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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1501/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Giuseppina Parte_1
Amendola
-RICORRENTE-
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari delegati
LA ER ed AB AV
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
-RESISTENTE CONTUMACE-
oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 02.08.2022, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' Controparte_1 [...] proponendo opposizione all'intimazione Controparte_2 di pagamento n. 034220229001739880000 notificata in data 01.07.2022, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981 recate dalla cartella di pagamento n. 03420160006200562000, notificatale dall'esattore il 26.04.2016.
Eccepiva la prescrizione quinquennale del credito in epoca successiva alla data di notifica della cartella di pagamento, atteso che nessun atto interruttivo era intervenuto prima dell'intimazione di pagamento opposta, vinte le spese di lite da distrarsi.
Con Si costituiva in giudizio l' opposto variamente argomentando per il rigetto del ricorso mentre l' , nonostante la regolarità del procedimento Controparte_3 notificatorio, non si costituiva in giudizio e con ordinanza del 18.05.2025 veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
3. Venendo al merito della pretesa, l'eccezione di prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento n. 03420160006200562000, notificata in data 26.04.2016, è fondata.
2 Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, se vi è stato un atto interruttivo, dalla data dell'ultimo atto ritualmente notificato al destinatario. Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta notificata il 26.04.2016
e la successiva intimazione di pagamento è stata notificata soltanto il 02.08.2022, quindi ben oltre il termine quinquennale di prescrizione. Non risultano agli atti ulteriori notifiche o atti interruttivi validamente compiuti nei confronti del destinatario.
Ne consegue che il credito risulta estinto per intervenuta prescrizione e che l'opposizione deve essere accolta.
4. Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell' Controparte_1
e dell' , in ragione della soccombenza, e
[...] Controparte_4 si liquidano come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M.
147/2022, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento
(controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione € 5.201 – 26.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti previdenziali recati dalla cartella di pagamento n. 03420160006200562000, e, per l'effetto, annulla tale cartella e, consequenzialmente, annulla l'intimazione di pagamento n.
034220229001739880000 nella parte in cui ad essa si riferisce;
2) Condanna l' e l in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente CP_1 CP_2 le spese del giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi, € 2.109,00 per onorari, oltre
15% di spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
Si comunichi.
14.10.2025. Pt_2
Il Giudice
ON IN
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