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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/04/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13875/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 27.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13875/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
05D37WR; con il patrocinio dell'avv. Paolo INTERNULLO;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 2.8.2023, cittadino guineano nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Bergamo con provvedimento in data 2.9.2024 (notificato all'istante in data 23.10.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 2.9.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione.
Pag. 1 di 10 Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 11.11.2024 tempestivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: certificazione unica 2024 rilasciata dalla Starclap s.r.l.s. in relazione al rapporto di lavoro instaurato per il periodo 2.11.2023-31.12.2023; schema di progetto formativo individuale con riferimento al tirocinio svolto dal richiedente presso la società “Il Mosaico S.C. Onlus” nel periodo 11.3.2024-11.6.2024; contratto di lavoro a tempo parziale e determinato stipulato con la predetta società cooperativa per il periodo 23.9.2024-22.9.2025, con le relative buste paga;
relazione della Fondazione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo di Bergamo datata 7.11.2024).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il non si è costituito in giudizio entro l'unica udienza di comparizione delle Controparte_1 parti, trattazione e discussione orale della causa ex artt. 281-duodecies e 281-terdecies c.p.c. del 30.1.2025 (ma solo in data 5.2.2025, allorché erano già state precisate le conclusioni e la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione). Esso va, pertanto, dichiarato contumace.
4. La predetta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 22.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha aggiornato la documentazione prodotta con le ultime buste paga e ha chiesto la rimessione della causa in decisione, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 27.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella
Pag. 2 di 10 formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda di protezione speciale è stata formalizzata dal richiedente il 2.8.2023, ma che la stessa amministrazione resistente ha applicato la disciplina normativa previgente (così ammettendo che lo straniero aveva manifestato la propria volontà di formulare l'istanza in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto sopra citato), essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento sotto un duplice profilo.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998, ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il
Pag. 3 di 10 respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
2.2. Ricorre, invece, certamente l'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Questa norma, nell'attuare vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniqualvolta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, in primis i diritti umani come riconosciuti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e dalla CEDU.
Reputa, infatti, il Collegio che non possano essere sottovalutate le criticità che caratterizzano la situazione in materia di sicurezza e di rispetto dei diritti umani nel Paese di origine del ricorrente (Guinea), le quali raggiungono una soglia di tale gravità – nel loro complesso – da far ritenere l'operatività del divieto di refoulement.
In proposito, si riportano le COI più aggiornate.
Si rammenta, infatti, che il 5 settembre 2021 in Guinea è stato attuato un colpo di Stato militare, appoggiato dal leader dell'opposizione, , sconfitto alle ultime elezioni (ottobre Persona_1
2020), che ha condotto alla deposizione del Presidente in carica, Alpha DÉ, e all'istituzione di un Comitato nazionale per la riconciliazione e lo sviluppo, istituito dalla giunta militare per governare il Paese. «È un atto storico che completa la lotta avviata dai movimenti della democrazia. Un'opportunità per un nuovo Cont inizio per il Paese», ha commentato , intervistato dalla . «È Alpha DÉ ad aver creato la crisi che lo Per_1 travolto: se non avesse cambiato la Costituzione per farsi rieleggere la sua fine non sarebbe stata così drammatica», ha precisato al Financial Times. «A RY, capitale della Guinea, la situazione è apparentemente tranquilla, Per_1 quasi sospesa in attesa di capire cosa accadrà nel breve periodo, e soprattutto quali saranno gli effetti, anche a livello pratico, del colpo di Stato. Il colonnello si è limitato ad annunciare, genericamente, l'avvio di una Per_2
“consultazione per stabilire i parametri della transizione: poi verrà istituito un governo di unione nazionale, il Comité
per guidare la transizione”, senza specificare tuttavia tempi e Controparte_3 modi. Ha poi tranquillizzato gli ex ministri del governo (“non ci sarà una caccia contro gli ex funzionari”), ma intimando loro di non lasciare il Paese e di restituire i veicoli ufficiali ai militari. Infine ha annunciato che rilascerà i detenuti politici imprigionati dal presidente deposto. Ma il golpe presenta diverse zone grigie, in un paese “guidato” dalla storica rivalità tra i due gruppi etnici principali: i (che spesso occupano i posti chiave nella politica) e i Per_3 Per_4
(più imprenditori che politici). Ma sia il presidente DÉ, sia il colonnello appartengono all'etnia Per_2 Per_3
Dunque, chi c'è davvero dietro al colpo di Stato? E qual è il progetto del nuovo leader? Militare esperto, sì, ma come politico nessuno lo conosce. Anche ammesso che il governo di unità nazionale riesca a portare il Paese a nuove elezioni, cosa faranno i leader militari? Un passo indietro o si proporranno come candidati? Controparte_4 membro fondatore del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione, un movimento di opposizione, ha ammesso alla Con di provare sentimenti contrastanti per il colpo di Stato: “Dirò che sono tristemente contento di quel che è successo. Non posso essere felice con un colpo di Stato, ma il Paese era bloccato per colpa di una persona che sperava di rimanere al potere per sempre. Spero che ora i militari restituiscano il potere ai civili”» (“Il colpo di stato in Guinea e l'instabilità dell'Africa occidentale”, articolo a firma di pubblicato in data 10.9.2021, consultabile Testimone_1 all'indirizzo https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/news/colpo-stato-guinea-linstabilita-dellafrica).
«L'esercito della Guinea, Paese dell'Africa occidentale, ha fatto sapere di aver sciolto il governo del presidente Per_5
di aver preso il potere e di aver sostituito i governatori regionali con comandanti militari. Un gruppo di soldati,
[...] parlando domenica sera sulla tv di Stato, ha annunciato di aver annullato la Costituzione. Lunedì, al termine di una riunione alla quale sono stati obbligati a partecipare i ministri del governo deposto, uno dei golpisti ha annunciato che nel
Pag. 4 di 10 giro di poche settimane sarà creato un governo di unità nazionale.
Il colpo di Stato era iniziato la mattina di domenica, quando si erano sentiti una serie di colpi di pistola vicino al palazzo presidenziale nella capitale RY. Nelle ore successive, sui social network erano circolati video del presidente Per_5 circondato da soldati all'interno di una stanza del palazzo. CO si trova tuttora in detenzione. Dopodiché
[...]
un dirigente dell'esercito, aveva annunciato l'avvenuto colpo di Stato in televisione, circondato da altri otto Per_6 soldati e avvolto nella bandiera nazionale della Guinea: aveva spiegato che la decisione di agire era dovuta alla «cattiva gestione» del Paese da parte del governo, alla povertà della popolazione e alla corruzione endemica.
La Guinea è un Paese piuttosto instabile dal punto di vista politico e militare, e non è la prima volta che CO – che ad ottobre 2020 è stato eletto per un terzo mandato, nonostante fino a poco prima la Costituzione prevedesse un limite di due
– subisce un tentativo di golpe. Circa una settimana fa, il Parlamento guineano aveva poi approvato una variazione del bilancio nazionale per aumentare le spese parlamentari e della presidenza, e allo stesso tempo una riduzione dei fondi per le forze dell'ordine come polizia ed esercito. Un diplomatico occidentale che si è rifiutato di essere identificato ha detto ad
che i disordini potrebbero essere iniziati dopo il licenziamento di un alto comandante delle forze speciali, CP_5 causando poi una ribellione più ampia.
Quanto accaduto è stato criticato in modo praticamente unanime, a livello internazionale. La ha chiesto CP_6
l'immediato rilascio di e una garanzia per la sua immunità, gli hanno fatto sapere che il colpo di Stato Per_5 CP_7 potrebbe avere conseguenze sul sostegno di al Paese. La condanna dell'azione militare di queste ultime ore è CP_8 arrivata anche dal segretario generale dell'ONU, dal presidente dell'Unione africana, il presidente Persona_7 della Repubblica Democratica del Congo e dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Persona_8
Europea tra gli altri» (articolo pubblicato su il post.it in data 6.9.2021 consultabile all'indirizzo Persona_9 https://www.ilpost.it/2021/09/06/colpo-di-stato-ghinea-alpha-conde/). Il 1.10.2021, Persona_6 leader golpista, ha prestato giuramento come presidente ad interim. La grave instabilità politica che si è venuta a determinare a seguito del colpo di Stato suddetto dimostra proprio come le istituzioni democratiche dello Stato, rappresentate dal Presidente Alpha DÉ e dal suo apparato, abbiano perso del tutto il controllo del Paese, che, attualmente, è nelle mani dei militari golpisti, privi dell'appoggio della comunità internazionale, e si trova in una situazione di insicurezza generalizzata tale da mettere a repentaglio chiunque si trovi sul territorio per la mera sua presenza fisica in quel luogo.
