Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
Parere definitivo 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10220 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10220/2025REG.PROV.COLL.
N. 01153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2023, proposto dalla signora IA ON, in qualità di moglie nonché erede del sig. GR ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Trimarco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costantino Morin n.1;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 1820/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. GI UL e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dal procuratore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1820/2022 il T.A.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso proposto dal sig. GR ON per l’accertamento del diritto alla percezione della indennità di impiego operativo prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 78 del 1983, nella misura integrale prevista con applicazione del meccanismo di trascinamento previsto dall’art. 5, comma secondo, del d.P.R. n. 394 del 1995, a decorrere dal 10.9.1996.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla signora IA ON, in qualità di erede del ricorrente in primo grado.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
2. L’appellante, moglie ed erede del sig. GR ON, agisce per l’accertamento del diritto del suo dante causa alla corresponsione delle somme non percepite a titolo di indennità operativa di imbarco (indennità mensile di imbarco agli ufficiali e ai sottoufficiali della marina, dell’esercito e dell’aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamenti o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare).
La questione centrale devoluta nel presente giudizio è se il dovuto debba calcolarsi, come ha ritenuto il T.A.R., su base giornaliera, ovvero – come sostiene l’appellante – su base mensile.
3. Ad avviso del Collegio l’appello è infondato.
La ricostruzione del T.A.R., che non ha esaminato l’eccezione di prescrizione in ragione dell’assorbente infondatezza nel merito del ricorso, è motivata in considerazione della ratio dell’articolo 4 della legge 23 marzo del 1983 n. 78, secondo la quale tale indennità sarebbe stata prevista dal legislatore per l’atipicità della posizione del personale impiegato in navigazione caratterizzata dalla permanenza nell’arco delle 24 ore a bordo.
Da ciò consegue che l’indennità è dovuta solo per coloro che si sono effettivamente imbarcati. Diversamente, l’indennità è dovuta per i giorni di effettivo imbarco contrariamente a quanto avveniva in precedenza per cui l’indennità veniva riconosciuta a prescindere dai giorni di imbarco effettivo.
4. Questa ricostruzione, ad avviso del Collegio, è coerente al dettato normativo, e conforme al precedente – altrettanto condivisibile – rappresentato dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 936/2019: “ La giurisprudenza ha infatti osservato che tale indennità spetta ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante), contrariamente a quanto avveniva in precedenza (con liquidazione dell'indennità per l'intero mese indipendentemente dai giorni d' imbarco effettivo), per cui va riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 14.10.2005 n. 5759; Tar Lazio n. 4398/2018). Non smentiscono questa conclusione: né la circostanza che la norma citata parli di indennità mensile d'imbarco, il riferimento attenendo al momento della corresponsione dell’indennità e non alla modalità di calcolo della stessa; né il riferimento operato dalla difesa dei ricorrenti alle circolari intervenute nell’ottobre 2011, atteso che l’eventuale successiva corresponsione di detta indennità, deriva esclusivamente dal dato variabile costituito da maggiori disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ”.
5. L’appello è pertanto infondato nella parte in cui contesta la decisione sul merito della pretesa.
Tale infondatezza rende irrilevanti le ulteriori deduzioni dell’appellante in merito all’onere della prova circa il trattamento percepito, posto che risulta dirimente la non spettanza degli importi ulteriori rivendicati: l’esito del giudizio è infatti condizionato non già dalla piattaforma fattuale della pretesa, bensì dal suo fondamento giuridico come invocato – infondatamente – dalla parte ricorrente.
Analogamente non vi è luogo a provvedere sul capo di domanda relativo alle richieste istruttorie, poste che queste risultano funzionali ad una prospettazione che si è rivelata infondata per ragioni diverse dalla ricostruzione contabile, di talché un simile profilo risulta irrilevante.
Né la sentenza di primo grado può ritenersi viziata da omessa pronuncia, avendo deciso (in senso negativo) sul profilo propedeutico ed essendosi correttamente a ciò arrestata.
6. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie e alla circostanza che l’amministrazione non ha svolto nel presente giudizio difese scritte, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AM, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
GI UL, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI UL | AN AM |
IL SEGRETARIO