(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
L'articolo 516 del Codice Civile, rubricato "Termine per l'esercizio del diritto alla separazione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VI – Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 516 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 516 del Codice Civile: "Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione". […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il decreto con cui la Corte di appello rigetta o dichiara inammissibile la domanda di separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede, ex art. 517 c.c., pur essendo un provvedimento di volontaria giurisdizione, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del "de cuius" a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede.
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Leggi di più…[…] l'impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, si giustificava in quanto il provvedimento era idoneo, una volta decorso il termine di decadenza di cui all'art. 516 c.c., ad incidere definitivamente in maniera negativa sul diritto del creditore del “de cuius” a costituirsi un titolo di preferenza, sui beni oggetto della garanzia patrimoniale su cui aveva fatto affidamento, rispetto ai creditori particolari dell'erede. […]
Leggi di più…[…] A tutela dei creditori del defunto, il legislatore ha previsto che gli stessi, entro 3 mesi dall'apertura della successione (art. 516 c.c.), possano proporre azione di separazione del patrimonio del defunto e dell'erede, al fine di assicurarsi il soddisfacimento dei crediti a preferenza dei creditori dell'erede e degli altri creditori del defunto che non l'abbiano proposta. […]
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