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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 969/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1140/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Talanti ed elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Zazzera ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Ovidio 32; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.06.2021, ritualmente notificato, innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio la Parte_1 di cui era dipendente dal 4.08.1987 con inquadramento dal 2006 nel Controparte_1
Livello IIIA Intermedio del CCNL Industria Alimentare e mansioni di capo squadra dell'Area Impasti del Reparto . Sosteneva che, sia in virtù delle mansioni quotidianamente Parte_2 svolte dal mese di gennaio del 2014 (analiticamente descritte al capitolo 10 del ricorso) sia per il ruolo di sostituto del capo reparto , , le volte in cui questi Parte_2 Parte_3 era assente per ferie o malattia, svolgeva mansioni superiori corrispondenti al I Livello del CCNL del Settore (invero riconosciuto dall'azienda al ) o, in subordine. al II Livello. Parte_3
A sostegno delle allegazioni evidenziava che il reparto aveva 7 dipendenti Parte_2 inquadrati nel Livello IIIA Intermedio, purtuttavia era l'unico a svolgere tutte le funzioni elencate in ricorso, mentre gli altri intermedi IIIA svolgevano esclusivamente la funzione di Caposquadra ognuno nel proprio settore. Evidenziava, inoltre, che presso gli altri Reparti erano presenti le figure del capo reparto e del vicecapo reparto. Sosteneva, infine, che le mansioni superiori assegnategli dalla società datrice di lavoro erano documentalmente provate dalla corrispondenza aziendale via e-mail che produceva, oltre che dalla partecipazione, nelle giornate del 17 e 18 settembre 2015 e 15 e 16 ottobre 2015, ad un corso di formazione riservata ai capi e ai vicecapi reparto. Sulla base di tale premessa, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal mese di gennaio 2014, nel I Livello del CCNL di categoria (o, in subordine, nel II Livello) e che, per l'effetto, la società convenuta fosse condannata a pagare in suo favore la somma di € 58.551,21 a titolo di differenze retributive dovute al superiore inquadramento nel I Livello, oltre € 4.247,00 per l'adeguamento dell'accantonamento sul TFR (o, in subordine, di € 23.082,74 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel II Livello, oltre € 1.672,99 per l'adeguamento dell'accantonamento sul TFR). Con vittoria di spese di lite. Si costituiva la e resisteva alle Controparte_1 domande del lavoratore chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Sosteneva, infatti, che il ricorrente svolgeva, ed aveva sempre svolto, mansioni in linea con il suo inquadramento professionale (che descriveva nei capitoli 7, 8, 9 della memoria di costituzione in giudizio). Evidenziava, inoltre, che da giugno del 2019 l'azienda usava un sistema operativo denominato SAP per cui il ricorrente, quale capo squadra, utilizzava detto medesimo sistema inserendovi le annotazioni previste dalle procedure aziendali, nonché, essendo addetto all , Parte_4 utilizzava anche il monitor Easy Screen per la lettura ottica dei cartellini delle carni da impiegare per la produzione. La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. Il Tribunale rigettava il ricorso. Preliminarmente, il Tribunale evidenziava “che lo stabilimento alimentare di Santa Palomba di della è suddiviso in 5 Reparti e che il Reparto Pt_5 Controparte_1
Mortadelle, a cui il assegnato, è suddiviso in 4 Aree: Area Impasto;
Area Insacco;
Pt_1
Area Cottura;
Area Confezionamento. Il ricorrente è addetto all'Area Impasto con le mansioni di Capo Squadra composta da 6 operai oltre il ricorrente medesimo. I Capi Squadra di tutte e 4 le Aree sono inquadrati, così come il come il nel Livello IIIA Pt_1
Intermedio”. Tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (6) e delle declaratorie contrattuali relative ai diversi livelli cui venivano assegnati i lavoratori dipendenti, accertava che “anche per ammissione degli stessi testi di parte resistente, in particolare proprio di
, che il con maggior frequenza rispetto a Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
- Capo Squadra dell'Area Confezionamento -, le volte in cui il è presente in Parte_6 azienda ma impegnato a partecipare ai meeting di produzione giornalieri -che durano all'incirca un paio di ore-, compie, se ne presenta la necessità, specifiche attività che gli vengono di volta in volta delegate dallo stesso , sempre reperibile Parte_6 telefonicamente, inerenti soprattutto la gestione del personale” e che “il a il Pt_1 compito di sostituire il Capo reparto nei casi di assenza per malattia o ferie, come ad esempio è avvenuto per quasi 5 mesi allorquando il è stato assente per Tes_1 malattia. In queste ultime occasioni il volge pienamente ed in autonomia tutte Pt_1 le funzioni del Capo Reparto, assumendosene le relative responsabilità”. Specificava che
“Ciò posto va tuttavia considerato che la cd attività di sostituzione temporanea non giustifica l'inquadramento definitivo nel livello spettante al lavoratore sostituito se questi ha diritto di conservazione del posto. Ed infatti l'Art. 27 del CCNL applicato al rapporto di lavoro rubricato Disciplina delle mansioni - che richiama il testo della norma codicistica novellata nel 2015 dall'art. 55 del D.lgs. 20.02.2015, stabilisce che al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello super non quadro e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2° e di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello. Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al 1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di quattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri. Ne discende che il ricorrente, escluso, per quanto detto, che possa ottenere l'inquadramento nel I Livello, al fine di ottenere il riconoscimento del II Livello in virtù delle mansioni di Vice Capo Reparto asseritamente assegnategli in concreto dalla società datrice di lavoro (che invero è quello rivendicato in sede stragiudiziale come risulta dalla corrispondenza via e-mail in atti), avrebbe dovuto allegare e provare le attività che svolge nei giorni in cui è presente il Capo Reparto e che esulano quelle del Capo Squadra dell'Area Impasto, e quindi dimostrare che quelle proprie del livello superiore rivestono il carattere della continuità e prevalenza, considerato che l'Art. 28 del CCNL dispone che, in caso in cui il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi, ha diritto al riconoscimento del livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità”. Decideva, pertanto, di rigettare il ricorso, in quanto “Conclusivamente, considerato che dalle risultanze della prova orale non è possibile quantificare le specifiche attività talvolta delegate al dal Pt_1
, questo giudicante si trova nell'impossibilità di verificare se le stesse rivestano Parte_6 le caratteristiche di cui al citato Art. 28.”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, proponeva appello il on ricorso depositato il 2.5.2023. Pt_1
Si è costituita chiedendo di rigettare l'atto di appello, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado e, solo in via subordinata, “nella denegata ipotesi di riforma della pronuncia di primo grado e, quindi, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore nel Livello I° o del Livello II° del CCNL di riferimento, accertare e dichiarare il diritto alle relative differenze retributive maturate, limitatamente, a far data dall'11.06.2016 o, comunque, dal 4.12.2015, in virtù dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per il periodo antecedente a tali date”.
Invero, con l'atto di appello, il ensura la decisione di primo grado per Pt_1
“Erronea valutazione degli atti, dei documenti e delle risultanze di causa in relazione alla prova delle mansioni di fatto svolte dal sig. Contestazione della valutazione Pt_1 probatoria effettuata dal giudice di primo grado … Nella specie, l'incongruenza dell'inquadramento nel IIIA Livello attribuito al ricorrente nell'intero periodo di cui è causa è evidente, laddove si consideri che le attività svolte del on riguardano solo lo Pt_1 specifico settore dell'area impasti ma l'intero reparto (attività aziendale) mortadella composto da: area impasto, area insacco, area cottura e area confezionamento … l'istruttoria - pur con qualche inevitabile discrasia e con più di qualche dichiarazione sospetta in particolare da parte del signor (per la quale il iferisce di aver Per_1 Pt_1 depositato in data 17 giugno 2022 una denuncia/querela per falsa testimonianza in ordine alle dichiarazione dal medesimo rese in questo giudizio il 20 gennaio 2022) - ha confermato le condizioni richieste dalla normativa, dalla giurisprudenza e dal CCNL ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. I testi hanno confermato che le mansioni svolte dal on sono limitate al coordinamento dell'area impasti e dei 6 dipendenti addetti Pt_1 ma sono estese al coordinamento di tutte le aree e di tutti i dipendenti di cui è composto il reparto mortadella … L'esame comparato delle deposizioni raccolte evidenzia, quindi, la maggiore attendibilità – soggettiva e oggettiva, per i motivi esemplificativamente esposti - dei testi di parte ricorrente e del teste di parte resistente rispetto agli altri della Tes_3 società (peraltro assunti in tempi recenti), così come la circostanza che contrariamente a quanto risulta nella sentenza impugnata le attività svolte prevalentemente dal on Pt_1 si limitano al solo coordinamento dell'area impasti (composta da sei elementi) ma si estendono all'intero reparto mortadella.”
“l'errata valutazione del compendio allegatorio e istruttorio che si traduce di fatto in una motivazione omissiva, ad opera del Tribunale, della richiesta (avanzata in via) subordinata di riconoscimento del II livello (vice capo reparto) … A tal riguardo, i fatti emersi portano a ritenere che le mansioni svolte dal ono, in ogni caso, quelle previste dal Pt_1
II livello del CCNL del settore costituendo il ricorrente un punto di riferimento di tutte le aree di cui è composto il reparto mortadelle, coadiuvando il capo reparto giornalmente in tutte le attività di quest'ultimo e occupandosi in via esclusiva: - di redigere i file di presenza di tutto il personale dell'area mortadella;
-di redigere il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto e procede agli ordini secondo quanto dai lui ritenuto necessario per la pianificazione e programmazione della produzione settimanale. - di gestire gli spostamenti del personale da un'Area all'altra del reparto TA … Nel caso di specie, è stata raggiunta la prova che per il periodo di quattro mesi e 8 giorni il a sostituito Pt_1 il signor percependo la stessa retribuzione. In quel periodo il signor a Tes_3 Pt_1 svolto oltre tutte le mansioni del (inquadrato al primo livello) quelle previste per il Tes_3 secondo livello del CCNL. Quindi, a tutto voler concedere, ma nulla si concede, in quel periodo il ricorrente ha sicuramente maturato il diritto al passaggio al secondo livello del CCNL tenuto conto che ha disimpegnato non solo le funzioni del (non maturando, Tes_3 in quell'occasione, il diritto al passaggio al primo livello) ma anche le funzioni di un secondo livello per le quali non ha sostituito nessuno vista la mancanza all'interno del reparto mortadella della relativa qualifica professionale. Pertanto, il ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto oltre al trattamento retributivo pari a € 3.125,45 per la sostituzione (come previsto dal CCNL di settore) quantomeno il secondo livello del CCNL industrie alimentari. Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria orale svolta, della documentazione prodotta deve parimenti escludersi che le mansioni concretamente svolte dal Pt_1 possano ridursi riduttivamente a quelle riconducibili al livello IIIA ma sicuramente corrispondono a quelle di capo del reparto mortadella e/o di vice capo del reparto mortadella..”
“Errata imposizione delle spese del giudizio di primo grado. Si impugna espressamente in questa sede l'imposizione all'odierna reclamante delle spese del primo grado di giudizio e per l'effetto si chiede la riforma della sentenza anche nella parte relativa alle spese sia per quel che riguarda l'ammontare liquidato sia per quel che riguarda la imposizione delle stesse che comunque andranno poste a carico della parte soccombente, o, in mero subordine, ridotte”. Infine, precisa le conseguenze economiche nel caso di accoglimento della domanda principale relativa al riconoscimento del I livello ovvero di quella subordinata riguardante il livello.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno precisato quanto segue:
teste di parte ricorrente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Testimone_4 dipendente della dal 1985 come operaio addetto al reparto Controparte_1 mortadelle Area Impasti e Insacchi. E' vero che in assenza del Capo Reparto
[...]
il ricorrente svolge tutte le mansioni a lui affidate ossia, rileva e redige il file Per_2 presenza, autorizza permessi e ferie, e redige ogni giorno il Report della produzione. E' vero che nel 2015 ha partecipato a corsi di formazione riservati ai capi e vice capi reparto. Sempre se il è assente partecipa alle riunioni indette dalla direzione ma non so Tes_1 dire l'ordine del giorno delle predette riunioni. E' vero che redige il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto e procede agli ordini secondo quanto dai lui ritenuto necessario per la pianificazione e programmazione della produzione settimanale. Se la merce acquistata presenta caratteristiche non soddisfacenti si interfaccia con Pt_1 il controllo qualità per le decisioni di competenza. E' vero che esprime un parere sulle merci proposte dai nuovi fornitori ma la decisione spetta all'ufficio sviluppo. E' vero che gestisce gli spostamenti del personale da un'Area all'altra del reparto . E' vero che dal Parte_2
2019 al 2020 ha sostituito assente per molti mesi per malattia. Quanto è Persona_2 presente il Capo reparto il ricorrente svolge le attività che lui gli delega anche se noi operai spesso ci rivolgiamo a lui se si presentano dei problemi e poi lui li riferisce al Capo reparto. Sia che occupano un ufficio ubicato all'interno del reparto. Preciso che ho Pt_1 Per_2 saputo nel 2015 che aveva partecipato a corsi di aggiornamento in quanto è stato assente e si diceva che l'assenza fosse dipesa da questo motivo e che il corso era riservato ai capi e ai vice capi reparto. Io e nessun operaio abbiamo mai partecipato alle riunioni dei capi reparto. Per quanto mi risulta alle predette riunioni partecipano tutti i capi reparto e come ho detto per il reparto mortadelle partecipa il e in sua assenza il ricorrente. Tes_1
Posso dire che il ricorrente utilizza un computer per le sue attività”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Tes_5 dipendente della dall'1.02.2016 e dall'1.10.2018 sono Direttore dello Controparte_1 stabilimento di Santa Palomba. E' vero che il ricorrente è addetto alla sola Area Impasto del reparto Mortadelle che è costituito da 4 Aree (Impasto, Insacco, Confezionamento e Cottura). E' vero che essendo capo squadra di una squadra composta da 6 persone si occupa delle attività di cui al capitolo 7 della memoria ossia verificare che arrivino in reparto le materi prime necessarie per la produzione, controllare visivamente le stesse, coordinare gli operai della squadra e eseguire il programma giornaliero su carta. Preciso che ogni giorno l'Ufficio Pianificazione della produzione redige utilizzando il software SAP implementato nel 2019 dei programmi di produzione giornalieri interfacciandosi con i vari capi reparto e poi per quanto riguarda il reparto il Capo reparto consegna ai Parte_2 capi Area gli ordini di loro competenza. E' vero che il nserisce nel SAP i dati elencati Pt_1
a titolo di esempio nel capitolo 11 della memoria. E' vero che risolve le problematiche orinarie afferenti l indicate nel capitolo 8 della memoria. E' vero che il Parte_4 ricorrente come gli altri capi Area del reparto compila dei documenti Parte_2 prestampati relativi alle presenze degli operai Area Impasto e se assenti annota il motivo dell'assenza. Le decisioni relative alle ferie e permessi invece sono di competenza del Capo Reparto che è inquadrato nel 1° Livello. Il ricorrente come tutti gli operai della Area impasto utilizzando un lettore di codice a barra verifica il perso della carne da utilizzare per cui il consumo della materia prima viene direttamente registrato nel SAP. Rispetto agli altri operai può capitare che operi di merce o correzioni ma sempre su indicazione dell'impiegato di reparto ossia colui che si occupa dei costi di produzione per ogni reparto. In caso di assenza del è vero che il ornisce supporto al reparto in quanto l'Area Impasto Parte_3 Pt_1
è quella più vicina alla materia prima. Preciso per che il di norma è sempre Tes_1 reperibile telefonicamente”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Testimone_6 dipendente della dal 1988 come operaio addetto al reparto Controparte_1 mortadelle Area Impasti. E' vero il ricorrente giornalmente redige il file presenza in reparto, in caso di assenza del Capo reparto autorizza permessi e ferie, e redige ogni giorno il Report della produzione. Preciso che le presenze vengono rilevate a mezzo bande per cui il file presenze riguarda gli operai assenti. So che nel 2015 è stato assente e si diceva che stava partecipando ad un corso ma non so idre né a chi fosse riservato né il contenuto del corso. E' vero per quanto a mia conoscenza che il ricorrente se il è assente partecipa Tes_1 alle riunioni quotidiane a cui partecipano il Direttore dello stabilimento e i capi Reparto. Credo che si occupi di redige il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto sempre se è assente il così come lo sostituisce per la pianificazione e Tes_1 programmazione della produzione settimanale. Preciso che il ricorrente sostituisce il capo reparto non solo nei giorni in cui è assente ma anche le volte in cui non è presente in reparto perché ad esempio in riunione e si pome una problematica da risolvere. Non so dire chi poi prenda le relative decisioni. Se si pongo problemi di produzione relativamente all'Area insacco io mi rivolgo al E' vero che da novembre 2019 ad aprile 2020 periodo in Pt_1 cui il è stato assente continuativamente il ricorrente ne ha fatto le veci di capo Tes_1 reparto”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: Testimone_7
“Sono dipendente della dal settembre 2014 Responsabile del reparto Controparte_1 qualità. E' vero che il ricorrente p addetto alla sola Area Impasto del reparto Mortadelle. E' vero che si occupa delle attività di cui al capitolo 7 della memoria ossia verificare che arrivino in reparto le materie prime necessarie per la produzione, controllare visivamente le stesse, coordinare gli operai della squadra e eseguire il programma giornaliero predisposto dall'Ufficio Pianificazione. E' vero che il i occupa delle attività di cui al capitolo 8 Pt_1 ossia risolvere le problematiche ordinarie che possono riguardare le attività dell'Area Impasto. Non so dire se si occupi delle attività elencate al capitolo 9 della memoria. E' vero che dal 2019 dopo l'introduzione del sistema SAP si occupa di registrare quotidianamente le attività dell'Area Impasto, registrazioni carico/scarico del consumo o storno delle materie prime produzione o storno degli ordini di produzione. E' vero che il peso e il lotto delle materie prime utilizzate viene registrato attraverso un lettore di codice a barre che trasferisce i dati nel SAP. E' vero che il capo reparto del reparto è Parte_2 [...]
. Tutte le problematiche inerenti le materie prime vengono risolte da un tecnico Tes_8 qualità delle materia prime. Il i limita a comunicare al tecnico eventuali difformità CP_2 delle materie prime riscontrate nella fese della lavorazione. Non è vero che svolge le attività di cii al capitolo 10 punto 8 del ricorso. Le procedure aziendali vengono definite dalla Qualità”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente: “Sono stato Testimone_9 dipendente della fino al 30.04.2018 con la mansione di Direttore Di Parte_7 produzione reparto Wurstel, Mortadelle, Salami e specialità stagionali. Dal 2015 al 2018 sono stato quindi superiore gerarchico del ricorrente. E' vero quanto mi si legge al capitolo 10 nel senso che svolgeva le attività che mi sono elencate ma ciò avveniva soprattutto Pt_1 in assenza del capo reparto Mortadelle sig. . La produzione veniva e Persona_3 credo anche oggi viene stabilita con cadenza settimanale all'esito di una riunione che si tiene il martedì a cui partecipavo io e tutti i Capi reparti. In assenza del Tes_3 partecipava il So che il ricorrente ha partecipato a corsi di formazione ma non Pt_1 so dire se ha partecipato a quelli elencati nel capitolo 10. Come ho detto all'esito della riunione del martedì a seconda dei quantitativi di prodotto veniva acquistata la materia prima (carne) secondo la distinta base che riporta al percentuale di materie prima da utilizzare per ogni singolo impasto. L'acquisito veniva quindi operato dal o in Tes_3 assenza dal er quanto riguarda il reparto . Per quanto mi risulta il Pt_1 Parte_2 ricorrente poteva operare anche da solo l'acquisto degli imballaggi sulla base delle giacenze di magazzino. Tutte le materie prime transitavano presso l'Area er cui il Pt_8 ricorrente aveva il compito di verificare la qualità dei prodotti acquistati e a campione sulla quantità-. Se riscontrava problemi si interfacciava con il Responsabile della qualità all'epoca il Dott. Le procedure aziendali sono stabilite dall'ufficio ricerca Persona_4
e sviluppo ma se il riscontrava l'assenza di una materia prima di rivolgeva Pt_1 dall'ufficio ricerca e sviluppo per avere le indicazioni su come procedere. Come ho detto il ricorrente era il capo Area per cui se i macchinari dell'are avevo problemi si Pt_8 rivolgeva alla manutenzione. Se era assente il si occupava di chiedere Tes_3
l'intervento anche per gli altri macchinari del reparto . Non mi risulta che avesse Parte_2 rapporti diretti coi i dipendenti delle sterne per coordinarne il lavoro nel senso che erano compiti che svolgere io stesso e il . In assenza del era che si Tes_3 Tes_3 Pt_1 occupava del settore. Preciso che a parte le assenze per ferie e malattie il si Tes_3 assentava dal reparto per circa due ore al giorno per partecipare ai meeting di produzione. In sua assenza come ho detto lo sostituiva . Rispetto altri capi Area del Reparto Pt_1
aveva più esperienza e più conoscenze per cui come ho detto era sia Parte_9 per me che per il un punto di riferimento anche perché si mostrava sempre Pt_10 disponibile e collaborativo. Si vero capitolo 11. Come ho detto il ricorrente quando sostituiva il prendeva le decisioni al suo posto e se ne assumeva le responsabilità Tes_3 in materia di gestione del personale del reparto”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: Testimone_1
“Sono dipendente della dal 1988 e dal 2014/2015 Capo Reparto del Controparte_1 reparto Mortadelle. E' vero che quotidianamente partecipando ai meeting di produzione, sicurezza e qualità, mi assento dal reparto da una a due ore. I meeting di solito Parte_2 si svolgono dalle 8,30 in poi ma sono comunque reperibile via cellulare. Ad es. esempio se uno degli operai si è infortunato a non sta bene mi chiamano, oppure se si deve spostare un operaio ad un altro reparto mi avvisano direttamente e io decido personalmente oppure delego il più delle volte o altri ad es. dell'Area Pt_1 Testimone_2 confezionamento. E' vero che quale capo area impasto del reparto mortadelle il ricorrente svolge le attività elencate al capitolo 7 della memoria di cui mi viene data lettura. E' vero che quale capo area impasto del reparto mortadelle il ricorrente si occupa anche delle attività elencate al capitolo 8 ma se sorgono problemi ad esempio sulla qualità della carne me ne da' notizia e io provvedo a informare il Controllo Qualità. Se tuttavia io sono assente in quanto partecipo ad un meeting importate può chiamare direttamente il Controllo Qualità e darmene notizia successivamente. I file exelle in rete relativi alle presenze giornaliere del Reparto Mortadelle li compilo io stesso ma può accadere che deleghi il
[...]
per l'Area confezionamento. In mia assenza mi sostituisce in questa attività franco Tes_2
Dal 2019 presso ogni linea di produzione è stato installato il programma SAP che Pt_1 consiste in uno schermo su cui compare la ricetta dei singoli impasti per ogni tipo di mortadella, per cui l'operatore preleva la quantità e tipologia dalla carne da impastare. A fine ricetta il computer propone la ricetta successiva. Il programma che la mattina compare sul SAP lo decido io la sera precedente o meglio lo preparo settimanalmente e lo “lancio” giorno per giorno. In mia assenza è vero che autorizza le ferie e le assenze dei dipendenti del reparto mortadelle. Al reparto mortadelle è oggi assegnati 40 operati sulle 4 aree. Nel periodo in cui sono stato assente per malattia a causa di un incidente in moto il ricorrente mi ha continuativamente sostituito”. Queste sono le declaratorie contrattuali da CCNL di categoria Primo livello super non quadri (11) Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo produttivo. Primo livello (ex impiegati) Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima. NOTA A VERBALE Nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma l'inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero;
in tutti gli altri settori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile dell'analisi di sistemi per l'elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico, il responsabile sviluppo prodotti. Secondo livello (ex impiegati, ex intermedi) Appartengono a questo livello: • i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
• il viaggiatore o piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico. Terzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai) Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
• svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
• guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
• eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
• a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina (decorrenza 1° gennaio 1988). Ebbene, appare corretta, alla luce della declaratoria contrattuale e delle dichiarazione testimoniale sopra richiamate le deduzioni del Tribunale secondo cui “il con maggior frequenza rispetto a - Capo Squadra dell'Area Pt_1 Testimone_2
Confezionamento -, le volte in cui il è presente in azienda ma impegnato a Parte_6 partecipare ai meeting di produzione giornalieri -che durano all'incirca un paio di ore-, compie, se ne presenta la necessità, specifiche attività che gli vengono di volta in volta delegate dallo stesso , sempre reperibile telefonicamente, inerenti soprattutto Parte_6 la gestione del personale. E' stato, inoltre, accertato che il ha il compito di Pt_1 sostituire il Capo reparto nei casi di assenza per malattia o ferie, come ad esempio è avvenuto per quasi 5 mesi allorquando il è stato assente per malattia. In queste Tes_1 ultime occasioni il volge pienamente ed in autonomia tutte le funzioni del Capo Pt_1
Reparto, assumendosene le relative responsabilità (quali verificare le presenze giornaliere del Reparto Mortadelle, autorizzare ferie e permessi degli operai del Reparto, partecipare ai meeting giornalieri della produzione sicurezza e qualità, ricevere le segnalazioni circa le problematiche si verificano presso tutte le 4 Aree del Reparto).” E' noto che l'art. 2103 Codice Civile (così sostituito, da ultimo, dall'art. 55 del D. Lgs. 20 febbraio 2015 di attuazione del c.d. “Jobs Act”. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per tutti i lavoratori, anche per quelli assunti prima del 7 marzo 2015) stabilisce che
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo(2)”. Invero, pure richiamato in sentenza impugnata, la contrattazione collettiva di categoria prevede all'art. 27 - Disciplina delle mansioni che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi sottoscritti tra Direzione aziendale ed RSU. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti previsti dalla legge. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello super non quadro e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2° e di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al 1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di quattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Invero, nel caso di specie, non può escludersi che l'appellante abbia svolto attività proprie del primo livello perché, al di fuori dell'ipotesi in cui ha sostituito per malattia l'allora capo reparto, in ogni caso, come dallo stesso teste dichiarato, “quotidianamente Tes_1 partecipando ai meeting di produzione, sicurezza e qualità, mi assento dal reparto da una a due ore. I meeting di solito si svolgono dalle 8,30 in poi ma sono Parte_2 comunque reperibile via cellulare. Ad es. esempio se uno degli operai si è infortunato a non sta bene mi chiamano, oppure se si deve spostare un operaio ad un altro reparto mi avvisano direttamente e io decido personalmente oppure delego il più delle volte Pt_1
o altri ad es. dell'Area confezionamento … In mia assenza mi sostituisce Testimone_2 in questa attività [presenze giornaliere del Reparto Mortadelle, n.d.r.] Parte_1
Non può mettersi in dubbio che ciò sia avvenuto più di sei mesi ossia oltre il termine proprio di sei mesi cui all'art, 27 ccnl né rileva se ciò sia avvenuto non continuativamente
Orbene è noto che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022.
Nel caso di specie, pertanto, non sono prescritte né l'inquadramento nella qualifica superiore né le relative differenze retributive non essendo cessato il rapporto di lavoro ed essendo successive al 2012.
Non sono comunque dovuti gli importi chiesti a titolo di festività non godute e a titolo di “totale elementi variabili” in quanto i primi non dimostrati e i secondi del tutto generici e parimenti non provati.
Tenendo conto dei conteggi allegati da parte appellante (gli stessi devono essere presi in considerazione in quanto solo genericamente contestati da controparte) sono dovuti € 49.609,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, somma cui deve esse condannata la società appellata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate come da dispositivo a carico della società appellata soccombente.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante, cui deve essere riconosciuto il primo livello CCNL di categoria, della somma di euro 49.609,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna, altresì, la Società convenuta ad accantonare, in favore del ricorrente, la somma di € 4.247,00= (per il I livello), a titolo di T.F.R. lordo maturato dal gennaio 2014 fino al febbraio 2021, oltre ad accantonare il T.F.R. nella misura di spettanza per il periodo successivo a tale data;
- condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.809,00 e, per il presente grado, in euro 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
composta dai Magistrati
dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 969/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1140/2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Talanti ed elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Zazzera ed elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Ovidio 32; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.06.2021, ritualmente notificato, innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, conveniva in giudizio la Parte_1 di cui era dipendente dal 4.08.1987 con inquadramento dal 2006 nel Controparte_1
Livello IIIA Intermedio del CCNL Industria Alimentare e mansioni di capo squadra dell'Area Impasti del Reparto . Sosteneva che, sia in virtù delle mansioni quotidianamente Parte_2 svolte dal mese di gennaio del 2014 (analiticamente descritte al capitolo 10 del ricorso) sia per il ruolo di sostituto del capo reparto , , le volte in cui questi Parte_2 Parte_3 era assente per ferie o malattia, svolgeva mansioni superiori corrispondenti al I Livello del CCNL del Settore (invero riconosciuto dall'azienda al ) o, in subordine. al II Livello. Parte_3
A sostegno delle allegazioni evidenziava che il reparto aveva 7 dipendenti Parte_2 inquadrati nel Livello IIIA Intermedio, purtuttavia era l'unico a svolgere tutte le funzioni elencate in ricorso, mentre gli altri intermedi IIIA svolgevano esclusivamente la funzione di Caposquadra ognuno nel proprio settore. Evidenziava, inoltre, che presso gli altri Reparti erano presenti le figure del capo reparto e del vicecapo reparto. Sosteneva, infine, che le mansioni superiori assegnategli dalla società datrice di lavoro erano documentalmente provate dalla corrispondenza aziendale via e-mail che produceva, oltre che dalla partecipazione, nelle giornate del 17 e 18 settembre 2015 e 15 e 16 ottobre 2015, ad un corso di formazione riservata ai capi e ai vicecapi reparto. Sulla base di tale premessa, chiedeva che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato, a decorrere dal mese di gennaio 2014, nel I Livello del CCNL di categoria (o, in subordine, nel II Livello) e che, per l'effetto, la società convenuta fosse condannata a pagare in suo favore la somma di € 58.551,21 a titolo di differenze retributive dovute al superiore inquadramento nel I Livello, oltre € 4.247,00 per l'adeguamento dell'accantonamento sul TFR (o, in subordine, di € 23.082,74 a titolo di differenze retributive dovute per il superiore inquadramento nel II Livello, oltre € 1.672,99 per l'adeguamento dell'accantonamento sul TFR). Con vittoria di spese di lite. Si costituiva la e resisteva alle Controparte_1 domande del lavoratore chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Sosteneva, infatti, che il ricorrente svolgeva, ed aveva sempre svolto, mansioni in linea con il suo inquadramento professionale (che descriveva nei capitoli 7, 8, 9 della memoria di costituzione in giudizio). Evidenziava, inoltre, che da giugno del 2019 l'azienda usava un sistema operativo denominato SAP per cui il ricorrente, quale capo squadra, utilizzava detto medesimo sistema inserendovi le annotazioni previste dalle procedure aziendali, nonché, essendo addetto all , Parte_4 utilizzava anche il monitor Easy Screen per la lettura ottica dei cartellini delle carni da impiegare per la produzione. La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti e con la prova per testi. Il Tribunale rigettava il ricorso. Preliminarmente, il Tribunale evidenziava “che lo stabilimento alimentare di Santa Palomba di della è suddiviso in 5 Reparti e che il Reparto Pt_5 Controparte_1
Mortadelle, a cui il assegnato, è suddiviso in 4 Aree: Area Impasto;
Area Insacco;
Pt_1
Area Cottura;
Area Confezionamento. Il ricorrente è addetto all'Area Impasto con le mansioni di Capo Squadra composta da 6 operai oltre il ricorrente medesimo. I Capi Squadra di tutte e 4 le Aree sono inquadrati, così come il come il nel Livello IIIA Pt_1
Intermedio”. Tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (6) e delle declaratorie contrattuali relative ai diversi livelli cui venivano assegnati i lavoratori dipendenti, accertava che “anche per ammissione degli stessi testi di parte resistente, in particolare proprio di
, che il con maggior frequenza rispetto a Testimone_1 Pt_1 Testimone_2
- Capo Squadra dell'Area Confezionamento -, le volte in cui il è presente in Parte_6 azienda ma impegnato a partecipare ai meeting di produzione giornalieri -che durano all'incirca un paio di ore-, compie, se ne presenta la necessità, specifiche attività che gli vengono di volta in volta delegate dallo stesso , sempre reperibile Parte_6 telefonicamente, inerenti soprattutto la gestione del personale” e che “il a il Pt_1 compito di sostituire il Capo reparto nei casi di assenza per malattia o ferie, come ad esempio è avvenuto per quasi 5 mesi allorquando il è stato assente per Tes_1 malattia. In queste ultime occasioni il volge pienamente ed in autonomia tutte Pt_1 le funzioni del Capo Reparto, assumendosene le relative responsabilità”. Specificava che
“Ciò posto va tuttavia considerato che la cd attività di sostituzione temporanea non giustifica l'inquadramento definitivo nel livello spettante al lavoratore sostituito se questi ha diritto di conservazione del posto. Ed infatti l'Art. 27 del CCNL applicato al rapporto di lavoro rubricato Disciplina delle mansioni - che richiama il testo della norma codicistica novellata nel 2015 dall'art. 55 del D.lgs. 20.02.2015, stabilisce che al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello super non quadro e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2° e di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello. Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al 1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di quattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri. Ne discende che il ricorrente, escluso, per quanto detto, che possa ottenere l'inquadramento nel I Livello, al fine di ottenere il riconoscimento del II Livello in virtù delle mansioni di Vice Capo Reparto asseritamente assegnategli in concreto dalla società datrice di lavoro (che invero è quello rivendicato in sede stragiudiziale come risulta dalla corrispondenza via e-mail in atti), avrebbe dovuto allegare e provare le attività che svolge nei giorni in cui è presente il Capo Reparto e che esulano quelle del Capo Squadra dell'Area Impasto, e quindi dimostrare che quelle proprie del livello superiore rivestono il carattere della continuità e prevalenza, considerato che l'Art. 28 del CCNL dispone che, in caso in cui il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi, ha diritto al riconoscimento del livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità”. Decideva, pertanto, di rigettare il ricorso, in quanto “Conclusivamente, considerato che dalle risultanze della prova orale non è possibile quantificare le specifiche attività talvolta delegate al dal Pt_1
, questo giudicante si trova nell'impossibilità di verificare se le stesse rivestano Parte_6 le caratteristiche di cui al citato Art. 28.”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, proponeva appello il on ricorso depositato il 2.5.2023. Pt_1
Si è costituita chiedendo di rigettare l'atto di appello, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado e, solo in via subordinata, “nella denegata ipotesi di riforma della pronuncia di primo grado e, quindi, nell'ipotesi di riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore nel Livello I° o del Livello II° del CCNL di riferimento, accertare e dichiarare il diritto alle relative differenze retributive maturate, limitatamente, a far data dall'11.06.2016 o, comunque, dal 4.12.2015, in virtù dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per il periodo antecedente a tali date”.
Invero, con l'atto di appello, il ensura la decisione di primo grado per Pt_1
“Erronea valutazione degli atti, dei documenti e delle risultanze di causa in relazione alla prova delle mansioni di fatto svolte dal sig. Contestazione della valutazione Pt_1 probatoria effettuata dal giudice di primo grado … Nella specie, l'incongruenza dell'inquadramento nel IIIA Livello attribuito al ricorrente nell'intero periodo di cui è causa è evidente, laddove si consideri che le attività svolte del on riguardano solo lo Pt_1 specifico settore dell'area impasti ma l'intero reparto (attività aziendale) mortadella composto da: area impasto, area insacco, area cottura e area confezionamento … l'istruttoria - pur con qualche inevitabile discrasia e con più di qualche dichiarazione sospetta in particolare da parte del signor (per la quale il iferisce di aver Per_1 Pt_1 depositato in data 17 giugno 2022 una denuncia/querela per falsa testimonianza in ordine alle dichiarazione dal medesimo rese in questo giudizio il 20 gennaio 2022) - ha confermato le condizioni richieste dalla normativa, dalla giurisprudenza e dal CCNL ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. I testi hanno confermato che le mansioni svolte dal on sono limitate al coordinamento dell'area impasti e dei 6 dipendenti addetti Pt_1 ma sono estese al coordinamento di tutte le aree e di tutti i dipendenti di cui è composto il reparto mortadella … L'esame comparato delle deposizioni raccolte evidenzia, quindi, la maggiore attendibilità – soggettiva e oggettiva, per i motivi esemplificativamente esposti - dei testi di parte ricorrente e del teste di parte resistente rispetto agli altri della Tes_3 società (peraltro assunti in tempi recenti), così come la circostanza che contrariamente a quanto risulta nella sentenza impugnata le attività svolte prevalentemente dal on Pt_1 si limitano al solo coordinamento dell'area impasti (composta da sei elementi) ma si estendono all'intero reparto mortadella.”
“l'errata valutazione del compendio allegatorio e istruttorio che si traduce di fatto in una motivazione omissiva, ad opera del Tribunale, della richiesta (avanzata in via) subordinata di riconoscimento del II livello (vice capo reparto) … A tal riguardo, i fatti emersi portano a ritenere che le mansioni svolte dal ono, in ogni caso, quelle previste dal Pt_1
II livello del CCNL del settore costituendo il ricorrente un punto di riferimento di tutte le aree di cui è composto il reparto mortadelle, coadiuvando il capo reparto giornalmente in tutte le attività di quest'ultimo e occupandosi in via esclusiva: - di redigere i file di presenza di tutto il personale dell'area mortadella;
-di redigere il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto e procede agli ordini secondo quanto dai lui ritenuto necessario per la pianificazione e programmazione della produzione settimanale. - di gestire gli spostamenti del personale da un'Area all'altra del reparto TA … Nel caso di specie, è stata raggiunta la prova che per il periodo di quattro mesi e 8 giorni il a sostituito Pt_1 il signor percependo la stessa retribuzione. In quel periodo il signor a Tes_3 Pt_1 svolto oltre tutte le mansioni del (inquadrato al primo livello) quelle previste per il Tes_3 secondo livello del CCNL. Quindi, a tutto voler concedere, ma nulla si concede, in quel periodo il ricorrente ha sicuramente maturato il diritto al passaggio al secondo livello del CCNL tenuto conto che ha disimpegnato non solo le funzioni del (non maturando, Tes_3 in quell'occasione, il diritto al passaggio al primo livello) ma anche le funzioni di un secondo livello per le quali non ha sostituito nessuno vista la mancanza all'interno del reparto mortadella della relativa qualifica professionale. Pertanto, il ricorrente ha maturato il diritto a vedersi riconosciuto oltre al trattamento retributivo pari a € 3.125,45 per la sostituzione (come previsto dal CCNL di settore) quantomeno il secondo livello del CCNL industrie alimentari. Tanto premesso, alla luce dell'istruttoria orale svolta, della documentazione prodotta deve parimenti escludersi che le mansioni concretamente svolte dal Pt_1 possano ridursi riduttivamente a quelle riconducibili al livello IIIA ma sicuramente corrispondono a quelle di capo del reparto mortadella e/o di vice capo del reparto mortadella..”
“Errata imposizione delle spese del giudizio di primo grado. Si impugna espressamente in questa sede l'imposizione all'odierna reclamante delle spese del primo grado di giudizio e per l'effetto si chiede la riforma della sentenza anche nella parte relativa alle spese sia per quel che riguarda l'ammontare liquidato sia per quel che riguarda la imposizione delle stesse che comunque andranno poste a carico della parte soccombente, o, in mero subordine, ridotte”. Infine, precisa le conseguenze economiche nel caso di accoglimento della domanda principale relativa al riconoscimento del I livello ovvero di quella subordinata riguardante il livello.
Invero, i testi escussi in primo grado hanno precisato quanto segue:
teste di parte ricorrente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Testimone_4 dipendente della dal 1985 come operaio addetto al reparto Controparte_1 mortadelle Area Impasti e Insacchi. E' vero che in assenza del Capo Reparto
[...]
il ricorrente svolge tutte le mansioni a lui affidate ossia, rileva e redige il file Per_2 presenza, autorizza permessi e ferie, e redige ogni giorno il Report della produzione. E' vero che nel 2015 ha partecipato a corsi di formazione riservati ai capi e vice capi reparto. Sempre se il è assente partecipa alle riunioni indette dalla direzione ma non so Tes_1 dire l'ordine del giorno delle predette riunioni. E' vero che redige il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto e procede agli ordini secondo quanto dai lui ritenuto necessario per la pianificazione e programmazione della produzione settimanale. Se la merce acquistata presenta caratteristiche non soddisfacenti si interfaccia con Pt_1 il controllo qualità per le decisioni di competenza. E' vero che esprime un parere sulle merci proposte dai nuovi fornitori ma la decisione spetta all'ufficio sviluppo. E' vero che gestisce gli spostamenti del personale da un'Area all'altra del reparto . E' vero che dal Parte_2
2019 al 2020 ha sostituito assente per molti mesi per malattia. Quanto è Persona_2 presente il Capo reparto il ricorrente svolge le attività che lui gli delega anche se noi operai spesso ci rivolgiamo a lui se si presentano dei problemi e poi lui li riferisce al Capo reparto. Sia che occupano un ufficio ubicato all'interno del reparto. Preciso che ho Pt_1 Per_2 saputo nel 2015 che aveva partecipato a corsi di aggiornamento in quanto è stato assente e si diceva che l'assenza fosse dipesa da questo motivo e che il corso era riservato ai capi e ai vice capi reparto. Io e nessun operaio abbiamo mai partecipato alle riunioni dei capi reparto. Per quanto mi risulta alle predette riunioni partecipano tutti i capi reparto e come ho detto per il reparto mortadelle partecipa il e in sua assenza il ricorrente. Tes_1
Posso dire che il ricorrente utilizza un computer per le sue attività”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Tes_5 dipendente della dall'1.02.2016 e dall'1.10.2018 sono Direttore dello Controparte_1 stabilimento di Santa Palomba. E' vero che il ricorrente è addetto alla sola Area Impasto del reparto Mortadelle che è costituito da 4 Aree (Impasto, Insacco, Confezionamento e Cottura). E' vero che essendo capo squadra di una squadra composta da 6 persone si occupa delle attività di cui al capitolo 7 della memoria ossia verificare che arrivino in reparto le materi prime necessarie per la produzione, controllare visivamente le stesse, coordinare gli operai della squadra e eseguire il programma giornaliero su carta. Preciso che ogni giorno l'Ufficio Pianificazione della produzione redige utilizzando il software SAP implementato nel 2019 dei programmi di produzione giornalieri interfacciandosi con i vari capi reparto e poi per quanto riguarda il reparto il Capo reparto consegna ai Parte_2 capi Area gli ordini di loro competenza. E' vero che il nserisce nel SAP i dati elencati Pt_1
a titolo di esempio nel capitolo 11 della memoria. E' vero che risolve le problematiche orinarie afferenti l indicate nel capitolo 8 della memoria. E' vero che il Parte_4 ricorrente come gli altri capi Area del reparto compila dei documenti Parte_2 prestampati relativi alle presenze degli operai Area Impasto e se assenti annota il motivo dell'assenza. Le decisioni relative alle ferie e permessi invece sono di competenza del Capo Reparto che è inquadrato nel 1° Livello. Il ricorrente come tutti gli operai della Area impasto utilizzando un lettore di codice a barra verifica il perso della carne da utilizzare per cui il consumo della materia prima viene direttamente registrato nel SAP. Rispetto agli altri operai può capitare che operi di merce o correzioni ma sempre su indicazione dell'impiegato di reparto ossia colui che si occupa dei costi di produzione per ogni reparto. In caso di assenza del è vero che il ornisce supporto al reparto in quanto l'Area Impasto Parte_3 Pt_1
è quella più vicina alla materia prima. Preciso per che il di norma è sempre Tes_1 reperibile telefonicamente”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente ha dichiarato: “Sono Testimone_6 dipendente della dal 1988 come operaio addetto al reparto Controparte_1 mortadelle Area Impasti. E' vero il ricorrente giornalmente redige il file presenza in reparto, in caso di assenza del Capo reparto autorizza permessi e ferie, e redige ogni giorno il Report della produzione. Preciso che le presenze vengono rilevate a mezzo bande per cui il file presenze riguarda gli operai assenti. So che nel 2015 è stato assente e si diceva che stava partecipando ad un corso ma non so idre né a chi fosse riservato né il contenuto del corso. E' vero per quanto a mia conoscenza che il ricorrente se il è assente partecipa Tes_1 alle riunioni quotidiane a cui partecipano il Direttore dello stabilimento e i capi Reparto. Credo che si occupi di redige il programma settimanale delle materie prime necessarie al reparto sempre se è assente il così come lo sostituisce per la pianificazione e Tes_1 programmazione della produzione settimanale. Preciso che il ricorrente sostituisce il capo reparto non solo nei giorni in cui è assente ma anche le volte in cui non è presente in reparto perché ad esempio in riunione e si pome una problematica da risolvere. Non so dire chi poi prenda le relative decisioni. Se si pongo problemi di produzione relativamente all'Area insacco io mi rivolgo al E' vero che da novembre 2019 ad aprile 2020 periodo in Pt_1 cui il è stato assente continuativamente il ricorrente ne ha fatto le veci di capo Tes_1 reparto”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: Testimone_7
“Sono dipendente della dal settembre 2014 Responsabile del reparto Controparte_1 qualità. E' vero che il ricorrente p addetto alla sola Area Impasto del reparto Mortadelle. E' vero che si occupa delle attività di cui al capitolo 7 della memoria ossia verificare che arrivino in reparto le materie prime necessarie per la produzione, controllare visivamente le stesse, coordinare gli operai della squadra e eseguire il programma giornaliero predisposto dall'Ufficio Pianificazione. E' vero che il i occupa delle attività di cui al capitolo 8 Pt_1 ossia risolvere le problematiche ordinarie che possono riguardare le attività dell'Area Impasto. Non so dire se si occupi delle attività elencate al capitolo 9 della memoria. E' vero che dal 2019 dopo l'introduzione del sistema SAP si occupa di registrare quotidianamente le attività dell'Area Impasto, registrazioni carico/scarico del consumo o storno delle materie prime produzione o storno degli ordini di produzione. E' vero che il peso e il lotto delle materie prime utilizzate viene registrato attraverso un lettore di codice a barre che trasferisce i dati nel SAP. E' vero che il capo reparto del reparto è Parte_2 [...]
. Tutte le problematiche inerenti le materie prime vengono risolte da un tecnico Tes_8 qualità delle materia prime. Il i limita a comunicare al tecnico eventuali difformità CP_2 delle materie prime riscontrate nella fese della lavorazione. Non è vero che svolge le attività di cii al capitolo 10 punto 8 del ricorso. Le procedure aziendali vengono definite dalla Qualità”.
teste di parte ricorrente non parente indifferente: “Sono stato Testimone_9 dipendente della fino al 30.04.2018 con la mansione di Direttore Di Parte_7 produzione reparto Wurstel, Mortadelle, Salami e specialità stagionali. Dal 2015 al 2018 sono stato quindi superiore gerarchico del ricorrente. E' vero quanto mi si legge al capitolo 10 nel senso che svolgeva le attività che mi sono elencate ma ciò avveniva soprattutto Pt_1 in assenza del capo reparto Mortadelle sig. . La produzione veniva e Persona_3 credo anche oggi viene stabilita con cadenza settimanale all'esito di una riunione che si tiene il martedì a cui partecipavo io e tutti i Capi reparti. In assenza del Tes_3 partecipava il So che il ricorrente ha partecipato a corsi di formazione ma non Pt_1 so dire se ha partecipato a quelli elencati nel capitolo 10. Come ho detto all'esito della riunione del martedì a seconda dei quantitativi di prodotto veniva acquistata la materia prima (carne) secondo la distinta base che riporta al percentuale di materie prima da utilizzare per ogni singolo impasto. L'acquisito veniva quindi operato dal o in Tes_3 assenza dal er quanto riguarda il reparto . Per quanto mi risulta il Pt_1 Parte_2 ricorrente poteva operare anche da solo l'acquisto degli imballaggi sulla base delle giacenze di magazzino. Tutte le materie prime transitavano presso l'Area er cui il Pt_8 ricorrente aveva il compito di verificare la qualità dei prodotti acquistati e a campione sulla quantità-. Se riscontrava problemi si interfacciava con il Responsabile della qualità all'epoca il Dott. Le procedure aziendali sono stabilite dall'ufficio ricerca Persona_4
e sviluppo ma se il riscontrava l'assenza di una materia prima di rivolgeva Pt_1 dall'ufficio ricerca e sviluppo per avere le indicazioni su come procedere. Come ho detto il ricorrente era il capo Area per cui se i macchinari dell'are avevo problemi si Pt_8 rivolgeva alla manutenzione. Se era assente il si occupava di chiedere Tes_3
l'intervento anche per gli altri macchinari del reparto . Non mi risulta che avesse Parte_2 rapporti diretti coi i dipendenti delle sterne per coordinarne il lavoro nel senso che erano compiti che svolgere io stesso e il . In assenza del era che si Tes_3 Tes_3 Pt_1 occupava del settore. Preciso che a parte le assenze per ferie e malattie il si Tes_3 assentava dal reparto per circa due ore al giorno per partecipare ai meeting di produzione. In sua assenza come ho detto lo sostituiva . Rispetto altri capi Area del Reparto Pt_1
aveva più esperienza e più conoscenze per cui come ho detto era sia Parte_9 per me che per il un punto di riferimento anche perché si mostrava sempre Pt_10 disponibile e collaborativo. Si vero capitolo 11. Come ho detto il ricorrente quando sostituiva il prendeva le decisioni al suo posto e se ne assumeva le responsabilità Tes_3 in materia di gestione del personale del reparto”.
teste della società resistente non parente indifferente ha dichiarato: Testimone_1
“Sono dipendente della dal 1988 e dal 2014/2015 Capo Reparto del Controparte_1 reparto Mortadelle. E' vero che quotidianamente partecipando ai meeting di produzione, sicurezza e qualità, mi assento dal reparto da una a due ore. I meeting di solito Parte_2 si svolgono dalle 8,30 in poi ma sono comunque reperibile via cellulare. Ad es. esempio se uno degli operai si è infortunato a non sta bene mi chiamano, oppure se si deve spostare un operaio ad un altro reparto mi avvisano direttamente e io decido personalmente oppure delego il più delle volte o altri ad es. dell'Area Pt_1 Testimone_2 confezionamento. E' vero che quale capo area impasto del reparto mortadelle il ricorrente svolge le attività elencate al capitolo 7 della memoria di cui mi viene data lettura. E' vero che quale capo area impasto del reparto mortadelle il ricorrente si occupa anche delle attività elencate al capitolo 8 ma se sorgono problemi ad esempio sulla qualità della carne me ne da' notizia e io provvedo a informare il Controllo Qualità. Se tuttavia io sono assente in quanto partecipo ad un meeting importate può chiamare direttamente il Controllo Qualità e darmene notizia successivamente. I file exelle in rete relativi alle presenze giornaliere del Reparto Mortadelle li compilo io stesso ma può accadere che deleghi il
[...]
per l'Area confezionamento. In mia assenza mi sostituisce in questa attività franco Tes_2
Dal 2019 presso ogni linea di produzione è stato installato il programma SAP che Pt_1 consiste in uno schermo su cui compare la ricetta dei singoli impasti per ogni tipo di mortadella, per cui l'operatore preleva la quantità e tipologia dalla carne da impastare. A fine ricetta il computer propone la ricetta successiva. Il programma che la mattina compare sul SAP lo decido io la sera precedente o meglio lo preparo settimanalmente e lo “lancio” giorno per giorno. In mia assenza è vero che autorizza le ferie e le assenze dei dipendenti del reparto mortadelle. Al reparto mortadelle è oggi assegnati 40 operati sulle 4 aree. Nel periodo in cui sono stato assente per malattia a causa di un incidente in moto il ricorrente mi ha continuativamente sostituito”. Queste sono le declaratorie contrattuali da CCNL di categoria Primo livello super non quadri (11) Responsabile della ricerca, dello studio e della realizzazione di importanti innovazioni nelle aree delle tecnologie del prodotto e del processo produttivo. Primo livello (ex impiegati) Appartengono a questo livello i lavoratori amministrativi e tecnici con capacità e funzioni direttive e che abbiano discrezionalità di poteri con facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai lavoratori del 1° livello super o dai dirigenti d'azienda o dai titolari della medesima. NOTA A VERBALE Nell'ambito di quanto previsto dalla declaratoria si riconferma l'inquadramento nel 1° livello dei responsabili dei servizi agricolo, amministrativo, chimico e tecnico del settore saccarifero;
in tutti gli altri settori saranno inquadrati nel 1° livello il responsabile dell'analisi di sistemi per l'elaborazione elettronica di dati, il ricercatore scientifico, il responsabile sviluppo prodotti. Secondo livello (ex impiegati, ex intermedi) Appartengono a questo livello: • i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri;
• il viaggiatore o piazzista di 1a categoria (ex 2a categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da un'azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto l'incarico. Terzo livello A (ex impiegati, ex intermedi, ex operai) Appartengono a questo livello i lavoratori, che oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del terzo livello:
• svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa. Tali attività sono svolte in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili;
• guidano, controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori;
• eseguono con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnico-pratica, interventi ad elevato grado di difficoltà di aggiustaggio, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed effettuano modifiche strutturali sugli stessi;
• a seguito di prolungata esperienza di lavoro acquisita nell'esercizio della mansione, in condizioni di autonomia operativa e con facoltà di iniziativa svolgono attività complesse di carattere tecnico produttivo conducendo e controllando, con interventi risolutivi per garantire la qualità del prodotto in termini di caratteristiche chimico-fisiche, gusto, igienicità ed aspetto, più impianti particolarmente complessi ed effettuando sugli stessi con gli opportuni coordinamenti le operazioni di messa a punto e pronto intervento di manutenzione senza ricorrere agli specialisti di officina (decorrenza 1° gennaio 1988). Ebbene, appare corretta, alla luce della declaratoria contrattuale e delle dichiarazione testimoniale sopra richiamate le deduzioni del Tribunale secondo cui “il con maggior frequenza rispetto a - Capo Squadra dell'Area Pt_1 Testimone_2
Confezionamento -, le volte in cui il è presente in azienda ma impegnato a Parte_6 partecipare ai meeting di produzione giornalieri -che durano all'incirca un paio di ore-, compie, se ne presenta la necessità, specifiche attività che gli vengono di volta in volta delegate dallo stesso , sempre reperibile telefonicamente, inerenti soprattutto Parte_6 la gestione del personale. E' stato, inoltre, accertato che il ha il compito di Pt_1 sostituire il Capo reparto nei casi di assenza per malattia o ferie, come ad esempio è avvenuto per quasi 5 mesi allorquando il è stato assente per malattia. In queste Tes_1 ultime occasioni il volge pienamente ed in autonomia tutte le funzioni del Capo Pt_1
Reparto, assumendosene le relative responsabilità (quali verificare le presenze giornaliere del Reparto Mortadelle, autorizzare ferie e permessi degli operai del Reparto, partecipare ai meeting giornalieri della produzione sicurezza e qualità, ricevere le segnalazioni circa le problematiche si verificano presso tutte le 4 Aree del Reparto).” E' noto che l'art. 2103 Codice Civile (così sostituito, da ultimo, dall'art. 55 del D. Lgs. 20 febbraio 2015 di attuazione del c.d. “Jobs Act”. Le disposizioni ivi contenute trovano applicazione per tutti i lavoratori, anche per quelli assunti prima del 7 marzo 2015) stabilisce che
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo(2)”. Invero, pure richiamato in sentenza impugnata, la contrattazione collettiva di categoria prevede all'art. 27 - Disciplina delle mansioni che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi sottoscritti tra Direzione aziendale ed RSU. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o dagli altri soggetti previsti dalla legge. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1° livello super non quadro e di 1° livello, di due mesi nel disimpegno di quelle di 2° e di un mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di nove mesi per il passaggio al 1° livello super non quadro, di sei mesi per il passaggio al 1° livello, di quattro mesi per il passaggio al 2° e di tre mesi per gli altri.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Invero, nel caso di specie, non può escludersi che l'appellante abbia svolto attività proprie del primo livello perché, al di fuori dell'ipotesi in cui ha sostituito per malattia l'allora capo reparto, in ogni caso, come dallo stesso teste dichiarato, “quotidianamente Tes_1 partecipando ai meeting di produzione, sicurezza e qualità, mi assento dal reparto da una a due ore. I meeting di solito si svolgono dalle 8,30 in poi ma sono Parte_2 comunque reperibile via cellulare. Ad es. esempio se uno degli operai si è infortunato a non sta bene mi chiamano, oppure se si deve spostare un operaio ad un altro reparto mi avvisano direttamente e io decido personalmente oppure delego il più delle volte Pt_1
o altri ad es. dell'Area confezionamento … In mia assenza mi sostituisce Testimone_2 in questa attività [presenze giornaliere del Reparto Mortadelle, n.d.r.] Parte_1
Non può mettersi in dubbio che ciò sia avvenuto più di sei mesi ossia oltre il termine proprio di sei mesi cui all'art, 27 ccnl né rileva se ciò sia avvenuto non continuativamente
Orbene è noto che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022.
Nel caso di specie, pertanto, non sono prescritte né l'inquadramento nella qualifica superiore né le relative differenze retributive non essendo cessato il rapporto di lavoro ed essendo successive al 2012.
Non sono comunque dovuti gli importi chiesti a titolo di festività non godute e a titolo di “totale elementi variabili” in quanto i primi non dimostrati e i secondi del tutto generici e parimenti non provati.
Tenendo conto dei conteggi allegati da parte appellante (gli stessi devono essere presi in considerazione in quanto solo genericamente contestati da controparte) sono dovuti € 49.609,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo, somma cui deve esse condannata la società appellata.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio sono liquidate come da dispositivo a carico della società appellata soccombente.
P.Q.M.
- in riforma della sentenza gravata, condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante, cui deve essere riconosciuto il primo livello CCNL di categoria, della somma di euro 49.609,73, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
- condanna, altresì, la Società convenuta ad accantonare, in favore del ricorrente, la somma di € 4.247,00= (per il I livello), a titolo di T.F.R. lordo maturato dal gennaio 2014 fino al febbraio 2021, oltre ad accantonare il T.F.R. nella misura di spettanza per il periodo successivo a tale data;
- condanna, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.809,00 e, per il presente grado, in euro 3.473,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano