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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/07/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5126 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Tommasina Sbandi e dall' Avv. Maria Rosaria Pistilli, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
AVV. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cassoni, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. formulava Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1728/2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'Avv. la somma di € 18.000,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da quest'ultimo in favore dell'opponente e dei suoi danti causa, giusta scrittura privata di riconoscimento di debito del 20.01.2015. Eccepiva l'infondatezza della domanda avversa, contestava la scrittura privata d'impegno e chiedeva quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis : a) Revocare il Decreto Ingiuntivo 1728/2018 emesso dal Tribunale di Latina per le motivazioni tutte come espresse in narrativa;
b) Dichiarare che
1 nulla è dovuto dalla opponente all'opposto per i medesimi motivi;
c) Con vittoria di spese di lite, nonché condanna ex art. 96 c.p.c per la temerarietà della lite al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.”. L'Avv. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando nel CP_1 merito la fondatezza della avversa opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la stessa e confermare il decreto ingiuntivo n. 1728/2018. In via subordinata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1728/2018. Vittoria delle spese di lite.” Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario in esecuzione del decreto n. 85 del Presidente del Tribunale. All'udienza del 07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 149/2022, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni di rito e di merito sollevate in via preliminare da parte opposta, si ritiene che l'opposizione sia infondata nel merito e debba essere rigettata. Occorre in primo luogo confermare la infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avanzata da parte opponente nel corso del giudizio e ribadita in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Si richiama sul punto la decisione già formulata dal precedente giudice istruttore assegnatario del fascicolo nel verbale di udienza del 17.12.2019. La prescrizione del credito è stata eccepita per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c. L'eccezione di prescrizione non può quindi essere accolta, perché tardiva.
Tanto premesso, si osserva che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
La parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria la scrittura privata di riconoscimento di debito con cui parte opponente ha assunto l'obbligo del pagamento dei compensi relativi alle prestazioni professionali rese dall'avvocato creditore in favore dei
2 propri congiunti, e per l'assistenza Persona_1 Persona_2 legale resa nel procedimento r.g. 11509/1995 dinanzi al Tribunale di Latina. Il creditore opposto ha altresì prodotto nel presente giudizio copia della documentazione comprovante l'effettivo e completo svolgimento dell'attività professionale a cui si riferisce la richiesta di compenso, in esecuzione del mandato professionale sopra descritto. Parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato lo svolgimento da parte dell'Avv. CP_1 dell'incarico legale in favore di propri congiunti, rispetto al quale la stessa ha dichiarato di aver revocato il mandato con lettera Pt_1 raccomandata risalente alla data 11.02.2012, prodotta in atti. La parte ingiunta ha fondato l'opposizione sulla contestazione del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito del 25.01.2012, deducendone l'alterazione e, dunque, la non conformità all'originale. Si richiama il principio di diritto di recente confermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di copie di documenti,
“il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 ). Inoltre, in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ciò, in quanto, come chiarito da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale “nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 11 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813). Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità»
3 del documento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf., Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794).” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024).
Nel presente giudizio parte opponente ha eccepito l'avvenuta alterazione del documento;
ha quindi contestato l'integrità e la veridicità del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito, presupposto della pretesa creditoria, attraverso l'indicazione specifica delle parti del documento asseritamente ritenute alterate. Parte opposta, su cui gravava il corrispondente onere probatorio, ha provato la veridicità del contenuto del documento attraverso specifici elementi di prova. La teste le cui dichiarazioni possono ritenersi Testimone_1 attendibili per completezza, precisione e mancanza di contraddittorietà con gli ulteriori elementi istruttori raccolti in giudizio, ha espressamente confermato di aver assistito alla sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito da parte dell'opponente. Ha inoltre dichiarato che alcuna somma risultava pagata per l'assistenza legale prestata in favore dei congiunti della
Pt_1 Inoltre, parte opposta, ha prodotto in giudizio le diverse richieste di pagamento dei compensi dovuti in relazione all'assistenza legale fornita ad e per il giudizio r.g. Persona_1 Persona_2 11509/1995, pendente dinanzi al Tribunale di Latina, inviate agli stessi debitori ed anche all'opponente. Deve pertanto ritenersi raggiunta in giudizio la prova della conformità del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito presupposto dell'ingiunzione di pagamento e la mancanza di alterazione del documento.
In ogni caso, occorre altresì evidenziare che parte opponente si è limitata alla contestazione del documento di riconoscimento di debito, non ha offerto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva alterazione del documento o, eventualmente, l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali rese dall'avvocato creditore. Occorre sul punto rilevare che la stessa opponente ha rinunciato nel corso della istruttoria all'escussione testimoniale richiesta e precedentemente ammessa. A tal fine non può ritenersi sufficiente la richiesta di CTU grafologica, non supportata da ulteriori elementi di prova.
4 Si osserva, infatti, che la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1728/2018 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1728/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna alla refusione in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5126 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, promossa
DA (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Tommasina Sbandi e dall' Avv. Maria Rosaria Pistilli, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
AVV. (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cassoni, come da procura in atti;
-parte opposta-
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. formulava Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1728/2018, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'opponente di pagare in favore dell'Avv. la somma di € 18.000,00, oltre Controparte_1 interessi e spese, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta da quest'ultimo in favore dell'opponente e dei suoi danti causa, giusta scrittura privata di riconoscimento di debito del 20.01.2015. Eccepiva l'infondatezza della domanda avversa, contestava la scrittura privata d'impegno e chiedeva quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis : a) Revocare il Decreto Ingiuntivo 1728/2018 emesso dal Tribunale di Latina per le motivazioni tutte come espresse in narrativa;
b) Dichiarare che
1 nulla è dovuto dalla opponente all'opposto per i medesimi motivi;
c) Con vittoria di spese di lite, nonché condanna ex art. 96 c.p.c per la temerarietà della lite al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa.”. L'Avv. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando nel CP_1 merito la fondatezza della avversa opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la stessa e confermare il decreto ingiuntivo n. 1728/2018. In via subordinata, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1728/2018. Vittoria delle spese di lite.” Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, il giudizio è stato assegnato alla scrivente in data 05.09.2024 a seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario in esecuzione del decreto n. 85 del Presidente del Tribunale. All'udienza del 07.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, decreto legislativo n. 149/2022, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con carattere assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni di rito e di merito sollevate in via preliminare da parte opposta, si ritiene che l'opposizione sia infondata nel merito e debba essere rigettata. Occorre in primo luogo confermare la infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avanzata da parte opponente nel corso del giudizio e ribadita in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. Si richiama sul punto la decisione già formulata dal precedente giudice istruttore assegnatario del fascicolo nel verbale di udienza del 17.12.2019. La prescrizione del credito è stata eccepita per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c. L'eccezione di prescrizione non può quindi essere accolta, perché tardiva.
Tanto premesso, si osserva che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposizione ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
La parte opposta ha prodotto sin dalla fase monitoria la scrittura privata di riconoscimento di debito con cui parte opponente ha assunto l'obbligo del pagamento dei compensi relativi alle prestazioni professionali rese dall'avvocato creditore in favore dei
2 propri congiunti, e per l'assistenza Persona_1 Persona_2 legale resa nel procedimento r.g. 11509/1995 dinanzi al Tribunale di Latina. Il creditore opposto ha altresì prodotto nel presente giudizio copia della documentazione comprovante l'effettivo e completo svolgimento dell'attività professionale a cui si riferisce la richiesta di compenso, in esecuzione del mandato professionale sopra descritto. Parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato lo svolgimento da parte dell'Avv. CP_1 dell'incarico legale in favore di propri congiunti, rispetto al quale la stessa ha dichiarato di aver revocato il mandato con lettera Pt_1 raccomandata risalente alla data 11.02.2012, prodotta in atti. La parte ingiunta ha fondato l'opposizione sulla contestazione del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito del 25.01.2012, deducendone l'alterazione e, dunque, la non conformità all'originale. Si richiama il principio di diritto di recente confermato dalla Suprema Corte secondo cui, in tema di copie di documenti,
“il disconoscimento della conformità all'originale, che deve avvenire in modo chiaro e circostanziato e non con mere clausole di stile, presupponendo l'esistenza di un documento originale ed attenendo al contenuto di quello prodotto in copia, consente di dimostrare la difformità anche mediante presunzioni e si differenzia dal cd. diniego di originale, con cui viene contestata la stessa esistenza dell'originale del documento e richiede la querela di falso, al fine di espungere dall'ordinamento la copia artificiosamente creata, privandola di efficacia probatoria” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 134 del 05/01/2025 ). Inoltre, in tema di disconoscimento di conformità della copia prodotta in giudizio che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla sua provenienza o paternità, presupponendo l'esistenza di un originale, consente l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ciò, in quanto, come chiarito da giurisprudenza condivisa da questo Tribunale “nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 11 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813). Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenuto del documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità»
3 del documento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17 febbraio 2015, n. 3122; Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf., Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794).” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24029 del 06/09/2024).
Nel presente giudizio parte opponente ha eccepito l'avvenuta alterazione del documento;
ha quindi contestato l'integrità e la veridicità del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito, presupposto della pretesa creditoria, attraverso l'indicazione specifica delle parti del documento asseritamente ritenute alterate. Parte opposta, su cui gravava il corrispondente onere probatorio, ha provato la veridicità del contenuto del documento attraverso specifici elementi di prova. La teste le cui dichiarazioni possono ritenersi Testimone_1 attendibili per completezza, precisione e mancanza di contraddittorietà con gli ulteriori elementi istruttori raccolti in giudizio, ha espressamente confermato di aver assistito alla sottoscrizione della scrittura di riconoscimento di debito da parte dell'opponente. Ha inoltre dichiarato che alcuna somma risultava pagata per l'assistenza legale prestata in favore dei congiunti della
Pt_1 Inoltre, parte opposta, ha prodotto in giudizio le diverse richieste di pagamento dei compensi dovuti in relazione all'assistenza legale fornita ad e per il giudizio r.g. Persona_1 Persona_2 11509/1995, pendente dinanzi al Tribunale di Latina, inviate agli stessi debitori ed anche all'opponente. Deve pertanto ritenersi raggiunta in giudizio la prova della conformità del contenuto della scrittura privata di riconoscimento di debito presupposto dell'ingiunzione di pagamento e la mancanza di alterazione del documento.
In ogni caso, occorre altresì evidenziare che parte opponente si è limitata alla contestazione del documento di riconoscimento di debito, non ha offerto in giudizio elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva alterazione del documento o, eventualmente, l'avvenuto pagamento delle prestazioni professionali rese dall'avvocato creditore. Occorre sul punto rilevare che la stessa opponente ha rinunciato nel corso della istruttoria all'escussione testimoniale richiesta e precedentemente ammessa. A tal fine non può ritenersi sufficiente la richiesta di CTU grafologica, non supportata da ulteriori elementi di prova.
4 Si osserva, infatti, che la consulenza tecnica di ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti di causa, che siano però già provati dalle parti e la cui interpretazione richieda competenze tecnico-scientifiche. Non può pertanto essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e deve essere legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. sent. n. 1266/2013; Cass. sent. n. 11359/2002; Cass. sent. n. 11317/2003), atteso che la conseguente CTU sarebbe esplorativa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 1728/2018 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., attesa la fondatezza della pretesa creditoria ingiunta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1728/2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna alla refusione in favore della parte Parte_1 opposta delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 24.07.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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