Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
R.G. 2843/20 Cron.
SENT. Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2843 dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), cessionaria di crediti da , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Ferrara
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC: C.F._1
Email_1
Appellante
E
( ) e ( ), rapp.ti e difesi CP_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
(giusta procura in atti) dall'avv. Vincenza Ruggiero ), con la quale sono C.F._4 elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1484/20, pubblicata l'8
Luglio 2020;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1484/20, pubblicata l'8 Luglio 2020, il G.M. del Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2
e (avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 2901 cc.); altresì ha condannato CP_3
al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.500,00 Controparte_1 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, davanti a questa Corte, Parte_1
(cessionaria di crediti da ), con atto di citazione notificato il 3 Controparte_1
Agosto 2020, e depositato in Cancelleria in pari data. In particolare, la srl appellante ha lamentato l'erroneità ed ingiustizia dell'impugnata decisione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti (a mezzo della comparsa depositata l'8 Febbraio
2021) gli appellati e , chiedendo di rigettarsi il gravame. CP_2 CP_3
A mezzo dell'ordinanza pubblicata il 23 Febbraio 2021, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 4 Ottobre 2022.
Quindi vi è stato un rinvio di ufficio, ed in prosieguo di conclusioni, all'udienza del 18 Marzo 2025.
In data 27 Gennaio 2025 il procedimento, già pendente dinanzi alla Quinta sezione civile della
Corte di Appello, è stato riassegnato a questa Nona sezione civile.
Giusta decreto organizzativo del 26 Febbraio 2025, si è previsto che l'udienza di conclusioni del
18 Marzo 2025 si svolgesse nelle modalità della trattazione scritta.
In data 10 Marzo 2025, la Difesa degli appellati ha depositato articolate note Controparte_4 scritte.
Con tali note gli appellati evidenziano che – nelle more del procedimento – l'appellante
[...] ha rinunciato all'originario d.i. (a monte del contenzioso) ed al giudizio di appello. Parte_1
Ed effettivamente, in allegato alle note scritte del 10.3.2025 vi è l'atto di Parte_1 (notificato in via telematica il 21 Dicembre 2023), avente ad oggetto la rinuncia all'originario d.i. ed al giudizio di appello.
A riscontro di tale rinuncia (come risulta dalle suddette note scritte del 10.3.2025), CP_2 ha dichiarato di accettare la rinuncia al d.i. ed alle spese di lite;
più in generale gli appellati hanno concordemente dichiarato di accettare la rinuncia al giudizio di appello Controparte_4 formulata da controparte.
Peraltro, sempre nelle note scritte del 10 Marzo 2025, si evidenzia esplicitamente come sia ormai intervenuto un accordo transattivo tra le parti. 3
Nulla quaestio sul fatto che i Difensori delle parti siano entrambi ritualmente muniti di procura speciale, anche ai fini della rinuncia agli atti.
Preso atto di tali circostanze, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Dunque, ad avviso del Collegio non può revocarsi in dubbio che si versi nell'ipotesi di cui all'art. 306 cpc;
appunto parte appellante ha ritualmente rinunciato agli atti del giudizio;
dal canto loro gli appellati hanno ritualmente accettato la rinuncia. Controparte_4
Quindi – pedissequamente alla concorde richiesta delle parti – va senz'altro emessa una sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo.
Di conseguenza, la Corte deve dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 cpc.
A mente dell'art. 310 ultimo comma cpc, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato nei confronti di e Parte_1 CP_2
il 3 Agosto 2020, e depositato in Cancelleria in pari data, avverso la sentenza n. CP_3
1484/20, pronunciata inter partes dal Tribunale di Napoli Nord, e pubblicata l'8 Luglio 2020, così provvede:
A) Dichiara l'estinzione del processo;
B) Visto l'art. 310 ultimo comma cpc, dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Antonio Criscuolo Gaito) (dott. Eugenio Forgillo)