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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5099/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GALVANO AGATA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/04/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 maggio 2022 ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di intimazione n. 29620229005862641000 notificato l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 3.866,51 a titolo di contribuzione previdenziale
1 in favore dell' per l'anno 2008 con riferimento alla gestione separata (cfr. ricorso per la CP_2 compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Con la memoria di costituzione depositata il 3 ottobre 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_2 ricorso, dando atto, tuttavia, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6 aprile 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta avversaria, ma ha domanda la condanna dell' al CP_2 rimborso delle spese di lite per la regola della cd. soccombenza virtuale.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata viste le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con l'avviso di intimazione oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l' in ossequio al principio CP_2 della cd. soccombenza virtuale, va condannato a rifondere quelle sostenute da controparte per l'introduzione della causa, da liquidarsi, però, come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione della pregevole condotta processuale tenuta dal resistente). Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese giudiziali tra e Controparte_3 le altre parti in causa;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2 Parte_1 liquidano complessivamente in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5099/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. GALVANO AGATA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore;
- resistente contumace –
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_2 P.IVA_2
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 07/04/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 maggio 2022 ha proposto opposizione, Parte_1 chiedendone l'annullamento, avverso l'avviso di intimazione n. 29620229005862641000 notificato l'11 maggio 2022 con cui l' ingiungeva il Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 3.866,51 a titolo di contribuzione previdenziale
1 in favore dell' per l'anno 2008 con riferimento alla gestione separata (cfr. ricorso per la CP_2 compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1 costituita, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Con la memoria di costituzione depositata il 3 ottobre 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_2 ricorso, dando atto, tuttavia, che visto l'intervenuto sgravio possa dichiararsi cessata la materia del contendere (cfr. memoria).
Con le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 6 aprile 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta avversaria, ma ha domanda la condanna dell' al CP_2 rimborso delle spese di lite per la regola della cd. soccombenza virtuale.
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata viste le convergenti richieste delle parti e l'intervenuto l'annullamento in corso di causa dei crediti richiesti con l'avviso di intimazione oggetto del presente giudizio.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, l' in ossequio al principio CP_2 della cd. soccombenza virtuale, va condannato a rifondere quelle sostenute da controparte per l'introduzione della causa, da liquidarsi, però, come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi (in considerazione della pregevole condotta processuale tenuta dal resistente). Tra il concessionario e le altre parti in causa, invece, le spese vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
nella contumacia dell' , Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
dispone la compensazione delle spese giudiziali tra e Controparte_3 le altre parti in causa;
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2 Parte_1 liquidano complessivamente in € 1.043,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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