TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 263/2025 promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna
Maria Ranalli che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21.02.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario il 12.6.2004 in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San Demetrio né IN identificato nel registro dell'anno 2004 – parte II° - serie A – N. 1° 2. che dall'unione è nata, in data 14.12.2005, la figlia , oggi maggiorenne, studente Persona_1
e non autosufficiente;
3. che è attualmente pensionato e gode di un reddito imponibile annuo di circa € Parte_1
29.252,00, mentre presta attività lavorativa alle dipendenze di INGG. Parte_2
con un reddito imponibile annuo di € 51.358,00; Controparte_1
4. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
5. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 23.9.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.02.2024, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
San Demetrio né IN identificato nel registro dell'anno 2004 – parte II° - serie A – N. 1° dalla cui unione matrimoniale è nata la figlia in data 14.12.2005, alle condizioni Persona_1
del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Demetrio ne' IN
L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in località di Fossa dell'Aquila, Via della Stazione n.9/A, (foglio 5, part. 389 n. 14) viene assegnata con quanto ne costituisce arredo a che vi Parte_2 continuerà a vivere con la figlia Per_1
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia mediante erogazione Per_1 diretta e concorrerà per il 50% alle spese straordinarie che per la stessa si renderanno necessarie secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale dell'Aquila.
4. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della figlia, , nata a [...] il [...] (CF. ), Persona_1 C.F._3 la quale ha accettato detta condizione sottoscrivendo l'accordo formalizzato dai coniugi, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il diritto di piena proprietà sull'immobile sito in L'Aquila, Via
Avezzano n. 3A (meglio individuato nelle allegate planimetrie) e precisamente:
- appartamento posto al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto di quattro vani utili oltre ingresso, corridoio di disimpegno, cucina, doppi servizi e due balconi, a confine con vano scala, con interno 3 e con corte comune;
è accessorio dell'appartamento il locale ad uso sgombero posto al piano terra, distinto con il numero 4, avente accesso dal vano autorimessa comune, a confine con l'autorimessa stessa e con mura perimetrali del fabbricato;
- posto macchina posto al piano terra, delimitato con linea bianca a terra, a confine con area di accesso e di manovra e con altri posti macchina.
Detta consistenza immobiliare è così censita nel Catasto Fabbricati di L'Aquila: - fol. 87 n.
1515 (già 81) sub 4, strada 111, PT-1, zona 1, Cat. A/2, cl. 2, vani 6, Rend. Euro 759,19; - fol.
87 n. 1515 (già 81) sub 16, strada 111, PT, zona 1, cat. C/6, cl. 6, mq. 9, rend. Euro 49,73. Si precisa che l'unità immobiliare di che trattasi è stata acquistata da con atto per Parte_1
Notaio del 23.8.2002, Rep. N. 29599, Racc. 16119, trascritto al n. 13.706 – art. Persona_2
10243. Si precisa altresì che l'unità immobiliare (facente parte di un fabbricato) è stata oggetto di intervento di riparazione post sisma con fine lavori comunicata il 10.9.2013 come da pratica
AQ BCE 11537 del 1.10.2011 ed è dotata dell'attestazione di prestazione energetica che si allega al presente atto.
5. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della figlia, , nata a [...] il [...] (CF. ), Persona_1 C.F._3 la quale ha accettato detta condizione sottoscrivendo l'accordo formalizzato dai coniugi, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione il diritto di nuda proprietà sull'immobile (garage) sito in Fossa,
Via della Stazione 9/A-B, al piano T, distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 6, Cat. C/6, classe 7, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 305,74, nonché sull'immobile (capannone) sito in Fossa, Via della Stazione al piano T, istinto al N.C.E.U. del
Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 11, Cat. C/6, classe 3, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 148,74. Ciò con contestuale costituzione in favore di sui descritti Parte_1 immobili del diritto di usufrutto vita natural durante. Darsi atto che entrambe le proprietà immobiliari di cui si è appena detto sono pervenute ad in forza dell'allegato atto Parte_1 di divisione per Notaio del 18.11.2006, Rep. n. 14135 – Racc. n.7461. Persona_3
LD dichiara che l'immobile (garage) sito in Fossa, Via della Stazione 9/A-B, al piano Pt_1 T, distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 6, Cat. C/6, classe
7, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 305,74 è stato realizzato in forza di permesso a costruire n. 3 dell'8.5.2006 prot. 609/2006 e di D.I.A. in variante prot. 2842 del 15.12.2008 del
Comune di Fossa. I lavori sono stati ultimati il 26.1.2009, come da comunicazione del D.L.
