Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
n. 436/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr.ssa Anna Maria Tracanna - Presidente dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore dr.ssa Emanuela Vitello - Consigliera all'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
rappresentato e difeso da: avv.ti MAJORANO LUCA, DI SANTE PIERA e DI Parte_1
GREGORIO PIER PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. LUPI EDOARDO, elettivamente Controparte_1
domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello Pt_1
avverso la sentenza n. 367/2024 del 11/06/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 29/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/10/2024 l ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 11/06/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto in data 05/10/2023 dall'odierno appellato, titolare di
18/05/2018, era stato riconosciuto l'aggravamento dei postumi in misura del 60% dal
07/03/2020 e del 93% dal 01/06/2022.
L'impugnata sentenza, aderendo alle conclusioni del c.t.u. medico-legale nominato, ha ritenuto che la misura del danno biologico, conseguente agli esiti di infortunio sul lavoro da cui l'odierno appellante è affetto, fosse quantificabile nelle misure sopra indicate, avendo il c.t.u. fatto corretta applicazione dei criteri tabellari di cui al d.M. 12/07/2000.
L'appellante, nei motivi di appello articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui, aderendo acriticamente alle conclusioni del c.t.u., aveva ritenuto sussistente un aggravamento dei postumi, poiché il procedimento amministrativo di revisione della rendita si era concluso con riconoscimento del 60% dal
01/06/2022 a seguito di visita medica collegiale concorde, ed il c.t.u. aveva fatto errata applicazione delle voci tabellari di legge, applicando voci previste per menomazioni palesemente ben più gravi con il risultato di una valutazione non congrua ed eccessiva, in particolare quanto alla voce 141, che viene normalmente riferita a pazienti affetti da paraplegia ed è pari all'85 %, ed alla voce 135, che prevede una valutazione fino all'80% ma solo per neoplasie maligne che non si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni e ove il supporto terapeutico ed assistenziale è necessario e continuo ed il soggetto è severamente disabile con indicata ospedalizzazione.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta in primo grado dall'appellato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendone Controparte_1
l'inammissibilità per difetto di specificità e, nel merito, la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è inammissibile e comunque manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Quanto al grado invalidante da riconoscersi, l'appellante si è difatti limitato a dedurre l'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo con cd. collegiale medica concorde ed a sostenere l'erroneità delle conclusioni del c.t.u., asserendo, in modo del tutto generico,
l'errata applicazione delle voci tabellari di legge in quanto il consulente avrebbe applicato voci previste per menomazioni palesemente ben più gravi, in particolare quanto alle voci 135
e 141, indicate a titolo di esempio della dedotta erroneità.
Osserva al riguardo la Corte che l'appellante non ha in alcun modo contestato che le menomazioni da cui l'odierno appellato è affetto siano quelle riportate dal c.t.u., né la sussistenza di rapporto causale tra esse e l'infortunio sul lavoro per cui è causa, non ha indicato perché l'esito della collegiale medica influirebbe sull'esito del giudizio, e che il c.t.u., ai fini della valutazione e quantificazione medico-legale dei postumi dell'infortunio, ha applicato non le voci indicate dall'appellante, ma le differenti voci 286, 287, 36, 37, 38, 181,
223, perfettamente corrispondenti alle menomazioni riscontrabili dall'esame degli atti previste in tabella (perdita dell'avampiede e poi perdita funzionale del piede, esiti cicatriziali, disturbo post traumatico da stress, deficit funzionale della spalla) ed ha correttamente valutato in via equitativa le menomazioni (ipomobilità della caviglia e distacco del corpo vitreo dell'occhio destro) non specificamente previste in tabella, in misura peraltro minima (rispettivamente 4%
e 3%).
Il motivo di appello, pertanto, non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'impugnata sentenza e non confuta o contrasta, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice, sicché è palesemente inammissibile per difetto di specificità in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. U. n. 36481 del 13/12/2022 rv. 666375 - 01).
In ogni caso, nel merito il motivo sarebbe manifestamente infondato, essendo pacifico che il responso concorde dei sanitari della collegiale medica sostanzia un mero parere facoltativo, preparatorio della decisione amministrativa, che non vincola le parti del rapporto previdenziale e non preclude all'assicurato la proposizione dell'azione giudiziaria (cfr. Cass.
Sez. L. nn. 16569 del 07/08/2015 rv. 636788 – 01 e 9235 del 06/04/2021 rv. 661097 - 01), e risolvendosi le deduzioni dell'appellante, per il resto, in una mera differente valutazione del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni da lui raggiunte, quanto ad aderenza alle nozioni correnti della scienza medica, o ad omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta diagnosi, ovvero a violazione dei criteri di valutazione complessiva dei danni composti di cui al d.M. 12/07/2000, sicché si tratta di mero inammissibile dissenso diagnostico (cfr. Cass. Sez. L. n. 1652 del 03/02/2012).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 367/2024 in data 11/06/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 29/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott.ssa Anna Maria Tracanna -