Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22244
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Sentenza 25 novembre 2004

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In base all'art. 2 del decreto legislativo n. 564 del 1996 (poi sostanzialmente recepito nella norma dell'art. 25 del testo unico n. 151 del 2001) il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, è stato esteso anche agli eventi antecedenti al 1 gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22244
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22244
    Data del deposito : 25 novembre 2004

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