CASS
Sentenza 30 luglio 1965
Sentenza 30 luglio 1965
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia d'iscrizione nelle liste elettorali,di esclusione o di cancellazione dalle liste medesime, dev'essere notificato a pena di inammissibilita, al Presidente della commissione elettorale mandamentale, a norma degli artt.33 e 36 della legge 7 ottobre 1947,n.1058. ( Conf. 2388/63, 727/63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1965, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1965 |
Testo completo
Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia d'iscrizione nelle liste elettorali,di esclusione o di cancellazione dalle liste medesime, dev'essere notificato a pena di inammissibilita, al Presidente della commissione elettorale mandamentale, a norma degli artt.33 e 36 della legge 7 ottobre 1947,n.1058. ( Conf. 2388/63, 727/63).*