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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3788/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3788 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CF.: , residente in [...]
Avellino n. 12 ed elettivamente domiciliata in San Cipriano
D'Aversa (CE) alla via Vico I Ferrara n. 8 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bruno che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Avellino n. 12 ed elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla via Dante Alighieri n. 17 presso lo studio dell'Avv. Dario
Mezzacapo che rispettivamente lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 9 ottobre 2024,
i ricorrenti, come sopra generalizzati , premesso di aver
Pag. 2 di 7 contratto matrimonio in Villa di Briano (CE) il 27.09.2003 dal quale sono nate due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
19.12.2011, minorenne, e nata a [...] il Controparte_2
31.08.2004, maggiorenne convivente ed economicamente non autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Le figlie e sono affidate ad entrambi i Per_1 CP_2
genitori;
3. I coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie e la casa coniugale sita in NO Per_1 CP_2
alla Via Avellino n. 12 presso la quale verranno prevalentemente collocate;
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli (es: scuola);
DIRITTO DI VISITA
5. Il padre sig. conserva il diritto di vedere e Controparte_1
frequentare le figlie in qualsiasi momento, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
Pag. 3 di 7 6. I coniugi pattuiscono che le figlie resteranno con il sig.
il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore Controparte_1
20:00 mentre a weekend alterni il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 16:00 della domenica resteranno con il padre;
7. Anche per le feste natalizie e per quelle pasquali vigerà il regime dell'alternanza annuale: (es. se i minori dimoreranno presso il padre i giorni 24 – 25, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio dimoreranno presso la madre e così per pasqua), resta la possibilità per i coniugi di concordare di volta in volta cambiamenti con almeno 7 giorni di preavviso;
8
. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a 15 giorni con il padre;
9. I figli trascorreranno i loro compleanni e onomastici con la presenza di ambedue i genitori, i figli trascorreranno in compagnia dei genitori i compleanni e onomastici di questi ultimi;
MANTENIMENTO
10. Il sig. verserà mensilmente alla sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di € 100,00 a titolo di concorso al
[...]
mantenimento. La somma subirà gli aumenti ISTAT annualmente e sarà corrisposta entro il giorno 20 del mese;
11. Il sig. verserà mensilmente alle figlie la Controparte_1
somma di € 250,00 (€ 150,00 per la figlia minore e Per_1
100,00 per la figlia maggiorenne a titolo di CP_2
Pag. 4 di 7 concorso al mantenimento. La somma subirà gli aumenti ISTAT annualmente e sarà corrisposta entro il giorno 20 del mese;
12. I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per i tre figli nella misura del 40% la madre e il 60% il padre. Le parti, per quanto concerne le spese straordinarie fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte di Appello di Napoli e del
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli NO;
13. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi, entro gg.
30, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Con nota congiunta depositata in data 10.01.2025 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
15.01.2025.
Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 21.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro
Pag. 5 di 7 convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso. Va tuttavia evidenziato che le parole “tre figli” di cui al punto 12, trattandosi di errore materiale, devono essere sostituite con le parole “due figlie” atteso che, sia dalle dichiarazioni delle parti di cui al ricorso, sia dal certificato anagrafico allegato, i ricorrenti risultano essere genitori solo di e Persona_1
. Controparte_2
Inoltre, deve ritenersi tamquam non esset il riferimento all'affido condiviso in relazione a , in quanto Controparte_2
maggiorenne.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a Parte_1
Santa Maria Capua Vetere il 26.06.1981 e , Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni dell'accordo richiamate in parte motiva;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa di
Briano (Atto n.49, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimen ti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23/1/2025
La Giudice est . La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli NO
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3788/2024
Il Tribunale di Napoli NO , Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3788 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
CF.: , residente in [...]
Avellino n. 12 ed elettivamente domiciliata in San Cipriano
D'Aversa (CE) alla via Vico I Ferrara n. 8 presso lo studio dell'Avv. Francesco Bruno che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...], C.F.: Controparte_1
, residente in [...]
Avellino n. 12 ed elettivamente domiciliato in Casaluce (CE) alla via Dante Alighieri n. 17 presso lo studio dell'Avv. Dario
Mezzacapo che rispettivamente lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
RICORRENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli NO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -51 c.p.c. depositato il 9 ottobre 2024,
i ricorrenti, come sopra generalizzati , premesso di aver
Pag. 2 di 7 contratto matrimonio in Villa di Briano (CE) il 27.09.2003 dal quale sono nate due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
19.12.2011, minorenne, e nata a [...] il Controparte_2
31.08.2004, maggiorenne convivente ed economicamente non autosufficiente, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso:
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. Le figlie e sono affidate ad entrambi i Per_1 CP_2
genitori;
3. I coniugi individuano quale residenza abituale per le proprie figlie e la casa coniugale sita in NO Per_1 CP_2
alla Via Avellino n. 12 presso la quale verranno prevalentemente collocate;
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per i figli (es: scuola);
DIRITTO DI VISITA
5. Il padre sig. conserva il diritto di vedere e Controparte_1
frequentare le figlie in qualsiasi momento, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici;
Pag. 3 di 7 6. I coniugi pattuiscono che le figlie resteranno con il sig.
il martedì ed il giovedì dalle ore 17:00 alle ore Controparte_1
20:00 mentre a weekend alterni il venerdì dalle ore 19:00 alle ore 16:00 della domenica resteranno con il padre;
7. Anche per le feste natalizie e per quelle pasquali vigerà il regime dell'alternanza annuale: (es. se i minori dimoreranno presso il padre i giorni 24 – 25, i giorni 31 dicembre e 1 gennaio dimoreranno presso la madre e così per pasqua), resta la possibilità per i coniugi di concordare di volta in volta cambiamenti con almeno 7 giorni di preavviso;
8
. Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a 15 giorni con il padre;
9. I figli trascorreranno i loro compleanni e onomastici con la presenza di ambedue i genitori, i figli trascorreranno in compagnia dei genitori i compleanni e onomastici di questi ultimi;
MANTENIMENTO
10. Il sig. verserà mensilmente alla sig. Controparte_1 Pt_1
la somma di € 100,00 a titolo di concorso al
[...]
mantenimento. La somma subirà gli aumenti ISTAT annualmente e sarà corrisposta entro il giorno 20 del mese;
11. Il sig. verserà mensilmente alle figlie la Controparte_1
somma di € 250,00 (€ 150,00 per la figlia minore e Per_1
100,00 per la figlia maggiorenne a titolo di CP_2
Pag. 4 di 7 concorso al mantenimento. La somma subirà gli aumenti ISTAT annualmente e sarà corrisposta entro il giorno 20 del mese;
12. I coniugi contribuiranno alle spese straordinarie per i tre figli nella misura del 40% la madre e il 60% il padre. Le parti, per quanto concerne le spese straordinarie fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte di Appello di Napoli e del
Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli NO;
13. I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi, entro gg.
30, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Con nota congiunta depositata in data 10.01.2025 le parti, confermando la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso, allegavano dichiarazione sottoscritta dalle stesse di rinuncia alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
15.01.2025.
Quindi la Giudice delegata, preso atto del ricorso congiunto delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
Il PM apponeva il Visto in data 21.01.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro
Pag. 5 di 7 convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui al ricorso. Va tuttavia evidenziato che le parole “tre figli” di cui al punto 12, trattandosi di errore materiale, devono essere sostituite con le parole “due figlie” atteso che, sia dalle dichiarazioni delle parti di cui al ricorso, sia dal certificato anagrafico allegato, i ricorrenti risultano essere genitori solo di e Persona_1
. Controparte_2
Inoltre, deve ritenersi tamquam non esset il riferimento all'affido condiviso in relazione a , in quanto Controparte_2
maggiorenne.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, gli stessi possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a Parte_1
Santa Maria Capua Vetere il 26.06.1981 e , Controparte_1
nato a [...] il [...], alle condizioni dell'accordo richiamate in parte motiva;
Pag. 6 di 7 b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Villa di
Briano (Atto n.49, P. II, S. A. Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2003) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimen ti di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 23/1/2025
La Giudice est . La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 7 di 7