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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
PI IO -Presidente
MA SA NT -Giudice est.
MAno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 989 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Nadia Corica, presso il cui studio in Cinquefrondi alla Via Dante
Alighieri n. 69, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura telematicamente in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Laura Rosselli, presso il cui studio in Catanzaro è elettivamente domiciliato;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note conclusive autorizzate, depositate il 18.3.2025 da parte ricorrente: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) Affidare i figli ad entrambi i genitori, i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori, con collocazione presso la madre e con diritto di visita del padre;
5)
Determinare a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00) o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale nonché il contributo alla partecipazione alle spese straordinarie
1 nella misura del 50%; 6) Assegnare interamente alla signora in qualità di Parte_1 coniuge collocatario l'importo complessivo dell'assegno unico universale, onerando il Sig.
a rinunciare allo stesso presso gli uffici Inps. 7) Con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio”.
Dalle note autorizzate, depositate il 17.3.2025, per parte resistente: “(Voglia il Tribunale adito) in considerazione a tutte le circostanze esposte meglio specificate e argomentate in tutti i precedenti scritti depositati:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori ad entrambi
i genitori, questi ultimi, nel rispetto del principio di bigenitorialità, saranno congiuntamente responsabili del mantenimento, del rapporto educativo e dell'assistenza morale, con obbligo della madre di garantire ogni comunicazione importante inerente i minori e una tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'educazione e
l'istruzione dei bambini;
e a modifica dei provvedimenti adottati 3. disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre nel comune di Cinquefrondi , stante il consolidamento delle abitudini di vita di questi ultimi , con rispristino del diritto di visita del padre per i primi tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino alle ore 19:00 della domenica sera, con obbligo della madre di incaricare persona di fiducia che accompagni i bambini presso il comune di residenza del padre, e con obbligo del padre di incaricare persona di fiducia che riaccompagni i figli alla madre la domenica sera per le ore 19:00 (in considerazione al nuovo provvedimento del tribunale penale che dispone il divieto di avvicinamento al luogo di residenza della persona offesa , intervenuto con la modifica del provvedimento cautelare) , il tutto in considerazione al fatto che è nell'interesse superiore dei minori riprendere la relazione con il proprio padre attraverso le visite ormai interrotte dal mese di agosto 2023; 4. disporre che il padre possa comunicare ogni giorno con i figli attraverso videochiamata da effettuare alle ore 19:30, ordinando alla madre di collaborare fattivamente affinchè i bambini partecipino tutti insieme alla videochiamata con il padre, garantendo la privacy durante la videochiamata, e disporre che il padre possa raggiungere liberamente al telefono ciascuno dei propri figli durante la giornata;
5.
Disporre quanto alle festività natalizie che i bambini trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni i giorni che vanno dal 23 dicembre fino al 30 dicembre con un genitore e i giorni che vanno dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro genitore;
disporre che i bambini trascorrano altresì ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
6. Disporre durante il periodo estivo che i bambini trascorrano con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da
2 concordare entro la fine di maggio, mantenendo nel mese di giugno l'ordinario diritto di visita del padre nei fine settimana;
7. Ordinare alla sig.ra di essere collaborativa Pt_1
e favorente la relazione padre/figli i quali dovranno essere sempre tutti e quattro insieme nei fine settimana di visita al padre;
8. Disporre la revoca del provvedimento che stabilisce
l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra tanto l'assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 di €.600,00 tanto il proprio 50% di assegno unico di circa €.500,00, con effetto retroattivo dalla data di pronuncia dello stesso, e per effetto, disporre più equamente che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €.600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
9. disporre la non dovutezza di alcun assegno di mantenimento a favore della sig.ra , atteso che la Pt_1 stessa gode di sostanze economiche proprie per come riscontrabile e desumibile dalla mancata richiesta di assistenza a gratuito patrocinio, oltre al sopportato onere relativo al costo della locazione dell'immobile in cui abita con la prole, oltre alla percezione di indennità statali quali reddito di inclusione e assegno unico nella misura del 50%; 10.
Disporre che restino salvi i migliori accordi tra le parti, in deroga alle disposizioni previste;
11. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13 luglio 2020, – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente , il 21.7.2012; che Controparte_1 dall'unione sono nati quattro figli: (nata il [...]), (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nato il [...]); che la convivenza è da tempo Per_3 Per_4 divenuta intollerabile, tanto che dal mese di Agosto 2019 essa ricorrente aveva lasciato la casa familiare di ed era tornata a vivere a Cinquefrondi con le figlie, con le quali il CP_2 padre ha sempre mantenuto il rapporto genitoriale, trascorrendo con loro quotidianamente alcune ore presso l'abitazione di essa ricorrente, e portandole con sé a casa nei fine settimana, così come è avvenuto, dal mese di marzo 2020, con il neonato;
che però, nonostante Per_4 la disponibilità da parte di essa ricorrente, non si è addivenuti a separazione consensuale, perché il “mostra insofferenza al rispetto di qualsivoglia regola e accordo, CP_1 modificando, di continuo e unilateralmente, i giorni, gli orari, le modalità di visita in cui tenere le bambine presso la sua abitazione, telefonando fino 30-35 volte al giorno, senza alcun rispetto nemmeno degli orari delle lezioni scolastiche delle bambine (dei quali era stato informato) e anzi pretendendo l'interruzione della stessa lezione per parlare con le figlie”; che, sotto il profilo economico, il ha sempre regolarmente versato alla moglie la CP_1 somma di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli, come concordato in sede di trattative;
3 – tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento condiviso dei figli, da collocare presso di sé con disciplina del diritto di visita paterno, con liquidazione di un contributo mensile al mantenimento dei figli, da stabilirsi in euro 700,00,
e di un assegno in favore di essa moglie, stabilito in euro 100,00.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dichiarato di aderire alla richiesta di separazione, CP_1 chiedendone l'addebito alla moglie, la quale nel mese di agosto 2019, avendo scoperto da poco di essere incinta del piccolo , in un momento di sconforto aveva chiesto al Per_4 marito di essere portata a Cinquefrondi a casa dei propri genitori per distrarsi, poi lo aveva convinto a locare una casa in Cinquefrondi ove trasferirsi tutti ed a consentire al trasferimento delle figlie dalla scuola di a quella di Cinquefrondi e infine, spostatasi CP_2 nella nuova casa presa in locazione con i figli minori, aveva negato al marito di vivere insieme a loro, “con la scusa che aveva ancora bisogno di tempo per riflettere sul loro rapporto”.
Ha aggiunto che, da quel momento, egli aveva continuato a viaggiare tra e CP_2
Cinquefrondi per vedere i figli, versando alla moglie € 600,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che, in seguito, la aveva comunicato l'intenzione di separarsi, cominciando Pt_1 ad ostacolare i rapporti padre-figlie, sia in presenza che telefonici;
che inoltre la ricorrente, dopo qualche mese dal primo trasloco, aveva cambiato di nuovo casa, per stabilirsi in quella attualmente occupata, facendo così cambiare ben tre abitazioni nell'arco di un anno ai minori, con l'obiettivo di avvicinarsi al suo nuovo compagno, con il quale aveva iniziato una relazione, già in costanza di matrimonio e già da prima del mese di agosto 2019; che i continui sballottamenti hanno determinato un forte disagio nei figli, ma soprattutto nella figlia maggiore che, turbata anche dall'ascolto di telefonate di natura confidenziale Per_1 tra la madre e il suo nuovo compagno, ha manifestato la volontà di tornare a casa sua a a vivere con il padre e le sue sorelle;
che la non consente ad esso padre di CP_2 Pt_1 vedere i figli quotidianamente, non gli comunica nulla della vita dei minori, né gli consente di partecipare alle decisioni che li riguardano, ma invece delegittima costantemente la figura paterna agli occhi dei figli e decide da sola, con assoluta discrezionalità, ogni cosa;
che, poiché il comportamento pregiudizievole posto in essere dalla madre comporta un profondo disagio ai figli, e soprattutto a (come dimostrato dal parere espresso dalla pediatra Per_1
Dott.ssa alla quale il padre si è rivolto, preoccupato per la figlia che, dopo un Per_5 mese trascorso con il padre, non voleva ritornare dalla madre), i minori dovrebbero essere collocati presso il padre nella casa familiare di ove potranno anche riprendere gli CP_2
4 studi nelle scuole in precedenza frequentate, con i loro compagni, ritrovando i loro affetti dai quali sono stati bruscamente allontanati.
Ha quindi articolato formale domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, per essere venuta meno ai doveri coniugali di fedeltà ex art. 143 c.c. e di coabitazione, concludendo per l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi tutti presso il padre o, in via subordinata, con la collocazione delle figlie presso il padre nella casa coniugale e del minore presso la madre, in considerazione della tenerissima età di Per_4 quest'ultimo, ancora neonato, con assegno di mantenimento per la prole a carico della madre, nella misura ritenuta di giustizia, e con il rigetto della domanda di mantenimento per se stessa svolta dalla ricorrente, alla quale è da addebitarsi la separazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10.10.2020, e fallito il tentativo di accordo per separazione consensuale, con successiva ordinanza del 4.3.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, ponendo in capo al
, per il mantenimento dei figli, l'obbligo di pagamento di una somma mensile pari CP_1 ad euro 600,00; con il medesimo provvedimento, si disponeva inoltre un'indagine psico- sociale per accertare le condizioni di vita e di salute dei minori e le capacità di cura dei genitori, in cui favore si prevedeva anche un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con le memorie integrative depositate dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno ribadito le conclusioni già prese.
In corso di causa, il G.I. ha disposto la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso, mentre le parti hanno richiesto provvedimenti per disciplinare il diritto di visita paterno (v. verbale udienza del 7.10.2021); successivamente, è stata disposta indagine della Guardia di
Finanza sui redditi e sul patrimonio in testa alle parti (v. verbale d'udienza del 26.5.2022) e sono state rigettate sia le richieste istruttorie articolate dalle parti nelle rispettive memorie, che la domanda formulata dal resistente per la riduzione dell'importo relativo al contributo al mantenimento dei figli (ordinanza resa a verbale d'udienza del 27.10.2022).
Acquisite le relazioni del Consultorio incaricato e della Guardia di Finanza, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il 21.12.2023 i difensori delle parti evidenziavano fatti nuovi, e precisamente parte ricorrente dichiarava che erano intercorse denunce penali in relazione a violenze verbali e minacce poste in essere dal nei CP_1 confronti della moglie e dei figli, mentre parte resistente lamentava di non vedere i figli da settembre 2023.
5 Nei termini assegnati per il deposito di note e documenti sulle nuove evenienze, parte ricorrente produceva ordinanza cautelare con cui il GIP presso questo Tribunale aveva applicato al la misura degli arresti domiciliari, in relazione a gravi imputazioni per CP_1 reati di violenza sessuale e maltrattamenti, perpetrati nei confronti della moglie, e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico (v. note depositate il
14.2.2024).
Negli stessi termini, il resistente proponeva domanda ex art. 709 ter c.p.c. con la quale chiedeva l'ammonimento della moglie, l'autorizzazione a prelevare i bambini anche con la forza pubblica, la condanna della controparte al risarcimento del danno ed al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, nonché l'aumento dei tempi di visita paterni: ribadiva a tal fine le deduzioni in ordine alla violazione del diritto alla bigenitorialità per la condotta ostativa della , aggiungendo di aver sporto, in data Pt_1
21.12.2023, denuncia contro quest'ultima per mancato adempimento ai provvedimenti vigenti in ordine al diritto di visita paterno;
contestava le accuse a lui rivolte dalla moglie e rivelava che anche la maggiore delle figlie, , aveva mutato atteggiamento nei suoi Per_1 confronti, mostrandosi ostile;
chiedeva infine la sospensione o la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, deducendo di non lavorare a causa del regime di arresti domiciliari e di percepire solo una pensione di invalidità di 230 euro mensili, oltre a metà dell'assegno unico per i figli. Articolava capitoli di prova su circostanze attinenti il rifiuto dei figli rispetto alle visite paterne, e chiedeva disporsi l'ascolto dei minori e una CTU sulle capacità genitoriali e sulle condizioni psico- fisiche dei minori.
All'udienza del 28.3.2024, sulle contrapposte richieste delle parti, il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti provvisori, disponendo che il padre potesse prelevare i figli e tenerli con se, solo il sabato e senza pernottamento, e autorizzando videochiamate quotidiane;
con successivo provvedimento del 5.7.2024, disponeva inoltre che la madre percepisse il 100% dell'assegno unico per i figli minori e con ordinanza resa all'udienza del
17.10.2024 confermava tutte le misure economiche vigenti, rigettando l'istanza di riduzione dell'assegno proposta dal resistente.
Successivamente, mutato il G.I., la causa è stata assunta una prima volta in decisione all'udienza del 22.4.2025, e poi rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale del 10.6.2025, per consentire il contraddittorio delle parti sulla relazione pervenuta in pari data dai Servizi
Sociali.
6 Infine, all'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2. Sulla domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalla domanda riconvenzionale di addebito e dalle denunce penali intercorse, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2019, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alla domanda riconvenzionale di addebito, si deve premettere che essa non risulta riproposta nelle note conclusive depositate dal resistente il 17.3.2025; tuttavia, poiché alla successiva udienza dell'8.8.2025 la stessa parte si è riportata alle “conclusioni come già precisate”, appare necessario esaminare nel merito la domanda.
Ebbene, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005; Cass. n.13747/2003; Cass.
n.14162/2001 Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che nella vicenda che qui occupa non possa ritenersi dimostrata la violazione, da parte della ricorrente, del dovere di fedeltà e di coabitazione, dovendo invece prendersi atto della decisiva efficienza causale, sul piano cronologico e logico, della condotta del resistente nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ed infatti, mentre le accuse di infedeltà mosse dal resistente alla moglie non sono state corroborate da alcuna istanza istruttoria, deve nel resto osservarsi – per la rilevanza dei fatti nella complessiva ricostruzione della vicenda, anche ai fini delle decisioni da assumere per l'affidamento dei figli minori – che dalle risultanze del procedimento penale iscritto al n.
2524/2023 RGNR, in atti, emerge che il è imputato, in estrema sintesi: al capo a), CP_1 del delitto ex art. 572, II comma, c.p., per aver maltrattato la moglie, anche in presenza di minori, impedendole – dal 2015 - di uscire da sola e di vedere la sua famiglia d'origine, apostrofandola con epiteti offensivi, ponendo in essere condotte di violenza sessuale e, dopo
7 la separazione, minacciandola con le frasi meglio indicate nel capo d'imputazione e invitandola molteplici volte al suicidio;
al capo b) del delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., per la violenza sessuale perpetrata contro la moglie nel giugno 2019; al capo c) del delitto di cui agli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., per tentata violenza sessuale sulla moglie in data 2.10.2019 (v. capi di imputazione, risultanti dall'ordinanza dell'8.1.2024, con cui il GIP presso questo Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del : CP_1 allegato alle note depositate dalla ricorrente il 14.2.2024).
Sul punto, deve dirsi che - sebbene non risulti ancora pronunciata sentenza nell'ambito del sopra indicato procedimento penale (n. 2524/23 RGNR) – gli elementi raccolti in quella sede forniscono una solida base probatoria alle dettagliate accuse mosse dalla al marito Pt_1 nella denuncia del 24 novembre 2023 (trascritta nell'ordinanza custodiale emessa dal GIP presso questo Tribunale).
In particolare, l'accusa di violenza sessuale di cui al capo b) trova puntuale riscontro non solo nelle SIT rese dalla sorella della ricorrente, (la quale ha confermato di Parte_2 aver appreso dalla nipotina dell'episodio in cui il padre aveva portato la madre nella Per_1 camera da letto e lei la aveva accompagnata, ma il aveva allontanato la figlia, CP_1 chiudendo a chiave la porta, e che da quel momento la mamma piangeva sempre), ma anche negli SMS con i quali il , chiedendo perdono alla moglie, riconosceva di averla CP_1 violentata (trascritti a pag. 8 dell'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame, in data
30.1.2024, ha confermato l'ordinanza del GIP); per come risultano documentati, attraverso la trascrizione nel corpo della motivazione dei provvedimenti esibiti, i messaggi di testo e audio con le offese, le minacce e le istigazioni al suicidio, che – assieme alla violenza sessuale sopra indicata - compongono i ripetuti maltrattamenti posti in essere dall'imputato ai danni della propria moglie, lasciando trasparire la drammatica situazione vissuta dalla ricorrente sia prima che dopo la separazione.
La separazione, pertanto, non è scaturita dall'allontanamento della dal domicilio Pt_1 familiare –avvenuto peraltro con il consenso del marito, e semmai causato dal grave episodio di violenza sessuale subita – ma dal clima di tensione e dalla depressione, innescata dal comportamento violento tenuto dal nei confronti della moglie, anche davanti ai CP_1 figli minori, e specie a , a loro volta vittime di violenza assistita. Per_1
Sul punto, è da condividere integralmente l'insegnamento della S.C., con cui si afferma che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
8 della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civile, sez. I, 7 aprile
2005, n. 7321; ibidem, 11 marzo 2006, n. 5379 e 19 maggio 2006, n. 11844 e, da ultimo, sez. VI-I, ordinanza n. 3925 del 19 febbraio 2018).
In conclusione, la domanda di addebito proposta dal resistente deve essere rigettata, difettando qualsivoglia nesso di causalità tra l'allontanamento della moglie dal domicilio coniugale ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4. In ordine all'affidamento dei quattro figli minori della coppia, va subito chiarito che, sebbene in seguito alla novella legislativa di cui alla legge n.54/06 (e successive modifiche)
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori debba considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale
(cfr. art. cfr. art. 337 ter, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), resta tuttavia consentito anche l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, alla luce del criterio guida dell'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve purtroppo rilevarsi che il comportamento mantenuto dal padre, sia prima della separazione (allorquando ha posto in essere i sopra descritti atti di sopraffazione verbale e fisica nei confronti della moglie) che nella fasi successive ed anche nel corso della presente controversia, ha già messo in pericolo la crescita serena dei minori.
Sin dal primo approccio con lo psicologo del Consultorio Familiare di Polistena, la valutazione che entrambi i genitori “risultano avere le competenze necessarie e adeguate alla cura (dei figli) seppur con stili diversi legati all'ambiente socio – culturale di provenienza”
è stata accompagnata da ulteriori considerazioni, inerenti l'abitudine del di CP_1 effettuare ripetute chiamate telefoniche e videochiamate, tali da poter assumere i contorni dello stalkeraggio, atteggiamento che l'incaricato spiegava sia con il senso di esclusione dal ruolo, comunemente imputato dal genitore non convivente all'altro, sia con il condizionamento dell'ambiente socioculturale di formazione, dove l'aspetto affettivo “si innesta sulla necessità di svolgere la funzione regolativa e normativa da parte del padre in modo assiduo e costante quasi di controllo della vita dei figli, soprattutto se femmine”; nelle
9 conclusioni l'incaricato dava atto che “La buona disponibilità fin qui dimostrata dalla signora nel non opporre particolari resistenze verso il bisogno dei figli di frequentare Pt_1 la figura paterna sembra aver ridotto l'impatto traumatico su di essi. Permane tuttavia il risentimento del signor verso la ex moglie che si manifesta attraverso critiche CP_1 anche pretestuose su trascurabili eventi legati sempre alla gestione dei figli e con atteggiamenti persistenti di rivendicazione” (v. relazione depositata il 15.6.2021).
La relazione successiva riscontrava “le consuete criticità”, derivanti dalle frequenti videochiamate effettuate dal ai figli “in orari non adeguati ad una conversazione CP_1 serena”, e dalla reazione paterna rispetto all'indisponibilità manifestata dai minori, con
“espressioni di svalutazione della figura materna che a volte scadono nell'offesa”, dettati da uno schema ideativo “dominante”, che imputa alla moglie il tentativo di escluderlo dalla vita dei figli (v. relazione depositata il 30.9.2021).
Le medesime considerazioni vengono ripetute anche nella relazione del 23.2.2022, in cui – dandosi atto della volontà di entrambe le parti di proseguire il percorso di sostegno genitoriale - si rileva che il continua a utilizzare “un linguaggio a volte ingiurioso CP_1 nei messaggi vocali inviati alla ex moglie per dare sfogo al proprio risentimento”; il profilo di personalità evidenzia, accanto ad un'indole di fondo orientata verso la mitezza e bontà
d'animo, la capacità di “atteggiamenti reattivi di tipo oppositivo – provocatorio quando percepisce seguendo i propri schemi di pensiero, che qualcuno, in questo caso la madre dei suoi figli, voglia metterlo in una condizione di svantaggio. Il contesto culturale che ispira in modo radicale i suoi valori, in particolare quello della famiglia, non lo aiuta certo verso l'elaborazione della frattura…” (v. relazione depositata il 23.2.2022).
L'evoluzione successiva è sempre più accentuatamente negativa: nella relazione depositata il 21.10.2022 si dà atto che “Le modalità con le quali il signor tende ad esercitare CP_1 il proprio diritto di visita verso i figli non sono mutate verso le auspicate modalità favorevoli e compatibili con la tranquillità degli stessi durante la permanenza con la madre. Né sono mutate le dinamiche relazionali tra i genitori, laddove i sentimenti di rabbia e frustrazione che pervadono il signor vengono espressi attraverso messaggi vocali ingiuriosi e CP_1 volgari rivolti alla mamma dei suoi figli, di alcuni dei quali le figlie maggiori ne hanno incidentalmente avuto contezza. Questa situazione viene ancor più amplificata dal convincimento dello stesso signor che lo spinge a rivendicare il diritto di una CP_1 maggiore presenza con i figli attraverso visite improvvise, inopportune e casuali, sempre durante la permanenza dei figli verso la madre. A nulla sono valse le concessioni della signora ad ammorbidire lo spirito conflittuale ed esasperatamente rivendicativo del Pt_1
10 signor l'utilizzo di schemi di pensiero da parte del signor a Parte_3 CP_1 contenuto persecutorio non fornisce spazi di elaborazione critica della situazione che potrebbero favorire dinamiche relazionali più armoniche e più corrispondenti alla soddisfazione dei bisogni psico affettivi dei minori”, con la conclusione che solo la serenità del padre “potrebbe consentire ai figli di sfuggire agli esiti di una lacerante triangolazione come conseguenza della forzata consapevolezza di essere l'oggetto della conflittualità” genitoriale.
Infine, a seguito del rifiuto manifestato dai minori, dal mese di agosto 2023, rispetto alle visite paterne, e sopravvenuta pure (a gennaio 2024) l'applicazione degli arresti domiciliari a carico del , in base al fumus di sussistenza delle gravi ipotesi di reato, delineate CP_1 nei capi d'imputazione del procedimento penale n. 2524/23 RGNR, il G.I. ha parzialmente modificato i provvedimenti provvisori, limitando il diritto di visita paterno ad un giorno alla settimana (ordinanza del 2024): tuttavia, i minori hanno continuato a rifiutare gli incontri con il padre, come dichiarato dalla figlia maggiore, (oggi di dodici anni), nel Per_1 colloquio del 27.5.2025 dinanzi all'Equipe Multidisciplinare operante presso i Servizi
Sociali del comune di Polistena, attivata dalla segnalazione di fragilità emotiva, inviata dall'I.C. frequentato dalla minore.
In quella sede, la minore ha dichiarato, in merito al rapporto con il padre, <Di non volerlo sentire “perché mi insulta”; dice di averlo sentito fino al giorno precedente in videochiamata e riferisce di avergli detto “solo ciao, perché sono educata. A volte non lo sento per più giorni anche se lui chiama io non rispondo. Se non rispondo, inizia a scrivermi tanti messaggi. Anche i miei fratelli condividono il pensiero di non sentirlo”>>. Ha aggiunto di aver chiesto alla madre – la quale ha sempre suggerito ai figli di proseguire gli incontri con il padre - di non andare alle visite programmate, e piangendo ha così proseguito << “Mi accusa, mi dice che manipolo tutti, per questo mi ha chiamata bastarda”. Racconta che nel rapporto con il padre “è come se lui vivesse delle fasi, inizialmente era bravo, poi ha iniziato
a chiedermi delle cose, anche sulla mamma e allora lui mi comprava sempre più regali”.
Riferisce nuovamente piangendo di sentirsi profondamente ferita dal fatto che il padre le dice di essere “grassa, mi ferisce ogni volta che lo dice. Quelle parole quando sono sola è come se le risentissi, c'è stato un periodo che me lo ripetevo ogni giorno, ora sto lavorando su questa cosa”… In merito al percorso psicologico fatto con la dottoressa , Testimone_1 che a suo dire non ha prodotto i risultati auspicati, riferisce di aver provato difficoltà ad esprimersi, considerata la presenza del padre, la quale la inibiva nel conversare liberamente con la psicologa, perché appena uscita dall'ufficio, il padre le chiedeva di cosa avesse
11 parlato durante il colloquio. Aggiunge di non vedere il padre da circa due anni ed anche in quest'ultima circostanza le avrebbe controllato il cellulare per leggere i messaggi mandati nel gruppo whatsapp dalla famiglia materna. Inoltre riferisce di non parlare nemmeno con la nonna paterna… aggiunge al riguardo “hanno tutti la stessa mentalità è come se vivessero un involucro, solo loro hanno ragione. Papà ha la capacità di passare da carnefice
a vittima, quindi con lui o ti penti, o non ti penti”. Ricorda negativamente il periodo trascorso a quando vivevano con la madre nella casa paterna, in quanto costretta CP_2 dal padre a fare le pulizie, al riguardo dice “praticamente facevo solo quello, se non lavavo
a terra o i piatti papà mi dava uno schiaffo. Per loro la figura dominante è il maschio, infatti papà predilige mio fratello , mi dice sempre che lascerà in eredità tutto a lui. Mia Per_4 sorella , a differenza mia, risponde alle offese di papà, gli rinfaccia le stesse parole Per_2 che riceve da lui….”>>.
Convocato in quella stessa sede, il – premesso di aver finito di scontare gli arresti CP_1 domiciliari il 12 febbraio 2025, e di essere sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie, ha poi aggiunto <di non vedere fisicamente i figli da circa un anno e qualche mese, seppur intercorrano delle videochiamate quasi giornaliere, a suo dire sempre “molto brevi, di pochi minuti o secondi”, quasi sempre interrotte dai figli;
a tal riguardo il suddetto non riesce a giustificare o motivare il perché del rifiuto da parte dei figli a dialogare con lui. Nonostante ciò riferisce che la signora non ostacolerebbe il mantenimento del rapporto con i Pt_1 figli, “è una brava madre non ho nulla da rimproverarle in quanto soddisfa i bisogni dei miei figli”, riconoscendole delle lodevoli qualità nella cura e nell'educazione della prole…
Rappresenta di sentire la mancanza dei figli, di sentirsi escluso dalla loro quotidianità “non so che cosa fanno né se stanno bene o male”, auspicando di poterli rivedere presto, chiedendo al servizio di coadiuvarlo nel recupero del loro rapporto>>.
Alla luce delle risultanze sopra trascritte, ritiene il Collegio che i pregressi comportamenti disfunzionali del , realizzati anche durante la frequentazione del percorso di CP_1 sostegno genitoriale, nonostante i tentativi posti in essere dallo Psicologo incaricato di riportarlo ad un dato di realtà e ad una diversa lettura delle sue vicende familiari, costituiscono la causa dell'attuale rifiuto dei figli, espressamente ricondotto da al Per_1 fatto di essere stati coinvolti dal padre nel conflitto con la madre e anche dal dolore riattivato dal ricordo dei maltrattamenti verbali e psicologici subiti da parte del padre.
E' evidente che, a fronte della situazione sopra descritta, non esistono al momento sufficienti garanzie di superamento dei comportamenti disfunzionali e dei condizionamenti ambientali che hanno finora caratterizzato il rapporto del con i figli, superamento che CP_1
12 richiederebbe quantomeno la volontaria frequentazione di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale potrebbe essere rivalutato il recupero delle competenze oggi carenti.
Alla luce degli inequivoci elementi raccolti dagli esperti incaricati, coincidenti con le risultanze dell'istruttoria svolta (SIT, denunce e documenti), preso atto dello stato traumatico determinato nei minori in ragione di comportamenti lesivi posti in essere dal padre, e considerato l'esclusivo interesse dei minori stessi, reputa dunque il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento esclusivo e collocazione di tutti i figli presso la madre, cui va attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli (come iscrizione scolastica, trasferimento di residenza, cure e trattamenti sanitari ecc.).
Le visite paterne devono essere sospese, almeno fino a quando il padre non dimostrerà – anche eventualmente all'esito del percorso di supporto cui dovesse volontariamente decidere di sottoporsi – di aver superato e variato il proprio personale vertice osservativo, in funzione di tutela del preminente interesse dei figli;
resta ferma la possibilità di videochiamate, limitate per ciascun figlio a due alla settimana, in orari compatibili con le attività scolastiche, sportive o ludiche dei minori.
Come richiesto dall'Equipe Multidisciplinare nella relazione del 10.6.2025, sopra citata, va inoltre disposto l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della minore Per_6
, che aiuti la stessa a comprendere ed elaborare il proprio vissuto familiare,
[...] supportandola nel superamento dei traumi subiti ed intervenendo sulla sofferenza evidenziata dalla stessa nel rapporto con il padre, con la precisazione che, ove durante il percorso emerga la necessità di modificare i provvedimenti vigenti, lo stesso Servizio potrà eventualmente relazionare alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
5. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, va subito stabilita l'entità della contribuzione del padre al mantenimento dei figli, da determinare in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, come dichiarato dal resistente ai Servizi Sociali nel corso dell'ultimo colloquio (v. relazione depositata il 10.6.2025), il lavora attualmente come operaio CP_1 agricolo nell'azienda familiare, e percepisce inoltre reddito di inclusione e pensione di invalidità (300 euro circa): appare dunque equo e proporzionato, in relazione alla capacità reddituale paterna ed alle esigenze dei figli, il contributo di euro 600,00 mensili (150,00 per
13 ciascun figlio), già peraltro concordato dalle parti prima dell'inizio del presente giudizio, così confermandosi l'assegno determinato in sede presidenziale.
In ragione della prevalente collocazione presso la madre, deve anche confermarsi che quest'ultima percepirà interamente l'assegno unico per i figli, come già disposto con ordinanza del G.I. resa il 5.7.2024.
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze dei figli, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
6. Va invece rigettata la domanda di mantenimento per se stessa, svolta dalla ricorrente, considerato che dalle risultanze di causa non emerge disparità reddituale tra i coniugi, dato che la percepisce reddito da inclusione (come dichiarato al colloquio presso i Servizi Pt_1
Sociali e risultante dalla relazione depositata il 10.6.2025) per un ammontare di euro 700,00 mensili.
7. Avuto riguardo alla soccombenza, il resistente va condannato alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile basso - complessivamente in euro 3.809,00 per onorario (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 13.7.2020, nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta la domanda riconvenzionale di addebito;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per il figlio;
- sospende le visite paterne, ferma la possibilità di videochiamate, limitate per ciascun figlio a due alla settimana, in orari compatibili con le attività scolastiche, sportive o ludiche dei minori;
14 - dispone che i Servizi Sociali del comune di Polistena avviino un percorso di sostegno psicologico in favore della minore , per supportarla nel superamento dei Persona_6 traumi subiti, eventualmente relazionando alla Procura della Repubblica in sede ove durante il percorso emerga la necessità di modificare i provvedimenti vigenti;
- condanna il resistente al pagamento, nei confronti della e a titolo di Pt_1 contribuito al mantenimento dei quattro figli, di una somma mensile pari ad euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice, disponendo inoltre che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
- rigetta la domanda di assegno per se stessa, formulata dalla ricorrente;
- condanna il resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in €3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
MA SA NT PI IO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
PI IO -Presidente
MA SA NT -Giudice est.
MAno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 989 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Nadia Corica, presso il cui studio in Cinquefrondi alla Via Dante
Alighieri n. 69, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 C.F._2 nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura telematicamente in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Laura Rosselli, presso il cui studio in Catanzaro è elettivamente domiciliato;
-resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note conclusive autorizzate, depositate il 18.3.2025 da parte ricorrente: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza o eccezione: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) Affidare i figli ad entrambi i genitori, i quali provvederanno all'educazione ed all'istruzione dei medesimi attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori, con collocazione presso la madre e con diritto di visita del padre;
5)
Determinare a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di € 800,00 (ottocento/00) o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia dal Tribunale nonché il contributo alla partecipazione alle spese straordinarie
1 nella misura del 50%; 6) Assegnare interamente alla signora in qualità di Parte_1 coniuge collocatario l'importo complessivo dell'assegno unico universale, onerando il Sig.
a rinunciare allo stesso presso gli uffici Inps. 7) Con vittoria di spese e competenze CP_1 di giudizio”.
Dalle note autorizzate, depositate il 17.3.2025, per parte resistente: “(Voglia il Tribunale adito) in considerazione a tutte le circostanze esposte meglio specificate e argomentate in tutti i precedenti scritti depositati:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. Affidare i figli minori ad entrambi
i genitori, questi ultimi, nel rispetto del principio di bigenitorialità, saranno congiuntamente responsabili del mantenimento, del rapporto educativo e dell'assistenza morale, con obbligo della madre di garantire ogni comunicazione importante inerente i minori e una tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute, l'educazione e
l'istruzione dei bambini;
e a modifica dei provvedimenti adottati 3. disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre nel comune di Cinquefrondi , stante il consolidamento delle abitudini di vita di questi ultimi , con rispristino del diritto di visita del padre per i primi tre fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio dalle 18:00 sino alle ore 19:00 della domenica sera, con obbligo della madre di incaricare persona di fiducia che accompagni i bambini presso il comune di residenza del padre, e con obbligo del padre di incaricare persona di fiducia che riaccompagni i figli alla madre la domenica sera per le ore 19:00 (in considerazione al nuovo provvedimento del tribunale penale che dispone il divieto di avvicinamento al luogo di residenza della persona offesa , intervenuto con la modifica del provvedimento cautelare) , il tutto in considerazione al fatto che è nell'interesse superiore dei minori riprendere la relazione con il proprio padre attraverso le visite ormai interrotte dal mese di agosto 2023; 4. disporre che il padre possa comunicare ogni giorno con i figli attraverso videochiamata da effettuare alle ore 19:30, ordinando alla madre di collaborare fattivamente affinchè i bambini partecipino tutti insieme alla videochiamata con il padre, garantendo la privacy durante la videochiamata, e disporre che il padre possa raggiungere liberamente al telefono ciascuno dei propri figli durante la giornata;
5.
Disporre quanto alle festività natalizie che i bambini trascorrano con ciascun genitore ad anni alterni i giorni che vanno dal 23 dicembre fino al 30 dicembre con un genitore e i giorni che vanno dal 31 dicembre fino al 6 gennaio con l'altro genitore;
disporre che i bambini trascorrano altresì ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
6. Disporre durante il periodo estivo che i bambini trascorrano con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da
2 concordare entro la fine di maggio, mantenendo nel mese di giugno l'ordinario diritto di visita del padre nei fine settimana;
7. Ordinare alla sig.ra di essere collaborativa Pt_1
e favorente la relazione padre/figli i quali dovranno essere sempre tutti e quattro insieme nei fine settimana di visita al padre;
8. Disporre la revoca del provvedimento che stabilisce
l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra tanto l'assegno di mantenimento CP_1 Pt_1 di €.600,00 tanto il proprio 50% di assegno unico di circa €.500,00, con effetto retroattivo dalla data di pronuncia dello stesso, e per effetto, disporre più equamente che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno mensile di €.600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo adottato dall'intestato Tribunale;
9. disporre la non dovutezza di alcun assegno di mantenimento a favore della sig.ra , atteso che la Pt_1 stessa gode di sostanze economiche proprie per come riscontrabile e desumibile dalla mancata richiesta di assistenza a gratuito patrocinio, oltre al sopportato onere relativo al costo della locazione dell'immobile in cui abita con la prole, oltre alla percezione di indennità statali quali reddito di inclusione e assegno unico nella misura del 50%; 10.
Disporre che restino salvi i migliori accordi tra le parti, in deroga alle disposizioni previste;
11. Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13 luglio 2020, – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente , il 21.7.2012; che Controparte_1 dall'unione sono nati quattro figli: (nata il [...]), (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nato il [...]); che la convivenza è da tempo Per_3 Per_4 divenuta intollerabile, tanto che dal mese di Agosto 2019 essa ricorrente aveva lasciato la casa familiare di ed era tornata a vivere a Cinquefrondi con le figlie, con le quali il CP_2 padre ha sempre mantenuto il rapporto genitoriale, trascorrendo con loro quotidianamente alcune ore presso l'abitazione di essa ricorrente, e portandole con sé a casa nei fine settimana, così come è avvenuto, dal mese di marzo 2020, con il neonato;
che però, nonostante Per_4 la disponibilità da parte di essa ricorrente, non si è addivenuti a separazione consensuale, perché il “mostra insofferenza al rispetto di qualsivoglia regola e accordo, CP_1 modificando, di continuo e unilateralmente, i giorni, gli orari, le modalità di visita in cui tenere le bambine presso la sua abitazione, telefonando fino 30-35 volte al giorno, senza alcun rispetto nemmeno degli orari delle lezioni scolastiche delle bambine (dei quali era stato informato) e anzi pretendendo l'interruzione della stessa lezione per parlare con le figlie”; che, sotto il profilo economico, il ha sempre regolarmente versato alla moglie la CP_1 somma di € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli, come concordato in sede di trattative;
3 – tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo la separazione dal marito, l'affidamento condiviso dei figli, da collocare presso di sé con disciplina del diritto di visita paterno, con liquidazione di un contributo mensile al mantenimento dei figli, da stabilirsi in euro 700,00,
e di un assegno in favore di essa moglie, stabilito in euro 100,00.
Nel costituirsi in giudizio, il ha dichiarato di aderire alla richiesta di separazione, CP_1 chiedendone l'addebito alla moglie, la quale nel mese di agosto 2019, avendo scoperto da poco di essere incinta del piccolo , in un momento di sconforto aveva chiesto al Per_4 marito di essere portata a Cinquefrondi a casa dei propri genitori per distrarsi, poi lo aveva convinto a locare una casa in Cinquefrondi ove trasferirsi tutti ed a consentire al trasferimento delle figlie dalla scuola di a quella di Cinquefrondi e infine, spostatasi CP_2 nella nuova casa presa in locazione con i figli minori, aveva negato al marito di vivere insieme a loro, “con la scusa che aveva ancora bisogno di tempo per riflettere sul loro rapporto”.
Ha aggiunto che, da quel momento, egli aveva continuato a viaggiare tra e CP_2
Cinquefrondi per vedere i figli, versando alla moglie € 600,00 mensili per il mantenimento dei figli;
che, in seguito, la aveva comunicato l'intenzione di separarsi, cominciando Pt_1 ad ostacolare i rapporti padre-figlie, sia in presenza che telefonici;
che inoltre la ricorrente, dopo qualche mese dal primo trasloco, aveva cambiato di nuovo casa, per stabilirsi in quella attualmente occupata, facendo così cambiare ben tre abitazioni nell'arco di un anno ai minori, con l'obiettivo di avvicinarsi al suo nuovo compagno, con il quale aveva iniziato una relazione, già in costanza di matrimonio e già da prima del mese di agosto 2019; che i continui sballottamenti hanno determinato un forte disagio nei figli, ma soprattutto nella figlia maggiore che, turbata anche dall'ascolto di telefonate di natura confidenziale Per_1 tra la madre e il suo nuovo compagno, ha manifestato la volontà di tornare a casa sua a a vivere con il padre e le sue sorelle;
che la non consente ad esso padre di CP_2 Pt_1 vedere i figli quotidianamente, non gli comunica nulla della vita dei minori, né gli consente di partecipare alle decisioni che li riguardano, ma invece delegittima costantemente la figura paterna agli occhi dei figli e decide da sola, con assoluta discrezionalità, ogni cosa;
che, poiché il comportamento pregiudizievole posto in essere dalla madre comporta un profondo disagio ai figli, e soprattutto a (come dimostrato dal parere espresso dalla pediatra Per_1
Dott.ssa alla quale il padre si è rivolto, preoccupato per la figlia che, dopo un Per_5 mese trascorso con il padre, non voleva ritornare dalla madre), i minori dovrebbero essere collocati presso il padre nella casa familiare di ove potranno anche riprendere gli CP_2
4 studi nelle scuole in precedenza frequentate, con i loro compagni, ritrovando i loro affetti dai quali sono stati bruscamente allontanati.
Ha quindi articolato formale domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, per essere venuta meno ai doveri coniugali di fedeltà ex art. 143 c.c. e di coabitazione, concludendo per l'affidamento condiviso dei figli, da collocarsi tutti presso il padre o, in via subordinata, con la collocazione delle figlie presso il padre nella casa coniugale e del minore presso la madre, in considerazione della tenerissima età di Per_4 quest'ultimo, ancora neonato, con assegno di mantenimento per la prole a carico della madre, nella misura ritenuta di giustizia, e con il rigetto della domanda di mantenimento per se stessa svolta dalla ricorrente, alla quale è da addebitarsi la separazione.
Fallito il tentativo di conciliazione, a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 10.10.2020, e fallito il tentativo di accordo per separazione consensuale, con successiva ordinanza del 4.3.2021 il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidando i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, ponendo in capo al
, per il mantenimento dei figli, l'obbligo di pagamento di una somma mensile pari CP_1 ad euro 600,00; con il medesimo provvedimento, si disponeva inoltre un'indagine psico- sociale per accertare le condizioni di vita e di salute dei minori e le capacità di cura dei genitori, in cui favore si prevedeva anche un percorso di sostegno alla genitorialità.
Con le memorie integrative depositate dinanzi al Giudice Istruttore, le parti hanno ribadito le conclusioni già prese.
In corso di causa, il G.I. ha disposto la prosecuzione del percorso di sostegno intrapreso, mentre le parti hanno richiesto provvedimenti per disciplinare il diritto di visita paterno (v. verbale udienza del 7.10.2021); successivamente, è stata disposta indagine della Guardia di
Finanza sui redditi e sul patrimonio in testa alle parti (v. verbale d'udienza del 26.5.2022) e sono state rigettate sia le richieste istruttorie articolate dalle parti nelle rispettive memorie, che la domanda formulata dal resistente per la riduzione dell'importo relativo al contributo al mantenimento dei figli (ordinanza resa a verbale d'udienza del 27.10.2022).
Acquisite le relazioni del Consultorio incaricato e della Guardia di Finanza, all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il 21.12.2023 i difensori delle parti evidenziavano fatti nuovi, e precisamente parte ricorrente dichiarava che erano intercorse denunce penali in relazione a violenze verbali e minacce poste in essere dal nei CP_1 confronti della moglie e dei figli, mentre parte resistente lamentava di non vedere i figli da settembre 2023.
5 Nei termini assegnati per il deposito di note e documenti sulle nuove evenienze, parte ricorrente produceva ordinanza cautelare con cui il GIP presso questo Tribunale aveva applicato al la misura degli arresti domiciliari, in relazione a gravi imputazioni per CP_1 reati di violenza sessuale e maltrattamenti, perpetrati nei confronti della moglie, e chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto di visita paterno, nonché l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico (v. note depositate il
14.2.2024).
Negli stessi termini, il resistente proponeva domanda ex art. 709 ter c.p.c. con la quale chiedeva l'ammonimento della moglie, l'autorizzazione a prelevare i bambini anche con la forza pubblica, la condanna della controparte al risarcimento del danno ed al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, nonché l'aumento dei tempi di visita paterni: ribadiva a tal fine le deduzioni in ordine alla violazione del diritto alla bigenitorialità per la condotta ostativa della , aggiungendo di aver sporto, in data Pt_1
21.12.2023, denuncia contro quest'ultima per mancato adempimento ai provvedimenti vigenti in ordine al diritto di visita paterno;
contestava le accuse a lui rivolte dalla moglie e rivelava che anche la maggiore delle figlie, , aveva mutato atteggiamento nei suoi Per_1 confronti, mostrandosi ostile;
chiedeva infine la sospensione o la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, deducendo di non lavorare a causa del regime di arresti domiciliari e di percepire solo una pensione di invalidità di 230 euro mensili, oltre a metà dell'assegno unico per i figli. Articolava capitoli di prova su circostanze attinenti il rifiuto dei figli rispetto alle visite paterne, e chiedeva disporsi l'ascolto dei minori e una CTU sulle capacità genitoriali e sulle condizioni psico- fisiche dei minori.
All'udienza del 28.3.2024, sulle contrapposte richieste delle parti, il Giudice modificava parzialmente i provvedimenti provvisori, disponendo che il padre potesse prelevare i figli e tenerli con se, solo il sabato e senza pernottamento, e autorizzando videochiamate quotidiane;
con successivo provvedimento del 5.7.2024, disponeva inoltre che la madre percepisse il 100% dell'assegno unico per i figli minori e con ordinanza resa all'udienza del
17.10.2024 confermava tutte le misure economiche vigenti, rigettando l'istanza di riduzione dell'assegno proposta dal resistente.
Successivamente, mutato il G.I., la causa è stata assunta una prima volta in decisione all'udienza del 22.4.2025, e poi rimessa sul ruolo, con ordinanza collegiale del 10.6.2025, per consentire il contraddittorio delle parti sulla relazione pervenuta in pari data dai Servizi
Sociali.
6 Infine, all'udienza dell'8 luglio 2025, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2. Sulla domanda principale di separazione, occorre osservare che l'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare è attestata dall'elevata conflittualità, confermata dalla domanda riconvenzionale di addebito e dalle denunce penali intercorse, oltre che dalla separazione, protrattasi fin dal 2019, sì che deve ritenersi sicuramente provato il requisito dell'intollerabilità della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. quale presupposto indefettibile della pronuncia di separazione, dovendosi escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda è quindi fondata e deve essere accolta.
3. In ordine alla domanda riconvenzionale di addebito, si deve premettere che essa non risulta riproposta nelle note conclusive depositate dal resistente il 17.3.2025; tuttavia, poiché alla successiva udienza dell'8.8.2025 la stessa parte si è riportata alle “conclusioni come già precisate”, appare necessario esaminare nel merito la domanda.
Ebbene, secondo l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, l'accoglimento della domanda richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e se sussista un nesso di causalità tra il predetto comportamento ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(tra le molte, Cass. n.13592/2006; Cass. n.12383/2005; Cass. n.13747/2003; Cass.
n.14162/2001 Cass. n.12130/2001; Cass. n.279/2000).
Sulla scorta dei condivisibili principi suesposti, reputa il Collegio che nella vicenda che qui occupa non possa ritenersi dimostrata la violazione, da parte della ricorrente, del dovere di fedeltà e di coabitazione, dovendo invece prendersi atto della decisiva efficienza causale, sul piano cronologico e logico, della condotta del resistente nel formarsi o, comunque, nel consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ed infatti, mentre le accuse di infedeltà mosse dal resistente alla moglie non sono state corroborate da alcuna istanza istruttoria, deve nel resto osservarsi – per la rilevanza dei fatti nella complessiva ricostruzione della vicenda, anche ai fini delle decisioni da assumere per l'affidamento dei figli minori – che dalle risultanze del procedimento penale iscritto al n.
2524/2023 RGNR, in atti, emerge che il è imputato, in estrema sintesi: al capo a), CP_1 del delitto ex art. 572, II comma, c.p., per aver maltrattato la moglie, anche in presenza di minori, impedendole – dal 2015 - di uscire da sola e di vedere la sua famiglia d'origine, apostrofandola con epiteti offensivi, ponendo in essere condotte di violenza sessuale e, dopo
7 la separazione, minacciandola con le frasi meglio indicate nel capo d'imputazione e invitandola molteplici volte al suicidio;
al capo b) del delitto di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p., per la violenza sessuale perpetrata contro la moglie nel giugno 2019; al capo c) del delitto di cui agli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., per tentata violenza sessuale sulla moglie in data 2.10.2019 (v. capi di imputazione, risultanti dall'ordinanza dell'8.1.2024, con cui il GIP presso questo Tribunale ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti del : CP_1 allegato alle note depositate dalla ricorrente il 14.2.2024).
Sul punto, deve dirsi che - sebbene non risulti ancora pronunciata sentenza nell'ambito del sopra indicato procedimento penale (n. 2524/23 RGNR) – gli elementi raccolti in quella sede forniscono una solida base probatoria alle dettagliate accuse mosse dalla al marito Pt_1 nella denuncia del 24 novembre 2023 (trascritta nell'ordinanza custodiale emessa dal GIP presso questo Tribunale).
In particolare, l'accusa di violenza sessuale di cui al capo b) trova puntuale riscontro non solo nelle SIT rese dalla sorella della ricorrente, (la quale ha confermato di Parte_2 aver appreso dalla nipotina dell'episodio in cui il padre aveva portato la madre nella Per_1 camera da letto e lei la aveva accompagnata, ma il aveva allontanato la figlia, CP_1 chiudendo a chiave la porta, e che da quel momento la mamma piangeva sempre), ma anche negli SMS con i quali il , chiedendo perdono alla moglie, riconosceva di averla CP_1 violentata (trascritti a pag. 8 dell'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame, in data
30.1.2024, ha confermato l'ordinanza del GIP); per come risultano documentati, attraverso la trascrizione nel corpo della motivazione dei provvedimenti esibiti, i messaggi di testo e audio con le offese, le minacce e le istigazioni al suicidio, che – assieme alla violenza sessuale sopra indicata - compongono i ripetuti maltrattamenti posti in essere dall'imputato ai danni della propria moglie, lasciando trasparire la drammatica situazione vissuta dalla ricorrente sia prima che dopo la separazione.
La separazione, pertanto, non è scaturita dall'allontanamento della dal domicilio Pt_1 familiare –avvenuto peraltro con il consenso del marito, e semmai causato dal grave episodio di violenza sessuale subita – ma dal clima di tensione e dalla depressione, innescata dal comportamento violento tenuto dal nei confronti della moglie, anche davanti ai CP_1 figli minori, e specie a , a loro volta vittime di violenza assistita. Per_1
Sul punto, è da condividere integralmente l'insegnamento della S.C., con cui si afferma che
“Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità
8 della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civile, sez. I, 7 aprile
2005, n. 7321; ibidem, 11 marzo 2006, n. 5379 e 19 maggio 2006, n. 11844 e, da ultimo, sez. VI-I, ordinanza n. 3925 del 19 febbraio 2018).
In conclusione, la domanda di addebito proposta dal resistente deve essere rigettata, difettando qualsivoglia nesso di causalità tra l'allontanamento della moglie dal domicilio coniugale ed il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
4. In ordine all'affidamento dei quattro figli minori della coppia, va subito chiarito che, sebbene in seguito alla novella legislativa di cui alla legge n.54/06 (e successive modifiche)
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori debba considerarsi regola generale della disciplina dei rapporti familiari nel caso di crisi o definitiva rottura del vincolo coniugale
(cfr. art. cfr. art. 337 ter, secondo comma, c.c.: “il giudice…valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori…”), resta tuttavia consentito anche l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, alla luce del criterio guida dell'interesse del minore (art. 337 quater c.c.: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”).
Tanto premesso, deve purtroppo rilevarsi che il comportamento mantenuto dal padre, sia prima della separazione (allorquando ha posto in essere i sopra descritti atti di sopraffazione verbale e fisica nei confronti della moglie) che nella fasi successive ed anche nel corso della presente controversia, ha già messo in pericolo la crescita serena dei minori.
Sin dal primo approccio con lo psicologo del Consultorio Familiare di Polistena, la valutazione che entrambi i genitori “risultano avere le competenze necessarie e adeguate alla cura (dei figli) seppur con stili diversi legati all'ambiente socio – culturale di provenienza”
è stata accompagnata da ulteriori considerazioni, inerenti l'abitudine del di CP_1 effettuare ripetute chiamate telefoniche e videochiamate, tali da poter assumere i contorni dello stalkeraggio, atteggiamento che l'incaricato spiegava sia con il senso di esclusione dal ruolo, comunemente imputato dal genitore non convivente all'altro, sia con il condizionamento dell'ambiente socioculturale di formazione, dove l'aspetto affettivo “si innesta sulla necessità di svolgere la funzione regolativa e normativa da parte del padre in modo assiduo e costante quasi di controllo della vita dei figli, soprattutto se femmine”; nelle
9 conclusioni l'incaricato dava atto che “La buona disponibilità fin qui dimostrata dalla signora nel non opporre particolari resistenze verso il bisogno dei figli di frequentare Pt_1 la figura paterna sembra aver ridotto l'impatto traumatico su di essi. Permane tuttavia il risentimento del signor verso la ex moglie che si manifesta attraverso critiche CP_1 anche pretestuose su trascurabili eventi legati sempre alla gestione dei figli e con atteggiamenti persistenti di rivendicazione” (v. relazione depositata il 15.6.2021).
La relazione successiva riscontrava “le consuete criticità”, derivanti dalle frequenti videochiamate effettuate dal ai figli “in orari non adeguati ad una conversazione CP_1 serena”, e dalla reazione paterna rispetto all'indisponibilità manifestata dai minori, con
“espressioni di svalutazione della figura materna che a volte scadono nell'offesa”, dettati da uno schema ideativo “dominante”, che imputa alla moglie il tentativo di escluderlo dalla vita dei figli (v. relazione depositata il 30.9.2021).
Le medesime considerazioni vengono ripetute anche nella relazione del 23.2.2022, in cui – dandosi atto della volontà di entrambe le parti di proseguire il percorso di sostegno genitoriale - si rileva che il continua a utilizzare “un linguaggio a volte ingiurioso CP_1 nei messaggi vocali inviati alla ex moglie per dare sfogo al proprio risentimento”; il profilo di personalità evidenzia, accanto ad un'indole di fondo orientata verso la mitezza e bontà
d'animo, la capacità di “atteggiamenti reattivi di tipo oppositivo – provocatorio quando percepisce seguendo i propri schemi di pensiero, che qualcuno, in questo caso la madre dei suoi figli, voglia metterlo in una condizione di svantaggio. Il contesto culturale che ispira in modo radicale i suoi valori, in particolare quello della famiglia, non lo aiuta certo verso l'elaborazione della frattura…” (v. relazione depositata il 23.2.2022).
L'evoluzione successiva è sempre più accentuatamente negativa: nella relazione depositata il 21.10.2022 si dà atto che “Le modalità con le quali il signor tende ad esercitare CP_1 il proprio diritto di visita verso i figli non sono mutate verso le auspicate modalità favorevoli e compatibili con la tranquillità degli stessi durante la permanenza con la madre. Né sono mutate le dinamiche relazionali tra i genitori, laddove i sentimenti di rabbia e frustrazione che pervadono il signor vengono espressi attraverso messaggi vocali ingiuriosi e CP_1 volgari rivolti alla mamma dei suoi figli, di alcuni dei quali le figlie maggiori ne hanno incidentalmente avuto contezza. Questa situazione viene ancor più amplificata dal convincimento dello stesso signor che lo spinge a rivendicare il diritto di una CP_1 maggiore presenza con i figli attraverso visite improvvise, inopportune e casuali, sempre durante la permanenza dei figli verso la madre. A nulla sono valse le concessioni della signora ad ammorbidire lo spirito conflittuale ed esasperatamente rivendicativo del Pt_1
10 signor l'utilizzo di schemi di pensiero da parte del signor a Parte_3 CP_1 contenuto persecutorio non fornisce spazi di elaborazione critica della situazione che potrebbero favorire dinamiche relazionali più armoniche e più corrispondenti alla soddisfazione dei bisogni psico affettivi dei minori”, con la conclusione che solo la serenità del padre “potrebbe consentire ai figli di sfuggire agli esiti di una lacerante triangolazione come conseguenza della forzata consapevolezza di essere l'oggetto della conflittualità” genitoriale.
Infine, a seguito del rifiuto manifestato dai minori, dal mese di agosto 2023, rispetto alle visite paterne, e sopravvenuta pure (a gennaio 2024) l'applicazione degli arresti domiciliari a carico del , in base al fumus di sussistenza delle gravi ipotesi di reato, delineate CP_1 nei capi d'imputazione del procedimento penale n. 2524/23 RGNR, il G.I. ha parzialmente modificato i provvedimenti provvisori, limitando il diritto di visita paterno ad un giorno alla settimana (ordinanza del 2024): tuttavia, i minori hanno continuato a rifiutare gli incontri con il padre, come dichiarato dalla figlia maggiore, (oggi di dodici anni), nel Per_1 colloquio del 27.5.2025 dinanzi all'Equipe Multidisciplinare operante presso i Servizi
Sociali del comune di Polistena, attivata dalla segnalazione di fragilità emotiva, inviata dall'I.C. frequentato dalla minore.
In quella sede, la minore ha dichiarato, in merito al rapporto con il padre, <Di non volerlo sentire “perché mi insulta”; dice di averlo sentito fino al giorno precedente in videochiamata e riferisce di avergli detto “solo ciao, perché sono educata. A volte non lo sento per più giorni anche se lui chiama io non rispondo. Se non rispondo, inizia a scrivermi tanti messaggi. Anche i miei fratelli condividono il pensiero di non sentirlo”>>. Ha aggiunto di aver chiesto alla madre – la quale ha sempre suggerito ai figli di proseguire gli incontri con il padre - di non andare alle visite programmate, e piangendo ha così proseguito << “Mi accusa, mi dice che manipolo tutti, per questo mi ha chiamata bastarda”. Racconta che nel rapporto con il padre “è come se lui vivesse delle fasi, inizialmente era bravo, poi ha iniziato
a chiedermi delle cose, anche sulla mamma e allora lui mi comprava sempre più regali”.
Riferisce nuovamente piangendo di sentirsi profondamente ferita dal fatto che il padre le dice di essere “grassa, mi ferisce ogni volta che lo dice. Quelle parole quando sono sola è come se le risentissi, c'è stato un periodo che me lo ripetevo ogni giorno, ora sto lavorando su questa cosa”… In merito al percorso psicologico fatto con la dottoressa , Testimone_1 che a suo dire non ha prodotto i risultati auspicati, riferisce di aver provato difficoltà ad esprimersi, considerata la presenza del padre, la quale la inibiva nel conversare liberamente con la psicologa, perché appena uscita dall'ufficio, il padre le chiedeva di cosa avesse
11 parlato durante il colloquio. Aggiunge di non vedere il padre da circa due anni ed anche in quest'ultima circostanza le avrebbe controllato il cellulare per leggere i messaggi mandati nel gruppo whatsapp dalla famiglia materna. Inoltre riferisce di non parlare nemmeno con la nonna paterna… aggiunge al riguardo “hanno tutti la stessa mentalità è come se vivessero un involucro, solo loro hanno ragione. Papà ha la capacità di passare da carnefice
a vittima, quindi con lui o ti penti, o non ti penti”. Ricorda negativamente il periodo trascorso a quando vivevano con la madre nella casa paterna, in quanto costretta CP_2 dal padre a fare le pulizie, al riguardo dice “praticamente facevo solo quello, se non lavavo
a terra o i piatti papà mi dava uno schiaffo. Per loro la figura dominante è il maschio, infatti papà predilige mio fratello , mi dice sempre che lascerà in eredità tutto a lui. Mia Per_4 sorella , a differenza mia, risponde alle offese di papà, gli rinfaccia le stesse parole Per_2 che riceve da lui….”>>.
Convocato in quella stessa sede, il – premesso di aver finito di scontare gli arresti CP_1 domiciliari il 12 febbraio 2025, e di essere sottoposto a divieto di avvicinamento alla moglie, ha poi aggiunto <di non vedere fisicamente i figli da circa un anno e qualche mese, seppur intercorrano delle videochiamate quasi giornaliere, a suo dire sempre “molto brevi, di pochi minuti o secondi”, quasi sempre interrotte dai figli;
a tal riguardo il suddetto non riesce a giustificare o motivare il perché del rifiuto da parte dei figli a dialogare con lui. Nonostante ciò riferisce che la signora non ostacolerebbe il mantenimento del rapporto con i Pt_1 figli, “è una brava madre non ho nulla da rimproverarle in quanto soddisfa i bisogni dei miei figli”, riconoscendole delle lodevoli qualità nella cura e nell'educazione della prole…
Rappresenta di sentire la mancanza dei figli, di sentirsi escluso dalla loro quotidianità “non so che cosa fanno né se stanno bene o male”, auspicando di poterli rivedere presto, chiedendo al servizio di coadiuvarlo nel recupero del loro rapporto>>.
Alla luce delle risultanze sopra trascritte, ritiene il Collegio che i pregressi comportamenti disfunzionali del , realizzati anche durante la frequentazione del percorso di CP_1 sostegno genitoriale, nonostante i tentativi posti in essere dallo Psicologo incaricato di riportarlo ad un dato di realtà e ad una diversa lettura delle sue vicende familiari, costituiscono la causa dell'attuale rifiuto dei figli, espressamente ricondotto da al Per_1 fatto di essere stati coinvolti dal padre nel conflitto con la madre e anche dal dolore riattivato dal ricordo dei maltrattamenti verbali e psicologici subiti da parte del padre.
E' evidente che, a fronte della situazione sopra descritta, non esistono al momento sufficienti garanzie di superamento dei comportamenti disfunzionali e dei condizionamenti ambientali che hanno finora caratterizzato il rapporto del con i figli, superamento che CP_1
12 richiederebbe quantomeno la volontaria frequentazione di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale potrebbe essere rivalutato il recupero delle competenze oggi carenti.
Alla luce degli inequivoci elementi raccolti dagli esperti incaricati, coincidenti con le risultanze dell'istruttoria svolta (SIT, denunce e documenti), preso atto dello stato traumatico determinato nei minori in ragione di comportamenti lesivi posti in essere dal padre, e considerato l'esclusivo interesse dei minori stessi, reputa dunque il Collegio che debba essere confermato il provvedimento di affidamento esclusivo e collocazione di tutti i figli presso la madre, cui va attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per i figli (come iscrizione scolastica, trasferimento di residenza, cure e trattamenti sanitari ecc.).
Le visite paterne devono essere sospese, almeno fino a quando il padre non dimostrerà – anche eventualmente all'esito del percorso di supporto cui dovesse volontariamente decidere di sottoporsi – di aver superato e variato il proprio personale vertice osservativo, in funzione di tutela del preminente interesse dei figli;
resta ferma la possibilità di videochiamate, limitate per ciascun figlio a due alla settimana, in orari compatibili con le attività scolastiche, sportive o ludiche dei minori.
Come richiesto dall'Equipe Multidisciplinare nella relazione del 10.6.2025, sopra citata, va inoltre disposto l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore della minore Per_6
, che aiuti la stessa a comprendere ed elaborare il proprio vissuto familiare,
[...] supportandola nel superamento dei traumi subiti ed intervenendo sulla sofferenza evidenziata dalla stessa nel rapporto con il padre, con la precisazione che, ove durante il percorso emerga la necessità di modificare i provvedimenti vigenti, lo stesso Servizio potrà eventualmente relazionare alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza.
5. Per ciò che concerne le questioni di natura economica, va subito stabilita l'entità della contribuzione del padre al mantenimento dei figli, da determinare in relazione ai criteri stabiliti dall'art. 337 ter c.c..
Nel caso che occupa, come dichiarato dal resistente ai Servizi Sociali nel corso dell'ultimo colloquio (v. relazione depositata il 10.6.2025), il lavora attualmente come operaio CP_1 agricolo nell'azienda familiare, e percepisce inoltre reddito di inclusione e pensione di invalidità (300 euro circa): appare dunque equo e proporzionato, in relazione alla capacità reddituale paterna ed alle esigenze dei figli, il contributo di euro 600,00 mensili (150,00 per
13 ciascun figlio), già peraltro concordato dalle parti prima dell'inizio del presente giudizio, così confermandosi l'assegno determinato in sede presidenziale.
In ragione della prevalente collocazione presso la madre, deve anche confermarsi che quest'ultima percepirà interamente l'assegno unico per i figli, come già disposto con ordinanza del G.I. resa il 5.7.2024.
Resta fermo l'obbligo, per entrambi i genitori, di contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per le esigenze dei figli, ed in specie di quelle scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale.
6. Va invece rigettata la domanda di mantenimento per se stessa, svolta dalla ricorrente, considerato che dalle risultanze di causa non emerge disparità reddituale tra i coniugi, dato che la percepisce reddito da inclusione (come dichiarato al colloquio presso i Servizi Pt_1
Sociali e risultante dalla relazione depositata il 10.6.2025) per un ammontare di euro 700,00 mensili.
7. Avuto riguardo alla soccombenza, il resistente va condannato alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate - con applicazione dei valori minimi per le cause di valore indeterminabile basso - complessivamente in euro 3.809,00 per onorario (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 13.7.2020, nei confronti di , ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- rigetta la domanda riconvenzionale di addebito;
- affida i figli minori in via esclusiva alla madre, attribuendo alla stessa il potere di assumere in via parimenti esclusiva tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse per il figlio;
- sospende le visite paterne, ferma la possibilità di videochiamate, limitate per ciascun figlio a due alla settimana, in orari compatibili con le attività scolastiche, sportive o ludiche dei minori;
14 - dispone che i Servizi Sociali del comune di Polistena avviino un percorso di sostegno psicologico in favore della minore , per supportarla nel superamento dei Persona_6 traumi subiti, eventualmente relazionando alla Procura della Repubblica in sede ove durante il percorso emerga la necessità di modificare i provvedimenti vigenti;
- condanna il resistente al pagamento, nei confronti della e a titolo di Pt_1 contribuito al mantenimento dei quattro figli, di una somma mensile pari ad euro 600,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della creditrice, disponendo inoltre che ciascuno dei genitori sia tenuto a contribuire alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche e sportive) necessarie nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
- rigetta la domanda di assegno per se stessa, formulata dalla ricorrente;
- condanna il resistente a rifondere le spese di lite, liquidate in €3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
MA SA NT PI IO
15