Il 2023 si è aperto con il tentativo dell' di rilanciare un dialogo tra il governo ad interim del CP_9 colonnello e i gruppi politici e della società civile, tentativo tuttavia respinto dallo stesso Per_2 governo militare guineano (International Crisis Group, Tracking Conflicts Worldwide, Guinea, gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Il ministro della difesa insieme ai suoi omologhi del Mali e del Burkina Faso, ha Controparte_10 chiesto all di revocare le sospensioni imposte ai tre Paesi;
intanto, il colonnello CP_9 Per_2 ha installato unilateralmente un comitato per monitorare la transizione verso il ritorno al governo civile, composto in gran parte da ministri del governo e dai più stretti collaboratori, ignorando così gli sforzi compiuti dall' per creare un comitato inclusivo. In risposta, l' ha rifiutato di CP_9 CP_9 revocare le sanzioni (International Crisis Group, Guinea, febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Oltre al persistere della situazione di tensione con l' continuano anche le vessazioni nei CP_9 confronti dell'opposizione: il 17 gennaio le autorità hanno impedito a Persona_10 vicepresidente dell'Unione delle Forze Democratiche della Guinea, di recarsi all'estero; il 21 gennaio è stato arrestato nella capitale RY OU , membro di spicco della piattaforma della Per_11 società civile fuorilegge Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, accusato di aver partecipato a “raduni illegali” e “distruzioni di proprietà” (International Crisis Group, Guinea, gennaio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
A febbraio, le forze di sicurezza si sono scontrate con i manifestanti dell'opposizione. La coalizione del Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (FNDC), dichiarata fuorilegge, il 15-16 febbraio ha condotto una manifestazione antigovernativa nella capitale RY, chiedendo alle autorità di revocare
Pag. 5 di 10 il divieto di protesta a livello nazionale, di rilasciare i leader del FNDC e altri prigionieri detenuti per motivi politici e di avviare un dialogo inclusivo.
Durante la manifestazione sono scoppiati scontri tra i manifestanti e le forze di sicurezza. L'FNDC il 16 febbraio ha riferito che due manifestanti sono stati uccisi da colpi d'arma da fuoco, 58 sono stati feriti e 47 sono stati arrestati;
la polizia ha dichiarato che i manifestanti hanno eretto blocchi stradali in diverse località e hanno lanciato pietre contro i veicoli della sicurezza, ferendo sette membri del personale di sicurezza. Il governo ha minacciato di sospendere i partiti di opposizione che il 12 febbraio avevano appoggiato l'appello di protesta dell'FNDC, tra cui l'Unione delle Forze Democratiche della Guinea e il Rally del Popolo Guineano dell'ex presidente DÉ (International Crisis Group, Guinea, febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
Rispetto alle vittime della manifestazione, riporta che a perdere la vita sono state due CP_11 persone, una di 16 anni e una di 18 anni. La seconda vittima sarebbe un ragazzo che non stava partecipando alla protesta, ma che stava lavorando come autista di un mototaxi nel quartiere di Hamdallaye. , vicesindaco del sobborgo di RY di Ratoma, avrebbe Persona_12 confermato entrambe le morti ( Guinea, Two People Killed in 18 febbraio CP_11 Persona_13
2023, https://www.africanews.com/2023/02/18/guinea-two-people-killed-in-anti-junta-clashes/).
Il 5 e il 6 marzo 2023, il Segretario generale del governo per gli Affari religiosi il Persona_14
Grande Imam di e altre figure religiose si sono incontrati con i Persona_15 rappresentanti delle VG) – un'ampia coalizione di opposizione che comprende il Controparte_12
Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, dichiarato fuorilegge, il Raduno del Popolo Guineano dell'ex presidente DÉ e l'Unione delle Forze Democratiche della Guinea di Per_1 Per_1
– nell'àmbito di un nuovo sforzo per promuovere il dialogo con il governo di transizione. L'8
[...] marzo il FVG ha rinviato la manifestazione antigovernativa prevista per il 9 marzo per “dare una possibilità ai negoziati” (International Crisis Group, Guinea, marzo 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
L'FVG ha posposto la manifestazione originariamente prevista per il 9 marzo 2023 prima al 15 marzo, poi al 20 marzo, annunciando infine la cancellazione anche dell'ultima manifestazione prevista a RY per il 20 marzo 2023, sotto le pressioni esercitate dalle autorità religiose (Crisis24, Coalition of civil society groups postpones protest in RY to March 20 /update 3, 15.3.2023, https://crisis24.garda.com/alerts/2023/03/guinea-coalition-of-civil-society-groups-postpones-protest-in-conakry-to- ; v. anche Crisis24, Guinea: Coalition of civil society groups cancels March 20 protest in RY Email_1
/update 4, 20.3.2023, https://crisis24.garda.com/alerts/2023/03/guinea-coalition-of-civil-society-groups-cancels- march-20-protest-in-conakry-update-4).
L'11 marzo le autorità hanno arrestato brevemente due membri del FVG, tra cui l'importante attivista della società civile DO AC, nella capitale RY con accuse non rivelate. Il 13 marzo il FVG ha incontrato il premier e ha chiesto la fine del procedimento giudiziario
contro
AC Persona_16 come condizione preliminare per i negoziati. Il giorno successivo le autorità hanno concluso il procedimento giudiziario
contro
AC, inducendo il FVG a sospendere la manifestazione prevista per il 20 marzo. Intorno al 25 marzo il FVG ha designato sei rappresentanti per discutere i prerequisiti per il dialogo con il governo (International Crisis Group, Guinea, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23).
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile ha invitato a protestare CP_12 pacificamente il 5.9.2023, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare. Secondo i media, i primi scontri con le forze di sicurezza si sono verificati a RY la sera del 4.9.2023. Ne sono seguìti altri il 5.9.2023. Secondo Forces vives, quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni sono stati uccisi;
numerosi altri hanno riportato ferite da arma da fuoco per mano delle forze di sicurezza.
Dal giugno 2022, le forze di sicurezza hanno ucciso un totale di 30 persone durante le proteste, 108 CP_1 sono state ferite da armi da fuoco e centinaia sono state arrestate, ha riferito vives in séguito
Pag. 6 di 10 (BAMF – Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes (KW37/2023), 11.9.2023, https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2023/briefingnotes- kw37-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=3).
Il 13.5.2022, la giunta ha pronunciato un divieto generale di protesta negli spazi pubblici (cfr. BN del 16.5.2022).
Quanto all'impatto sulla popolazione civile degli eventi del 2023 in Guinea, si riportano i dati ACLED dal 1° gennaio al 29 settembre 2023, la Guinea ha registrato un totale di 232 eventi violenti, che hanno portato al decesso di 49 persone, nello specifico: 5 battaglie;
18 episodi di violenza contro i civili;
117 rivolte;
92 proteste. Dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, nel Paese di provenienza del ricorrente si ha notizia di un totale di 62 eventi violenti, che hanno portato al decesso di 15 persone, nello specifico: 2 battaglie;
7 episodi di violenza contro i civili;
29 rivolte;
24 proteste.
Nel periodo più recente (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024), infine, ha riportato un Pt_2 totale di 176 eventi violenti, che hanno portato al decesso di 64 persone, nello specifico: 145 rivolte;
26 episodi di violenza contro i civili;
3 battaglie;
2 esplosioni.
Venendo più specificamente al tema del rispetto dei diritti umani, si registrano situazioni di violazioni gravi e sistematiche, sia pure a livello settoriale.
L'attuale Carta del periodo di transizione, la precedente Costituzione e la legge vietano l'arresto e la detenzione arbitrari, tuttavia il governo non ha sempre rispettato questi divieti. La legge, inoltre, prevede il diritto di chiunque di contestare la legittimità del proprio arresto o della propria detenzione, ma pochi detenuti hanno scelto questa opzione a causa delle difficoltà che avrebbero potuto incontrare e del timore di essere puniti (cfr. USDOS, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Guinea, https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/).
Il 5 luglio 2022, tre leader dell'F.N.D.C., e , sono stati Per_17 Persona_18 Per_19 arrestati dalla polizia mentre tenevano una conferenza stampa nella loro sede nella capitale, RY. Dopo essere stati accusati di "insulti pubblici, oltraggio alla corte e disturbo dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica" e detenuti nel carcere di RY, sono stati rilasciati senza accuse dopo tre giorni. Il 29 luglio
[2022] sono stati avviati procedimenti giudiziari contro gli organizzatori e i partecipanti di una marcia che era stata vietata e che ha avuto luogo il 28 luglio, durante la quale sono scoppiate violenze e cinque persone sono state uccise. Il giorno successivo, i leader dell'F.N.D.C. e e il Per_17 Persona_20 segretario generale dell sono stati arrestati e poi Controparte_13 Persona_21 incriminati il 1° agosto per «presunti atti di manifestazione illegale, distruzione di edifici pubblici e privati, provocazione di folla, aggressione e percosse, associazione a delinquere, impedimento della libertà di movimento e complicità».
[...]
è stato rilasciato provvisoriamente il 12 ottobre dopo il deterioramento delle sue condizioni di Per_21 salute, mentre e sono rimasti detenuti nel carcere di RY alla fine Per_17 Persona_20 dell'anno. Entrambi hanno iniziato uno sciopero della fame a novembre per chiedere un processo.
È stato riportato che le persone transgender sono state sottoposte a “incarcerazione compassionevole” al fine di
“proteggerle” dalla violenza della comunità e messe in carcere in base al sesso assegnato alla nascita, con conseguente alto tasso di violenza sessuale nei loro confronti (cfr. Controparte_14 [...]
Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Guinea 2022, 27 March 2023, CP_14 https://www.ecoi.net/en/document/2089527.html).
Spesso, nonostante la legge richieda un mandato d'arresto, la polizia non ha seguìto questo protocollo. La legge prevede anche che i detenuti siano accusati entro le 48 ore, rinnovabili una volta se autorizzati da un giudice. La legge consente inoltre di aumentare la durata originaria della detenzione a 96 ore, rinnovabili per una volta, qualora ci siano casi che riguardano la sicurezza nazionale. La legge impedisce l'arresto di persone nelle loro case tra le 21.00 e le 6.00, ma si sono verificati arresti in questi orari. Dopo essere stato accusato, l'accusato può essere trattenuto fino alla conclusione del caso, compreso il periodo di appello. Le fonti riportano che le autorità hanno regolarmente ignorato la disposizione legale che dà diritto a un
Pag. 7 di 10 avvocato e non hanno fornito agli imputati un avvocato a spese del governo. Il rilascio su cauzione è a discrezione del magistrato sotto la cui giurisdizione ricade il caso. La legge consente ai detenuti di accedere tempestivamente ai familiari, ma l'accesso è stato talvolta negato o limitato fino a quando le famiglie non hanno pagato tangenti alle guardie delle strutture di detenzione (cfr. ibidem).
Per il 2021, Human riporta che quattro presunti sostenitori dell'opposizione politica sono CP_15 morti in carcere tra novembre 2020 e gennaio 2021 (cfr. Human Rights Watch, World Report 2022 - Guinea, 13 January 2022, https://www.ecoi.net/en/document/2066496.html).
Nel già citato rapporto di del marzo 2023 viene riportato che in una nota inviata ai Controparte_14 capi dei tribunali e delle procure il 24 giugno 2022, il ministro della Giustizia e dei diritti umani ha deplorato “realtà orribili, in particolare all'interno dei tribunali e delle carceri”, tra cui casi di grave malnutrizione e malattie mentali;
in un carcere insufficienza di cibo e acqua e detenuti “scheletrici, paralizzati o addirittura morenti”. L'USDOS riferisce che le condizioni nelle carceri civili, che sono sotto la supervisione del Ministero della Giustizia, sono rimaste dure e a rischio di vita (USDOS, cit.). Sebbene il Ministero della Giustizia amministri le carceri civili, i prigionieri avrebbero controllato l'assegnazione delle celle e fornito condizioni migliori in alcuni centri di detenzione ai detenuti in grado di pagare. Si dice che le guardie abbiano ignorato gli ordini del tribunale di liberare i prigionieri fino al pagamento di tangenti. La mancanza di personale sanitario, di medicinali e di forniture mediche nelle carceri, unita alla malnutrizione e alla disidratazione, ha talvolta reso le infezioni o le malattie pericolose per la vita;
sono stati infatti registrati casi di beriberi.
L'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e le O.N.G. hanno rilevato che le condizioni nei centri di detenzione della gendarmeria, destinati a trattenere i detenuti per non più di due giorni in attesa del processo, erano ancora peggio delle carceri civili, in quanto sprovvisti di sistemi consolidati per fornire pasti e cure mediche, oltre che umidi e con scarse condizioni igieniche (USDOS, cit.).
Per quanto riguarda la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti, riporta che tortura e altre CP_16 punizioni crudeli, inumane o degradanti sono state utilizzate dai funzionari governativi, nello specifico dagli “ufficiali della polizia giudiziaria”, su detenuti nei centri di detenzione al fine di estorcere confessioni. Le associazioni per i diritti umani hanno dichiarato che i denuncianti spesso hanno presentato le prove degli abusi senza che i direttori indagassero sulle denunce. Tra le vittime anche bambini e donne;
viene riportato che alcune donne siano state costrette a rapporti sessuali in cambio di un trattamento più favorevole. L'impunità delle forze di sicurezza, specialmente dei gendarmi, della polizia e delle forze militari, rimane un problema significativo a causa della corruzione, di mancanza di formazione, mancanza di trasparenza nelle indagini e politicizzazione delle forze.
Nonostante la Carta del governo di transizione preveda la libertà di espressione, anche per i membri della stampa e altri media, secondo le autorità hanno violato i diritti alla libertà di Controparte_14 espressione, associazione e riunione pacifica (cfr. cit.). Controparte_14
Il 13 maggio 2022, il C.N.R.D. ha annunciato il divieto di “tutte le manifestazioni sulla strada pubblica che possano compromettere la pace sociale e il corretto svolgimento delle attività previste dal calendario ... per il momento fino ai periodi di campagna elettorale”. L'8 agosto 2022, le autorità di transizione hanno sciolto il Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione (F.N.D.C.), la coalizione di organizzazioni della società civile e partiti politici che chiedevano il ritorno all'ordine costituzionale. Il 15 agosto '22, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che “tale misura costituisce una grave violazione dei diritti alla libertà di associazione e di riunione pacifica” e ha chiesto alle autorità di revocare la decisione.
Anche secondo l'ultimo report di il governo ad interim non ha sempre rispettato tali diritti dopo il CP_16 colpo di stato del settembre 2021. Sono stati infatti segnalati arresti arbitrari, molestie e intimidazioni nei confronti dei giornalisti da parte delle autorità di transizione del C.N.R.D. Attacchi e violenze sono stati perpetrati dalle forze di sicurezza e dai manifestanti durante le proteste politiche nei confronti di professionisti dei media;
il C.N.R.D. avrebbe inoltre compiuto rappresaglie contro un organo di
Pag. 8 di 10 informazione affiliato all'ex presidente Alcuni giornalisti hanno accusato funzionari governativi di Per_5 aver tentato di influenzare il tono dei loro servizi. Le autorità del C.N.R.D. hanno inoltre impedito ai giornalisti di seguire alcune riunioni del governo di transizione e hanno congelato i beni di Djoma Media, un'agenzia di stampa legata all'ex presidente Dopo tre mesi, il conto di Djoma Media è stato Per_5 finalmente sbloccato nel dicembre 2021. Il governo non ha censurato i contenuti online e non ci sono state segnalazioni credibili sul fatto che abbia monitorato le comunicazioni private online senza un'adeguata autorità legale. Il C.N.R.D., tuttavia, ha monitorato le piattaforme di social media e ha sfruttato la legge per punire giornalisti e attivisti della società civile per aver pubblicato o condiviso informazioni critiche nei confronti del governo (cfr. cit.). CP_16
La situazione critica sopra descritta trova riscontro anche nelle rilevazioni di Freedom House, che nel suo rapporto Freedom in the World 2025 (riferito al 2024) qualifica la Guinea come Paese non libero, assegnandole un punteggio globale di 30/100 (ripartito in 7/40 quanto ai diritti politici e in 23/60 quanto alle libertà civili), in linea con il dato degli anni precedenti (cfr. https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2025).
Alla luce di queste circostanze, che compongono un quadro complesso, ricorrono i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, con rilascio del relativo permesso per protezione speciale.
2.3. Ciò posto, ha, inoltre, dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di Parte_1 integrazione in Italia, come emerge dalla documentazione lavorativa versata in atti dal suo difensore.
Egli è stato difatti regolarmente assunto dalla Starclap s.r.l.s. per il periodo 2.11.2023-31.12.2023 e ha, poi, svolto un tirocinio dall'11.3.2024 all'11.6.2024 presso la società “Il Mosaico S.C. Onlus”, che lo ha in séguito assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per il periodo 23.9.2024-22.9.2025, tuttora in corso. La Fondazione Opera Diocesana Patronato S. Vincenzo di Bergamo, in una relazione datata 7.11.2024, ha poi dato delle attività di volontariato svolte con dedizione e impegno dal ricorrente presso la struttura di cui è stato a lungo ospite, nonché delle sue ottime doti relazionali.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa, rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine e preso atto dell'assenza di indici di pericolosità sociale, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. Nulla va disposto in tema di spese di lite, dacché il ricorrente vittorioso è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi C.F._1 C.F._2
1.1, I-II-III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Pag. 9 di 10 nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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