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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7469 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3472/2020 All'udienza collegiale del giorno 10/12/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FARAGASSO GIOVANNI avv. Casini sost. Appellato/i
CP_1
Avv. GRANDONI ANGELO avv. Malatesta sost. AVV. SPORTELLI CARLO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Gulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Faragasso Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in in Via dei Frassini n. 23, giusta procura in atti CP_1
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F.: ) e C.F._3
AN DO (C.F.: – PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in in Via Varrone n. 9, giusta CP_1 procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma n. 20634/2019, pubblicata in data pagina 2 di 12 24/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 20704/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
affinché, accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto il CP_1
21.2.2015, fosse condannata a titolo di risarcimento del danno al pagamento della complessiva somma di € 7.911,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della richiesta evidenziava che nell'indicata data, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in via Ferdinando Quaglia nei pressi del civico 168, “si dirigeva a piedi verso il mercato rionale … (e) … cadeva rovinosamente a terra a causa della buca presente sul manto stradale”. Condotta con ambulanza presso il Pronto
Soccorso del Policlinico di Tor Vergata, le veniva diagnosticata la frattura composta della base del 5° metatarso del piede sinistro e le veniva apposto gesso. Seguivano controlli e solo in data 11.6.2015
“veniva riconosciuta clinicamente guarita con postumi”, quantificati dal dott. in IP del 5% Per_1 preceduta da ITT di giorni 30 ed ITP al 50% di giorni 20. Nonostante il riscontro alle richieste formulate dalla difesa della sia da parte delle Assicurazioni di per conto di Pt_1 CP_1 [...]
che della per conto della e l'espletamento di un sopralluogo CP_1 Controparte_2 Parte_2 sui luoghi del sinistro, nessuna offerta risarcitoria era pervenuta all'attrice che conseguentemente si era vista costretta a promuovere il presente giudizio. Si costituiva in giudizio la quale CP_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Evidenziava la carenza nel caso in esame dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare la sussistenza del “presupposto di esclusione della responsabilità, ovvero il caso fortuito, essendosi il sinistro de quo verificato per fatto e colpa esclusivi della stessa attrice-danneggiata per non essersi attenuta nella circostanza di tempo e di luogo alle comuni norme di diligenza e prudenza, prestando la dovuta attenzione data dalla visibilità e prevedibilità della situazione dei luoghi alla stessa ben noti”. La visibilità e prevedibilità del dissesto stradale veniva anche evidenziata ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c. In ogni caso sottolineava l'assenza di prova in merito al nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti di compensa integralmente Parte_1 CP_1 tra le parti le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “… Parte_1 chiede che l'On. Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda di gravame proposta e, fissata pagina 3 di 12 l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, a norma dell'art. 435 del Cod. Proc. Civ., in accoglimento del motivo di appello sopra formulato, Voglia – Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, voglia accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella CP_1 causazione del sinistro de quo e, per l'effetto; condannare al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti da che si quantificano in € 7.911,88 oltre interessi legali e rivalutazione dalla Parte_1 data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. O nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre al 15 % forf.,
IVA e CAP. per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'avv. Giovanni Faragasso, difensore antistatario”; in via istruttoria si chiede la nomina di CTU medica per l'esatta quantificazione dei danni fisici subiti e subendi da parte appellante in occasione dell'evento dannoso de quo”.
§ 5. — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso da perché assolutamente infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per assoluto difetto di prova, per i motivi sopra specificati, confermando la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
§ 6. — Con ordinanza del 16/3/2021 è stata respinta la richiesta dell'appellante di Ctu in quanto ritenuta ultronea in considerazione del tenore della sentenza impugnata e dei motivi di gravame.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in due motivi: Parte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ritiene provato l'evento dannoso ed il nesso di causalità. Violazione del principio di non contestazione”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “La domanda è infondata e deve essere rigettata. In sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato di aver parcheggiato l'auto all'esterno del mercato, di essere scesa dal marciapiede e di essere caduta “dopo aver fatto appena dieci passi” nonché di conoscere “… quel mercato e quel tratto di strada perché abito lì vicino …
c'erano molte buche … Di solito evito di passare di lì ma quel giorno dovevo andare in lavanderia a ritirare un abito”. A fronte di tali dichiarazioni, alcun riscontro sulla dinamica del sinistro e, soprattutto, sul punto esatto della caduta è stato fornito da soggetti terzi estranei alla vicenda, stante pagina 4 di 12 la decadenza all'assunzione dei testimoni in cui è incorsa parte attrice. In tale quadro nulla aggiunge il verbale della Polizia Municipale prodotto in atti, nel quale gli operanti, intervenuti dopo l'evento, si sono limitati a descrivere genericamente Viale Ferdinando Quaglia sul quale hanno riscontrato “vari stati di dissesto”. L'attrice, pertanto, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova delle precise modalità del sinistro e del nesso causale tra il difetto di manutenzione della strada e la caduta.
Al riguardo, in punto di diritto, vale evidenziare come in tema di responsabilità per danni cagionati a terzi la giurisprudenza ha espresso consolidati principi in base ai quali si ritiene che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., seppure operi in termini rigorosamente oggettivi, impone comunque al danneggiato di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata;
cfr tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001; Sez. 3,
Sentenza n. 5236 del 15/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del
20/10/2005; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005; Sez.
3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del
19/06/2015). La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica. Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526), nel ribadire i principi in materia, ha altresì precisato che
“l'applicazione delle regole di cui all'art 2051 c.c., presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. Tale prova, si ribadisce, non è stata fornita nella fattispecie in esame e pertanto l'assenza di significativi e dirimenti riscontri probatori "aliunde", necessari al raggiungimento della certezza ai fini della decisione, rendono insufficiente il quadro probatorio con conseguente rigetto della domanda. Le stesse ragioni portano ad escludere l'accoglimento della domanda anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 c.c. e ciò in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale che questo giudicante ritiene di condividere. Invero, perché possa sussistere tale tipo di responsabilità, deve aversi una situazione di pagina 5 di 12 pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006;
Cass. civ. n. n.11250/2002). Infatti, non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza (cfr per tutte Sez. VI - 3,
Ord., 26-04-2013, n. 10096).”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “… Sul punto si chiede all'adita Corte, valutata la erroneità ed illogicità di detti capi della sentenza, di procedere alla riforma e, previa valutazione del quadro probatorio fornito da parte attrice e, soprattutto, del principio di non contestazione, accogliere le richieste dell'odierna appellata, per come indicate nel prosieguo del presente punto di appello, con ogni conseguenza connessa e derivante e, quindi, di sostituire il sopra riportato capo della sentenza con apposita pronuncia che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado, ritenga già documentalmente provata la sussistenza tra il nesso di causalità e l'evento dannoso e, quindi, accolga totalmente la domanda della condannando al Pt_1 CP_1 ristoro integrale dei danni patiti e patiendi dalla prenomata, per come quantificati in atti. In merito ai requisiti di cui all'art. 434 cpc, ai fini della valutazione sull'ammissibilità del presente motivo di appello, si evidenzia che: 1) Il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con la realtà fattuale e processuale e, in particolare si basa su un errata valutazione dei fatti di causa, con particolare riguardo alla prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza ed a quanto emerso negli atti e nei fatti di causa, deve ritenersi provata in tutto e per tutto, anche in ragione del fatto che non CP_1 ha per nulla contestato il fatto, che pertanto deve ritenersi provato a tutti gli effetti di legge, ma si è limitata ad invocare il caso fortuito. 2) La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché permette di riformare il capo della sentenza, con la conseguente totale accoglimento della domanda attorea. 3) Appare evidente come la corretta valutazione della situazione giuridica corrente tra le parti ed in particolare il quadro probatorio alla luce del principio di non contestazione, avrebbe portato il
Tribunale al sicuro accoglimento della domanda e, nel contempo, avrebbe condannato CP_1 al risarcimento del danno patito dalla pertanto nei capi della sentenza sopra riportati, la Pt_1 sentenza merita di essere completamente riformata, anche perché, tra le altre cose, il Tribunale ha valutato in maniera illogica dette circostanze. Infatti, come è evidente dalla disamina del menzionato capo della sentenza, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda non ritenendo provato da pagina 6 di 12 parte della il nesso causale tra l'evento ed il danno. Orbene, nel caso di specie, contrariamente Pt_1
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la prova dell'evento e del nesso causale sono state puntualmente fornite dalla parte appellante. Invero a corredo della propria domanda la ha Pt_1 depositato puntualmente, oltre alla documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, anche il verbale dei vigili (Doc. n. 2), nonché le PEC ricevute dalla TA CO LA (Doc. n. 11) e dal perito (Doc. n. 12). Orbene, dalla disamina di detti documenti, tutti non contestati da Persona_2 parte appellata, si evince chiaramente sia lo stato dei luoghi dove è avvenuto l'evento, sia la portata delle lesioni riscontrate in capo alla Infatti, il luogo viene individuato puntualmente come Via Pt_1
P.F. Quaglia all'altezza del civico n. 168 e in detto luogo vengono individuate le buche, tra cui una profonda che ha causato l'evento dannoso in questione. Le circostanze che hanno determinato l'evento sono state anche cristallizzate dal verbale di pronto soccorso, in quanto gli operanti hanno raccolto in loco la per poi trasportarla al PTV. Inoltre, la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, Pt_1 ha descritto in maniera puntuale l'evento, avvalorando ulteriormente il quadro probatorio già documentato in atti. Il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega. In sostanza l'onere di contestazione riguarda fatti sfavorevoli consistenti in:
a) fatto proprio della parte;
b) fatto comune alle parti;
c) fatto caduto sotto la propria percezione. Il definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente. In particolare, la
Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In altre parole, la grande novità riconducibile a tale sentenza è l'ampliamento del principio di non contestazione ai fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Orbene, nel caso di specie, non avendo contestato l'evento così come descritto dalla deve ritenersi che detti CP_1 Pt_1 fatti devono essere considerati come pienamente provati, non essendo oggetto di contestazione. Infatti, come puntualmente riportato in sentenza, la difesa di si è limitata ad invocare il caso CP_1 fortuito quale giustificazione del mancato assenso al risarcimento, non anche a contestare l'evento in sé. Pertanto, la sentenza si palesa come del tutto illogica, poiché ritiene non provato un evento ed il nesso di causalità che, al contrario, sono stati oggetto di prova puntuale da parte della e, non Pt_1 da ultimo, non sono stati per nulla contestati. Allo stesso modo non è stata contestata la quantificazione del danno, per cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento della relativa somma, per come quantificata nell'atto di citazione. Sulla base di tali principi, escludendo la pagina 7 di 12 sussistenza del caso fortuito, della quale la parte appellata non ha dato alcuna prova, deriva il diritto della a vedersi risarcire i danni fisici connessi e derivanti dall'evento dannoso sopra indicato. Pt_1
Ne deriva che detto capo della sentenza merita di essere completamente riformato nella parte in cui non ha ritenuto fornita la prova dell'evento e del nesso di causalità. In particolare, il Giudice di prime cure, ove avesse correttamente valutato gli atti ed i fatti di causa anche alla luce del principio di non contestazione, avrebbe dovuto disporre l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta al ristoro dei danni patiti e patendi da parte attrice. Per tale motivo si chiede l'integrale riforma dei sopra menzionati capi della sentenza che precedono nel senso sopra indicato”.
§ 8.2 — il secondo motivo è rubricato: “sulla necessità di nomina di CTU”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “In conseguenza del motivo d'appello sopra indicato, considerata la sussistenza della prova fornita dalla in ordine all'evento ed al Pt_1 nesso di causalità, deriva il diritto a vedersi risarcire tutti i danni fisici subiti. Orbene, in base alla relazione medica in atti, detto danno è stato quantificato in € 7.911,88 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Come detto, anche detta quantificazione non risulta essere stata puntualmente contestata, tuttavia, qualora l'adita Corte non la ritenesse congrua, si chiede sin da ora la nomina di CTU medica finalizzata all'esatta quantificazione dei danni fisici subiti da parte appellante in conseguenza dell'evento dannoso de quo.”
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Anzitutto occorre premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad pagina 8 di 12 essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso, occorre evidenziare che - come correttamente rilevato dal Giudice a quo -
l'attrice non ha fornito prova delle precise modalità del sinistro e del nesso causale tra il difetto di manutenzione della strada e la caduta, avendo indicato in citazione ma non provato di essere caduta a causa di una buca presente nel manto stradale.
Invero tale dimostrazione non è stata fornita mediante la prova testimoniale, essendo stata parte attrice dichiarata decaduta da tale prova dal giudice a quo per mancata intimazione dei testi ex art.104 disp. att. c.p.c. e non essendovi impugnazione sul punto da parte appellante.
La suddetta lacuna probatoria non risulta essere stata integrata dal verbale della Polizia
Municipale, in quanto gli operanti intervenuti dopo l'accaduto si sono limitati a descrivere lo stato dei luoghi relativo al sinistro per come dichiarato dalla così riportando: “nel luogo indicato dal Pt_1 pedone nello specifico l'area di parcheggio adiacente Viale P. Ferdinando Quaglia (separata da questa da marciapiede rialzato) che di sabato mattina viene adibita a mercato settimanale, si constatava la presenza di vari stati di dissesto in particolare all'altezza del civico 168 al centro della carreggiata di detta area di parcheggio si rilevano n. 2 piccole buche dalle dimensioni di 5 cm di diametro e per una profondità approssimativa di cm 2..”.
Né tantomeno può ritenersi che, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interpello, possa ricavarsi la prova di fatti favorevoli a tale parte (v. Cass. Civ., Sez. III, 09/01/2002, n. 200). pagina 9 di 12 Deve poi osservarsi, quanto alla dedotta mancata contestazione - da parte convenuta - della dinamica del sinistro, che dagli atti del giudizio di primo grado, e in particolare dalla comparsa di risposta, emerge come abbia puntualmente e integralmente contestato le circostanze CP_1 dedotte dall'attrice (cfr. comparsa di costituzione in primo grado ove si legge che la convenuta
“Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto perché del tutto infondato in fatto e in diritto” e che chiede di rigettare la domanda attrice .. “per assoluto difetto di prova”).
Ne discende che non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., che consente di porre a fondamento della decisione esclusivamente i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, dovendosi invece ritenere che le allegazioni attoree necessitassero di adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, dunque, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e pertanto l'attrice, non ha provato – come era suo onere – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Occorre infatti ricordare che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n.
20986).
Va comunque aggiunto, per completezza, che la era perfettamente in grado di accorgersi Pt_1 del pericolo, considerando l'agevole percepibilità della situazione di dissesto del manto stradale secondo quanto emerge dal citato verbale della Polizia Municipale e dalle foto allegate dalla stessa attrice e tenendo conto del fatto che l'incidente è avvenuto di giorno, in presenza di luce solare, in una strada ben conosciuta dalla danneggiata, secondo quanto affermato dalla stessa nel corso dell'interrogatorio (cfr. verbale d'udienza del 19/06/2019, ove si legge: “Conosco quel mercato e quel tratto di strada perché abito lì vicino. Di solito evito di passare di lì ma quel giorno dovevo andare in lavanderia a ritirare un abito”.).
Deve dunque desumersi che la stessa procedesse senza prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, essendo oltretutto prevedibile la presenza delle buche.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è pagina 10 di 12 suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di debba essere esclusa, avendo avuto la cosa in CP_1 custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 9 — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 10 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 20634/2019, così provvede: pagina 11 di 12 1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Compensa le spese di lite del grado di appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 12 di 12
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. FARAGASSO GIOVANNI avv. Casini sost. Appellato/i
CP_1
Avv. GRANDONI ANGELO avv. Malatesta sost. AVV. SPORTELLI CARLO
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott.ssa Gulia Spadaro - Consigliere dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore all'udienza del 10 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3472 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Faragasso Parte_1 C.F._1
(C.F.: – PEC: ) ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio sito in in Via dei Frassini n. 23, giusta procura in atti CP_1
- APPELLANTE - E
(C.F.: ) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1 sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F.: ) e C.F._3
AN DO (C.F.: – PEC: ) ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in in Via Varrone n. 9, giusta CP_1 procura in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma n. 20634/2019, pubblicata in data pagina 2 di 12 24/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 20704/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di CP_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: “Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
affinché, accertata la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro avvenuto il CP_1
21.2.2015, fosse condannata a titolo di risarcimento del danno al pagamento della complessiva somma di € 7.911,88, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A fondamento della richiesta evidenziava che nell'indicata data, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in via Ferdinando Quaglia nei pressi del civico 168, “si dirigeva a piedi verso il mercato rionale … (e) … cadeva rovinosamente a terra a causa della buca presente sul manto stradale”. Condotta con ambulanza presso il Pronto
Soccorso del Policlinico di Tor Vergata, le veniva diagnosticata la frattura composta della base del 5° metatarso del piede sinistro e le veniva apposto gesso. Seguivano controlli e solo in data 11.6.2015
“veniva riconosciuta clinicamente guarita con postumi”, quantificati dal dott. in IP del 5% Per_1 preceduta da ITT di giorni 30 ed ITP al 50% di giorni 20. Nonostante il riscontro alle richieste formulate dalla difesa della sia da parte delle Assicurazioni di per conto di Pt_1 CP_1 [...]
che della per conto della e l'espletamento di un sopralluogo CP_1 Controparte_2 Parte_2 sui luoghi del sinistro, nessuna offerta risarcitoria era pervenuta all'attrice che conseguentemente si era vista costretta a promuovere il presente giudizio. Si costituiva in giudizio la quale CP_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Evidenziava la carenza nel caso in esame dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. ed in particolare la sussistenza del “presupposto di esclusione della responsabilità, ovvero il caso fortuito, essendosi il sinistro de quo verificato per fatto e colpa esclusivi della stessa attrice-danneggiata per non essersi attenuta nella circostanza di tempo e di luogo alle comuni norme di diligenza e prudenza, prestando la dovuta attenzione data dalla visibilità e prevedibilità della situazione dei luoghi alla stessa ben noti”. La visibilità e prevedibilità del dissesto stradale veniva anche evidenziata ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c. In ogni caso sottolineava l'assenza di prova in merito al nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattese o assorbite, così provvede: rigetta la domanda proposta da nei confronti di compensa integralmente Parte_1 CP_1 tra le parti le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “… Parte_1 chiede che l'On. Corte d'Appello adita, in accoglimento della domanda di gravame proposta e, fissata pagina 3 di 12 l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, a norma dell'art. 435 del Cod. Proc. Civ., in accoglimento del motivo di appello sopra formulato, Voglia – Nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, voglia accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella CP_1 causazione del sinistro de quo e, per l'effetto; condannare al risarcimento di tutti i CP_1 danni subiti da che si quantificano in € 7.911,88 oltre interessi legali e rivalutazione dalla Parte_1 data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. O nella somma maggiore o minore che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia all'esito del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre al 15 % forf.,
IVA e CAP. per entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore dell'avv. Giovanni Faragasso, difensore antistatario”; in via istruttoria si chiede la nomina di CTU medica per l'esatta quantificazione dei danni fisici subiti e subendi da parte appellante in occasione dell'evento dannoso de quo”.
§ 5. — L'appellata in persona del sindaco protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/12/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello promosso da perché assolutamente infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per assoluto difetto di prova, per i motivi sopra specificati, confermando la sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
§ 6. — Con ordinanza del 16/3/2021 è stata respinta la richiesta dell'appellante di Ctu in quanto ritenuta ultronea in considerazione del tenore della sentenza impugnata e dei motivi di gravame.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello formulato da si articola in due motivi: Parte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “Erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ritiene provato l'evento dannoso ed il nesso di causalità. Violazione del principio di non contestazione”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “La domanda è infondata e deve essere rigettata. In sede di interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato di aver parcheggiato l'auto all'esterno del mercato, di essere scesa dal marciapiede e di essere caduta “dopo aver fatto appena dieci passi” nonché di conoscere “… quel mercato e quel tratto di strada perché abito lì vicino …
c'erano molte buche … Di solito evito di passare di lì ma quel giorno dovevo andare in lavanderia a ritirare un abito”. A fronte di tali dichiarazioni, alcun riscontro sulla dinamica del sinistro e, soprattutto, sul punto esatto della caduta è stato fornito da soggetti terzi estranei alla vicenda, stante pagina 4 di 12 la decadenza all'assunzione dei testimoni in cui è incorsa parte attrice. In tale quadro nulla aggiunge il verbale della Polizia Municipale prodotto in atti, nel quale gli operanti, intervenuti dopo l'evento, si sono limitati a descrivere genericamente Viale Ferdinando Quaglia sul quale hanno riscontrato “vari stati di dissesto”. L'attrice, pertanto, su cui incombeva il relativo onere, non ha fornito prova delle precise modalità del sinistro e del nesso causale tra il difetto di manutenzione della strada e la caduta.
Al riguardo, in punto di diritto, vale evidenziare come in tema di responsabilità per danni cagionati a terzi la giurisprudenza ha espresso consolidati principi in base ai quali si ritiene che il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., seppure operi in termini rigorosamente oggettivi, impone comunque al danneggiato di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima (giurisprudenza consolidata;
cfr tra le tante: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5031 del 20/05/1998; Sez. 3, Sentenza n. 4480 del 28/03/2001; Sez. 3,
Sentenza n. 5236 del 15/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 20317 del
20/10/2005; Sez. 3, Sentenza n. 21684 del 09/11/2005; Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005; Sez.
3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008; Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11016 del 19/05/2011; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del
19/06/2015). La prova del nesso causale è poi particolarmente rilevante nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, derivato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma, come nel caso di specie, richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica. Da ultimo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-05-2017, n. 11526), nel ribadire i principi in materia, ha altresì precisato che
“l'applicazione delle regole di cui all'art 2051 c.c., presume sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno”. Tale prova, si ribadisce, non è stata fornita nella fattispecie in esame e pertanto l'assenza di significativi e dirimenti riscontri probatori "aliunde", necessari al raggiungimento della certezza ai fini della decisione, rendono insufficiente il quadro probatorio con conseguente rigetto della domanda. Le stesse ragioni portano ad escludere l'accoglimento della domanda anche sotto il diverso profilo di cui all'art. 2043 c.c. e ciò in linea con un costante indirizzo giurisprudenziale che questo giudicante ritiene di condividere. Invero, perché possa sussistere tale tipo di responsabilità, deve aversi una situazione di pagina 5 di 12 pericolo tale da costituire, per natura ed entità oggettiva dell'anomalia, un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi sia la non prevedibilità che l'inevitabilità (Cass. n. 10040/2006;
Cass. civ. n. n.11250/2002). Infatti, non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che si concretizza in un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), fermo restando che la prova della non visibilità e della imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne allega l'esistenza (cfr per tutte Sez. VI - 3,
Ord., 26-04-2013, n. 10096).”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “… Sul punto si chiede all'adita Corte, valutata la erroneità ed illogicità di detti capi della sentenza, di procedere alla riforma e, previa valutazione del quadro probatorio fornito da parte attrice e, soprattutto, del principio di non contestazione, accogliere le richieste dell'odierna appellata, per come indicate nel prosieguo del presente punto di appello, con ogni conseguenza connessa e derivante e, quindi, di sostituire il sopra riportato capo della sentenza con apposita pronuncia che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado, ritenga già documentalmente provata la sussistenza tra il nesso di causalità e l'evento dannoso e, quindi, accolga totalmente la domanda della condannando al Pt_1 CP_1 ristoro integrale dei danni patiti e patiendi dalla prenomata, per come quantificati in atti. In merito ai requisiti di cui all'art. 434 cpc, ai fini della valutazione sull'ammissibilità del presente motivo di appello, si evidenzia che: 1) Il fatto, per come enunciato dal giudice di prime cure, non è condivisibile perché in contrasto con la realtà fattuale e processuale e, in particolare si basa su un errata valutazione dei fatti di causa, con particolare riguardo alla prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza ed a quanto emerso negli atti e nei fatti di causa, deve ritenersi provata in tutto e per tutto, anche in ragione del fatto che non CP_1 ha per nulla contestato il fatto, che pertanto deve ritenersi provato a tutti gli effetti di legge, ma si è limitata ad invocare il caso fortuito. 2) La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché permette di riformare il capo della sentenza, con la conseguente totale accoglimento della domanda attorea. 3) Appare evidente come la corretta valutazione della situazione giuridica corrente tra le parti ed in particolare il quadro probatorio alla luce del principio di non contestazione, avrebbe portato il
Tribunale al sicuro accoglimento della domanda e, nel contempo, avrebbe condannato CP_1 al risarcimento del danno patito dalla pertanto nei capi della sentenza sopra riportati, la Pt_1 sentenza merita di essere completamente riformata, anche perché, tra le altre cose, il Tribunale ha valutato in maniera illogica dette circostanze. Infatti, come è evidente dalla disamina del menzionato capo della sentenza, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la domanda non ritenendo provato da pagina 6 di 12 parte della il nesso causale tra l'evento ed il danno. Orbene, nel caso di specie, contrariamente Pt_1
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la prova dell'evento e del nesso causale sono state puntualmente fornite dalla parte appellante. Invero a corredo della propria domanda la ha Pt_1 depositato puntualmente, oltre alla documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, anche il verbale dei vigili (Doc. n. 2), nonché le PEC ricevute dalla TA CO LA (Doc. n. 11) e dal perito (Doc. n. 12). Orbene, dalla disamina di detti documenti, tutti non contestati da Persona_2 parte appellata, si evince chiaramente sia lo stato dei luoghi dove è avvenuto l'evento, sia la portata delle lesioni riscontrate in capo alla Infatti, il luogo viene individuato puntualmente come Via Pt_1
P.F. Quaglia all'altezza del civico n. 168 e in detto luogo vengono individuate le buche, tra cui una profonda che ha causato l'evento dannoso in questione. Le circostanze che hanno determinato l'evento sono state anche cristallizzate dal verbale di pronto soccorso, in quanto gli operanti hanno raccolto in loco la per poi trasportarla al PTV. Inoltre, la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, Pt_1 ha descritto in maniera puntuale l'evento, avvalorando ulteriormente il quadro probatorio già documentato in atti. Il principio di non contestazione opera per quei fatti il cui onere probatorio grava sulla parte che li allega. In sostanza l'onere di contestazione riguarda fatti sfavorevoli consistenti in:
a) fatto proprio della parte;
b) fatto comune alle parti;
c) fatto caduto sotto la propria percezione. Il definitivo recepimento giurisprudenziale del principio di non contestazione si è avuto con la nota sentenza n. 761/02, resa a Sezioni Unite, con cui si è così imposto all'attenzione degli interpreti un principio di non contestazione con maggiore ampiezza applicativa, ossia un principio per il quale sono espunti dal thema probandum anche i fatti su cui la controparte è rimasta silente. In particolare, la
Suprema Corte ha ritenuto che debbano considerarsi come non contestati – e quindi provati – i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi e i fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. In altre parole, la grande novità riconducibile a tale sentenza è l'ampliamento del principio di non contestazione ai fatti sui quali il convenuto ha mantenuto il silenzio. Orbene, nel caso di specie, non avendo contestato l'evento così come descritto dalla deve ritenersi che detti CP_1 Pt_1 fatti devono essere considerati come pienamente provati, non essendo oggetto di contestazione. Infatti, come puntualmente riportato in sentenza, la difesa di si è limitata ad invocare il caso CP_1 fortuito quale giustificazione del mancato assenso al risarcimento, non anche a contestare l'evento in sé. Pertanto, la sentenza si palesa come del tutto illogica, poiché ritiene non provato un evento ed il nesso di causalità che, al contrario, sono stati oggetto di prova puntuale da parte della e, non Pt_1 da ultimo, non sono stati per nulla contestati. Allo stesso modo non è stata contestata la quantificazione del danno, per cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento della relativa somma, per come quantificata nell'atto di citazione. Sulla base di tali principi, escludendo la pagina 7 di 12 sussistenza del caso fortuito, della quale la parte appellata non ha dato alcuna prova, deriva il diritto della a vedersi risarcire i danni fisici connessi e derivanti dall'evento dannoso sopra indicato. Pt_1
Ne deriva che detto capo della sentenza merita di essere completamente riformato nella parte in cui non ha ritenuto fornita la prova dell'evento e del nesso di causalità. In particolare, il Giudice di prime cure, ove avesse correttamente valutato gli atti ed i fatti di causa anche alla luce del principio di non contestazione, avrebbe dovuto disporre l'accoglimento della domanda attorea e la conseguente condanna della convenuta al ristoro dei danni patiti e patendi da parte attrice. Per tale motivo si chiede l'integrale riforma dei sopra menzionati capi della sentenza che precedono nel senso sopra indicato”.
§ 8.2 — il secondo motivo è rubricato: “sulla necessità di nomina di CTU”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “In conseguenza del motivo d'appello sopra indicato, considerata la sussistenza della prova fornita dalla in ordine all'evento ed al Pt_1 nesso di causalità, deriva il diritto a vedersi risarcire tutti i danni fisici subiti. Orbene, in base alla relazione medica in atti, detto danno è stato quantificato in € 7.911,88 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Come detto, anche detta quantificazione non risulta essere stata puntualmente contestata, tuttavia, qualora l'adita Corte non la ritenesse congrua, si chiede sin da ora la nomina di CTU medica finalizzata all'esatta quantificazione dei danni fisici subiti da parte appellante in conseguenza dell'evento dannoso de quo.”
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Anzitutto occorre premettere che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad pagina 8 di 12 essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass. 6/02/2007 n. 2563; Cass.
20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Tanto premesso, occorre evidenziare che - come correttamente rilevato dal Giudice a quo -
l'attrice non ha fornito prova delle precise modalità del sinistro e del nesso causale tra il difetto di manutenzione della strada e la caduta, avendo indicato in citazione ma non provato di essere caduta a causa di una buca presente nel manto stradale.
Invero tale dimostrazione non è stata fornita mediante la prova testimoniale, essendo stata parte attrice dichiarata decaduta da tale prova dal giudice a quo per mancata intimazione dei testi ex art.104 disp. att. c.p.c. e non essendovi impugnazione sul punto da parte appellante.
La suddetta lacuna probatoria non risulta essere stata integrata dal verbale della Polizia
Municipale, in quanto gli operanti intervenuti dopo l'accaduto si sono limitati a descrivere lo stato dei luoghi relativo al sinistro per come dichiarato dalla così riportando: “nel luogo indicato dal Pt_1 pedone nello specifico l'area di parcheggio adiacente Viale P. Ferdinando Quaglia (separata da questa da marciapiede rialzato) che di sabato mattina viene adibita a mercato settimanale, si constatava la presenza di vari stati di dissesto in particolare all'altezza del civico 168 al centro della carreggiata di detta area di parcheggio si rilevano n. 2 piccole buche dalle dimensioni di 5 cm di diametro e per una profondità approssimativa di cm 2..”.
Né tantomeno può ritenersi che, dalle dichiarazioni rese dall'attrice in sede di interpello, possa ricavarsi la prova di fatti favorevoli a tale parte (v. Cass. Civ., Sez. III, 09/01/2002, n. 200). pagina 9 di 12 Deve poi osservarsi, quanto alla dedotta mancata contestazione - da parte convenuta - della dinamica del sinistro, che dagli atti del giudizio di primo grado, e in particolare dalla comparsa di risposta, emerge come abbia puntualmente e integralmente contestato le circostanze CP_1 dedotte dall'attrice (cfr. comparsa di costituzione in primo grado ove si legge che la convenuta
“Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto perché del tutto infondato in fatto e in diritto” e che chiede di rigettare la domanda attrice .. “per assoluto difetto di prova”).
Ne discende che non può trovare applicazione l'art. 115 c.p.c., che consente di porre a fondamento della decisione esclusivamente i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, dovendosi invece ritenere che le allegazioni attoree necessitassero di adeguata dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, dunque, è rimasto incerto lo stesso svolgimento dei fatti e pertanto l'attrice, non ha provato – come era suo onere – il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate.
Occorre infatti ricordare che “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n.
20986).
Va comunque aggiunto, per completezza, che la era perfettamente in grado di accorgersi Pt_1 del pericolo, considerando l'agevole percepibilità della situazione di dissesto del manto stradale secondo quanto emerge dal citato verbale della Polizia Municipale e dalle foto allegate dalla stessa attrice e tenendo conto del fatto che l'incidente è avvenuto di giorno, in presenza di luce solare, in una strada ben conosciuta dalla danneggiata, secondo quanto affermato dalla stessa nel corso dell'interrogatorio (cfr. verbale d'udienza del 19/06/2019, ove si legge: “Conosco quel mercato e quel tratto di strada perché abito lì vicino. Di solito evito di passare di lì ma quel giorno dovevo andare in lavanderia a ritirare un abito”.).
Deve dunque desumersi che la stessa procedesse senza prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, essendo oltretutto prevedibile la presenza delle buche.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è pagina 10 di 12 suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la visibilità e prevedibilità del pericolo, deve ritenersi che la condotta della danneggiata ha certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità di debba essere esclusa, avendo avuto la cosa in CP_1 custodia il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
Pertanto, deve essere confermato il rigetto della domanda ex art. 2051 c.c.
Per analoghe ragioni non può trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo l'appellante dato dimostrazione dell'esistenza di una insidia, caratterizzata da una situazione di pericolo occulto non visibile, inevitabile e imprevedibile, per quanto sopra osservato.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
§ 9 — L'onerosità probatoria gravante sulla parte attrice, la particolare complessità dell'evoluzione giurisprudenziale nella materia nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
§ 10 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale Ordinario di Roma n. 20634/2019, così provvede: pagina 11 di 12 1) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) Compensa le spese di lite del grado di appello;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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