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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/09/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 273/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Ravasi ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Vimercate, via Crispi n. 10, giusta delega in atti;
-attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Samuele Tozzi il quale ha dismesso il CP_1 P.IVA_2 mandato in data 10/07/2023 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teverola, via A.Volta n. 2
(angolo via Roma) ;
-convenuta-
Avente ad oggetto: contratto di (sub)appalto
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'adito Tribunale, previe le declaratorie del caso, In principalità e nel merito: accertare e dichiarare il parziale inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte CP_1 nei confronti di in ragione del rapporto contrattuale tra le stesse intercorso e per Parte_1
l'effetto, condannare la medesima in persona del legale rappresentante al risarcimento del danno CP_1 patito da per l'ammontare di € 5.279,29 corrispondente alla differenza tra l'importo Parte_1 corrisposto alla convenuta ed il valore delle opere effettivamente dalla stessa eseguite o per quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori calcolati ex D.Lgs 231/2002 sul capitale a fare data dalla domanda e sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nel mese di aprile 2022, si è rivolta alla società (CF / P.Iva Parte_1 CP_1
), con sede legale in Novara, Via Marie Curie n. 10, commissionandole l'esecuzione di P.IVA_2 specifiche opere edili le quali avrebbero dovuto concorrere alla ristrutturazione di un immobile sito in pagina 1 di 8 IG (TO), di proprietà del sig. (interpello, testi il sig. e l'Arch CP_2 CP_2
); Testimone_1
2. vero che, nello specifico, ha commissionato a le opere indicate Parte_1 CP_1 nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata in data 22/04/2022 prodotta dall'attrice sub. Doc. n. 6 CP_1 che si rammostra al teste (interpello, Arch. ) Testimone_1
3. vero che ha integralmente eseguito tutte le opere indicate nell'offerta dalla stessa predisposta CP_1 ed inviata all'attrice in data 22/04/2022, (interpello, teste Arch. ) capitolo così formulato Testimone_1 secondo le prescrizioni della Corte di Cassazione, sent., 30 maggio 2005 ove “non essendo di regola possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” e conforme Cass. civ., 30 maggio 2007, n. 12700 ;
4. vero che alla fine del mese di giugno 2022 il rapporto tra le parti è stato interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione di parte delle opere oggetto dell'offerta di (interpello, teste il sig. ); CP_1 CP_2
5. vero che a seguito della cessazione del rapporto contrattuale, incaricava, l'arch. Parte_1
, già Direttrice dei Lavori, di compiere una verificare quali opere fossero state effettivamente Testimone_1 completate da tra quelle incluse nelle fatture n. 30 e 42 del 2022 emesse da nei CP_1 CP_1 confronti dell'attrice (teste Arch. ); Testimone_1
6. vero che, all'esito della disamina delle opere, l'Arch accertava che, a fronte del del Testimone_1 pagamento dell'importo complessivo di € 13.994,24, fossero state effettivamente realizzate opere per un valore, così come indicato nell'offerta accettata (doc. 6 di parte attrice), pari a complessivi € 8.664,95 (teste
Arch. ); Testimone_1
7. vero che il medesimo Arch. ha predisposto l'elaborato prodotto dall'attrice sub. Doc. 14 Testimone_1 ove sono analiticamente riportate le opere completate, quelle parzialmente eseguite e quelle rimaste ineseguite (teste Arch. ) Testimone_1
8. vero che tra il mese di luglio ed il mese di agosto 2022 l'impresa Edil Investment costruzioni di
[...]
ha eseguito le opere oggetto della fattura n. 36/2022 dalla stessa società emessa la quale si Parte_2 rammostra al teste (doc. 17) (testi e ); Parte_2 CP_2
9. vero che le opere incluse nella fattura n. 36/2022 di Edil Investment costruzioni di Parte_2 sono ricomprese tra quelle indicate nell'offerta formulata da (doc. 6 di parte attrice che si CP_1 rammostra al teste, testi e ) Parte_2 CP_2
Si indicano i seguenti Testi:
pagina 2 di 8 signor , residente in [...] CP_2
Arch. c/o Urges srl con sede legale in Milano, Via Rugabella 1 Testimone_1 sig. c/o Edil Investment costruzioni di con sede legale in Rivoli (TO) Parte_2 Parte_2 via Ciamarella 31/6
In ogni caso: spese rifuse.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - Nel merito, accertare e dichiarare l'integrale adempimento da parte di delle opere edili commissionatele da CP_1 Parte_1
- Rigettare, per l'effetto, tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto
[...] per i motivi di cui in premessa;
- Con liquidazione del compenso professionale oltre iva, CPA e Spese
Generali nella misura del 15% da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
Fatto e motivi della decisione
L' evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la per sentir Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare il parziale inadempimento di quest'ultima in ordine alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della società attorea e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato nella somma di €. 5.279,29.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva (a) di essersi rivolta , nel mese di aprile 2022, alla società
commissionandole l'esecuzione di specifiche opere edili le quali avrebbero dovuto concorrere al CP_1 completamento di una ristrutturazione di un immobile in IG (TO), avviata da per Parte_1 conto di un proprio cliente;
(b) che a seguito di sopralluogo, le odierne parti definivano gli interventi oggetto del contratto in relazione al quale in data 22/04/2022 formulava apposita offerta che CP_1 provvedeva ad inviare all'attrice per il tramite della società Urges srl, dalla stessa incaricata della direzione dei lavori presso il cantiere de quo;
(c) che, con comunicazione del 26/04/2022 , l'attrice accettava l'offerta, previo riconoscimento da parte di di una riduzione del prezzo pari al 10%; (d)che in tale sede CP_1 indicava come il pagamento, in conformità con la prassi del settore, sarebbe stato Parte_1 eseguito entro i 30 giorni successivi all'emissione di ciascun stato avanzamento lavori;
(e) che la convenuta tuttavia, con comunicazione del 27/04/2022 , richiedeva che le venisse versato un acconto pari al 30% dell'importo complessivo dall'avvio dei lavori e che quindi venisse versato un ulteriore acconto pari al 50% del totale dopo l'esecuzione delle opere di tinteggiatura, riservando il saldo (pari al 20% del totale) al termine dei lavori;
(f) che considerata l'esigenza di ultimare tempestivamente le opere avviate, l'attrice acconsentiva al pagamento del primo acconto richiesto, pur non accettando i restanti termini proposti da
(g) che ciò nonostante, con comunicazione del 20/05/2022, la convenuta inviava ad CP_1 [...] la fattura n. 42/22 per l'ammontare di € 9.662,83 corrispondente al 50% del prezzo complessivo Parte_1
pagina 3 di 8 pattuito, maggiorato dell'importo di € 1.100,00 per le opere extracapitolato nelle more eseguite;
(h) che il sig. legale rappresentante dell'attrice, riscontrava immediatamente tale pretesa Controparte_3 evidenziando come questa violasse gli accordi intercorsi e come si discostasse da ogni prassi vigente nel settore, risultando quantomeno irragionevole richiedere il saldo di opere non ancora verificate ed in parte neppure ancora eseguite;
(i) che ciò non di meno, valutando preminente l'interesse alla regolare ultimazione dei lavori, l'attrice provvedeva al versamento di un primo acconto cui faceva seguito, a fronte delle ripetute richieste della convenuta, il saldo integrale della fattura de qua;
(l) che nelle more il rapporto tra le parti veniva interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione delle opere mancanti;
(m) che tale decisione, veniva comunicata da
[...]
a per il tramite dei rispettivi incaricati alla fine del mese di giugno 2022 e da allora la Parte_1 CP_1 convenuta cessava ogni attività ritenendo, evidentemente, di aver adempiuto alle prestazioni saldate;
(n) che, all'esito delle verifiche eseguite dall'arch. a seguito della cessazione del rapporto, su Testimone_1 mandato dell'attrice, emergeva come l'importo da questa corrisposto a a saldo delle fatture n. 30 e CP_1
42 del 2022 esorbitasse rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
(o) che , infatti, il direttore dei lavori appurava come, a fronte del pagamento dell'importo complessivo di € 13.994,24, fossero state effettivamente realizzate opere per un valore, al netto dello sconto concordato, pari a complessivi €
8.664,95 ; (p) che, pertanto, la stessa risultava creditrice dell'importo di € 5.279,29.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversa azione, formulata al sol fine di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali e alle conseguenze derivanti dalla sua condotta.
La stessa, in confutazione della strumentale ricostruzione della vicenda operata da controparte, evidenziava che le parti pattuivano l'esecuzione di lavori edili presso il cantiere di IG (To) commissionati dal
[...]
Più precisamente, dopo lo scambio di mail e di colloqui telefonici, accettava l'offerta CP_4 Parte_1 proposta da ovvero il preventivo da questi predisposto per un importo complessivo di €. 19.028,50 CP_1
e le condizioni di pagamento. Il rapporto si svolgeva in maniera molto serena tanto è vero che, eseguiti i lavori, approvati gli stati di avanzamento dei lavori, venivano effettuati i pagamenti dovuti, anche se non sempre con la dovuta puntualità. Ad ogni modo, venivano saldate le fatture emesse e relative ai lavori effettivamente eseguiti. I lavori, in particolare, iniziavano nel mese di maggio 2022 e si protraevano fino a inizio/metà giugno 2022, allorquando, sospendeva i lavori stante l'intenzione del committente di CP_1 proseguire i lavori in via del tutto autonoma, come da comunicazione da parte di Senonché, il Parte_1
16.08.2022, comunicava l'intenzione del committente di proseguire personalmente ed in Parte_1 autonomia i lavori, chiedendo, nel contempo, la restituzione della somma di €. 5.279,29, dovuta, a suo dire,
pagina 4 di 8 in quanto versata in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti. Somma quantificata sulla base di una verifica effettuata dall'Arch. che impugnava e contestava integralmente. Testimone_1
La stessa sottolineava, contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, di non aver mai riconosciuto una riduzione del prezzo pari al 10%. Inoltre, il pagamento della fattura n. 42/22 veniva richiesto sulla base di quanto proposto dalla società convenuta con mail del 27.04.22 ed accettato da Parte_1
In conclusione, sottolineava di aver adempiuto le proprie obbligazioni in modo corretto e CP_1 professionale eseguendo a regola d'arte i lavori commissionatele.
Orbene così ripercorsi i termini della questione l'attore ha avanzato domanda risarcitoria avente ad oggetto la restituzione di acconti versati in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti dall'impresa convenuta.
L'attrice nelle prese conclusioni ha chiesto accertarsi e dichiararsi il parziale inadempimento di CP_1 alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti di in ragione del rapporto Parte_1 contrattuale tra le stesse intercorso e per l'effetto, condannare la medesima in persona del legale CP_1 rappresentante al risarcimento del danno patito da per l'ammontare di € 5.279,29 Parte_1 corrispondente alla differenza tra l'importo corrisposto alla convenuta ed il valore delle opere effettivamente dalla stessa eseguite”.
Senonchè dall'esame dell'atto nel suo complesso – ed in particolare della parte espositiva- emerge che l'attrice abbia dato atto dell'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale ad opera del committente principale, del mancato completamento delle opere a fronte dell'intervenuta interruzione e dell'avvento versamento di somme in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite.
Alcun inadempimento precedente all'intervenuto recesso del committente principale viene allegato e meglio precisato.
A tal fine deve osservarsi che il risarcimento del danno da inadempimento presuppone non solo l'accertamento dell'esistenza del contratto, ma anche l'accertamento della responsabilità contrattuale e, quindi, dell'inadempimento colpevole. Pertanto, a fronte di un contratto di appalto che prevedeva una serie di prestazioni a carico dell'appaltatore, era onere di colui che invocava la restituzione dele somme allegare gli specifici inadempimenti ascritti all'appaltatrice, in modo poi da determinare il contenuto degli oneri probatori posti a carico di quest'ultima.
Invero nel caso de quo l'attrice ha allegato semplicemente che, nelle more il rapporto tra le parti veniva interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione delle opere mancanti
A tal fine deve osservarsi che la Suprema Corte ha ribadito che il recesso dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. può essere esercitato dal committente ad nutum, in qualunque momento successivo alla pagina 5 di 8 conclusione del contratto (purché prima del compimento dell'opera), anche per sfiducia verso l'appaltatore per ragioni di inadempimento. In questo caso – chiarisce la Corte – il contratto si scioglie per iniziativa unilaterale del committente e non è necessario fare indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore; ciò, salvo il caso in cui l'inadempimento stesso giustifichi una richiesta di risarcimento da parte del committente per i danni patiti. Pertanto, in tema di recesso, dal testo di cui all'art. 1671 c.c. emerge che l'esercizio di tale facoltà non è necessariamente connesso o dipendente dall'inadempimento della controparte (nel caso specifico: il subappaltatore), trattandosi di un diritto potestativo, attribuito al committente, che, in quanto tale, non esige una giusta causa.
Nel caso di specie l'azione svolta, nonostante il tenore delle prese conclusioni, atteso che il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa, pare attenere strettamente ai rapporti di dare-avere in dipendenza del contratto di (sub)appalto stipulato fra le parti, rapporti che si sono interrotti per volontà del committente principale.
Ciò si rifletterebbe anche sul regime della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, dovendo nell'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore provare esclusivamente il contratto (ed eventualmente la propria prestazione se la stessa doveva precedere quella dell'altro contraente), mentre il convenuto deve provare di aver effettuato la propria prestazione ovvero che l'inadempimento non è colpevole. Spetta, invece, all'attore, di dimostrare a fondamento della domanda di restituzione l'eccedenza degli acconti versati rispetto al valore delle opere eseguite da controparte.
Ciò premesso all'esito dell'istruttoria risulta provato che , nel mese di aprile 2022, si Parte_1
è rivolta alla società commissionandole l'esecuzione di specifiche opere edili le quali avrebbero CP_1 dovuto concorrere alla ristrutturazione di un immobile sito in IG (TO), di proprietà del sig. CP_2
Nello specifico, aveva commissionato a le opere indicate
[...] Parte_1 CP_1 nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata in data 22/04/2022 (Arch. ). In CP_1 Testimone_1 predetta offerta vengono analiticamente previste le opere appaltate , i prezzi unitari ed il costo complessivo per ciascuna voce, l'importo totale del lavoro appaltato .
Invero il fatto che le opere appaltate fossero quelle contemplate nell'offerta accettata in data 26.04.22, con i prezzi ivi indicati, di cui al doc. 5 di parte attrice, risulta essere circostanza incontestata. Contestato risulta essere lo sconto applicato pari al 10% che parte convenuta assume di non aver mai accettato.
Le prove orali hanno evidenziato che, alla fine del mese di giugno 2022, il rapporto tra le parti è stato interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia, la
, l'esecuzione delle opere oggetto fattura da quest'ultima Controparte_5 emessa.
pagina 6 di 8 In particolare il teste commettente principale, dichiarava :”Posso confermare che CP_2
l'azienda, cioè la o almeno penso sia la non avendo avuto un rapporto diretto, è venuta a CP_1 CP_1 lavorare;
le persone che erano intervenute per i lavori e da qual che ho capito, vi era il titolare, che non ha mai lavorato ed è venuto solo il primo giorno quando ha scaricato il ponteggio, e altre due
Parte_1 persone che non erano di nazionalità italiana e sono stati mandati via dopo 10 giorni perché hanno fatto delle opere eseguite male;
io ho contestato al sono venuti gli architetti ed hanno verificato e la
Parte_1 li ha allontanati;
io non ho più voluto avere a che fare con queste persone”. Ed ancora il teste
Parte_1 affermava : “ i rapporti con si sono incrinati già in partenza con i primi lavori che ha effettuato
Parte_1 questa impresa. Penso anche prima di giugno perché io ho contestato a i lavori verso la fine di
Parte_1 maggio , così mi pare”-
A sua volta la teste , Direttrice dei Lavori, in risposta al cap. 3) (vero che ha Testimone_1 CP_1 integralmente eseguito tutte le opere indicate nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata all'attrice in data 22/04/2022,) espressamente dichiarava: “Vado a memoria , ricordo che aveva fatto quanto concordato;
ricordo delle contestazioni da parte del cliente su alcune lavorazioni che erano state svolte”.
Subito dopo però la teste affermava : “Non ricordo date e importo precisi, ricordo di aver riscontrato delle differenze” e in risposta al cap 7) (vero che il medesimo Arch. ha predisposto l'elaborato prodotto Testimone_1 dall'attrice sub. Doc. 14 ove sono analiticamente riportate le opere completate, quelle parzialmente eseguite e quelle rimaste ineseguite) riferiva :” Si è vero il documento è stato da me redatto e fotografava il punto della situazione a quella data”.
Senonchè nell'elaborato peritale dalla professionista predisposto non vengono indicate analiticamente le opere effettuate bensì solamente l'importo totale dalla stessa quantificato. Infatti, predetto documento si limita a riportare : “Nel complesso le lavorazioni effettivamente realizzate sono: • Le opere concordate e concluse ammontano a € 5800,50; • le opere realizzate al 50% ammontano a € 2605,00; • le opere extra concordate e realizzate ammontano a € 1100,00. Per un totale complessivo di € 9505,50 (si allega a tal proposito una breve scheda di contabilità lavori)”.
In disparte l'attendibilità della teste- su cui sorgono dubbi -la quale, dopo aver affermato di ricordare che l'impresa subappaltatrice aveva realizzato quanto concordato, confermava la relazione dalla stessa redatta in cui dava atto che le opere erano state solo parzialmente eseguite , deve evidenziarsi che non è dato conoscere quale fosse la consistenza delle opere effettivamente realizzate in mancanza di prova ma ancor prima di allegazione sul punto e in assenza della “breve scheda di contabilità” richiamata nell'elaborato, di verbali di consegna e/o di stati avanzamento dei lavori e a fronte della estrema genericità dell'elaborato peritale versato in atti sun doc. 14 in precedenza richiamato..
pagina 7 di 8 Neppure le dichiarazioni rese dal teste si palesano incisive. Costui infatti, affermava che, poteva CP_2 dire che i lavori contemplati nella fattura emessa dalla Controparte_5 Parte_2 erano stati eseguiti da un'altra azienda da lui scelta perché non aveva rapporti con altre aziende in Parte_1 loco ma non era a conoscenza dei rapporti tra e e quindi se le (predette) opere dovesse Parte_1 CP_1 eseguirle la CP_1
Tali dichiarazioni comprovano che le opere indicate nella fattura 36/2022 vennero eseguite da impresa terza ma , in assenza di prova e ancor prima di allegazione, sicuramente non dimostrano la consistenza dell'immobile all'atto del recesso del committente principale e pertanto quali opere avesse effettivamente eseguito la convenuta per la loro conseguente quantificazione.
In presenza di siffatto quadro di assoluta incertezza ricostruttiva degli elementi di fatto non potrà neppure soccorrere il principio di non contestazione giacchè il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass. n.
21460/2019)– esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n.
26908/2020).
Pertanto, in termini conclusivi, la domanda andrà disattesa.
Le spese di lite , in ragione del disinteresse dimostrato dalla convenuta successivamente al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. , andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
Compensa integralmente le spese di lite.
