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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8506/2024, introdotta da
(SAN AN IN FIORE Parte_1
(CS), 08/06/1991) e Parte_2
(EGITTO, 10/01/1995),entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. PIETRO MARTINO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 [...]
, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_2
la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/11/2022 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(SAN AN IN FIORE (CS), Parte_1
08/06/1991) e Parte_2
(EGITTO, 10/01/1995), che hanno contratto Parte_2
matrimonio in Roma in data 13/11/2022 , trascritto nel Registro 3
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00820, Parte 1
, Serie 04, Anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18.3.2025
La giudice est. La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8506/2024, introdotta da
(SAN AN IN FIORE Parte_1
(CS), 08/06/1991) e Parte_2
(EGITTO, 10/01/1995),entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. PIETRO MARTINO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e Parte_1 [...]
, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_2
la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 13/11/2022 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: 2
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(SAN AN IN FIORE (CS), Parte_1
08/06/1991) e Parte_2
(EGITTO, 10/01/1995), che hanno contratto Parte_2
matrimonio in Roma in data 13/11/2022 , trascritto nel Registro 3
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00820, Parte 1
, Serie 04, Anno 2022, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18.3.2025
La giudice est. La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi