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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/10/2025, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6051/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice dott.ssa Antonella Cozzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6051/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. UB BE e dell'avv. GRISSINI ALESSANDRA ( ), elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 C.F._2 MILANO presso il difensore avv. UB BE
ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. LABRICCIOSA TINA, elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. LABRICCIOSA TINA
TI SO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANGINI C.F._5 ALFREDO ( ) PIAZZA SANT'ANGELO, 1 20121 MILANO elettivamente C.F._6 domiciliato in presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._7
FRANGINI ALFREDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'ANGELO, 1 20121 MILANO presso il difensore avv. FRANGINI ALFREDO
CONVENUTI
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDA VALERIO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 GARIBALDI, 61 22100 COMO presso il difensore avv. SARDA VALERIO
RZ AM
pagina 1 di 38 CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza e domanda formulate dai convenuti e dal terzo chiamato:
a) preliminarmente:
1)in via principale, accertare, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 3 c.p.c. (sez. A, punti 1-20), il mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del dott. da parte delle Sig.re Controparte_4 Parte_2
, e CR NI e dichiarare, di
[...] Controparte_1 conseguenza, che queste ultime sono eredi pure e semplici;
2)in via subordinata, per il caso in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse ritenere valida ed efficace
l'accettazione con beneficio di inventario da parte delle Sig.re Parte_2
, e CR NI, accertare e dichiarare, per le
[...] Controparte_1 ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, c. 6 n. 1 (sez. B, punti 26-49) e n. 3 c.p.c. (sez. B, punti 21-
57, e sez. C, punti 58-73), l'intervenuta decadenza di queste ultime dal beneficio di inventario ex art.
494 c.c.;
3)in via ulteriormente subordinata, per il caso in cui gli eredi del dott. Controparte_4
costituiti nel presente giudizio non dovessero essere dichiarati decaduti dal beneficio
[...] dell'inventario, accertare e dichiarare che gli stessi, in caso di soccombenza, sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei limiti di quanto ricevuto, anche con i propri beni personali;
b) nel merito:
AZIONE EX ARTT. 2043 E 2059 C.C.
1.1) accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per non avere lo stesso Controparte_5 riconosciuto la Sig.ra come propria figlia ed adempiuto agli Parte_1 obblighi morali e materiali a lui incombenti nei confronti della stessa in qualità di genitore;
1.2) per l'effetto, condannare i dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) e , obbligati in qualità di successori Controparte_3 universali del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra Controparte_5 Parte_3
, al risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) da quest'ultimo
[...] cagionato alla Sig.ra , quantificabile in complessivi € Parte_1
3.000.000,00, vale a dire € 1.000.000,00 per ciascun convenuto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 38 1.3) accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per non avere lo stesso Controparte_5 concorso con la madre della Sig.ra all'adempimento Parte_1 dell'obbligazione solidalmente posta a carico dei genitori ed avente ad oggetto il pagamento delle spese necessarie al mantenimento della prole;
1.4) per l'effetto, condannare i dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) e , obbligati in qualità di successori Controparte_3 universali del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra Controparte_5 Parte_3
, al risarcimento del danno patrimoniale da quest'ultimo cagionato alla madre della Sig.ra
[...]
ed oggi dovuto all'odierna attrice in qualità di successore a Parte_1 titolo universale della danneggiata, quantificabile in complessivi € 147.777,78, vale a dire € 49.259,26 per ciascun convenuto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
AZIONE EX ARTT. 553 SS. C.C.
2.1) accertare e dichiarare la qualità di legittimaria pretermessa della Sig.ra Parte_1
e la conseguente lesione, nella misura del 100%, della quota di legittima ad ella
[...] spettante, pari ad € 6.393.778,90 ovvero al diverso importo che risulterà provato in giudizio;
2.2) dichiarare inefficaci tutti gli atti dispositivi inter vivos o mortis causa compiuti dal dott.
[...]
indicati in giudizio e lesivi della quota di legittima spettante alla Sig.ra Controparte_5 [...]
; Parte_1
2.3) accertare e dichiarare che la Sig.ra è erede del dott. Parte_1
e ha dunque diritto alla reintegrazione della quota di legittima ad ella Controparte_5 spettante;
2.4) ordinare ai dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la curatela Controparte_4 dell'Eredità beneficiata) e , sia nella loro qualità di successori universali Controparte_3 del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra sia Controparte_5 Parte_3 nella loro qualità di donatari, la restituzione per equivalente di quanto ricevuto dalla madre e da essi stessi a titolo di successione testamentaria e di donazione, in forza delle disposizioni lesive della quota di legittima spettante alla Sig.ra indicate in giudizio;
Parte_1
2.5) per l'effetto, condannare il dott. (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
della somma di € 680.548,18, oltre interessi e rivalutazione dall'apertura della successione
[...]
(cioè dal 02.12.1996) al soddisfo, nonché condannare il Sig. al Controparte_3 pagamento in favore della Sig.ra della somma di € Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 38 2.602.260,33, oltre interessi e rivalutazione dall'apertura della successione (cioè dal 02.12.1996) al soddisfo. Ovvero, ciascuno nella misura determinata all'esito della riduzione, del diverso importo che risulterà provato in giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per le convenute e Parte_2 [...]
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art. 494 c.c. formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. poiché tardiva essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 183, V comma c.p.c;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art. 494 c.c. per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, ex art. 505, ultimo comma, c.c.;
- accertare e dichiarare inammissibile la domanda di separazione dei beni del dott.
[...]
da quelli degli eredi ai sensi degli art. 512 e ss. c.c. in quanto tardiva ai Controparte_4 sensi dell'art. 183, comma V c.p.c.;
- accertare e dichiarare inammissibile la domanda di separazione dei beni del dott.
[...]
da quelli degli eredi ai sensi degli art. 512 e ss. c.c. in quanto tardiva ai Controparte_4 sensi dell'art. 516 c.c. in via principale e nel merito:
- rigettare la domanda di decadenza ex art. 494 c.c. e, per l'effetto, dichiarare le sig.re
[...]
e eredi beneficiate del sig. Parte_2 Controparte_1
. Controparte_4
- accertare e dichiarare che le eredi beneficiate, in ipotesi di soccombenza per le domande originarie, rispondano del pagamento dei debiti ereditari nei limiti del valore dell'attivo ereditario ed esclusivamente con beni ereditari. nel merito, sull'azione ex artt. 2043 e 2059 c.c.: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice con la quale si chiede il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
pagina 4 di 38 in via principale:
- respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta del de cuius
[...]
, più specificamente: Controparte_4
- rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla sig.ra madre della signora , e da quest'ultima CP_6 Parte_1 richiesto in qualità di successore a titolo universale dell'asserita danneggiata in quanto il diritto risulta non essere mai stato trasmesso in via ereditaria, poiché mai sorto nella sfera giuridica della signora quale “dante causa”; CP_6 nel merito, sull'azione ex artt. 553 e ss. c.c.: in via principale:
- respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato negli atti di causa, in particolare:
- rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima della signora Parte_1
;
[...]
- rigettare la domanda di restituzione dell'equivalente dell'importo di € 680.548,18;
- rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle vicende immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal dottor;
Controparte_4 solo per il caso di rimessione della causa in istruttoria:
- ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfettario e spese generali come per legge. in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più domande attoree, pronunciare le relative statuizioni di soccombenza nei confronti delle comparenti nella loro qualità di eredi beneficiate ovvero intra vires hereditatis e cum viribus hereditatis.
Per la convenuta TI SO
Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: pagina 5 di 38 in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la inammissibilità e la tardività ex art. 183, V comma, c.p.c. delle domande formulate da parte attrice, in via preliminare, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, ex art. 505, ultimo comma, c.c., ai fini della proposizione dell'eccezione di decadenza dal beneficio di inventario degli eredi del dottor
; Controparte_4
3. accertare e dichiarare, in ogni caso, che la signora CR NI è tuttora pienamente e legittimamente erede beneficiata del dottor;
Controparte_4
4. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla possibilità di formulare la domanda ai sensi degli art. 512 e ss. c.c., ai fini della separazione dei beni ereditari da quelli degli eredi;
nel merito, sull'azione ex artt. 2043 e 2059 c.c.: in via preliminare:
5. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice, con cui si chiede il risarcimento del danno patrimoniale per violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
in via principale:
6. respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
in particolare:
7. rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
8. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ri-gettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per violazione dell'ob-bligo di mantenimento della prole cagionato alla signora madre della signora , e da CP_6 Parte_1 quest'ultima richiesto in qua-lità di successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
sempre nel merito, sull'azione ex artt. 553 e ss. c.c.: in via principale:
9. respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato in narrativa, in particolare:
10. rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima della signora Parte_1
;
[...]
11. rigettare la domanda di restituzione per equivalente dell'importo di € 680.548,18;
pagina 6 di 38 12. rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle operazioni immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal dottor , in data 7 maggio 2020; Controparte_4 solo per il caso di rimessione della causa in istruttoria:
13. ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in ogni caso:
14. condannare la signora al pagamento di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfetario delle spese generali, come per legge.
Per il convenuto Controparte_3
Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: con riferimento alle azioni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
- in via pregiudiziale: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis dalla
Signora per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1 violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla madre, Signora Controparte_7
[...]
- nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dalla Signora Parte_1 nei confronti del OT , mandando quest'ultimo assolto da ogni
[...] Controparte_3 avversa richiesta;
con riferimento all'azione ex artt. 553 e ss. c.c.
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla Signora nei Parte_1 Parte_1 confronti del OT per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
in Controparte_3 particolare: rigettare la domanda avversaria di quantificazione della quota di legittima in € 6.393.778,90;
accertare che la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli del OT Controparte_5 ammonta a Lit. 2.852.933.199,37, pari a € 1.425.966,59;
rigettare ogni domanda relativa all'accertamento della esistenza di qualsiasi tipo di donazione indiretta;
dato atto dell'avvenuto incasso dell'importo di € 3.110.970,38 attraverso la transazione intercorsa col OT dichiarare che la Signora è già Controparte_8 Parte_1 stata integralmente reintegrata della propria quota di legittima;
conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dalla Signora Parte_1 nei confronti del OT dirette alla restituzione per equivalente di quanto ricevuto Controparte_3
pagina 7 di 38 per successione e donazione e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 2.602.260,33 oltre interessi e rivalutazione.
Per la terza chiamata Controparte_9 CP_4
Parte_1 con riferimento alle azioni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
- in pregiudizialità: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice con la quale si chiede il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla madre, sig.ra
Controparte_7
- in principalità: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziate nella comparsa di costituzione e risposta del de cuius dott.
, in particolare: Controparte_4
- rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora madre dell'attrice, e da quest'ultima richiesto in qualità di successore a titolo CP_6 universale dell'asserita danneggiata;
* * * * * * con riferimento all'azione ex artt. 553 c.c.
- in principalità: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal de cuius dott. , in particolare: Controparte_4
- rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima dell'attrice;
- rigettare la domanda di restituzione per equivalente dell'importo di euro 680.548,18;
- rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle vicende immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal de cuius dott. ; Controparte_4
* * * * * * con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 494 c.c. e la domanda di separazione ex art. 512
Preliminarmente
pagina 8 di 38 - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art 494 c.c. per le seguenti ragioni:
- perché proposta oltre il termine di cui all'art. 183, V comma c.p.c.;
- per carenza di legittimazione attiva dell'attrice ex art. 505 c.c.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di separazione ex art. 512 c.c. per le seguenti ragioni:
- perchè proposta oltre il termine di cui all'art. 183 V comma c.p.c.;
- perchè comunque tardiva ai sensi dell'art. 516 c.c.
In principalità
- dare atto dell'intervenuta divisione del patrimonio ereditario come risulta dall'atto di rilascio dei beni
(doc. 5) all'eredità beneficiata de qua;
- rigettare la domanda di decadenza ex art. 494 c.c .per le ragioni evidenziate in narrativa e per l'effetto dichiarare le sig.re , e Parte_2 Controparte_1
CR NI, eredi beneficiate del sig. . Controparte_4
In istruttoria ci si associa alle richieste istruttorie formulate dalle difese delle eredi beneficiate sig.re
[...]
, e CR NI Parte_2 Controparte_1
* * * * * *
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Motivazione
La causa riguarda la successione ereditaria del defunto (nato il [...] e Controparte_5 deceduto il 02.12.1996), padre naturale dell'attrice , il cui Parte_1 rapporto di filiazione naturale è stato accertato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n
3384 del 2017.
In particolare aveva tre figli legittimi, ossia , e Controparte_5 CP_4 CP_3 [...]
ed era coniugato con mentre l'attrice era figlia di Controparte_8 Parte_3 Controparte_7
(deceduta in data 18.10.2005), che per oltre 40 anni era stata la segretaria personale del dott.
[...]
e che, in punto di morte, aveva confessato alla figlia che Controparte_5 Parte_1 suo padre naturale non era – all'epoca coniuge della – bensì Persona_1 CP_6 Controparte_5
[...]
La successione ereditaria di è stata regolata dal testamento olografo Controparte_5 pubblicato il 17.12.1996 (doc. n 8 fasc. attrice) con cui il de cuius aveva istituito unica erede la moglie pagina 9 di 38 che era stato accettato dai figli , e Parte_3 CP_4 CP_3 Controparte_8
(come da verbale di pubblicazione del testamento: “i SI , Controparte_4
e nella loro qualità di legittimari, Controparte_3 Controparte_8 dichiara[vano] di prestare […] piena adesione e acquiescenza a detto testamento, di rinunciare ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentaria del de cuius e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo alla loro madre Signora . Tronchetti RA”). Parte_4
è deceduta in data 07.02.2004 e le sono succeduti i figli , e Parte_3 CP_4 CP_3
quali eredi in pari quota in forza del testamento olografo pubblicato il Controparte_8
25.02.2004 (doc. n 41 fasc. attrice).
è stata pretermessa dalla successione di Parte_1 Controparte_5
(la cui paternità è stata accertata nel 2017, successivamente al suo decesso) e ha convenuto in
[...] giudizio i fratelli consanguinei e mentre non ha agito nei CP_3 Controparte_4 confronti dell'altro fratello consanguineo con il quale ha concluso un Controparte_8 accordo transattivo.
Le domande proposte con l'atto di citazione da nei confronti Parte_1 dei fratelli convenuti sono plurime e vengono di seguito sintetizzate:
- accertamento della responsabilità da illecito endofamiliare del dott. e la Controparte_5 conseguente condanna dei convenuti – obbligati in qualità di successori universali di Parte_3 coniuge ed erede testamentario del dott. – al risarcimento del relativo danno Controparte_5 non patrimoniale (danno morale quantificato in euro 500.000 e danno esistenziale quantificato in euro
2.500.000), nonché del danno patrimoniale, richiesto dall'attrice quale erede della madre
[...]
per la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole di euro 147,777,78; Controparte_7
- l'accertamento della propria qualità di legittimaria pretermessa, la dichiarazione del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima e la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione di quanto ricevuto dalla madre e da essi stessi a titolo di successione testamentaria e di donazione, in forza delle disposizioni lesive della quota di legittima.
I convenuti e si sono costituiti in giudizio chiedendo il CP_4 Controparte_3 rigetto delle domande attoree.
La causa è stata interrotta ex art. 300 c.p.c. alla prima udienza (del 29.10.2020) per effetto della dichiarazione del decesso di e è proseguita, a seguito di Controparte_4 riassunzione, anche nei confronti delle eredi del predetto, ossia della moglie CR NI e delle figlie e . Parte_2 Controparte_1
pagina 10 di 38 e si sono costituite in giudizio Parte_2 Controparte_1 riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta del padre e hanno allegato di aver accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario quindi hanno chiesto, in via subordinata e per il caso di loro eventuale soccombenza, di essere condannate intra vires hereditatis.
Anche CR NI si è costituita in giudizio richiamando integralmente le difese già svolte dal marito e deducendo anch'essa di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
Con la prima memoria, a seguito delle difese formulate dalle eredi del dott. Controparte_4
l'attrice ha introdotto nuove domande, - di cui le convenute hanno eccepito l'inammissibilità
[...] in quanto domande nuove e tardive (in particolare in quanto non proposte nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio delle convenute) -, chiedendo “preliminarmente” quanto segue:
“in via principale, accertare e dichiarare la decadenza degli eredi del dott. Controparte_4
costituiti nel presente giudizio dal beneficio dell'inventario, e segnatamente la decadenza
[...] della Sig.ra CR NI ex art. 485 c.c. ovvero ex art. 494 c.c., nonché la decadenza delle Sig.re
e ex art. 494 c.c.; Parte_2 Controparte_1 in via subordinata, per il caso in cui gli eredi del dott. costituiti nel Controparte_4 presente giudizio non dovessero essere dichiarati decaduti dal beneficio dell'inventario, accertare e dichiarare che gli stessi, in caso di soccombenza, sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei limiti di quanto ricevuto, anche con i propri beni personali;
in ogni caso, disporre la separazione, a norma degli artt. 512 ss. c.c., dei beni del dott.
[...]
risultanti dai verbali di inventario prodotti dalle Sig.re e Controparte_4 Parte_2
sub docc. 5 e 6, nonché di ogni altro bene che all'esito Controparte_1 dell'istruttoria dovesse risultare ricompreso nel compendio ereditario, da quelli degli eredi costituiti nel presente giudizio”.
Nelle more del giudizio, le eredi del dott. hanno dato avvio, ai sensi Controparte_4 degli artt. 507 ss. c.c., alla procedura di rilascio dei beni ereditari ai creditori e ai legatari ed all'udienza del 03.06.2021 il Giudice ha assegnato “a parte attrice il termine di legge per la citazione in giudizio del curatore dell'eredità rilasciata da nominare dal Tribunale di Como” e rinviato la causa all'udienza del 25.11.2021, poi differita al 01.02.2022 e, ancora, al 12.05.2022.
Il Curatore dell'Eredità rilasciata, avv. Claudia Pozzoli, si è costituita in giudizio riportandosi a tutte le difese di nonché a quelle delle sue eredi Controparte_4 [...]
, e CR NI. Parte_2 Controparte_1
pagina 11 di 38 Il Giudice ha assegnato alle parti termine sino al 30.06.2022 per “note contenenti istanze istruttorie riassuntive e definitive”, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Successivamente la causa è stata rinviata, su richiesta delle parti, al fine di tentare il componimento bonario della vertenza.
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e la causa è proseguita con ordinanza in data
31.10.2023, con cui il Presidente istruttore non ha ammesso le prove orali di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., così come riassunte nelle note autorizzate di sintesi depositate in atti, “in quanto aventi ad oggetto circostanze genericamente dedotte, da provare in via documentale ovvero irrilevanti ai fini della decisione”, e ha disposto c.t.u. “al fine di:
1. valutare, al momento dell'apertura della successione (2.12.1996), ex art. 747 c.c., gli immobili siti in Como, alla via Cernobbio n. 23, caduti in successione nella quota di metà, meglio descritti nella dichiarazione di successione del Pt_3
16.6.1997 (doc. 5 fascicolo attoreo);
2. valutare, al momento dell'apertura della successione, ex art.
750 c.c., i beni mobili (CCT e BTP) oggetto delle donazioni per atto pubblico in data 3.7.1995,
8.5.1991, 21.10.1987, 26.9.1985, 11.6.1979”, nominando consulenti, quanto al punto 1), l'arch.
e, quanto al punto 2), la dott.ssa Persona_2 Persona_3
Le parti, su sollecitazione del Giudice, hanno proseguito nel confronto per tentare la conciliazione ed in particolare l'attrice ha formulato una proposta (“a soli fini conciliativi, l'attrice è disponibile ad accettare la somma di € 500.000,00 da e di € 250.000,00 complessivi da Controparte_3 parte degli eredi di , Eredità rilasciata, Controparte_4 CP_1 Parte_2
e CR NI”) che le controparti si sono riservate di valutare.
[...]
