Rigetto
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/05/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04160/2025REG.PROV.COLL.
N. 09785/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9785 del 2024, proposto da
BI RL GO, rappresentato e difeso dagli avvocati Erminio Mola, Ilda Beqo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM di LL Cremonese ed Uniti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marzia Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR DD LL, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lapo Pasquetti e Roberto AR Dall’Olmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 01002/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM di LL Cremonese ed Uniti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dal OM di LL e da AR DD LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Erminio Mola, Marzia Soldani e, in delega dell'avv. Lapo Pasquetti, l'avv. Roberto AR Dall'Olmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
a) si controverte sugli esiti delle elezioni del OM di LL ove è risultata vincitrice, per un solo voto di differenza, la candidata LL (lista n. 2 “Solidarietà Assistenza Servizi”) sull’odierno appellante GO (lista n. 1 “Amo LL e il suo territorio”);
b) quest’ultimo impugnava il verbale di proclamazione degli eletti allegando l’erronea dichiarazione di nullità di almeno tre schede elettorali in cui, pur essendo stato sempre indicato il nome dell’appellante quale candidato sindaco, sarebbe stato indicato il cognome sbagliato dei candidati consiglieri oppure sarebbero state espresse due preferenze (e non una sola);
c) di tali schede, pur puntualmente indicate in termini numerici e descrittivi (soprattutto sul piano dei relativi vizi di legittimità), anche a seguito di verificazione non è stata tuttavia trovata traccia alcuna;
d) il TAR Brescia, dopo avere rigettato le eccezioni di inammissibilità dell’amministrazione comunale e della controinteressata (le quali evidenziavano la natura esplorativa del gravame stesso) ha comunque deciso di vagliare, dietro ulteriore contestazione della originaria parte ricorrente (contestazione sollevata con memoria di udienza), due ulteriori schede che, sulla base di quanto appreso a seguito della ridetta verificazione, nel corso delle suddette operazioni elettorali erano state effettivamente dichiarate nulle. Più in particolare: in una prima scheda non erano stati riportati crocesegni per nessuna delle due liste avversarie ma soltanto il nome di due candidati appartenenti alla medesima lista (“Amo LL”) e rispettivamente inseriti in ciascuno dei riquadri delle due liste avversarie (“Amo LL” e “Solidarietà Assistenza Servizi”); in una seconda scheda vi era il crocesegno sulla lista dell’appellante (“Amo LL”) ma il nome del candidato consigliere, pur appartenente alla lista dell’appellante, era stato invece riportato nel riquadro della lista avversaria (“Solidarietà Assistenza Servizi”, quella ossia che ha poi vinto le elezioni). In entrambi i casi il TAR ha ritenuto che la volontà degli elettori non risultasse così “chiara e manifesta” nell’indicare l’appellante quale sindaco da eleggere. Il TAR rigettava altresì il ricorso incidentale della LL nella parte in cui la commissione elettorale non avrebbe considerato valido un voto il cui relativo segno grafico lambiva soltanto la suddetta lista n. 2 “Solidarietà Assistenza Servizi”;
e) la sentenza di primo grado ha formato oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stata colta la violazione dell’art. 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico enti locali) nonché dell’art. 57 del DPR n. 570 del 1960 (Testo unico elezione organi comunali): anche in ossequio al principio del favor voti , infatti, entrambe le schede di cui al punto che precede avrebbero dovuto essere ritenute non nulle ma validamente espresse in favore dell’odierno appellante il quale, per tale via, sarebbe così risultato il primo degli eletti alla carica di sindaco;
f) si sono costituiti in giudizio il OM di LL e la controinteressata LL (sindaco eletto) i quali, nel chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni, hanno peraltro sollevato appello incidentale (subordinato all’accoglimento dell’appello principale) in quanto il ricorso originario, pur formalmente specifico in quanto dettagliava il numero di schede contestate ed i relativi vizi circa la decisione di annullarle, si era rivelato a seguito di verificazione sostanzialmente esplorativo (dal momento che le tre schede indicate, per come descritte, non erano state in alcun modo rinvenute) e dunque concretamente diretto ad un complessivo riesame del voto. Operazione questa inammissibile per giurisprudenza costante (cfr. Plenaria n. 32 del 2014). Pertanto occorreva previamente accogliere, nella prospettiva dell’amministrazione e della controinteressata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado che è stata invece a sua volta rigettata dal TAR Brescia, e non procedere all’esame delle due schede di cui ai punti che precedono e la cui nullità, comminata dalla commissione elettorale, è stata appurata solo in seguito alla disposta verificazione;
g) alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 i difensori delle parti hanno rassegnato le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello è stato infine trattenuto in decisione.
Considerato che:
1. Le conclusioni del TAR – qui oggetto di appello da parte dello sconfitto GO – risultano pienamente condivisibili in quanto non si rientra in alcune delle ipotesi derogatorie di cui all’art. 57 del DPR n. 570 del 1960;
2. Queste ultime, in quanto eccezioni, debbono infatti essere suscettive di stretta interpretazione;
3. A tale riguardo, nessuna delle disposizioni in essa contenute prevede l’ipotesi del candidato inserito nel riquadro della lista avversaria (fattispecie questa che si registra per entrambe le schede vagliate dal TAR);
4. Si vedano, in particolare le disposizioni di cui al quinto e sesto comma della ridetta disposizione normativa secondo cui, in particolare:
4.1. “Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti” (quinto comma). Ipotesi normativa questa che, se da un lato si riferisce alla prima scheda la quale non riportava crocesegni per nessuna delle due liste avversarie, dall’altro lato se ne discosta in quanto la scheda stessa recava il nome di due candidati appartenenti alla medesima lista ma rispettivamente inseriti in ciascuno dei riquadri delle due liste avversarie (mentre l’ipotesi normativa di cui al predetto quinto comma comporta che le due preferenze siano comunque riportate all’interno del medesimo riquadro della stessa lista di appartenenza);
4.2. “Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati” (sesto comma). Ipotesi normativa questa che parimenti non può riferirsi alla seconda scheda la quale, giova rammentare, recava sì il crocesegno sulla lista dell’appellante ma il nome del candidato consigliere, pur appartenente alla lista dell’appellante, era stato invece riportato nel riquadro della lista avversaria;
5. La volontà dell’elettore, in entrambe le ipotesi partitamente descritte alla lettera d) delle premesse in fatto e sinteticamente ripetute al punto n. 4 del considerato in diritto, si è dunque manifestata in maniera tutt’altro che univoca, chiara e manifesta. A nulla valendo il fatto che vi sarebbe una maggioranza di elementi che depone a favore di una lista (nel caso di specie la n. 1 “Amo LL”) piuttosto che per un’altra (sempre nel caso di specie: lista n. 2 “Solidarietà Assistenza Servizi”): e ciò in quanto l’attribuzione del voto ad una lista in via sostanziale deve essere operata sulla base di elementi certi e non altrimenti interpretabili. In altre parole, una simile “attribuzione sostanziale” deve essere effettuata in base ad un criterio di unidirezionalità (degli elementi emersi) e non di semplice prevalenza . “Attribuzione sostanziale” che nel caso di specie si rivela impossibile dal momento che l’elettore, come appena visto, ha espresso la propria opzione in modo sempre alquanto contraddittorio, attraverso un voto sostanzialmente riferibile ad entrambe le liste con conseguente ingeneramento, in modo pressoché inevitabile, di una situazione di difficile decifrazione se non proprio di possibile confusione. In questa direzione si condividono dunque le conclusioni del giudice di primo grado secondo cui, in particolare: “l’espressione di voti di preferenza nei riquadri di due liste diverse non consente di ritenere intrinsecamente inequivoco il voto espresso” ;
6. Da quanto detto consegue il rigetto dell’unico motivo di appello.
Ritenuto pertanto di rigettare l’appello principale e di dichiarare conseguentemente improcedibili i due rispettivi appelli incidentali (entrambi espressamente formulati in linea subordinata all’accoglimento eventuale dell’appello principale).
Ritenuto infine di condannare la parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibili gli appelli incidentali.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00), oltre IVA e CPA e da corrispondere in favore di ciascuno dei due soggetti in questa sede costituiti (OM di LL e AR DD LL).
Manda alla segreteria per gli adempimenti di cui all’art. 131, comma 4, c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO