Articolo 1 della Legge 28 giugno 1871, n. 286
Articolo 2
Versione
13 luglio 1871
Art. 1.

Ai fidecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommessarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella Provincia Romana anteriormente all'attuazione del Codice civile , ivi promulgato in virtu' del Reale Decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall'articolo 2, lettera B, del citato Decreto 27 novembre 1870.

Alle parole dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti, e' sostituita la data del 1° luglio 1871.

Entrata in vigore il 13 luglio 1871