Arch. rimessa agli uffici competenti il 1.3.2013, unitamente alla Controparte_2 richiesta di rilascio del certificato di agibilità corredata dall'attestazione della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato. dichiara, inoltre, che la ridetta proprietà Parte_1
è stata fatta oggetto di interventi di riparazione post sisma.
6. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della moglie, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, la quale ha formalmente accettato sottoscrivendo le condizioni C.F._2 concordate, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il diritto di piena proprietà sull'immobile sito in
Fossa, Via della Stazione al piano T –1 (meglio individuato nelle allegate planimetrie) distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 14, Cat. A/2, classe 1, composto da 9 vani, R.C. Euro 604,25. Darsi atto che la proprietà immobiliare in questione è pervenuta ad in forza dell'allegato atto di divisione per Notaio Parte_1 Persona_3
del 18.11.2006, Rep. n. 14135 – Racc. n.7461. dichiara che il ridetto
[...] Parte_1 immobile è stato realizzato in forza di permesso a costruire n. 3 dell'8.5.2006 prot. 609/2006 e di D.I.A. in variante prot. 2842 del 15.12.2008 del Comune di Fossa, con interventi ultimati il
26.1.2009, come da comunicazione del D.L. Arch. rimessa agli uffici Controparte_2 competenti il 1.3.2013, unitamente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità corredata dall'attestazione della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato. Parte_1 dichiara, inoltre, che la ridetta proprietà è stata fatta oggetto di interventi di riparazione post sisma per danni di lieve entità come da allegata pratica del Comune di Fossa distinta col Codice
CUP H53F12000110005 e che la stessa è dotata di attestazione di prestazione energetica.
7. ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive Parte_1 modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della Legge 21 dicembre 2001
n. 443 e del D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, dichiara che sulle proprietà immobiliari di cui al presente atto non sono state eseguite opere tali da richiedere permessi di costruire o concessioni in sanatoria. Avuto riguardo agli atti di disposizione degli immobili di cui al presente accordo, si dà atto che edotto ai sensi del D.P.R. 445/2000, asserisce, ai sensi e per gli Parte_1 effetti della Legge 165/1990, che il reddito fondiario di tutte le proprietà immobiliari di cui al presente atto è stato da quegli dichiarato nelle ultime denunce dei redditi che si allegano e per le quali il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
8. dichiara espressamente che gli immobili oggetto del presente atto così come Parte_1 risultanti dalle planimetrie allegate al ricorso sono tutti conformi allo stato di fatto a quanto evidenziato in catasto e che non è stata apportata nessuna modifica alle ridette unità immobiliare che sono state dichiarate agibili e sono dotate, per quanto di bisogna, dell'attestato di qualificazione energetica.
9. dà atto che e dichiarano espressamente che l'accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale raggiunto con il presente ricorso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione correlata al loro rapporto matrimoniale, fermo rimanendo gli obblighi di a dare attuazione al trasferimento dei beni secondo le Parte_1 modalità sopra indicate dinanzi al notaio, il quale provvederà alla trascrizione della emananda sentenza, con la conseguente esenzione da tutte le imposte e tasse, così come disposto per legge.
Il tutto dandosi anche atto che provvederà all'estinzione, mediante pagamento dei Parte_1 ratei mensili, del mutuo fondiario contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma il
28.7.2020 con atto stipulato dal Notaio Rep. 9893-Racc. 5938 che Persona_4 si allega, dichiarando di non avere nulla a pretendere a nessun titolo da in Parte_2 relazione a detto adempimento. le parti, al buon esito del presente accordo di separazione, dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio tra loro intercorso, avendo regolato tra loro ogni questione correlata ad azioni di restituzione e rimborsi riguardante il patrimonio immobiliare di cui al presente atto.
10. Le parti concordano che le spese del presente giudizio sono da intendersi tra loro compensate.
Così deciso in il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 263/2025 promossa da:
, c.f. nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , nata a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati in L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 7 presso lo studio dell'avv. Anna
Maria Ranalli che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 21.02.2024, e premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario il 12.6.2004 in regime di separazione dei beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San Demetrio né IN identificato nel registro dell'anno 2004 – parte II° - serie A – N. 1° 2. che dall'unione è nata, in data 14.12.2005, la figlia , oggi maggiorenne, studente Persona_1
e non autosufficiente;
3. che è attualmente pensionato e gode di un reddito imponibile annuo di circa € Parte_1
29.252,00, mentre presta attività lavorativa alle dipendenze di INGG. Parte_2
con un reddito imponibile annuo di € 51.358,00; Controparte_1
4. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
5. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 23.9.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare ed indicando compiutamente le condizioni.
6. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 21.02.2024, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di
San Demetrio né IN identificato nel registro dell'anno 2004 – parte II° - serie A – N. 1° dalla cui unione matrimoniale è nata la figlia in data 14.12.2005, alle condizioni Persona_1
del ricorso, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Demetrio ne' IN
L'Aquila (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in località di Fossa dell'Aquila, Via della Stazione n.9/A, (foglio 5, part. 389 n. 14) viene assegnata con quanto ne costituisce arredo a che vi Parte_2 continuerà a vivere con la figlia Per_1
3. Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della figlia mediante erogazione Per_1 diretta e concorrerà per il 50% alle spese straordinarie che per la stessa si renderanno necessarie secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale dell'Aquila.
4. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della figlia, , nata a [...] il [...] (CF. ), Persona_1 C.F._3 la quale ha accettato detta condizione sottoscrivendo l'accordo formalizzato dai coniugi, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il diritto di piena proprietà sull'immobile sito in L'Aquila, Via
Avezzano n. 3A (meglio individuato nelle allegate planimetrie) e precisamente:
- appartamento posto al primo piano, distinto con il numero interno 4, composto di quattro vani utili oltre ingresso, corridoio di disimpegno, cucina, doppi servizi e due balconi, a confine con vano scala, con interno 3 e con corte comune;
è accessorio dell'appartamento il locale ad uso sgombero posto al piano terra, distinto con il numero 4, avente accesso dal vano autorimessa comune, a confine con l'autorimessa stessa e con mura perimetrali del fabbricato;
- posto macchina posto al piano terra, delimitato con linea bianca a terra, a confine con area di accesso e di manovra e con altri posti macchina.
Detta consistenza immobiliare è così censita nel Catasto Fabbricati di L'Aquila: - fol. 87 n.
1515 (già 81) sub 4, strada 111, PT-1, zona 1, Cat. A/2, cl. 2, vani 6, Rend. Euro 759,19; - fol.
87 n. 1515 (già 81) sub 16, strada 111, PT, zona 1, cat. C/6, cl. 6, mq. 9, rend. Euro 49,73. Si precisa che l'unità immobiliare di che trattasi è stata acquistata da con atto per Parte_1
Notaio del 23.8.2002, Rep. N. 29599, Racc. 16119, trascritto al n. 13.706 – art. Persona_2
10243. Si precisa altresì che l'unità immobiliare (facente parte di un fabbricato) è stata oggetto di intervento di riparazione post sisma con fine lavori comunicata il 10.9.2013 come da pratica
AQ BCE 11537 del 1.10.2011 ed è dotata dell'attestazione di prestazione energetica che si allega al presente atto.
5. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della figlia, , nata a [...] il [...] (CF. ), Persona_1 C.F._3 la quale ha accettato detta condizione sottoscrivendo l'accordo formalizzato dai coniugi, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione il diritto di nuda proprietà sull'immobile (garage) sito in Fossa,
Via della Stazione 9/A-B, al piano T, distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 6, Cat. C/6, classe 7, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 305,74, nonché sull'immobile (capannone) sito in Fossa, Via della Stazione al piano T, istinto al N.C.E.U. del
Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 11, Cat. C/6, classe 3, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 148,74. Ciò con contestuale costituzione in favore di sui descritti Parte_1 immobili del diritto di usufrutto vita natural durante. Darsi atto che entrambe le proprietà immobiliari di cui si è appena detto sono pervenute ad in forza dell'allegato atto Parte_1 di divisione per Notaio del 18.11.2006, Rep. n. 14135 – Racc. n.7461. Persona_3
LD dichiara che l'immobile (garage) sito in Fossa, Via della Stazione 9/A-B, al piano Pt_1 T, distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 6, Cat. C/6, classe
7, della superficie di 160 mq., R.C. Euro 305,74 è stato realizzato in forza di permesso a costruire n. 3 dell'8.5.2006 prot. 609/2006 e di D.I.A. in variante prot. 2842 del 15.12.2008 del
Comune di Fossa. I lavori sono stati ultimati il 26.1.2009, come da comunicazione del D.L.
Arch. rimessa agli uffici competenti il 1.3.2013, unitamente alla Controparte_2 richiesta di rilascio del certificato di agibilità corredata dall'attestazione della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato. dichiara, inoltre, che la ridetta proprietà Parte_1
è stata fatta oggetto di interventi di riparazione post sisma.
6. – nella sua qualità di proprietario esclusivo – si obbliga a cedere e trasferire in Parte_1 favore della moglie, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, la quale ha formalmente accettato sottoscrivendo le condizioni C.F._2 concordate, mediante stipula di atto notarile, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, il diritto di piena proprietà sull'immobile sito in
Fossa, Via della Stazione al piano T –1 (meglio individuato nelle allegate planimetrie) distinto al N.C.E.U. del Comune di Fossa, al foglio 5, particella 389, sub 14, Cat. A/2, classe 1, composto da 9 vani, R.C. Euro 604,25. Darsi atto che la proprietà immobiliare in questione è pervenuta ad in forza dell'allegato atto di divisione per Notaio Parte_1 Persona_3
del 18.11.2006, Rep. n. 14135 – Racc. n.7461. dichiara che il ridetto
[...] Parte_1 immobile è stato realizzato in forza di permesso a costruire n. 3 dell'8.5.2006 prot. 609/2006 e di D.I.A. in variante prot. 2842 del 15.12.2008 del Comune di Fossa, con interventi ultimati il
26.1.2009, come da comunicazione del D.L. Arch. rimessa agli uffici Controparte_2 competenti il 1.3.2013, unitamente alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità corredata dall'attestazione della conformità dell'opera rispetto al progetto approvato. Parte_1 dichiara, inoltre, che la ridetta proprietà è stata fatta oggetto di interventi di riparazione post sisma per danni di lieve entità come da allegata pratica del Comune di Fossa distinta col Codice
CUP H53F12000110005 e che la stessa è dotata di attestazione di prestazione energetica.
7. ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive Parte_1 modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della Legge 21 dicembre 2001
n. 443 e del D. Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, dichiara che sulle proprietà immobiliari di cui al presente atto non sono state eseguite opere tali da richiedere permessi di costruire o concessioni in sanatoria. Avuto riguardo agli atti di disposizione degli immobili di cui al presente accordo, si dà atto che edotto ai sensi del D.P.R. 445/2000, asserisce, ai sensi e per gli Parte_1 effetti della Legge 165/1990, che il reddito fondiario di tutte le proprietà immobiliari di cui al presente atto è stato da quegli dichiarato nelle ultime denunce dei redditi che si allegano e per le quali il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
8. dichiara espressamente che gli immobili oggetto del presente atto così come Parte_1 risultanti dalle planimetrie allegate al ricorso sono tutti conformi allo stato di fatto a quanto evidenziato in catasto e che non è stata apportata nessuna modifica alle ridette unità immobiliare che sono state dichiarate agibili e sono dotate, per quanto di bisogna, dell'attestato di qualificazione energetica.
9. dà atto che e dichiarano espressamente che l'accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale raggiunto con il presente ricorso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione di ogni questione correlata al loro rapporto matrimoniale, fermo rimanendo gli obblighi di a dare attuazione al trasferimento dei beni secondo le Parte_1 modalità sopra indicate dinanzi al notaio, il quale provvederà alla trascrizione della emananda sentenza, con la conseguente esenzione da tutte le imposte e tasse, così come disposto per legge.
Il tutto dandosi anche atto che provvederà all'estinzione, mediante pagamento dei Parte_1 ratei mensili, del mutuo fondiario contratto con la Banca di Credito Cooperativo di Roma il
28.7.2020 con atto stipulato dal Notaio Rep. 9893-Racc. 5938 che Persona_4 si allega, dichiarando di non avere nulla a pretendere a nessun titolo da in Parte_2 relazione a detto adempimento. le parti, al buon esito del presente accordo di separazione, dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione in dipendenza del rapporto di coniugio tra loro intercorso, avendo regolato tra loro ogni questione correlata ad azioni di restituzione e rimborsi riguardante il patrimonio immobiliare di cui al presente atto.
10. Le parti concordano che le spese del presente giudizio sono da intendersi tra loro compensate.
Così deciso in il 4 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli