TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17290/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GABRIELLA RELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 09/06/2025
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Con il favore delle spese, competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi ed oltre oneri fiscali.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI Parte_1 CP_1 il 31/12/1985.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/05/1987. Per_1 pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 09/06/2025 comparivano entrambe le parti e il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio CP_1 per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17290/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GABRIELLA RELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. residente in [...] CP_1 C.F._2
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale del 09/06/2025
Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
Con il favore delle spese, competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali pari al 15% sull'importo dei compensi ed oltre oneri fiscali.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in RIVOLI Parte_1 CP_1 il 31/12/1985.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 10/05/1987. Per_1 pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'udienza del 09/06/2025 comparivano entrambe le parti e il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava il difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
Il difensore si richiamava ai propri scritti introduttivi.
Il Giudice delegato dichiarava la contumacia di e rimetteva la causa al Collegio CP_1 per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato, infatti, che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso del tempo, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per il presente procedimento si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese, considerata la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
NULLA sulle spese.
Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott. Isabella Messina
pagina 2 di 2