TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 03/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Mariannunziata Taverna Presidente
Giorgia Cecchini Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379 /2020 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv.to FABRIZIO _1 C.F._1
FERRACUTI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv.to PIERLUIGI CP_1 C.F._2
SPADAVECCHIA, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “precisa le conclusioni come da memoria 183 primo termine” e, dunque: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto con sentenza non definitiva e rigettata ogni contraria domanda, revocare ogni assegno di mantenimento nei confronti dei figli per carenza dei presupposti da parte dei beneficiari e di possibilità da parte dell'obbligato. Con rimborso delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Resistente: “nel merito precisa come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, reitera le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria 183
c.p.c.” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Fermo, – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.1980 dai coniugi e;
– disporre, previa rimessione _1 CP_1
in termini, e determinare nella somma pari ad € 500,00 ( o nella minore somma che si riterrà di giustizia), l'assegno divorzile che verserà alla signora _1
, mensilmente quale contributo al suo mantenimento. Con vittoria delle CP_1
spese di lite.”.
Motivazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi è esclusivamente quella relativa alla spettanza o meno alla resistente dell'assegno di divorzio da essa richiesto. Invero, con sentenza non definitiva n. 320/2022, emessa nel presente processo, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda della resistente è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto va osservato che la resistente, a fronte della documentata percezione di esigui (anche considerato il suo stato di invalidità dell'80 %) redditi da pensione da parte del ricorrente (circa € 1.000), si è limitata soltanto ad allegare una situazione di totale indigenza per assenza di fonti di reddito, senza però depositare alcuna documentazione al riguardo mancando infatti in atti sia le dichiarazioni dei redditi sia gli estratti conto bancari e, ciò, pur in presenza di contestazioni da parte del ricorrente relative al fatto che la stessa svolgerebbe ancora attività di parrucchiera. Non può dirsi provato, pertanto, il primo, imprescindibile, presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio rappresentato dalla sussistenza di una situazione di disparità tra le parti, atteso che, come detto, la resistente non ha depositato documentazione attestante la sua situazione economico patrimoniale né risultando sufficiente a tal fine il mero fatto che la stessa abbia ricevuto un alloggio popolare, atteso che tale circostanza non esclude, di per se, la totale assenza di redditi, per quanto modesti.
In secondo luogo, va rilevato che la resistente, a fronte della allegata (e, come detto, non provata) situazione di totale indigenza dovuta all'assenza di redditi, neppure ha dato atto di essersi diligentemente attivata presso gli enti competenti al fine di ottenere sussidi e sostegni economici, non potendo, per tale via, neppure ritenersi, non essendo stato allegato, che la stessa non possa procurarsi mezzi adeguati (in rapporto a quelli esigui del ricorrente) per ragioni oggettive, quali l'impossibilità di ottenere i predetti sussidi e sostegni economici.
Infine, si osserva che l'asserita disparita economico patrimoniale tra le parti neppure può ritenersi causalmente ricollegabile allo svolgimento della vita matrimoniale (e dunque non può ritenersi iniqua alla luce di essa, con conseguente assenza dei presupposti compensativi dell'assegno richiesto), atteso che durante la vita matrimoniale la resistente svolgeva l'attività di parrucchiera (cfr. ricorso di separazione congiunto), non significativamente meno remunerativa di quella da operaio svolta dal ricorrente, ed essendo dunque assenti rilevanti sacrifici economici effettuati dalla resistente a vantaggio del marito, dovendosi oltretutto evidenziare che la separazione avveniva quando la resistente aveva appena trentasei anni e che dunque la stessa ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua professione, così certamente evitando qualsiasi possibile disparità economica con l'ex coniuge.
La natura del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio;
❖ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Mariannunziata Taverna Presidente
Giorgia Cecchini Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379 /2020 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv.to FABRIZIO _1 C.F._1
FERRACUTI, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con l'Avv.to PIERLUIGI CP_1 C.F._2
SPADAVECCHIA, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti
Ricorrente: “precisa le conclusioni come da memoria 183 primo termine” e, dunque: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto con sentenza non definitiva e rigettata ogni contraria domanda, revocare ogni assegno di mantenimento nei confronti dei figli per carenza dei presupposti da parte dei beneficiari e di possibilità da parte dell'obbligato. Con rimborso delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Resistente: “nel merito precisa come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, reitera le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria 183
c.p.c.” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di
Fermo, – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
30.08.1980 dai coniugi e;
– disporre, previa rimessione _1 CP_1
in termini, e determinare nella somma pari ad € 500,00 ( o nella minore somma che si riterrà di giustizia), l'assegno divorzile che verserà alla signora _1
, mensilmente quale contributo al suo mantenimento. Con vittoria delle CP_1
spese di lite.”.
Motivazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi è esclusivamente quella relativa alla spettanza o meno alla resistente dell'assegno di divorzio da essa richiesto. Invero, con sentenza non definitiva n. 320/2022, emessa nel presente processo, è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda della resistente è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto va osservato che la resistente, a fronte della documentata percezione di esigui (anche considerato il suo stato di invalidità dell'80 %) redditi da pensione da parte del ricorrente (circa € 1.000), si è limitata soltanto ad allegare una situazione di totale indigenza per assenza di fonti di reddito, senza però depositare alcuna documentazione al riguardo mancando infatti in atti sia le dichiarazioni dei redditi sia gli estratti conto bancari e, ciò, pur in presenza di contestazioni da parte del ricorrente relative al fatto che la stessa svolgerebbe ancora attività di parrucchiera. Non può dirsi provato, pertanto, il primo, imprescindibile, presupposto per il riconoscimento dell'assegno di divorzio rappresentato dalla sussistenza di una situazione di disparità tra le parti, atteso che, come detto, la resistente non ha depositato documentazione attestante la sua situazione economico patrimoniale né risultando sufficiente a tal fine il mero fatto che la stessa abbia ricevuto un alloggio popolare, atteso che tale circostanza non esclude, di per se, la totale assenza di redditi, per quanto modesti.
In secondo luogo, va rilevato che la resistente, a fronte della allegata (e, come detto, non provata) situazione di totale indigenza dovuta all'assenza di redditi, neppure ha dato atto di essersi diligentemente attivata presso gli enti competenti al fine di ottenere sussidi e sostegni economici, non potendo, per tale via, neppure ritenersi, non essendo stato allegato, che la stessa non possa procurarsi mezzi adeguati (in rapporto a quelli esigui del ricorrente) per ragioni oggettive, quali l'impossibilità di ottenere i predetti sussidi e sostegni economici.
Infine, si osserva che l'asserita disparita economico patrimoniale tra le parti neppure può ritenersi causalmente ricollegabile allo svolgimento della vita matrimoniale (e dunque non può ritenersi iniqua alla luce di essa, con conseguente assenza dei presupposti compensativi dell'assegno richiesto), atteso che durante la vita matrimoniale la resistente svolgeva l'attività di parrucchiera (cfr. ricorso di separazione congiunto), non significativamente meno remunerativa di quella da operaio svolta dal ricorrente, ed essendo dunque assenti rilevanti sacrifici economici effettuati dalla resistente a vantaggio del marito, dovendosi oltretutto evidenziare che la separazione avveniva quando la resistente aveva appena trentasei anni e che dunque la stessa ben avrebbe potuto continuare a svolgere la sua professione, così certamente evitando qualsiasi possibile disparità economica con l'ex coniuge.
La natura del giudizio e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di divorzio;
❖ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna