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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/8864
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8864/2024 promossa da:
nata a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), il 29.07.1969 e Parte_1 Parte_2
nata a [...], provincia di Santa Fe (Argentina) il 30.12.1998, rappresentate e difese,
[...] dall'avv. Vanessa Alecci (C.F ), del Foro di Ragusa presso il cui studio in C.F._1
Ragusa, via Stiela n. 1, sono elettivamente domiciliate, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax: 0932/713070, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: egalmail, come da procura in atti Emai_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano delle ricorrenti
, nazionalità argentina, titolare del D.N.I. , nata il [...] Parte_1 NumeroD_1 nella città di Rufino, provincia di Santa Fe, Argentina, e residente in [...], 2do A, Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina;
e , nazionalità argentina, titolare del Parte_2
D.N.I , nata il [...], nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina, e NumeroD_2 residente in [...], 2do A, Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle
pagina 1 di 7 Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(provincia di Cuneo) il 30.01.1878 (cfr. doc. in atti n.02), il quale emigrava in Argentina e fino alla sua morte avvenuta in data 02/02/1933 (cfr. doc. in atti n.4) non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “presso il Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale figurano tutti cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor
[...]
nato il [...] in [...] - Cardè. DECEDUTO” (cfr. Parte_3
doc. in atti n.1).
Conseguentemente, le odierne ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/03/2025 – svoltasi con collegamento da remoto -le ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta costituzionale del 1948.
Va osservato che, le ricorrenti deducevano che:
- l'avo si univa in matrimonio con il 31.10.1908 (cfr. doc. in atti n. 3) e Persona_1 Controparte_2
da tale unione nasceva il 19/10/1909, a Laboulaye – prov. Cordoba – Argentina, (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 5);
- contraeva matrimonio in Argentina con il 16/04/1938 (cfr. doc. in atti n. Persona_2 Persona_3
6) e decedeva in data 17/09/1975 (cfr. doc. in atti n. 7); dalla unione coniugale nasceva in data
21/03/1946 (cfr. doc. in atti n. 8) Persona_4
- In data 30/03/1967 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_4 Controparte_3
atti n. 9) e dal matrimonio nasceva il 29/07/1969 , odierna ricorrente (cfr. Parte_1
doc. in atti n. 10);
- In data 30/01/1998 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_1 Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nasceva in data 30/12/1948 , odierna CP_4 Persona_5
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di pagina 3 di 7 rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"-, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Sussiste pertanto, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sentenza n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le
pagina 4 di 7 situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Nella medesima sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di Persona_1
morte nei quali si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2 – 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato ad Persona_1 Persona_2
Arias, Cordova in Argentina il 19/10/1909 (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio in
Argentina con il 16/04/1938 (cfr. doc. in atti n. 6) e decedeva in data 17/09/1975 (cfr. Persona_3
doc. in atti n. 7); da tale matrimonio nasceva il 21/03/1946 (cfr. doc. in atti n. 8). In Persona_4
data 30/03/1967 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_4 Controparte_3
n. 9) e dal matrimonio nasceva il 29/07/1969, odierna ricorrente (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 10); in data 30/01/1998 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nasceva in data 30/12/1948 , Controparte_4 Persona_5
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” perché figlio del cittadino italiano Persona_2 Per_1
trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese le odierne
[...]
ricorrenti, ovvero e , lo status di cittadino Parte_1 Persona_5
italiano, determinando i rapporti di filiazione la relativa trasmissione, senza interruzione, che sarebbe spettato alle odierne ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
pagina 5 di 7 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e le ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella fattispecie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti avendo le dirette discendenti dell'avo, cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sul punto le ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale;
a tale fine le sig.re e hanno depositato gli screenshot dei tentativi di Parte_1 Parte_2
prenotazione sul portale prenot@ami (cfr. doc. in atti n.13).
Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va alle stesse riconosciuto, essendo pacifico che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza Parte_4
superano anche i 10 anni e che tale notevole lasso di tempo si traduce, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti e giustifica, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto delle numerose domande pendenti avanti ai consolati che impediscono una concreta risposta da parte dell'amministrazione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti nata a Parte_1
Rufino, provincia di Santa Fe, in Argentina, il 29.07.1969 e nata a [...], Parte_2
provincia di Santa Fe in Argentina il 30.12.1998, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 8864/2024 promossa da:
nata a [...], provincia di Santa Fe (Argentina), il 29.07.1969 e Parte_1 Parte_2
nata a [...], provincia di Santa Fe (Argentina) il 30.12.1998, rappresentate e difese,
[...] dall'avv. Vanessa Alecci (C.F ), del Foro di Ragusa presso il cui studio in C.F._1
Ragusa, via Stiela n. 1, sono elettivamente domiciliate, le quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax: 0932/713070, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: egalmail, come da procura in atti Emai_1 Email_2
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano delle ricorrenti
, nazionalità argentina, titolare del D.N.I. , nata il [...] Parte_1 NumeroD_1 nella città di Rufino, provincia di Santa Fe, Argentina, e residente in [...], 2do A, Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina;
e , nazionalità argentina, titolare del Parte_2
D.N.I , nata il [...], nella città di Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina, e NumeroD_2 residente in [...], 2do A, Rosario, provincia di Santa Fe, Argentina, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Controparte_1 pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle
pagina 1 di 7 Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
(provincia di Cuneo) il 30.01.1878 (cfr. doc. in atti n.02), il quale emigrava in Argentina e fino alla sua morte avvenuta in data 02/02/1933 (cfr. doc. in atti n.4) non acquistava la cittadinanza argentina né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione -
Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “presso il Registro Nazionale degli
Elettori, nel quale figurano tutti cittadini argentini, nativi e per opzione maggiorenni di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni, non si trova registrato fino alla data il signor
[...]
nato il [...] in [...] - Cardè. DECEDUTO” (cfr. Parte_3
doc. in atti n.1).
Conseguentemente, le odierne ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20/03/2025 – svoltasi con collegamento da remoto -le ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, nonostante dall'esame della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, emerga che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra
Carta costituzionale del 1948.
Va osservato che, le ricorrenti deducevano che:
- l'avo si univa in matrimonio con il 31.10.1908 (cfr. doc. in atti n. 3) e Persona_1 Controparte_2
da tale unione nasceva il 19/10/1909, a Laboulaye – prov. Cordoba – Argentina, (cfr. doc. Persona_2
in atti n. 5);
- contraeva matrimonio in Argentina con il 16/04/1938 (cfr. doc. in atti n. Persona_2 Persona_3
6) e decedeva in data 17/09/1975 (cfr. doc. in atti n. 7); dalla unione coniugale nasceva in data
21/03/1946 (cfr. doc. in atti n. 8) Persona_4
- In data 30/03/1967 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_4 Controparte_3
atti n. 9) e dal matrimonio nasceva il 29/07/1969 , odierna ricorrente (cfr. Parte_1
doc. in atti n. 10);
- In data 30/01/1998 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_1 Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nasceva in data 30/12/1948 , odierna CP_4 Persona_5
ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di pagina 3 di 7 rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina"-, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Sussiste pertanto, l'interesse delle ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sentenza n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le
pagina 4 di 7 situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Nella medesima sentenza n. 4466/2009, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, e come tale è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione a causa della rinuncia del richiedente.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e di Persona_1
morte nei quali si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 2 – 4). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato ad Persona_1 Persona_2
Arias, Cordova in Argentina il 19/10/1909 (cfr. doc. in atti n. 5), il quale contraeva matrimonio in
Argentina con il 16/04/1938 (cfr. doc. in atti n. 6) e decedeva in data 17/09/1975 (cfr. Persona_3
doc. in atti n. 7); da tale matrimonio nasceva il 21/03/1946 (cfr. doc. in atti n. 8). In Persona_4
data 30/03/1967 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_4 Controparte_3
n. 9) e dal matrimonio nasceva il 29/07/1969, odierna ricorrente (cfr. doc. Parte_1
in atti n. 10); in data 30/01/1998 contraeva matrimonio in Argentina con Parte_1
(cfr. doc. in atti n. 11) e da tale unione nasceva in data 30/12/1948 , Controparte_4 Persona_5
odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 12).
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che
, in quanto cittadino italiano “iure sanguinis” perché figlio del cittadino italiano Persona_2 Per_1
trasmetteva a sua volta ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese le odierne
[...]
ricorrenti, ovvero e , lo status di cittadino Parte_1 Persona_5
italiano, determinando i rapporti di filiazione la relativa trasmissione, senza interruzione, che sarebbe spettato alle odierne ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità,
pagina 5 di 7 proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e le ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_1 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella fattispecie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alle ricorrenti avendo le dirette discendenti dell'avo, cittadino italiano, dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sul punto le ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale;
a tale fine le sig.re e hanno depositato gli screenshot dei tentativi di Parte_1 Parte_2
prenotazione sul portale prenot@ami (cfr. doc. in atti n.13).
Pertanto, in concreto, l'interesse ad agire va alle stesse riconosciuto, essendo pacifico che presso il in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza Parte_4
superano anche i 10 anni e che tale notevole lasso di tempo si traduce, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti e giustifica, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto delle numerose domande pendenti avanti ai consolati che impediscono una concreta risposta da parte dell'amministrazione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti nata a Parte_1
Rufino, provincia di Santa Fe, in Argentina, il 29.07.1969 e nata a [...], Parte_2
provincia di Santa Fe in Argentina il 30.12.1998, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 marzo 2025
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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