Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento denominato Riservata Amministrativa emesso dall'area 1bis antimafia in data 23/10/2022 prot. n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, sig. -OMISSIS- è un imprenditore individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
Su richiesta del Comune di -OMISSIS-, il Prefetto della -OMISSIS- ha emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2021, l’informazione antimafia prot. n. -OMISSIS-, notificata alla parte il 4.11.2022 (doc. 1 parte ricorrente).
A comporre il quadro indiziario del rischio di permeabilità mafiosa, ad avviso della Prefettura, depongono i seguenti elementi:
- l’imputazione dello stesso -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato di riciclaggio;
- la circostanza che fino al mese di agosto dell’anno 2021 costui è stato amministratore unico e socio, unitamente alla madre, -OMISSIS-, della società -OMISSIS- s.r.l., già sottoposta a sequestro, nella quale, in data 12.07.2020, in occasione di controllo dei militari dell’Arma dei Carabinieri, è stata riscontrata la presenza del padre pregiudicato del ricorrente, -OMISSIS-, intento a prestare la propria collaborazione;
- l’applicazione al ricorrente da parte del -OMISSIS-, con provvedimento n. -OMISSIS-, della misura del sequestro di beni riconducibili al predetto padre, -OMISSIS-; misura che ha riguardato pure la madre e il fratello del ricorrente, -OMISSIS-, e che ha investito anche le quote della predetta s.r.l.;
- i numerosi precedenti giudiziari e di polizia del padre, -OMISSIS-, già sottoposto a misure di prevenzione personale, nonché condannato dalla Corte d’Appello di Catania per il reato di associazione di tipo mafioso, nel 2001 e di nuovo nel 2020, ritenuto contiguo al clan dei “-OMISSIS-” e con condanne per altri reati (quali: rapina, sequestro di persona, violenza a pubblico ufficiale).
Richiamati, quindi, gli esiti della riunione del Gruppo Informativo Antimafia, del 7.7.2022, e gli indirizzi giurisprudenziali in materia, l’informativa conclude per la ritenuta sussistenza di “un complesso reticolo di non occasionali collegamenti e rapporti fra il legale rappresentante dell’impresa in parola ed i suoi stretti familiari con soggetti collegati/vicini/condizionabili/contigui o appartenenti ad organizzazioni criminali mafiose, tale da far ritenere la ditta individuale -OMISSIS- di -OMISSIS- esposta al rischio di infiltrazioni e condizionamento mafiosi”. Al riguardo si aggiunge, inoltre, che “la circostanza che il padre, -OMISSIS- sia stato visto collaborare alle attività del figlio -OMISSIS-, unitamente al sequestro dei beni di famiglia che ha coinvolto anche quest’ultimo, induce a ritenere plausibile la sussistenza di un’unica regia familiare dedita anche alla gestione dell’impresa in argomento” (doc. 1 cit., pag. 7).
Nell’informazione in oggetto vengono, quindi, esposte le ragioni di deroga al preavviso d’informativa di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. 159/2011.
Avverso il predetto provvedimento è insorto il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- che, con ricorso notificato il 3.1.2023 e depositato il 30.1.2023 ne ha chiesto l’annullamento per i motivi così testualmente rubricati:
I) Mancata, carente, inadeguata, falsa, erronea istruttoria con conseguente vizio e violazione di legge per non aver la prefettura tenuto in alcun modo conto dei provvedimenti di archiviazione, assoluzione e revoca delle misure adottate in danno di -OMISSIS- .
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la lettura parziale e non aggiornata dei dati rinvenienti dai procedimenti penali di cui in narrativa, rilevando, in proposito, che quello che lo vedeva imputato per riciclaggio, si è concluso con esito assolutorio per effetto di sentenza n. -OMISSIS- (e, dunque, in epoca antecedente all’adozione dell’informativa: doc. 3) e che la misura di sequestro –che includeva anche le quote della società -OMISSIS-- è stata revocata con provvedimento della -OMISSIS- del 18.11.2021. Sicché la prognosi del rischio infiltrativo si fonderebbe sull’esclusivo rapporto parentale con il padre, non ulteriormente caratterizzato; ciò, peraltro, in assenza di controindicazioni specificamente riferibili allo stesso ricorrente.
II) Errata, sviata, falsa, mancata applicazione di legge per omesso invio della comunicazione di cui all’art. 21 octies della legge 241/90 con omessa indicazione del responsabile del procedimento amministrativo e dei funzionari o incaricati di trattazione della pratica.
Con il secondo motivo si censura la violazione delle garanzie partecipative sotto il duplice profilo dell’omessa comunicazione del c.d. preavviso di informativa e della mancata indicazione del responsabile del procedimento.
III) Omessa allegazione del contenuto della determinazione contenente il giudizio di cui alla riunione del gruppo informativo antimafia della -OMISSIS- ed omessa allegazione della relazione dei militari dell’arma.
La misura sarebbe, altresì, illegittima per l’omessa allegazione del verbale della seduta del Gruppo Informativo Antimafia della -OMISSIS- del 7.7.2022 e degli altri atti ad essa propedeutici.
IV) Pressappochezza, superficialità, mancata prova dell’esistenza di collaborazione o infiltrazione di -OMISSIS- nell’attività lavorativa del di lui figlio.
La motivazione del provvedimento sarebbe incoerente laddove ha ritenuto l’episodica presenza del padre nei locali della società amministrata dal figlio come sintomatica di un rapporto di collaborazione.
V) Carenza degli elementi di specificità ed idoneità con conseguente assenza del requisito della potenziale infiltrazione ed assenza di discrezionalità a fronte di palese mero arbitrio.
I riferimenti giurisprudenziali a corredo della motivazione sarebbero sterotipati e disancorati dal concreto contesto fattuale.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che, con documenti e memoria, ha controdedotto alle tesi ricorsuali chiedendone il rigetto.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Il ricorso è infondato per quanto appresso si espone.
In assenza di espressa graduazione dei motivi di ricorso, il collegio prende le mosse dalle censure di ordine sostanziale compendiate nel primo, quarto e quinto mezzo di gravame, in quanto attinenti ai presupposti stessi per l’esercizio del potere, e che, per connessione logico-argomentativa, possono trattarsi congiuntamente.
Giova ricordare che, per la sua natura preventiva, l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo d’infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo dev’essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa. Gli elementi sintomatico-presuntivi vanno considerati in modo unitario, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con altri (così, ex multis, Cons. Stato sez. III, 04/03/2025, n. 1800).
Mentre alcuni di tali elementi sono tipizzati dall’ordinamento (cfr. art. 84, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011), altri, “a condotta libera”, sono rimessi al prudente e motivato apprezzamento dell’autorità amministrativa, che “può” desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa dalle circostanze di cui all’art. 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011.
Al fine di garantire un’applicazione costituzionalmente compatibile dell’istituto e nell’ottica di coniugare le esigenze di prevenzione antimafia con le altrettanto rilevanti esigenze di certezza e legalità, la giurisprudenza ha compiuto uno sforzo “tassativizzante”, enucleando un catalogo aperto di situazioni “indice” o “spia” dell’infiltrazione, tra le quali: a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale; b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, siano però sintomatici della contaminazione mafiosa; c) i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”; d) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza o amicizia (Cons. Stato, sez. III, 3.5.2016, n. 1743 nonché T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 18.3.2025 n. 943).
Gli evidenziati tratti di discrezionalità che connotano la valutazione del Prefetto implicano che la stessa diviene sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (v. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 3.11.2022, n. 9558).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, il provvedimento impugnato resiste alle critiche ricorsuali.
Nella specie, riguardo al fenomeno di collegamento parentale/imprenditoriale, la giurisprudenza ha ancora chiarito che:
- quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, secondo l’indicata logica probabilistica, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;
- nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;
- una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della “famiglia”, sicché in una “famiglia” mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del “capofamiglia” e dell’associazione;
- hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 aprile 2018, n. 3; Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2019 n. 4431; Consiglio di Stato sez. III, 16/05/2023, n. 4856).
Nel caso di specie, l’Autorità prefettizia ha rappresentato:
- i rilevanti precedenti giudiziari del padre del ricorrente, sig. -OMISSIS-: reiteratamente condannato per associazione di tipo mafioso e altre fattispecie di delitto nonché ritenuto collegato al clan dei -OMISSIS-;
- l’esistenza di un intreccio di relazioni parentali e cointeressenze disvelata dal provvedimento di sequestro che ha coinvolto la società -OMISSIS- s.r.l. -operante nel medesimo segmento di mercato dell’impresa individuale del ricorrente- di cui quest’ultimo era amministratore unico e socio unitamente alla madre, nell’ambito di una misura cautelare che ha interessato anche il fratello del ricorrente e inciso su beni ritenuti riconducibili al padre;
- la presenza dello stesso sig. -OMISSIS- nei locali dell’impresa del figlio, intento a collaborare nelle attività aziendali, rilevata all’esito di un controllo casuale eseguito da personale dell’Arma dei Carabinieri.
Valutati nella loro globalità, tali elementi indiziari rendono verosimile, alla stregua dell’indicato criterio probabilistico, la prospettazione nell’informativa di una “regia familiare” dell’impresa e del pericolo di esposizione a condizionamenti illeciti attraverso la figura del padre del ricorrente.
Non depone in contrario il rilievo della revoca del richiamato provvedimento di sequestro, per pronuncia della -OMISSIS- del 18.11.2021, atteso che, nell’economia della prognosi del rischio infiltrativo, la valorizzazione di quella misura discende non dall’evenienza penale in sé considerata, ma proprio perché essa ha rivelato la convergenza d’interessi economici e il comune coinvolgimento di tutti i componenti del nucleo familiare nella gestione di una società operante nel medesimo settore merceologico dell’impresa individuale del ricorrente.
D’altra parte, l’art. 84, comma 3, D.lgs. n. 159/2011 riconosce quale elemento fondante dell’informazione antimafia la sussistenza di "eventuali tentativi" di infiltrazione mafiosa "tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate". Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di queste ad influenzare la gestione dell’impresa sono all’evidenza tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (così Cons. Stato, Sez. III, 31.3.2023, n. 3338).
Ne deriva che gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione.
Nell’indicato contesto, la circostanza della rilevata presenza del padre nei locali dell’impresa del figlio (e colto nel prestare la sua collaborazione nell’attività d’impresa) assume pregnanza non isolatamente considerata, ma in quanto innestata nella base istruttoria contestualmente esaminata dal Prefetto, fornendo ulteriori e decisivi elementi di conferma circa la connotazione del rapporto tra padre e figlio come non circoscritto al mero dato anagrafico e parentale e caratterizzato da cointeressenze e reciproca solidarietà.
Del resto, è lo stesso ricorrente a ritenere “ normale, naturale e addirittura intuitivo che un padre possa far visita al figlio presso l’abitazione o l’attività lavorativa dopo lunghi periodi di assenza ” (memoria del 21.1.2025, pag. 2).
In definitiva il collegio reputa che il provvedimento impugnato non sia affetto da illogicità, irrazionalità o irragionevolezza né carente sul piano motivazionale, in quanto facente leva su un congruo quadro indiziario da cui la Prefettura ha potuto desumere, all’esito di un coerente tracciato inferenziale, il pericolo dell’esposizione dell’impresa a illecite pressioni mafiose.
B) Destituite di fondamento risultano anche le doglianze, svolte nel secondo e terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta vizi di ordine procedimentale.
Per condiviso indirizzo giurisprudenziale, l’art. 92, comma 2 bis, D.lgs. n. 159 del 2011 non è violato qualora la P.A. abbia effettivamente ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; talché, ad un esame congiunto, queste abbiano ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile sarebbe stata verosimilmente pregiudizievole per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia, alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame (Cons. Stato, sez. III, 10.5.2024 n. 4206).
Nel caso di specie, il Prefetto ha dato conto delle ragioni che consigliavano l’omissione della partecipazione procedimentale, nella motivazione del provvedimento, rinvenute, per un verso, nel ravvisato carattere strutturale e non occasionale di asservimento dell’impresa agli interessi criminali e, per altro verso, nell’esigenza di estromettere con urgenza l’impresa dal perimetro dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, onde preservare il regolare funzionamento delle dinamiche concorrenziali e prevenire minacce all’ordine pubblico (doc. 1 di parte ricorrente, pag. 7).
Inoltre, sebbene, allo stato, si registri in giurisprudenza un contrasto d’indirizzi riguardo all’estensione anche al procedimento ex art. 92 D.lgs. 159/2011 del regime dei vizi non invalidanti disciplinato dall’art. 21 octies comma 2, Legge n. 241/1990 (per la tesi affermativa: Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2024, n. 6111; Id. 28 maggio 2024 n. 4716; per la tesi negativa: Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024 n. 8390), nondimeno la necessità di un’interpretazione sostanzialistica del c.d. preavviso d’informativa implica che il privato non possa comunque limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, dovendo quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi e di giudizio che avrebbe introdotto nel procedimento o le misure di self cleaning che avrebbe proposto ove regolarmente preavvisato.
A tale onere risulta, di contro, essersi sottratto il ricorrente, il quale assume, invece, che la mancata comunicazione preventiva “ sia ipso facto prova della violazione del diritto di difesa ” ed ancora che “ la possibilità di instaurare un sano contraddittorio avrebbe consentito al diretto interessato di produrre atti, documenti ed informazioni che, di certo, avrebbero portato a diversa considerazione o, a parità di provvedimento interdittivo, a non pervenire alla situazione da ultimo delineatasi ”, senza tuttavia altrimenti circostanziare i concreti contenuti del suo contributo istruttorio.
Sotto altro profilo, la mancata indicazione del nominativo del responsabile del provvedimento costituisce, nel difetto di prova di un concreto pregiudizio, una semplice irregolarità, non idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento finale, trovando, applicazione la norma suppletiva di cui all’art. 5, comma 2, Legge n. 241/1990, secondo cui, in difetto di tale designazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 2.5.2024 n. 1475).
Infine, l’omessa allegazione dei verbali dell’adunanza del gruppo informativo antimafia non incide sulla legittimità del provvedimento, posto che, nel caso di motivazione per AT , la disponibilità dell’atto cui fa riferimento l’art. 3 della l. n. 241/1990 deve essere intesa “nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1.2.2023, n. 738).
In definitiva, da quanto precede, il ricorso dev’essere respinto, siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento al Ministero dell’Interno delle spese di lite, complessivamente liquidate in Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori ed oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare, anche in via indiretta, il ricorrente e ogni altra persona fisica menzionata nella sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.