Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
In base all'art. 2 del decreto legislativo n. 564 del 1996 (poi sostanzialmente recepito nella norma dell'art. 25 del testo unico n. 151 del 2001) il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, è stato esteso anche agli eventi antecedenti al 1 gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2004, n. 22244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22244 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN IA ES, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERÀ, giusta delega in atto;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 133/2000 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 13/05/02 R.G.N. 162/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/09/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 1998 avanti il Pretore di Parma in finizione di Giudice del Lavoro, NA AR ES, premesso di avere inutilmente esperito i prescritti ricorsi amministrativi, esponeva di essere madre di due bambini, nati rispettivamente il 13 febbraio 1977 ed il 31 luglio 1978, e di avere presentato, senza ritardo, domanda di riconoscimento del diritto all'accreditamento, da parte dell'INPS, dei contributi figurativi per i periodi corrispondenti all'astensione dal lavoro, cui la stessa sarebbe stata obbligata se, all'epoca delle due gravidanze, avesse intrattenuto un rapporto di lavoro, potendo vantare, all'epoca della domanda amministrativa, ben più di cinque anni di contribuzione effettiva. La ricorrente, richiamato il disposto del comma 4 dell'art. 2 del d.lgs. 16 maggio 1996 n. 564, chiedeva dichiararsi che l'INPS era tenuto ad accreditare, in suo favore, la contribuzione figurativa per i periodi dal 13 dicembre 1976 al 13 maggio 1977 e dal 31 maggio 1978 al 31 ottobre 1978, considerandoli utili ai fini pensionistici, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'INPS, resistendo al ricorso, del quale chiedeva il rigetto, sul rilievo che, secondo l'art. 14 d.lgs. 503/92, il riscatto dei periodi in questione non sarebbe stato possibile, perché tali periodi erano anteriori al 1 gennaio 1994. La causa, istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva decisa con sentenza di rigetto della domanda. Avverso tale pronuncia proponeva appello la NA, lamentando l'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della norma già invocata in primo grado, che avrebbe "superato" quella contenuta nella disposizione richiamata dall'INPS e che avrebbe pertanto eliminato ogni limitazione temporale all'applicazione del beneficio previdenziale richiesto.
L'appellante concludeva per l'accoglimento della domanda come a suo tempo proposta, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza del 26 giugno 2000-13 maggio 2002, l'adita Corte d'appello di Bologna, ritenuta l'inapplicabilità dell'accreditamento di contribuzione figurativa ex art. 2 d.l.vo n. 564 del 1996 per i periodi corrispondenti ad astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, relativamente ad eventi antecedenti al 1^ gennaio 1994, rigettava il gravame. Per la cassazione di tale decisione ricorre AR ES NA con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso, AR ES NA lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, D. L. vo 30.12.92, n. 503, e dell'art. 2, comma 4, D.L. vo 16.09.1996, n. 564, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, D. L. vo 16.09.96, n. 564, nel suo combinato disposto con l'art. 1, co. 39, L. n. 335/1995 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); violazione dell'art. 15 disp.ni sulla legge in generale (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); motivazione erronea ed incongrua, oltre che illogica (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo la ricorrente, la Corte d'appello di Bologna avrebbe commesso un palese errore di ermeneutica giuridica nel non accogliere la propria richiesta di accreditamento di contributi figurativi per "maternità" concernenti i periodi dal 13.12.1976 al 1351977 e dal 31.51978 al 31.10.1978 ed intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, atteso che la spettanza di tale diritto si rinverrebbe nel disposto di cui all'art. 2, comma 4, del D. L.vo 16.5.1996, n. 564, il quale, a differenza della precedente normativa di cui all'art. 14 del D.L.vo 30.12.1992, n. 503, non annovererebbe tra i requisiti costitutivi del diritto il fatto che si tratti di periodi non coperti da assicurazione successivi al 1^ gennaio 1994.
Tale interpretazione riceverebbe - ad avviso della ricorrente - l'avallo del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 nonché della circolare esplicativa n. 102/2002 dello stesso Istituto. Il motivo è fondato.
Le disposizioni di legge che interessano la materia in oggetto sono:
- l'art. 14 del D. L.vo n. 503/1992 (Riscatto di periodi non coperti da assicurazione) il quale testualmente recita:
"1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80% per cento, purché in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994. 2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.
3. I periodi successivi al 1^ gennaio 1994 per i quali sia prevista l'astensione obbligatoria dai lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155." - l'art. 2 del D. L.vo 16 maggio 1996, n. 564 (rubricato: Periodi per maternità), che al comma 4 recita:
"4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni e integrazioni,
verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".
È intervenuto, quindi, il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", emanato con D. L.vo 26 marzo 2001, n. 151, il cui art. 25, disciplinando il "trattamento previdenziale" (con riferimento proprio al D. L.vo 16.09.96, n. 564, art. 2, co. 1, 4 e 6) così ha disposto al comma 2: "In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatesi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'art, 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento".
La tesi ermeneutica proposta dalla ricorrente, in base alla quale il mancato riferimento, nella disposizione contenuta nell'intervento legislativo del 1996, alla limitazione temporale presente nella precedente norma del 1992 comporterebbe che il diritto all'accreditamento figurativo de quo spetterebbe sempre, specie se valutata alla luce del successivo richiamato intervento legislativo, merita di essere condivisa, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Invero, fino al 31 dicembre 1993 il beneficio dell'accredito figurativo per "maternità" era limitato agli eventi verificatesi nel corso di un rapporto di lavoro. Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 -recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici- si è provveduto ad estendere la contribuzione figurativa (da accreditare secondo le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155) ai periodi successivi al 1^ gennaio 1994 per i quali fosse prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, che intervenissero al di fuori del rapporto di lavoro (art. 14, comma 3, del divo n. 503/1992).
Per una evidente scelta di politica economica - dettata prevalentamente dalle consuete ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica - il Legislatore del 1992 ha ritenuto di dover riconoscere il nuovo diritto di accredito figurativo in oggetto non dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo (1 gennaio 1993), ma da una data successiva: un anno dopo l'entrata in vigore. Sennonché, con l'art. 2 del decreto legislativo n. 564/1996, si è data attuazione alla delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel F.P.L.D. e negli altri Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O., disponendosi nei termini sopra indicati, senza alcun richiamo al testo contenuto nel D. L.vo n. 503/92 e, segnatamente, al limite temporale dell'I gennaio 1994, ivi previsto.
La disposizione contenuta nell'art. 25 del successivo T.U., di cui al D. L.vo n. 151/2001, se si esclude il riferimento alle nuove norme (artt. 16 e 17, congedo di maternità), è per il resto del tutto identica a quella contenuta nel quarto comma dell'art. 2 del D. L.vo n. 564/96, e l'unico limite alla fruizione del beneficio della copertura previdenziale è costituito dalla condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (condizione, nella specie, pacificamente sussistente). Detto decreto ha, quindi, sostanzialmente recepito (art. 25) il testo dei commi 1, 4 e 6 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 564/1996, che è stato contestualmente abrogato, in forza dell'art. 86, il quale ha pure provveduto all'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503. Appare, quindi,
corretto concludere che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di merito - la cui pronuncia è intervenuta, tuttavia, anteriormente all'entrata in vigore del menzionato T.U.-, è venuto meno il limite in ordine alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, con estensione della copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1^ gennaio 1994, consentendosi così il riconoscimento figurativo, in favore della ricorrente, dei relativi periodi corrispondenti all'astensione (obbligatoria) dal lavoro dal 13.12.1976 al 13.05.1977 e dal 3 1.05.78 al 31.10.1978. Tale interpretazione risulta, del resto, condivisa dallo stesso Istituto previdenziale, che, con la richiamata circolare n. 102 del 31 maggio 2002, ha chiarito che, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, i periodi corrispondenti a quello dell'astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, già previsto dall'art. 14 del decreto n. 503, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Ha, altresì, precisato che l'art. 25 di detto decreto, "non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1^ gennaio 1994, consentendo il riconoscimento figurativo dei relativi periodi nella durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto di lavoro".
L'impugnata decisione, essendosi discostata da tale interpretazione, deve, quindi, in accoglimento del ricorso, essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con conseguente accoglimento della domanda proposta da AR ES NA con l'atto introduttivo, Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori della NA, dichiaratisi antistatali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo, nel merito, accoglie la domanda proposta da NA AR ES e condanna l'INPS al pagamento delle spese dell'intero processo, liquidate, per il primo grado di giudizio, in E. 50,00 per spese vive, E. 350,00 per diritti ed E. 700,00 per onorari, e per il secondo grado in E. 60,00 per spese vive, E. 400, 00 per diritti ed E. 840, 00 per onorari, con attribuzione, per entrambi i gradi, agli avv.ti Luciano Petronio e Paolo Naldi;
in E. 15, 00, oltre E. 1.500, 00 per onorari di questo giudizio, con attribuzione all'avv. Paolo Boer.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2004