Articolo 516 del Codice civile
Articolo 515Articolo 517
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19 aprile 1942
Art. 516.

(Termine per l'esercizio del diritto alla separazione).

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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