La causa è proseguita con il conferimento dell'incarico alle cc.tt.uu., che hanno depositato le perizie conclusive. Segnatamente in data 17.09.2024 l'arch. ha depositato la perizia Persona_4 estimativa del complesso immobiliare di Como, attribuendo il valore per la quota ereditaria (di ½) di €
1.015.240,59 alla data di apertura della successione (02.12.1996); in data 14.11.2024 la dott.ssa ha depositato la perizia che ha valorizzato, sempre alla data di apertura della Persona_3 successione, i beni mobili (CCT e BTP) oggetto delle donazioni per atto pubblico del 03.07.1995,
08.05.1991, 21.10.1987, 26.09.1985 e 11.06.1979 nell'importo di € 11.004.183,56.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni, che sono riportate in epigrafe.
Nelle conclusioni l'attrice non ha riproposto la domanda di “… separazione, a norma degli artt. 512 ss.
c.c., dei beni del dott. risultanti dai verbali di inventario prodotti Controparte_4 dalle Sig.re e sub docc. 5 e 6, Parte_2 Controparte_1
pagina 12 di 38 nonché di ogni altro bene che all'esito dell'istruttoria dovesse risultare ricompreso nel compendio ereditario, da quelli degli eredi costituiti nel presente giudizio” che deve intendersi rinunciata, non essendo stata neppure ripresa ed argomentata negli scritti conclusivi e che pertanto non deve essere decisa.
Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis n 6 c.p.c., nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
***
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA ILLECITO CD.
ENDOFAMILIARE
L'attrice chiede l'accertamento della responsabilità da illecito endofamiliare del dott. Controparte_5
e la conseguente condanna dei convenuti – obbligati in qualità di successori universali di
[...]
coniuge ed erede testamentario del dott. – al risarcimento Parte_3 Controparte_5 del relativo danno non patrimoniale (danno morale quantificato in euro 500.000 e danno esistenziale quantificato in euro 2.500.000).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la violazione dei doveri genitoriali non si esaurisce nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma – ove comporti la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti – possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. Tale norma era tradizionalmente interpretata in collegamento con l'art. 185 cp, sicché si riteneva che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo nel caso di commissione di un reato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, riconoscendo la risarcibilità del danno ogni qual volta siano lesi diritti inviolabili della persona di rango costituzionale, anche indipendentemente dalla sussistenza di un reato (cfr. Cass. 26301/2021; Cass. 28989/2019; Cass. 7513/2018; SS.UU. 26972/2008).
In tale prospettiva, assume rilievo il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori (artt. 2 e 30 Cost). Si tratta di diritti fondamentali della persona, ispirati al principio di solidarietà, riconosciuti e tutelati perché rispondono all'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione. Entrambi i genitori sono obbligati da questo munus poiché la funzione genitoriale è duale. Pertanto, l'eventuale maggior contributo materiale e morale da parte di uno di essi non può compensare l'assenza dell'altro. Riceve, infatti, tutela nell'ordinamento il diritto del figlio alla relazione familiare con entrambi i genitori (c.d. bigenitorialità), presupposto per una sana ed armoniosa crescita (Cass. n. 3079/2015; Cass. n. 5652/2012). pagina 13 di 38 In particolare, la Cassazione precisa che il figlio ha diritto di ricevere da entrambi i genitori non solo prestazioni patrimoniali, ma anche assistenza morale, diritto specificamente enunciato dall'art. 315 bis c.c., che si declina nel senso di "cura amorevole" del figlio. Si tratta di una competenza genitoriale che l'ordinamento ritiene essenziale, come si evince dall'art.6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale esige che coloro che aspirano ad essere genitori adottivi siano in grado non solo di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare, ma anche e in primo luogo che siano "affettivamente idonei". Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, possa rilevare anche il pregiudizio alla sfera dell'affettività che pure non si è tradotto in una malattia fisica o psichica diagnosticabile. L'assenza ed il disinteresse del genitore, infatti, privano il minore di beni immateriali essenziali e infungibili, i quali devono essere garantiti con continuità durante gli anni della crescita e che non sono suscettibili di rimedio successivo.
Pertanto, la condotta del genitore che non riconosce il figlio integra gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cc (Cass. n.28551/2023).
La giurisprudenza precisa che, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 2059 cc, è necessaria la coesistenza di due condizioni (il cd. doppio filtro). In primo luogo, la lesione del diritto costituzionalmente garantito deve essere grave, ossia deve superare quella soglia minima di tollerabilità che l'ordinamento impone in virtù dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost). Non ogni offesa, quindi, può dar luogo a risarcimento, ma solo quella che incide in misura significativa e non trascurabile sull'integrità morale o relazionale della persona.
In secondo luogo, il danno cagionato non deve essere futile, vale a dire non deve consistere in meri disagi passeggeri, fastidi di poco conto o addirittura in pregiudizi meramente immaginari. La
Cassazione a Sezioni Unite, del 25.2.2016 n. 3727 ha espressamente richiamato il principio penalistico di necessaria offensività affermando che, in ambito civilistico, trova applicazione un corrispondente criterio di irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità. Nella sentenza si legge che è ristorabile il danno non patrimoniale “a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che
l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”.
In questo quadro, al fine di accertare il danno evento, è necessario preliminarmente stabilire se il dott.
fosse o meno consapevole della propria paternità nei confronti dell'attrice. Controparte_5
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è richiesta la prova della certezza assoluta della procreazione, essendo invece sufficiente dimostrare che il presunto padre pagina 14 di 38 fosse consapevole della probabilità della paternità. Tale consapevolezza può essere accertata anche in via indiziaria, attraverso fatti significativi e circostanze oggettive (Cass. 22496/2021).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato una serie di circostanze idonee a dimostrare non solo la costante presenza del dott. nella sua vita, ma anche la peculiarità di tale presenza, Controparte_5 difficilmente spiegabile se non in connessione con la consapevolezza della probabile paternità.
In particolare, l'attrice riferisce di avere ricevuto, con regolarità, biglietti di felicitazione e doni in occasione delle principali ricorrenze personali (compleanni, matrimonio), manifestazioni che non rientrano in un rapporto ordinario tra un dirigente e la figlia della propria segretaria. Inoltre, la stessa dichiara che, in giovane età, la madre la conduceva con una certa frequenza presso la dimora della famiglia , in contesti formali nei quali era chiamata a rendicontare personalmente al Parte_1 dott. i propri progressi scolastici e le proprie frequentazioni, circostanza che Controparte_5 rivela un interesse costante e diretto per sua la crescita.
In età più adulta, secondo quanto allegato dalla parte attrice, vi furono anche occasionali conversazioni telefoniche tra l'attrice e il dott. , nelle quali si discuteva dell'andamento del Controparte_5 ménage familiare.
Tale partecipazione è confermata persino dalle dichiarazioni dei figli del de cuius. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal dott. , si legge infatti che il padre fu Controparte_3
“un benefattore costantemente presente nella vita dell'attrice, non solo a distanza, ma con continua e puntuale partecipazione ad ogni evento importante e delicato della sua crescita ed esistenza”.
Ulteriore dato significativo è rappresentato dal fatto che l'attrice era, all'epoca, formalmente figlia del sig. figura paterna con cui ella conviveva stabilmente. Non si spiegherebbe, quindi, perché il Per_1 dott. si sia tanto interessato alla sua formazione personale e professionale, se Controparte_5 non in ragione della consapevolezza di un legame biologico. La costanza, la natura e la qualità dei rapporti intercorsi tra le parti escludono che si trattasse di semplici manifestazioni di cortesia verso la figlia della propria collaboratrice.
Tutti questi elementi inducono a ritenere che il dott. avesse, se non la Controparte_5 certezza assoluta, quantomeno la consapevolezza della probabilità della paternità.
Ne deriva che il suo comportamento, improntato al disinteresse formale e alla mancata assunzione degli obblighi genitoriali, ha cagionato all'attrice la lesione del diritto al rapporto parentale.
Resta, dunque, da verificare se tale lesione integri un danno risarcibile ex art. 2059 c.c, in base ai presupposti indicati dalla giurisprudenza. In particolare, occorre valutare se la condotta tenuta dal medesimo abbia determinato una lesione grave e non futile del diritto fondamentale dell'attrice alla relazione familiare con il padre. pagina 15 di 38 Nel caso di specie, la condotta del dott. ha determinato l'esclusione totale Controparte_5 dell'attrice dalla possibilità di instaurare un rapporto con il proprio padre biologico. Tale comportamento integra una lesione grave, in quanto l'attrice è stata privata di un bene immateriale essenziale e infungibile: la possibilità di crescere con il sostegno, la guida e la presenza affettiva del padre naturale. L'assenza e il disinteresse del genitore hanno inciso non solo sul piano materiale, ma soprattutto su quello relazionale ed emotivo, privando la signora di quelle cure, attenzioni e Parte_1 risorse affettive che l'ordinamento riconosce come indispensabili per un equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 28551/2023). Ne deriva che la lesione in esame supera ampiamente la soglia minima di tollerabilità, integrando i requisiti di gravità richiesti dal primo filtro elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo requisito, è necessario accertare se il danno conseguenza dedotto dall'attrice presenti i caratteri della concretezza e dell'apprezzabilità, non potendo essere ricondotto a meri disagi o fastidi di scarsa rilevanza. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, il danno conseguenza non può mai considerarsi danno in re ipsa. Ciò significa che non basta accertare l'esistenza della lesione del diritto (danno evento) ma è necessario che l'attrice fornisca la prova, anche per presunzioni, dell'effettivo pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza di tale lesione.
L'attrice sostiene, in primo luogo, di avere subito un danno morale, da intendersi come sofferenza interiore conseguente alla scoperta della paternità naturale del dott. Controparte_5
(quantificato nella misura di euro 500.000). Tale pregiudizio, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe manifestato nel momento in cui, solo in età adulta, ha acquisito piena consapevolezza di essere cresciuta priva del riconoscimento e del coinvolgimento del padre biologico. La consapevolezza tardiva di questa condizione ha determinato un sentimento di privazione e di estraneità, traducendosi in un dolore intimo e profondo per non avere potuto vivere, nei momenti cruciali della crescita, il rapporto con la propria figura genitoriale naturale.
In secondo luogo, l'attrice allega di avere patito anche un danno esistenziale, distinto dal mero turbamento interiore, consistente nella modificazione peggiorativa delle proprie abitudini di vita e delle proprie prospettive di sviluppo personale e professionale (quantificato nella misura di euro 2.500.000 euro). Secondo la prospettazione attorea, ove fosse stata tempestivamente riconosciuta quale figlia del dott. , la propria traiettoria esistenziale avrebbe potuto assumere un indirizzo Controparte_5 radicalmente diverso, potendo beneficiare non solo del sostegno affettivo e morale del genitore, ma anche di opportunità formative, culturali ed economiche coerenti con il contesto familiare di appartenenza.
pagina 16 di 38 Con riferimento al danno morale, occorre però osservare che la sofferenza interiore connessa allo shock per la tardiva scoperta della paternità non risulta direttamente riconducibile all'evento di danno, ossia al mancato riconoscimento. Tale turbamento, infatti, si colloca in un momento cronologicamente successivo, determinato dalla sopravvenuta presa di coscienza della realtà avvenuta in età adulta per volontà della madre, e non può quindi essere imputato causalmente alla condotta omissiva del padre.
Ne consegue che, pur trattandosi di un disagio effettivamente subito dall'odierna attrice, esso non integra un pregiudizio risarcibile, difettando il nesso eziologico con il danno evento.
Per quanto concerne il danno esistenziale, esso deve essere inteso come “ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, arrecato al fare a-reddituale del soggetto, idoneo ad alterare le sue abitudini di vita e i suoi assetti relazionali, inducendolo a compiere scelte diverse quanto all'espressione e alla realizzazione della propria personalità nel contesto sociale” (Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572). Non si tratta, dunque, di un mero disagio interiore, ma di una modificazione concreta e peggiorativa della quotidianità e delle prospettive di vita.
Nel caso di specie, risulta evidente che il mancato riconoscimento da parte del dott. Controparte_5 abbia determinato per l'attrice un pregiudizio esistenziale. L'omessa assunzione degli obblighi
[...] genitoriali da parte del padre biologico ha inciso significativamente sul percorso di vita della stessa, orientandolo verso scelte diverse da quelle che verosimilmente avrebbe potuto compiere se avesse potuto contare sul sostegno affettivo e sul contributo economico del genitore. È pertanto corretta l'allegazione secondo cui la vita dell'attrice si sarebbe sviluppata lungo traiettorie differenti, tanto sul piano delle relazioni personali quanto su quello delle opportunità professionali.
Se deve ritenersi accertata la sussistenza in astratto del danno esistenziale (an debeatur), la questione si sposta sul piano della sua quantificazione (quantum debeatur). E' vero che la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale criterio non può mai sostituirsi all'onere probatorio gravante sulla parte attrice. L'apprezzamento equitativo ha la funzione di colmare le inevitabili lacune nella determinazione del danno, ma non può sopperire alla totale assenza di allegazioni e di prova (cfr.
Cass. n. 16202/2002; Cass. n. 3327/2002; Cass. n. 8795/2000; Cass. n. 6056/1990).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito elementi concreti che permettano di misurare l'ampiezza del pregiudizio subito. Per poter accertare l'esistenza e l'entità del danno esistenziale, infatti, è indispensabile individuare con precisione i due termini di paragone: da un lato, la vita che l'attrice avrebbe potuto ragionevolmente condurre se fosse stata riconosciuta e sostenuta dal padre naturale;
dall'altro, la vita che la stessa ha concretamente vissuto. Solo il raffronto tra queste due pagina 17 di 38 dimensioni consente di apprezzare l'effettiva incidenza pregiudizievole della condotta contestata e di determinarne la misura risarcitoria.
Nel caso di specie, non sono stati offerti elementi idonei a delineare in modo concreto la vita effettivamente condotta dall'attrice. In particolare, non vengono precisati i percorsi scolastici intrapresi, la carriera lavorativa svolta, le condizioni abitative, né vi sono altri dati utili a consentire un raffronto tra la situazione reale e quella ipotetica.
Pertanto, si deve concludere che il danno esistenziale, pur astrattamente configurabile, non può essere liquidato nel quantum per difetto di adeguata prova.
***
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO
DI MANTENIMENTO
In aggiunta alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare avanzata iure proprio, l'attrice formula nei confronti degli odierni convenuti anche una domanda iure hereditatis, volta ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale derivante dalla violazione dell'obbligo di mantenimento della prole (quantificato in euro 147,777,78).
L'art. 147 c.c. sancisce che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di questi ultimi. Nel caso di specie, la sig.ra madre dell'odierna attrice, ha sostenuto Controparte_7 integralmente l'onere del mantenimento della figlia sino al compimento del ventesimo anno di età, momento in cui la stessa ha raggiunto l'indipendenza economica.
Ne consegue che la sig.ra avendo adempiuto non solo alla propria quota, ma anche a quella CP_6 spettante al padre naturale, ha maturato in vita, il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del dott. , per ottenere il rimborso della parte di mantenimento da questi dovuta e Controparte_5 non corrisposta. Tale diritto viene oggi fatto valere dall'attrice iure hereditatis, quale erede della madre
Controparte_7
I convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto di regresso, sostenendo che tale diritto si sarebbe estinto nel termine decennale decorrente dalla data di raggiunta indipendenza economica della figlia
(anno 1994).
L'eccezione non è fondata. Infatti, l'azione fatta valere dall'attrice per il rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla madre ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299
c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.) a cui si applica il termine di prescrizione decennale (Cass. Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023). Per la decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di specie, il diritto al mantenimento trova titolo nella sentenza di pagina 18 di 38 dichiarazione giudiziale della paternità del dott. nr. 3384 del 23.03.2017. Controparte_5
Pertanto, la prescrizione decorre dalla data di passaggio in giudicato di tale sentenza (art. 2953 c.c.).
La Cassazione ha stabilito infatti che “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” (Cass. 23596/2006). Ne deriva la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte de genitore coobbligato presuppone tale accertamento e non è utilmente azionabile se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della prescrizione.
Stabilito che la domanda avanzata dall'attrice è tempestiva, occorre quantificare l'entità del danno patrimoniale.
Ai sensi degli artt. 148 e 316-bis c.c., il contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, nonché alla capacità di lavoro, professionale e casalingo. Ciò comporta che, a fronte di una situazione economica fortemente squilibrata tra i due genitori, il concorso del genitore più abbiente deve essere proporzionalmente maggiore.
Inoltre, il contributo al mantenimento che la può aver ricevuto dal coniuge non è CP_6 Per_1 idoneo ad estinguere l'obbligazione di mantenimento della figlia gravante sul padre naturale
[...]
, il quale era certamente in grado di adempiere all'obbligazione in misura superiore Controparte_5 per l'elevata capacità economica e patrimoniale di cui disponeva.
Alla luce di quanto esposto, appare conforme a criteri di equità e proporzionalità ritenere che l'onere di mantenimento dovesse gravare in misura prevalente sul dott. , tenuto conto Controparte_5 delle sue ingenti capacità reddituali e patrimoniali. La sig.ra al contrario, Controparte_7 disponeva soltanto di un reddito da lavoro dipendente quale segretaria personale.
Ne consegue che il contributo paterno avrebbe dovuto essere determinato nella misura dell'80% del totale delle spese di mantenimento, mentre alla madre sarebbe spettato concorrere nella misura del 20%. Tale criterio di ripartizione, del resto, è quello indicato dalla parte attrice ed è pienamente coerente con i principi sanciti dagli artt. 148 e 316-bis c.c., secondo i quali ciascun genitore è tenuto a provvedere in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Ai fini della liquidazione può essere utilizzato il criterio equitativo, in quanto il diritto al rimborso delle spese di mantenimento della figlia sostenuto dalla madre ha natura in senso lato indennitaria (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro pagina 19 di 38 genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.)
Nella specie, l'attrice ha allegato elementi sufficienti per la liquidazione equitativa del danno. In particolare, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il costo medio per crescere un figlio fino alla maggiore età ammonta, per una famiglia con reddito medio, a circa euro 175.000.
Considerato che
l'attrice ha raggiunto l'indipendenza economica all'età di vent'anni, il costo complessivo di mantenimento può essere stimato in euro 194.444,44.
Applicando i criteri di ripartizione sopra indicati, il dott. avrebbe dovuto Controparte_5 contribuire per l'80% di tale importo. Tuttavia, la stessa parte attrice riconosce che il padre ha in alcune occasioni fornito contributi economici, seppur sporadici, a sostegno delle sue esigenze (ad esempio per consentirle la partecipazione ad attività extrascolastiche). In ragione di tali interventi, ancorché marginali, la parte attrice ritiene coerente applicare una riduzione forfetaria del 5% alla quota di spettanza paterna.
Pertanto, il danno patrimoniale effettivamente subito dalla sig.ra e oggi azionabile CP_6 dall'attrice iure hereditatis, può essere quantificato in euro 147.777,78, corrispondenti all'80% del costo complessivo di mantenimento (euro 194.444,44), forfettariamente ridotto del 5%.
Il debito ereditario del de cuius si trasmette all'erede e dalla Controparte_5 Parte_3 predetta ai suoi eredi , e per la quota ereditaria di CP_3 CP_4 Controparte_8
1/3 ciascuno. Infatti, ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione delle quote ereditarie, secondo il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur.
Parimenti il debito del de cuius si ripartisce tra le eredi CR CP_4 Controparte_4
NI, e per la quota di 1/3 Parte_2 Controparte_1 ciascuna.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € CP_3
49.259,26, per la quota di 1/3 della somma di euro 147.778,78, oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione del 27.1.2020) al saldo. pagina 20 di 38 Le convenute CR NI, e , Parte_2 Controparte_1 quali eredi di , devono essere condannate al pagamento della somma Controparte_4 di € 16.419,75 ciascuna, per la quota di 1/3 della somma di € 49.259,26 dovuta da
[...]
(di 1/3 di euro 147.778,78), oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV Controparte_4 comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione del
28.1.2020) al saldo. Sulla qualità delle predette convenute di eredi pure e semplici del de cuius
[...]
si rimanda al prosieguo della motivazione. Controparte_4
***
LE DOMANDE PRELIMINARI RELATIVE ALLE EREDI DI
[...]
Controparte_4
Il convenuto è deceduto in corso di causa (in data 27.05.2020) e le Controparte_4 sue eredi sono il coniuge CR NI e le due figlie e Parte_2 [...]
, tutte costituite in giudizio. Controparte_1
In particolare, le convenute e si Parte_2 Controparte_1 sono costituite il 26.1.2021, riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.05.2020 nell'interesse del dott. deducendo di aver accettato l'eredità di quest'ultimo con Controparte_4 beneficio d'inventario e chiedendo, per il caso di loro eventuale soccombenza, di essere condannate intra vires hereditatis.
Parimenti CR NI si è costituita il 25.1.2021 deducendo anch'essa di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, precisando inoltre di costituirsi, in qualità di chiamata all'eredità, ai sensi dell'art. 486 c.c., salvo poi, nelle successive difese con altro difensore, sostenere di essere erede e di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario senza essere nel possesso dei beni ereditari.
La prima udienza successiva alla riassunzione è stata celebrata il 28 gennaio 2021 e le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Solo con la prima memoria l'attrice ha contestato, preliminarmente, la qualità di eredi beneficiate delle convenute CR NI, e e le Parte_2 Controparte_1 convenute hanno eccepito l'inammissibilità delle domande preliminari proposte dall'attrice in quanto introdotte solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e non alla prima udienza successiva alla costituzione delle convenute.
Invero la decadenza stabilita dall'art. 183 c.p.c., secondo cui alla prima udienza di trattazione l'attore deve proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle pagina 21 di 38 eccezioni del convenuto, presuppone che la parte convenuta si sia costituita nel termine di 20 giorni prima dell'udienza con il deposito della compara di costituzione e del fascicolo di parte.
Nella specie, le convenute si sono costituite pochi giorni prima dell'udienza - con il deposito delle comparse di costituzione in data 25 e 26 gennaio 2021 per l'udienza fissata per il giorno 28 gennaio
2021 (decreto del 19.11.2020) – senza l'osservanza del termine di 20 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c..
Inoltre le eccezioni e domande proposte dall'attrice con la memoria n 1 sono conseguenza della costituzione in giudizio delle convenute, sono connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non hanno determinato la compromissione delle potenzialità difensive delle controparti, che hanno controdedotto anche nel merito.
Ne consegue che la parte attrice non è decaduta dalla possibilità di sollevare, con la prima memoria, le eccezioni e le domande preliminari di cui sopra.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalle convenute di carenza di legittimazione attiva dell'attrice per la proposizione della domanda preliminare di decadenza delle convenute dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., giacchè l'attrice agisce quale creditrice proponendo le domande risarcitorie e di regresso, oltre alle domande di riduzione e reintegrazione della quota di legittima.
In ogni caso ed anche a prescindere dalla ammissibilità delle domande preliminari dell'attrice, la qualità delle convenute CR NI, e Parte_2 Controparte_1 di eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ovvero di eredi pure e semplici, è una questione di fatto rilevabile d'ufficio e non integra una eccezione in senso stretto quindi non è soggetta alle preclusioni processuali.
Infatti, la deduzione dell'inosservanza del termine previsto dalla legge per la redazione dell'inventario è la negazione di un fatto che, in base all'art. 2697 c.c., costituisce un elemento positivo costitutivo della fattispecie della accettazione con beneficio di inventario che è stata dedotta dalle convenute, sulle quali incombe l'onere della prova (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25116 del 26/11/2014).
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'accettazione con beneficio di inventario
è una fattispecie a formazione progressiva, costituita dalla dichiarazione (da riceversi da un notaio o dal cancelliere del Tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente e soggetta a pubblicità) e dalla redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge: “In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio
d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune pagina 22 di 38 configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti ,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in
"universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro
e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.
Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ., cioè l'accettazione con beneficio
d'inventario. (Cass. sez. 2, Sentenze n. 16739 del 09/08/2005; n. 19598 del 2004; n 14442 del 2019).
Nella specie, da un lato, le convenute CR NI, e Parte_2 Controparte_1
si sono costituite deducendo la propria qualità di eredi con beneficio di inventario e
[...] hanno prodotto l'atto di accettazione ed i verbali di inventario (doc. nn. 2, 4, 5, 6 fasc. conv. Parte_1
e doc. 1 NI). D'altro lato, l'attrice ha contestato la qualità di eredi beneficiate delle
[...] convenute, deducendo l'inosservanza del termine di tre mesi previsto dalla legge per la redazione dell'inventario, decorrente per la convenuta CR NI dall'apertura della successione ex art. 485
c.c. (avendo la convenuta richiamato nella comparsa di costituzione l'art. 486 c.c. che riguarda il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari) e per e Parte_2 Controparte_1
dalla data della accettazione con beneficio di inventario non essendo nel possesso
[...] dei beni ereditari.
Invero la posizione della NI è assimilabile a quella delle altre due convenute, in quanto la prima era moglie separata del de cuius e non risulta fosse nel possesso dei beni ereditari, come meglio dedotto dalla stessa NI nei successivi atti difensivi (per cui il richiamo all'art. 486 c.c. - che disciplina i poteri del chiamato all'eredità - appare essere un mero refuso, essendo provata documentalmente la pagina 23 di 38 qualità di erede della NI dalla produzione della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario effettuata con la costituzione in giudizio = doc. n 1 ).
Non risulta infatti che la NI fosse nel possesso di beni ereditari, considerato che era coniuge del de cuius separata legalmente dall'anno 2016 (doc.2) e viveva in una abitazione distinta da quella del marito (la NI era residente a [...], mentre il marito era residente in [...]).
Anche la circostanza, evidenziata dall'attrice, della coincidenza della residenza anagrafica della NI
e di al momento dell'apertura della successione non prova il Controparte_4 possesso dei beni ereditari della convenuta NI, in quanto risulta documentalmente che il trasferimento della residenza anagrafica di presso la residenza di Controparte_4
Milano della moglie (certificato anagrafico storico = doc. n 45 fasc. attrice) è avvenuto in data 13 maggio 2020, quando il predetto era ricoverato presso l'Ospedale San Raffaele di Milano ove è deceduto pochi giorni dopo (il 27 maggio 2020 = doc. n 3); è pertanto certo che lo stesso non abbia effettivamente abitato nella casa di Milano con la moglie.
Trova quindi applicazione per tutte le tre convenute CR NI, e Parte_2 [...]
l'art. 487 c.c., che riguarda l'accettazione con beneficio di Controparte_1 inventario del chiamato all'eredità che non sia in possesso dei beni ereditari, che deve: (i) fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e (ii) chiedere al Tribunale una proroga, sempre entro il predetto termine, qualora non riesca a completarlo. Trascorso tale termine (eventualmente prorogato) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Nella specie, la dichiarazione di e e Parte_2 Controparte_1 di CR NI di accettazione con beneficio di inventario è del 15.07.2020 (doc. 1 NI e docc. 3
e 4 e;
l'inventario è stato redatto dal notaio di Pt_2 Controparte_1 Persona_5
Milano nel termine di oltre 9 mesi, come risulta dai verbali di inventario del 24.07.2020, 02.10.2020,
04.03.2021 e 29.04.2021 (docc. 1 - 4 Eredità Beneficiata), senza che siano mai state richieste proroghe, quindi è stato ultimato dopo lo spirare, in data 15.10.2020, del termine per il suo completamento.
La mancata redazione dell'inventario nel termine di legge risulta documentata “ex actis” dalle stesse produzione delle convenute e non integra una eccezione in senso stretto, quindi non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ma è rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione beneficiata (cfr. Cass. SS.UU.
10531/2013 Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche pagina 24 di 38 in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto).
La mancata redazione dell'inventario nel termine previsto dalla legge comporta una modifica legale degli effetti dell'accettazione (ex art. 487 II comma c.c.) e conseguentemente le convenute
[...]
e e CR NI sono da considerare Parte_2 Controparte_1 eredi pure e semplici del de cuius . Controparte_4
E' infine irrilevante la buona fede delle eredi nell'inosservanza del termine per il completamento dell'inventario, in quanto l'art. 486 c.c. non attribuisce alcun rilievo alla situazione soggettiva dell'erede, diversamente da quanto previsto dall'art. 494 c.c. che, nel caso di decadenza dal beneficio di inventario, richiede la mala fede dell'erede nell'aver omesso di denunciare beni nell'inventario o nell'aver denunciato passività inesistenti.
In ogni caso l'incompletezza dell'inventario e la mancata richiesta di una proroga ai fini della sua integrazione devono ritenersi, nella specie, imputabili ad una condotta inescusabile delle eredi, in quanto nell'inventario non sono stati indicati beni risultanti dai pubblici registri (quote di 37 terreni = doc. 3 Eredità Beneficiata e una partecipazione sociale = doc. 4 Eredità Beneficiata) ossia beni che le eredi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto e dovuto conoscere tempestivamente.
La qualità delle convenute e e Parte_2 Controparte_1
CR NI di eredi pure e semplici del de cuius esonera Controparte_4 dall'esame delle altre domande preliminari, che sono state proposte dall'attrice in via subordinata.
Anche le domande delle convenute che presuppongono l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non devono essere esaminate, restando assorbite nella declaratoria di eredi pure e semplici delle predette.
***
LA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA
L'attrice, quale figlia naturale del dott. , è legittimaria al pari degli altri tre Controparte_5 figli legittimi ed al coniuge del de cuius ex art. 536 c.c..
Ai sensi dell'art. 542 c.c., nel caso di concorso nella successione tra il coniuge e più di un figlio, al coniuge è riservata la quota di ¼ e ai figli è complessivamente riservato ½ del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali tra loro.
La quota astratta di riserva spettante all'attrice è dunque pari ad 1/8 (ossia 1/4 di ½)
pagina 25 di 38 E' pacifico che è stata esclusa dalla successione ereditaria Parte_1 paterna, non avendo ricevuto nulla, e non ha beneficiato di donazioni (da imputare alla sua porzione, ex art. 564 comma 2 c.c.) pertanto è legittimaria pretermessa.
L'attrice, quale legittimaria pretermessa, è legittimata ad agire ex art. 557 c.c. per (i) l'accertamento della lesione della propria quota di riserva, (ii) la conseguente riduzione delle disposizioni lesive del proprio diritto e (iii) il conseguimento della porzione del patrimonio del de cuius che le spetta.
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi dell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha, in generale, l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. relictum, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto dell'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n.
14473, del 30/06/2011; Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II
n 1357 del 19/01/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
Nella specie l'azione è certamente ammissibile, avendo l'attrice indicato, sin dall'atto di citazione, gli elementi necessari per l'individuazione del valore della quota riservata e di quella disponibile, l'entità della lesione che, vertendosi in un caso di pretermissione, coincide con l'intero valore della legittima.
Inoltre ha indicato le disposizioni lesive delle quali chiede la riduzione secondo l'ordine prescritto dal pagina 26 di 38 codice civile e la restituzione di quanto illegittimamente conseguito dai convenuti beneficiari delle predette disposizioni lesive.
Le operazioni per la determinazione della legittima spettante all'attrice
Ai sensi dell'art. 556 c.c., la determinazione della quota di legittima richiede la formazione della massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al momento della morte (c.d. relictum), da cui vanno detratti debiti e riunite fittiziamente le donazioni (c.d. donatum); all'esito di tali operazioni è possibile verificare la lesione della quota di legittima e disporre la sua reintegrazione.
Il relictum
L'asse relitto del defunto risulta provato documentalmente e comprende: Controparte_5
- l'immobile sito in Como (per la quota di ½) del valore di € 1.015.240,59 come da relazione di stima della c.t.u. arch. Per_2
- le azioni della società immobiliare SC MO S.p.A.: € 36.151,98 (doc. 5);
- le quote della società cooperativa Cassa Rurale e Artigiana di Bientina Soc. Coop. a r.l.: € 134,28
(doc. 5);
- il saldo C/C nr. 53900/83 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 3.294,38 (doc. 5);
- il saldo C/C nr. 62285/29 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 2.351,60 (doc. 5);
- i valori mobiliari in deposito presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 789.033,72 (doc.
7);
- il credito: € 18.694,26 (doc. 5).
Il tutto per un valore complessivo pari ad € 1.864.900,81.
I debiti
Nel Quadro D della dichiarazione di successione (doc. 5 fasc. attr.) risulta, quale unica componente passiva del patrimonio ereditario del dott. , la spesa funeraria per un importo Controparte_5 di Lire 12.698.000, pari ad € 6.557,97.
A tale debito si aggiunge il compenso, disposto nel testamento olografo redatto dal dott.
[...]
in data 30.06.1993 (doc. 8), in favore dell'esecutore testamentario e a carico Controparte_5 dell'eredità, di Lire 100.000.000, pari ad € 51.645,69.
Deve anche essere sommato il debito ereditario del de cuius di € 147.777,78, che è stato accertato con il presente giudizio, dovuto per il mantenimento della figlia . Parte_1
I debiti gravanti sul compendio ereditario ammontano dunque a complessive € 205.981,44.
Il donatum
Le donazioni risultanti da atto pubblico
pagina 27 di 38 Sono documentalmente provate le donazioni risultanti da atto pubblico del 03.07.1995 (doc. 9),
08.05.1991 (doc. 10), 21.10.1987 (doc. 11), 26.09.1985 (doc. 12) e 11.06.1979 (doc. 13) effettuate dal dott. in favore dei figli e della moglie. Controparte_5
In particolare, le donazioni risultanti da atto pubblico effettuate dal dott. , Controparte_5 dalla più recente alla più risalente nel tempo, sono le seguenti:
- con atto del 03.07.1995 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 26915 rep., nr. 7030 prog.), Per_6 registrato a Milano il 18.07.1995 (nr. 16730, Serie IV) (doc. 9), il dott. Controparte_5 donava al figlio del Tesoro del valore nominale di Lire Parte_5
985.000.000 (pari ad € 508.710,05);
- con atto dell'08.05.1991 a rogito della dott.ssa Notaio in Milano (nr. 71722 rep., nr. 9259 Per_7 racc.), registrato a Milano il 24.05.1991 (nr. 6514, Serie 1V) (doc. 10), il dott. Controparte_5 donava ai figli e , in parti uguali tra loro, Certificati di
[...] CP_8 CP_3 Parte_1
Credito del Tesoro del valore nominale complessivo di Lire 17.332.000.000 (pari a € 8.951.230,97);
- con atto del 21.10.1987 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 13.873 rep., nr. 5046 Per_8 racc.), registrato a Milano il 28.10.1987 (nr. 4737, Serie 1V) (doc. 11), il dott. Controparte_5 donava Certificati di Credito del Tesoro: alla moglie per un valore nominale
[...] Parte_3 complessivo di Lire 340.000.000 (pari ad € 175.595,35); ai figli , e CP_3 CP_4 [...]
, per un valore nominale complessivo – per ciascuno dei donatari – di Lire Controparte_8
335.000.000 (pari ad € 173.013,06). Il tutto per un valore nominale totale di Lire 1.345.000.000 (pari a
€ 694.634,53);
- con atto del 26.09.1985 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 56291 rep., nr. 4112 racc.), Per_9 registrato a Milano il 27.09.1985 (nr. 18031, Serie H) (doc. 12), il dott. Controparte_5 donava Certificati di Credito del Tesoro: al figlio per un valore nominale Controparte_8 complessivo di Lire 410.000.000 (pari ad € 211.747,33); ai figli e CP_3 Controparte_4
per un valore nominale complessivo – per ciascuno dei donatari – di Lire 420.000.000 (pari ad
[...]
€ 216.911,90). Il tutto per un valore nominale totale di Lire 1.250.000.000 (pari ad € 645.571,12);
- con atto dell'11.06.1979 a rogito del dott. , Notaio in Paderno Dugnano (nr. 14014 rep., nr. Per_10
774 racc.), registrato a Milano il 19.06.1979 (nr. 2177) (doc. 13), il dott. Controparte_5 donava ai figli , e , in parti uguali fra loro, CP_3 CP_4 Controparte_8 CP_10
del valore nominale complessivo di Lire 380.000.000 (pari ad € 196.253,62).
[...]
Ai sensi dell'art. 556 c.c., il valore delle donazioni deve essere stimato al momento dell'apertura della successione, applicando le regole dettate dall'art. 750 c.c., per le donazioni aventi ad oggetto beni pagina 28 di 38 mobili (titoli di Stato) che prevede, al comma 4, che si determini il valore “al tempo dell'aperta successione”, ossia al 02.12.1996.
Il valore nominale dei titoli di Stato scaduti prima dell'apertura della successione deve pertanto essere attualizzato a quella data, contrariamente a quanto previsto dall'art. 751 c.c. per il denaro. Infatti, per la donazione di denaro vige il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), con conseguente irrilevanza del mutato potere d'acquisto della moneta tra la data della donazione e quella dell'apertura della successione, mentre per i beni mobili, tra cui i titoli di Stato, vige il principio dell'attualizzazione del valore alla data dell'apertura della successione ex art. 750 c.c., come espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte: In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. sez. 2 sentenza n
12919 del 24.7.2012).
Nel caso in cui l'obbligazione incorporata nei titoli di Stato sia scaduta prima dell'apertura della successione, occorre quindi determinare il valore del bene al momento dell'apertura della successione.
Tale conclusione trova conferma anche considerando che, nel diverso caso di beni mobili consistenti in cose consumabili, che risultino consumate al momento dell'apertura della successione, resta comunque intatto l'onere di determinarne, ai sensi dell'art. 750, c. 2 c.c., “il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione”.
Ne consegue che la valorizzazione dei titoli di Stato donati effettuata dal CTU alla data delle rispettive scadenze dei titoli, deve essere maggiorata della rivalutazione sino alla data dell'apertura della successione (02.12.1996) ed ammonta a complessive € 12.050.162,43 come da schema che è riportato a pagina seguente.
pagina 29 di 38 importo data gg da data atto scadenza coeff rivalutazione in rivalutazione capitale donatario capitale in lire capitale in euro apertura scadenza a donazione titolo rivalutazione lire in euro rivalutato in successione decesso euro
B
CP_ non scaduto all'apertura della 03/07/1995 985.000.000 508.710,05 01/10/2000 508.710,05 CP_5 successione
[...]
[...] 8.666.000.000 4.475.615,49 01/09/1995 02/12/1996 458 1,039 337.974.000 174.549,00 4.650.164,49 CP_8 CP_5 08/05/1991
[...] 8.666.000.000 4.475.615,49 01/09/1995 02/12/1996 458 1,039 337.974.000 174.549,00 4.650.164,49 CP_3
[...]
[...] 335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40 CP_3
[...]Parte_
335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40
[...] 21/10/1987
[...]
[...] 335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40 CP_8CP_1
[...] 340.000.000 175.595,35 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.840.000 4.565,48 180.160,82
[...]
Parte_
420.000.000 216.911,90 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 109.620.000 56.614,01 273.525,90
[...] CP_3
[...] 420.000.000 216.911,90 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 109.620.000 56.614,01 273.525,90 26/09/1985 CP_5
[...]
[...] 410.000.000 211.747,33 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 107.010.000 55.266,05 267.013,38 CP_8
[...]
Parte_
126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06
[...] CP_3
[...] 126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06 11/06/1979 CP_5
[...]
[...] 126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06 CP_8 RA
21.292.000.000 10.996.400,30 2.040.368.000 1.053.762,13 12.050.162,43
Le donazioni non risultati da atto pubblico
L'attrice deduce l'esistenza di donazioni indirette aventi ad oggetto due cespiti di grande valore, ossia:
1- le quote dell'immobiliare Parbense s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Milano piazza
Sant'Ambrogio n 1, costituente la residenza della famiglia;
Parte_1
pagina 30 di 38 2- le quote della definito dall'attrice “l'asset notoriamente più rappresentativo della CP_12 famiglia ”. Parte_1
In particolare l'attrice deduce che i due cespiti suindicati non sono stati oggetto, nè di donazioni formali, né sono stati ricompresi nell'asse ereditario del defunto , ma che, Controparte_5 prima della sua morte, sono entrati nel patrimonio personale dei tre figli , e CP_3 CP_4
che li hanno acquistati mediante risorse provenienti dal padre a titolo di liberalità. CP_8
In materia di prova, è opportuno rammentare che, in via generale, l'onere della prova dei fatti costitutivi della donazione indiretta grava sulla parte attrice e può essere una “prova storica” o anche una “prova critica” basata su presunzioni semplici del fatto costituivo della fattispecie prevista dalla legge.
La prova per presunzioni semplici richiede che sia acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un "fatto secondario" da cui dedurre, in via indiretta, l'esistenza del "fatto principale" ignorato. Le presunzioni devono avere il requisito della gravità (il che significa che l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il che impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica), della concordanza (il che postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto).
In altri termini, la prova presuntiva difetta: a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che essa manchi la cd. inferenza probabilistica; b) con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal Giudice;
c) rispetto alla concordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione (cfr
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 2013).
Ciò premesso, nel caso in esame, la stessa attrice riconosce che le donazioni indirette de quibus non hanno una “prova storica”, ma la “prova critica” per presunzioni semplici: “Si tratterà di una prova necessariamente solo presuntiva, avendo il dott. disposto in vita delle Controparte_5 proprie sostanze attraverso strumenti “informali”, preordinati a dissimulare la capacità patrimoniale tanto del disponente quanto del beneficiario e, in quanto tali, necessariamente privi di consistenza documentale”.
Un primo elemento di prova dedotto dall'attrice, che è comune alle due donazioni indirette, è costituito dal tenore del testamento olografo del de cuius (doc. 8 fasc. attrice) nella Controparte_5 parte in cui il testatore istituisce erede la moglie e dichiara che “ciascuno dei legittimari dovrà imputare alla propria quota quanto da me ricevuto in vita a qualsiasi titolo”, da cui l'attrice desume pagina 31 di 38 che i legittimari, tra cui vi sono i figli , e abbiano ricevuto dal padre CP_4 CP_3 CP_8 delle liberalità con atti anche diversi dalla donazione diretta. Inoltre l'acquiescenza prestata da CP_4
e al testamento del padre - che ha nominato unica erede la madre -, è, secondo la
[...] CP_3 CP_8 tesi dell'attrice, un elemento ulteriore a sostegno delle liberalità provenienti dal padre di valore sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante ai figli.
I suddetti elementi difettano però del requisito della precisione, in quanto il riferimento del testatore a
“quanto da me ricevuto in vita a qualsiasi titolo” è del tutto generico e non consente di individuare gli atti di riferimento, tanto più considerato che sono provate le plurime liberalità con donazioni formali compiute dal de cuius a favore di tutti i legittimari, in particolare ai figli, per importi rilevanti, che giustificano la disposizione testamentaria e l'acquiescenza al testamento dei legittimari.
Relativamente alle quote dell'immobiliare Parbense s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Milano piazza Sant'Ambrogio n 1, l'attrice ha dedotto altri elementi che sono di seguito esaminati.
Un primo elemento è dato dal fatto che l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 era la residenza della famiglia . Tale circostanza non è contestata e comunque risulta documentalmente Parte_1 dalle donazioni formali prodotte dall'attrice su doc. da n 9 a n 13 che riportano la residenza del de cuius al predetto indirizzo e dalla dichiarazione di successione prodotta dall'attrice sub doc. 5 che riporta la residenza della moglie del de cuius nel medesimo indirizzo.
Non è neppure contestato che l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 fosse di proprietà della società immobiliare Parbense S.r.l. dal 1956 ma non è noto, non essendo stato dedotto in modo specifico, se il de cuius fosse socio e per quale quota della predetta società, considerato che l'attrice ha allegato che “il dott. risulta essere stato dapprima membro e poi Presidente del Collegio Controparte_5
Sindacale” e che i documenti prodotti dall'attrice sub n 16 e n 19 sono inutilizzabili in quanto in gran parte illeggibili (sia nel fascicolo telematico che nel fascicolo cartaceo di cortesia).
Ulteriormente l'allegazione attorea che , e fossero gli unici soci CP_3 CP_4 CP_8 dell'immobiliare “a partire da data anteriore al 1973” è generica e non dimostrata dal doc. n 19
(illeggibile come suindicato).
E' invece provato documentalmente, dal verbale di assemblea di trasformazione della società di capitali
, in società in accomandita semplice ( CP_13 Controparte_14
dell'11.12.1974 (doc. n 21), che , e a quella data, erano gli unici
[...] CP_3 CP_4 CP_8 soci della società , avente il capitale sociale di lire 30.000.000 interamente versato, e CP_13 che la aveva quali soci (accomandatario con Controparte_14 CP_3 una partecipazione di Lire 10.200.000), e (accomandanti con una partecipazione CP_4 CP_8 di Lire 9.900.000 ciascuno). pagina 32 di 38 E' altresì documentalmente provato che nel 1974 , e avevano CP_4 CP_3 CP_8 rispettivamente 33, 30 e 26 anni (essendo nati in data 10.2.1941, 9.4.1944 e 18.1.1948) e che la società
Parbense di CO Tronchetti RA e C. S.a.s., veniva messa in liquidazione nel 1985 e l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 veniva assegnato a (per una quota del 34%), e CP_3 CP_4
(per una quota del 33% ciascuno) (doc. 17 fasc. attrice). CP_8
Da tali elementi l'attrice ritiene raggiunta la prova presuntiva della natura di liberalità della acquisizione delle quote societarie rappresentative dell'immobile di residenza della famiglia da parte dei figli del de cuius, in quanto, per la loro giovane età all'epoca dell'aumento di capitale (1973) e della trasformazione della società in s.a.s. (1974), secondo il canone del id quod plerumque accidit, non è verosimile che gli stessi abbiano acquistato con risorse proprie il capitale dell'immobiliare proprietaria della loro stessa casa di famiglia, che è stata loro trasferita per liberalità dal padre.
Ritiene invece il Collegio che gli elementi suindicati non siano sufficienti ad integrare quel compendio di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva di un negozio donativo, in quanto la giovane età di , e nel 1973/74 non è sufficiente per ritenere che i predetti CP_4 CP_3 CP_8 non disponessero di risorse per versare il capitale della società, tenuto conto dell'aumento di capitale di importo non elevato -complessive lire 25.000.000- e dell'ambiente da cui gli stessi provenivano, che fa ritenere verosimile che i predetti avessero risorse proprie non comuni per persone della stessa età.
La mancanza di prova della provenienza dal de cuius della provvista investita dai figli nella società
Parbense esclude la rilevanza dell'operazione ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c..
L'altra donazione indiretta dedotta dall'attrice attiene alle quote del capitale della società
[...] controllante di che secondo l'attrice sono state oggetto di Controparte_15 CP_12 donazione indiretta da parte del de cuius ai figli , e Controparte_5 CP_4 CP_3
CP_8
L'attrice ha dedotto i vari passaggi che portavano a gestire la società Controparte_5 CP_12 negli anni '50, ad entrare nel capitale della stessa negli anni '60, a focalizzare l'attività sociale esclusivamente sul fronte energetico negli anni '70 e ad acquisirne infine il controllo negli anni '80, quando il vantava un fatturato consolidato di ca. Lire 200.000.000.000 (doc. 25 cit., p. CP_16
170).
Dalla medesima fonte prodotta dall'attrice per dimostrare i passaggi tra le società e le partecipazioni societarie di e dei suoi figli (doc. 25, 37 e 38), emerge che i vari mutamenti Controparte_5 degli assetti proprietari delle società del gruppo che si sono succeduti negli anni, hanno riguardato diversi soggetti anche non appartenenti alla famiglia e sono stati finalizzati allo Parte_1 sviluppo delle società stesse. pagina 33 di 38 Tale considerazione – che ha carattere generale, non potendo analizzare le varie operazioni che sono state enunciate in atti che hanno solo parziale riscontro documentale -, fa escludere che i trasferimenti aventi ad oggetto – immediato ovvero mediato – le quote sociali a favore di , e CP_4 CP_3 fossero compiuti a titolo gratuito dal padre per mero spirito di liberalità a Controparte_8 favore dei figli e non fossero piuttosto funzionali alla gestione, amministrazione e sviluppo delle società stesse.
La giurisprudenza di legittimità richiede, infatti, affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione, non solo che sia compiuto a titolo gratuito, ma anche, che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia venga effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (Cass. II;
23 maggio 2016, n. 10614; n 21781 del 2008 e n.19601 del 29/09/2004 Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente).
Ne consegue che l'attrice non ha provato gli elementi costitutivi della donazione indiretta delle quote della dal de cuius a favore dei figli , e CP_12 CP_4 CP_3 Controparte_8
[...]
La riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Occorre quindi procedere all'operazione contabile di riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., al fine di determinare l'ammontare della quota di legittima spettante all'attrice, mediante l'individuazione del valore complessivo dei beni relitti al momento dell'apertura della successione, che è pari ad € pagina 34 di 38 1.864.900,81. All'importo così quantificato devono detrarsi i debiti ereditari ammontanti a €
205.981,44. Al valore netto dei beni relitti, risultante dalle operazioni precedenti, deve sommarsi il donatum di € 12.050.162,43.
Il risultato di € 1.864.900,81 – € 205.981,44 = € 1.717.123 + € 12.050.162,43 è pari a € 13.767.285.
La quota di legittima a favore dell'attrice è dunque di € 1.720.910, ossia 1/8 di € 13.767.285, che è
l'importo da reintegrare a favore dell'attrice.
La reintegrazione della quota di legittima
Secondo i principi generali, per la rintegrazione della quota di legittima lesa deve innanzitutto essere ridotta la disposizione testamentaria, secondo il valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione (art. 554 c.c.); esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, deve procedersi alla riduzione delle donazioni (art. 555 secondo comma c.c.).
La riduzione delle disposizioni testamentarie deve avvenire per la quota disponibile, a norma dell'art. 554 c.c. “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
Per la riduzione delle disposizioni testamentarie si deve quindi procedere individuando la quota di cui il de cuius poteva disporre, che, nella specie, è pari a ¼, stante il concorso del coniuge e di più figli (ex art. 542 c.c.) e che pari a € 3.441812,12 (€ 13.767.285 : 4) ex art. 556 c.c., come suesposto.
L'unica erede testamentaria è coniuge del de cuius, la quale ha diritto alla quota di Parte_3 riserva pari ad ¼, da calcolare imputando alla sua quota anche la donazione ricevuta in data 21.10.1987 dal de cuius che, attualizzata al momento dell'apertura della successione, è di € 180.160,82, come da schema sopra riportato.
Ne consegue che l'erede testamentaria ha conseguito la quota pari a € 2.045.061,60 Parte_3
(risultante dal valore complessivo dei beni relitti al momento dell'apertura della successione di €
1.864.900,81 e sommata la donazione di € 180.160,82), che è inferiore alla quota di legittima che spettava di € 3.441812,12.
Deve quindi concludersi che la disposizione testamentaria non eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre ma rientra per intero nella quota di riserva spettante all'erede legittimaria Parte_3
Ne consegue che la disposizione testamentaria non deve essere ridotta ma che deve procedersi direttamente alla riduzione delle donazioni.
pagina 35 di 38 La riduzione delle donazioni segue il criterio cronologico “ascendente” ex art. 559 c.c.– a differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie che segue il criterio proporzionale - quindi si procede cominciando dall'ultima donazione in ordine di tempo e risalendo a quelle anteriori sino a soddisfare il diritto di legittima e solo, nel caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in applicazione analogica dell'art. 558 c.c. dettato per la riduzione delle disposizioni testamentarie.
Inoltre, poiché la riduzione rende inefficace il titolo dell'attribuzione, deve essere restituito il bene in natura ovvero, se il bene non esiste più, l'equivalente in denaro.
La donazione più recente è la donazione del 3.7.1995 a favore di di euro Controparte_8
508.710,05, che va ridotta per intero, a cui segue la riduzione della donazione dell'8.5.1991 a favore di per € 4.650.164,49 e di per € 4.650.164,49 da Controparte_8 Controparte_3 ridurre proporzionalmente sino alla concorrenza della somma necessaria per la reintegrazione della quota di legittima lesa di € 1.720.910, ossia per € 606.100 per ciascuno dei donatari, secondo il calcolo che segue:
€ 1.720.910 - € 508.710 (donazione del 3.7.1995 a favore di ridotta per intero) = € 1.212.200; CP_8
€ 1.212.200 - € 606.100 – 606.100 (la donazione dell' 8.5.1991 va ridotta proporzionalmente, quindi per € 606.100, per ciascuno dei donatari e ). CP_8 CP_3
L'attrice non ha agito nei confronti di con il quale ha concluso un accordo Controparte_8 transattivo dell'agosto 2018, avente ad “… oggetto unicamente la quota di legittima spettante alla signora di competenza del signor Parte_1 Controparte_17
.” che espressamente prevede che “in nessun caso i signori e
[...] Controparte_3
e/o i loro eredi o aventi causa ne potranno profittare” (doc. 15 fasc. Controparte_4 attrice).
La tesi del convenuto che chiede di avvantaggiarsi del pagamento Controparte_3 effettuato da così riducendo il proprio debito nei confronti dell'attrice non Controparte_8 ha pregio, in quanto tale effetto non solo è espressamente escluso dalla transazione, ma deriva anche dalla natura personale dell'azione di riduzione, che non fa sorgere una obbligazione solidale tra i soggetti tenuti alla reintegrazione, ma “… nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni;
pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione” (Cass. 1884/2017).
pagina 36 di 38 Il convenuto deve pertanto essere condannato alla restituzione a favore Controparte_3 dell'attrice dell'equivalente in denaro della donazione dell'8.5.1991 di Certificati di Credito del Tesoro pari alla somma di euro € 606.100, oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (notifica della citazione del 27 gennaio 2020) al saldo, secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte: “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.” Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020).
LE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno compensate per ¼ stante la soccombenza parziale dell'attrice sulla domanda risarcitoria e la soccombenza dei convenuti e della terza chiamata sulle altre domande, e per la restante parte vanno poste a carico delle parti convenute e terza chiamata, in via solidale tra loro.
Le spese di lite si liquidano ex D.M. 147/22, tenuto conto della causa di valore indeterminabile di alta complessità con l'applicazione dei valori tabellari massimi del compenso per le numerose questioni trattate e con l'aumento del 90% per la presenza di più parti;
il compenso è pertanto pari a euro
40.194,50 complessive, di cui l'attrice ha diritto alla rifusione per i ¾.
Le spese delle cc.tt.uu., liquidate con i decreti del 19.12.2024, vanno poste tra le parti a carico definitivo delle convenute e terza chiamata, essendo funzionali alla domanda di reintegrazione e riduzione sulle quali l'attrice è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del de cuius , deceduto in data Controparte_4
27.05.2020, da parte delle convenute , Parte_2 [...]
e CR NI e dichiara che queste ultime sono eredi pure e Controparte_1 semplici del de cuius ex art. 487 secondo comma c.c.; Controparte_4
2. rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis dall'attrice di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole;
pagina 37 di 38 3. accerta e dichiara la responsabilità di per non avere concorso con la Controparte_5 madre dell'attrice all'adempimento dell'obbligazione solidalmente posta a carico dei genitori di mantenimento della prole e dichiara che (e per esso i suoi Controparte_4 eredi CR NI, e Parte_2 Controparte_1
) e sono obbligati in qualità di successori
[...] Controparte_3 universali di (erede testamentario del dott. ) al Parte_3 Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla madre dell'attrice ed ora dovuto all'attrice in qualità di successore a titolo universale della danneggiata, che liquida in complessivi €
147.777,78 e per l'effetto,
4. condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_3
49.259,26, oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 27 gennaio 2020 al saldo e condanna CR NI, e Parte_2 [...] al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.419,75 Controparte_1 ciascuna, oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 28 gennaio 2020 al saldo;
5. rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale);
6. accerta e dichiara la qualità di legittimaria pretermessa di Parte_1
e la conseguente lesione, nella misura del 100%, della quota di legittima ad ella
[...] spettante pari a € 1.720.910;
7. accerta e dichiara che l'attrice ha diritto alla reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione della donazione dell'8.5.1991 e per l'effetto, condanna al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 606.100,00, Parte_1 oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 27 gennaio 2020 al saldo;
8. compensa tra le parti le spese di lite in misura di ¼ e condanna i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'attrice che si liquidano, per i ¾, in €
30.145,00 per compenso, oltre a € 933,83 per spese anticipate, 15% per spese forf., cpa e iva come per legge;
9. pone tra le parti le spese delle cc.tt.uu., liquidate con i decreti del 19.12.2024, per l'intero a carico definitivo delle parti convenute e terza chiamata.
Milano, 30 settembre 2025
La Giudice estensore La Presidente dott.ssa Antonella Cozzi dott.ssa Susanna Terni
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Angelo Claudio Ricciardi Giudice dott.ssa Antonella Cozzi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6051/2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. UB BE e dell'avv. GRISSINI ALESSANDRA ( ), elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO ALBRICCI, 9 20122 C.F._2 MILANO presso il difensore avv. UB BE
ATTRICE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
(C.F. , con il Controparte_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. LABRICCIOSA TINA, elettivamente domiciliato in VIA A. MANZONI, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. LABRICCIOSA TINA
TI SO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANGINI C.F._5 ALFREDO ( ) PIAZZA SANT'ANGELO, 1 20121 MILANO elettivamente C.F._6 domiciliato in presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._7
FRANGINI ALFREDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA SANT'ANGELO, 1 20121 MILANO presso il difensore avv. FRANGINI ALFREDO
CONVENUTI
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDA VALERIO elettivamente domiciliato in VIA P.IVA_1 GARIBALDI, 61 22100 COMO presso il difensore avv. SARDA VALERIO
RZ AM
pagina 1 di 38 CONCLUSIONI
Per l'attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, istanza e domanda formulate dai convenuti e dal terzo chiamato:
a) preliminarmente:
1)in via principale, accertare, per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, c. 6 n. 3 c.p.c. (sez. A, punti 1-20), il mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del dott. da parte delle Sig.re Controparte_4 Parte_2
, e CR NI e dichiarare, di
[...] Controparte_1 conseguenza, che queste ultime sono eredi pure e semplici;
2)in via subordinata, per il caso in cui questo Ill.mo Tribunale dovesse ritenere valida ed efficace
l'accettazione con beneficio di inventario da parte delle Sig.re Parte_2
, e CR NI, accertare e dichiarare, per le
[...] Controparte_1 ragioni esposte nelle memorie ex art. 183, c. 6 n. 1 (sez. B, punti 26-49) e n. 3 c.p.c. (sez. B, punti 21-
57, e sez. C, punti 58-73), l'intervenuta decadenza di queste ultime dal beneficio di inventario ex art.
494 c.c.;
3)in via ulteriormente subordinata, per il caso in cui gli eredi del dott. Controparte_4
costituiti nel presente giudizio non dovessero essere dichiarati decaduti dal beneficio
[...] dell'inventario, accertare e dichiarare che gli stessi, in caso di soccombenza, sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei limiti di quanto ricevuto, anche con i propri beni personali;
b) nel merito:
AZIONE EX ARTT. 2043 E 2059 C.C.
1.1) accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per non avere lo stesso Controparte_5 riconosciuto la Sig.ra come propria figlia ed adempiuto agli Parte_1 obblighi morali e materiali a lui incombenti nei confronti della stessa in qualità di genitore;
1.2) per l'effetto, condannare i dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) e , obbligati in qualità di successori Controparte_3 universali del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra Controparte_5 Parte_3
, al risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale) da quest'ultimo
[...] cagionato alla Sig.ra , quantificabile in complessivi € Parte_1
3.000.000,00, vale a dire € 1.000.000,00 per ciascun convenuto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 38 1.3) accertare e dichiarare la responsabilità del dott. per non avere lo stesso Controparte_5 concorso con la madre della Sig.ra all'adempimento Parte_1 dell'obbligazione solidalmente posta a carico dei genitori ed avente ad oggetto il pagamento delle spese necessarie al mantenimento della prole;
1.4) per l'effetto, condannare i dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) e , obbligati in qualità di successori Controparte_3 universali del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra Controparte_5 Parte_3
, al risarcimento del danno patrimoniale da quest'ultimo cagionato alla madre della Sig.ra
[...]
ed oggi dovuto all'odierna attrice in qualità di successore a Parte_1 titolo universale della danneggiata, quantificabile in complessivi € 147.777,78, vale a dire € 49.259,26 per ciascun convenuto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
AZIONE EX ARTT. 553 SS. C.C.
2.1) accertare e dichiarare la qualità di legittimaria pretermessa della Sig.ra Parte_1
e la conseguente lesione, nella misura del 100%, della quota di legittima ad ella
[...] spettante, pari ad € 6.393.778,90 ovvero al diverso importo che risulterà provato in giudizio;
2.2) dichiarare inefficaci tutti gli atti dispositivi inter vivos o mortis causa compiuti dal dott.
[...]
indicati in giudizio e lesivi della quota di legittima spettante alla Sig.ra Controparte_5 [...]
; Parte_1
2.3) accertare e dichiarare che la Sig.ra è erede del dott. Parte_1
e ha dunque diritto alla reintegrazione della quota di legittima ad ella Controparte_5 spettante;
2.4) ordinare ai dott.ri (e per esso i suoi eredi e/o la curatela Controparte_4 dell'Eredità beneficiata) e , sia nella loro qualità di successori universali Controparte_3 del coniuge ed erede testamentario del dott. (Sig.ra sia Controparte_5 Parte_3 nella loro qualità di donatari, la restituzione per equivalente di quanto ricevuto dalla madre e da essi stessi a titolo di successione testamentaria e di donazione, in forza delle disposizioni lesive della quota di legittima spettante alla Sig.ra indicate in giudizio;
Parte_1
2.5) per l'effetto, condannare il dott. (e per esso i suoi eredi e/o la Controparte_4 curatela dell'Eredità beneficiata) al pagamento in favore della Sig.ra Parte_1
della somma di € 680.548,18, oltre interessi e rivalutazione dall'apertura della successione
[...]
(cioè dal 02.12.1996) al soddisfo, nonché condannare il Sig. al Controparte_3 pagamento in favore della Sig.ra della somma di € Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 38 2.602.260,33, oltre interessi e rivalutazione dall'apertura della successione (cioè dal 02.12.1996) al soddisfo. Ovvero, ciascuno nella misura determinata all'esito della riduzione, del diverso importo che risulterà provato in giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per le convenute e Parte_2 [...]
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via pregiudiziale/preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art. 494 c.c. formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. poiché tardiva essendo stata proposta oltre il termine di cui all'art. 183, V comma c.p.c;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art. 494 c.c. per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, ex art. 505, ultimo comma, c.c.;
- accertare e dichiarare inammissibile la domanda di separazione dei beni del dott.
[...]
da quelli degli eredi ai sensi degli art. 512 e ss. c.c. in quanto tardiva ai Controparte_4 sensi dell'art. 183, comma V c.p.c.;
- accertare e dichiarare inammissibile la domanda di separazione dei beni del dott.
[...]
da quelli degli eredi ai sensi degli art. 512 e ss. c.c. in quanto tardiva ai Controparte_4 sensi dell'art. 516 c.c. in via principale e nel merito:
- rigettare la domanda di decadenza ex art. 494 c.c. e, per l'effetto, dichiarare le sig.re
[...]
e eredi beneficiate del sig. Parte_2 Controparte_1
. Controparte_4
- accertare e dichiarare che le eredi beneficiate, in ipotesi di soccombenza per le domande originarie, rispondano del pagamento dei debiti ereditari nei limiti del valore dell'attivo ereditario ed esclusivamente con beni ereditari. nel merito, sull'azione ex artt. 2043 e 2059 c.c.: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice con la quale si chiede il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
pagina 4 di 38 in via principale:
- respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta del de cuius
[...]
, più specificamente: Controparte_4
- rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla sig.ra madre della signora , e da quest'ultima CP_6 Parte_1 richiesto in qualità di successore a titolo universale dell'asserita danneggiata in quanto il diritto risulta non essere mai stato trasmesso in via ereditaria, poiché mai sorto nella sfera giuridica della signora quale “dante causa”; CP_6 nel merito, sull'azione ex artt. 553 e ss. c.c.: in via principale:
- respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato negli atti di causa, in particolare:
- rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima della signora Parte_1
;
[...]
- rigettare la domanda di restituzione dell'equivalente dell'importo di € 680.548,18;
- rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle vicende immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal dottor;
Controparte_4 solo per il caso di rimessione della causa in istruttoria:
- ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfettario e spese generali come per legge. in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento di una o più domande attoree, pronunciare le relative statuizioni di soccombenza nei confronti delle comparenti nella loro qualità di eredi beneficiate ovvero intra vires hereditatis e cum viribus hereditatis.
Per la convenuta TI SO
Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: pagina 5 di 38 in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la inammissibilità e la tardività ex art. 183, V comma, c.p.c. delle domande formulate da parte attrice, in via preliminare, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c.;
2. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, ex art. 505, ultimo comma, c.c., ai fini della proposizione dell'eccezione di decadenza dal beneficio di inventario degli eredi del dottor
; Controparte_4
3. accertare e dichiarare, in ogni caso, che la signora CR NI è tuttora pienamente e legittimamente erede beneficiata del dottor;
Controparte_4
4. accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dell'attrice dalla possibilità di formulare la domanda ai sensi degli art. 512 e ss. c.c., ai fini della separazione dei beni ereditari da quelli degli eredi;
nel merito, sull'azione ex artt. 2043 e 2059 c.c.: in via preliminare:
5. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice, con cui si chiede il risarcimento del danno patrimoniale per violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
in via principale:
6. respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate;
in particolare:
7. rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
8. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ri-gettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per violazione dell'ob-bligo di mantenimento della prole cagionato alla signora madre della signora , e da CP_6 Parte_1 quest'ultima richiesto in qua-lità di successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
sempre nel merito, sull'azione ex artt. 553 e ss. c.c.: in via principale:
9. respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato in narrativa, in particolare:
10. rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima della signora Parte_1
;
[...]
11. rigettare la domanda di restituzione per equivalente dell'importo di € 680.548,18;
pagina 6 di 38 12. rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle operazioni immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal dottor , in data 7 maggio 2020; Controparte_4 solo per il caso di rimessione della causa in istruttoria:
13. ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. in ogni caso:
14. condannare la signora al pagamento di spese e compensi Parte_1 professionali, oltre IVA e CPA e contributo forfetario delle spese generali, come per legge.
Per il convenuto Controparte_3
Voglia codesto On.le Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: con riferimento alle azioni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
- in via pregiudiziale: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis dalla
Signora per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da Parte_1 violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla madre, Signora Controparte_7
[...]
- nel merito: in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dalla Signora Parte_1 nei confronti del OT , mandando quest'ultimo assolto da ogni
[...] Controparte_3 avversa richiesta;
con riferimento all'azione ex artt. 553 e ss. c.c.
- nel merito: respingere tutte le domande formulate dalla Signora nei Parte_1 Parte_1 confronti del OT per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
in Controparte_3 particolare: rigettare la domanda avversaria di quantificazione della quota di legittima in € 6.393.778,90;
accertare che la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli del OT Controparte_5 ammonta a Lit. 2.852.933.199,37, pari a € 1.425.966,59;
rigettare ogni domanda relativa all'accertamento della esistenza di qualsiasi tipo di donazione indiretta;
dato atto dell'avvenuto incasso dell'importo di € 3.110.970,38 attraverso la transazione intercorsa col OT dichiarare che la Signora è già Controparte_8 Parte_1 stata integralmente reintegrata della propria quota di legittima;
conseguentemente, rigettare tutte le domande formulate dalla Signora Parte_1 nei confronti del OT dirette alla restituzione per equivalente di quanto ricevuto Controparte_3
pagina 7 di 38 per successione e donazione e, per l'effetto, al pagamento dell'importo di € 2.602.260,33 oltre interessi e rivalutazione.
Per la terza chiamata Controparte_9 CP_4
Parte_1 con riferimento alle azioni ex artt. 2043 e 2059 c.c.
- in pregiudizialità: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis da parte attrice con la quale si chiede il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora e richiesto da parte attrice in qualità di CP_6 successore a titolo universale dell'asserita danneggiata;
per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla madre, sig.ra
Controparte_7
- in principalità: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziate nella comparsa di costituzione e risposta del de cuius dott.
, in particolare: Controparte_4
- rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole cagionato alla signora madre dell'attrice, e da quest'ultima richiesto in qualità di successore a titolo CP_6 universale dell'asserita danneggiata;
* * * * * * con riferimento all'azione ex artt. 553 c.c.
- in principalità: respingere le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, come meglio evidenziato nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal de cuius dott. , in particolare: Controparte_4
- rigettare la domanda di reintegrazione della quota di legittima dell'attrice;
- rigettare la domanda di restituzione per equivalente dell'importo di euro 680.548,18;
- rigettare la domanda relativa all'accertamento della natura di donazioni indirette delle vicende immobiliari e mobiliari descritte ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5 della comparsa di costituzione e risposta depositata dal de cuius dott. ; Controparte_4
* * * * * * con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 494 c.c. e la domanda di separazione ex art. 512
Preliminarmente
pagina 8 di 38 - accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di decadenza ex art 494 c.c. per le seguenti ragioni:
- perché proposta oltre il termine di cui all'art. 183, V comma c.p.c.;
- per carenza di legittimazione attiva dell'attrice ex art. 505 c.c.
- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di separazione ex art. 512 c.c. per le seguenti ragioni:
- perchè proposta oltre il termine di cui all'art. 183 V comma c.p.c.;
- perchè comunque tardiva ai sensi dell'art. 516 c.c.
In principalità
- dare atto dell'intervenuta divisione del patrimonio ereditario come risulta dall'atto di rilascio dei beni
(doc. 5) all'eredità beneficiata de qua;
- rigettare la domanda di decadenza ex art. 494 c.c .per le ragioni evidenziate in narrativa e per l'effetto dichiarare le sig.re , e Parte_2 Controparte_1
CR NI, eredi beneficiate del sig. . Controparte_4
In istruttoria ci si associa alle richieste istruttorie formulate dalle difese delle eredi beneficiate sig.re
[...]
, e CR NI Parte_2 Controparte_1
* * * * * *
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Motivazione
La causa riguarda la successione ereditaria del defunto (nato il [...] e Controparte_5 deceduto il 02.12.1996), padre naturale dell'attrice , il cui Parte_1 rapporto di filiazione naturale è stato accertato giudizialmente con sentenza del Tribunale di Milano n
3384 del 2017.
In particolare aveva tre figli legittimi, ossia , e Controparte_5 CP_4 CP_3 [...]
ed era coniugato con mentre l'attrice era figlia di Controparte_8 Parte_3 Controparte_7
(deceduta in data 18.10.2005), che per oltre 40 anni era stata la segretaria personale del dott.
[...]
e che, in punto di morte, aveva confessato alla figlia che Controparte_5 Parte_1 suo padre naturale non era – all'epoca coniuge della – bensì Persona_1 CP_6 Controparte_5
[...]
La successione ereditaria di è stata regolata dal testamento olografo Controparte_5 pubblicato il 17.12.1996 (doc. n 8 fasc. attrice) con cui il de cuius aveva istituito unica erede la moglie pagina 9 di 38 che era stato accettato dai figli , e Parte_3 CP_4 CP_3 Controparte_8
(come da verbale di pubblicazione del testamento: “i SI , Controparte_4
e nella loro qualità di legittimari, Controparte_3 Controparte_8 dichiara[vano] di prestare […] piena adesione e acquiescenza a detto testamento, di rinunciare ad ogni eccezione o riserva, espressamente rinunciando ad ogni azione di riduzione nei confronti dell'erede testamentaria del de cuius e quindi riconoscendo la eredità di cui trattasi devoluta in forza del testamento medesimo alla loro madre Signora . Tronchetti RA”). Parte_4
è deceduta in data 07.02.2004 e le sono succeduti i figli , e Parte_3 CP_4 CP_3
quali eredi in pari quota in forza del testamento olografo pubblicato il Controparte_8
25.02.2004 (doc. n 41 fasc. attrice).
è stata pretermessa dalla successione di Parte_1 Controparte_5
(la cui paternità è stata accertata nel 2017, successivamente al suo decesso) e ha convenuto in
[...] giudizio i fratelli consanguinei e mentre non ha agito nei CP_3 Controparte_4 confronti dell'altro fratello consanguineo con il quale ha concluso un Controparte_8 accordo transattivo.
Le domande proposte con l'atto di citazione da nei confronti Parte_1 dei fratelli convenuti sono plurime e vengono di seguito sintetizzate:
- accertamento della responsabilità da illecito endofamiliare del dott. e la Controparte_5 conseguente condanna dei convenuti – obbligati in qualità di successori universali di Parte_3 coniuge ed erede testamentario del dott. – al risarcimento del relativo danno Controparte_5 non patrimoniale (danno morale quantificato in euro 500.000 e danno esistenziale quantificato in euro
2.500.000), nonché del danno patrimoniale, richiesto dall'attrice quale erede della madre
[...]
per la violazione dell'obbligo di mantenimento della prole di euro 147,777,78; Controparte_7
- l'accertamento della propria qualità di legittimaria pretermessa, la dichiarazione del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima e la conseguente condanna dei convenuti alla restituzione di quanto ricevuto dalla madre e da essi stessi a titolo di successione testamentaria e di donazione, in forza delle disposizioni lesive della quota di legittima.
I convenuti e si sono costituiti in giudizio chiedendo il CP_4 Controparte_3 rigetto delle domande attoree.
La causa è stata interrotta ex art. 300 c.p.c. alla prima udienza (del 29.10.2020) per effetto della dichiarazione del decesso di e è proseguita, a seguito di Controparte_4 riassunzione, anche nei confronti delle eredi del predetto, ossia della moglie CR NI e delle figlie e . Parte_2 Controparte_1
pagina 10 di 38 e si sono costituite in giudizio Parte_2 Controparte_1 riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta del padre e hanno allegato di aver accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario quindi hanno chiesto, in via subordinata e per il caso di loro eventuale soccombenza, di essere condannate intra vires hereditatis.
Anche CR NI si è costituita in giudizio richiamando integralmente le difese già svolte dal marito e deducendo anch'essa di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Sono stati assegnati i termini per le memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
Con la prima memoria, a seguito delle difese formulate dalle eredi del dott. Controparte_4
l'attrice ha introdotto nuove domande, - di cui le convenute hanno eccepito l'inammissibilità
[...] in quanto domande nuove e tardive (in particolare in quanto non proposte nella prima udienza successiva alla costituzione in giudizio delle convenute) -, chiedendo “preliminarmente” quanto segue:
“in via principale, accertare e dichiarare la decadenza degli eredi del dott. Controparte_4
costituiti nel presente giudizio dal beneficio dell'inventario, e segnatamente la decadenza
[...] della Sig.ra CR NI ex art. 485 c.c. ovvero ex art. 494 c.c., nonché la decadenza delle Sig.re
e ex art. 494 c.c.; Parte_2 Controparte_1 in via subordinata, per il caso in cui gli eredi del dott. costituiti nel Controparte_4 presente giudizio non dovessero essere dichiarati decaduti dal beneficio dell'inventario, accertare e dichiarare che gli stessi, in caso di soccombenza, sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari, nei limiti di quanto ricevuto, anche con i propri beni personali;
in ogni caso, disporre la separazione, a norma degli artt. 512 ss. c.c., dei beni del dott.
[...]
risultanti dai verbali di inventario prodotti dalle Sig.re e Controparte_4 Parte_2
sub docc. 5 e 6, nonché di ogni altro bene che all'esito Controparte_1 dell'istruttoria dovesse risultare ricompreso nel compendio ereditario, da quelli degli eredi costituiti nel presente giudizio”.
Nelle more del giudizio, le eredi del dott. hanno dato avvio, ai sensi Controparte_4 degli artt. 507 ss. c.c., alla procedura di rilascio dei beni ereditari ai creditori e ai legatari ed all'udienza del 03.06.2021 il Giudice ha assegnato “a parte attrice il termine di legge per la citazione in giudizio del curatore dell'eredità rilasciata da nominare dal Tribunale di Como” e rinviato la causa all'udienza del 25.11.2021, poi differita al 01.02.2022 e, ancora, al 12.05.2022.
Il Curatore dell'Eredità rilasciata, avv. Claudia Pozzoli, si è costituita in giudizio riportandosi a tutte le difese di nonché a quelle delle sue eredi Controparte_4 [...]
, e CR NI. Parte_2 Controparte_1
pagina 11 di 38 Il Giudice ha assegnato alle parti termine sino al 30.06.2022 per “note contenenti istanze istruttorie riassuntive e definitive”, che sono state ritualmente depositate dalle parti.
Successivamente la causa è stata rinviata, su richiesta delle parti, al fine di tentare il componimento bonario della vertenza.
Il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e la causa è proseguita con ordinanza in data
31.10.2023, con cui il Presidente istruttore non ha ammesso le prove orali di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., così come riassunte nelle note autorizzate di sintesi depositate in atti, “in quanto aventi ad oggetto circostanze genericamente dedotte, da provare in via documentale ovvero irrilevanti ai fini della decisione”, e ha disposto c.t.u. “al fine di:
1. valutare, al momento dell'apertura della successione (2.12.1996), ex art. 747 c.c., gli immobili siti in Como, alla via Cernobbio n. 23, caduti in successione nella quota di metà, meglio descritti nella dichiarazione di successione del Pt_3
16.6.1997 (doc. 5 fascicolo attoreo);
2. valutare, al momento dell'apertura della successione, ex art.
750 c.c., i beni mobili (CCT e BTP) oggetto delle donazioni per atto pubblico in data 3.7.1995,
8.5.1991, 21.10.1987, 26.9.1985, 11.6.1979”, nominando consulenti, quanto al punto 1), l'arch.
e, quanto al punto 2), la dott.ssa Persona_2 Persona_3
Le parti, su sollecitazione del Giudice, hanno proseguito nel confronto per tentare la conciliazione ed in particolare l'attrice ha formulato una proposta (“a soli fini conciliativi, l'attrice è disponibile ad accettare la somma di € 500.000,00 da e di € 250.000,00 complessivi da Controparte_3 parte degli eredi di , Eredità rilasciata, Controparte_4 CP_1 Parte_2
e CR NI”) che le controparti si sono riservate di valutare.
[...]
La causa è proseguita con il conferimento dell'incarico alle cc.tt.uu., che hanno depositato le perizie conclusive. Segnatamente in data 17.09.2024 l'arch. ha depositato la perizia Persona_4 estimativa del complesso immobiliare di Como, attribuendo il valore per la quota ereditaria (di ½) di €
1.015.240,59 alla data di apertura della successione (02.12.1996); in data 14.11.2024 la dott.ssa ha depositato la perizia che ha valorizzato, sempre alla data di apertura della Persona_3 successione, i beni mobili (CCT e BTP) oggetto delle donazioni per atto pubblico del 03.07.1995,
08.05.1991, 21.10.1987, 26.09.1985 e 11.06.1979 nell'importo di € 11.004.183,56.
La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note di precisazione delle conclusioni, che sono riportate in epigrafe.
Nelle conclusioni l'attrice non ha riproposto la domanda di “… separazione, a norma degli artt. 512 ss.
c.c., dei beni del dott. risultanti dai verbali di inventario prodotti Controparte_4 dalle Sig.re e sub docc. 5 e 6, Parte_2 Controparte_1
pagina 12 di 38 nonché di ogni altro bene che all'esito dell'istruttoria dovesse risultare ricompreso nel compendio ereditario, da quelli degli eredi costituiti nel presente giudizio” che deve intendersi rinunciata, non essendo stata neppure ripresa ed argomentata negli scritti conclusivi e che pertanto non deve essere decisa.
Sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata decisa dal Tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 bis n 6 c.p.c., nella camera di consiglio del 30 settembre 2025.
***
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA ILLECITO CD.
ENDOFAMILIARE
L'attrice chiede l'accertamento della responsabilità da illecito endofamiliare del dott. Controparte_5
e la conseguente condanna dei convenuti – obbligati in qualità di successori universali di
[...]
coniuge ed erede testamentario del dott. – al risarcimento Parte_3 Controparte_5 del relativo danno non patrimoniale (danno morale quantificato in euro 500.000 e danno esistenziale quantificato in euro 2.500.000).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la violazione dei doveri genitoriali non si esaurisce nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma – ove comporti la lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti – possa dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. Tale norma era tradizionalmente interpretata in collegamento con l'art. 185 cp, sicché si riteneva che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo nel caso di commissione di un reato. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha adottato un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, riconoscendo la risarcibilità del danno ogni qual volta siano lesi diritti inviolabili della persona di rango costituzionale, anche indipendentemente dalla sussistenza di un reato (cfr. Cass. 26301/2021; Cass. 28989/2019; Cass. 7513/2018; SS.UU. 26972/2008).
In tale prospettiva, assume rilievo il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato ed istruito da entrambi i genitori (artt. 2 e 30 Cost). Si tratta di diritti fondamentali della persona, ispirati al principio di solidarietà, riconosciuti e tutelati perché rispondono all'interesse essenziale dell'essere umano a ricevere l'aiuto e la guida necessari per la sua formazione. Entrambi i genitori sono obbligati da questo munus poiché la funzione genitoriale è duale. Pertanto, l'eventuale maggior contributo materiale e morale da parte di uno di essi non può compensare l'assenza dell'altro. Riceve, infatti, tutela nell'ordinamento il diritto del figlio alla relazione familiare con entrambi i genitori (c.d. bigenitorialità), presupposto per una sana ed armoniosa crescita (Cass. n. 3079/2015; Cass. n. 5652/2012). pagina 13 di 38 In particolare, la Cassazione precisa che il figlio ha diritto di ricevere da entrambi i genitori non solo prestazioni patrimoniali, ma anche assistenza morale, diritto specificamente enunciato dall'art. 315 bis c.c., che si declina nel senso di "cura amorevole" del figlio. Si tratta di una competenza genitoriale che l'ordinamento ritiene essenziale, come si evince dall'art.6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la quale esige che coloro che aspirano ad essere genitori adottivi siano in grado non solo di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare, ma anche e in primo luogo che siano "affettivamente idonei". Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, possa rilevare anche il pregiudizio alla sfera dell'affettività che pure non si è tradotto in una malattia fisica o psichica diagnosticabile. L'assenza ed il disinteresse del genitore, infatti, privano il minore di beni immateriali essenziali e infungibili, i quali devono essere garantiti con continuità durante gli anni della crescita e che non sono suscettibili di rimedio successivo.
Pertanto, la condotta del genitore che non riconosce il figlio integra gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cc (Cass. n.28551/2023).
La giurisprudenza precisa che, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno ex art. 2059 cc, è necessaria la coesistenza di due condizioni (il cd. doppio filtro). In primo luogo, la lesione del diritto costituzionalmente garantito deve essere grave, ossia deve superare quella soglia minima di tollerabilità che l'ordinamento impone in virtù dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost). Non ogni offesa, quindi, può dar luogo a risarcimento, ma solo quella che incide in misura significativa e non trascurabile sull'integrità morale o relazionale della persona.
In secondo luogo, il danno cagionato non deve essere futile, vale a dire non deve consistere in meri disagi passeggeri, fastidi di poco conto o addirittura in pregiudizi meramente immaginari. La
Cassazione a Sezioni Unite, del 25.2.2016 n. 3727 ha espressamente richiamato il principio penalistico di necessaria offensività affermando che, in ambito civilistico, trova applicazione un corrispondente criterio di irrisarcibilità del danno non patrimoniale di lieve entità. Nella sentenza si legge che è ristorabile il danno non patrimoniale “a condizione che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che
l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”.
In questo quadro, al fine di accertare il danno evento, è necessario preliminarmente stabilire se il dott.
fosse o meno consapevole della propria paternità nei confronti dell'attrice. Controparte_5
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non è richiesta la prova della certezza assoluta della procreazione, essendo invece sufficiente dimostrare che il presunto padre pagina 14 di 38 fosse consapevole della probabilità della paternità. Tale consapevolezza può essere accertata anche in via indiziaria, attraverso fatti significativi e circostanze oggettive (Cass. 22496/2021).
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato una serie di circostanze idonee a dimostrare non solo la costante presenza del dott. nella sua vita, ma anche la peculiarità di tale presenza, Controparte_5 difficilmente spiegabile se non in connessione con la consapevolezza della probabile paternità.
In particolare, l'attrice riferisce di avere ricevuto, con regolarità, biglietti di felicitazione e doni in occasione delle principali ricorrenze personali (compleanni, matrimonio), manifestazioni che non rientrano in un rapporto ordinario tra un dirigente e la figlia della propria segretaria. Inoltre, la stessa dichiara che, in giovane età, la madre la conduceva con una certa frequenza presso la dimora della famiglia , in contesti formali nei quali era chiamata a rendicontare personalmente al Parte_1 dott. i propri progressi scolastici e le proprie frequentazioni, circostanza che Controparte_5 rivela un interesse costante e diretto per sua la crescita.
In età più adulta, secondo quanto allegato dalla parte attrice, vi furono anche occasionali conversazioni telefoniche tra l'attrice e il dott. , nelle quali si discuteva dell'andamento del Controparte_5 ménage familiare.
Tale partecipazione è confermata persino dalle dichiarazioni dei figli del de cuius. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata dal dott. , si legge infatti che il padre fu Controparte_3
“un benefattore costantemente presente nella vita dell'attrice, non solo a distanza, ma con continua e puntuale partecipazione ad ogni evento importante e delicato della sua crescita ed esistenza”.
Ulteriore dato significativo è rappresentato dal fatto che l'attrice era, all'epoca, formalmente figlia del sig. figura paterna con cui ella conviveva stabilmente. Non si spiegherebbe, quindi, perché il Per_1 dott. si sia tanto interessato alla sua formazione personale e professionale, se Controparte_5 non in ragione della consapevolezza di un legame biologico. La costanza, la natura e la qualità dei rapporti intercorsi tra le parti escludono che si trattasse di semplici manifestazioni di cortesia verso la figlia della propria collaboratrice.
Tutti questi elementi inducono a ritenere che il dott. avesse, se non la Controparte_5 certezza assoluta, quantomeno la consapevolezza della probabilità della paternità.
Ne deriva che il suo comportamento, improntato al disinteresse formale e alla mancata assunzione degli obblighi genitoriali, ha cagionato all'attrice la lesione del diritto al rapporto parentale.
Resta, dunque, da verificare se tale lesione integri un danno risarcibile ex art. 2059 c.c, in base ai presupposti indicati dalla giurisprudenza. In particolare, occorre valutare se la condotta tenuta dal medesimo abbia determinato una lesione grave e non futile del diritto fondamentale dell'attrice alla relazione familiare con il padre. pagina 15 di 38 Nel caso di specie, la condotta del dott. ha determinato l'esclusione totale Controparte_5 dell'attrice dalla possibilità di instaurare un rapporto con il proprio padre biologico. Tale comportamento integra una lesione grave, in quanto l'attrice è stata privata di un bene immateriale essenziale e infungibile: la possibilità di crescere con il sostegno, la guida e la presenza affettiva del padre naturale. L'assenza e il disinteresse del genitore hanno inciso non solo sul piano materiale, ma soprattutto su quello relazionale ed emotivo, privando la signora di quelle cure, attenzioni e Parte_1 risorse affettive che l'ordinamento riconosce come indispensabili per un equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 28551/2023). Ne deriva che la lesione in esame supera ampiamente la soglia minima di tollerabilità, integrando i requisiti di gravità richiesti dal primo filtro elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo requisito, è necessario accertare se il danno conseguenza dedotto dall'attrice presenti i caratteri della concretezza e dell'apprezzabilità, non potendo essere ricondotto a meri disagi o fastidi di scarsa rilevanza. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale consolidata, il danno conseguenza non può mai considerarsi danno in re ipsa. Ciò significa che non basta accertare l'esistenza della lesione del diritto (danno evento) ma è necessario che l'attrice fornisca la prova, anche per presunzioni, dell'effettivo pregiudizio non patrimoniale subito in conseguenza di tale lesione.
L'attrice sostiene, in primo luogo, di avere subito un danno morale, da intendersi come sofferenza interiore conseguente alla scoperta della paternità naturale del dott. Controparte_5
(quantificato nella misura di euro 500.000). Tale pregiudizio, secondo la prospettazione attorea, si sarebbe manifestato nel momento in cui, solo in età adulta, ha acquisito piena consapevolezza di essere cresciuta priva del riconoscimento e del coinvolgimento del padre biologico. La consapevolezza tardiva di questa condizione ha determinato un sentimento di privazione e di estraneità, traducendosi in un dolore intimo e profondo per non avere potuto vivere, nei momenti cruciali della crescita, il rapporto con la propria figura genitoriale naturale.
In secondo luogo, l'attrice allega di avere patito anche un danno esistenziale, distinto dal mero turbamento interiore, consistente nella modificazione peggiorativa delle proprie abitudini di vita e delle proprie prospettive di sviluppo personale e professionale (quantificato nella misura di euro 2.500.000 euro). Secondo la prospettazione attorea, ove fosse stata tempestivamente riconosciuta quale figlia del dott. , la propria traiettoria esistenziale avrebbe potuto assumere un indirizzo Controparte_5 radicalmente diverso, potendo beneficiare non solo del sostegno affettivo e morale del genitore, ma anche di opportunità formative, culturali ed economiche coerenti con il contesto familiare di appartenenza.
pagina 16 di 38 Con riferimento al danno morale, occorre però osservare che la sofferenza interiore connessa allo shock per la tardiva scoperta della paternità non risulta direttamente riconducibile all'evento di danno, ossia al mancato riconoscimento. Tale turbamento, infatti, si colloca in un momento cronologicamente successivo, determinato dalla sopravvenuta presa di coscienza della realtà avvenuta in età adulta per volontà della madre, e non può quindi essere imputato causalmente alla condotta omissiva del padre.
Ne consegue che, pur trattandosi di un disagio effettivamente subito dall'odierna attrice, esso non integra un pregiudizio risarcibile, difettando il nesso eziologico con il danno evento.
Per quanto concerne il danno esistenziale, esso deve essere inteso come “ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, arrecato al fare a-reddituale del soggetto, idoneo ad alterare le sue abitudini di vita e i suoi assetti relazionali, inducendolo a compiere scelte diverse quanto all'espressione e alla realizzazione della propria personalità nel contesto sociale” (Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572). Non si tratta, dunque, di un mero disagio interiore, ma di una modificazione concreta e peggiorativa della quotidianità e delle prospettive di vita.
Nel caso di specie, risulta evidente che il mancato riconoscimento da parte del dott. Controparte_5 abbia determinato per l'attrice un pregiudizio esistenziale. L'omessa assunzione degli obblighi
[...] genitoriali da parte del padre biologico ha inciso significativamente sul percorso di vita della stessa, orientandolo verso scelte diverse da quelle che verosimilmente avrebbe potuto compiere se avesse potuto contare sul sostegno affettivo e sul contributo economico del genitore. È pertanto corretta l'allegazione secondo cui la vita dell'attrice si sarebbe sviluppata lungo traiettorie differenti, tanto sul piano delle relazioni personali quanto su quello delle opportunità professionali.
Se deve ritenersi accertata la sussistenza in astratto del danno esistenziale (an debeatur), la questione si sposta sul piano della sua quantificazione (quantum debeatur). E' vero che la liquidazione del danno non patrimoniale può avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale criterio non può mai sostituirsi all'onere probatorio gravante sulla parte attrice. L'apprezzamento equitativo ha la funzione di colmare le inevitabili lacune nella determinazione del danno, ma non può sopperire alla totale assenza di allegazioni e di prova (cfr.
Cass. n. 16202/2002; Cass. n. 3327/2002; Cass. n. 8795/2000; Cass. n. 6056/1990).
Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito elementi concreti che permettano di misurare l'ampiezza del pregiudizio subito. Per poter accertare l'esistenza e l'entità del danno esistenziale, infatti, è indispensabile individuare con precisione i due termini di paragone: da un lato, la vita che l'attrice avrebbe potuto ragionevolmente condurre se fosse stata riconosciuta e sostenuta dal padre naturale;
dall'altro, la vita che la stessa ha concretamente vissuto. Solo il raffronto tra queste due pagina 17 di 38 dimensioni consente di apprezzare l'effettiva incidenza pregiudizievole della condotta contestata e di determinarne la misura risarcitoria.
Nel caso di specie, non sono stati offerti elementi idonei a delineare in modo concreto la vita effettivamente condotta dall'attrice. In particolare, non vengono precisati i percorsi scolastici intrapresi, la carriera lavorativa svolta, le condizioni abitative, né vi sono altri dati utili a consentire un raffronto tra la situazione reale e quella ipotetica.
Pertanto, si deve concludere che il danno esistenziale, pur astrattamente configurabile, non può essere liquidato nel quantum per difetto di adeguata prova.
***
IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE DA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO
DI MANTENIMENTO
In aggiunta alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare avanzata iure proprio, l'attrice formula nei confronti degli odierni convenuti anche una domanda iure hereditatis, volta ad ottenere il ristoro del danno patrimoniale derivante dalla violazione dell'obbligo di mantenimento della prole (quantificato in euro 147,777,78).
L'art. 147 c.c. sancisce che i genitori hanno l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di questi ultimi. Nel caso di specie, la sig.ra madre dell'odierna attrice, ha sostenuto Controparte_7 integralmente l'onere del mantenimento della figlia sino al compimento del ventesimo anno di età, momento in cui la stessa ha raggiunto l'indipendenza economica.
Ne consegue che la sig.ra avendo adempiuto non solo alla propria quota, ma anche a quella CP_6 spettante al padre naturale, ha maturato in vita, il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti del dott. , per ottenere il rimborso della parte di mantenimento da questi dovuta e Controparte_5 non corrisposta. Tale diritto viene oggi fatto valere dall'attrice iure hereditatis, quale erede della madre
Controparte_7
I convenuti hanno eccepito la prescrizione del diritto di regresso, sostenendo che tale diritto si sarebbe estinto nel termine decennale decorrente dalla data di raggiunta indipendenza economica della figlia
(anno 1994).
L'eccezione non è fondata. Infatti, l'azione fatta valere dall'attrice per il rimborso delle spese di mantenimento sostenute dalla madre ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299
c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.) a cui si applica il termine di prescrizione decennale (Cass. Ordinanza n. 15098 del 30/05/2023). Per la decorrenza del termine di prescrizione, nel caso di specie, il diritto al mantenimento trova titolo nella sentenza di pagina 18 di 38 dichiarazione giudiziale della paternità del dott. nr. 3384 del 23.03.2017. Controparte_5
Pertanto, la prescrizione decorre dalla data di passaggio in giudicato di tale sentenza (art. 2953 c.c.).
La Cassazione ha stabilito infatti che “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” (Cass. 23596/2006). Ne deriva la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte de genitore coobbligato presuppone tale accertamento e non è utilmente azionabile se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della prescrizione.
Stabilito che la domanda avanzata dall'attrice è tempestiva, occorre quantificare l'entità del danno patrimoniale.
Ai sensi degli artt. 148 e 316-bis c.c., il contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli deve essere proporzionato alle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, nonché alla capacità di lavoro, professionale e casalingo. Ciò comporta che, a fronte di una situazione economica fortemente squilibrata tra i due genitori, il concorso del genitore più abbiente deve essere proporzionalmente maggiore.
Inoltre, il contributo al mantenimento che la può aver ricevuto dal coniuge non è CP_6 Per_1 idoneo ad estinguere l'obbligazione di mantenimento della figlia gravante sul padre naturale
[...]
, il quale era certamente in grado di adempiere all'obbligazione in misura superiore Controparte_5 per l'elevata capacità economica e patrimoniale di cui disponeva.
Alla luce di quanto esposto, appare conforme a criteri di equità e proporzionalità ritenere che l'onere di mantenimento dovesse gravare in misura prevalente sul dott. , tenuto conto Controparte_5 delle sue ingenti capacità reddituali e patrimoniali. La sig.ra al contrario, Controparte_7 disponeva soltanto di un reddito da lavoro dipendente quale segretaria personale.
Ne consegue che il contributo paterno avrebbe dovuto essere determinato nella misura dell'80% del totale delle spese di mantenimento, mentre alla madre sarebbe spettato concorrere nella misura del 20%. Tale criterio di ripartizione, del resto, è quello indicato dalla parte attrice ed è pienamente coerente con i principi sanciti dagli artt. 148 e 316-bis c.c., secondo i quali ciascun genitore è tenuto a provvedere in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Ai fini della liquidazione può essere utilizzato il criterio equitativo, in quanto il diritto al rimborso delle spese di mantenimento della figlia sostenuto dalla madre ha natura in senso lato indennitaria (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 16916 del 25/05/2022 In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro pagina 19 di 38 genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.)
Nella specie, l'attrice ha allegato elementi sufficienti per la liquidazione equitativa del danno. In particolare, secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, il costo medio per crescere un figlio fino alla maggiore età ammonta, per una famiglia con reddito medio, a circa euro 175.000.
Considerato che
l'attrice ha raggiunto l'indipendenza economica all'età di vent'anni, il costo complessivo di mantenimento può essere stimato in euro 194.444,44.
Applicando i criteri di ripartizione sopra indicati, il dott. avrebbe dovuto Controparte_5 contribuire per l'80% di tale importo. Tuttavia, la stessa parte attrice riconosce che il padre ha in alcune occasioni fornito contributi economici, seppur sporadici, a sostegno delle sue esigenze (ad esempio per consentirle la partecipazione ad attività extrascolastiche). In ragione di tali interventi, ancorché marginali, la parte attrice ritiene coerente applicare una riduzione forfetaria del 5% alla quota di spettanza paterna.
Pertanto, il danno patrimoniale effettivamente subito dalla sig.ra e oggi azionabile CP_6 dall'attrice iure hereditatis, può essere quantificato in euro 147.777,78, corrispondenti all'80% del costo complessivo di mantenimento (euro 194.444,44), forfettariamente ridotto del 5%.
Il debito ereditario del de cuius si trasmette all'erede e dalla Controparte_5 Parte_3 predetta ai suoi eredi , e per la quota ereditaria di CP_3 CP_4 Controparte_8
1/3 ciascuno. Infatti, ai sensi dell'art. 752 c.c., i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione delle quote ereditarie, secondo il principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur.
Parimenti il debito del de cuius si ripartisce tra le eredi CR CP_4 Controparte_4
NI, e per la quota di 1/3 Parte_2 Controparte_1 ciascuna.
Ne consegue che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € CP_3
49.259,26, per la quota di 1/3 della somma di euro 147.778,78, oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione del 27.1.2020) al saldo. pagina 20 di 38 Le convenute CR NI, e , Parte_2 Controparte_1 quali eredi di , devono essere condannate al pagamento della somma Controparte_4 di € 16.419,75 ciascuna, per la quota di 1/3 della somma di € 49.259,26 dovuta da
[...]
(di 1/3 di euro 147.778,78), oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV Controparte_4 comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione del
28.1.2020) al saldo. Sulla qualità delle predette convenute di eredi pure e semplici del de cuius
[...]
si rimanda al prosieguo della motivazione. Controparte_4
***
LE DOMANDE PRELIMINARI RELATIVE ALLE EREDI DI
[...]
Controparte_4
Il convenuto è deceduto in corso di causa (in data 27.05.2020) e le Controparte_4 sue eredi sono il coniuge CR NI e le due figlie e Parte_2 [...]
, tutte costituite in giudizio. Controparte_1
In particolare, le convenute e si Parte_2 Controparte_1 sono costituite il 26.1.2021, riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.05.2020 nell'interesse del dott. deducendo di aver accettato l'eredità di quest'ultimo con Controparte_4 beneficio d'inventario e chiedendo, per il caso di loro eventuale soccombenza, di essere condannate intra vires hereditatis.
Parimenti CR NI si è costituita il 25.1.2021 deducendo anch'essa di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, precisando inoltre di costituirsi, in qualità di chiamata all'eredità, ai sensi dell'art. 486 c.c., salvo poi, nelle successive difese con altro difensore, sostenere di essere erede e di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario senza essere nel possesso dei beni ereditari.
La prima udienza successiva alla riassunzione è stata celebrata il 28 gennaio 2021 e le parti hanno chiesto i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
Solo con la prima memoria l'attrice ha contestato, preliminarmente, la qualità di eredi beneficiate delle convenute CR NI, e e le Parte_2 Controparte_1 convenute hanno eccepito l'inammissibilità delle domande preliminari proposte dall'attrice in quanto introdotte solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e non alla prima udienza successiva alla costituzione delle convenute.
Invero la decadenza stabilita dall'art. 183 c.p.c., secondo cui alla prima udienza di trattazione l'attore deve proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle pagina 21 di 38 eccezioni del convenuto, presuppone che la parte convenuta si sia costituita nel termine di 20 giorni prima dell'udienza con il deposito della compara di costituzione e del fascicolo di parte.
Nella specie, le convenute si sono costituite pochi giorni prima dell'udienza - con il deposito delle comparse di costituzione in data 25 e 26 gennaio 2021 per l'udienza fissata per il giorno 28 gennaio
2021 (decreto del 19.11.2020) – senza l'osservanza del termine di 20 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c..
Inoltre le eccezioni e domande proposte dall'attrice con la memoria n 1 sono conseguenza della costituzione in giudizio delle convenute, sono connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non hanno determinato la compromissione delle potenzialità difensive delle controparti, che hanno controdedotto anche nel merito.
Ne consegue che la parte attrice non è decaduta dalla possibilità di sollevare, con la prima memoria, le eccezioni e le domande preliminari di cui sopra.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalle convenute di carenza di legittimazione attiva dell'attrice per la proposizione della domanda preliminare di decadenza delle convenute dal beneficio di inventario ex art. 505 c.c., giacchè l'attrice agisce quale creditrice proponendo le domande risarcitorie e di regresso, oltre alle domande di riduzione e reintegrazione della quota di legittima.
In ogni caso ed anche a prescindere dalla ammissibilità delle domande preliminari dell'attrice, la qualità delle convenute CR NI, e Parte_2 Controparte_1 di eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ovvero di eredi pure e semplici, è una questione di fatto rilevabile d'ufficio e non integra una eccezione in senso stretto quindi non è soggetta alle preclusioni processuali.
Infatti, la deduzione dell'inosservanza del termine previsto dalla legge per la redazione dell'inventario è la negazione di un fatto che, in base all'art. 2697 c.c., costituisce un elemento positivo costitutivo della fattispecie della accettazione con beneficio di inventario che è stata dedotta dalle convenute, sulle quali incombe l'onere della prova (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25116 del 26/11/2014).
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'accettazione con beneficio di inventario
è una fattispecie a formazione progressiva, costituita dalla dichiarazione (da riceversi da un notaio o dal cancelliere del Tribunale o della sezione distaccata di esso territorialmente competente e soggetta a pubblicità) e dalla redazione dell'inventario nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge: “In tema di successioni "mortis causa", l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio
d'inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti;
infatti, sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune pagina 22 di 38 configurazione in termini di adempimenti necessari, sia la mancata di una distinta disciplina dei loro effetti ,fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Ne consegue che, se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato che subentra perciò in
"universum ius defuncti", compresi i debiti del "de cuius", d'altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità "intra vires", che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro
e semplice (artt.485, 487, 488 cod. civ.) non perchè abbia perduto "ex post" il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario.
Poiché l'omessa redazione dell'inventario comporta il mancato acquisto del beneficio e non la decadenza dal medesimo, ne consegue che all'erede, il quale agisce contro i terzi non chiamati alla successione, è precluso l'esperimento dell'azione di riduzione, non sussistendo il presupposto al riguardo richiesto dall'art. 564 primo comma ultima parte cod. civ., cioè l'accettazione con beneficio
d'inventario. (Cass. sez. 2, Sentenze n. 16739 del 09/08/2005; n. 19598 del 2004; n 14442 del 2019).
Nella specie, da un lato, le convenute CR NI, e Parte_2 Controparte_1
si sono costituite deducendo la propria qualità di eredi con beneficio di inventario e
[...] hanno prodotto l'atto di accettazione ed i verbali di inventario (doc. nn. 2, 4, 5, 6 fasc. conv. Parte_1
e doc. 1 NI). D'altro lato, l'attrice ha contestato la qualità di eredi beneficiate delle
[...] convenute, deducendo l'inosservanza del termine di tre mesi previsto dalla legge per la redazione dell'inventario, decorrente per la convenuta CR NI dall'apertura della successione ex art. 485
c.c. (avendo la convenuta richiamato nella comparsa di costituzione l'art. 486 c.c. che riguarda il chiamato che è nel possesso dei beni ereditari) e per e Parte_2 Controparte_1
dalla data della accettazione con beneficio di inventario non essendo nel possesso
[...] dei beni ereditari.
Invero la posizione della NI è assimilabile a quella delle altre due convenute, in quanto la prima era moglie separata del de cuius e non risulta fosse nel possesso dei beni ereditari, come meglio dedotto dalla stessa NI nei successivi atti difensivi (per cui il richiamo all'art. 486 c.c. - che disciplina i poteri del chiamato all'eredità - appare essere un mero refuso, essendo provata documentalmente la pagina 23 di 38 qualità di erede della NI dalla produzione della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario effettuata con la costituzione in giudizio = doc. n 1 ).
Non risulta infatti che la NI fosse nel possesso di beni ereditari, considerato che era coniuge del de cuius separata legalmente dall'anno 2016 (doc.2) e viveva in una abitazione distinta da quella del marito (la NI era residente a [...], mentre il marito era residente in [...]).
Anche la circostanza, evidenziata dall'attrice, della coincidenza della residenza anagrafica della NI
e di al momento dell'apertura della successione non prova il Controparte_4 possesso dei beni ereditari della convenuta NI, in quanto risulta documentalmente che il trasferimento della residenza anagrafica di presso la residenza di Controparte_4
Milano della moglie (certificato anagrafico storico = doc. n 45 fasc. attrice) è avvenuto in data 13 maggio 2020, quando il predetto era ricoverato presso l'Ospedale San Raffaele di Milano ove è deceduto pochi giorni dopo (il 27 maggio 2020 = doc. n 3); è pertanto certo che lo stesso non abbia effettivamente abitato nella casa di Milano con la moglie.
Trova quindi applicazione per tutte le tre convenute CR NI, e Parte_2 [...]
l'art. 487 c.c., che riguarda l'accettazione con beneficio di Controparte_1 inventario del chiamato all'eredità che non sia in possesso dei beni ereditari, che deve: (i) fare l'inventario entro 3 mesi dal giorno della dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e (ii) chiedere al Tribunale una proroga, sempre entro il predetto termine, qualora non riesca a completarlo. Trascorso tale termine (eventualmente prorogato) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Nella specie, la dichiarazione di e e Parte_2 Controparte_1 di CR NI di accettazione con beneficio di inventario è del 15.07.2020 (doc. 1 NI e docc. 3
e 4 e;
l'inventario è stato redatto dal notaio di Pt_2 Controparte_1 Persona_5
Milano nel termine di oltre 9 mesi, come risulta dai verbali di inventario del 24.07.2020, 02.10.2020,
04.03.2021 e 29.04.2021 (docc. 1 - 4 Eredità Beneficiata), senza che siano mai state richieste proroghe, quindi è stato ultimato dopo lo spirare, in data 15.10.2020, del termine per il suo completamento.
La mancata redazione dell'inventario nel termine di legge risulta documentata “ex actis” dalle stesse produzione delle convenute e non integra una eccezione in senso stretto, quindi non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ma è rilevabile d'ufficio trattandosi di un'ipotesi di mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione beneficiata (cfr. Cass. SS.UU.
10531/2013 Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013 Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche pagina 24 di 38 in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto).
La mancata redazione dell'inventario nel termine previsto dalla legge comporta una modifica legale degli effetti dell'accettazione (ex art. 487 II comma c.c.) e conseguentemente le convenute
[...]
e e CR NI sono da considerare Parte_2 Controparte_1 eredi pure e semplici del de cuius . Controparte_4
E' infine irrilevante la buona fede delle eredi nell'inosservanza del termine per il completamento dell'inventario, in quanto l'art. 486 c.c. non attribuisce alcun rilievo alla situazione soggettiva dell'erede, diversamente da quanto previsto dall'art. 494 c.c. che, nel caso di decadenza dal beneficio di inventario, richiede la mala fede dell'erede nell'aver omesso di denunciare beni nell'inventario o nell'aver denunciato passività inesistenti.
In ogni caso l'incompletezza dell'inventario e la mancata richiesta di una proroga ai fini della sua integrazione devono ritenersi, nella specie, imputabili ad una condotta inescusabile delle eredi, in quanto nell'inventario non sono stati indicati beni risultanti dai pubblici registri (quote di 37 terreni = doc. 3 Eredità Beneficiata e una partecipazione sociale = doc. 4 Eredità Beneficiata) ossia beni che le eredi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto e dovuto conoscere tempestivamente.
La qualità delle convenute e e Parte_2 Controparte_1
CR NI di eredi pure e semplici del de cuius esonera Controparte_4 dall'esame delle altre domande preliminari, che sono state proposte dall'attrice in via subordinata.
Anche le domande delle convenute che presuppongono l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non devono essere esaminate, restando assorbite nella declaratoria di eredi pure e semplici delle predette.
***
LA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE DELLA LEGITTIMA
L'attrice, quale figlia naturale del dott. , è legittimaria al pari degli altri tre Controparte_5 figli legittimi ed al coniuge del de cuius ex art. 536 c.c..
Ai sensi dell'art. 542 c.c., nel caso di concorso nella successione tra il coniuge e più di un figlio, al coniuge è riservata la quota di ¼ e ai figli è complessivamente riservato ½ del patrimonio ereditario, da dividere in parti uguali tra loro.
La quota astratta di riserva spettante all'attrice è dunque pari ad 1/8 (ossia 1/4 di ½)
pagina 25 di 38 E' pacifico che è stata esclusa dalla successione ereditaria Parte_1 paterna, non avendo ricevuto nulla, e non ha beneficiato di donazioni (da imputare alla sua porzione, ex art. 564 comma 2 c.c.) pertanto è legittimaria pretermessa.
L'attrice, quale legittimaria pretermessa, è legittimata ad agire ex art. 557 c.c. per (i) l'accertamento della lesione della propria quota di riserva, (ii) la conseguente riduzione delle disposizioni lesive del proprio diritto e (iii) il conseguimento della porzione del patrimonio del de cuius che le spetta.
Sull'azione di riduzione si osserva, in generale, che trattasi dell'azione che tutela il legittimario, che assume di non aver ricevuto nulla ovvero di aver ricevuto meno rispetto alla quota del patrimonio ereditario che la legge gli riserva, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., consentendogli di aggredire le disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dal de cuius ritenute lesive (artt. 553 ss. c.c.).
Chi agisce per la riduzione delle disposizioni testamentarie, ex art. 554 c.c., o delle donazioni, ex art. 555 c.c., ha, in generale, l'onere di fornire la prova della lamentata lesione, attraverso l'indicazione precisa dei limiti entro i quali ritiene sia stata lesa la sua quota di riserva, l'esatta determinazione del valore della massa ereditaria nonché del valore della quota di legittima violata dal testatore;
il tutto ai fini di consentire la formazione del compendio dei beni relitti, c.d. relictum, da cui detrarre i debiti del de cuius, per poi procedere alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e c.d. donatum, ossia il complesso del valore dei beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione. Solo all'esito di detta operazione contabile è possibile procedere al calcolo della quota disponibile e della quota indisponibile della massa ereditaria e valutare il valore della quota spettante al legittimario, al netto dell'imputazione delle donazioni da quest'ultimo ricevute (in questo senso Cass. civ., sez. II, n.
14473, del 30/06/2011; Cass. civ. sez. II, n. 13310 del 12/09/2002 Sez. 2 - ; da ultimo Cass. civ. sez. II
n 1357 del 19/01/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".).
Nella specie l'azione è certamente ammissibile, avendo l'attrice indicato, sin dall'atto di citazione, gli elementi necessari per l'individuazione del valore della quota riservata e di quella disponibile, l'entità della lesione che, vertendosi in un caso di pretermissione, coincide con l'intero valore della legittima.
Inoltre ha indicato le disposizioni lesive delle quali chiede la riduzione secondo l'ordine prescritto dal pagina 26 di 38 codice civile e la restituzione di quanto illegittimamente conseguito dai convenuti beneficiari delle predette disposizioni lesive.
Le operazioni per la determinazione della legittima spettante all'attrice
Ai sensi dell'art. 556 c.c., la determinazione della quota di legittima richiede la formazione della massa di tutti i beni che appartenevano alla defunta al momento della morte (c.d. relictum), da cui vanno detratti debiti e riunite fittiziamente le donazioni (c.d. donatum); all'esito di tali operazioni è possibile verificare la lesione della quota di legittima e disporre la sua reintegrazione.
Il relictum
L'asse relitto del defunto risulta provato documentalmente e comprende: Controparte_5
- l'immobile sito in Como (per la quota di ½) del valore di € 1.015.240,59 come da relazione di stima della c.t.u. arch. Per_2
- le azioni della società immobiliare SC MO S.p.A.: € 36.151,98 (doc. 5);
- le quote della società cooperativa Cassa Rurale e Artigiana di Bientina Soc. Coop. a r.l.: € 134,28
(doc. 5);
- il saldo C/C nr. 53900/83 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 3.294,38 (doc. 5);
- il saldo C/C nr. 62285/29 presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 2.351,60 (doc. 5);
- i valori mobiliari in deposito presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza: € 789.033,72 (doc.
7);
- il credito: € 18.694,26 (doc. 5).
Il tutto per un valore complessivo pari ad € 1.864.900,81.
I debiti
Nel Quadro D della dichiarazione di successione (doc. 5 fasc. attr.) risulta, quale unica componente passiva del patrimonio ereditario del dott. , la spesa funeraria per un importo Controparte_5 di Lire 12.698.000, pari ad € 6.557,97.
A tale debito si aggiunge il compenso, disposto nel testamento olografo redatto dal dott.
[...]
in data 30.06.1993 (doc. 8), in favore dell'esecutore testamentario e a carico Controparte_5 dell'eredità, di Lire 100.000.000, pari ad € 51.645,69.
Deve anche essere sommato il debito ereditario del de cuius di € 147.777,78, che è stato accertato con il presente giudizio, dovuto per il mantenimento della figlia . Parte_1
I debiti gravanti sul compendio ereditario ammontano dunque a complessive € 205.981,44.
Il donatum
Le donazioni risultanti da atto pubblico
pagina 27 di 38 Sono documentalmente provate le donazioni risultanti da atto pubblico del 03.07.1995 (doc. 9),
08.05.1991 (doc. 10), 21.10.1987 (doc. 11), 26.09.1985 (doc. 12) e 11.06.1979 (doc. 13) effettuate dal dott. in favore dei figli e della moglie. Controparte_5
In particolare, le donazioni risultanti da atto pubblico effettuate dal dott. , Controparte_5 dalla più recente alla più risalente nel tempo, sono le seguenti:
- con atto del 03.07.1995 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 26915 rep., nr. 7030 prog.), Per_6 registrato a Milano il 18.07.1995 (nr. 16730, Serie IV) (doc. 9), il dott. Controparte_5 donava al figlio del Tesoro del valore nominale di Lire Parte_5
985.000.000 (pari ad € 508.710,05);
- con atto dell'08.05.1991 a rogito della dott.ssa Notaio in Milano (nr. 71722 rep., nr. 9259 Per_7 racc.), registrato a Milano il 24.05.1991 (nr. 6514, Serie 1V) (doc. 10), il dott. Controparte_5 donava ai figli e , in parti uguali tra loro, Certificati di
[...] CP_8 CP_3 Parte_1
Credito del Tesoro del valore nominale complessivo di Lire 17.332.000.000 (pari a € 8.951.230,97);
- con atto del 21.10.1987 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 13.873 rep., nr. 5046 Per_8 racc.), registrato a Milano il 28.10.1987 (nr. 4737, Serie 1V) (doc. 11), il dott. Controparte_5 donava Certificati di Credito del Tesoro: alla moglie per un valore nominale
[...] Parte_3 complessivo di Lire 340.000.000 (pari ad € 175.595,35); ai figli , e CP_3 CP_4 [...]
, per un valore nominale complessivo – per ciascuno dei donatari – di Lire Controparte_8
335.000.000 (pari ad € 173.013,06). Il tutto per un valore nominale totale di Lire 1.345.000.000 (pari a
€ 694.634,53);
- con atto del 26.09.1985 a rogito del dott. Notaio in Milano (nr. 56291 rep., nr. 4112 racc.), Per_9 registrato a Milano il 27.09.1985 (nr. 18031, Serie H) (doc. 12), il dott. Controparte_5 donava Certificati di Credito del Tesoro: al figlio per un valore nominale Controparte_8 complessivo di Lire 410.000.000 (pari ad € 211.747,33); ai figli e CP_3 Controparte_4
per un valore nominale complessivo – per ciascuno dei donatari – di Lire 420.000.000 (pari ad
[...]
€ 216.911,90). Il tutto per un valore nominale totale di Lire 1.250.000.000 (pari ad € 645.571,12);
- con atto dell'11.06.1979 a rogito del dott. , Notaio in Paderno Dugnano (nr. 14014 rep., nr. Per_10
774 racc.), registrato a Milano il 19.06.1979 (nr. 2177) (doc. 13), il dott. Controparte_5 donava ai figli , e , in parti uguali fra loro, CP_3 CP_4 Controparte_8 CP_10
del valore nominale complessivo di Lire 380.000.000 (pari ad € 196.253,62).
[...]
Ai sensi dell'art. 556 c.c., il valore delle donazioni deve essere stimato al momento dell'apertura della successione, applicando le regole dettate dall'art. 750 c.c., per le donazioni aventi ad oggetto beni pagina 28 di 38 mobili (titoli di Stato) che prevede, al comma 4, che si determini il valore “al tempo dell'aperta successione”, ossia al 02.12.1996.
Il valore nominale dei titoli di Stato scaduti prima dell'apertura della successione deve pertanto essere attualizzato a quella data, contrariamente a quanto previsto dall'art. 751 c.c. per il denaro. Infatti, per la donazione di denaro vige il principio nominalistico (art. 1277 c.c.), con conseguente irrilevanza del mutato potere d'acquisto della moneta tra la data della donazione e quella dell'apertura della successione, mentre per i beni mobili, tra cui i titoli di Stato, vige il principio dell'attualizzazione del valore alla data dell'apertura della successione ex art. 750 c.c., come espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte: In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal
"relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.). (Cass. sez. 2 sentenza n
12919 del 24.7.2012).
Nel caso in cui l'obbligazione incorporata nei titoli di Stato sia scaduta prima dell'apertura della successione, occorre quindi determinare il valore del bene al momento dell'apertura della successione.
Tale conclusione trova conferma anche considerando che, nel diverso caso di beni mobili consistenti in cose consumabili, che risultino consumate al momento dell'apertura della successione, resta comunque intatto l'onere di determinarne, ai sensi dell'art. 750, c. 2 c.c., “il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione”.
Ne consegue che la valorizzazione dei titoli di Stato donati effettuata dal CTU alla data delle rispettive scadenze dei titoli, deve essere maggiorata della rivalutazione sino alla data dell'apertura della successione (02.12.1996) ed ammonta a complessive € 12.050.162,43 come da schema che è riportato a pagina seguente.
pagina 29 di 38 importo data gg da data atto scadenza coeff rivalutazione in rivalutazione capitale donatario capitale in lire capitale in euro apertura scadenza a donazione titolo rivalutazione lire in euro rivalutato in successione decesso euro
B
CP_ non scaduto all'apertura della 03/07/1995 985.000.000 508.710,05 01/10/2000 508.710,05 CP_5 successione
[...]
[...] 8.666.000.000 4.475.615,49 01/09/1995 02/12/1996 458 1,039 337.974.000 174.549,00 4.650.164,49 CP_8 CP_5 08/05/1991
[...] 8.666.000.000 4.475.615,49 01/09/1995 02/12/1996 458 1,039 337.974.000 174.549,00 4.650.164,49 CP_3
[...]
[...] 335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40 CP_3
[...]Parte_
335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40
[...] 21/10/1987
[...]
[...] 335.000.000 173.013,06 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.710.000 4.498,34 177.511,40 CP_8CP_1
[...] 340.000.000 175.595,35 01/12/1995 02/12/1996 367 1,026 8.840.000 4.565,48 180.160,82
[...]
Parte_
420.000.000 216.911,90 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 109.620.000 56.614,01 273.525,90
[...] CP_3
[...] 420.000.000 216.911,90 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 109.620.000 56.614,01 273.525,90 26/09/1985 CP_5
[...]
[...] 410.000.000 211.747,33 01/07/1991 02/12/1996 1.981 1,261 107.010.000 55.266,05 267.013,38 CP_8
[...]
Parte_
126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06
[...] CP_3
[...] 126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06 11/06/1979 CP_5
[...]
[...] 126.666.667 65.417,87 01/01/1980 02/12/1996 6.180 3,64 334.400.000 172.703,19 238.121,06 CP_8 RA
21.292.000.000 10.996.400,30 2.040.368.000 1.053.762,13 12.050.162,43
Le donazioni non risultati da atto pubblico
L'attrice deduce l'esistenza di donazioni indirette aventi ad oggetto due cespiti di grande valore, ossia:
1- le quote dell'immobiliare Parbense s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Milano piazza
Sant'Ambrogio n 1, costituente la residenza della famiglia;
Parte_1
pagina 30 di 38 2- le quote della definito dall'attrice “l'asset notoriamente più rappresentativo della CP_12 famiglia ”. Parte_1
In particolare l'attrice deduce che i due cespiti suindicati non sono stati oggetto, nè di donazioni formali, né sono stati ricompresi nell'asse ereditario del defunto , ma che, Controparte_5 prima della sua morte, sono entrati nel patrimonio personale dei tre figli , e CP_3 CP_4
che li hanno acquistati mediante risorse provenienti dal padre a titolo di liberalità. CP_8
In materia di prova, è opportuno rammentare che, in via generale, l'onere della prova dei fatti costitutivi della donazione indiretta grava sulla parte attrice e può essere una “prova storica” o anche una “prova critica” basata su presunzioni semplici del fatto costituivo della fattispecie prevista dalla legge.
La prova per presunzioni semplici richiede che sia acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione) la conoscenza di un "fatto secondario" da cui dedurre, in via indiretta, l'esistenza del "fatto principale" ignorato. Le presunzioni devono avere il requisito della gravità (il che significa che l'esistenza del fatto ignoto deve essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), della precisione (il che impone che il fatto noto, da cui muove il ragionamento probabilistico, e il percorso che si segue non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica), della concordanza (il che postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto).
In altri termini, la prova presuntiva difetta: a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che essa manchi la cd. inferenza probabilistica; b) con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal Giudice;
c) rispetto alla concordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione (cfr
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 2013).
Ciò premesso, nel caso in esame, la stessa attrice riconosce che le donazioni indirette de quibus non hanno una “prova storica”, ma la “prova critica” per presunzioni semplici: “Si tratterà di una prova necessariamente solo presuntiva, avendo il dott. disposto in vita delle Controparte_5 proprie sostanze attraverso strumenti “informali”, preordinati a dissimulare la capacità patrimoniale tanto del disponente quanto del beneficiario e, in quanto tali, necessariamente privi di consistenza documentale”.
Un primo elemento di prova dedotto dall'attrice, che è comune alle due donazioni indirette, è costituito dal tenore del testamento olografo del de cuius (doc. 8 fasc. attrice) nella Controparte_5 parte in cui il testatore istituisce erede la moglie e dichiara che “ciascuno dei legittimari dovrà imputare alla propria quota quanto da me ricevuto in vita a qualsiasi titolo”, da cui l'attrice desume pagina 31 di 38 che i legittimari, tra cui vi sono i figli , e abbiano ricevuto dal padre CP_4 CP_3 CP_8 delle liberalità con atti anche diversi dalla donazione diretta. Inoltre l'acquiescenza prestata da CP_4
e al testamento del padre - che ha nominato unica erede la madre -, è, secondo la
[...] CP_3 CP_8 tesi dell'attrice, un elemento ulteriore a sostegno delle liberalità provenienti dal padre di valore sufficiente a soddisfare la quota di legittima spettante ai figli.
I suddetti elementi difettano però del requisito della precisione, in quanto il riferimento del testatore a
“quanto da me ricevuto in vita a qualsiasi titolo” è del tutto generico e non consente di individuare gli atti di riferimento, tanto più considerato che sono provate le plurime liberalità con donazioni formali compiute dal de cuius a favore di tutti i legittimari, in particolare ai figli, per importi rilevanti, che giustificano la disposizione testamentaria e l'acquiescenza al testamento dei legittimari.
Relativamente alle quote dell'immobiliare Parbense s.r.l., proprietaria dell'immobile sito in Milano piazza Sant'Ambrogio n 1, l'attrice ha dedotto altri elementi che sono di seguito esaminati.
Un primo elemento è dato dal fatto che l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 era la residenza della famiglia . Tale circostanza non è contestata e comunque risulta documentalmente Parte_1 dalle donazioni formali prodotte dall'attrice su doc. da n 9 a n 13 che riportano la residenza del de cuius al predetto indirizzo e dalla dichiarazione di successione prodotta dall'attrice sub doc. 5 che riporta la residenza della moglie del de cuius nel medesimo indirizzo.
Non è neppure contestato che l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 fosse di proprietà della società immobiliare Parbense S.r.l. dal 1956 ma non è noto, non essendo stato dedotto in modo specifico, se il de cuius fosse socio e per quale quota della predetta società, considerato che l'attrice ha allegato che “il dott. risulta essere stato dapprima membro e poi Presidente del Collegio Controparte_5
Sindacale” e che i documenti prodotti dall'attrice sub n 16 e n 19 sono inutilizzabili in quanto in gran parte illeggibili (sia nel fascicolo telematico che nel fascicolo cartaceo di cortesia).
Ulteriormente l'allegazione attorea che , e fossero gli unici soci CP_3 CP_4 CP_8 dell'immobiliare “a partire da data anteriore al 1973” è generica e non dimostrata dal doc. n 19
(illeggibile come suindicato).
E' invece provato documentalmente, dal verbale di assemblea di trasformazione della società di capitali
, in società in accomandita semplice ( CP_13 Controparte_14
dell'11.12.1974 (doc. n 21), che , e a quella data, erano gli unici
[...] CP_3 CP_4 CP_8 soci della società , avente il capitale sociale di lire 30.000.000 interamente versato, e CP_13 che la aveva quali soci (accomandatario con Controparte_14 CP_3 una partecipazione di Lire 10.200.000), e (accomandanti con una partecipazione CP_4 CP_8 di Lire 9.900.000 ciascuno). pagina 32 di 38 E' altresì documentalmente provato che nel 1974 , e avevano CP_4 CP_3 CP_8 rispettivamente 33, 30 e 26 anni (essendo nati in data 10.2.1941, 9.4.1944 e 18.1.1948) e che la società
Parbense di CO Tronchetti RA e C. S.a.s., veniva messa in liquidazione nel 1985 e l'immobile di Piazza S. Ambrogio nr. 1 veniva assegnato a (per una quota del 34%), e CP_3 CP_4
(per una quota del 33% ciascuno) (doc. 17 fasc. attrice). CP_8
Da tali elementi l'attrice ritiene raggiunta la prova presuntiva della natura di liberalità della acquisizione delle quote societarie rappresentative dell'immobile di residenza della famiglia da parte dei figli del de cuius, in quanto, per la loro giovane età all'epoca dell'aumento di capitale (1973) e della trasformazione della società in s.a.s. (1974), secondo il canone del id quod plerumque accidit, non è verosimile che gli stessi abbiano acquistato con risorse proprie il capitale dell'immobiliare proprietaria della loro stessa casa di famiglia, che è stata loro trasferita per liberalità dal padre.
Ritiene invece il Collegio che gli elementi suindicati non siano sufficienti ad integrare quel compendio di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini della prova presuntiva di un negozio donativo, in quanto la giovane età di , e nel 1973/74 non è sufficiente per ritenere che i predetti CP_4 CP_3 CP_8 non disponessero di risorse per versare il capitale della società, tenuto conto dell'aumento di capitale di importo non elevato -complessive lire 25.000.000- e dell'ambiente da cui gli stessi provenivano, che fa ritenere verosimile che i predetti avessero risorse proprie non comuni per persone della stessa età.
La mancanza di prova della provenienza dal de cuius della provvista investita dai figli nella società
Parbense esclude la rilevanza dell'operazione ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c..
L'altra donazione indiretta dedotta dall'attrice attiene alle quote del capitale della società
[...] controllante di che secondo l'attrice sono state oggetto di Controparte_15 CP_12 donazione indiretta da parte del de cuius ai figli , e Controparte_5 CP_4 CP_3
CP_8
L'attrice ha dedotto i vari passaggi che portavano a gestire la società Controparte_5 CP_12 negli anni '50, ad entrare nel capitale della stessa negli anni '60, a focalizzare l'attività sociale esclusivamente sul fronte energetico negli anni '70 e ad acquisirne infine il controllo negli anni '80, quando il vantava un fatturato consolidato di ca. Lire 200.000.000.000 (doc. 25 cit., p. CP_16
170).
Dalla medesima fonte prodotta dall'attrice per dimostrare i passaggi tra le società e le partecipazioni societarie di e dei suoi figli (doc. 25, 37 e 38), emerge che i vari mutamenti Controparte_5 degli assetti proprietari delle società del gruppo che si sono succeduti negli anni, hanno riguardato diversi soggetti anche non appartenenti alla famiglia e sono stati finalizzati allo Parte_1 sviluppo delle società stesse. pagina 33 di 38 Tale considerazione – che ha carattere generale, non potendo analizzare le varie operazioni che sono state enunciate in atti che hanno solo parziale riscontro documentale -, fa escludere che i trasferimenti aventi ad oggetto – immediato ovvero mediato – le quote sociali a favore di , e CP_4 CP_3 fossero compiuti a titolo gratuito dal padre per mero spirito di liberalità a Controparte_8 favore dei figli e non fossero piuttosto funzionali alla gestione, amministrazione e sviluppo delle società stesse.
La giurisprudenza di legittimità richiede, infatti, affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione, non solo che sia compiuto a titolo gratuito, ma anche, che la disposizione patrimoniale sia animata da "spirito di liberalità", ossia venga effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa. (Cass. II;
23 maggio 2016, n. 10614; n 21781 del 2008 e n.19601 del 29/09/2004 Nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non integra, di per sè stessa, un "negotium mixtum cum donatione", essendo, all'uopo, altresì necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto.
Incombe poi alla parte che intenda far valere in giudizio la simulazione relativa nella quale si traduce il "negotium mixtum cum donatione" l'onere di provare sia la sussistenza di una sproporzione di significativa entità tra le prestazioni, sia la consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'"animus donandi" nei confronti dell'acquirente).
Ne consegue che l'attrice non ha provato gli elementi costitutivi della donazione indiretta delle quote della dal de cuius a favore dei figli , e CP_12 CP_4 CP_3 Controparte_8
[...]
La riunione fittizia ex art. 556 c.c.
Occorre quindi procedere all'operazione contabile di riunione fittizia di cui all'art. 556 c.c., al fine di determinare l'ammontare della quota di legittima spettante all'attrice, mediante l'individuazione del valore complessivo dei beni relitti al momento dell'apertura della successione, che è pari ad € pagina 34 di 38 1.864.900,81. All'importo così quantificato devono detrarsi i debiti ereditari ammontanti a €
205.981,44. Al valore netto dei beni relitti, risultante dalle operazioni precedenti, deve sommarsi il donatum di € 12.050.162,43.
Il risultato di € 1.864.900,81 – € 205.981,44 = € 1.717.123 + € 12.050.162,43 è pari a € 13.767.285.
La quota di legittima a favore dell'attrice è dunque di € 1.720.910, ossia 1/8 di € 13.767.285, che è
l'importo da reintegrare a favore dell'attrice.
La reintegrazione della quota di legittima
Secondo i principi generali, per la rintegrazione della quota di legittima lesa deve innanzitutto essere ridotta la disposizione testamentaria, secondo il valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione (art. 554 c.c.); esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, deve procedersi alla riduzione delle donazioni (art. 555 secondo comma c.c.).
La riduzione delle disposizioni testamentarie deve avvenire per la quota disponibile, a norma dell'art. 554 c.c. “le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima”.
Per la riduzione delle disposizioni testamentarie si deve quindi procedere individuando la quota di cui il de cuius poteva disporre, che, nella specie, è pari a ¼, stante il concorso del coniuge e di più figli (ex art. 542 c.c.) e che pari a € 3.441812,12 (€ 13.767.285 : 4) ex art. 556 c.c., come suesposto.
L'unica erede testamentaria è coniuge del de cuius, la quale ha diritto alla quota di Parte_3 riserva pari ad ¼, da calcolare imputando alla sua quota anche la donazione ricevuta in data 21.10.1987 dal de cuius che, attualizzata al momento dell'apertura della successione, è di € 180.160,82, come da schema sopra riportato.
Ne consegue che l'erede testamentaria ha conseguito la quota pari a € 2.045.061,60 Parte_3
(risultante dal valore complessivo dei beni relitti al momento dell'apertura della successione di €
1.864.900,81 e sommata la donazione di € 180.160,82), che è inferiore alla quota di legittima che spettava di € 3.441812,12.
Deve quindi concludersi che la disposizione testamentaria non eccede la quota di cui il de cuius poteva disporre ma rientra per intero nella quota di riserva spettante all'erede legittimaria Parte_3
Ne consegue che la disposizione testamentaria non deve essere ridotta ma che deve procedersi direttamente alla riduzione delle donazioni.
pagina 35 di 38 La riduzione delle donazioni segue il criterio cronologico “ascendente” ex art. 559 c.c.– a differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie che segue il criterio proporzionale - quindi si procede cominciando dall'ultima donazione in ordine di tempo e risalendo a quelle anteriori sino a soddisfare il diritto di legittima e solo, nel caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in applicazione analogica dell'art. 558 c.c. dettato per la riduzione delle disposizioni testamentarie.
Inoltre, poiché la riduzione rende inefficace il titolo dell'attribuzione, deve essere restituito il bene in natura ovvero, se il bene non esiste più, l'equivalente in denaro.
La donazione più recente è la donazione del 3.7.1995 a favore di di euro Controparte_8
508.710,05, che va ridotta per intero, a cui segue la riduzione della donazione dell'8.5.1991 a favore di per € 4.650.164,49 e di per € 4.650.164,49 da Controparte_8 Controparte_3 ridurre proporzionalmente sino alla concorrenza della somma necessaria per la reintegrazione della quota di legittima lesa di € 1.720.910, ossia per € 606.100 per ciascuno dei donatari, secondo il calcolo che segue:
€ 1.720.910 - € 508.710 (donazione del 3.7.1995 a favore di ridotta per intero) = € 1.212.200; CP_8
€ 1.212.200 - € 606.100 – 606.100 (la donazione dell' 8.5.1991 va ridotta proporzionalmente, quindi per € 606.100, per ciascuno dei donatari e ). CP_8 CP_3
L'attrice non ha agito nei confronti di con il quale ha concluso un accordo Controparte_8 transattivo dell'agosto 2018, avente ad “… oggetto unicamente la quota di legittima spettante alla signora di competenza del signor Parte_1 Controparte_17
.” che espressamente prevede che “in nessun caso i signori e
[...] Controparte_3
e/o i loro eredi o aventi causa ne potranno profittare” (doc. 15 fasc. Controparte_4 attrice).
La tesi del convenuto che chiede di avvantaggiarsi del pagamento Controparte_3 effettuato da così riducendo il proprio debito nei confronti dell'attrice non Controparte_8 ha pregio, in quanto tale effetto non solo è espressamente escluso dalla transazione, ma deriva anche dalla natura personale dell'azione di riduzione, che non fa sorgere una obbligazione solidale tra i soggetti tenuti alla reintegrazione, ma “… nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni;
pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quindi configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione” (Cass. 1884/2017).
pagina 36 di 38 Il convenuto deve pertanto essere condannato alla restituzione a favore Controparte_3 dell'attrice dell'equivalente in denaro della donazione dell'8.5.1991 di Certificati di Credito del Tesoro pari alla somma di euro € 606.100, oltre interessi di mora al tasso legale di cui al IV comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale (notifica della citazione del 27 gennaio 2020) al saldo, secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte: “In caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione, presupponendo detta azione - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinchè le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.” Cass. sez. 6 -
2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020).
LE SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno compensate per ¼ stante la soccombenza parziale dell'attrice sulla domanda risarcitoria e la soccombenza dei convenuti e della terza chiamata sulle altre domande, e per la restante parte vanno poste a carico delle parti convenute e terza chiamata, in via solidale tra loro.
Le spese di lite si liquidano ex D.M. 147/22, tenuto conto della causa di valore indeterminabile di alta complessità con l'applicazione dei valori tabellari massimi del compenso per le numerose questioni trattate e con l'aumento del 90% per la presenza di più parti;
il compenso è pertanto pari a euro
40.194,50 complessive, di cui l'attrice ha diritto alla rifusione per i ¾.
Le spese delle cc.tt.uu., liquidate con i decreti del 19.12.2024, vanno poste tra le parti a carico definitivo delle convenute e terza chiamata, essendo funzionali alla domanda di reintegrazione e riduzione sulle quali l'attrice è vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara il mancato perfezionamento della fattispecie di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del de cuius , deceduto in data Controparte_4
27.05.2020, da parte delle convenute , Parte_2 [...]
e CR NI e dichiara che queste ultime sono eredi pure e Controparte_1 semplici del de cuius ex art. 487 secondo comma c.c.; Controparte_4
2. rigetta l'eccezione di prescrizione dell'azione esercitata iure hereditatis dall'attrice di risarcimento del danno patrimoniale da violazione dell'obbligo di mantenimento della prole;
pagina 37 di 38 3. accerta e dichiara la responsabilità di per non avere concorso con la Controparte_5 madre dell'attrice all'adempimento dell'obbligazione solidalmente posta a carico dei genitori di mantenimento della prole e dichiara che (e per esso i suoi Controparte_4 eredi CR NI, e Parte_2 Controparte_1
) e sono obbligati in qualità di successori
[...] Controparte_3 universali di (erede testamentario del dott. ) al Parte_3 Controparte_5 risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla madre dell'attrice ed ora dovuto all'attrice in qualità di successore a titolo universale della danneggiata, che liquida in complessivi €
147.777,78 e per l'effetto,
4. condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_3
49.259,26, oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 27 gennaio 2020 al saldo e condanna CR NI, e Parte_2 [...] al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.419,75 Controparte_1 ciascuna, oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 28 gennaio 2020 al saldo;
5. rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed esistenziale);
6. accerta e dichiara la qualità di legittimaria pretermessa di Parte_1
e la conseguente lesione, nella misura del 100%, della quota di legittima ad ella
[...] spettante pari a € 1.720.910;
7. accerta e dichiara che l'attrice ha diritto alla reintegrazione della quota di legittima mediante la riduzione della donazione dell'8.5.1991 e per l'effetto, condanna al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 606.100,00, Parte_1 oltre interessi di mora ex art. 1284 VI comma c.c. dal 27 gennaio 2020 al saldo;
8. compensa tra le parti le spese di lite in misura di ¼ e condanna i convenuti e la terza chiamata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite dell'attrice che si liquidano, per i ¾, in €
30.145,00 per compenso, oltre a € 933,83 per spese anticipate, 15% per spese forf., cpa e iva come per legge;
9. pone tra le parti le spese delle cc.tt.uu., liquidate con i decreti del 19.12.2024, per l'intero a carico definitivo delle parti convenute e terza chiamata.
Milano, 30 settembre 2025
La Giudice estensore La Presidente dott.ssa Antonella Cozzi dott.ssa Susanna Terni
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