Novara, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 273/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Ravasi ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il suo studio in Vimercate, via Crispi n. 10, giusta delega in atti;
-attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Samuele Tozzi il quale ha dismesso il CP_1 P.IVA_2 mandato in data 10/07/2023 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teverola, via A.Volta n. 2
(angolo via Roma) ;
-convenuta-
Avente ad oggetto: contratto di (sub)appalto
Conclusioni di parte attrice: Voglia l'adito Tribunale, previe le declaratorie del caso, In principalità e nel merito: accertare e dichiarare il parziale inadempimento di alle obbligazioni dalla stessa assunte CP_1 nei confronti di in ragione del rapporto contrattuale tra le stesse intercorso e per Parte_1
l'effetto, condannare la medesima in persona del legale rappresentante al risarcimento del danno CP_1 patito da per l'ammontare di € 5.279,29 corrispondente alla differenza tra l'importo Parte_1 corrisposto alla convenuta ed il valore delle opere effettivamente dalla stessa eseguite o per quella diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi moratori calcolati ex D.Lgs 231/2002 sul capitale a fare data dalla domanda e sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che, nel mese di aprile 2022, si è rivolta alla società (CF / P.Iva Parte_1 CP_1
), con sede legale in Novara, Via Marie Curie n. 10, commissionandole l'esecuzione di P.IVA_2 specifiche opere edili le quali avrebbero dovuto concorrere alla ristrutturazione di un immobile sito in pagina 1 di 8 IG (TO), di proprietà del sig. (interpello, testi il sig. e l'Arch CP_2 CP_2
); Testimone_1
2. vero che, nello specifico, ha commissionato a le opere indicate Parte_1 CP_1 nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata in data 22/04/2022 prodotta dall'attrice sub. Doc. n. 6 CP_1 che si rammostra al teste (interpello, Arch. ) Testimone_1
3. vero che ha integralmente eseguito tutte le opere indicate nell'offerta dalla stessa predisposta CP_1 ed inviata all'attrice in data 22/04/2022, (interpello, teste Arch. ) capitolo così formulato Testimone_1 secondo le prescrizioni della Corte di Cassazione, sent., 30 maggio 2005 ove “non essendo di regola possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” e conforme Cass. civ., 30 maggio 2007, n. 12700 ;
4. vero che alla fine del mese di giugno 2022 il rapporto tra le parti è stato interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione di parte delle opere oggetto dell'offerta di (interpello, teste il sig. ); CP_1 CP_2
5. vero che a seguito della cessazione del rapporto contrattuale, incaricava, l'arch. Parte_1
, già Direttrice dei Lavori, di compiere una verificare quali opere fossero state effettivamente Testimone_1 completate da tra quelle incluse nelle fatture n. 30 e 42 del 2022 emesse da nei CP_1 CP_1 confronti dell'attrice (teste Arch. ); Testimone_1
6. vero che, all'esito della disamina delle opere, l'Arch accertava che, a fronte del del Testimone_1 pagamento dell'importo complessivo di € 13.994,24, fossero state effettivamente realizzate opere per un valore, così come indicato nell'offerta accettata (doc. 6 di parte attrice), pari a complessivi € 8.664,95 (teste
Arch. ); Testimone_1
7. vero che il medesimo Arch. ha predisposto l'elaborato prodotto dall'attrice sub. Doc. 14 Testimone_1 ove sono analiticamente riportate le opere completate, quelle parzialmente eseguite e quelle rimaste ineseguite (teste Arch. ) Testimone_1
8. vero che tra il mese di luglio ed il mese di agosto 2022 l'impresa Edil Investment costruzioni di
[...]
ha eseguito le opere oggetto della fattura n. 36/2022 dalla stessa società emessa la quale si Parte_2 rammostra al teste (doc. 17) (testi e ); Parte_2 CP_2
9. vero che le opere incluse nella fattura n. 36/2022 di Edil Investment costruzioni di Parte_2 sono ricomprese tra quelle indicate nell'offerta formulata da (doc. 6 di parte attrice che si CP_1 rammostra al teste, testi e ) Parte_2 CP_2
Si indicano i seguenti Testi:
pagina 2 di 8 signor , residente in [...] CP_2
Arch. c/o Urges srl con sede legale in Milano, Via Rugabella 1 Testimone_1 sig. c/o Edil Investment costruzioni di con sede legale in Rivoli (TO) Parte_2 Parte_2 via Ciamarella 31/6
In ogni caso: spese rifuse.
Conclusioni di parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, - Nel merito, accertare e dichiarare l'integrale adempimento da parte di delle opere edili commissionatele da CP_1 Parte_1
- Rigettare, per l'effetto, tutte le domande ex adverso formulate poiché infondate in fatto ed in diritto
[...] per i motivi di cui in premessa;
- Con liquidazione del compenso professionale oltre iva, CPA e Spese
Generali nella misura del 15% da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario
Fatto e motivi della decisione
L' evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la per sentir Parte_1 CP_1 accertare e dichiarare il parziale inadempimento di quest'ultima in ordine alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti della società attorea e, per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento del danno in suo favore quantificato nella somma di €. 5.279,29.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva (a) di essersi rivolta , nel mese di aprile 2022, alla società
commissionandole l'esecuzione di specifiche opere edili le quali avrebbero dovuto concorrere al CP_1 completamento di una ristrutturazione di un immobile in IG (TO), avviata da per Parte_1 conto di un proprio cliente;
(b) che a seguito di sopralluogo, le odierne parti definivano gli interventi oggetto del contratto in relazione al quale in data 22/04/2022 formulava apposita offerta che CP_1 provvedeva ad inviare all'attrice per il tramite della società Urges srl, dalla stessa incaricata della direzione dei lavori presso il cantiere de quo;
(c) che, con comunicazione del 26/04/2022 , l'attrice accettava l'offerta, previo riconoscimento da parte di di una riduzione del prezzo pari al 10%; (d)che in tale sede CP_1 indicava come il pagamento, in conformità con la prassi del settore, sarebbe stato Parte_1 eseguito entro i 30 giorni successivi all'emissione di ciascun stato avanzamento lavori;
(e) che la convenuta tuttavia, con comunicazione del 27/04/2022 , richiedeva che le venisse versato un acconto pari al 30% dell'importo complessivo dall'avvio dei lavori e che quindi venisse versato un ulteriore acconto pari al 50% del totale dopo l'esecuzione delle opere di tinteggiatura, riservando il saldo (pari al 20% del totale) al termine dei lavori;
(f) che considerata l'esigenza di ultimare tempestivamente le opere avviate, l'attrice acconsentiva al pagamento del primo acconto richiesto, pur non accettando i restanti termini proposti da
(g) che ciò nonostante, con comunicazione del 20/05/2022, la convenuta inviava ad CP_1 [...] la fattura n. 42/22 per l'ammontare di € 9.662,83 corrispondente al 50% del prezzo complessivo Parte_1
pagina 3 di 8 pattuito, maggiorato dell'importo di € 1.100,00 per le opere extracapitolato nelle more eseguite;
(h) che il sig. legale rappresentante dell'attrice, riscontrava immediatamente tale pretesa Controparte_3 evidenziando come questa violasse gli accordi intercorsi e come si discostasse da ogni prassi vigente nel settore, risultando quantomeno irragionevole richiedere il saldo di opere non ancora verificate ed in parte neppure ancora eseguite;
(i) che ciò non di meno, valutando preminente l'interesse alla regolare ultimazione dei lavori, l'attrice provvedeva al versamento di un primo acconto cui faceva seguito, a fronte delle ripetute richieste della convenuta, il saldo integrale della fattura de qua;
(l) che nelle more il rapporto tra le parti veniva interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione delle opere mancanti;
(m) che tale decisione, veniva comunicata da
[...]
a per il tramite dei rispettivi incaricati alla fine del mese di giugno 2022 e da allora la Parte_1 CP_1 convenuta cessava ogni attività ritenendo, evidentemente, di aver adempiuto alle prestazioni saldate;
(n) che, all'esito delle verifiche eseguite dall'arch. a seguito della cessazione del rapporto, su Testimone_1 mandato dell'attrice, emergeva come l'importo da questa corrisposto a a saldo delle fatture n. 30 e CP_1
42 del 2022 esorbitasse rispetto al valore delle opere effettivamente realizzate;
(o) che , infatti, il direttore dei lavori appurava come, a fronte del pagamento dell'importo complessivo di € 13.994,24, fossero state effettivamente realizzate opere per un valore, al netto dello sconto concordato, pari a complessivi €
8.664,95 ; (p) che, pertanto, la stessa risultava creditrice dell'importo di € 5.279,29.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto e in diritto l'avversa azione, formulata al sol fine di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali e alle conseguenze derivanti dalla sua condotta.
La stessa, in confutazione della strumentale ricostruzione della vicenda operata da controparte, evidenziava che le parti pattuivano l'esecuzione di lavori edili presso il cantiere di IG (To) commissionati dal
[...]
Più precisamente, dopo lo scambio di mail e di colloqui telefonici, accettava l'offerta CP_4 Parte_1 proposta da ovvero il preventivo da questi predisposto per un importo complessivo di €. 19.028,50 CP_1
e le condizioni di pagamento. Il rapporto si svolgeva in maniera molto serena tanto è vero che, eseguiti i lavori, approvati gli stati di avanzamento dei lavori, venivano effettuati i pagamenti dovuti, anche se non sempre con la dovuta puntualità. Ad ogni modo, venivano saldate le fatture emesse e relative ai lavori effettivamente eseguiti. I lavori, in particolare, iniziavano nel mese di maggio 2022 e si protraevano fino a inizio/metà giugno 2022, allorquando, sospendeva i lavori stante l'intenzione del committente di CP_1 proseguire i lavori in via del tutto autonoma, come da comunicazione da parte di Senonché, il Parte_1
16.08.2022, comunicava l'intenzione del committente di proseguire personalmente ed in Parte_1 autonomia i lavori, chiedendo, nel contempo, la restituzione della somma di €. 5.279,29, dovuta, a suo dire,
pagina 4 di 8 in quanto versata in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti. Somma quantificata sulla base di una verifica effettuata dall'Arch. che impugnava e contestava integralmente. Testimone_1
La stessa sottolineava, contrariamente a quanto sostenuto da parte attorea, di non aver mai riconosciuto una riduzione del prezzo pari al 10%. Inoltre, il pagamento della fattura n. 42/22 veniva richiesto sulla base di quanto proposto dalla società convenuta con mail del 27.04.22 ed accettato da Parte_1
In conclusione, sottolineava di aver adempiuto le proprie obbligazioni in modo corretto e CP_1 professionale eseguendo a regola d'arte i lavori commissionatele.
Orbene così ripercorsi i termini della questione l'attore ha avanzato domanda risarcitoria avente ad oggetto la restituzione di acconti versati in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti dall'impresa convenuta.
L'attrice nelle prese conclusioni ha chiesto accertarsi e dichiararsi il parziale inadempimento di CP_1 alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti di in ragione del rapporto Parte_1 contrattuale tra le stesse intercorso e per l'effetto, condannare la medesima in persona del legale CP_1 rappresentante al risarcimento del danno patito da per l'ammontare di € 5.279,29 Parte_1 corrispondente alla differenza tra l'importo corrisposto alla convenuta ed il valore delle opere effettivamente dalla stessa eseguite”.
Senonchè dall'esame dell'atto nel suo complesso – ed in particolare della parte espositiva- emerge che l'attrice abbia dato atto dell'intervenuta interruzione del rapporto contrattuale ad opera del committente principale, del mancato completamento delle opere a fronte dell'intervenuta interruzione e dell'avvento versamento di somme in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite.
Alcun inadempimento precedente all'intervenuto recesso del committente principale viene allegato e meglio precisato.
A tal fine deve osservarsi che il risarcimento del danno da inadempimento presuppone non solo l'accertamento dell'esistenza del contratto, ma anche l'accertamento della responsabilità contrattuale e, quindi, dell'inadempimento colpevole. Pertanto, a fronte di un contratto di appalto che prevedeva una serie di prestazioni a carico dell'appaltatore, era onere di colui che invocava la restituzione dele somme allegare gli specifici inadempimenti ascritti all'appaltatrice, in modo poi da determinare il contenuto degli oneri probatori posti a carico di quest'ultima.
Invero nel caso de quo l'attrice ha allegato semplicemente che, nelle more il rapporto tra le parti veniva interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia l'esecuzione delle opere mancanti
A tal fine deve osservarsi che la Suprema Corte ha ribadito che il recesso dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. può essere esercitato dal committente ad nutum, in qualunque momento successivo alla pagina 5 di 8 conclusione del contratto (purché prima del compimento dell'opera), anche per sfiducia verso l'appaltatore per ragioni di inadempimento. In questo caso – chiarisce la Corte – il contratto si scioglie per iniziativa unilaterale del committente e non è necessario fare indagini sull'importanza e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore; ciò, salvo il caso in cui l'inadempimento stesso giustifichi una richiesta di risarcimento da parte del committente per i danni patiti. Pertanto, in tema di recesso, dal testo di cui all'art. 1671 c.c. emerge che l'esercizio di tale facoltà non è necessariamente connesso o dipendente dall'inadempimento della controparte (nel caso specifico: il subappaltatore), trattandosi di un diritto potestativo, attribuito al committente, che, in quanto tale, non esige una giusta causa.
Nel caso di specie l'azione svolta, nonostante il tenore delle prese conclusioni, atteso che il bene richiesto acquista determinatezza solo mediante il collegamento con la causale addotta a sostegno della pretesa, pare attenere strettamente ai rapporti di dare-avere in dipendenza del contratto di (sub)appalto stipulato fra le parti, rapporti che si sono interrotti per volontà del committente principale.
Ciò si rifletterebbe anche sul regime della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, dovendo nell'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, l'attore provare esclusivamente il contratto (ed eventualmente la propria prestazione se la stessa doveva precedere quella dell'altro contraente), mentre il convenuto deve provare di aver effettuato la propria prestazione ovvero che l'inadempimento non è colpevole. Spetta, invece, all'attore, di dimostrare a fondamento della domanda di restituzione l'eccedenza degli acconti versati rispetto al valore delle opere eseguite da controparte.
Ciò premesso all'esito dell'istruttoria risulta provato che , nel mese di aprile 2022, si Parte_1
è rivolta alla società commissionandole l'esecuzione di specifiche opere edili le quali avrebbero CP_1 dovuto concorrere alla ristrutturazione di un immobile sito in IG (TO), di proprietà del sig. CP_2
Nello specifico, aveva commissionato a le opere indicate
[...] Parte_1 CP_1 nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata in data 22/04/2022 (Arch. ). In CP_1 Testimone_1 predetta offerta vengono analiticamente previste le opere appaltate , i prezzi unitari ed il costo complessivo per ciascuna voce, l'importo totale del lavoro appaltato .
Invero il fatto che le opere appaltate fossero quelle contemplate nell'offerta accettata in data 26.04.22, con i prezzi ivi indicati, di cui al doc. 5 di parte attrice, risulta essere circostanza incontestata. Contestato risulta essere lo sconto applicato pari al 10% che parte convenuta assume di non aver mai accettato.
Le prove orali hanno evidenziato che, alla fine del mese di giugno 2022, il rapporto tra le parti è stato interrotto a seguito della decisione, assunta dal committente, di affidare ad un'impresa di propria fiducia, la
, l'esecuzione delle opere oggetto fattura da quest'ultima Controparte_5 emessa.
pagina 6 di 8 In particolare il teste commettente principale, dichiarava :”Posso confermare che CP_2
l'azienda, cioè la o almeno penso sia la non avendo avuto un rapporto diretto, è venuta a CP_1 CP_1 lavorare;
le persone che erano intervenute per i lavori e da qual che ho capito, vi era il titolare, che non ha mai lavorato ed è venuto solo il primo giorno quando ha scaricato il ponteggio, e altre due
Parte_1 persone che non erano di nazionalità italiana e sono stati mandati via dopo 10 giorni perché hanno fatto delle opere eseguite male;
io ho contestato al sono venuti gli architetti ed hanno verificato e la
Parte_1 li ha allontanati;
io non ho più voluto avere a che fare con queste persone”. Ed ancora il teste
Parte_1 affermava : “ i rapporti con si sono incrinati già in partenza con i primi lavori che ha effettuato
Parte_1 questa impresa. Penso anche prima di giugno perché io ho contestato a i lavori verso la fine di
Parte_1 maggio , così mi pare”-
A sua volta la teste , Direttrice dei Lavori, in risposta al cap. 3) (vero che ha Testimone_1 CP_1 integralmente eseguito tutte le opere indicate nell'offerta dalla stessa predisposta ed inviata all'attrice in data 22/04/2022,) espressamente dichiarava: “Vado a memoria , ricordo che aveva fatto quanto concordato;
ricordo delle contestazioni da parte del cliente su alcune lavorazioni che erano state svolte”.
Subito dopo però la teste affermava : “Non ricordo date e importo precisi, ricordo di aver riscontrato delle differenze” e in risposta al cap 7) (vero che il medesimo Arch. ha predisposto l'elaborato prodotto Testimone_1 dall'attrice sub. Doc. 14 ove sono analiticamente riportate le opere completate, quelle parzialmente eseguite e quelle rimaste ineseguite) riferiva :” Si è vero il documento è stato da me redatto e fotografava il punto della situazione a quella data”.
Senonchè nell'elaborato peritale dalla professionista predisposto non vengono indicate analiticamente le opere effettuate bensì solamente l'importo totale dalla stessa quantificato. Infatti, predetto documento si limita a riportare : “Nel complesso le lavorazioni effettivamente realizzate sono: • Le opere concordate e concluse ammontano a € 5800,50; • le opere realizzate al 50% ammontano a € 2605,00; • le opere extra concordate e realizzate ammontano a € 1100,00. Per un totale complessivo di € 9505,50 (si allega a tal proposito una breve scheda di contabilità lavori)”.
In disparte l'attendibilità della teste- su cui sorgono dubbi -la quale, dopo aver affermato di ricordare che l'impresa subappaltatrice aveva realizzato quanto concordato, confermava la relazione dalla stessa redatta in cui dava atto che le opere erano state solo parzialmente eseguite , deve evidenziarsi che non è dato conoscere quale fosse la consistenza delle opere effettivamente realizzate in mancanza di prova ma ancor prima di allegazione sul punto e in assenza della “breve scheda di contabilità” richiamata nell'elaborato, di verbali di consegna e/o di stati avanzamento dei lavori e a fronte della estrema genericità dell'elaborato peritale versato in atti sun doc. 14 in precedenza richiamato..
pagina 7 di 8 Neppure le dichiarazioni rese dal teste si palesano incisive. Costui infatti, affermava che, poteva CP_2 dire che i lavori contemplati nella fattura emessa dalla Controparte_5 Parte_2 erano stati eseguiti da un'altra azienda da lui scelta perché non aveva rapporti con altre aziende in Parte_1 loco ma non era a conoscenza dei rapporti tra e e quindi se le (predette) opere dovesse Parte_1 CP_1 eseguirle la CP_1
Tali dichiarazioni comprovano che le opere indicate nella fattura 36/2022 vennero eseguite da impresa terza ma , in assenza di prova e ancor prima di allegazione, sicuramente non dimostrano la consistenza dell'immobile all'atto del recesso del committente principale e pertanto quali opere avesse effettivamente eseguito la convenuta per la loro conseguente quantificazione.
In presenza di siffatto quadro di assoluta incertezza ricostruttiva degli elementi di fatto non potrà neppure soccorrere il principio di non contestazione giacchè il principio di non contestazione, con conseguente relevatio dell'avversario dall'onere della prova, postula ovviamente che quest'ultimo abbia ottemperato all'onere di indicare specificamente i fatti costitutivi del diritto di cui chiede tutela in sede giudiziale;
con la conseguenza che la mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi –rispetto ai quali opera il principio di non contestazione (cfr. Cass., n. 17966/2016; Cass. n.
21460/2019)– esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (in questo senso, cfr. Cass. n.
26908/2020).
Pertanto, in termini conclusivi, la domanda andrà disattesa.
Le spese di lite , in ragione del disinteresse dimostrato dalla convenuta successivamente al deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. , andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:
Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
Compensa integralmente le spese di lite.
Novara, 18 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)
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