TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7434 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
[...]
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GARGIULO
CECILIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Crispi, n. 111;
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. GARGIULO CECILIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Crispi, n. 111;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/04/2025, e Parte_1 _1
, premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il
[...]
1 04/06/2014, e che dalla loro unione era nato il figlio Per_1 nato a [...] il [...]), riferendo che tra le parti era
[...] intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cron.
4901/2022 del Tribunale di Napoli del 17/06/2022 reso nel procedimento RG 9045/2022, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
04/06/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I sig.ri e liberamente ed espressamente, Parte_1 Controparte_1 consentono al loro divorzio con l'obbligo del mutuo rispetto e con l'obbligo reciproco di comunicarsi, per iscritto, il luogo della propria residenza e/o domicilio ed ogni variazione relativa. La sig.ra _1 manterrà la sua residenza in Napoli alla Via Scipione Bobbio n.15, mentre il sig. trasferirà la sua residenza in Napoli alla Via Italo Pt_1
Calvino n.18
2. L'immobile, con relativo arredo, adibito a casa coniugale, sito in
Napoli alla Via Scipione Bobbio n.15, resta nella disponibilità della sig.ra la quale continuerà ad abitarla in uno al figlio Controparte_1 minore.
3. Tutti gli oneri inerenti alla casa familiare, come canone locazione, fruizione dell'energia elettrica, idrica, gas e utenza telefonica rimarranno ad esclusivo ed integrale carico della signora _1
.
[...]
4. Il figlio minore, in ossequio a quanto disposto Persona_1 dall'art. 337 e s.s. c.c. resta affidato in modo condiviso ad entrambi i
2 genitori con l'impegno da parte di ambedue di allevarlo, educarlo ed istruirlo e dandosi atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del minore saranno discusse e concordate dai genitori.
Entrambi i genitori, dunque, resteranno pieni titolari della responsabilità genitoriale e del relativo esercizio riguardo alle decisioni di maggiore interesse per il figlio circa la sua istruzione, educazione e salute. Quanto all'esercizio dell'ordinaria amministrazione della vita quotidiana del figlio i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione dello stesso presso i rispettivi domicili.
I signori e nel dichiararsi pienamente autosufficienti _1 Pt_1 rinuncia a qualsivoglia domanda l'uno nei confronti dell'altra.
I genitori propongono il seguente Piano Genitoriale
5. Al fine di meglio contemperare le esigenze del minore e assicurargli la possibilità d'incontri frequenti con entrambi i genitori, garantendogli un valido rapporto affettivo con ciascuno di essi, le parti convengono che il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di seguito indicate. frequenta il quarto anno Istituto Persona_1
Augusto Righi, indirizzo informatico e va in palestra quale attività sportiva cui prestano consenso i genitori, pagando le relative spese al
50%.
a) Il sig. potrà tenere con sé il figlio ogni qualvolta gli sarà Pt_1 possibile, previo tempestivo accordo con la moglie e compatibilmente con le esigenze di vita del minore, così come è già prassi familiare per cui vi sono tempi paritari di permanenza. Data l'età raggiunta il padre prenderà anche accordi diretti con il figlio.
Comunque, il sig. potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi la Pt_1 settimana: il martedì ed il giovedì, dalle ore 15,45 alle ore 20.30 (ore
21.00 allorquando il giorno successivo non è un giorno scolastico per il minore), riaccompagnandolo a casa dalla madre. Resta inteso fra le parti che i genitori collaboreranno affinché si possa recuperare il tempo con in caso di impedimento giustificato per i Persona_1 genitori o di impegni di particolare rilevanza per il minore.
3 In particolare, il signor preleverà il figlio presso la casa coniugale Pt_1
e si occuperà di accompagnarlo alle varie attività che lo stesso pratica, se coincidenti con i giorni sopra indicati.
b) a settimane alterne, il padre potrà avere il figlio con sé dalle ore
19,00 del venerdì fino alle ore 20.30 della domenica riaccompagnando il figlio presso la casa coniugale.
I genitori nell'interesse del figlio e al fine di Persona_1 privilegiare la continuità affettiva con entrambi, si dichiarano disponibili ad effettuare cambi di giorni e/o dei weekend in caso di necessità o di urgenza.
Nella settimana in cui il figlio minore non resterà Persona_1 con il papà per il weekend, il padre lo terrà con sé per due pernotti infrasettimanali che i genitori concorderanno di volta in volta, con obbligo del padre di riaccompagnarlo a scuola il giorno successivo.
c) durante le vacanze estive, lo terrà con sé per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto di ciascun anno. Detto periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 10.00 del 24 dicembre alle ore 11.00 del 26 dicembre o dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle ore 11.00 del 2 gennaio secondo il criterio dell'alternanza. Ad anni alterni i giorni del 5 e 6 gennaio.
e) durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno della Santa
Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 20.30 o il giorno di lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle ore 21,00;
f) il minore trascorrerà il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa della mamma con la madre ed il giorno del compleanno, dell'onomastico e della festa del papà con il padre. Resta inteso fra le parti che le ricorrenze relative i genitori avranno la prevalenza sul calendario come sopra formulato, con facoltà dell'altro genitore di recuperare il tempo ceduto al primo week end successivo l'evento in calendario.
g) il minore trascorrerà, inoltre, il giorno del proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori, in alternativa ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
4 h) in merito alle altre festività e precisamente: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, il minore le trascorrerà con il padre o con la madre in base al criterio dell'alternanza.
I genitori potranno concordare ogni variazione si rendesse maggiormente rispondente alle esigenze del minore nonché alle abitudini sino ad ora invalse.
6. Entrambi i genitori s'impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra il minore e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento al figlio.
7. Il signor e la sig.ra hanno l'obbligo di comunicare Pt_1 _1 sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'uno dell'altro eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore.
8. Il padre potrà sentire il figlio tutti i giorni, in orario pomeridiano. Lo stesso valga per la madre quando il figlio minore Persona_1 sarà con il papà.
9. È altresì obbligo dei genitori informarsi reciprocamente e tempestivamente sulle condizioni di salute del minore. Nel caso in cui il piccolo si dovesse ammalare nei giorni di Persona_1 permanenza presso il padre, il sig. ontatterà tempestivamente la Pt_1 sig.ra ed entrambi concorderanno le decisioni da adottarsi _1 per la cura del minore e valuteranno, nell'interesse esclusivo del minore il luogo dove lo stesso resterà durante il periodo della malattia.
In caso di malattia rilevante e/o prolungata oltre i sette giorni, il genitore presso il quale il bambino si trova permetterà al genitore che in quel momento non l'abbia con sé, di far visita al figlio nel domicilio in cui si trova. In ogni caso sarà consentito al genitore che in quel periodo non lo ha con sé il recupero dei giorni a seconda del domicilio in cui si trova il minore in caso di malattia.
10. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi, con largo anticipo, date ed eventi importanti riguardanti il figlio in modo da essere presenti entrambi all'evento. Ad esempio, informarsi su recite scolastiche, saggi a scuola, o su eventuali malattie, visite
5 specialistiche o quant'altro necessario alla funzione genitoriale o che possa richiedere la presenza anche dell'altro genitore, che ha diritto di assistervi e ciò anche a mezzo di messaggi telefonici e/o email, garantendo in ogni caso la conoscenza degli indicati eventi.
11. il signor orrisponderà per il mantenimento del figlio l'importo Pt_1 complessivo di euro 400,00 mensili (quattrocento/00) anche in virtù dell'età di e del tempo paritario di permanenza, Persona_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo dovrà essere versato entro il giorno 11 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente della signora il cui IBAN è già _1 noto al sig. Le parti convengono che il mantenimento ordinario Pt_1 stabilito include:
• vitto
• mensa scolastica
• abbigliamento (compresi i cambi da dare al padre quando è con lui)
• spese ordinarie per la cura della persona (es. taglio capelli)
• medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali)
• spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, corsi di lingua organizzati dalla scuola frequentata.
12. I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie previamente concordate che individuano in:
• iscrizione e rette di scuole private
• campi scuola estivi o invernali (es. ludoteca durante il periodo natalizio) solo se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestiva alternativa;
ripetizioni;
• viaggi di istruzione organizzati dalla scuola non in ambito giornaliero;
• corsi di informatica, corsi di lingua straniera;
6 • spese per attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura;
• spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(motorino, mini car)
• spese sanitarie urgenti non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche per quanto non coperto dal SSN, visite specialistiche (in tal caso concorderanno anche la scelta dello specialista) necessarie.
• feste concordate tra i genitori per ricorrenze relative al figlio.
13. In riferimento alle spese da concordare i genitori convengono e si impegnano come segue:
• il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via e-mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare le esigenze del figlio
• Il genitore che riceve la richiesta s'impegna a rispondere entro il termine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
• La mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato.
La documentazione fiscale delle spese effettuate nell'interesse del figlio deve essere a lui intestata ai fini della corretta deducibilità della stessa.
14. I genitori contribuiranno ciascuno al 50% per le spese straordinarie da non concordare, e che saranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione giustificativa, in quanto ritenute nell'interesse del figlio che individuano in:
• libri scolastici e dotazione scolastica iniziale;
• spese mediche aventi carattere d'urgenza.
7 La documentazione fiscale delle spese effettuate nell'interesse del figlio deve essere a lui intestata ai fini della corretta deducibilità della stessa.
16. Per tutto quanto non previsto nel presente ricorso verranno applicate le norme vigenti in materia ed in ogni caso per le spese extra assegno quelle indicate nel protocollo di intesa Tribunale di
Napoli/COA Napoli del 7.3.2018, tenuto conto delle abitudini di vita del minore, nonché delle scuole abitualmente frequentate.
17. I sig.ri e si impegnano al compimento di tutte le Pt_1 _1 formalità richieste dalla legge per il rilascio del rispettivo documento valido per l'espatrio.
18. Le spese legali del presente procedimento rimarranno integralmente compensate tra le parti. Le parti rinunziano alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.0.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 04/06/2014 (atto n. 58, parte I, s. sez.
8 A, reg. Atti Matrimonio anno 2014);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/7/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
9