essa costituisca parte dell'impianto comune rientrante tra i beni di cui il è custode ai sensi dell'art CP_4
1117 c.c, oppure se si tratti di un tratto autonomo afferente, in via esclusiva, all'unità immobiliare dell'attore). A tal fine, appare imprescindibile l'accertamento del punto esatto dell'impianto di riscaldamento in cui è avvenuta la rottura determinante la perdita di acqua e le conseguenti infiltrazioni e percolamento nell'unità immobiliare dell'attore- appellante.
5.2.1. Invero, consolidata giurisprudenza richiamata anche nella sentenza gravata è unanime nel ritenere che “la presunzione di comproprietà posta dall'art. 1117, n. 3) c.c. opera con riferimento alla parte dell'impianto di riscaldamento che rimane fuori dai singoli appartamenti e non pure con riferimento alle conduttore che si addentrano negli appartamenti stessi e sono di proprietà dei titolari” (Cass. 9940/1998, che ha rigettato il ricorso contro una sentenza di merito con cui era stata ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. il proprietario dell'appartamento all'interno del quale erano poste le condutture che avevano prodotto danni all'appartamento sottostante;
si vedano, anche con più generale riferimento all'impianto idrico, tra altre, Cass. 19045/2010;
27248/2018). Dunque, l'impianto centralizzato di riscaldamento costituisce parte comune dell'edificio ex art 1117 cc solo sino al punto di diramazione verso l'alloggio privato. Oltre quel punto, le diramazioni diventano di proprietà esclusiva del singolo condomino.
5.2.2. La giurisprudenza appena citata (dalla quale questa Corte non ravvisa motivo di discostarsi) ha chiarito che, pur quando l'impianto di riscaldamento, considerato nella sua totalità, possa considerarsi bene condominiale, la responsabilità (oggettiva) da custodia delle condutture situate all'interno dei singoli appartamenti non può che ricadere in capo ai rispettivi proprietari, a norma dell'art. 2051 c.c., poiché costoro sono i soggetti che si trovano in una relazione qualificata con la cosa, intesa come rapporto di fatto o relazione fisica implicante l'effettiva disponibilità della stessa, da cui discende il potere-dovere di custodirla e di vigilare affinché non arrechi danni a terzi.
pag. 10/14 5.3. Non può, dunque, da un lato, essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui la tubazione interna al muro (che egli concorda essere stata interessata dalla rottura), in quanto conduttura di adduzione dell'acqua calda dall'impianto termoidraulico centralizzato sino all'appartamento dell'appellante, debba essere ritenuta avente natura condominiale e sottoposta a custodia del . CP_4
5.4. D'altro lato, e comunque, la evidente (ed insuperabile, anche mediante il supplemento istruttorio perorato dall'appellante) incertezza dell'intero quadro probatorio non consente di ritenere dimostrato il nesso causale tra il danno lamentato e una cosa in custodia del convenuto-appellato, non avendo l'istruttoria espletata consentito di accertare in modo univoco l'esatta localizzazione del tratto di tubo danneggiato dal quale sarebbero derivate le suindicate infiltrazioni, avendo fornito gli unici testimoni escussi che avevano effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa ( Tes_6
e dichiarazioni contraddittorie e discordanti
[...] Testimone_3
sull'individuazione del punto di rottura.
5.4.1. perito dell'assicurazione, escusso all'udienza del 10 settembre Testimone_6
2019, riferiva che “il tubo era passante all'interno della muratura ma la rottura era nella parte esterna del medesimo tubo e vicina al termosifone”, mentre Testimone_3
titolare dell'impresa edile al quale l'attore aveva affidato le redazione del preventivo di spesa in atti dichiarava di avere constatato “che il rubinetto del corpo radiante non perdeva e la perdita proveniva dal muro e così ho consigliato al sig. di chiamare un Pt_1
idraulico”. Va, peraltro, rilevato come tale ultima testimonianza faccia riferimento al solo rubinetto del radiatore, ciò che non esclude la collocazione della rottura (affermata dal nel tratto di tubatura di collegamento tra l'impianto centralizzato e la Tes_6
singola unità immobiliare interessata dalle infiltrazioni.
5.5. In definitiva, non è stata acquisita (e non è oggi acquisibile) alcuna prova puntuale e tecnica circa il punto esatto della rottura né è stato (ed è) possibile stabilire con sufficiente certezza se essa si sia verificata all'interno di un tratto condominiale dell'impianto o nella diramazione di proprietà esclusiva dell'attore. Come correttamente osservato dalla sentenza gravata, ben avrebbe potuto nella consapevolezza di Pt_1
dover intraprendere una controversia finalizzata al risarcimento dei danni subiti, prima di procedere alla riparazione del danno ovvero alla vendita dell'appartamento (che pag. 11/14 avrebbe prevedibilmente comportato un mutamento dello stato dei luoghi da parte degli acquirenti, ove non fossero già state riparate le lamentate infiltrazioni) promuovere un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di individuare l'esatto punto di rottura della tubatura la causa del percolamento. Simile accertamento tecnico è oggi reso impossibile dal sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi.
5.6. Alla luce delle predette considerazioni, peraltro, la mera produzione di un preventivo di spesa per i lavori di ripristino, pur in apparenza utile ai fini della quantificazione dei danni, non può essere utilizzata al fine di integrare la prova del danno né del nesso causale gravante sull'appellante il quale, in definitiva, ha omesso di fornire la prova fondamentale del fatto costitutivo del proprio diritto ossia la derivazione eziologica del danno dalla cosa indicata come oggetto di custodia da parte del
. CP_4
5.7. Infine, alcun valore di riconoscimento di responsabilità in senso tecnico può avere l'offerta stragiudiziale dell'assicurazione alla quale può, eventualmente, essere riconosciuta valenza di elemento indiziario, tuttavia insufficiente, in assenza di ulteriori elementi fattuali e tecnici con essa coerenti, a integrare prova del nesso causale suindicato.
6. Anche il quarto motivo l'appellante è infondato. Con esso la sentenza viene censurata nella parte in cui ha regolato le spese processuali sostenute da Controparte_3
chiamato in causa dal convenuto, ponendole a carico dell'attore CP_4
soccombente.
6.1. Giova rammentare che le spese di lite sono regolate dal principio di causazione e dal principio di soccombenza, che ne costituisce corollario. Ne deriva che, qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. Si tratta di principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa pag. 12/14 Corte): “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (tra tante, Cass. 2492/2016; ordd. 23123/2019; 10364/2023;
6144/2024; 2520/2025).
6.2. Nella specie, la chiamata in garanzia di non poteva e non può Controparte_3
essere valutata come palesemente arbitraria o manifestamente infondata, avendo fatto proprio l'attore espresso riferimento, nel proprio atto introduttivo del primo grado di giudizio, ad un possibile difetto manutentivo ed essendo incontestatamente il CP_3
da tempo responsabile della predetta attività di manutenzione.
7. Conclusivamente, l'appello, nonostante la sua parziale fondatezza rispetto alla complessiva motivazione della sentenza impugnata, va respinto, rivelandosi infondati i motivi di merito con esso articolati e restando assorbite le domande (di manleva) ed eccezioni (di inoperatività della polizza) riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dalle parti appellate.
7.1. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e comportano la condanna dell'appellante al relativo rimborso in favore di ciascuno degli appellati costituiti, nelle misure liquidate in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al dm
55/2014 (come aggiornati dal dm 147/2022), tenuto conto del valore della causa
(corrispondente al petitum) e delle attività processuali svolte, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria.
7.2. Attesa il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
pag. 13/14 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1
delle appellate costituite indicate in epigrafe, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in € 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma pari al contributo unificato dovuto per l'appello rigettato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater.
Così deciso nella camera di consiglio del 9/7/2025
Il Presidente estensore
Francesco S. Filocamo
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