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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 5 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2394/2024 R.G. vertente
fra
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Carella;
[...]
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Datena Claudia;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 2.08.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, in servizio presso il convenuto deducevano di aver ivi lavorato in forza di contratti a tempo determinato CP_2
per le seguenti annualità: per gli anni scolastici 2018-2019, 2020- 2021, 2021- Parte_1
2022, 2022-2023, 2023-2024; per l'anno scolastico 2020-2021; Parte_2
per gli anni scolastici 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023- Parte_2
2024; per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, Parte_3
2022-2023, 2023-2024; per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, Controparte_3
2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023,2023-2024; per gli anni scolastici 2019- Parte_4
2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; per gli anni scolastici Parte_13
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,2022-2023; per gli anni Parte_6 scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024; per l'anno scolastico Parte_7
2023-2024; per l'anno scolastico 2022-2023; Parte_8 [...] per l'anno scolastico 2023-2024; per gli anni scolastici 2019- 2020, Pt_8 Parte_8
2020-2021, 2021-2022; per l'anno scolastico 2022- 2023; Parte_9 Pt_10
per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022; per gli anni
[...] Parte_11 scolastici 2020-2021, 2021 -2022; per l'anno scolastico 2023-2024. Parte_12
Adivano il giudice del lavoro esponendo di essere stati illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015; che,
l'aggiornamento professionale è previsto dall'art. 282 d.lgs n. 2971994 e dall'art. 28 CCNL
Comparto scuola del 4.8.1995, e che l'art. 63 del CCNL 27.11.2007 onera l'Amministrazione
a fornire strumenti e risorse per la formazione del personale senza alcuna distinzione di ruolo o non di ruolo;
che l'art. 1 legge del 13 luglio 2015 n. 107 ha istituito la Carta Docenti e che con DPCM n. 32313 del 23.9.2015 art. 2 è stato previsto per i docenti di ruolo a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale , compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta , precisando al punto 4 che spetta solo al personale docente a tempo indeterminato e che, da ultimo, è intervenuto l'art. 2 del DL 22 aprile 2020 (emergenza COVID formazione scolastica a distanza), e che tutte queste disposizioni escludendo di fatto i docenti non di ruolo dai beneficiari della Carta, risultano in contrasto con il diritto comunitario, parità di trattamento, integrando una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro CR 1999/70 oltre alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel frattempo venutasi a formare con orientamento recepito dal Consiglio di Stato e poi da giudici dei Tribunali Ordinari;
2 Tanto premesso, i ricorrenti adivano il Tribunale e domandavano di accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 in riferimento agli anni scolastici sopra elencati, e per l'effetto, condannare il resistente a provvedere in tal senso con assegnazione della CP_2
Carta Elettronica docente in riferimento alle sopradette annualità. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , (già Controparte_4 Controparte_5
), in persona del in carica, e l'
[...] CP_6 Controparte_7
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ribadendo la
[...] legittimità dell'operato dell'Amministrazione e l'infondatezza del ricorso, in via subordinata escludere dal riconoscimento del diritto il periodo prescritto e quello di eventuale svolgimento dell'attività in modo discontinuo;
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Preliminarmente, appare infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente;
deve ritenersi, infatti, che il dies a quo da cui decorre il termine prescrizionale quinquennale da applicarsi ai casi di specie, è il 18 maggio 2022, data della pronuncia della Corte di
Giustizia Europea che ha riconosciuto la sussistenza del diritto oggi azionato;
dunque, conformemente alla regola generale, decorrendo la prescrizione da quando il diritto può essere esercitato, l'eccezione sollevata dal con riguardo agli anni scolastici 2018/2019 e CP_2
2019/2020, in riferimento ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_3 Controparte_3
, deve essere rigettata. (Si veda Tribunale di Parte_4 Parte_13 Parte_8
Padova n. 74/2024).
È circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrente abbia prestato la propria attività con contratti a tempo determinato in riferimento agli anni scolastici elencati in premessa.
3 Con il presente giudizio i lavoratori lamenta di essere stati illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro CP_2
500,00 in riferimento agli anni scolastici sopra puntualmente elencati.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_4
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_2
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15
4 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del 27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
5 termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici e gli importi di seguito indicati: per gli anni scolastici 2018-2019, 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023- Parte_1
2024 per l'importo di € 2.500,00; per l'anno scolastico 2020-2021 per Parte_2
l'importo di € 500,00; per gli anni scolastici 2020- 2021, 2021-2022, Parte_2
2022-2023, 2023-2024 per l'importo di € 2.000,00; per gli anni scolastici Parte_3
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di
3.000,00 ; per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Controparte_3
2021-2022, 2022- 2023,2023-2024 per l'importo di 3000,00 €; per gli anni Parte_4
scolastici 2019- 2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di
2.500,00; per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_13
2022,2022-2023 per l'importo di 2500,00; per gli anni scolastici 2020-2021, Parte_6
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di 2000,00; per l'anno Parte_7 scolastico 2023-2024 per l'importo di € 500,00; per l'anno scolastico 2022- Parte_8
2023 per l'importo di 500, 00 €; per l'anno scolastico 2023-2024 per Parte_8
l'importo di € 500,00; per gli anni scolastici 2019- 2020, 2020-2021, 2021- Parte_8
2022 per l'importo di € 1500,00; per l'anno scolastico 2022- 2023 Parte_9 per l'importo di € 500,00; per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 per Parte_10
l'importo di 1000,00 €; per gli anni scolastici 2020-2021, 2021 -2022 per Parte_11
l'importo di € 1000,00; per l'anno scolastico 2023-2024 per l'importo di € Parte_12
500,00.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
6 , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , con ricorso depositato il giorno 2 agosto 2024, ogni altra domanda
[...] Parte_12
eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici e per gli importi di seguito indicati: per gli anni scolastici 2018- Parte_1
2019, 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di € 2.500,00; Parte_2
per l'anno scolastico 2020-2021 per l'importo di € 500,00;
[...] Parte_2
per gli anni scolastici 2020- 2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di €
[...]
2.000,00; per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021- Parte_3
2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di 3.000,00 ; per gli anni Controparte_3
scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022- 2023,2023-2024 per l'importo di € 3.000,00; per gli anni scolastici 2019- 2020, 2020-2021, Parte_4
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 per l'importo di € 2500,00; per gli anni Parte_13
scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022,2022-2023 per l'importo di €
2500,00; per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023- Parte_6
2024 per l'importo di € 2000,00; per l'anno scolastico 2023-2024 per Parte_7
l'importo di € 500,00; per l'anno scolastico 2022-2023 per l'importo di 500, Parte_8
00 €; per l'anno scolastico 2023-2024 per l'importo di € 500,00; Parte_8 Pt_8 per gli anni scolastici potenza per l'importo di € 1500,00; per
[...] Parte_9
l'anno scolastico 2022- 2023 per l'importo di € 500,00; per gli anni Parte_10 scolastici 2020-2021, 2021-2022 per l'importo di 1000,00 €; per gli anni Parte_11 scolastici 2020-2021, 2021 -2022 per l'importo di € 1000,00; per l'anno Parte_12
scolastico 2023-2024 per l'importo di € 500,00.
1. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della signora dell'importo nominale di € 2.500,00 Parte_1
oltre accessori come per legge;
2. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore del sigg. dell'importo nominale di € 500,00 Parte_2
oltre accessori come per legge;
3. condanna il , in persona del in , al Controparte_4 CP_6 CP_8 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € Parte_2
2.000,00 oltre accessori come per legge;
7 4. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 3.000,00 Parte_3
oltre accessori come per legge;
5. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 3.000,00 Controparte_3
oltre accessori come per legge;
6. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 2.500,00 Parte_4
oltre accessori come per legge;
7. condanna il , in persona del in , al Controparte_4 CP_6 CP_8 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di 2.500,00 Euro, Parte_13
oltre accessori come per legge;
8. condanna il , in persona del in , al Controparte_4 CP_6 CP_8 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di 2.000,00 €, Parte_6
oltre accessori come per legge;
9. condanna il , in persona del in , al Controparte_4 CP_6 CP_8 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 500,00, oltre Parte_7
accessori come per legge;
10. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore del sig. dell'importo nominale di 500,00 €, oltre Parte_8
accessori come per legge;
11. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 500,00, oltre Parte_8
accessori come per legge;
12. condanna il , in persona del , al Controparte_4 Controparte_9 pagamento in favore del sig. per gli anni scolastici dell'importo nominale di Parte_8
€ 1500,00 oltre accessori come per legge;
13. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € Parte_9
500,00, oltre accessori come per legge;
14. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo di nominale 1000,00 € Parte_10
oltre accessori come per legge;
8 15. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € Parte_11
1000,00oltre accessori come per legge;
16. condanna il , in persona del in carica, al Controparte_4 CP_6 pagamento in favore dell'importo nominale di € 500,00, oltre accessori come Parte_12
per legge;
17. condanna il , in persona del in carica, alla Controparte_4 CP_6 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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