Ordinanza collegiale 17 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 27/11/2025, n. 21448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21448 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21448/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13130/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13130 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA Geminiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA ES, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto prot. N. 1702 del 7 novembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la regione Marche con cui è stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25- Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) tra le altre anche per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.d.g. n. prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 –, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205;
- della stessa graduatoria allegata al Decreto e relativa come detto alla classe AB25 e alla regione Lazio, nella parte in cui esclude illegittimamente la ricorrente;
- dei provvedimenti di estremi sconosciuti con cui sono stati determinati e attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli ed è stata applicata la Tabella B al D.m. n. 205/2023, ivi comprese le tabelle di riepilogo inserite nella piattaforma del sistema informatico utilizzato, specificamente di quelle del 30 ottobre 2024, tutti nella parte in cui attribuiscono erroneamente il punteggio “0” al titolo Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE conseguito dalla ricorrente con voto 110 e lode ed erroneamente valutato con punteggio “0” e non 12,5 che risulta dal calcolo previsto dalla Tabella B supra citata al punto A.1.1.;
- di tutti i provvedimenti o verbali di estremi sconosciuti della Commissione e/o dell’Amministrazione, con i quali siano stati predeterminati i criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di accesso al concorso, ivi compreso ove occorra la nota prot. N. 21734 del 31/07/2024 del Ministero dell’Istruzione e del merito, ove sia successivamente lesiva della posizione della ricorrente;
- ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, del Bando di concorso del Ministero dell''istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 –- Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e per l’annullamento del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all’art. 4 e all’art. 9 e seguenti e per l’impugnazione della allegata Tabella B ove fossero successivamente interpretati in termini lesivi per chi ricorre, nonché, ove necessario, del decreto n. 1510 del 11.10.2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito della classe di concorso AB25- Inglese nella scuola secondaria di primo grado per la regione Lazio e la stessa graduatoria;
- di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio e l’esclusione della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.1.2025, per l’annullamento:
- dei Decreti prot. N. 1994 del 7 dicembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la regione Marche e Decreti prot. N. 2583 del 18 dicembre 2024; n. 2625 del 24 Dicembre 2024; n. 2177 del 23 dicembre 2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la regione Lazio con cui, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto dipartimentale n. 2575 del 06 dicembre 2023, con cui rispettivamente è stata approvata la nuova graduatoria di merito regionale, integrata a seguito della rettifica del punteggio e di rinunce e sono stati individuati i candidati vincitori destinatari di proposte di contratto a tempo indeterminato, per la classe di concorso AB25- Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) tra le altre anche per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.d.g. n. prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 tutti nella parte in cui continuano a non riesaminare la posizione della ricorrente, la escludono dal concorso e applicano illegittimamente la Tabella B di cui al D.m. n. 205/2023;
- delle stesse graduatorie allegate ai Decreti sopra citati e relative come detto alla classe AB25 e alla regione Lazio, e dell’Elenco 1 che ha individuato i vincitori del concorso, tutti nella parte in cui escludono illegittimamente la ricorrente;
- dei provvedimenti di estremi sconosciuti con cui sono state adottate le determinazioni, successivamente al ricorso, di non riesaminare i punteggi relativi alla valutazione dei titoli della ricorrente ed è stata erroneamente applicata la Tabella B al D.m. n. 205/2023, tutti nella parte in cui continuano ad attribuire erroneamente il punteggio “0” al titolo Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE conseguito dalla ricorrente con voto 110 e lode ed erroneamente valutato con punteggio “0” e non 12,5 che risulta dal calcolo previsto dalla detta Tabella B al punto A.1.1.;
nonché per l’obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e comunque alla pubblicazione di elenco graduato di tutti i candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023 e specificamente per la classe di concorso in argomento;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o conseguenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio e l’esclusione della ricorrente, nonché ivi compresi gli Avviso prot. N. 94932 del 12 dicembre 2024 di avvio delle operazioni di scelta delle province.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. IR DA IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto di aver partecipato alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, Decreto Direttoriale n. 2575/2023, del 6 dicembre 2023, per la classe di insegnamento AB25-Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) e per la Regione Lazio.
