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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 13/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1730/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 v.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv.
VALERIA MORALES SOSA (C.F. pec: C.F._3
fax 0342.611717) del foro di Sondrio, elettivamente Email_1
domiciliati presso il suo studio in Morbegno (SO), Piazza S. Giovanni n. 6.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in data 26.05.2010 in Marrakech Parte_1 Parte_2
(Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010), ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
3) La casa coniugale rimarrà al sig. . Pt_1
4) La frequentazione del padre con il figlio minore avverrà secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere il figlio almeno due giorni alla settimana dall'uscita di scuola con facoltà di pernotto. Week end alternati da venerdì sera fino a lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola;
- disporre che il figlio, durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà almeno quindici giorni esclusivamente con il padre, anche non consecutivi. Parimenti il ragazzo potrà trascorrere almeno 15gg con la madre, anche non consecutivi. I periodi saranno concordati dai genitori in relazione alle esigenze sia del figlio che delle necessità lavorative dei genitori, entro maggio di ciascun anno, fatti salvi ulteriori accordi tra i genitori;
- verranno dimidiate anche le restanti vacanze pasquali e natalizie, nello specifico durante le festività natalizie il figlio trascorrerà cinque giorni con il padre e tre giorni durante le festività pasquali (da concordarsi tra i genitori), tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e fatti salvi ulteriori accordi tra i genitori.
5) I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore, impegnandosi a concordare l'orario delle visite e delle frequentazioni con il figlio, rispettando i desideri e le volontà dello stesso. Le modalità di collocamento e di frequentazione del figlio minore potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori in qualsiasi momento e in relazione al variare degli impegni scolastici, sportivi, sociali, etc. che si modificheranno di pari passo alla crescita del medesimo e sin tanto che il minore non sarà in età per decidere in maniera autonoma.
6) Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno di esclusiva competenza di ciascun genitore per il tempo che trascorrerà con il figlio mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese di comune accordo.
7) I genitori avranno la possibilità, per accudire il figlio minore, di avvalersi della collaborazione di parenti o, in alternativa, di altra persona di loro fiducia.
8) Quale concorso al mantenimento del figlio minore, il padre corrisponderà alla RA
, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, l'importo mensile Parte_2 di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 4 9) Disporre che le spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche ed extra- scolastiche, e tutte le altre come da Protocollo di Intesa), preventivamente concordate, verranno poste nella misura del 100% a carico del padre sig. . Pt_1
10) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro loro rapporto economico e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, per nessun titolo, ragione e causa. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
11) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con riferimento al figlio minore”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 25/9/2024 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26.05.2010 in Marrakech
(Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010), premettendo che dopo la comparizione delle parti all'udienza presidenziale nella causa di separazione non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 18.12.2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (atteso che l'udienza presidenziale è stata tenuta il 12/1/2022 nella procedura di separazione conclusa con omologa del 12.1.2022);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 27/9/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative al figlio minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], laddove regolamenta Persona_1 C.F._4
pagina 3 di 4 compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi dello stesso;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in Parte_1 Parte_2 data 26.05.2010 in Marrakech (Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010);
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1730/2024 v.g. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
( C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura telematicamente allegata al ricorso, dall'Avv.
VALERIA MORALES SOSA (C.F. pec: C.F._3
fax 0342.611717) del foro di Sondrio, elettivamente Email_1
domiciliati presso il suo studio in Morbegno (SO), Piazza S. Giovanni n. 6.
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio civile
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 n. 12 L. 898/1070, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in data 26.05.2010 in Marrakech Parte_1 Parte_2
(Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010), ordinando ai competenti Ufficiali di Stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
3) La casa coniugale rimarrà al sig. . Pt_1
4) La frequentazione del padre con il figlio minore avverrà secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere il figlio almeno due giorni alla settimana dall'uscita di scuola con facoltà di pernotto. Week end alternati da venerdì sera fino a lunedì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola;
- disporre che il figlio, durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà almeno quindici giorni esclusivamente con il padre, anche non consecutivi. Parimenti il ragazzo potrà trascorrere almeno 15gg con la madre, anche non consecutivi. I periodi saranno concordati dai genitori in relazione alle esigenze sia del figlio che delle necessità lavorative dei genitori, entro maggio di ciascun anno, fatti salvi ulteriori accordi tra i genitori;
- verranno dimidiate anche le restanti vacanze pasquali e natalizie, nello specifico durante le festività natalizie il figlio trascorrerà cinque giorni con il padre e tre giorni durante le festività pasquali (da concordarsi tra i genitori), tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e fatti salvi ulteriori accordi tra i genitori.
5) I genitori eserciteranno di comune accordo la potestà sul figlio minore, impegnandosi a concordare l'orario delle visite e delle frequentazioni con il figlio, rispettando i desideri e le volontà dello stesso. Le modalità di collocamento e di frequentazione del figlio minore potranno essere modificate di comune accordo tra i genitori in qualsiasi momento e in relazione al variare degli impegni scolastici, sportivi, sociali, etc. che si modificheranno di pari passo alla crescita del medesimo e sin tanto che il minore non sarà in età per decidere in maniera autonoma.
6) Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno di esclusiva competenza di ciascun genitore per il tempo che trascorrerà con il figlio mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese di comune accordo.
7) I genitori avranno la possibilità, per accudire il figlio minore, di avvalersi della collaborazione di parenti o, in alternativa, di altra persona di loro fiducia.
8) Quale concorso al mantenimento del figlio minore, il padre corrisponderà alla RA
, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, l'importo mensile Parte_2 di € 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
pagina 2 di 4 9) Disporre che le spese straordinarie per il figlio (mediche non mutuabili, scolastiche ed extra- scolastiche, e tutte le altre come da Protocollo di Intesa), preventivamente concordate, verranno poste nella misura del 100% a carico del padre sig. . Pt_1
10) I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altro loro rapporto economico e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere, per nessun titolo, ragione e causa. I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
11) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o altri documenti equipollenti validi per l'espatrio, con riferimento al figlio minore”.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 25/9/2024 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 26.05.2010 in Marrakech
(Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010), premettendo che dopo la comparizione delle parti all'udienza presidenziale nella causa di separazione non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 18.12.2024.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (atteso che l'udienza presidenziale è stata tenuta il 12/1/2022 nella procedura di separazione conclusa con omologa del 12.1.2022);
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero in data 27/9/2024;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative al figlio minore
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], laddove regolamenta Persona_1 C.F._4
pagina 3 di 4 compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi dello stesso;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso congiunto, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e , contratto in Parte_1 Parte_2 data 26.05.2010 in Marrakech (Marocco) - in regime di comunione dei beni – matrimonio registrato in data 21.06.2010 presso il comune di Piateda (SO) (Numero 4 - Parte II - Serie C - Anno 2010);
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4. compensa tra le parti le spese di procedura;
5. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 11/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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