Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03968/2025REG.PROV.COLL.
N. 08259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8259 del 2022, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor TI SI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Colonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Terza, 5 maggio 2022, n. 1205, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor TI SI;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione senza previa discussione orale presentata da entrambe le parti;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, alla quale pertanto nessuno è presente, il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. 1. Con ricorso n.r.g. 389/2019 proposto innanzi al T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, il signor TI SI, promosso tenente dell’esercito all’esito del superamento di apposito concorso, ha chiesto il riconoscimento della indennità di trasferimento prevista e disciplinata dall’art.1 della legge 29 marzo 2001, n.86, con contestuale condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, in ragione dell’assegnazione alla nuova sede dopo la conseguita promozione. Egli infatti ritiene che ridetta assegnazione costituisca un “trasferimento d’autorità” , ponendosi la promozione conseguita, ancorché a seguito di concorso ed in ragione della natuta “interna” dello stesso, in continuità col rapporto di lavoro già in essere.
1.1. In maggior dettaglio:
a) il sig. TI SI, all’epoca Sottotenente dell’Esercito, partecipava al concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero della difesa (decreto 165/11 del 17 agosto 2011), superandolo;
b) conseguiva quindi la nomina a tenente con decorrenza dal 21 febbraio 2012 e, giusta dispaccio n. 884/092/6.17.4 del 14 19 luglio 2012, veniva trasferito dal 3° Reggimento SA IA (ove prestava servizio anche prima del concorso) al 10° Reparto di Sanità “Napoli” in Persano – Serre (SA), senza ottenere l’indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, più volte richiesta.
2. Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza dell’intimata amministrazione della difesa, rilevava che il concorso cui aveva partecipato il predetto sig. SI era riservato ai soli militari (in quanto anche la previsione del bando che prevedeva la partecipazione agli idonei non vincitori di precedenti concorsi era ragionevolmente da riferirsi esclusivamente al personale militare). Infatti «la posizione dei frequentatori dei corsi delle Accademie militari e degli idonei non vincitori ai precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente nei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali non è equiparabile a quella dei civili».
2. Avverso tale pronuncia il Ministero della Difesa ha interposto appello, notificato il 31 ottobre 2022 e depositato in pari data, articolando un unico motivo di gravame con il quale contesta la asserita natura “riservata” del concorso alla base della controversia, che sarebbe piuttosto da qualificare come pubblico. Ne ha quindi contestato l’erroneità e l’ingiustizia anche alla stregua del parere la specifica disciplina interna in tema di indennità di trasferimento, come suffragata da un parere del Consiglio di Stato (n. 2432 del 2019) che avrebbe inequivocabilmente che laddove il passaggio in ruolo superiore avvenga per il superamento del concorso pubblico, con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare.
3. L’appellato si è costituito in giudizio, deducendo con ampia memoria l’infondatezza dell’appello anche alla luce di uno specifico precedente sia pur riguardante altro analogo concorso (Cons. Stato, sez. II, 4 agosto 2022, 6838). Egli ha in particolare affermato che al fine di escludere la natura “interna” di un concorso, non può darsi rilievo alla “riserva nella riserva” a favore di certe categorie - comunque militari- contenuta nel relativo bando. Nella specie, per la mancanza di idonei venivano nominati solo 53 ufficiali (al di sotto del numero di tali specifiche riserve) e la sua collocazione era comunque utile (n. 43 della graduatoria) per beneficiarne, stante che i posti attinti dalla “preferita” categoria dei marescialli era pari soltanto a 33.
4. In data 25 marzo 2025 l’Amministrazione appellante ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha contestato il richiamo ad altre pronunce del Consiglio di Stato (n. 6838/2022 e n. 875/2023), che non sarebbe pertinente per non avere l’interessato conseguito la promozione fruendo della quota di riserva.
5. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 15 aprile 2025 , è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato.
7. Come esposto in narrativa, la questione sollevata da parte appellante attiene alla spettanza dell’indennità di trasferimento ex art.1 della legge 29 marzo 2001 n.86 nel caso in cui l’assegnazione di una nuova sede di servizio abbia luogo a seguito di un passaggio di carriera.
Non è infatti in discussione la ricorrenza, da considerarsi pacifica, di tutti gli altri elementi costitutivi del diritto all’indennità di trasferimento, ovvero la distanza fra la vecchia e la nuova sede di gran lunga maggiore dei 10 chilometri, nonché l’ubicazione di quest’ultima in un comune diverso (v. Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2021, n. 2776). La questione controversa riguarda esclusivamente la natura del concorso superato dall’interessato, in quanto solo accedendo alla tesi propugnata dal militare e avallata dal T.a.r. la sua promozione si colloca nel suo percorso di carriera senza soluzione di continuità e l’assegnazione della nuova sede, seppure conseguente alla stessa, può essere qualificata come trasferimento “d’autorità”.
8. Stante la ritenuta sovrapponibilità della controversia in esame con altra già esaminata dalla Sezione, il Collegio non ritiene di discostarsi dai principi di diritto affermati in quella sede (Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2023, n. 876, che richiama 4 agosto 2022, n. 6838, invocata dall’appellato). In particolare, come emerge dalla lettura dell’articolo 2 del bando di concorso, rubricato “Requisiti di partecipazione”, i soggetti ammessi alla procedura erano esclusivamente militari, « tra essi dovendo farsi rientrare anche (lett. g) “gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneità all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno”: infatti, ancorché sia astrattamente possibile che tali soggetti non fossero in servizio e che potessero in origine appartenere alla categoria di cui all’art. 652 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali), essi non erano ammessi al concorso quali meri civili, ma solo per aver già acquisito il particolare status di dichiarati idonei di precedenti analoghi concorsi ». Pertanto il predetto concorso consentiva di passare dal grado di sottotenente a quello di tenente senza novazione del rapporto di lavoro (non venendo mai meno l’appartenenza ad un corpo militare), sicché nel rapporto di lavoro di un militare, l’acquisizione di un grado diverso, rispetto a quello già ricoperto, costituisce una vicenda attinente al normale sviluppo della carriera, che viene generalmente considerata come un tutto unitario, nonostante le notevoli variazioni di posizione giuridica e funzionale che nel corso di essa possano verificarsi.
8.1. Una volta qualificato come riservato il concorso in esame, perde rilievo l’insistita – ma non dimostrata – eccezione del Ministero della Difesa secondo la quale il ricorrente non avrebbe neppure fruito della quota (ulteriormente) riservata.
9.Ne consegue che, come affermato dal T.a.r. per la Campania, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la spettanza dell’indennità di trasferimento.
9.1. Pertanto l’appello deve essere respinto.
9.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del grado di giudizio da corrispondere a favore del signor TI SI, che liquida in euro 4.000/00 (quattromila/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO