Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 305/2024 V.G., cui è stato riunito il procedimento n. 1265/2024 VG, avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto della n. 1222/2024 del Tribunale di Firenze e vertente tra
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Annamaria Gallo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Firenze, via Pietro Colletta, n. 25;
RECLAMANTE/APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Marina Ceccarelli ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Marconi, n. 16;
RECLAMATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Controparte_2
Repubblica presso questa Corte d'Appello;
INTERVENUTO
1
conclusioni delle parti
Per <- revocare il decreto n. 1222/2024 del 6.6.2024, Parte_1
comunicato il 6.6.2024 e mai notificato, nella parte in cui dispone a carico del sig.
l'assegno mensile per il contributo al mantenimento del Parte_1
figlio nella somma mensile di e 120,00 e per l'effetto disporre il R_
mantenimento diretto del figlio tenuto conto del differenziale reddituale R_
sussistente tra le parti risultante maggiore quello della sig.ra e in Controparte_1
considerazione del collocamento paritario/paritetico del minore presso ciascun
genitore; - revocare il decreto n. 1222/2024 del 6.6.2024, comunicato il 6.6.2024 e
mai notificato nella parte in cui attribuisce l'assegno unico universale in via
esclusiva alla sig.ra e per l'effetto disporre l'assegno unico Controparte_1
universale nella misura del 50% tra le parti;
- con vittoria di spese e compensi
professionali anche del giudizio tenuto davanti al giudice di prime cure>>.
Per : <conclude per la totale reiezione del reclamo proposto dal CP_1
ricorrente, siccome infondato in fatto e in diritto. Confermare in via definitiva il
regime di frequentazione del padre disposto con provvedimento provvisorio del
Tribunale del 27.12.2023; revocare l'affidamento del minore ai Servizi R_
Sociali e disporre l'affidamento congiunto ai genitori;
determinare l'assegno di
mantenimento per a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili R_
o in quella diversa somma di giustizia, comunque superiore ad euro 120,00 con
decorrenza dal 1° gennaio 2024. In via istruttoria, occorrendo, si chiede il rinnovo
della c.t.u. svolta dal dr. circa l'opportunità di confermare il Controparte_3
regime di collocamento disposto in data 27.12.2023>>.
RILEVATO IN FATTO
Con decreto n. 1222/2024, depositato il 6.6.2024, il Tribunale di
Firenze, provvedendo sulla domanda di affidamento e di mantenimento del minore , nato nel 2009 dalla relazione non matrimoniale tra R_
(nata nel 1973) e (nato nel Controparte_1 Parte_1
2 1974), dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, disponeva,
in via provvisoria, che il minore vedesse il padre con modalità paritetiche rispetto alla madre;
in esito all'ascolto del minore, che lamentava disagi in tale organizzazione, il tribunale, con decreto del 27.12.2023, stabiliva,
sempre in via provvisoria, che il minore vedesse il padre per due fine settimana al mese e nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì sino all'ora di cena, disponendo altresì un monitoraggio tramite il consulente d'ufficio.
In esito al monitoraggio ed alla nuova relazione del c.t.u., dott. Ceccarelli,
da cui emergeva un atteggiamento alienante della verso la figura CP_1
paterna che non favoriva il processo di distaccamento del minore dalla madre, il primo giudice tornava ad introdurre un regime di visita analogo a quelle previsto nei primi provvedimenti provvisori e disponeva: a)
l'affidamento del minore ai Servizi Sociali con collocamento prevalente presso la madre;
b) che il padre tenesse con sé il figlio nella prima e terza settimana del mese, dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì
mattina e nella seconda e quarta settimana dal venerdì all'uscita da scuola o dalla palestra sino al lunedì mattina quando lo avrebbe riaccompagnato a scuola;
tre settimane durante le vacanze estive, una settimana a natale, tre giorni a pasqua. Comparate le condizioni economiche delle parti, poneva a carico del padre un assegno mensile di 120 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, attribuendo alla il 100% dell'assegno unico. CP_1
Il decreto era comunicato il 6.6.2024.
Con ricorso depositato il 17.6.2024 Parte_1
proponeva reclamo per i seguenti motivi:
1) col primo motivo impugnava l'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento del minore di cui chiedeva la revoca, stante il mantenimento diretto cui provvedeva in via paritaria rispetto alla madre,
la quale godeva di una condizione economica migliore rispetto a quella del padre. Illustrava che, in base alle dichiarazioni dei redditi in atti, la CP_1
3 non guadagnava un reddito da lavoro dipendente di € 18.924 netti (€ 1.577
mensili) come erroneamente ritenuto dal primo giudice, ma la maggior somma di € 1.966,82 netti mensili. Mentre il reddito percepito da esso
[...]
era di € 1.704,83 mensili. Inoltre, a differenza della , Pt_1 CP_1 [...]
doveva provvedere al mantenimento di un'altra Parte_1
figlia maggiorenne e studentessa a Roma cui corrispondeva € 300 mensili e sosteneva costi fissi molti dei quali in favore della , oltre alla rata di CP_1
€ 490 mensili per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di via
Aretina in comproprietà con la , attualmente asceso ad euro 650 CP_1
mensili. Quanto all'immobile di via Corridoni, acquistato congiuntamente dalla e dal evidenziava che la caparra confirmatoria CP_1 Parte_1
di 30mila euro era stata versata da esso che aveva Parte_1
provveduto con mezzi propri anche a tutti i lavori di ristrutturazione ed all'integrale pagamento del mutuo. Allegava di aver pagato per intero anche i canoni di locazione della ex casa coniugale anche per il periodo successivo alla scadenza del contratto perché la aveva continuato ad CP_1
abitarvi, maturando una morosità di oltre 8.300 euro, oltre interessi e spese e maturando un'ulteriore morosità di 30.000 euro dopo la scadenza del contratto cui esso era tenuto in solido;
Pt_1
2) col secondo motivo chiedeva che fosse revocata anche l'attribuzione dell'assegno unico di mantenimento in via esclusiva in favore della e disposto che l'assegno fosse attribuito metà ciascuno ai due CP_1
genitori. Evidenziava che il ctu aveva rilevato che la madre voleva conservare col figlio un rapporto infantile in cui essa rappresentava l'unica figura di riferimento impedendogli un sano processo evolutivo di crescita.
Concludeva come in epigrafe, chiedendo altresì il rigetto del reclamo separatamente proposto dalla , evidenziando che, dalla consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, emergevano atteggiamenti alienanti da parte della madre,
4 evidenziati anche dall'assistente sociale, che consigliavano il mantenimento del regime di frequentazione padre/figlio così come delineato dal Tribunale.
Con separato ricorso, depositato il 17.6.2024, proponeva reclamo anche per i seguenti motivi: Controparte_1
1) col primo lamentava che il regime di frequentazione del minore col padre voluto dal tribunale lo costringeva a spostarsi da una casa all'altra ogni due /tre giorni. Le conseguenti difficoltà logistiche, dopo lunghi anni di assenza del padre, erano gravi ed evidenti, tanto che si era registrato un calo nel rendimento scolastico. In sede di ascolto dinanzi al tribunale il minore aveva rappresentato il disagio derivante da tali spostamenti in un momento delicato del suo inserimento alle scuole superiori, che non era funzionale neppure al rafforzamento del rapporto col padre che a casa non c'era mai. Invocava un minimo di stabilità per il minore e chiedeva il ripristino dei provvedimenti del 27.12.2023;
2) col secondo motivo chiedeva la revoca dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali posto che il consulente d'ufficio non aveva messo in discussione la capacità genitoriale del padre né quella della madre;
3) infine chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre fosse elevato da € 120 ad € 400 mensili, tenuto conto dei bisogni evolutivi del minore e del fatto che le condizioni economiche del
(tecnico informatico) erano migliori di quelle di essa , Parte_1 CP_1
traendo egli reddito anche dal B&B (i cui proventi erano riscossi in via esclusiva dal sebbene l'immobile fosse comune), mentre essa, Parte_1
oltre a contribuire ai debiti comuni, era gravata da un canone di locazione di 411 euro mensili.
si costituiva anche nel procedimento separatamente Controparte_1
introdotto dal per chiedere il rigetto del reclamo da lui Parte_1
proposto, evidenziando che il percepiva maggiori redditi Parte_1
derivanti da attività non dichiarata come libero professionista e che non era
5 stata offerta alcuna documentazione in merito al mantenimento della figlia
Ribadiva, inoltre, che gli introiti del B&B erano interamente percepiti Per_2
dal sebbene l'immobile fosse in comproprietà e faceva Parte_1
rilevare che la controparte non era gravata da oneri abitativi. Allegava
inoltre di contribuire per 200 euro mensili al pagamento dei debiti comuni.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, questa Corte disponeva l'ascolto del minore sui temi controversi evidenziati dalle parti. Espletato
tale incombente istruttorio, all'udienza del 17.1.2025, svoltasi in presenza,
all'esito della discussione delle parti, il procedimento era riservato posto in decisione, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del
Tribunale, separatamente impugnato dalle parti, deve riconoscersi il valore sostanziale di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis e ss. c.c., con cui vengono regolamentati, per la prima volta, i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà,
giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato (cfr., Cass., n. 26122/2013; n. 6318/2011).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello e la decisione della Corte in forma di sentenza.
Si esamina per primo il secondo motivo dell'appello incidentale proposto da per ottenere la revoca dell'affidamento del Controparte_1
figlio minore ai servizi sociali.
Il motivo è fondato.
6 La pur elevata conflittualità tra i genitori non pare, nel caso di specie,
elemento sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso,
non riscontrandosi situazioni di pregiudizio per il minore, il quale,
all'esame del consulente d'ufficio è apparso un ragazzo con un buon adattamento sociale e un buon equilibrio esistenziale. Frequenta con regolarità e profitto la scuola ed è ben inserito nel contesto scolastico con i compagni ed i professori. Analoga condizione del minore è stata positivamente riscontrata anche da questa Corte all'esito dell'ascolto che ha avuto luogo all'udienza del 6.12.2024.
Segnala inoltre il consulente che il rapporto di con entrambi R_
i genitori: <appare vitale e non danneggiato dalla separazione della famiglia e
dalla persistente conflittualità tra i genitori>> e, in particolare, il rapporto con la figura paterna si è mantenuto affettivamente ed emotivamente ricco,
nonostante che il padre – dopo la separazione - non sia stato presente in maniera assidua nella vita del figlio.
All'esito del monitoraggio, il consulente d'ufficio ha, inoltre, dato atto di un miglioramento della condizione del minore.
Sempre dalla consulenza d'ufficio si rileva una sufficiente capacità
genitoriale di entrambe le parti e nelle proprie conclusioni il consulente ha quindi suggerito l'affidamento condiviso del minore.
A fronte di tale quadro, rispetto al quale non si segnalano mutamenti di sorta, reputa questa Corte che l'affidamento del minore ai Servizi Sociali
non sia più necessario, potendo entrambi i genitori, nell'ottica di una migliore cooperazione per far fronte ai bisogni educativi e di crescita di
, assumersi la piena responsabilità dell'affidamento del minore e R_
delle scelte che lo riguardano.
Né il ha speso argomenti significativi per chiedere la Parte_1
conferma dell'affidamento ai Servizi Sociali, posto che le difficoltà della madre a favorire un processo evolutivo di affrancazione dalla figura
7 materna e di autonomia del figlio non paiono destinate ad essere adeguatamente risolte dall'affidamento ai Servizi Sociali, quanto piuttosto dall'equilibrata presenza della figura paterna nella vita del figlio.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale va disposta la revoca dell'affidamento ai Servizi Sociali.
Occorre adesso esaminare, siccome preliminare, il primo motivo dell'appello incidentale col quale ha chiesto che fosse Controparte_1
ripristinato il regime di visita padre/figlio introdotto con i provvedimenti del 27.12.2023 che non prevedono i pernottamenti infrasettimanali del figlio presso l'abitazione del padre.
Sul punto, il consulente d'ufficio nominato in primo grado ha riscontrato che, accanto alla conflittualità tra i genitori, si evidenzia un comportamento della madre che non favorisce il distacco di dalla R_
figura materna ed il necessario processo evolutivo e di crescita del minore.
In particolare, all'esito del monitoraggio, sono emerse difficoltà
organizzative da parte della che ha espresso disagio nel consentire CP_1
al figlio di frequentare il padre secondo il calendario disposto dal Tribunale,
tanto che il primo giudice, dopo aver ascoltato il minore, con ordinanza del
6.12.2023 ha ridotto sensibilmente i tempi di permanenza del figlio a casa del padre, mentre, di fatto, la prevista frequentazione del padre nei giorni infrasettimanali non era quasi mai rispettata.
Ciò nonostante che, come sottolineato dal consulente d'ufficio, le modalità di visita e frequentazione padre/figlio stabilite dal tribunale non fossero particolarmente onerose e complicate: <si trattava infatti di un
normale dispositivo di frequentazione paritetica che viene sovente applicato nelle
famiglie separate senza che nessuno sollevi tutte le questioni e le problematiche
sollevate dalla sig.ra . Anche l'organizzazione dello scambio dei libri e dei CP_1
vestiti è una operazione che viene regolarmente risolta da tutte le famiglie separate,
8 essendo inevitabile che si incontrino problematiche di questo genere nel passaggio
da una casa familiare all'altra>>.
Tali difficoltà costituiscono il riflesso non solo delle inevitabili difficoltà che incontrano le famiglie separate nell'organizzazione di un
ménage compromesso dalla mancanza di una serena convivenza, ma anche dalle: <spinte regressive che provengono da parte della madre che vorrebbe
conservare con il figlio il rapporto infantile in cui lei è la figura principale – se non
l'unica – delle sue cure>> (v. relazione di monitoraggio del dott.
[...]
dell'8.5.2024, in atti). CP_3
Da qui la necessità di garantire che il minore frequenti il padre e la casa paterna anche nei giorni infrasettimanali dal momento in cui esce da scuola e non in tarda serata dopo essere stato tutto il pomeriggio a casa della madre. Allo stesso modo il consulente d'ufficio, dott. Ceccarelli, ha evidenziato la necessità che < non debba gestire autonomamente la R_
frequentazione col padre… La facoltà di poter decidere sulla frequentazione con il
padre mette, infatti, il ragazzo nella difficile posizione di dover operare una scelta
tra il desiderio della madre e quello del padre. Un dispositivo in cui, invece, i
margini di decisione del ragazzo sono ridotto avrebbe il pregio di proteggerlo dal
conflitto in atto tra i genitori e di de-responsabilizzarlo rispetto al rapporto con i
genitori ai quali deve essere anche restituito il compito di risolvere eventuali
problemi logistici legati al dispositivo di frequentazione>> (idem relazione di monitoraggio del dott. dell'8.5.2024). Persona_3
Allo scopo il consulente ha quindi suggerito che, al fine di facilitare la frequentazione della casa paterna da parte di nei giorni R_
infrasettimanali questi siano accompagnati dal pernottamento presso l'abitazione paterna, auspicando che la madre mostri una maggiore responsabilità genitoriale, mettendosi a servizio del processo evolutivo del figlio e favorendo la sua separazione dalla figura materna ed il suo divenire un individuo autonomo.
9 In sede di audizione (v. verbale del 6.12.2024), ha riferito R_
che: <attualmente frequento casa di mio padre nei fine settimana alternati e anche
il mercoledì ed il giovedì quando non sono da babbo nei week end a meno che io non
abbia impegni di studio che mi impediscono di andare da mio . Per_4
Nella medesima sede ha confermato di stare bene col R_
padre: <ma il problema è che vorrei non sentirmi obbligato a farlo nei giorni
infrasettimanali quando i miei impegni non me lo consentono;
questo non riguarda
il fine settimana, anche se andare da lui il venerdì pomeriggio mi può creare
problemi perché il sabato abbiamo due ore di greco con interrogazioni. In sostanza
non vorrei un sistema troppo rigido di visite anche perché ho paura di infrangere le
regole eventualmente previste. Con entrambi i genitori ho un buon dialogo, anche
se vedo mio padre di meno per i suoi impegni lavorativi…>>.
Anche in sede di ascolto è emerso il positivo rapporto di col R_
padre: <quando sto da mio padre stiamo insieme anche a pranzo fuori, se il tempo
lo consente, se invece è brutto tempo rimaniamo a casa cuciniamo insieme, anche
con mia sorella che studia a Roma>>. Per_2
L'ascolto del minore restituisce l'esigenza di di gestire con R_
maggiore autonomia il rapporto, pur proficuo, che ha col padre e anche con la sorella (nei periodi in cui essa si trova dal padre). Per_2
Tale esigenza va, tuttavia, contemperata con le esigenze evolutive e di crescita opportunamente segnalate dal consulente d'ufficio che ravvisa nelle difficoltà organizzative del minore il riflesso, seppur indiretto, delle difficoltà della madre di favorirne un processo di autonomia del figlio.
Allo scopo ritiene questa Corte che, tenuto conto dell'età di R_
(nato nel 2009 ed oggi sedicenne), debba essere mantenuto fermo il fine settimana alternato che egli trascorre, pernottandovi, a casa del padre per due volte al mese dal venerdì al lunedì mattina quando rientra a scuola.
Trattasi, in particolare, degli week end della seconda e quarta settimana del mese, rispetto ai quali il minore non ha allegato difficoltà significative.
10 Nella settimana il cui l'week end è di competenza della madre (ossia nella prima e terza settimana del mese) è pur necessario garantire una presenza del padre nella vita del minore che preveda anche i pernottamenti e la concreta possibilità per di trascorrere del tempo di qualità con R_
il padre. Nondimeno, tenuto conto dell'età del minore e del suo grado di maturità manifestato anche nel corso dell'ascolto, pare opportuno regolare la frequentazione col padre durante la prima e la terza settimana del mese prevedendo che, ferma la cena ed il pernottamento nelle notti del mercoledì
e del giovedì, i pomeriggi del mercoledì e del giovedì della prima e della terza settimana siano trascorsi da col padre compatibilmente con i R_
suoi impegni scolastici, previ accordi diretti con quest'ultimo, considerato che, laddove si ponga il problema di bilanciare le esigenze di studio di
, sia prioritario salvaguardare il tempo in cui il padre, libero da R_
impegni lavorativi (e quindi, sostanzialmente, la sera), possa effettivamente trascorrere del tempo di qualità col figlio.
Allo scopo, pare inoltre opportuno invitare il padre a rendere effettiva la disponibilità delle chiavi di casa al figlio, in modo da consentire a quest'ultimo di organizzarsi al meglio per lo studio e per gli spostamenti che gli sono richiesti al fine di rendere effettivo il rapporto genitoriale.
Entro tali limiti il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dalla va parzialmente accolto. CP_1
Si esamina adesso il primo motivo dell'appello principale con il quale chiede l'eliminazione dell'assegno di € 120 posto a suo carico Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio. Il motivo è esaminato congiuntamente al terzo motivo dell'appello incidentale con il quale la ha chiesto che l'assegno posto a carico del padre fosse elevato da € CP_1
11 Le condizioni economiche del padre e della madre sono tali che manifestano la corretta quantificazione dell'assegno da parte del primo giudice in € 120,00 mensili che il padre è tenuto a corrispondere alla madre.
Invero, se da una parte è vero che la gode di una posizione CP_1
reddituale leggermente più favorevole rispetto al (v. Parte_1
dichiarazioni dei redditi in atti), dall'altro vi è da rilevare che, a differenza del padre, la madre è gravata da un canone di locazione di € 411 mensili per soddisfare le esigenze abitative proprie e del figlio.
Il padre, dal canto suo, oltre a dover contribuire anche al mantenimento (€ 300 mensili) della figlia (studentessa fuori sede Per_2
avuta da una precedente relazione), dispone della casa di abitazione di via
Corridoni, i cui costi di ristrutturazione e la stessa caparra per l'acquisto (€
30.000) sono stati interamente sostenuti dal pur essendo Parte_1
l'immobile per metà di proprietà della , che nulla ha reclamato per CP_1
la disponibilità di tale quota di comproprietà. Inoltre, il versa Parte_1
per intero la rata del mutuo relativo all'immobile di via Aretina acquistato in comproprietà tra le parti e non è controverso che tale rata sia di circa 650
euro mensili. Neppure è stato specificatamente contestato che il
[...]
goda degli introiti, pur variabili e non costanti, del B&B in una città Pt_1
ad alta vocazione turistica come Firenze.
Quanto al debito maturato per la casa familiare, corrispondente ai canoni di locazione per i quali è maturata una rilevante morosità, vi è da rilevare che, da una parte il subisce una trattenuta stipendiale Parte_1
di circa € 264 mensili, dall'altro che all'estinzione di tale debito ha allegato di contribuire per € 200 mensili anche la stessa . CP_1
Ciò posto, ritiene questa Corte che i maggiori oneri immobiliari che gravano sul padre non consentano di ridurre ulteriormente la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio, attesa la natura dei bisogni educativi ed evolutivi del minore del tutto preminente rispetto a quella del
12 pagamento delle rate del mutuo per l'abitazione di via Aretina che attualmente non pare destinata a soddisfare esigenze primarie della famiglia (la madre vive in un immobile in locazione ed il padre nell'immobile di proprietà di via Corridoni). Per cui da un lato l'assegno posto a carico del padre non può essere certamente ridotto. Né può essere aumentato oltre il limite suddetto, considerato, da un lato, che il
[...]
è gravato da un'esposizione debitoria maggiore della Pt_1 CP_1
contratta in attuazione di un programma di vita comune familiare condiviso all'epoca della convivenza delle parti e, dall'altro, che egli provvede anche in via diretta al mantenimento di durante i periodi R_
di competenza e contribuisce al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto altresì conto del maggior tempo di permanenza del minore presso la madre, reputa questa Corte che la misura dell'assegno in questione si sottragga alle censure delle parti, per cui sia l'appello principale sia quello incidentale vanno sul punto disattesi.
Parimenti infondato è il secondo motivo dell'impugnazione principale con la quale il ha chiesto che l'assegno unico fosse Parte_1
suddiviso al 50% tra entrambi i genitori.
Ciò in ragione del fatto che il minore continua, allo stato, ad essere collocato in via prevalente presso la madre che sostiene l'onere economico maggiore per il mantenimento del minore, attualmente studente liceale.
Ne consegue che il reclamo/appello principale proposto dal
[...]
va respinto, mentre, in parziale accoglimento del reclamo/appello Pt_1
incidentale avanzato dalla va revocato l'affidamento di ai CP_1 R_
Servizi Sociali e disposto che il minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto-
dovere per il padre di vederlo e tenerlo con sé, durante la prima e la terza settimana del mese (quando i week end competono alla madre) dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina al rientro a scuola,
13 salvo che , i medesimi giorni di mercoledì e di giovedì, a causa dei R_
suoi impegni scolastici, non preferisca recarsi a casa del padre la sera non oltre le ore 20:00 per cenare e pernottare presso il padre, sino al rientro a scuola il venerdì mattina.
Quanto agli week end della seconda e della quarta settimana ed agli ulteriori periodi di frequentazione (durante l'estate, il periodo pasquale e quello natalizio) vanno, invece, mantenute ferme le modalità già stabilite dal primo giudice.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, come peraltro già statuito dal primo giudice senza motivi di censura sul punto. Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese della consulenza d'ufficio espletata in primo grado da porre per metà a carico di ciascuna delle parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) in parziale riforma del decreto/sentenza impugnato:
a) revoca l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti del minore (nato il [...]); Persona_5
b) dispone l'affidamento condiviso del minore Persona_5
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
[...]
e diritto-dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé durante la prima e la terza settimana del mese (quando i week end competono alla madre) dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina al rientro a scuola,
salvo che , i medesimi giorni di mercoledì e di giovedì, a causa dei R_
14 suoi impegni scolastici, non preferisca recarsi a casa del padre la sera non oltre le ore 20:00 per cenare e pernottare presso il padre, sino al rientro a scuola il venerdì mattina. Quanto agli week end della seconda e della quarta settimana ed agli ulteriori periodi di frequentazione (durante l'estate, il periodo pasquale e quello natalizio) vanno, invece, mantenute ferme le modalità già stabilite dal primo giudice;
2) dispone che renda effettiva la disponibilità Parte_1
delle chiavi della propria abitazione al figlio;
R_
3) conferma nel resto il provvedimento impugnato;
4) compensa le spese del doppio grado;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del dott. Ceccarelli per metà a carico di e per metà a carico di CP_1 Parte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 31.1.2025
La Cons. Estens.
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La Presidente
Daniela Lococo
Nota: la divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
120 ad € 400 mensili o a diversa somma.
Entrambi i motivi sono infondati.