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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 7950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22/06/1959, ed ivi residente in [...]28, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Assarotti n. 7 p. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Maloberti, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 16/04/2024 emessa nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno disposta in suo favore con decreto del Tribunale di Genova del 01/10/2010;
- Parte Attrice - nei confronti di
, nata a [...], attualmente irreperibile, Controparte_1 contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni per la parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
i signori e Genova in data 22.09.2005 – Atto n. Parte_1 Controparte_2
866 P. I S. 1 Anno 2005 Uff.1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni sopra menzionate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
22/09/2005 con la Sig.ra dalla cui unione non erano nati figli, e da cui Controparte_1
si era separato giudizialmente come da sentenza n. 1935/2016, pubblicata in data 31/05/2016, emessa dal Tribunale di Genova.
All'esito della prima udienza del 17/06/2025, svoltasi nella contumacia della Sig.ra
[...]
nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi CP_1 dell'art. 143 co. 2 c.p.c. stante l'impossibilità documentata di reperire l'attuale indirizzo di residenza estera della stessa, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, ha rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione finale.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 30/06/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate chiedendo la sola pronuncia in punto status e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 22/09/2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 866 Parte I Serie
Anno 2005 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza n. 1935/2016, pubblicata in data
31/05/2016, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
- rispetto all'epoca della separazione non sono intervenute significative novità;
Ritenuto che
la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace e l'assenza di statuizioni, le stesse debbano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
22/09/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 866 Parte
I Serie Anno 2005 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
22/06/1959, ed ivi residente in [...]28, ed elettivamente domiciliato in Genova
(GE), Via Assarotti n. 7 p. 3, presso lo studio dell'Avv. Stefano Maloberti, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 16/04/2024 emessa nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno disposta in suo favore con decreto del Tribunale di Genova del 01/10/2010;
- Parte Attrice - nei confronti di
, nata a [...], attualmente irreperibile, Controparte_1 contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni per la parte attrice: “Voglia Ill.mo Tribunale pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra
i signori e Genova in data 22.09.2005 – Atto n. Parte_1 Controparte_2
866 P. I S. 1 Anno 2005 Uff.1, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle condizioni sopra menzionate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, il Sig. ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova (GE) in data
22/09/2005 con la Sig.ra dalla cui unione non erano nati figli, e da cui Controparte_1
si era separato giudizialmente come da sentenza n. 1935/2016, pubblicata in data 31/05/2016, emessa dal Tribunale di Genova.
All'esito della prima udienza del 17/06/2025, svoltasi nella contumacia della Sig.ra
[...]
nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata ai sensi CP_1 dell'art. 143 co. 2 c.p.c. stante l'impossibilità documentata di reperire l'attuale indirizzo di residenza estera della stessa, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, ha rinviato ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione finale.
Con successive note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 30/06/2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate chiedendo la sola pronuncia in punto status e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova (GE) in data 22/09/2005 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Genova (GE) al N. 866 Parte I Serie
Anno 2005 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza n. 1935/2016, pubblicata in data
31/05/2016, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
- rispetto all'epoca della separazione non sono intervenute significative novità;
Ritenuto che
la domanda di divorzio, a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui la convenuta non si è opposta rimanendo contumace e l'assenza di statuizioni, le stesse debbano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Genova (GE) in data
22/09/2005 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova (GE) al N. 866 Parte
I Serie Anno 2005 Uff. 1, tra e Parte_1 Controparte_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini