Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7329 /2023 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dr.ssa Chiara Bitozzi Giudice
dr.ssa Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7329 /2023 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. TOMASELLI NATHALIE , come da mandato in Parte_1
atti;
contro
, con l'avv. MILAN FRANCESCO , come Controparte_1
da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
Per parte ricorrente :
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data
20.8.2004 tra i SI.ri e il cui relativo atto è stato Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Conselve (PD) dell'anno 2015, Numero 2,
Parte II, Serie C;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla relativa trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio come previsto dalla legge sui pubblici registri anagrafici;
3. confermarsi l'assegnazione della casa familiare, ubicata in via Pietro Mascagni n. 15/F, alla SI.ra
; Parte_1 Per_
4. disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, con Per_2 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Conselve (PD) in via Pietro
Mascagni n. 15/F;
5. disporsi, in relazione al diritto di visita del padre SI. la facoltà del Controparte_1
padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, il sabato o la domenica pomeriggio fino alle ore 21.00 quando il padre li riaccompagnerà dalla madre e, inoltre, un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore 19.00 quando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
6. disporsi a carico del SI. genitore non collocatario, l'obbligo di Controparte_1
Per_ contribuire al mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla SI.ra Per_2 Pt_1
la somma mensile complessiva pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) – somma
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI come per legge – entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla SI.ra , Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate ed elencate nel Protocollo del Tribunale di
Padova qui integralmente riportato: o spese mediche: che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
o spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo:
a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
7. disporsi che il SI. corrisponda alla IG.ra , che Controparte_1 Parte_1
accetta, la somma di Euro 12.575,22 (dodicimilacinquecentosettantacinque,22) in 63 rate mensili di cui 62 rate di importo di 200,00 euro ciascuna e l'ultima di Euro 175,22 (centosettantacinque//22), entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025; il pagamento avverrà sul conto corrente intestato alla IG.ra e identificato dall'IBAN: Parte_1
[...]; con il pagamento dell'ultima rata niente più sarà dovuto dal IG.
a titolo di arretrati di assegno di mantenimento di cui in premessa e, Controparte_1
con il pagamento dell'ultima rata la IG.ra rinuncia a qualsivoglia ulteriore somma Parte_1
per interessi o rivalutazione monetaria;
in ipotesi di ritardato pagamento di due rate mensili consecutive il SI. decadrà dal beneficio del termine e la SI.ra Controparte_1 Pt_1
potrà procedere a chiedere l'intero importo ancora da pagare;
la SI.ra
[...] Parte_1
inoltre si obbliga a dichiarare di aver raggiunto il presente accordo nel procedimento penale e, trascorso un anno dalla sottoscrizione della scrittura privata, sul presupposto del regolare pagamento delle singole rate, a rimettere, per quanto occorrer possa, la querela di cui in premessa e a non costituirsi parte civile;
la IG.ra si obbliga inoltre a chiedere, nell'ipotesi in cui il Pt_1
Tribunale di Padova dia avvio al procedimento penale scaturente dalla querela per il solo mantenimento della moglie, un rinvio, per quanto occorrer possa, della prima udienza penale e comunque non a costituirsi parte civile, sul presupposto del regolare pagamento delle singole rate dal mese di gennaio 2025 al mese di gennaio 2026;
8. darsi atto, per quanto occorrer possa, che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto ai figli minori;
9. disporsi che la SI.ra percepisca al 100% l'assegno unico familiare nonché le Parte_1
detrazioni fiscali, autorizzando la stessa a presentare all'INPS le relative richieste senza la necessità del consenso e della sottoscrizione del SI. CP_1
10. spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
Per parte resistente :
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco in data
20.8.2004 tra i SI.ri e il cui relativo atto è stato Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Conselve (PD) dell'anno 2015, Numero 2,
Parte II, Serie C;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla relativa trascrizione e all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio come previsto dalla legge sui pubblici registri anagrafici;
3. confermarsi l'assegnazione della casa familiare, ubicata in via Pietro Mascagni n. 15/F, alla SI.ra
; Parte_1
Per_
4. disporsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni e ad entrambi i genitori, con Per_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, e con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Conselve (PD) in via Pietro
Mascagni n. 15/F;
5. disporsi, in relazione al diritto di visita del padre SI. la facoltà del Controparte_1
padre di vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, il sabato o la domenica pomeriggio fino alle ore 21.00 quando il padre li riaccompagnerà dalla madre e, inoltre, un pomeriggio a settimana dalle ore 14.00 alle ore 19.00 quando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre;
6. disporsi a carico del SI. genitore non collocatario, l'obbligo di Controparte_1
Per_ contribuire al mantenimento dei figli minori e corrispondendo alla SI.ra Per_2 Pt_1
la somma mensile complessiva pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) – somma
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT FOI come per legge – entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno indicate dalla SI.ra , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate ed elencate nel Protocollo del Tribunale di
Padova qui integralmente riportato: o spese mediche: che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; e) ticket sanitari;
che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
o spese scolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
che richiedono il preventivo accordo:
a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche: che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter;
7. disporsi che il SI. corrisponda alla IG.ra , che Controparte_1 Parte_1
accetta, la somma di Euro 12.575,22 (dodicimilacinquecentosettantacinque,22) in 63 rate mensili di cui 62 rate di importo di 200,00 euro ciascuna e l'ultima di Euro 175,22
(centosettantacinque//22), entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2025; il pagamento avverrà sul conto corrente intestato alla IG.ra e identificato dall'IBAN: Parte_1
[...]; con il pagamento dell'ultima rata niente più sarà dovuto dal IG.
a titolo di arretrati di assegno di mantenimento di cui in premessa e, Controparte_1
con il pagamento dell'ultima rata la IG.ra rinuncia a qualsivoglia ulteriore somma Parte_1
per interessi o rivalutazione monetaria;
in ipotesi di ritardato pagamento di due rate mensili consecutive il SI. decadrà dal beneficio del termine e la SI.ra Controparte_1 Pt_1
potrà procedere a chiedere l'intero importo ancora da pagare;
la SI.ra
[...] Parte_1 inoltre si obbliga a dichiarare di aver raggiunto il presente accordo nel procedimento penale e, trascorso un anno dalla sottoscrizione della scrittura privata, sul presupposto del regolare pagamento delle singole rate, a rimettere, per quanto occorrer possa, la querela di cui in premessa e a non costituirsi parte civile;
la IG.ra si obbliga inoltre a chiedere, nell'ipotesi in cui il Pt_1
Tribunale di Padova dia avvio al procedimento penale scaturente dalla querela per il solo mantenimento della moglie, un rinvio, per quanto occorrer possa, della prima udienza penale e comunque non a costituirsi parte civile, sul presupposto del regolare pagamento delle singole rate dal mese di gennaio 2025 al mese di gennaio 2026;
8. darsi atto, per quanto occorrer possa, che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto ai figli minori;
9. disporsi che la SI.ra percepisca al 100% l'assegno unico familiare nonché le Parte_1
detrazioni fiscali, autorizzando la stessa a presentare all'INPS le relative richieste senza la necessità del consenso e della sottoscrizione del SI. CP_1
10. spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I IGg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio il 20/08/2004 in Marocco e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Conselve (PD) al n. 2, parte II, serie C, anno 2015.
All'esito del procedimento per separazione giudiziale n. 1836/2022 instaurato innanzi al Tribunale di Padova, trasformato in corso di causa in consensuale, in data
08.05.2023 veniva pubblicata sentenza n. 883/2023, passata in giudicato.
In data 22.12.2023, parte ricorrente promuoveva, con ricorso notificato al IG.
procedimento per lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 11.4.2024, questo Giudice,
rilevato che la comparizione della parte convenuta personalmente non consentiva di superare il difetto di notifica nei termini, difetto peraltro rilevato anche da parte ricorrente e che aveva precluso la difesa tecnica, disponeva il rinnovo della notifica a cura di parte ricorrente e fissava nuova udienza per la comparizione personale dei coniugi per il 3.10.2024. In data 2.9.2024, parte resistente si costituiva regolarmente nel procedimento.
All'udienza del 3.10.2024, i difensori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza,
per consentire la conclusione di un accordo tra le parti e, dunque, questo Giudice
fissava nuova udienza in modalità cartolare per il 21.11.2024.
In data 20.11.2024, i difensori delle parti chiedevano nuovamente un rinvio dell'udienza di cui sopra, per consentire la conclusione delle trattative pendenti circa la definizione consensuale del procedimento;
pertanto, questo Giudice fissava nuova udienza in modalità cartolare per il 16.01.2024.
In data 15.01.2025 i difensori delle parti depositavano note scritte congiunte, dalle quali è emersa la comune volontà delle parti di definire concordemente e in via bonaria la controversia alle condizioni condivise sopra esposte.
In data 12.2.25 il procuratore ricorrente depositava in causa il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...] - Marocco, mentre la moglie dichiara di essere nata a [...] - Marocco), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia (il ricorrente è domiciliato, la convenuta vi risiede).
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del ConIGlio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3,4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice
italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE)
2019/1111 del ConIGlio del 25 giugno 2019, perché i coniugi risiedono in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita
l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia, e, pertanto,
si applica la legge italiana.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 8 del Reg. CE n.
2201/2003 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato
membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di
“residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una
certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata,
della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR).
L'art. 7 del successivo Regolamento (UE) 2019/1111 del ConIGlio del 25
giugno 2019, prevede, per la responsabilità genitoriale sul minore, la competenza a decidere dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore alla data in cui è adita.
Nel caso di specie, i figli minori della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita e, verosimilmente, frequentano la scuola;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del
19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figlia minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli minori, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento
CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale
del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli minori, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale
competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità
genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta
azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta dalla ricorrente va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla pubblicazione della sentenza di separazione personale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Alla luce degli accordi raggiunti, appare superfluo sentire i minori.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 20/08/2004 in Marocco Controparte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Conselve
(PD) al n. 2, parte II, serie C, anno 2015; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 18.2.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti