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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/01/2024, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4000/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4000/2020 promossa da:
, (P.IVA , nella persona del Sindaco in carica p.t., Org_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, (fax 081.827.16.52;
; Email_1
OPPONENTE contro
(P. I. n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, (fax al n. 0810105065;
; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09.10.2020, il spiegava opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 805/2020, emesso dal Tribunale Civile di Avellino, in data 22.07.2020
e notificato il 14.08.2020, con il quale veniva ingiunto al il pagamento in Parte_2 favore di quale cessionaria di , l'importo di € Controparte_1 Controparte_2
143.839,69, a titolo di sorta capitale, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, nonché spese e competenze della predetta procedura.
pagina 1 di 8 In particolare, l'opponente agiva per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocarsi, annullarsi e dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n.
805/2020 ;2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione.”.
Si costituiva tempestivamente la quale deduceva: “- preliminarmente, concedere Controparte_1
la provvisoria esecuzione del decreto in-giuntivo n. 805/20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna del comune opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 03.05.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 29.04.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
All'udienza del 13.10.2021 il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2023.
All'udienza del 14 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
La domanda di pagamento avanzata in via monitoria origina dalla cessione del credito in favore della odierna opposta, per il quale la cessionaria emetteva la fattura n. 3 del 21.11.2018 del Controparte_2 valore di euro 143.839,69, relativa alla terza rata dell'opera pubblica commissionatale dal
[...]
, per la “messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio adibito a scuola Parte_2 primaria di primo grado –capoluogo- sito in via Carmine Marano”.
L'opponente ha contestato la spettanza delle somme, evidenziando la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni rivolgibili contro il creditore cedente, eccependo il mancato pagamento dei fondi destinati al finanziamento da parte degli organi nazionali nonché l'omessa regolarità contributiva a carico di , relativa a cartelle esattoriali asseritamente non CP_2
pagate, ed eccependo in compensazione altresì la somma di euro 43.426,46, indebitamente trattenuta dalla . Controparte_2
§ Sulla esigibilità del credito, è necessario premettere come nel contratto di appalto, prodotto agli atti e da cui origina l'obbligazione dedotta in lite, sia previsto che tutti i pagamenti siano subordinati Orga all'accredito delle somme da liquidarsi da parte di Cassa Depositi e prestiti –Finanziamento Mutui
pagina 2 di 8 Come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecuzione, la presenza di tale clausola, contemplando un evento futuro, nella specie effettiva erogazione del finanziamento, non ha ad essa correlato l'efficacia del vincolo negoziale, ma solo il tempo dell'adempimento della prestazione di pagamento del compenso all'appaltatore; resta, dunque, esclusa l'invocabilità dei principi dettati per la condizione o il termine (Cass. 2011, n. 17125: “Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro
(nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione”).
Nella specie, la stessa parte opponente chiarisce che l'evento non si è verificato, ma lo stesso si sostanzia in un termine sine die.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza che “qualora manchi un termine certo di adempimento, il giudice, anche se il creditore non abbia proposto istanza di fissazione del termine ex art. 11783 c.c., può ritenerne che si è verificato inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e rilevi perciò la volontà di non adempiere” (Cass.1991, n. 8199); inoltre, la prestazione può sempre esigersi immediatamente ed indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice quando l'obbligato, sebbene non costituito in mora, ritardi l'adempimento oltre il limite della normale tollerabilità ovvero lasci decorrere un lasso di tempo che, secondo valutazione insindacabile del giudice del merito, sia ritenuto congruo rispetto ad una determinata obbligazione inadempiuta (Cass. 2009, n. 15796; Cass. 1985, n. 5360; Tribunale di Avellino
29.5.2014).
Va pertanto rilevata l'irrilevanza della impotenza finanziaria dell'ente pubblico quale esimente di responsabilità per il mancato adempimento di obbligazioni di somme di denaro liquide ed esigibili.
Nella specie, a fronte della realizzazione incontestata di determinati lavori, di un regolare stato di avanzamento e di una richiesta di pagamento, incontestata quanto al suo ammontare, con fattura pervenuta al Comune nell'anno 2018, all'attualità e, dunque, a distanza di un lasso di tempo più che pagina 3 di 8 congruo, alcun pagamento è ancora pervenuto, se non quello del quale la parte opponente chiede la ripetizione, riconoscendo implicitamente la validità della cessione.
In più la cessione non risulta rifiutata dall'ente opponente, di talché l'ingiunzione di pagamento può essere dichiarata esecutiva, non rilevando eventuali e non documentate inadempienze del cedente.
§ In merito alla invocata ripetizione del credito indebitamente percepito dalla cedente, secondo quanto asserito dall'opponente, va precisato che nell'oggetto della cessione in lite, nei confronti della
[...]
, rientra anche la fattura n.8/A del 21/11/2017, relativa al I SAL dell'importo di euro CP_1
43.426,46 oltre IVA per un totale complessivo di euro 47.769,11.
Sebbene l'emissione della fattura sia anteriore alla cessione, in atti vi è il mandato di pagamento, numero 677 del 05/07/2018, successivamente emesso a saldo della fattura e che ne garantisce l'esecutività. È lo stesso opponente, nell'atto di citazione e nelle note di trattazione scritta del 23 aprile
2021, a riconoscere come “erroneamente” l'ufficio ragioneria del ha effettuato il Parte_2
pagamento in favore del ceduto e non della cessionaria . Pertanto, CP_2 Controparte_1
il credito risulta essere esigibile.
§Sulla applicabilità dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e sulla sua opponibilità al cessionario istituto di credito, in relazione a quanto eccepito dal occorre specificare che tale normativa prevede Pt_2
come, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano verificare se il beneficiario risulta avere somme per cui è inadempiente iscritte a ruolo, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad euro 5.000, devono inoltrare un'apposita istanza di verifica, secondo le modalità sancite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, all' Controparte_3
, al fine di accertare che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all'obbligo di
[...]
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per importi almeno pari ad euro
5.000.
In caso affermativo, tali soggetti non procedono al pagamento delle somme e segnalano la circostanza ad , per la riscossione delle medesime. Controparte_4
In tali ipotesi la richiesta del soggetto pubblico si tramuterà in segnalazione ai sensi del citato art. 48 bis;
il riscontro di conterrà l'indicazione dell'ammontare del debito Controparte_4 del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, preannunciando la notifica del pignoramento presso terzi e del relativo ordine di versamento di cui all'art. 72 bis – D.P.R. n. 602/1973. Il soggetto pubblico non potrà procedere al pagamento delle somme dovute al contribuente fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'Esattore per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, a meno che in tale pagina 4 di 8 lasso di tempo il contribuente non provveda senza indugio a saldare le sue esposizioni debitorie con il
Riscossore.
Differente è la normativa del DURC, richiamata da parte opposta;
il Decreto n. 165/2013, ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il cosiddetto DURC, una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario. Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un
DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC. Lo stesso è elemento costitutivo della fattispecie di cessione che rileva al momento del passaggio del credito dal soggetto titolare dello stesso all'intermediario finanziario e se ne prevede l'allegazione, a mente dell'art. 37 comma 7 D.l. 66/2014, all'atto di cessione ovvero l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione ceduta.
Di talché, qualora l'opponente avesse voluto acquisire il DURC prima del decorso del termine di validità dello stesso, lo avrebbe potuto richiedere autonomamente, posto che il legislatore ne ha previsto espressamente e in via alternativa la possibilità.
Con riferimento al caso in esame e al mancato rispetto dell''art. 48-bis del DPR n. 602/1973, sulla base di quanto ricavabile dalla normativa richiamata, si ritiene che il controllo incomba in capo alla stessa amministrazione pubblica, la quale è tenuta ad effettuare tali verifiche prima di emettere i mandati di pagamento. Essendo un onere, la cui assoluzione è prerogativa esclusiva della Pubblica
Amministrazione procedente, la stessa non ha motivo di dolersene. A ciò si aggiunga che dell'eventuale morosità del cedente, P.M. costruzioni di , non è stata fornita, CP_2 dall'opponente alcuna prova. Pt_2
pagina 5 di 8 Pertanto, per le ragioni esposte, ed in assenza di adeguata prova in ordine alla morosità del cedente,
l'eccezione deve essere rigettata.
Inoltre, si richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022).
§ Sulla richiesta inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nell'impugnato decreto ingiuntivo occorre precisare che il richiamato D.lgs. 231/2002, che disciplina le ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trova applicazione ai contratti conclusi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
mentre non si applica per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito e pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
La disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguarda anche i contratti conclusi tra imprese e P.A. e pertanto, gli interessi moratori si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
Per Pubblica Amministrazione, la norma si riferisce: alle amministrazioni di cui all'art. 3 c. 25 del d. lgs. 163/2006, sostituito dall'art. 3 c. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, ossia alle amministrazioni aggiudicatrici, quali le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti ed a ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d. lgs. 163/2006, sostituito dal d. lgs. 50/2016.
In merito agli interessi applicabili alle transazioni con la P.A. sono gli stessi previsti per i contratti tra imprese, ossia interessi legali di mora formati da una componente variabile, comunicata ogni 6 mesi dal
Ministero dell'Economia e da una componente fissa, pari a 8 punti percentuali.
Pertanto, sebbene presentata tempestivamente, l'eccezione sollevata dall'opponente sull'inapplicabilità della normativa di cui al D.lgs. 231/2002 è da ritenersi priva di giustificazione.
Ne discende l'infondatezza della proposta opposizione.
pagina 6 di 8 § Infine, in merito alla contestazione mossa da parte opponente, nelle note autorizzate, in relazione all'assenza di regolare copertura finanziaria nonché del visto di regolarità, parte opposta ha replicato come l'impegno di spesa sia stato assunto in ottemperanza al disposto dell'art. 191 TUEL, in più tale eccezione risulta superata, ad opinione dell'istituto bancario, dalla determina del 16.02.19, nonché dalla certificazione del credito nella quale viene chiaramente indicato che per il credito di € 143.839,69 di cui alla fattura 3 del 21.11.18 è stata prevista la copertura nell'esercizio dell'anno in corso, il 2018, al capitolo di spesa 204201/2.
L'art. 191 TUEL che, come è noto, stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione;
l'art. 153 comma
5° del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce altresì che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, e che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. Ulteriore norma di riferimento è rappresentata dall'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede come i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Pertanto, l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo la normativa richiamata, rappresenta condizione di esecutività della determina con la quale si individua l'impegno di spesa e si garantisce la copertura finanziaria.
Secondo quanto riportato dalla Suprema Corte, “la mera indicazione dei capitoli di bilancio per gli anni a venire non può sostituire il visto di regolarità contabile delle determinazioni dirigenziali, che presuppone la conoscenza delle effettive disponibilità di bilancio non nota per gli anni futuri, e che è ugualmente richiesto per garantire la copertura finanziaria della spesa pubblica” (Corte di
Cassazione, Sezione II, sentenza n. 29828/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, emerge dalla determina a contrarre del 16.02.19, sebbene questa non contenga pedissequamente quanto richiesto dalle prescrizioni di cui all'art. 183, co 7, D.Lgs. 267/2000, può desumersi il riconoscimento implicito di un visto di regolarità contabile in ragione della presenza del timbro e della firma del responsabile del servizio finanziario del , avente la Parte_2
competenza relativa al controllo della copertura finanziaria degli atti comunali di spesa. Pertanto, la firma in calce alla determina di attestazione del III Sal di spesa, da parte del responsabile del Settore
Finanziario, implica un tacito riconoscimento del visto di regolarità finanziaria.
pagina 7 di 8 In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto n. 805/2020;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 18 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4000/2020 promossa da:
, (P.IVA , nella persona del Sindaco in carica p.t., Org_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliato in Ottaviano (NA), alla Via Trappitella, n. 16/bis, (fax 081.827.16.52;
; Email_1
OPPONENTE contro
(P. I. n. , in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Rotoli (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio in Napoli alla Via Giordano Bruno 169, (fax al n. 0810105065;
; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 09.10.2020, il spiegava opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 805/2020, emesso dal Tribunale Civile di Avellino, in data 22.07.2020
e notificato il 14.08.2020, con il quale veniva ingiunto al il pagamento in Parte_2 favore di quale cessionaria di , l'importo di € Controparte_1 Controparte_2
143.839,69, a titolo di sorta capitale, oltre interessi ex artt. 4 e 5 del D. L.vo 231/02, nonché spese e competenze della predetta procedura.
pagina 1 di 8 In particolare, l'opponente agiva per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: 1) accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocarsi, annullarsi e dichiararsi inefficace il decreto ingiuntivo n.
805/2020 ;2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione.”.
Si costituiva tempestivamente la quale deduceva: “- preliminarmente, concedere Controparte_1
la provvisoria esecuzione del decreto in-giuntivo n. 805/20, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
- nel merito, rigettare
l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- con condanna del comune opponente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.”.
Con ordinanza del 03.05.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione delle parti del 29.04.2021, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c..
All'udienza del 13.10.2021 il Giudice rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.06.2023.
All'udienza del 14 dicembre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
La domanda di pagamento avanzata in via monitoria origina dalla cessione del credito in favore della odierna opposta, per il quale la cessionaria emetteva la fattura n. 3 del 21.11.2018 del Controparte_2 valore di euro 143.839,69, relativa alla terza rata dell'opera pubblica commissionatale dal
[...]
, per la “messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio adibito a scuola Parte_2 primaria di primo grado –capoluogo- sito in via Carmine Marano”.
L'opponente ha contestato la spettanza delle somme, evidenziando la possibilità per il debitore ceduto di opporre al cessionario le eccezioni rivolgibili contro il creditore cedente, eccependo il mancato pagamento dei fondi destinati al finanziamento da parte degli organi nazionali nonché l'omessa regolarità contributiva a carico di , relativa a cartelle esattoriali asseritamente non CP_2
pagate, ed eccependo in compensazione altresì la somma di euro 43.426,46, indebitamente trattenuta dalla . Controparte_2
§ Sulla esigibilità del credito, è necessario premettere come nel contratto di appalto, prodotto agli atti e da cui origina l'obbligazione dedotta in lite, sia previsto che tutti i pagamenti siano subordinati Orga all'accredito delle somme da liquidarsi da parte di Cassa Depositi e prestiti –Finanziamento Mutui
pagina 2 di 8 Come già rilevato in sede di concessione della provvisoria esecuzione, la presenza di tale clausola, contemplando un evento futuro, nella specie effettiva erogazione del finanziamento, non ha ad essa correlato l'efficacia del vincolo negoziale, ma solo il tempo dell'adempimento della prestazione di pagamento del compenso all'appaltatore; resta, dunque, esclusa l'invocabilità dei principi dettati per la condizione o il termine (Cass. 2011, n. 17125: “Qualora i contraenti, contemplando un evento futuro
(nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione”).
Nella specie, la stessa parte opponente chiarisce che l'evento non si è verificato, ma lo stesso si sostanzia in un termine sine die.
Infatti, è principio pacifico in giurisprudenza che “qualora manchi un termine certo di adempimento, il giudice, anche se il creditore non abbia proposto istanza di fissazione del termine ex art. 11783 c.c., può ritenerne che si è verificato inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e rilevi perciò la volontà di non adempiere” (Cass.1991, n. 8199); inoltre, la prestazione può sempre esigersi immediatamente ed indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice quando l'obbligato, sebbene non costituito in mora, ritardi l'adempimento oltre il limite della normale tollerabilità ovvero lasci decorrere un lasso di tempo che, secondo valutazione insindacabile del giudice del merito, sia ritenuto congruo rispetto ad una determinata obbligazione inadempiuta (Cass. 2009, n. 15796; Cass. 1985, n. 5360; Tribunale di Avellino
29.5.2014).
Va pertanto rilevata l'irrilevanza della impotenza finanziaria dell'ente pubblico quale esimente di responsabilità per il mancato adempimento di obbligazioni di somme di denaro liquide ed esigibili.
Nella specie, a fronte della realizzazione incontestata di determinati lavori, di un regolare stato di avanzamento e di una richiesta di pagamento, incontestata quanto al suo ammontare, con fattura pervenuta al Comune nell'anno 2018, all'attualità e, dunque, a distanza di un lasso di tempo più che pagina 3 di 8 congruo, alcun pagamento è ancora pervenuto, se non quello del quale la parte opponente chiede la ripetizione, riconoscendo implicitamente la validità della cessione.
In più la cessione non risulta rifiutata dall'ente opponente, di talché l'ingiunzione di pagamento può essere dichiarata esecutiva, non rilevando eventuali e non documentate inadempienze del cedente.
§ In merito alla invocata ripetizione del credito indebitamente percepito dalla cedente, secondo quanto asserito dall'opponente, va precisato che nell'oggetto della cessione in lite, nei confronti della
[...]
, rientra anche la fattura n.8/A del 21/11/2017, relativa al I SAL dell'importo di euro CP_1
43.426,46 oltre IVA per un totale complessivo di euro 47.769,11.
Sebbene l'emissione della fattura sia anteriore alla cessione, in atti vi è il mandato di pagamento, numero 677 del 05/07/2018, successivamente emesso a saldo della fattura e che ne garantisce l'esecutività. È lo stesso opponente, nell'atto di citazione e nelle note di trattazione scritta del 23 aprile
2021, a riconoscere come “erroneamente” l'ufficio ragioneria del ha effettuato il Parte_2
pagamento in favore del ceduto e non della cessionaria . Pertanto, CP_2 Controparte_1
il credito risulta essere esigibile.
§Sulla applicabilità dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e sulla sua opponibilità al cessionario istituto di credito, in relazione a quanto eccepito dal occorre specificare che tale normativa prevede Pt_2
come, prima di effettuare pagamenti superiori a euro 5.000, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano verificare se il beneficiario risulta avere somme per cui è inadempiente iscritte a ruolo, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore ad euro 5.000, devono inoltrare un'apposita istanza di verifica, secondo le modalità sancite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, all' Controparte_3
, al fine di accertare che il beneficiario delle somme non sia inadempiente all'obbligo di
[...]
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per importi almeno pari ad euro
5.000.
In caso affermativo, tali soggetti non procedono al pagamento delle somme e segnalano la circostanza ad , per la riscossione delle medesime. Controparte_4
In tali ipotesi la richiesta del soggetto pubblico si tramuterà in segnalazione ai sensi del citato art. 48 bis;
il riscontro di conterrà l'indicazione dell'ammontare del debito Controparte_4 del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti, preannunciando la notifica del pignoramento presso terzi e del relativo ordine di versamento di cui all'art. 72 bis – D.P.R. n. 602/1973. Il soggetto pubblico non potrà procedere al pagamento delle somme dovute al contribuente fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'Esattore per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, a meno che in tale pagina 4 di 8 lasso di tempo il contribuente non provveda senza indugio a saldare le sue esposizioni debitorie con il
Riscossore.
Differente è la normativa del DURC, richiamata da parte opposta;
il Decreto n. 165/2013, ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, il cosiddetto DURC, una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario. Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un
DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili. In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC. Lo stesso è elemento costitutivo della fattispecie di cessione che rileva al momento del passaggio del credito dal soggetto titolare dello stesso all'intermediario finanziario e se ne prevede l'allegazione, a mente dell'art. 37 comma 7 D.l. 66/2014, all'atto di cessione ovvero l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione ceduta.
Di talché, qualora l'opponente avesse voluto acquisire il DURC prima del decorso del termine di validità dello stesso, lo avrebbe potuto richiedere autonomamente, posto che il legislatore ne ha previsto espressamente e in via alternativa la possibilità.
Con riferimento al caso in esame e al mancato rispetto dell''art. 48-bis del DPR n. 602/1973, sulla base di quanto ricavabile dalla normativa richiamata, si ritiene che il controllo incomba in capo alla stessa amministrazione pubblica, la quale è tenuta ad effettuare tali verifiche prima di emettere i mandati di pagamento. Essendo un onere, la cui assoluzione è prerogativa esclusiva della Pubblica
Amministrazione procedente, la stessa non ha motivo di dolersene. A ciò si aggiunga che dell'eventuale morosità del cedente, P.M. costruzioni di , non è stata fornita, CP_2 dall'opponente alcuna prova. Pt_2
pagina 5 di 8 Pertanto, per le ragioni esposte, ed in assenza di adeguata prova in ordine alla morosità del cedente,
l'eccezione deve essere rigettata.
Inoltre, si richiama la giurisprudenza di legittimità a mente della quale i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022).
§ Sulla richiesta inapplicabilità degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, nell'impugnato decreto ingiuntivo occorre precisare che il richiamato D.lgs. 231/2002, che disciplina le ipotesi di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trova applicazione ai contratti conclusi tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;
mentre non si applica per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito e pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.
La disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguarda anche i contratti conclusi tra imprese e P.A. e pertanto, gli interessi moratori si applicano anche nel caso in cui il contraente sia una pubblica amministrazione.
Per Pubblica Amministrazione, la norma si riferisce: alle amministrazioni di cui all'art. 3 c. 25 del d. lgs. 163/2006, sostituito dall'art. 3 c. 1 lett. a) d.lgs. 50/2016, ossia alle amministrazioni aggiudicatrici, quali le amministrazioni dello Stato;
gli enti pubblici territoriali;
gli altri enti pubblici non economici;
gli organismi di diritto pubblico;
le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti ed a ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al d. lgs. 163/2006, sostituito dal d. lgs. 50/2016.
In merito agli interessi applicabili alle transazioni con la P.A. sono gli stessi previsti per i contratti tra imprese, ossia interessi legali di mora formati da una componente variabile, comunicata ogni 6 mesi dal
Ministero dell'Economia e da una componente fissa, pari a 8 punti percentuali.
Pertanto, sebbene presentata tempestivamente, l'eccezione sollevata dall'opponente sull'inapplicabilità della normativa di cui al D.lgs. 231/2002 è da ritenersi priva di giustificazione.
Ne discende l'infondatezza della proposta opposizione.
pagina 6 di 8 § Infine, in merito alla contestazione mossa da parte opponente, nelle note autorizzate, in relazione all'assenza di regolare copertura finanziaria nonché del visto di regolarità, parte opposta ha replicato come l'impegno di spesa sia stato assunto in ottemperanza al disposto dell'art. 191 TUEL, in più tale eccezione risulta superata, ad opinione dell'istituto bancario, dalla determina del 16.02.19, nonché dalla certificazione del credito nella quale viene chiaramente indicato che per il credito di € 143.839,69 di cui alla fattura 3 del 21.11.18 è stata prevista la copertura nell'esercizio dell'anno in corso, il 2018, al capitolo di spesa 204201/2.
L'art. 191 TUEL che, come è noto, stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione;
l'art. 153 comma
5° del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce altresì che il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, e che il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa. Ulteriore norma di riferimento è rappresentata dall'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede come i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Pertanto, l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo la normativa richiamata, rappresenta condizione di esecutività della determina con la quale si individua l'impegno di spesa e si garantisce la copertura finanziaria.
Secondo quanto riportato dalla Suprema Corte, “la mera indicazione dei capitoli di bilancio per gli anni a venire non può sostituire il visto di regolarità contabile delle determinazioni dirigenziali, che presuppone la conoscenza delle effettive disponibilità di bilancio non nota per gli anni futuri, e che è ugualmente richiesto per garantire la copertura finanziaria della spesa pubblica” (Corte di
Cassazione, Sezione II, sentenza n. 29828/2023).
Tuttavia, nel caso di specie, emerge dalla determina a contrarre del 16.02.19, sebbene questa non contenga pedissequamente quanto richiesto dalle prescrizioni di cui all'art. 183, co 7, D.Lgs. 267/2000, può desumersi il riconoscimento implicito di un visto di regolarità contabile in ragione della presenza del timbro e della firma del responsabile del servizio finanziario del , avente la Parte_2
competenza relativa al controllo della copertura finanziaria degli atti comunali di spesa. Pertanto, la firma in calce alla determina di attestazione del III Sal di spesa, da parte del responsabile del Settore
Finanziario, implica un tacito riconoscimento del visto di regolarità finanziaria.
pagina 7 di 8 In definitiva, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato definitivamente esecutivo.
§Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.L. 55 del 2014 e successive modifiche intervenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto n. 805/2020;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00, per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
AVELLINO, 18 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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