Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile Settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5413/2023 rg , sul ricorso depositato il 14/11/2023 proposto da (difeso dall'avv. Claudio Pennestrì) Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso dagli avv. ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria
Grandizio)
E di in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 tempore (difesa dall'avv. Tommaso Simari)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente , e CP_4
così definitivamente provvedendo :
“ Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1200,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario . Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese CP_3
del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia della intimazione di pagamento n. 09420239001734766000 essendo insussistente il diritto del
Concessionario all'esecuzione forzata;
1
Contr conseguentemente, condannare l' e l' alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi CP_6
al difensore.
Parte ricorrente deduceva di: agire per l'annullamento e/o la revoca della intimazione di pagamento n. 09420239001734766000 inviata dall' Agenzia delle Entrate Riscossioni per la Provincia di Reggio Calabria, con la quale veniva comunicato al Sig. il mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito: 1) Avviso Pt_1
di addebito n. 39420170001151203000, notificato il 28-09-2017, per l'addotto pagamento Contr.
Parte_2
che avverso l'avviso di addebito oggetto di intimazione e recante il n. 39420170001151203000 , con dichiarazione di adesione ( rottamazione-quater) del 23-06-23 prot. W-2023062307697743 ha richiesto il beneficio del pagamento rateizzato dei debiti e, stante l'accoglimento da parte dell'Agente della Riscossione (Documento rif. AT – 09490202302412697180) , ha provveduto in data 30-10-2023 al pagamento della prima rata come da prospetto inviato dall'Agenzia e recante il n. AT - 09490202302412697180 ; pertanto, l'azione esecutiva intrapresa con la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata risulterebbe infondata in fatto ed in diritto.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda eccependo il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva .
L' si costituiva evidenziando che si costituiva al solo fine di Controparte_7
domandare la cessazione della materia del contendere con contestuale estinzione del presente giudizio in considerazione della intervenuta adesione del ricorrente alla definizione agevolata dei ruoli sottesi alla impugnata intimazione di pagamento.
Il tutto con compensazione di spese tra le parti convenute atteso che la suddettta intimazione di pagamento n°09420239001734766000, recante la dicitura “Lotto di stampa n. 07652 del
24/02/2023”, è stata affidato dal concessionario al servizio ai fini della notifica CP_4 CP_8
al contribuente in forma semplificata ex art. 26 d.p.r. 602/73..
Detto ciò, appare evidente che il servizio di ha provveduto solo in data 03.10.2023 CP_8 ovverro successivamente all'accoglimento medio tempore della definizione agevolata richiesta da contribuente in data 23.06.2023 per i ruoli sottesi all'impugnata intimazione, all'invio del presente avviso di intimazione presso la residenza del contribuente il quale ha provveduto in data
2 06.10.2023 al ritiro materiale del plico depositato in giacenza.( cfr. atti di notifica intimazione
09420239001734766000).
Per tutto quanto detto e dedotto la società resistente conclude, chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
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Rimessa la causa in decisione, il ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere .
La presente azione giudiziale è svolta avverso intimazione di pagamento n.
09420239001734766000 da cui emergono debiti contributivi di cui all'avviso di addebito indicato nel ricorso.
Il ricorrente propone solo la domanda volta a dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento poichè < L'atto notificato da parte dell'Agente della Riscossione risulta illegittimo atteso che avverso l'avviso di addebito oggetto di intimazione e recante il n. 39420170001151203000 , il Sig.
con dichiarazione di adesione ( rottamazione-quater) del 23-06-23 prot. W- Parte_1
2023062307697743 ha richiesto il beneficio del pagamento rateizzato dei debiti e, stante
l'accoglimento da parte dell'Agente (Documento rif. AT – Controparte_9
09490202302412697180) , ha provveduto in data 30-10-2023 al pagamento della prima rata come da prospetto inviato dall e recante il n. AT – 09490202302412697180.>. CP_2
Orbene il ricorrente non dice quando notificata l'intimazione .
L precisa che è stata ritirata il 6.10. 2023 e che (…) la suddettta intimazione di pagamento CP_4
n°09420239001734766000, recante la dicitura “Lotto di stampa n. 07652 del 24/02/2023”, è stata affidato dal concessionario al servizio ai fini della notifica al contribuente in CP_4 CP_8
forma semplificata ex art. 26 d.p.r. 602/73..
Detto ciò, appare evidente che il servizio di ha provveduto solo in data 03.10.2023 CP_8 ovverro successivamente all'accoglimento medio tempore della definizione agevolata richiesta da contribuente in data 23.06.2023 per i ruoli sottesi all'impugnata intimazione, all'invio del presente avviso di intimazione presso la residenza del contribuente il quale ha provveduto in data
06.10.2023 al ritiro materiale del plico depositato in giacenza.( cfr. atti di notifica intimazione
09420239001734766000).>
CP_ Sulla avvenuta richiesta di adesione l' non contesta .
In ordine alla cessata materia del contendere proposta dalla parte ricorrente aderisce . CP_4
Può dunque dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda.
SPESE DEL GIUDIZIO
Sulle spese del giudizio non vi è accordo tra le parti
3 L chiede la compensazione delle spese . La parte ricorrente nelle note di trattazione scritta CP_4 insiste nella liquidazione in proprio favore perché < alla luce del principio della “soccombenza virtuale”, avendo l'Agente della Riscossione agito contra-legem, costringendo l'odierno ricorrente alla proposizione della presente opposizione, al fine di evitare azioni esecutive in suo danno.>
CP_ L ha concluso chiedendo < rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' , con vittoria di spese e competenze.>. CP_3
Orbene ad avviso del decidente il principio di causalità e di soccombenza virtuale sono a carico dell' e in favore del ricorrente CP_4
Ciò perché ,in primo luogo, la richiesta di rateizzazione è del 23.6.2023 mentre l'accoglimento è notificato il 12.9.2023 come affermato dal ricorrente e testimoniato in atti.
L'accoglimento del piano di rateizzazione già risulta da atto del 28.7. 2023. nulla dice di quando avrebbe trasmesso l'atto al servizio Postale , e risulta solo spedito il CP_4
3.10. 2023 .
E' evidente allora che nessun elemento giustificativo può essere a favore dell' alla quale è CP_4 imputabile la notifica dell'intimazione benchè il ricorrente avesse aderito a definizione agevolata. CP_ Quanto alle spese in favore dell' , parte ricorrente non dimostra per quale valida ragione abbia CP_ chiamato l' . Invero la domanda è solo sull'annullamento dell'intimazione ma non riguarda il CP_ merito della pretesa per cui all'oggetto della domanda era estraneo l' , che si è costituito e va compensato per le attività svolte .
Reggio Calabria, 27.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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