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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. 1726/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1726/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 11.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1726/2024 promossa da nato a [...] il [...] (C.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Paola presso il cui studio in
Vittoria nella Via Nino Bixio n.69/A, è elettivamente domiciliato
- ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dagli Avv. Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schiliro' ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Controparte_2
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso l'Avviso di Addebito n.593 2023 00043169 83 000 reso dall' di
Catania per omesso versamento dei contributi alla gestione commerciante in riferimento agli anni 2021-2022 e precisamente dall'1/2021 al 12/2022: contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.4.559,10, notificatogli a mezzo racc. a.r. il 12.01.2024
Precisava di essere socio e legale rappresentante della società (P.Iva: CP_3
), con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania, con quota di P.IVA_2 partecipazione pari al 50% del capitale versato, e di versare alla gestione separata i compensi percepiti come amministratore di detta società come da cedolini (dic.2023 e Genn. 2024) emessi dalla società e come da co.co.co. amm, che produceva in CP_3 Pt_2 atti;
Precisava di essere anche socio e dipendente della società (P.Iva: Controparte_4
), con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania, con quota di P.IVA_3 partecipazione pari al 50% del capitale versato, come da dipendente con contratto a Pt_2 tempo indeterminato del 21.09.18 e che detta società ne versa i relativi contributi alla gestione lavoratori dipendenti come da buste paga (dic. 2023 e Genn. 2024), che allegava in atti;
Precisava che, ancor prima di essere amministratore della società CP_3 costituita in data 8.01.2020 e con propria nomina in pari data, come da visura camerale aggiornata che produceva, era già dipendente a tempo indeterminato della società
(P.Iva: ), come da del 21.09.2018 che allegava in Controparte_5 P.IVA_3 Pt_2 atti, inquadrato come impiegato con CCNL scuola privata laica, con contratto di lavoro subordinato e che la predetta società ne versava già i relativi contributi alla gestione dipendenti. Precisava, quindi, di non svolgere alcuna attività lavorativa presso la società
e di ricoprire solo il ruolo di amministratore in quanto detta società dispone CP_3 di n.3 dipendenti, come da e Buste paga che allegava, precisava, quindi di non Pt_2 essere tenuto a pagare i contributi previdenziali della gestione commercianti essendo dipendete full-time (40 ore settimanali) con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società (P.Iva: e versando i contributi alle Gestione Controparte_4 P.IVA_3 lavoratori dipendenti, come da comunicazione e buste paga che produceva in atti;
Pt_2 precisava, pertanto, che la sola attività di amministratore della società CP_3 senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non può essere sufficiente a giustificare la sua iscrizione alla posizione commercianti;
richiamava a tal proposito l' Ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 1759 con la quale la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di doppia posizione previdenziale relativamente ai soggetti, contemporaneamente soci e amministratori di s.r.l., precisando che lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non è sufficiente a giustificare l'iscrizione all'IVS. Così come la qualifica di socio in una società di capitali può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda. Non essendo esclusa comunque la doppia iscrizione che permane al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010: rimanendo a carico dell' l'onere di dimostrare il tipo di partecipazione all'attività per giustificare CP_1
l'eventuale obbligo della doppia iscrizione.
Concludeva chiedendo: In via preliminare di disporre inaudita altera parte, la sospensione CP_ degli effetti dell'avviso di addebito n.593 2023 00043169 83 000 reso dall' di Catania almeno sino all'udienza di discussione;
Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: dichiarare illegittimo e pertanto revocare l'avviso di addebito n. 593
2023 00043169 83 000 reso dall' di Catania di €.4.559,10, in subordine, nei caso in cui l'Avviso di addebito non risultasse del tutto infondato, accertare e dichiarare l'eventuale somma minor somma dovuta da parte della ricorrente;
Con vittoria, spese e competenze come per legge
CP_ Nessuno si costituiva per l' del quale, va pertanto dichiarata la contumacia, stante la regolare convocazione in giudizio da parte del ricorrente;
Con provvedimento del 1/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 30/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 11.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 12.01.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 16.02.2024, il termine di 40 giorni risulta CP_1 rispettato
Ciò posto occorre richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla CP_1 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
La qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva grava sull'
. La suprema Corte ha affermato il principio per cui: in tema di riparto dell'onere della CP_1 prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente CP_1 che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Nel caso in esame il ricorrente sostiene di svolgere attività dipendente, a tempo indeterminato, della società ed ha, a tal fine, prodotto la Comunicazione obbligatoria Controparte_5
del 21.09.2018 nonché le buste paga emesse dalla predetta società in suo favore. Ha, Pt_2 inoltre prodotto la visura camerale della dalla quale risulta che sebbene lo stesso CP_6 sia socio e legale rappresentante la predetta società si avvale di 3 dipendenti di cui ha prodotto la comunicazione e la busta paga di gennaio 2024; Pt_2
Al contrario non è stata fornita dall' resistente, che ha ritenuto di non costituirsi, alcuna CP_1 prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti;
invero la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Nella fattispecie, difettando quindi i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista, come nella specie, esclusivamente nel ricoprire la carica di socio e legale rappresentante di una società.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1726/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso
CP_
Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.769,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c.
Catania, 12 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1726/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 11.07.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11 LUGLIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1726/2024 promossa da nato a [...] il [...] (C.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Massimo Di Paola presso il cui studio in
Vittoria nella Via Nino Bixio n.69/A, è elettivamente domiciliato
- ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA, rappresentato P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dagli Avv. Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schiliro' ed elettivamente domiciliato con i suddetti procuratori presso l' - Piazza della Repubblica n. 26 – Controparte_2
Catania
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva CP_ opposizione avverso l'Avviso di Addebito n.593 2023 00043169 83 000 reso dall' di
Catania per omesso versamento dei contributi alla gestione commerciante in riferimento agli anni 2021-2022 e precisamente dall'1/2021 al 12/2022: contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Commercianti per l'importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.4.559,10, notificatogli a mezzo racc. a.r. il 12.01.2024
Precisava di essere socio e legale rappresentante della società (P.Iva: CP_3
), con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania, con quota di P.IVA_2 partecipazione pari al 50% del capitale versato, e di versare alla gestione separata i compensi percepiti come amministratore di detta società come da cedolini (dic.2023 e Genn. 2024) emessi dalla società e come da co.co.co. amm, che produceva in CP_3 Pt_2 atti;
Precisava di essere anche socio e dipendente della società (P.Iva: Controparte_4
), con sede nella Via Principessa Iolanda n.23 a Catania, con quota di P.IVA_3 partecipazione pari al 50% del capitale versato, come da dipendente con contratto a Pt_2 tempo indeterminato del 21.09.18 e che detta società ne versa i relativi contributi alla gestione lavoratori dipendenti come da buste paga (dic. 2023 e Genn. 2024), che allegava in atti;
Precisava che, ancor prima di essere amministratore della società CP_3 costituita in data 8.01.2020 e con propria nomina in pari data, come da visura camerale aggiornata che produceva, era già dipendente a tempo indeterminato della società
(P.Iva: ), come da del 21.09.2018 che allegava in Controparte_5 P.IVA_3 Pt_2 atti, inquadrato come impiegato con CCNL scuola privata laica, con contratto di lavoro subordinato e che la predetta società ne versava già i relativi contributi alla gestione dipendenti. Precisava, quindi, di non svolgere alcuna attività lavorativa presso la società
e di ricoprire solo il ruolo di amministratore in quanto detta società dispone CP_3 di n.3 dipendenti, come da e Buste paga che allegava, precisava, quindi di non Pt_2 essere tenuto a pagare i contributi previdenziali della gestione commercianti essendo dipendete full-time (40 ore settimanali) con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società (P.Iva: e versando i contributi alle Gestione Controparte_4 P.IVA_3 lavoratori dipendenti, come da comunicazione e buste paga che produceva in atti;
Pt_2 precisava, pertanto, che la sola attività di amministratore della società CP_3 senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non può essere sufficiente a giustificare la sua iscrizione alla posizione commercianti;
richiamava a tal proposito l' Ordinanza del 27 gennaio 2021, n. 1759 con la quale la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di doppia posizione previdenziale relativamente ai soggetti, contemporaneamente soci e amministratori di s.r.l., precisando che lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda non è sufficiente a giustificare l'iscrizione all'IVS. Così come la qualifica di socio in una società di capitali può essere significativa dell'esercizio di diretta attività commerciale nell'azienda. Non essendo esclusa comunque la doppia iscrizione che permane al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 12, comma 11, D.L. n. 78/2010: rimanendo a carico dell' l'onere di dimostrare il tipo di partecipazione all'attività per giustificare CP_1
l'eventuale obbligo della doppia iscrizione.
Concludeva chiedendo: In via preliminare di disporre inaudita altera parte, la sospensione CP_ degli effetti dell'avviso di addebito n.593 2023 00043169 83 000 reso dall' di Catania almeno sino all'udienza di discussione;
Nel merito, previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti: dichiarare illegittimo e pertanto revocare l'avviso di addebito n. 593
2023 00043169 83 000 reso dall' di Catania di €.4.559,10, in subordine, nei caso in cui l'Avviso di addebito non risultasse del tutto infondato, accertare e dichiarare l'eventuale somma minor somma dovuta da parte della ricorrente;
Con vittoria, spese e competenze come per legge
CP_ Nessuno si costituiva per l' del quale, va pertanto dichiarata la contumacia, stante la regolare convocazione in giudizio da parte del ricorrente;
Con provvedimento del 1/03/2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo e con successivo provvedimento del 30/06/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione disponendo che l'udienza del 11 luglio 2025 fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 11.07.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo
24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 12.01.2024 (siccome documentato dall' ) e la data di deposito del ricorso 16.02.2024, il termine di 40 giorni risulta CP_1 rispettato
Ciò posto occorre richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”
L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla CP_1 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
La qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva grava sull'
. La suprema Corte ha affermato il principio per cui: in tema di riparto dell'onere della CP_1 prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente CP_1 che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Nel caso in esame il ricorrente sostiene di svolgere attività dipendente, a tempo indeterminato, della società ed ha, a tal fine, prodotto la Comunicazione obbligatoria Controparte_5
del 21.09.2018 nonché le buste paga emesse dalla predetta società in suo favore. Ha, Pt_2 inoltre prodotto la visura camerale della dalla quale risulta che sebbene lo stesso CP_6 sia socio e legale rappresentante la predetta società si avvale di 3 dipendenti di cui ha prodotto la comunicazione e la busta paga di gennaio 2024; Pt_2
Al contrario non è stata fornita dall' resistente, che ha ritenuto di non costituirsi, alcuna CP_1 prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti;
invero la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Nella fattispecie, difettando quindi i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista, come nella specie, esclusivamente nel ricoprire la carica di socio e legale rappresentante di una società.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1726/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso
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Condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.769,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c.
Catania, 12 LUGLIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011