La ricorrente lamenta in particolare la mancata valutazione della laurea, dichiarata quale titolo di accesso unitamente alla abilitazione e la mancata graduazione della sua posizione e pubblicazione del punteggio finale.
1.1. Nel ricorso principale la ricorrente evidenziava che:
- il Bando ha previsto il possesso congiunto di laurea magistrale e abilitazione specifica all’insegnamento per la medesima classe di concorso;
- lo stesso indicava tra i titoli di accesso di essere in possesso della “ Abilitazione Specifica -Concorso ordinario 2020 ” e “ Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - Magistrale Lingue e lett. moderne europee e americane con voto 110 e lode ”;
- all’esito delle prove otteneva un punteggio complessivo di 209,5 punti, di cui punti 27,5 punti per i titoli;
- avanzava reclamo all’USR Lazio, rimasto senza riscontro.
Nello specifico, lamenta che il punteggio assegnato in fase di valutazione dei titoli non corrispondeva a quanto spettante, rispetto ai titoli dichiarati in domanda di partecipazione al concorso e tenuto conto di quanto previsto dall’Allegato B, in quanto il Ministero avrebbe omesso di valutare, nel punteggio relativo ai titoli di accesso, il titolo di Laurea magistrale posseduta, attribuendo il punteggio pari a “0” (anziché 12,5 punti).
1.2. A sostegno delle doglianze svolge i seguenti motivi di diritto:
1) “ Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss; art. 3 e 97 Costituzione. Eccesso di potere. illogicità̀ e ingiustizia manifesta violazione e applicazione del decreto presidente della repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Illogicità contraddittorietà. eccesso di potere. carenza di motivazione ”, con cui censura la violazione dei criteri previsti dal bando e dalla allegata tabella B, in punto di valutazione dei propri titoli, nonché la carenza di trasparenza, in ragione della mancata inclusione della ricorrente nella graduatoria e della indicazione del punteggio;
2) “ Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta ”, con cui censura il mancato riscontro alla istanza di autotutela e la violazione dei principi di partecipazione;
3) “ Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto dei presupposti; travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta ”, con cui censura l’operato della Commissione di concorso e le determinazioni finali assunte dall’USR, poiché non vi sarebbe traccia di alcun criterio di attribuzione dei punteggi relativamente al profilo in questione, né dei motivi che hanno condotto l’amministrazione a rivedere il punteggio, violando i principi di trasparenza e di necessaria verbalizzazione delle operazioni concorsuali;
4) “ Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione ”, con cui la ricorrente lamenta la mancata graduazione e costituzione di un elenco complessivo dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito, necessaria anche ex art. 9 del Bando e in contrasto con i principi di pubblicità e trasparenza delle selezioni;
5) “ Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale –CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Illogicità Contraddittorietà ”, con cui lamenta che il sistema informatico utilizzato per la procedura ha inciso sulla regolarità delle procedure di valutazione, comportando l’impossibilità di qualsivoglia correzione di errori o integrazioni o il tracciamento delle relative operazioni e di fatto impedendo ogni valutazione dei propri titoli.
1.3. L’amministrazione si costituiva con atto formale il 20.12.2024, depositando memoria il successivo 9.1.2025, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.4. Con atto depositato il 30.1.2025, parte ricorrente proponeva motivi aggiunit avverso i successivi atti di rettifica e integrazione della graduatoria impugnata, relativa al concorso di interesse.
1.5. Con ordinanza n. 870/2025, questa Sezione provvedeva a disporre il mutamento del rito (in quanto oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito) ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022 e l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso per pubblici proclami.
1.6. Ad esito della successiva camera di consiglio del 4.3.2025, la Sezione respingeva l’istanza cautelare, con ordinanza n. 1407/2025, non appellata.
2. – All’udienza pubblica del 18.11.2025, la causa era trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, in ragione delle considerazioni che nel seguito si esporranno.
3.1. Parte ricorrente lamenta – in via principale con i primi tre motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente attesa la loro connessione – l’erronea valutazione del punteggio della laurea in quanto ai sensi dell’allegato B, il titolo di accesso dichiarato avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di 12, 5 punti (nel caso del ricorrente che ha conseguito il titolo con lode).
L’amministrazione avrebbe quindi violato i criteri dettati dal Bando, disconoscendo tale punteggio.
Ad avviso del Collegio (e conformemente ai precedenti di questa sezione che hanno affrontato l’analoga questione della valutazione del titolo di accesso nell’ambito della procedura in oggetto; cfr. le sentenze nn. 12015, 15531 e 18819/2025), le censure non meritano accoglimento in quanto, in fatto, emerge agli atti che il titolo di accesso speso dalla ricorrente per la partecipazione al concorso è stato “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica” (e non il titolo di “Laurea + 24 CFU”).
Ne segue che la valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dal ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni sub all.to B al Bando.
Nello specifico, la Commissione applicando la Tabella di valutazione titoli (sub allegato B) ha riconosciuto il punteggio di accesso alla procedura concorsuale a partire dal voto conseguito nell’abilitazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 6168/2025).
Tenuto conto che la valutazione conseguita nell’abilitazione, come dichiarata dal candidato, è di punti 65/100 (cfr. relazione di parte resistente, p. 11), considerato che nel suindicato Allegato B il punteggio da assegnare all’abilitazione per punti ≤ 75 è 0 punti, la Commissione ha attribuito 0 punti. Inoltre, neppure le sarebbe spettato il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 oppure A.1.3 (attribuito se “l’abilitazione è conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso”), in quanto nel caso della ricorrente l’abilitazione all’insegnamento è conseguita in virtù dell’inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami, quindi non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” o “percorsi di abilitazione” (cfr. le FAQ 15 e 16 pubblicate sul sito ufficiale del Ministero).
3.2. Parte ricorrente sostiene che le valutazioni dell’amministrazione siano irragionevoli, avendo in tal modo equiparato la laurea all’abilitazione nell’ambito della valutazione dei titoli.
L’argomentazione non merita condivisione.
Al riguardo occorre premettere che, in via preliminare, l’art. 4 del d.d.g. n. 2575 del 2023 prevede un duplice canale di accesso, da un lato il possesso congiunto di titolo di studio e abilitazione specifica (art. 4, comma 1); dall’altro, in alternativa all’abilitazione, il bando consente la partecipazione altresì a chi abbi degli specifici titoli di servizio pregressi per almeno tre anni scolastici, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. (art. 4, comma 3).
Corrispondentemente, la Tabella B del d.m. n. 205 del 2023, alla voce A.1 “Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni”, prevede alla voce A.1.1 l’attribuzione di punteggio utile alla graduatoria tramite la valutazione del titolo di accesso, rispecchiante la dicotomia prevista dall’art. 4 del bando e, pertanto, distinguendo il titolo di laurea “purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c)” e l’“abilitazione specifica”.
In entrambi i casi il punteggio (del titolo di laurea, ovvero dell’abilitazione) viene valorizzato qualora il punteggio conseguito sia superiore a 75.
La scelta in questione non appare irragionevole, fondandosi sulla volontà rappresentata dall’amministrazione di non attribuire un’eccessiva valutazione ai titoli dei candidati in possesso di abilitazione, nei riguardi di coloro che accedono con i titoli di servizio, ovvero con i soli CFU.
Né l’impostazione appare penalizzare in maniera irragionevole i possessori di un titolo di abilitazione, atteso che:
- in ogni caso possono scegliere di dichiarare i 24 CFU come titolo di accesso e ottenere, qualora più conveniente rispetto all’abilitazione, il titolo di laurea;
- la scelta di un titolo di accesso piuttosto di un altro risponde ad una precisa scelta del candidato (cfr. l’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, per cui in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, i possessori dell’abilitazione specifica non devono conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio);
- l’abilitazione conseguita – nel caso di specie ottenuta dal ricorrente a seguito del superamento delle prove del concorso abilitante del 2020 – ha ricevuto altresì una valorizzazione specifica ai sensi del paragrafo B.4.1.
3.3. Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze relative al mancato riscontro alla istanza di autotutela (vista l’insussistenza di un obbligo in capo all’amministrazione; cfr. TAR Lazio, II-ter, n. 7076/2022) e al difetto di motivazione o trasparenza in merito alla valutazione dei titoli, atteso che dalla scheda riepilogativa del punteggio (sub doc. 3) è possibile comprendere sia i punti assegnati a ciascun titolo dichiarato nella domanda, sia la diversa valutazione resa dall’USR responsabile per le operazioni di valutazioni dei titoli, rispetto alle proposte della Commissione, consistente, appunto, nella valorizzazione del titolo di abilitazione da concorso all’interno del punto B.4.1 e non nell’ambito del punto A.1.2 in quanto abilitazione non conseguita tramite la frequenza di un percorso selettivo (da intendersi come corso a numero o accesso programmato, cui si è ammessi previo superamento di prove selettive; cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 10165/2025).
Neppure può dirsi sussistente – come deduce parte ricorrente – un dovere di soccorso istruttorio, posto che non emerge alcun errore riconoscibile nel momento della presentazione della candidatura, redatta e completata in conformità con le indicazioni del bando, e della dichiarazione del titolo di accesso prescelto, univocamente indicato nel modulo di domanda (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 2101/2024).
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023).
Sono infine infondate le ulteriori doglianze relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione.
Non è infatti applicabile al segmento procedurale in questione l’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 7 legge n. 241/1990, non vertendosi nel caso di un procedimento di esclusione dalla graduatoria, ma del mancato inserimento come conseguenza dell’attribuzione di un punteggio. Peraltro, il ricorrente ha avuto conoscenza del punteggio conseguito mediante l’accesso alla piattaforma telematica del concorso e la relativa motivazione è desunta dagli stessi criteri di valutazione, come predefiniti nell’allegato B e risultanti dalla scheda del candidato (cfr. Tar Lazio, III-bis, n. 6168/2025).
3.5. Procedendo nell’esame degli ulteriori motivi di ricorso, con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei e la sua inclusione e graduazione all’interno di questa.
Fermo restando che tale censura non si riverbera in un vizio degli atti impugnati – dubitandosi dunque dell’ammissibilità di tale motivo in relazione al concreto interesse sotteso all’impugnazione degli atti e delle valutazioni inerenti l’attribuzione del punteggio al ricorrente – questa Sezione ha già rigettato analoghe doglianze avverso la medesima procedura con le sentenze nn. 5167/2025 e 8358/2025, con argomentazioni applicabili anche al presente ricorso.
La disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenzia il medesimo ricorrente, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
L’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Sul punto è stato altresì chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, III-bis, n. 8358/2025). Nel presente ricorso, tuttavia, parte ricorrente non lamenta una lesione alle riferite prerogative inerenti all’accesso agli atti della procedura, ma chiede che al Ministero sia ordinata la pubblicazione di una graduatoria integrata, comprensiva della sua posizione.
3.6. Del tutto generico, oltre che infondato, si rivela infine l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la predisposizione di una modalità informativa che non le avrebbe consentito di conoscere la propria posizione in graduatoria e le ragioni della propria valutazione, nonché di procedere alla correzione dei dati inseriti in domanda.
Fermo restando quanto sopra rilevato in merito alla conoscibilità del punteggio conseguito e alla legittimità della graduatoria limitata ai soli vincitori, salva integrazione in caso di rinunce, l’assenza di censure puntuali ed articolate sul punto (cfr. Cons. St., IV, n. 5368/2022) non consente al Collegio di comprendere a quale errore di compilazione parte ricorrente si riferisca, né in quale modo la censurata informatizzazione della procedura di partecipazione avrebbe influito sulla propria posizione.
4. – In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR SS, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
IR DA IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR DA IR | DR SS |
IL SEGRETARIO