Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1965, n. 1843
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Sentenza 30 luglio 1965

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Il ricorso per Cassazione contro le decisioni della Corte d'appello in materia d'iscrizione nelle liste elettorali,di esclusione o di cancellazione dalle liste medesime, dev'essere notificato a pena di inammissibilita, al Presidente della commissione elettorale mandamentale, a norma degli artt.33 e 36 della legge 7 ottobre 1947,n.1058. ( Conf. 2388/63, 727/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/1965, n. 1843
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1843
    Data del deposito : 30 luglio 1965

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