TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/12/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2263/2025 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASAMORATA Parte_1 P.IVA_1
CARLOTTA, (c.f. ) ed avv. VANDINI MARINA ed elettivamente domiciliati C.F._1 in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest'ultime
RICORRENTE
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARASCA CP_1 C.F._2
GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 9,41 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CASAMORATA e VANDINI oggi sostituite dall'avv. Parte_1
GE EV per on l'avv. Gabriele Marasca CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,47 sospende la trattazione del fascicolo per al tri calendarizzati.
Ad ore 12,26 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15.07
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASAMORATA Parte_1 P.IVA_1
CARLOTTA, (c.f. ) ed avv. VANDINI MARINA ed elettivamente domiciliati C.F._1 in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest'ultime RICORRENTE
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARASCA CP_1 C.F._2
GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte RICORRENTE evocava in giudizio la sig.
[...] affinché l'intestata Autorità Giudiziaria accogliesse le seguenti conclusioni: “….dichiarare, a CP_1 tutti gli effetti di legge, la figlia (c.f.: ), nata a [...]_1 C.F._2 l'8.4.1959 e residente in [...] erede puro e semplice della de cuius signora
(c.f.: nata a [...] il [...], e Persona_1 C.F._4 deceduta in data 9.1.2023 a Jesi (AN);”
Si costituiva la resistente, contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso ex adverso introitato siccome infondato, essendo il preteso credito non azionabile dalla ricorrente e pertanto quest'ultima non risulta legittimata alla proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza dopo telegrafica discussione orale la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Quanto alla legittimazione attiva in capo alla ricorrente la stessa non documenta nel ricorso così come proposto la provenienza del credito, limitandosi ad un elenco di passaggi e di cessioni varie, senza però tempestivamente provare documentalmente, com'era suo onere ex art. 2697 cc, la fondatezza di quanto affermato e la titolarità del credito azionato, tentando sino alla fine il deposito irrituale e comunque non autorizzato, nonché tardivo di documentazione integrativa persino in allegato alle brevissime note conclusive finali.
Orbene, tenuto conto però di quanto asserito da parte resistente che “In realtà, il decreto ingiuntivo indicato nel ricorso e risalente al lontano 2008 è stato emesso nei confronti di
[...]
Sempre nel 2008, è stato dichiarato il fallimento della Parte_2 Parte_2
e del socio accomandatario , fallimento chiuso Parte_2 Parte_2 CP_1 con provvedimento del 22.04.2021. (come da allegata sentenza doc. 3)”e che in atti non v'è prova - che dev'essere rigorosamente documentale e prodotta tempestivamente, nonché ritualmente acquisita - che la ricorrente sia titolare del credito azionato.
Da ciò ne discende che la domanda andrà rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2263/2025 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASAMORATA Parte_1 P.IVA_1
CARLOTTA, (c.f. ) ed avv. VANDINI MARINA ed elettivamente domiciliati C.F._1 in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest'ultime
RICORRENTE
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARASCA CP_1 C.F._2
GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 9,41 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. CASAMORATA e VANDINI oggi sostituite dall'avv. Parte_1
GE EV per on l'avv. Gabriele Marasca CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,47 sospende la trattazione del fascicolo per al tri calendarizzati.
Ad ore 12,26 previa riapertura del verbale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza.
Verbale chiuso alle ore 15.07
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CASAMORATA Parte_1 P.IVA_1
CARLOTTA, (c.f. ) ed avv. VANDINI MARINA ed elettivamente domiciliati C.F._1 in indirizzo telematico, presso e nello studio di quest'ultime RICORRENTE
e
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. MARASCA CP_1 C.F._2
GABRIELE, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso e nello studio di quest'ultimo
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte RICORRENTE evocava in giudizio la sig.
[...] affinché l'intestata Autorità Giudiziaria accogliesse le seguenti conclusioni: “….dichiarare, a CP_1 tutti gli effetti di legge, la figlia (c.f.: ), nata a [...]_1 C.F._2 l'8.4.1959 e residente in [...] erede puro e semplice della de cuius signora
(c.f.: nata a [...] il [...], e Persona_1 C.F._4 deceduta in data 9.1.2023 a Jesi (AN);”
Si costituiva la resistente, contestando la domanda e chiedendone il rigetto e così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso ex adverso introitato siccome infondato, essendo il preteso credito non azionabile dalla ricorrente e pertanto quest'ultima non risulta legittimata alla proposizione del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza dopo telegrafica discussione orale la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 3 La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Quanto alla legittimazione attiva in capo alla ricorrente la stessa non documenta nel ricorso così come proposto la provenienza del credito, limitandosi ad un elenco di passaggi e di cessioni varie, senza però tempestivamente provare documentalmente, com'era suo onere ex art. 2697 cc, la fondatezza di quanto affermato e la titolarità del credito azionato, tentando sino alla fine il deposito irrituale e comunque non autorizzato, nonché tardivo di documentazione integrativa persino in allegato alle brevissime note conclusive finali.
Orbene, tenuto conto però di quanto asserito da parte resistente che “In realtà, il decreto ingiuntivo indicato nel ricorso e risalente al lontano 2008 è stato emesso nei confronti di
[...]
Sempre nel 2008, è stato dichiarato il fallimento della Parte_2 Parte_2
e del socio accomandatario , fallimento chiuso Parte_2 Parte_2 CP_1 con provvedimento del 22.04.2021. (come da allegata sentenza doc. 3)”e che in atti non v'è prova - che dev'essere rigorosamente documentale e prodotta tempestivamente, nonché ritualmente acquisita - che la ricorrente sia titolare del credito azionato.
Da ciò ne discende che la domanda andrà rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.809,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3