CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.98/2024
Documento in com.jniwrapper.win32.automation.OleContainer
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.03.2024, e vertente tra
(appellante) e (appellato), avente ad oggetto: appello avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n°108/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data
05.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n°512/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 19.12.2022, richiesto ed ottenuto da con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di €.22.328,70 a Controparte_1
titolo di trattamento di fine rapporto maturato in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso con la madre dell'appellante deceduta in data 02.08.2021. Parte_2
In sede di opposizione, l'appellante aveva dedotto di aver accettato l'eredita della Parte_1 propria madre con beneficio d'inventario e che, pertanto, il decreto ingiuntivo doveva ritenersi emesso
1 esclusivamente nei confronti della massa beneficiata, e non anche nei confronti del suo patrimonio personale.
Tale ricostruzione non è stata condivisa dal Tribunale di Ancona, che nella sentenza impugnata ha invece valorizzato la circostanza che, in epoca precedente all'accettazione con beneficio di inventario, “il
aveva compiuto un atto di disposizione del patrimonio della de cuius, provvedendo a proporre Pt_1
appello avverso la sentenza di condanna del proprio genitore, previo conferimento di procura al legale, seppure con la dizione di erede beneficiato”, in tal modo ponendo in essere “un atto che presuppone
l'accettazione tacita dell'eredità” e divenendo pertanto erede puro e semplice.
Avverso tale decisione ha proposto appello, , il quale ha censurato l'iter logico giuridico Parte_1
seguito dal primo giudice, sostenendo che il rilascio della procura alle liti integrava un atto conservativo del patrimonio ereditario ex art.460 c.c., adottato per motivi di urgenza e per ragioni di natura meramente di conservazione ed amministrazione temporanea del patrimonio ereditario, al quale non poteva quindi riconoscersi efficacia di accettazione tacita dell'eredità. Ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite del doppio grado.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.4236 c.p.c.. Nel merito, ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto.
1.- Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.436 bis c.p.c., dal momento che l'atto di appello contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'appello.
***
2.- Nel merito, l'appello va accolto nei termini di seguito descritti.
Va premesso che l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto da alle Controparte_1 dipendenze di (madre dell'appellante), così come la sussistenza e l'ammontare del Parte_2
credito per trattamento di fine rapporto rivendicato dall'appellato sono del tutto pacifici tra le parti, atteso che l'unica res controversa è costituita dall'accertamento della estensione della responsabilità (intra vires hereditatis ovvero ultra vires) dell'erede tenuto conto della (documentata) Parte_1
accettazione con beneficio di inventario, preceduta però da un atto (procura alle liti) che il primo giudice ha ritenuto idoneo a configurare una accettazione tacita dell'eredità (quindi estesa senza limiti ai debiti dell'eredità).
2 Ebbene, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di non condividere le valutazioni operate dal primo giudice.
Occorre prendere le mosse dal principio secondo cui non possono considerarsi atti di accettazione tacita gli atti di natura meramente conservativa. A norma dell'art. 460 c.c., infatti, il chiamato all'eredità ha il potere di compiere atti di conservazione del patrimonio ereditario anche prima (e a prescindere) dell'eventuale e successiva accettazione dell'eredità. Ne segue che, affinchè si possa parlare di accettazione tacita, occorre un quid pluris, e cioè che il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.). Per verificare se vi sia stata o meno accettazione (tacita) dell'eredità, occorre quindi procedere all'accertamento in punto di fatto della sussistenza o meno di comportamenti che lascino presupporre la volontà di accettazione (v. Cassazione civile sez. II,
26/09/2016, n.18830).
Ebbene, nella fattispecie risulta per tabulas che in data 26.10.2021, ha comunicato a Parte_1 la risoluzione del rapporto di lavoro “in qualità di futuro erede accettante con Controparte_1 beneficio d'inventario”. Risulta altresì che in data 04.02.2022, prima dell'accettazione con beneficio d'inventario (perfezionata con atto notarile del 24.02.2022), il ha conferito procura alle liti Pt_1 all'Avv.Stefano Francia al fine di proporre appello avverso una sentenza del Tribunale di Macerata sfavorevole alla propria madre, qualificandosi nelle premesse “quale erede, che accetta con beneficio di inventario, di ” ed in calce all'atto sic et simpliciter quale “erede di Parte_2 Parte_2
”. Tuttavia, pur risultando documentato che ha agito in tali occasioni non in
[...] Parte_1 qualità di “chiamato all'eredità”, ma qualificandosi erede, non risulta che egli abbia compiuto atti di disposizione del patrimonio ereditario ovvero di spendita del danaro ereditario, atteso che l'aver conferito una procura alle liti ben può integrare un mero atto di conservazione del patrimonio ereditario ex art.460 c.c.. Ne segue che non vi è prova univoca che abbia tenuto una condotta che, Parte_1
tenuto conto delle modalità , dei tempi e delle caratteristiche specifiche del caso concreto, possa ritenersi univocamente incompatibile con una diversa volontà che non sia quella di accettare l'eredità. Ne segue che il lavoratore non ha fornito la prova, su di lui gravante, di quel quid pluris Controparte_1
necessario per potersi affermare la responsabilità ultra vires dell'erede convenuto in giudizio, Pt_1
, e cioè della responsabilità illimitata di quest'ultimo per i debiti gravanti sull'eredità della propria
[...]
madre.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Va tuttavia pronunciata condanna di a corrispondere a Parte_1 il trattamento di fine rapporto (ammontante ad €.22.328,70) maturato in relazione al Controparte_1
3 rapporto di lavoro domestico intercorso con la madre dell'appellante nei limiti Parte_2
della propria quota ereditaria.
Competono “ex lege” gli interessi ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma degli artt. 429 Cod.Proc.Civ. e 150 disp. att. Cod.Proc.Civ., dl dì del dovuto sino al soddisfo.
Va altresì regolarizzata la posizione contributiva, atteso che la condanna al pagamento delle differenze retributive non assorbe né elimina l'evidente interesse del lavoratore a veder ricostituita la propria posizione previdenziale (soprattutto nei periodi di totale omissione contributiva) e ad ottenere, così, una sentenza di condanna (sia pur generica) alla regolarizzazione.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°108/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 05.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna a corrispondere a il trattamento di fine rapporto Parte_1 Controparte_1
(ammontante ad €.22.328,70) maturato in relazione al rapporto di lavoro domestico intercorso con nei limiti della propria quota ereditaria, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_2
monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
4