Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1333/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1333/2020 Reg.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 297/2020 depositata in data 17.01.2020, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Pucillo Parte_1 giusta procura allegata in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in
Castellammare di Stabia alla Via Denza, 9
APPELLANTE
E in RAPPRESENTANZA Controparte_1
GENERALE , (P.I.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Milano alla via G.B. Cassinis n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia
Piscitelli giusta procura in atti presso il cui studio in Caserta alla via Fulvio Renella n. 88 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
E
c.f. CP_3 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per sentirli condannare in solido al Controparte_1 CP_3 risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro avvenuto in data 14.10.2015 alle ore 14.00 circa in
Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cupa Varano, 17.
Deduceva l'attrice che, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, il conducente dell'autocarro tg. EN443GZ di proprietà di e assicurato per la RCA con la compagnia CP_3 [...]
, giungeva all'ingresso della proprietà attorea sita alla Via Controparte_1
Cupa Varano 17 e lasciava la marcia inserita provocando un sobbalzo del veicolo in avanti, facendolo finire contro il cancello elettronico. A seguito dell'urto il cancello subiva gravi danni.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improponibilità della domanda per violazione del D.Lgs. 209/05, la carenza di legittimazione passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva condannarsi la società convenuta a CP_3 manlevarlo e tenerlo indenne in caso di accoglimento della domanda.
Espletata l'istruttoria, escussi i testi e disposta la CTU, con sentenza n. 297/2020 il giudice di pace di
Torre Annunziata dichiarava la proponibilità della domanda e nel merito la accoglieva, condannando la società convenuta al risarcimento del danno;
condannava inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquidava in euro 698,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive.
Con atto ritualmente notificato proponeva appello chiedendo la riforma parziale della Parte_1 sentenza e, in particolare, dichiararsi incongrua la somma liquidata dal Giudice di primo grado a titolo di spese e competenze di lite, rideterminando l'importo tenendo conto della tabella dei parametri forensi, con condanna dei convenuti al pagamento delle stesse detratto l'importo di euro 955,93 già pagato dalla chiedeva, poi, di porre le spese di CTU a carico dei soccombenti (avendo Controparte_4 il giudice di pace omesso di pronunciarsi sul punto), il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. si costituiva e in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito chiedeva il rigetto dello stesso in quanto infondato. Non si costituiva, invece, . CP_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e assegnata allo scrivente magistrato in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza del
26.02.2025, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
2 Ciò detto, in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (21.02.2020) rispetto al deposito sentenza di primo grado non notificata
(17.01.2020) nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei successivi dieci giorni
(02.03.2020).
Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità anche da ultimo ha ribadito che “l'articolo 342 del codice di procedura civile va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, la disposizione in parola esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze. In tal senso, in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24048).
Nella specie, infatti, dal contenuto dell'atto di appello, è possibile individuare le ragioni sottese all'impugnazione al fine, dunque, di ottenere la riforma della sentenza in merito alla liquidazione delle spese di lite.
Va, poi, dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente evocato in giudizio con CP_3 notifica a mezzo pec eseguita presso il difensore costituito in primo grado, non risulta essersi costituito in giudizio.
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Il giudice di pace ha liquidato a titolo di onorari euro 698,00 adoperando i parametri minimi dello scaglione delle cause di valore fino ad euro 5.200,00, ma in effetti avendo liquidato a titolo risarcitorio euro 4.590,00 oltre IVA, l'importo riconosciuto (comprensivo di IVA) è pari ad euro 5.599,80 con la conseguenza che lo scaglione applicabile è quello delle cause aventi un valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00.
Tanto premesso, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, si ritiene di dove fare applicazione dei parametri minimi, liquidando in base al DM 147/22
3 l'importo complessivo di euro 1.046,00 in luogo del minor importo di euro 698,00 liquidato dal giudice di pace.
Parzialmente fondata è anche la censura afferente all'erronea liquidazione delle spese vive, quantificate dal giudice di pace in euro 98,00. Dalla documentazione depositata risultano infatti provati esborsi pari ad euro 98,00 per il contributo unificato, euro 27,00 per il bollo, euro 29,99 per spese di notifica, euro 4,95 per spese della raccomandata messa in mora. Va dunque riconosciuto il maggior importo di euro 159,94 in luogo del minor importo pari ad euro 98,00 liquidato dal giudice di pace.
Ne consegue che, essendo pacifico che la compagnia ha già provveduto al pagamento delle somme liquidate in sentenza, andrà riconosciuta la differenza pari ad euro 348,00 per compensi professionali nonché ad euro 61,94 a titolo di spese.
Fondata è infine la doglianza relativa alla omessa pronuncia sulle spese di ctu che, pertanto, nei rapporti interni tra le parti, nella misura già liquidata dal giudice di pace, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra loro per il principio della soccombenza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro
1.100,00) applicando i parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
CP_3
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 297/2020 depositata in data 17.01.2020, ridetermina in euro 159,94 le spese vive e in euro 1.046,00 l'importo dovuto a titolo di compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e, per l'effetto, condanna e , in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1 CP_3 favore di della differenza pari ad euro 348,00 per compensi professionali (oltre Parte_2
Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% da calcolare sull'intero compenso) e ad euro 61,94 per spese, con attribuzione all'avv. Rosario Pucillo dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado (nella misura già liquidata dal giudice di pace), nei rapporti interni tra le parti, a carico di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro;
CP_3
4) condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 CP_3 pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano Parte_2
4 in euro 175,00 per spese e in euro 332,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario Pucillo dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata, 05.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
5