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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/08/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1471/ 2022 promosso da
C.F. , legale rappresentante pro- Parte_1 CodiceFiscale_1
tempore della , rappresentato e difeso Parte_2
dagli Avv.ti Michelangelo Gaudesi e Barbara Ioppolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Barbara Ioppolo in Palermo, Via Delle
Alpi n. 7, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
pag. 1 RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione n. OI-000093196 notificata in data 04.05.2022
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 23.05.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000093196, notificata il 04.05.2022,
emessa dall' con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € CP_1
19.500,00, nonché avverso gli atti di accertamento prot. n. CP_1
5502.02/05/2017.0038120 e prot. n. 5502.02/05/2017.0038121, richiamati CP_1
nella predetta ordinanza, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L.
12.09.1983 n. 463 convertito in L. 12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta.
pag. 2 Chiedeva l'annullamento dell'atto opposto per vari motivi tra cui l'inesistenza della contestazione, la prescrizione e la decadenza per violazione dell'art. 14 L.
689/1981.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata pag. 3 dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
Tanto premesso nel presente giudizio l' resistente, rimasto contumace, non CP_1
ha provato le contestazioni sollevate a carico della parte ricorrente.
In passato, vigeva la norma speciale dell'art. 23 comma 6 L. 689/81, ai sensi della quale “Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.”. L'attribuzione al giudice di disporre anche d'ufficio qualsiasi mezzo di prova egli ritenesse necessario implicava l'evidente sottrazione alle parti della disponibilità della prova, a causa – presumibilmente
– degli interessi preminentemente pubblici che caratterizzano la materia, per cui non poteva nemmeno configurarsi una decadenza delle parti stesse in relazione ai mezzi istruttori. In questi sensi era orientata la giurisprudenza, secondo la quale si rinviene “nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti” (Cass. Sez. Lav.
29/11/2005 n. 25945, Cass. 18/10/1997 n. 10197).
pag. 4 Oggi l'art. 6 co. 1 D.Lgs. 150/11 ha previsto che alle controversie di cui all'art. 22
L. 689/81 si applichino le norme del rito del lavoro.
L' che ha irrogato la sanzione non si è costituito, né ha prodotto a propria CP_1
difesa idonea documentazione per confutare l'assunto di parte ricorrente,
pertanto, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11,
ai sensi del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione sembra codificare il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato: “Nel
procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è
onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (ex plurimis Cassazione civile, sez. II
, 03/03/2011, n. 5122).
Nel caso di specie parte opponente eccepisce la decadenza ai sensi dell'art 14 l.
n. 681/1989 che recita “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la
pag. 5 contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Secondo il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema
Corte “In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione
immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale
collocare il dies a quo del termine previsto dall' articolo 14, comma 2, della legge n. 689
del 1981 , per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui
viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il
rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato
tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata,
ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla
necessità di tale acquisizione e valutazione.” (così Cassazione civile, sez. II,
11/05/2022, n. 14862).
In particolare, l'opponente eccepisce che nessuna contestazione e nessun verbale di accertamento sono stati mai notificati nei termini di cui alla citata norma. Era onere dell' provare la notifica degli anzidetti atti e la CP_1
sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa.
pag. 6 Stante la mancata costituzione in giudizio è evidente che l' non ha CP_1
adempiuto l'onere in questione.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e l'ordinanza ingiunzione n. OI-000093196, notificata il 04.05.2022, emessa dall' in data CP_1
30.03.2022 con cui è stato richiesto il pagamento della somma di € 19.500,00, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463 convertito in L.
12 settembre 1983 n. 638 (omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali) e/o delle trattenute e delle sanzioni in misura ridotta, va annullata per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano in favore del CP_1
ricorrente come in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-000093196, notificata il 04.05.2022,
emessa dall CP_1
pag. 7 - condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese in data 2 agosto 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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